CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2025, n. 5947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5947 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 6730/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta dell' 8/5/2019
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Leonardo Del Vecchio;
Parte_1
- Appellante/appellato incidentale -
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
dagli Avv.ti Mauro Taglioni e Antonio Cristofari;
- Appellato, appellante incidentale –
E
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lucia Marini,; Controparte_2
- Appellata –
1 E
. ; Controparte_3
- appellata contumace -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1165/2019 emessa dal Tribunale
Civile di Tivoli – Giud. Dott. Fernando Scolaro, depositata il 2.10.2019 nel giudizio iscritto al RG 1815/2016.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del 8.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio il Parte_1
dinanzi al Tribunale di Tivoli, in qualità Controparte_4
di proprietario dell'appartamento posto al n. 13, per vedere accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del detto condominio dei danni arrecati al proprio appartamento per infiltrazione ed allagamento delle acque meteoriche, derivante dalla inadeguatezza dei sistemi di smaltimento delle stesse, e per l'effetto ordinare la detto condominio l'esecuzione dei lavori ed opere necessari ad evitare le lamentate infiltrazioni, nonché a condannarlo al risarcimento dei danni patiti in misura complessiva di € 15371,30, di cui € 5.371,30 per danni materiali ed €
10.000,00 per danni non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e lucro cessante da liquidarsi equitativamente.
2.Si costituiva ritualmente il eccependo, Controparte_4
in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale per la sussistenza nel regolamento di condominio di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza, chiedendo altresì la chiamata in garanzia della e Controparte_2
2 della per essere manlevato per tutte le somme che fosse stato CP_3
eventualmente condannato a pagare.
3.Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva la chiedendo CP_2
pregiudizialmente dichiararsi l'improcedibilità per la mancata proposizione della mediazione o della negoziazione assistita. In subordine dichiararsi la prescrizione per ogni evento dedotto in lite e mai denunciato, e accertarsi la violazione dell'art. 1913 c.c. e 1915 c.c. con rigetto della domanda di garanzia anche in ragione della mancata previsione degli eventi accertati nella polizza stipulata con il condominio e della domanda principale in quanto infondata .
4 eccepiva l'inoperatività della propria polizza e comunque CP_3
l'estraneità della compagnia rispetto ai fatti denunciati, chiedendo altresì accertarsi , in ulteriore subordine, l'inammissibilità dell'azione giudiziale per violazione della clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale. In ulteriore subordine rigettare ogni pretesa azionata nei confronti del e comunque accertare la violazione da parte del degli CP_4 CP_4
obblighi contrattuali previsti e dell'art. 1915 cc.
5.Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc e a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale disponeva CTU incaricando il perito nominato Arch. Persona_1
di “individuare le cause degli allagamenti e i relativi rimedi, nonché quantificare
i danni eventualmente subiti dall'attore in occasione dei lamentati allagamenti”.
Quindi depositata la relazione finale, il Tribunale ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione conclusioni e quindi tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
6.Con sentenza n. 1165/2019 depositata il 2.10.2019, il Tribunale di Tivoli così provvedeva:
3 “Condanna il Controparte_5
al pagamento, in favore di di € 4.053,99 oltre al
[...] Parte_1
pagamento degli interessi al tasso legale dalla notifica sino al soddisfo;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna il Controparte_5
a rimborsare in favore di le spese del presente giudizio
[...] Parte_1
che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.0000,00 per compenso professionale, oltre Cpa al 4%, Iva al 22% e spese generali al 15% come per legge;
Compensa le ulteriori spese di lite”.
7.Il Tribunale preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza, esulando la questione scrutinata, ovvero i danni arrecati per condotte extracontrattuali alle materie e questioni disciplinate dal regolamento condominiale e non vertendosi quindi in materia di interpretazione ed applicazione del regolamento medesimo.
Quindi, ritenendo le risultanze della CTU condivisibili, ravvisava il sottodimensionamento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche come la esclusiva causa degli allagamenti subiti dalla parte attrice, condannandolo al pagamento, sulla base delle risultanze della CTU dei soli danni materiali, rigettando le richieste di liquidazione di danno non patrimoniale, in assenza di un allegato e comprovato danno biologico. Rigettava altresì entrambe le domande di manleva nei confronti delle compagnie assicuratrici, per mancata previsione nelle polizze quale rischio garantito della mancata adeguatezza degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche.
oooOooo
Avverso la detta sentenza spiegava rituale appello , resisteva il Parte_1
in chiedendo il Controparte_6 CP_5
rigetto dell'appello e appellando incidentalmente la sentenza sul punto del rigetto
4 della eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale per esistenza di una clausola compromissoria e sull' accoglimento della domanda svolta dal in Pt_1
quanto infondata essendo .Chiedeva altresì in via di appello incidentale, l' accoglimento della domanda di manleva. Si costituiva infine
[...]
chiedendo l'inammissibilità dell'appello incidentale e Controparte_2
comunque il suo rigetto nel merito.
Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art- 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
1.Preliminarmente devesi affrontare, per assorbenti ragioni di priorità logico giuridica, il motivo di appello incidentale svolto dal Controparte_5
inerente la pretesa incompetenza del giudice civile.
Ad avviso della Corte il motivo non appare fondato e come tale va rigettato.
Infatti come correttamente, seppur sinteticamente motivato dal Tribunale, la clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale prodotto in atti rivolge la sua limitazione, accettata dai condomini ed aventi causa, solamente in relazione alle materie disciplinate dallo stesso regolamento e quindi alle liti insorte sulla applicazione ed interpretazione dei relativi articoli, mentre per palese evidenza la questione dedotta in giudizio afferisce a danni di natura extracontrattuale che nulla hanno a che vedere con le clausole della disciplina condominiale in senso stretto.
Al riguardo Cass. n.8698/2022 ha stabilito: La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisca che siano definite dagli arbitri le controversie riguardanti
l'interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra
l'amministratore ed i singoli condomini, deve essere interpretata, in mancanza di
5 volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi "causae petendi" connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136
c.c., comma 2, e contenente le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
È importante, poi, puntualizzare che l'accertamento della volontà espressa nel regolamento di condominio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. È, infine, altrettanto rilevante ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisca che siano definite dagli arbitri le controversie riguardanti l'interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere in seno al , deve CP_4
essere interpretata - in mancanza di un'univoca volontà contraria - nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi "causae petendi" connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall' art. 1136 c.c., comma 2, e contenente le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, oltre alle norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Appare quindi alla luce di tali corretti principi che la controversia instaurata riguardi l'inviolabilità del diritto proprietario da condotte extracontrattuali e
6 pertanto risulti estranea alle materie disciplinate dal regolamento stesso, e quindi ad una causa petendi estranea all'operatività del regolamento.
Per altro verso non si può negare come l'interpretazione della detta clausola vada svolta senza l'estensione interpretativa in casi dubbi riconnessa alla disposizione dell'art. 808 quater cpc introdotto, al pari dell'802 cpc che introduce la possibilità di devolvere ad arbitri anche questioni non contrattuali, poichè introdotte dal
D.Lgvo n. 40/2006 in epoca successiva alla trascrizione del regolamento condominiale avvenuta nel 2000. Sul punto peraltro la Giurisprudenza ha costantemente affermato che la validità e la portata della clausola compromissoria debbano essere esaminate alla luce della legge vigente quando lo statuto (e quindi la clausola) è stato adottato (ex multis: Cass. Civ. n. 24542/2011).
Per le riferite ragioni l'appello incidentale deve essere rigettato.
2.Ancor prima di passare all' appello principale deve esaminarsi la censura mosse dall' appellante incidentale riguardante la responsabilità del per i CP_4
danni verificatisi in conseguenza degli eventi dedotti in citazione .
Come accennato in premessa il chiede in primo luogo il rigetto della CP_4
domanda avanzata dal nei suoi confronti .Lamenta sul punto la erroneità Pt_1
della sentenza ove reputa, in coerenza con la CTU che la causa delle infiltrazioni subite dall'appartamento del fosse da ricondursi all'inadeguatezza per Pt_1
sottodimensionamento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, e ciò in ragione della ritenuta invece adeguatezza dello stesso, laddove l'allagamento del 20.10.2011 era dipeso da un fenomeno meteorico assolutamente anormale se non eccezionale, ovvero dalla cd. bomba d'acqua, rappresentata da precipitazioni circoscritte ad un limitato perimetro, di durata breve, ma eccezionalmente copiose, così derivandone altresì l'erroneità anche del rigetto della domanda di manleva.
7 Sul punto devesi rilevare preliminarmente l'assenza di contestazione in ordine alla normalità dei fenomeni metereologici verificatisi nelle giornate del
14.5.2012, del 26-27.10.2012 30.9.2013 e del 23.8.2014, come da relazione del
Consulente che hanno provocato allagamenti nell'appartamento del Per_2 Pt_1
ed oggetto anche dei verbali di assemblea del marzo 2012 e del 30.11.2013. Di talchè resta incontestato che i fenomeni di allagamento nell'appartamento del si sono verificati anche in occasione di eventi metereologici non definibili Pt_1
come eccezionali.
In ordine invece all'evento occorso in data 20.10.2011 , ,devesi preliminarmente ritenere l'inammissibilità ex art. 345 cpc delle produzioni documentali esibite dal solo con la costituzione nel presente giudizio, in quanto tali CP_4
documenti ( attestazione rilasciate dai vigili del Fuoco nel 2019 e verbale di riunione del Consiglio comunale del del novembre CP_7 CP_5
2011) risultano, quanto al primo, di natura dichiarativa di evento occorso ben otto anni prima e quindi disponibile, a termini di preclusione, per la parte interessata anche entro i termini di cui all'art. 183 comma 6, n. 2, mentre quanto al secondo, già formatosi anteriormente ai predetti termini per le produzioni documentali.
In ogni caso, quanto a tale evento rilevano gli obblighi di custodia che il aveva sulla cosa comune ex art. 2051 c.c. responsabilità che può CP_4
essere superata solo dalla prova del fortuito che il identifica nella CP_4
pretesa eccezionalità dell'evento pluviale di quel giorno. Sul punto è pacifico che, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che attiene al profilo causale dell'evento e che si compone degli elementi dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. C. Cass.
36901/2022: “in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero
8 che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento”).
Il fatto naturale può integrare il caso fortuito allorquando l'evento naturale assuma carattere di eccezionalità e imprevedibilità: sul punto, l'orientamento di legittimità precisa che perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale”, di un
“nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia”, ove i requisiti di fortuità dell'evento atmosferico, debbono rispondere a precisi requisiti: “affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità” (tra le altre, Cass. 21/01/1987, n. 522; 11/05/1991, n. 5267;
22/05/1998, n. 5133; 26/01/1999, n. 674; 09/03/2010, n. 5658; 17/12/2014, n.
26545; 24/09/2015, n. 18877; 24/03/2016, n. 5877; 28/07/2017, n. 18856;
01/02/2018, n. 2482), mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico (cfr. Cass. n. 25837 del 2017).
Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. n. 5267 del 1991, richiamata anche da Cass.
9 n. 26545 del 2014 e da Cass. n. 2482 del 2018). In tal senso, dunque,
l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, «va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento», mentre l'eccezionalità è da «identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come
“normale”.
Ciò chiarito, il CTU ha pienamente spiegato le ragioni per le quali non riteneva l'evento del 20.10.2011 come eccezionale e lo ha fatto sulla base di obiettivi riscontri derivati dal Servizio Meteorologico Nazionale ed ha compiutamente e congruamente risposto ad ogni osservazione sul punto fatta dal consulente tecnico del condominio, chiarendo peraltro che non potevano ricondursi ad eventi eccezionali ben cinque fenomeni di allagamento verificatisi nella abitazione del di cui quello del 20.11.2011 era stato solo il primo. Ha altresì chiarito Pt_1
come, da consultazioni avute con i colleghi dello sportello Unico dell'Edilizia
[...]
nessuno avesse memoria di eventi eccezionali, ma Controparte_8
essendo invece la copiosità delle piogge la normalità nel territorio comunale, come anche gli allagamenti in edifici privati a causa di sistemi di smaltimento inadeguati.
Il relativo motivo di appello incidentale deve pertanto essere rigettato.
3.Passando quindi all'esame dell'appello principale, il si duole del rigetto Pt_1
per implicito, in assenza di motivazione, con evidente violazione dell'art. 112 cpc, del capo della domanda relativa alla richiesta di condanna del a CP_4
svolgere i lavori utili e necessari per risolvere il sottodimensionamento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, nonostante il Tribunale avesse richiesto al CTU di descrivere gli eventuali lavori necessari per porre rimedio alle carenze progettuali e realizzative.
10 In particolare sullo specifico punto il perito nel rispondere al quesito n. 4 indicava i lavori da eseguire per evitare il ripetersi degli allagamenti chiarendo che “le canalette grigliate prefabbricate poste in opera sul viale riportano rotture e deformazioni dei grigliati, dato che era sicuramente necessario utilizzare canaline con grigliati adatti ad una carrabilità di maggior carico, inoltre non sono dimensionalmente adatte a paralizzare le acque meteoriche che si accumulano sul viale e giungono all'appartamento dell'attore, dato che il viale
è di ampiezza percorrenza e pendenza degna di attenzione, da cui è d'uopo il posizionamento di caditoie a nastro opportunamente dimensionate come quello illustrato in allegato A pag. 8 immagine 2. Lungo il viale condominiale, soprattutto subito dopo l'ingresso e appena prima della curva del viale, nella zona antistante la casa del Sig. come da posizionamento proposto nella Pt_1
CTP di parte attrice del Geom. , depositata agli atti. Le caditoie a nastro Per_2
opportunamente dimensionate sarebbero inoltre adatte ad evitare ostruzioni da parte dei sedimenti terrosi e vegetali trascinati dalle acque piovane, fenomeno tipico dei terreni a basso indice di permeabilità, avendo queste ultime una capiente camera di deposito sedimenti per gravità, che andrebbe comunque pulita periodicamente, ma che conferisce loro un ampio margine di sicurezza
d'uso”.
Rispetto a tale articolata motivazione, non si apprezzano ragioni per discostarsi dalla conclusione del CTU, che ravvisa l'inadeguato sistema di smaltimento della acque meteoriche .
E' peraltro evidente dalla risposta del CTU al quesito n. 4, pag.10 , come lo stesso avesse fatto proprie le conclusioni della parte attrice, condividendo le scelte esecutive contenute nella perizia del CTP Geom. , ove lo stesso, nel Persona_3
rilievo planimetrico di cui alla Tavola n. 1 aveva individuato i punti ove posizionare le due caditoie a nastro necessarie per prevenire ed impedire nuovi fenomeni di tracimazione ed allagamento.
11 Va quindi riformata la statuizione del tribunale, in assenza di alcuna adeguata motivazione sul punto dei necessari lavori di adeguamento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche.
L'appello principale è pertanto meritevole di accoglimento e il CP_4
appellato deve essere condannato ad effettuare a proprie spese i lavori di adeguamento, ovvero il posizionamento di caditoie a nastro, come indicato nella
Tavola A, pag. 8 immagine 2 della CTP del Geom. dell'8.10.2015, Persona_3
soluzione condivisa e fatta propria dal CTU nella relazione peritale in risposta al quesito n. 4.
4..Esaminando infine le ragioni dell'appello incidentale svolto dal CP_4
per l' eventualità del rigetto del motivo sulla sua responsabilità di accertare l' obbligo della a tenerlo indenne dalle pretese avanzate dal CP_2 Pt_1
diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale , deve in primo luogo disattendersi l' eccezione di inammissibilità sollevata dalla , atteso che l'interesse ad CP_2
impugnare è sorto dalla impugnazione principale (Cass. sent. n. 26139/2022).
La censura oltre che ammissibile è fondata nel merito .
Orbene la questione controversa attiene alla natura accidentale dei fenomeni denunziati dal ( infiltrazioni ed allagamenti ) sostenendo il Pt_1 CP_4
che i fatti denunziati sarebbero coperti a termini di polizza a norma di quanto previsto dagli artt. 19 e 19.1 delle condizioni richiamate nel frontespizio (per le quali l' assicurato avrebbe anche corrisposto la somma di euro 564,00 ) , e la compagnia l' estraneità del sottodimensionamento dell' impianto di smaltimento delle acque meteoriche accertato nella relazione peritale ai fattori accidentali verificatisi in costanza di contratto ed espressamente ricompresi tra i rischi indennizzabili , in quanto preesistente alla stipula della polizza .
Ad avviso della Corte l' assunto del è in primo luogo sorretto dalla CP_4
verificazione certa dei fenomeni infiltrativi verificatisi in costanza della polizza
12 ed indennizzabili a termini delle Condizioni Generali ( come detto appositamente sottoscritte dall' assicurato per le quali il condominio ha versato la somma di euro 564,14 come da frontespizio di polizza OR , v. frontespizio polizza
OR) .
Diversamente da quanto eccepito dalla compagnia la riconducibilità degli eventi alla condotta colposa dell' assicurato,consistente nell' accertato sottodimensionamento dell' impianto di smaltimento delle acque meteoriche, non è idonea ad escludere gli stessi dalla copertura assicurativa in ossequio all' ormai pacifico orientamento dei giudici di legittimità in base al quale:” In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui
l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto
a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito”. (Cass. Sez.
6, 29/07/2022, n. 23762 e Cass. n. 20305/2019).
4.Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza sia nei rapporti tra le parti principali che nei rapporti con riliquidazione , CP_4 CP_2
rispetto al primo, delle spese del primo grado già poste a carico del CP_4
in ragione dell' accoglimento anche della domanda di condanna all' esecuzione di un facere , e condanna della compagnia alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nei due gradi giudizio , liquidate secondo valore della CP_4
causa( indeterminabile complessità bassa ) e per valori minimi di tariffa, tenuto conto della natura della controversia e della non particolare complessità delle questioni controverse e con espunzione per il secondo grado delle voci trattazione/istruttoria , in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda
13 non espletata affatto che nei rapporti Resta ferma invece la regolazione delle spese della TU .
.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello principale proposto da , e su quello incidentale Parte_1
proposto dal Controparte_9
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1165/2019, così provvede: CP_5
- Accoglie l'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il di Controparte_9
ad effettuare a proprie spese i lavori di adeguamento Controparte_5
dell'impianto di smaltimento delle acque piovane tramite posizionamento di caditoie a nastro, secondo le indicazioni della CTU di primo grado, arch. , dep. il 12/9/2018 in risposta al quesito n. 4, e come Persona_1
descritto nella Tavola A, pag. 8 immagine 2 della CTP del Geom. Per_3
dell'8.10.2015 richiamata nella TU;
[...]
- Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale nei confronti di e in riforma parziale della sentenza di primo Controparte_10
grado, dichiara che è tenuta a manlevare il Controparte_11
Controparte_12
di qualsivoglia pretesa che dovesse essere azionata dall' appellante in forza della presente sentenza
- Rigetta nel resto l' appello incidentale .
- Condanna il di Controparte_9
a corrispondere a le spese di giudizio, Controparte_5 Parte_1
che liquida quanto al primo grado in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi , e quanto al secondo grado in euro 204,00 per esborsi ed
14 3.473,00 euro per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%,
Iva e Cpa.
- Condanna a rifondere al Controparte_2 [...]
di le spese di lite Controparte_9 Controparte_5
del doppio grado che liquida quanto al primo grado in euro 237,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi professionali, e quanto al secondo grado in euro 355,00 per esborsi ed euro 3.473,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa.
- Conferma la statuizione sulla ripartizione delle spese della TU
Così deciso nella Camera di consiglio del 3/10/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
15