TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/08/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4256/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Martina Sola,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maurizio Rizzi,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 17.4.2025;
conclusioni del convenuto: come da verbale di udienza del 17.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 6.5.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.4.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse pronunciata la separazione personale dal marito alle condizioni ivi CP_1
enucleate, anche concernenti il figlio della coppia (nato dall'unione coniugale il Per_1
31.1.2004).
Con comparsa di risposta del 31.5.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione personale, ma ha formulato, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte.
All'udienza del 18.6.2024 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha provvisoriamente autorizzato le parti a vivere separate.
Con successiva ordinanza resa il 31.12.2024 il giudice delegato ha adottato le ulteriori statuizioni provvisorie reputate opportune. Segnatamente, ha assegnato la casa coniugale, sita in Genova, Corso Europa 413/10, all'odierna attrice;
ha posto a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di euro 120,00, quale contributo al di lei mantenimento, e l'ulteriore somma di euro 120,00 al mese, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , entrambi gli importi con decorrenza dal 1.10.2024; ha altresì Per_1
disposto la suddivisione delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori.
All'udienza del 17.4.2025 il giudice delegato, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione personale, spiegata dall'attrice e alla quale controparte ha aderito, merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il 7.9.1997, atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente.
È poi emersa, dalle dichiarazioni delle parti e dalle ulteriori risultanze procedimentali acquisite, una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i
2 presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Quanto agli ulteriori provvedimenti da assumere, occorre preliminarmente richiamare l'ordinanza del 31.12.2024 e i rilievi in quella sede sviluppati a fondamento delle statuizioni provvisorie adottate.
Deve poi prendersi atto che entrambe le parti hanno riformulato le rispettive conclusioni in sede di precisazione delle stesse all'udienza del 17.4.2025.
Come conseguenza della predetta riformulazione si registrano richieste convergenti dei due coniugi di conferma delle statuizioni provvisorie relative:
i) all'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_1
ii) alla previsione a carico dell'odierno convenuto dell'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 120,00 quale contributo al suo mantenimento;
iii) alla suddivisione delle spese straordinarie relative al figlio in via paritaria tra i due Per_1
genitori.
Ritiene il collegio che le anzidette, convergenti conclusioni possano essere qui recepite, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Residuano richieste difformi con riferimento alla commisurazione dell'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento ordinario del figlio.
L'attrice insta perché sia posto a carico del sig. l'obbligo di versamento in suo favore CP_1
a tale titolo dell'importo mensile di euro 240,00 (ossia l'importo di euro 120,00 al mese, già riconosciuto con ordinanza del 31.12.2024, con l'aggiunta dell'ulteriore somma di euro 120,00 mensili, pari all'emolumento prima percepito dalla sig.ra quale assegno unico per Pt_1
). Per_1
Il sig. chiede di contro la conferma, anche sotto il profilo in esame, dell'ordinanza del CP_1
31.12.2024.
Qui occorre richiamare, ancora, la ricostruzione delle complessive condizioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi delineata nella predetta ordinanza.
Deve altresì ribadirsi che, a quanto emerso, il padre non concorre in via diretta al mantenimento del figlio, con il quale non ha rapporti di frequentazione (invero inibiti dalla
3 misura cautelare adottata nel pendente procedimento penale a carico del sig. . CP_1
Deve poi considerarsi che l'odierna attrice non fruisce più della somma in precedenza percepita dall' a titolo di assegno unico per , e che ammontava, da ultimo, a CP_2 Per_1
euro 120,00 mensili.
Soprattutto, occorre tener conto delle esigenze di vita del figlio maggiorenne rapportate alla sua età.
I predetti elementi, complessivamente considerati, inducono a ritenere che l'importo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario del figlio debba fissarsi nella somma mensile di euro
200,00, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza. Ferma altresì la debenza per il periodo pregresso dell'importo di euro 120,00 mensili nei termini sanciti con l'ordinanza del 31.12.2024.
4. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 543, parte II, serie A, anno 1997), e alle ulteriori incombenze di legge;
- assegna l'immobile sito in Genova, Corso Europa 413/10, a perché vi conviva Parte_1
con il figlio Persona_2
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal 1.10.2024, a CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 120,00, da
[...]
corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
4 - pone a carico di di versare, con decorrenza dalla pubblicazione della CP_1
presente sentenza, a a titolo di contributo indiretto al mantenimento Parte_1
ordinario del figlio , la somma mensile di euro 200,00, da corrispondere entro il Per_1
giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e il pagamento delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione Per_1
ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al
50% a carico di ciascuno;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Martina Sola,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maurizio Rizzi,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 17.4.2025;
conclusioni del convenuto: come da verbale di udienza del 17.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 6.5.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.4.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse pronunciata la separazione personale dal marito alle condizioni ivi CP_1
enucleate, anche concernenti il figlio della coppia (nato dall'unione coniugale il Per_1
31.1.2004).
Con comparsa di risposta del 31.5.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione personale, ma ha formulato, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte.
All'udienza del 18.6.2024 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha provvisoriamente autorizzato le parti a vivere separate.
Con successiva ordinanza resa il 31.12.2024 il giudice delegato ha adottato le ulteriori statuizioni provvisorie reputate opportune. Segnatamente, ha assegnato la casa coniugale, sita in Genova, Corso Europa 413/10, all'odierna attrice;
ha posto a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di euro 120,00, quale contributo al di lei mantenimento, e l'ulteriore somma di euro 120,00 al mese, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , entrambi gli importi con decorrenza dal 1.10.2024; ha altresì Per_1
disposto la suddivisione delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori.
All'udienza del 17.4.2025 il giudice delegato, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione personale, spiegata dall'attrice e alla quale controparte ha aderito, merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il 7.9.1997, atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente.
È poi emersa, dalle dichiarazioni delle parti e dalle ulteriori risultanze procedimentali acquisite, una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i
2 presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Quanto agli ulteriori provvedimenti da assumere, occorre preliminarmente richiamare l'ordinanza del 31.12.2024 e i rilievi in quella sede sviluppati a fondamento delle statuizioni provvisorie adottate.
Deve poi prendersi atto che entrambe le parti hanno riformulato le rispettive conclusioni in sede di precisazione delle stesse all'udienza del 17.4.2025.
Come conseguenza della predetta riformulazione si registrano richieste convergenti dei due coniugi di conferma delle statuizioni provvisorie relative:
i) all'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_1
ii) alla previsione a carico dell'odierno convenuto dell'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 120,00 quale contributo al suo mantenimento;
iii) alla suddivisione delle spese straordinarie relative al figlio in via paritaria tra i due Per_1
genitori.
Ritiene il collegio che le anzidette, convergenti conclusioni possano essere qui recepite, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Residuano richieste difformi con riferimento alla commisurazione dell'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento ordinario del figlio.
L'attrice insta perché sia posto a carico del sig. l'obbligo di versamento in suo favore CP_1
a tale titolo dell'importo mensile di euro 240,00 (ossia l'importo di euro 120,00 al mese, già riconosciuto con ordinanza del 31.12.2024, con l'aggiunta dell'ulteriore somma di euro 120,00 mensili, pari all'emolumento prima percepito dalla sig.ra quale assegno unico per Pt_1
). Per_1
Il sig. chiede di contro la conferma, anche sotto il profilo in esame, dell'ordinanza del CP_1
31.12.2024.
Qui occorre richiamare, ancora, la ricostruzione delle complessive condizioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi delineata nella predetta ordinanza.
Deve altresì ribadirsi che, a quanto emerso, il padre non concorre in via diretta al mantenimento del figlio, con il quale non ha rapporti di frequentazione (invero inibiti dalla
3 misura cautelare adottata nel pendente procedimento penale a carico del sig. . CP_1
Deve poi considerarsi che l'odierna attrice non fruisce più della somma in precedenza percepita dall' a titolo di assegno unico per , e che ammontava, da ultimo, a CP_2 Per_1
euro 120,00 mensili.
Soprattutto, occorre tener conto delle esigenze di vita del figlio maggiorenne rapportate alla sua età.
I predetti elementi, complessivamente considerati, inducono a ritenere che l'importo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario del figlio debba fissarsi nella somma mensile di euro
200,00, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza. Ferma altresì la debenza per il periodo pregresso dell'importo di euro 120,00 mensili nei termini sanciti con l'ordinanza del 31.12.2024.
4. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 543, parte II, serie A, anno 1997), e alle ulteriori incombenze di legge;
- assegna l'immobile sito in Genova, Corso Europa 413/10, a perché vi conviva Parte_1
con il figlio Persona_2
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal 1.10.2024, a CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 120,00, da
[...]
corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
4 - pone a carico di di versare, con decorrenza dalla pubblicazione della CP_1
presente sentenza, a a titolo di contributo indiretto al mantenimento Parte_1
ordinario del figlio , la somma mensile di euro 200,00, da corrispondere entro il Per_1
giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e il pagamento delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione Per_1
ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al
50% a carico di ciascuno;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
5