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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/12/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3217 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Caserta, via G.M Bosco n. 65, presso lo studio dell'Avv. Luciano Teoli, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassino Controparte_1
(FR) Piazza Labriola n. 19, presso lo studio dell'Avv. Nicola Pascarella, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte sostitutive dell'udienza del 24.11.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 10.12.2024, il sig. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra il 25.08.1990 in Sant'Apollinare (FR); che dalla loro Controparte_1
unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]); che il Tribunale di Per_1 Per_2
Cassino, con sentenza n.1371/2022 del 14.06.2023, aveva dichiarato la separazione dei coniugi - ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione (in particolare, obbligo per il sig. di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 maggiorenne nella misura mensile di € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo Persona_3
indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra ; obbligo per il sig. di corrispondere all'ex coniuge, entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese, la somma di € 350,00 quale contributo per il mantenimento della stessa, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT).
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si è costituita la sig.ra che ha aderito Controparte_2 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ha chiesto di: “(…)- Confermare
l'assegnazione della casa coniugale di via Monteforte n. 24/A in Sant'Apollinare (Fr) in favore della
, e che i figli abbiano il domicilio presso la madre;
- Dichiarare che il sia obbligato CP_1 Pt_1
a versare alla , a titolo di concorso al mantenimento della figlia l'importo di € CP_1 Per_2
250,00 mensile, da rivalutarsi secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie;
- Stabilire che il dovrà versare alla , a titolo di assegno divorzile, la Pt_1 CP_1
somma mensile che verrà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad € 600,00 (in funzione assistenziale e perequativa-riequilibratice dello squilibrio economico generatosi tra le parti, parametrato sulla base di valori come la durata del matrimonio –oltre 20 anni-, l'età del richiedente -
58 anni-, la causa della fine del rapporto, ecc…). - Disporre la ricostruzione dell'asse patrimoniale, mobiliare e immobiliare, del sig. (entrate e uscite), e la corretta distribuzione tra i Parte_1
coniugi delle somme, proventi, frutti, indennizzi, quota del trattamento di fine rapporto, percepiti dal in costanza di matrimonio e mai corrisposti all'ex coniuge”. Pt_1
Disposta la comparizione personale delle parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 763 del 906.2025, come corretta con decreto del 14.08.2025, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, le parti, con note di trattazione scritta per l'udienza del 24.11.2025, hanno dato atto del raggiungimento, in data 22.11.2025, dell'accordo sulle condizioni di divorzio. Con detto accordo, tra le altre cose, è stata prevista l'assegnazione dell'ex casa casa coniugale alla sig.ra e posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere CP_1 Pt_1
pagina 2 di 3 l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie nella misura mensile di euro 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le parti hanno dato atto che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti (cfr. accordo allegato alle note depositate il 24.11.2025).
***
2. Il Tribunale letto il ricorso e preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e depositato con note di trattazione scritta per l'udienza del 24.11.2025, ritiene che le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole.
3. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite, stante l'intervenuto accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sulle conformi conclusioni del
P.M., dato atto della sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, così provvede:
1) recepisce l'accordo sulle condizioni di divorzio tra e di cui alle Parte_1 Controparte_1 note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24.11.2025;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3217 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Caserta, via G.M Bosco n. 65, presso lo studio dell'Avv. Luciano Teoli, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassino Controparte_1
(FR) Piazza Labriola n. 19, presso lo studio dell'Avv. Nicola Pascarella, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte sostitutive dell'udienza del 24.11.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 10.12.2024, il sig. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra il 25.08.1990 in Sant'Apollinare (FR); che dalla loro Controparte_1
unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]); che il Tribunale di Per_1 Per_2
Cassino, con sentenza n.1371/2022 del 14.06.2023, aveva dichiarato la separazione dei coniugi - ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione (in particolare, obbligo per il sig. di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 maggiorenne nella misura mensile di € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo Persona_3
indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra ; obbligo per il sig. di corrispondere all'ex coniuge, entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese, la somma di € 350,00 quale contributo per il mantenimento della stessa, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT).
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si è costituita la sig.ra che ha aderito Controparte_2 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ha chiesto di: “(…)- Confermare
l'assegnazione della casa coniugale di via Monteforte n. 24/A in Sant'Apollinare (Fr) in favore della
, e che i figli abbiano il domicilio presso la madre;
- Dichiarare che il sia obbligato CP_1 Pt_1
a versare alla , a titolo di concorso al mantenimento della figlia l'importo di € CP_1 Per_2
250,00 mensile, da rivalutarsi secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie;
- Stabilire che il dovrà versare alla , a titolo di assegno divorzile, la Pt_1 CP_1
somma mensile che verrà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad € 600,00 (in funzione assistenziale e perequativa-riequilibratice dello squilibrio economico generatosi tra le parti, parametrato sulla base di valori come la durata del matrimonio –oltre 20 anni-, l'età del richiedente -
58 anni-, la causa della fine del rapporto, ecc…). - Disporre la ricostruzione dell'asse patrimoniale, mobiliare e immobiliare, del sig. (entrate e uscite), e la corretta distribuzione tra i Parte_1
coniugi delle somme, proventi, frutti, indennizzi, quota del trattamento di fine rapporto, percepiti dal in costanza di matrimonio e mai corrisposti all'ex coniuge”. Pt_1
Disposta la comparizione personale delle parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 763 del 906.2025, come corretta con decreto del 14.08.2025, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, le parti, con note di trattazione scritta per l'udienza del 24.11.2025, hanno dato atto del raggiungimento, in data 22.11.2025, dell'accordo sulle condizioni di divorzio. Con detto accordo, tra le altre cose, è stata prevista l'assegnazione dell'ex casa casa coniugale alla sig.ra e posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere CP_1 Pt_1
pagina 2 di 3 l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie nella misura mensile di euro 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le parti hanno dato atto che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti (cfr. accordo allegato alle note depositate il 24.11.2025).
***
2. Il Tribunale letto il ricorso e preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e depositato con note di trattazione scritta per l'udienza del 24.11.2025, ritiene che le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole.
3. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite, stante l'intervenuto accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sulle conformi conclusioni del
P.M., dato atto della sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, così provvede:
1) recepisce l'accordo sulle condizioni di divorzio tra e di cui alle Parte_1 Controparte_1 note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24.11.2025;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
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