Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14098 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. GIUSEPPE DI SALVO - Presidente dr. VITTORIO CARLOMAGNO - Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 38/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 12/6/2025 e promosso da:
, C.F. ), nata in [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Montesilvano (PE), via Lavino n. 2, in qualità di erede di C.F. Persona_1
, nato ad [...] il [...], deceduto il 18/4/2022, C.F._2 elettivamente domiciliata a Chieti (CH), via Nicola Da Guardiagrele n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Neri del foro di Chieti, C.F. , dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa con procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), con sede in Modena, alla Controparte_1 P.IVA_1
Via San Carlo n. 16, Società appartenente al Gruppo Iva Partita IVA n. CP_2
, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa in forza di procura P.IVA_2 Controparte_3 speciale del notaio del 17/12/2021, Rep. 49440/14898, quale mandataria in nome e Persona_2 per conto di (P. Iva , giusta procura speciale in autentica Controparte_4 P.IVA_3
1 del Notaio Dott. del 19.1.2017, Rep. 45659/13967, elettivamente domiciliata in Persona_2
Roma, alla Via Ruggero Fauro n. 102, presso lo Studio dell'Avv. Alessio Costantini, rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'Avv. Augusto La Morgia
CONVENUTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: “In via istruttoria:
- ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c, a , Unicredit, CP_2 Controparte_5 Banca Nazionale Del Lavoro, Banca Popolare di Sondrio, i di Siena, Banca Popolare di Bari, Banco BPM, Credito Emiliano, Banca Di Sardegna, Banca Carige – Cassa Di Risparmio di Genova e Imperia, Banca Sella, Compass Panca e Findomestic Banca di produrre in giudizio i modelli di fideiussione omnibus impiegati negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; nel merito: 1) dichiarare, per via dei motivi esposti in narrativa, la nullità, per violazione dell'art. 2, comma
1, lett. a), della legge n. 287 del 1990, degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. in data 27.1.2009 a garanzia dell'adempimento di tutte le Persona_1 obbligazioni assu dell'allora Controparte_6 relativamente al contratto di conto corrente n. 4583 predetto conto, in quanto conformi agli art. 2, 6 e 8 del modello ABI;
2) in accoglimento di quanto al precedente punto 1), dichiarare la reviviscenza dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare che la banca è decaduta dalla facoltà di agire nei confronti dell'erede del fideiussore. Con vittoria di spese e compensi professionali”
per la convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa a – in via pregiudiziale, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva della
[...] dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande attrici si CP_4
b – in via gradata, per le ragioni di cui alla parte espositiva, adottare i provvedimenti di cui all'art. 39 C.p.c.; c – in via di ulteriore subordine, rigettare le avverse siccome infondate in fatto ed in diritto;
d – condannare la Sig.ra alla refusione delle spese e dei compensi di lite, oltre Parte_1 all'IVA, al CAP ed al rim se generali”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20/12/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 chiedendo dichiararsi la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione prestata il 27/1/2009 da cui l'attrice era succeduta mortis causa, Persona_1
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della Parte_2 per violazione dell'art. 2, co. II, della legge n. Controparte_7
2 287/1990, in quanto conforme al modulo negoziale predisposto dall'ABI nel 2003 e ritenuto parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, con conseguente decadenza della convenuta dall'escussione della garanzia per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., illegittimamente derogato.
L'attrice esponeva:
- che il 27/6/2022 la aveva aperto il conto corrente n. 458324 presso la Parte_2 [...]
su cui era regolata l'apertura di credito di € 200.000,00 Controparte_7 accordata il 27/1/2009 dalla banca;
- che il 27/1/2009 aveva prestato fideiussione omnibus fino al massimale di € Persona_1
200.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della Parte_2 [...]
Controparte_7
- che la era stata fusa per incorporazione – in Controparte_7 virtù di atto a rogito notaio di Modena del 15/5/20013, rep. n. 4176/12988, registrato Persona_2
a Modena il 17/5/2013 al n. 6191, serie 1T, iscritto presso il registro delle Imprese di Chieti in data 17/5/2013 e presso il registro delle Imprese di Modena in data 27/5/2013 – nella
[...]
, che aveva mutato la propria forma e la Controparte_8 propria denominazione in con delibera assembleare del 26/11/2016 a cura Controparte_4 del notaio di Modena, rep. n. 45534/13940, iscritta nel Registro delle imprese di Persona_2
Modena il 28/11/2016;
- che era deceduto il 18/4/2022 e gli era succeduto il coniuge Persona_1 Parte_1
- che le clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus prestata da Persona_1 riproducevano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema negoziale predisposto dall'ABI e censurato parzialmente dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005;
- che la controparte aveva comunicato alla la revoca degli affidamenti e la Parte_2 contestuale chiusura del conto corrente n. 458324 con nota inviata a mezzo pec il 18/4/2018, dunque era decaduta dall'escussione della fideiussione controversa per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c..
2. Con comparsa del 31/3/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1 società appartenente al Gruppo Iva quale mandataria di in CP_2 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo:
- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande afferenti alla validità della fideiussione omnibus controversa, deducendo di aver stipulato in data 31/7/2019 con la
3 un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e Controparte_9 per gli effetti di cui all'art. 58 del TUB, compreso quello derivante dal conto corrente n. 458324 aperto dalla presso la su cui era Parte_2 Controparte_7 regolata l'apertura di credito di € 200.000,00 accordata il 27/1/2009 dalla banca;
- che la contestazione sulla validità della fideiussione in oggetto per violazione della normativa in materia di antitrust era già stata sollevata da dante causa dell'attrice, nel Persona_1 giudizio introdotto dalla banca con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avanti al Tribunale
Ordinario di Pescara, n. 5371/2018 R.G., definito con sentenza n. 858/2021 di rigetto di ogni domanda del contro la quale il aveva proposto appello;
Per_1 Per_1
- che la garanzia prestata dal dante causa dell'odierna attrice era di tipo autonomo, non conforme allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia;
- il difetto di interesse ad agire di posto che, anche considerando la garanzia Parte_1 controversa come fideiussione omnibus, la nullità per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 sarebbe stata meramente parziale, inidonea, quindi, alla liberazione dell'attrice dalla garanzia fideiussoria;
- l'inapplicabilità al caso di specie del richiamato termine decadenziale ex art. 1957 c.c., poiché la presenza nel contratto di garanzia della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta consentiva di ritenere parzialmente derogata la citata norma – peraltro non applicabile alle garanzie autonome - con la conseguenza che l'atto di costituzione in mora stragiudiziale era stato sufficiente ad impedire l'avveramento della contestata decadenza in capo alla comparente.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13/6/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, atteso che, ai sensi dell'art. 33, co. II, L. n. 287/1990, “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.
4 Con particolare riferimento al caso di specie, si rileva che la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, estesa alle controversie di cui all'art. 33, co. II, della legge n.
287/1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust unionale, si applica anche alle azioni fondate sulla conclusione di contratti in contrasto con la citata normativa, in quanto la valutazione dell'illegittimità del contratto “a valle” implica l'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale commesso “a monte” con l'intesa vietata, di cui il singolo contratto rappresenta lo sbocco, in quanto essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (cfr. Cass. civ. n.
556 del 11/01/2023; Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
5. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva, rectius di difetto di titolarità del rapporto controverso, sollevata dalla quale mandataria di Controparte_1 [...]
per effetto della cessione dei crediti garantiti con la fideiussione omnibus per cui è CP_4 causa alla ai sensi dell'art. 58 TUB e della L. n. 130/1999 non coglie nel Controparte_9 segno.
Giova premettere che, con la cessione dei crediti in blocco, al pari della cessione di crediti regolata dagli artt. 1260 e ss. c.c., non si realizza la successione del cessionario nel contratto da cui ha tratto origine il credito ceduto, ma la mera sostituzione del cessionario al cedente nella titolarità del credito ceduto, sicché il cedente non perde la qualità di contraente in ordine al rapporto da cui è scaturito il credito ceduto.
Ne consegue che, pur essendo previsto che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB e della L. n. 130/1999, le garanzie seguono la cessione, quindi ne diviene beneficiario il cessionario, tuttavia il cedente, in quanto parte del contratto di garanzia, è legittimato passivo nel giudizio di nullità della fideiussione, fermo restando che la sentenza definitiva del relativo giudizio non è opponibile al cessionario, qualora la cessione del credito sia antecedente alla causa di nullità intrapresa dal garante nei confronti del cedente.
La cartolarizzazione – come quella per effetto della quale l'odierna convenuta ha acquistato i diritti di credito da – dà infatti luogo ad un fenomeno di cessione del Controparte_10 credito e non anche del contratto da cui il credito deriva, con la conseguenza che eventuali vizi sostanziali del negozio giuridico possono essere fatti valere nei confronti della società cedente, titolare del rapporto originario.
Poiché non si realizza alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, è legittimata a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto o
5 una parte di esso la parte cedente (cfr. Trib Roma, ord. 17/5/2022; Trib. Santa Maria Capua
Vetere 21/5/2018, n. 1742).
6. L'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta è infondata.
La controvertibilità, in questa sede, della nullità della fideiussione omnibus prestata il 27/1/2009 da cui è succeduta mortis causa l'odierna attrice, non è preclusa dalla Persona_1 pendenza avanti alla Corte di Appello di L'Aquila dell'appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Pescara n. 858 del 17/6/2021, con cui è stata respinta l'eccezione proposta dal di nullità della suddetta fideiussione. Per_1
Giova premettere che non viene in rilievo il principio di diritto, condiviso dall'adito collegio, secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass. civ. n. 22465 del 24/09/2018), in mancanza di prova che la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila pronunciata nel procedimento N.R.G.
858/2021, pronunciatasi sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
Pescara n. 858 del 17/6/2021, sia passata in giudicato, sicché la questione della nullità – totale o parziale – delle fideiussioni de quibus non è assorbita dal dedotto e deducibile sotteso al giudicato.
Non può applicarsi l'art. 39, co. II c.p.c., venendo in rilievo la pendenza di due cause in gradi di giudizio diversi, rispetto alle quali il Tribunale Ordinario di Roma – sezione specializzata in materia di impresa è funzionalmente competente sulle domande afferenti alla violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990, mentre la Corte di Appello di
L'Aquila era funzionalmente competente a conoscere l'appello avverso la citata sentenza del
Tribunale Ordinario di Pescara n. 858 del 17/6/2021, sicché non avrebbe potuto operare il meccanismo di attrazione di una causa rispetto all'altra, bensì la sospensione ex art. 295 c.p.c. dell'altro giudizio fino all'esito della presente controversia, che riveste natura pregiudiziale rispetto a quello svoltosi avanti alla Corte d'Appello di L'Aquila.
Ad abundantiam, si rileva che avanti alla Corte d'Appello di L'Aquila è stata proposta domanda di nullità totale della fideiussione in oggetto, mentre pende in questa sede domanda di nullità parziale del suddetto contratto, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione.
7. Nel merito, la domanda attorea di nullità parziale della fideiussione è fondata.
6 La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la
Banca d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
7 All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto, al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza, evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
8 La Banca d'Italia conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla Banca d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la Banca d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. E' previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n.
287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse,
9 processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990,
(cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
10 Pertanto, la distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma
3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul
11 funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte di giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia, 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Manfredi;
Corte di giustizia,
14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C- Persona_3
536111Donau Chemie).
La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. La regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al
12 codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia peraltro il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale
13 La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa dell'ABI.
Con particolare riferimento al caso di specie, risulta per tabulas che il 27/1/2009
[...] ha prestato fideiussione omnibus fino al massimale di € 200.000,00 a garanzia delle Per_1 obbligazioni assunte dalla verso la Parte_2 Controparte_7
fusa per incorporazione – in virtù di atto a rogito notaio di Modena del
[...] Persona_2
15/5/20013, rep. n. 4176/12988, registrato a Modena il 17/5/2013 al n. 6191, serie 1T, iscritto presso il registro delle Imprese di Chieti in data 17/5/2013 e presso il registro delle Imprese di
Modena in data 27/5/2013 – nella , che Controparte_11 ha poi mutato la propria forma e la propria denominazione in a seguito di Controparte_4 delibera assembleare del 26/11/2016 a cura del notaio di Modena, rep. n. Persona_2
45534/13940, iscritta nel registro delle imprese di Modena il 28/11/2016.
A deceduto il 18/4/2022, è succeduta mortis causa Persona_1 Parte_1
Ebbene, le clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione in oggetto sono conformi alle corrispondenti clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.
Deve, quindi, dichiararsi la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 6, della fideiussione omnibus prestata il 27/1/2009 da fino al massimale di € Persona_1
200.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla verso la Parte_2 [...]
Controparte_7
è priva di interesse ad agire, invece, in ordine alla domanda di accertamento della Parte_1 decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c. dalla facoltà di escutere la fideiussione de qua a
14 garanzia delle obbligazioni assunte dalla con il conto corrente n. 458324 acceso Parte_2 presso la fusa per incorporazione nella Controparte_7 [...]
, che ha poi mutato la propria forma e la Controparte_11 propria denominazione in e con l'apertura di credito di € 200.000,00 Controparte_4 accordata il 27/1/2009 dalla suddetta banca e regolata sul predetto conto corrente.
E' documentale che l'istituto di credito ha comunicato alla la revoca Parte_2 dell'apertura di credito accordata e regolata sul conto corrente n. 458324 con messaggio inviato a mezzo pec il 18 aprile 2018; in seguito, con missiva inviata via pec il 4/7/2018 ha comunicato alla il recesso dal contratto di conto corrente n. 869/6311026, evidenziando il Parte_2 saldo debitore di € 183.727,78 corrispondente al saldo debitore dell'apertura di credito in precedenza revocata. Il 4/7/2018 la ha comunicato a mezzo pec alla il CP_4 Parte_2 recesso dal contratto di conto corrente n. 869/458324 e dall'estratto conto al 31/7/2018 risulta il passaggio a sofferenza del conto corrente n. 458324 il 6/7/2018.
Dal 4/7/2018 è, quindi, decorso il termine di cui all'art. 1957 c.c..
Nondimeno, considerato che la in data 31 luglio 2019, ha ceduto alla Controparte_4 il credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 869/458324, l'attrice non Controparte_9 ha interesse all'accertamento della decadenza della convenuta, che non era più titolare del credito controverso alla data di instaurazione del presente giudizio, dalla facoltà di escutere la fideiussione in esame. Ed invero, sebbene, come condivisibilmente argomentato dalla Pt_1 nella cessione di credito non vi è una sostituzione del cessionario nella titolarità del rapporto contrattuale, ma solo nella titolarità del credito, sicché la cedente è legittimata passiva nell'azione di nullità del contratto, nondimeno il trasferimento della titolarità del credito con la garanzia fideiussoria che allo stesso accede, come accade con la cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del TUB e della L. n. 130/1999, determina il subentro del cessionario quale beneficiario della fideiussione, il quale soltanto, quindi, può escuterla. Ne consegue che il debitore non ha interesse alla declaratoria di decadenza del cedente dall'escussione della garanzia, considerato che quest'ultimo non potrebbe comunque escutere la fideiussione.
La Recht deduce la mancanza di prova della cessione del credito di cui sopra da parte della alla La deduzione non coglie nel segno. Controparte_4 Controparte_9
L'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a)
15 subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei
16 contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è
17 costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, pur non essendo stato versato in atti il contratto di cessione di crediti in blocco da parte della convenuta alla la prova della cessione emerge dal relativo avviso Controparte_9 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 93 dell'8/8/2019, in cui sono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti, come segue: “tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari vantati verso debitori classificati da a sofferenza, o altre esposizioni generate da , CP_4 CP_4 che soddisfino alle ore 00.01 del 30 settembre 2018 (la “Data di Individuazione dei Crediti”) (o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio), i seguenti criteri (i “Criteri del
Portafoglio ”): CP_4
(a) finanziamenti o altre esposizioni denominati in Euro;
E (b) finanziamenti o altre esposizioni derivanti da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;
E (c) finanziamenti e altre esposizioni vantati nei confronti di debitori ceduti ai quali le Banche Cedenti abbiano inviato entro la data del 31 luglio 2019, una comunicazione contenente l'attribuzione del seguente codice identificativo:
“PROJECT EMILIA” (il “Codice Identificativo”); E (d) finanziamenti identificati tramite il
Codice Identificativo indicato nell'elenco depositato in data 31 luglio 2019, presso il Notaio con studio in Via Galliera n. 8, 40121 Bologna, Repertorio 65612, Raccolta Persona_4
42276; E (e) finanziamenti o altre esposizioni, che sono state classificate dalla Banca Cedente come in sofferenza in conformità con le istruzioni di vigilanza tra il 7 maggio 1979 ed il 25 settembre 2018 e riportati come in sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia entro la data del 31 luglio 2019; E (f) crediti derivanti da finanziamenti o altre esposizioni i cui debitori fossero residenti o domiciliati in Italia alla data in cui il relativo prestito o esposizione è venuto in essere;
E (g) crediti derivanti da finanziamenti o altre esposizioni che, se assistiti da garanzia reale, siano garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
esclusi i crediti derivanti da:
18 a) finanziamenti o altre esposizioni derivanti da contratti di locazione finanziaria;
O
b) finanziamenti o altre esposizioni garantiti a banche e/o altri istituti finanziari.
Sono stati altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione, tutti i Crediti derivanti CP_4 dall'escussione di garanzie personali prestate in favore di che siano vantati verso i debitori CP_4 ceduti dei Finanziamenti che rispettino tutti i Criteri del Portafoglio di cui sopra”. CP_4 CP_4
Trattasi, dunque, di una descrizione analitica dei crediti ceduti, inclusiva del credito garantito dall'odierna attrice. Si rileva, inoltre, che la convenuta, con le note scritte di trattazione del
26/4/2023 e con le memorie ex art. 171-ter c.p.c. non ha contestato l'esistenza della cessione di credito tra la convenuta e la essendosi limitata a dedurre che per effetto della Controparte_9 cessione di credito la non avrebbe perso la titolarità del rapporto controverso Controparte_4
e soltanto con la comparsa conclusionale ha contestato l'esistenza della cessione di credito.
Ricorrono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo ed alla prevalente soccombenza segue la condanna della convenuta a rifondere all'attrice la residua pate, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 20/12/2022 da avverso la con la costituzione della Parte_1 Controparte_4
società appartenente al Gruppo Iva quale Controparte_1 CP_2 mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis Controparte_4 reiectis:
DICHIARA la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione prestata il 27/1/2009 da cui è succeduta mortis causa l'odierna attrice, a garanzia Persona_1 delle obbligazioni assunte dalla verso la Parte_2 Controparte_7
cui è succeduta la convenuta;
[...]
DICHIARA la carenza di interesse ad agire di in ordine alla domanda di Parte_1 accertamento della decadenza della ex art. 1957 c.c. dalla facoltà di escutere Controparte_4 la fideiussione prestata il 27/1/2009 da cui è succeduta mortis causa l'odierna Persona_1 attrice, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla con il conto corrente n. Parte_2
458324 acceso presso la fusa per incorporazione Controparte_7 nella , che ha poi mutato la propria Controparte_11
19 forma e la propria denominazione in e con l'apertura di credito di € Controparte_4
200.000,00 accordata il 27/1/2009 dalla suddetta banca e regolata sul predetto conto corrente;
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e NN la convenuta a rifondere all'attrice la residua parte, che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale ed €
363,30 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8/10/2025.
Il Presidente dr. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore dr. Tommaso Martucci
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