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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4946/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240086282933000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 29320240086282933000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di €. 180,88, su ruolo emesso dalla Regione Sicilia per tassa auto, anno 2022, eccependo la mancata notifica dell'atto prodromico e l'avvenuto pagamento della tassa.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha chiesto la cessazione della materia del contendere avendo l'Ente impositore disposto lo sgravio degli importi portati dalla cartella di pagamento impugnata.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, visto il provvedimento di sgravio, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio posto che lo sgravio è avvenuto dopo la stampa della cartella.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione quindicesima, composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025.
Giudice
IO CC
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4946/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240086282933000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 29320240086282933000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di €. 180,88, su ruolo emesso dalla Regione Sicilia per tassa auto, anno 2022, eccependo la mancata notifica dell'atto prodromico e l'avvenuto pagamento della tassa.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha chiesto la cessazione della materia del contendere avendo l'Ente impositore disposto lo sgravio degli importi portati dalla cartella di pagamento impugnata.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, visto il provvedimento di sgravio, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio posto che lo sgravio è avvenuto dopo la stampa della cartella.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione quindicesima, composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025.
Giudice
IO CC