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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/10/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4207/2023
Oggi, 22/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to FLAVIO DEL FORNO, per , il quale si riporta alle approntate difese CP_1
e chiede che la causa venga decisa;
avv.to ANTONIA MARCHINO, per delega dell'avv. LEYLA CIRASUOLO, per l'impresa
, la quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa venga Controparte_2 decisa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 9
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4207/2023 R.G., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 1392/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto CP_1 introduttivo, dall'Avv. Flavio Del Forno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Angri alla Via M. Caputo, n. 11;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Leyla Cirasuolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza Sedile di Portanova, n. 35;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; CP_4
- APPELLATO -
All'udienza celebrata in data 22.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. aveva convenuto in giudizio dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore il sig. , proprietario dell'automobile “Fiat Stilo” tg. CP_4
BY073PB, nonché la compagnia quale impresa assicuratrice per la RCA del Controparte_2 predetto veicolo, onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 8.448,00 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in Angri, in data 12.10.19, intorno alle ore 13:00. Segnatamente, la difesa del sig. aveva sostenuto: che nel testé indicato frangente il proprietario della summenzionata CP_1 vettura, “nel partire da una sosta”, non essendosi avveduto della presenza, alle spalle della predetta automobile, di due biciclette da corsa lasciate in sosta, una delle quali di proprietà del sig. CP_1
, avrebbe “effettuato un'azzardata manovra di retromarcia”, in tal guisa impattando entrambi i
[...] velocipedi;
che, per l'effetto della pressione esercitata dall'automobile, siffatte biciclette, “entrambe poggiate con il proprio laterale sinistro lungo l'estremità del gazebo antistante al bar ”, CP_5 avrebbero “subito un effetto compressione […] sull'ostacolo fisso” de quo; che, in conseguenza di tale sinistro, il velocipede dell'originario attore avrebbe riportato danni “strutturali e meccanici” e non sarebbe più stato marciante;
che il sig. avrebbe espressamente ammesso la propria esclusiva CP_4 responsabilità nella causazione dell'incidente. A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna parte appellante aveva affermato, da un lato, che la responsabilità dell'incidente avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del sig. ; dall'altro, che CP_4 la bicicletta da corsa del sig. Alfano avrebbe subito danni “strutturali e meccanici”, la cui entità sarebbe stata stimata in euro 8.448,00.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la compagnia chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento Controparte_2 dell'invocata reiezione, la predetta impresa aveva in limine sollevato eccezione d'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'odierno istante non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore;
sempre il via preliminare, aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, assumendo che il sig. Alfano non avrebbe dato prova della “proprietà del veicolo dichiaratamente coinvolto nel sinistro stradale”; quanto al merito, aveva negato l'effettiva verificazione dell'incidente, sostenendo, per un verso, che i danni riscontrati dal fiduciario della summenzionata impresa sui veicoli asseritamente coinvolti nel sinistro non sarebbero pienamente compatibili con la dinamica ricostruita dall'originario attore;
per l'altro, che dalle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'automobile di proprietà del sig. non CP_4 sarebbe emerso alcun “crash” nel momento in cui il sinistro sarebbe occorso. Da ultimo, aveva pagina 3 di 9 contestato la quantificazione dei danni operata nel corpo del libello introduttivo, asserendo che la stessa sarebbe stata “assolutamente esagerata”.
All'udienza celebrata in data 17.11.20, rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del sig. , convenuto non costituitosi, era stato assegnato un termine per la CP_4 rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei riguardi dello stesso.
Ad onta del rituale perfezionamento della notificazione in rinnovazione, il sig. non aveva CP_4 provveduto a costituirsi.
Escussi i due testi indicati dall'attore, il giudice di pace aveva disposto l'espletamento di una CTU ricostruttiva;
all'esito dell'attività peritale, la causa era stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 1392/23, il primo giudicante ha rigettato la proposta domanda risarcitoria sulla scorta della motivazione per la quale il sig. Alfano, pur essendone onerato, non avesse dato prova della propria legittimazione attiva;
inoltre, ad ulteriore suffragio della ritenuta infondatezza della pretesa attorea, ha argomentato che dalle risultanze della “scatola nera” installata sull'automobile di proprietà del sig. fosse emerso che detta vettura non fosse stata coinvolta in alcun incidente nel momento CP_4 in cui quello per cui è causa sarebbe occorso.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame il sig. , articolandolo in un'unica doglianza, CP_1 con la quale ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., assumendo che il primo giudicante non avrebbe correttamente valutato il compendio probatorio, dal quale emergerebbero elementi da cui poter inferire tanto la titolarità in capo allo stesso del lato attivo del rapporto azionato quanto l'effettiva verificazione del sinistro.
Con specifico riguardo a tale ultimo profilo, la difesa dell'appellante ha dedotto che il giudice di pace avrebbe escluso l'effettiva verificazione dell'evento dannoso per cui è causa esclusivamente sulla base delle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'automobile di proprietà del sig. , CP_4 omettendo di considerare, da un lato, che l'attore avrebbe tempestivamente eccepito l'inesatto funzionamento del testé citato dispositivo, che sarebbe stato irrefutabilmente comprovato dalla documentazione fornita dalla “soltanto” in data 15.6.23; dall'altro, che dalle deposizioni CP_6 rese dai due testi escussi, dal contegno processuale del responsabile civile – non comparso all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito allo stesso – e dalle conclusioni del nominato CTU si evincerebbe con nitore l'effettiva verificazione dell'incidente.
Con comparsa di risposta depositata in data 6.12.23, si è costituita la compagnia Controparte_2
chiedendo la reiezione dello spiegato gravame. A fondamento dell'invocato rigetto, la
[...]
pagina 4 di 9 summenzionata impresa ha affermato l'irreprensibilità del percorso motivazionale posto alla base dell'impugnata pronuncia.
All'udienza celebrata in data 19.6.24, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig. CP_4
, che, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
[...]
Tanto atteso, occorre procedere allo scrutinio del proposto gravame. A tal fine, non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'istante è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscano un pregiudizio a causa della circolazione di veicoli.
Orbene, a fronte delle recise contestazioni dell'impresa assicuratrice circa l'effettiva verificazione dell'evento dannoso di cui si discorre, l'odierno istante ha addotto a suffragio della propria prospettazione plurimi elementi: segnatamente, oltre al modello CAI sottoscritto dai conducenti dei veicoli convolti, le deposizioni rese dai due testi escussi;
inoltre, depone a sostegno della ricostruzione propugnata dal sig. l'ingiustificata mancata comparizione del sig. all'udienza CP_1 CP_4 espressamente fissata – con ordinanza ritualmente notificata, in ossequio al dettato dell'art. 292 c.p.c., al summenzionato responsabile civile, rimasto contumace anche nel giudizio di prime cure – per l'assunzione dell'interrogatorio formale del medesimo, preordinato proprio a sentir confessare a quest'ultimo l'effettiva verificazione dell'incidente secondo la dinamica tratteggiata nell'atto introduttivo del primo giudizio.
In ordine alla valenza probatoria della mancata comparizione, giova rilevare che, secondo la Corte di nomofilachia, “la disposizione dell'art 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass. n. 9436/18). In altri termini, la mancata risposta può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice, il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (Cass. n. pagina 5 di 9 4837/18; Cass. n. 30529/17; Cass. n. 24853/15; Cass. n. 22407/06). Peraltro, non può tacersi che, nel caso – come quello in esame – di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale non può acquistare valore di prova legale anche nei confronti delle persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, ma consente al giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria e trarne elementi di convincimento valutabili secondo i principi delle logica comune, anche nei confronti degli altri litisconsorzi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10125/03).
Sennonché, gli elementi testé passati in rassegna confliggono con le risultanze del dispositivo di localizzazione satellitare installato sull'automobile di proprietà del sig. , il cui corretto CP_4 funzionamento mai è stato specificamente contestato – almeno sino all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., all'esito della quale maturano le preclusioni assertive e, salva l'ipotesi prevista dal III comma dell'art. 320 c.p.c., quelle probatorie – dall'originario attore, il quale si è limitato nel corso dell'udienza ex art. 320 c.p.c. a chiedere l'ammissione dell'interrogatorio formale in tale sede deferito al sig. , teso a CP_4 sentir confessare a quest'ultimo (anche) che nessun dispositivo satellitare fosse, “per motivi di trascuratezza”, stato installato sulla di lui vettura, circostanza prima facie esclusa dalla documentazione prodotta dall'impresa assicuratrice. Peraltro, nonostante il primo giudicante non abbia ammesso l'articolo dell'interrogatorio formale preordinato a sentir confessare l'omessa installazione della scatola nera, l'appellante non ha specificamente reiterato tale istanza istruttoria né in sede di precisazione delle conclusioni né nell'atto di appello.
Riverberandosi l'insanabile contrasto tra i raccolti elementi di prova in danno della parte sulla quale grava l'onere di dimostrare un determinato fatto (cfr., ex multis, Cass. n. 3468/10; Cass. n. 26926/09), il proposto appello non può che essere rigettato.
In ogni caso, quand'anche fosse stata ritenuta raggiunta la prova dell'effettiva verificazione del sinistro, il proposto appello non avrebbe potuto trovare accoglimento, non avendo l'istante offerto adeguata dimostrazione del danno lamentato né, a fortiori, della riconducibilità, sotto il profilo eziologico, dello stesso al sinistro per cui è disputa. A questo proposito, non può omettersi che il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle pagina 6 di 9 richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale,
è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
Ebbene, il sig. non ha in alcun modo dato prova dei pregiudizi subiti dalla propria bicicletta, che CP_1 ha dedotto di aver rottamato anteriormente all'introduzione del primo giudizio, avendo omesso – almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum – di descriverli analiticamente, in tal guisa avendo mancato di offrire qualsivoglia elemento da cui poter desumere, anche inferenzialmente,
l'effettiva sussistenza dei danni lamentati e, a fortiori, la riconducibilità dei medesimi al sinistro per cui
è disputa.
Né può ritenersi che il sig. abbia dato prova del pregiudizio mediante il preventivo di spesa CP_1 prodotto (cfr. allegato n. 5 alla produzione di prime cure dell'odierno istante), atteso che tale documento, in quanto redatto in assenza di contraddittorio, non ha valore di prova e, pertanto, non può reputarsi idoneo alla determinazione del quantum debeatur allorquando – come nel caso in esame – non sia stato confermato in sede di escussione testimoniale dall'autore (in tal senso, ex pluribus, Cass.
n. 10315/14; Cass. 11765/13).
La prova del danno lamentato nemmeno può arguirsi dalle deposizioni testimoniali, giacché i due testi escussi hanno descritto in maniera oltremodo generica i pregiudizi subiti dalla bicicletta dell'originario attore, avendo riferito di non meglio precisati danni al telaio, e non hanno riconosciuto rilievi fotografici immortalanti le conseguenze dell'incidente per cui è disputa.
Sulla scorta di quanto dianzi affermato, il lamentato pregiudizio – peraltro, specificamente contestato dalla controparte costituitasi, che sin dal giudizio di primo grado ha escluso la compatibilità causale tra pagina 7 di 9 i danni riscontrati sul velocipede e la prospettata dinamica del sinistro – non risulta essere suffragato da adeguati riscontri probatori.
Né varrebbe obiettare che il danno asseritamente subito dalla bicicletta dell'originario attore potrebbe essere determinato equitativamente ex art. 1226 c.c., tenuto conto che la determinazione del pregiudizio sulla base del criterio scolpito nel dettato della summenzionata norma presuppone che sia stata offerta in giudizio prova, anche presuntiva, della certa esistenza del nocumento, “in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura” (così, ex multis, Cass. n. 11968/13). Apertis verbis, affinché possa farsi legittimo ricorso all'equità per la quantificazione del pregiudizio deve trattarsi di danni non patrimoniali, la cui liquidazione per definizione non può essere dimostrata secondo canoni rigidi, oppure di danni che non possono essere provati nel loro preciso ammontare – non già in ragione della semplice complessità della dimostrazione, bensì – per l'impossibilità assoluta o relativa, o per la rilevantissima difficoltà di prova: segnatamente, la liquidazione equitativa non può proficuamente invocarsi per ovviare alla semplice complessità della dimostrazione dell'entità dell'allegato pregiudizio, essendo necessaria l'impossibilità o la grande difficoltà di provarne la misura (cfr., ex multis, Cass. n. 127/16, secondo cui
“la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata
l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno).
Aderendo all'illustrata impostazione interpretativa, si ritiene che nel caso in esame non possa procedersi ad una valutazione equitativa del danno, avendo il sig. chiesto il risarcimento di un CP_1 pregiudizio emergente a carattere patrimoniale, la dimostrazione del cui ammontare non era né impossibile né particolarmente complessa (esemplificativamente, l'allora attore avrebbe potuto indicare quali testimoni gli autori del preventivo di spesa versato in atti oppure introdurre un procedimento di accertamento tecnico preventivo preordinato a stimare i danni subiti dal velocipede prima di procedere alla rottamazione dello stesso o, ancora, sottoporre ai testi escussi fotografie immortalanti i danni, in guisa da consentire la quantificazione degli stessi mediante CTU da espletare sulla base di tali rilievi fotografici).
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto gravame non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , CP_4
2. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata compagnia, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. nulla per le spese in relazione alla posizione dell'appellato contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore 22.10.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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