Articolo 7 della Legge 26 luglio 1961, n. 710
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 agosto 1961
Art. 7.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 luglio 1960, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 1, che hanno effetto dal 1 luglio 1956.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961