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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7459 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nata a [...], il09/01/1977, elettivamente domiciliata in PA
Serramanna, presso lo studio dell'Avv. MARONGIU DALMIRO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
DANTE 53 09128 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
▪ pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gignese (VB) in data
14/10/2010 tra , nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1 PA
9/1/1977, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gignese (VB) al n. 2, parte
I, anno 2010, ordinando l'annotazione della emananda sentenza a cura dell'ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
▪ disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
▪
spese legali del giudizio interamente compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e ”. PA Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso PA Controparte_1
depositato da in data 22/11/2024, con note di trattazione scritta depositate in data Pt_1
12.05.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla pronuncia del divorzio.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 22.11.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e PA
. Controparte_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto sulla pronuncia del solo divorzio, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a GIGNESE il 14/10/2010 tra PA
, nata a [...], il [...] e , nato a [...], il
[...] Controparte_1
12/11/1970, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.2, parte I, anno 2010 - Comune di GIGNESE).
Sull'accordo delle parti:
2. dà atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
3. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
.