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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5028/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.7 D.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5028/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI Parte_1 C.F._1
CERIOLI IA e dell'avv. CESARE ANDREA ( ) VIA MESTRINA, 85/6 30172 C.F._2
VENEZIA MESTRE, elettivamente domiciliato in LARGO RICHINI, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. PASQUALI CERIOLI IA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._3
GUASTALLA, 6 MILANO;
( ) VIA ANDREANI, 10 20122 CP_2 C.F._4
MILANO; ( ) VIA CINO DEL DUCA, 5 20122 MILANO;
CP_3 C.F._5
) VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO, elettivamente Parte_2 C.F._6 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. MANDARANO
ANTONELLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 4 aprile 2025 pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha proposto appello avverso la sentenza n.5328 depositata dal Giudice di Pace di Milano Parte_1
21 con la quale è stata confermata la legittimità del verbale di infrazione n. 8036604/20 redatto dalla Polizia Locale di Milano il 14 ottobre 2020
-la violazione contestata riguarda l'art.173 c.s. per avere il trasgressore durante la guida utilizzato il telefono cellulare “…sostenendolo con la mano destra …dopo avere ripreso la marcia appena il semaforo diventava verde (e) continuava a utilizzarlo …”
-agli operanti l'interessato aveva invece dichiarato di aver utilizzato il cellulare durante la sosta del veicolo per collegarsi al navigatore
-il secondo comma dell'articolo in esame dispone che:
“…è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani …”
-la circostanza che l'utilizzo del cellulare fosse avvenuto durante la marcia del veicolo è attestata dal verbale e, non essendo stata proposta querela di falso, essa non può esser messa in discussione
-l'identità dell'agente accertatore è chiara ed univoca sulla base del numero di matricola riportato in calce al verbale e, pertanto, non era necessaria l'indicazione delle specifiche generalità dell'operante, il quale aveva inoltre apposto come agente notificatore la propria sottoscrizione
-quest'ultimo, poi, al momento in cui era stata elevata la contravvenzione, era regolarmente in servizio, come attestato dal doc. A prodotto in primo grado dal Controparte_1
-il fatto che l'agente fosse in borghese non incide sulla validità del provvedimento adottato
-la sentenza Cass. n.5771 del 3 marzo 2008 richiamata dalla difesa dell'appellante non è pertinente alla fattispecie in esame
-infatti, nel dispositivo di questa pronuncia si legge che:
“…gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. pen. e 5 legge 3 luglio 1986 n. 65, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto dovesse considerarsi nullo il verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada redatto da un vigile urbano che si trovava in comune diverso da quello in cui operava con tale qualifica mentre, in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza, si trovava a bordo della sua autovettura) …”
-nella specie, l'agente era effettivamente in servizio nel territorio di appartenenza, per cui la circostanza che il medesimo fosse in borghese è del tutto ininfluente pagina 2 di 4 -dall'altro canto, l'osservanza delle norme del codice della strada è atto dovuto da parte degli utenti durante la circolazione, a prescindere dal fatto che gli stessi siano o meno posti nelle condizioni di avvedersi degli agenti accertatori
-infine, le dichiarazioni del trasgressore sono state verbalizzate al momento della contestazione dell'infrazione e l'interessato avrebbe dovuto, per contestarne la conformità al vero, proporre querela di falso trattandosi di atto avente pubblica fede e non limitarsi alla produzione del video effettuato tramite cellulare
-in conclusione, sono pienamente fondate le argomentazioni formulate dalla difesa del che, nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta nel presente grado d'appello, ha sostenuto che:
“…l'appellante sottopone a censura, del tutto infondatamente e riproponendo eccezioni già esaminate, la seguente parte motiva della decisione del Giudice di Pace: “le eccezioni formali (carenza di potere dell'agente, assenza di sottoscrizione, omessa verbalizzazione) sono manifestamente infondate;
ed invero il verbale è stato redatto da un agente di polizia locale in servizio, il verbale è stato regolarmente sottoscritto da quest'ultimo e le dichiarazioni…”.
Quanto all'asserita carenza di potere degli agenti accertatori, si ribadisce anche in questa sede che gli agenti di Polizia Locale alle ore 12,18 del 14.10.2020 (data e ora della contestazione) erano in servizio, come risulta dall'Ordine di Servizio del Comando Decentrato 1 della Polizia Locale di Milano, dal quale dipendono funzionalmente i due verbalizzanti, che documenta la presenza in servizio dei medesimi (con la medesima sigla-radio, pegaso 12) con orario 07:00/13:45 presso il c.d. (cfr. doc. A, sub all. CP_4 4 alla comparsa di costituzione).
Inoltre, risulta dalla documentazione versata in atti che il Funzionario Responsabile del Comando Decentrato 1 della Polizia Locale di Milano, ha certificato che gli Agenti assegnati al Nucleo CP_4 operano in abiti civili (cfr. doc. A, sub all. 5 alla comparsa di costituzione).
In ogni caso, si precisa che nell'ordinamento non esiste una norma che impedisca agli agenti di Polizia Locale di operare in borghese nell'esercizio delle proprie funzioni, durante l'orario di servizio.
Inoltre, non si trattava di agenti preposti alla regolazione del traffico, come erroneamente sostiene l'appellante, ma di agenti della Polizia Locale di Milano che operavano legittimamente, nel proprio territorio di competenza, allo specifico fine di accertare la violazione di norme del Codice della Strada.
Quanto all'asserita mancanza di sottoscrizione del verbale di contestazione, la sigla apposta associata al numero di matricola, in assenza di querela di falso, deve ritenersi univocamente riferibile al soggetto che ha accertato la violazione.
Tale è il caso delle due firme presenti nel verbale n 8038604-0, a fianco alle quali sono chiaramente riportati i numeri di matricola degli agenti verbalizzanti, n. 2657 ), e n. 2913 . Persona_1 Persona_2
Quanto all'asserito impedimento della verbalizzazione delle dichiarazioni del l'unico mezzo per Pt_1 confutare la verità di quanto riportato nel verbale di contestazione consiste nel la di falso, che non risulta proposta da controparte.
L'appellante, infatti, censura la sentenza di primo grado, sostenendo che il al momento del fatto, Pt_1 avrebbe reso spontanee dichiarazioni non confluite nel verbale redatto dalla Polizia Locale.
In realtà, nel verbale di accertamento si legge: “[…] La persona dichiara: “fermo al semaforo consultavo il telefonino collegato al navigatore collegato alla mia macchina, circostanza verificata dall'agente alla guida 2657 nello stesso momento in cui ci accostavamo, nonostante si verificasse il tutto arbitrariamente elevava contravvenzione. L'agente nel corso dell'interlocuzione e successivamente si lasciava andare a commenti fuori luogo sulla mia autovettura e le circostanze commesse per cui mi aveva fermato”.
Di conseguenza, le dichiarazioni spontanee del soggetto interessato risultano riportate nel verbale, e ad ogni modo tali dichiarazioni convergono con la ricostruzione contenuta nel verbale di accertamento, né il pagina 3 di 4 ha allegato quale rilievo avrebbero potuto avere sull'accertamento ulteriori dichiarazioni spontanee Pt_1 eventualmente non trascritte.
Invero, la circostanza dell'uso del cellulare durante la guida, al di là della specifica modalità di tale uso, è stata direttamente accertata dai verbalizzanti, in quanto avvenuta alla loro presenza, e non è stata contraddetta nella sostanza nemmeno dal trasgressore.
Il verbale, peraltro, nella parte in cui accerta l'uso del cellulare alla guida da parte dell'odierno appellante, è assistito da fede privilegiata.
Secondo quanto sancito dalla giurisprudenza, il verbale di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada ha natura di atto pubblico e, in quanto tale, gode di fede privilegiata, fino a querela di falso.
Segnatamente, il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa prova dei fatti fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. della provenienza del documento del pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Appaiono, quindi, del tutto infondate le difese articolate dall'odierno appellante.
Nel merito, la prova della sussistenza dell'illecito amministrativo è stata fornita dal Controparte_1 attraverso la produzione del verbale di accertamento n. 8038604-0.
In assenza di riproposizione del motivo di ricorso sostanziale nell'atto di appello, deve quindi essere confermata la ricostruzione giuridica e fattuale operata dal Giudice di primo grado.
Il Giudice di Pace di Milano, correttamente, ha ritenuto legittima la pretesa sanzionatoria del CP_1
relativa alla violazione dell'art. 1731 CdS, sotto il profilo della sussistenza della prova della condotta
[...] contestata …”
-l'appello deve pertanto essere rigettato con la conseguente conferma della pronuncia impugnata
-le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.5328 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 24 settembre 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) getta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in € 232,00 per compenso, oltre a spese generali e oneri riflessi.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.7 D.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5028/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI Parte_1 C.F._1
CERIOLI IA e dell'avv. CESARE ANDREA ( ) VIA MESTRINA, 85/6 30172 C.F._2
VENEZIA MESTRE, elettivamente domiciliato in LARGO RICHINI, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. PASQUALI CERIOLI IA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._3
GUASTALLA, 6 MILANO;
( ) VIA ANDREANI, 10 20122 CP_2 C.F._4
MILANO; ( ) VIA CINO DEL DUCA, 5 20122 MILANO;
CP_3 C.F._5
) VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO, elettivamente Parte_2 C.F._6 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. MANDARANO
ANTONELLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 4 aprile 2025 pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha proposto appello avverso la sentenza n.5328 depositata dal Giudice di Pace di Milano Parte_1
21 con la quale è stata confermata la legittimità del verbale di infrazione n. 8036604/20 redatto dalla Polizia Locale di Milano il 14 ottobre 2020
-la violazione contestata riguarda l'art.173 c.s. per avere il trasgressore durante la guida utilizzato il telefono cellulare “…sostenendolo con la mano destra …dopo avere ripreso la marcia appena il semaforo diventava verde (e) continuava a utilizzarlo …”
-agli operanti l'interessato aveva invece dichiarato di aver utilizzato il cellulare durante la sosta del veicolo per collegarsi al navigatore
-il secondo comma dell'articolo in esame dispone che:
“…è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani …”
-la circostanza che l'utilizzo del cellulare fosse avvenuto durante la marcia del veicolo è attestata dal verbale e, non essendo stata proposta querela di falso, essa non può esser messa in discussione
-l'identità dell'agente accertatore è chiara ed univoca sulla base del numero di matricola riportato in calce al verbale e, pertanto, non era necessaria l'indicazione delle specifiche generalità dell'operante, il quale aveva inoltre apposto come agente notificatore la propria sottoscrizione
-quest'ultimo, poi, al momento in cui era stata elevata la contravvenzione, era regolarmente in servizio, come attestato dal doc. A prodotto in primo grado dal Controparte_1
-il fatto che l'agente fosse in borghese non incide sulla validità del provvedimento adottato
-la sentenza Cass. n.5771 del 3 marzo 2008 richiamata dalla difesa dell'appellante non è pertinente alla fattispecie in esame
-infatti, nel dispositivo di questa pronuncia si legge che:
“…gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. pen. e 5 legge 3 luglio 1986 n. 65, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto dovesse considerarsi nullo il verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada redatto da un vigile urbano che si trovava in comune diverso da quello in cui operava con tale qualifica mentre, in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza, si trovava a bordo della sua autovettura) …”
-nella specie, l'agente era effettivamente in servizio nel territorio di appartenenza, per cui la circostanza che il medesimo fosse in borghese è del tutto ininfluente pagina 2 di 4 -dall'altro canto, l'osservanza delle norme del codice della strada è atto dovuto da parte degli utenti durante la circolazione, a prescindere dal fatto che gli stessi siano o meno posti nelle condizioni di avvedersi degli agenti accertatori
-infine, le dichiarazioni del trasgressore sono state verbalizzate al momento della contestazione dell'infrazione e l'interessato avrebbe dovuto, per contestarne la conformità al vero, proporre querela di falso trattandosi di atto avente pubblica fede e non limitarsi alla produzione del video effettuato tramite cellulare
-in conclusione, sono pienamente fondate le argomentazioni formulate dalla difesa del che, nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta nel presente grado d'appello, ha sostenuto che:
“…l'appellante sottopone a censura, del tutto infondatamente e riproponendo eccezioni già esaminate, la seguente parte motiva della decisione del Giudice di Pace: “le eccezioni formali (carenza di potere dell'agente, assenza di sottoscrizione, omessa verbalizzazione) sono manifestamente infondate;
ed invero il verbale è stato redatto da un agente di polizia locale in servizio, il verbale è stato regolarmente sottoscritto da quest'ultimo e le dichiarazioni…”.
Quanto all'asserita carenza di potere degli agenti accertatori, si ribadisce anche in questa sede che gli agenti di Polizia Locale alle ore 12,18 del 14.10.2020 (data e ora della contestazione) erano in servizio, come risulta dall'Ordine di Servizio del Comando Decentrato 1 della Polizia Locale di Milano, dal quale dipendono funzionalmente i due verbalizzanti, che documenta la presenza in servizio dei medesimi (con la medesima sigla-radio, pegaso 12) con orario 07:00/13:45 presso il c.d. (cfr. doc. A, sub all. CP_4 4 alla comparsa di costituzione).
Inoltre, risulta dalla documentazione versata in atti che il Funzionario Responsabile del Comando Decentrato 1 della Polizia Locale di Milano, ha certificato che gli Agenti assegnati al Nucleo CP_4 operano in abiti civili (cfr. doc. A, sub all. 5 alla comparsa di costituzione).
In ogni caso, si precisa che nell'ordinamento non esiste una norma che impedisca agli agenti di Polizia Locale di operare in borghese nell'esercizio delle proprie funzioni, durante l'orario di servizio.
Inoltre, non si trattava di agenti preposti alla regolazione del traffico, come erroneamente sostiene l'appellante, ma di agenti della Polizia Locale di Milano che operavano legittimamente, nel proprio territorio di competenza, allo specifico fine di accertare la violazione di norme del Codice della Strada.
Quanto all'asserita mancanza di sottoscrizione del verbale di contestazione, la sigla apposta associata al numero di matricola, in assenza di querela di falso, deve ritenersi univocamente riferibile al soggetto che ha accertato la violazione.
Tale è il caso delle due firme presenti nel verbale n 8038604-0, a fianco alle quali sono chiaramente riportati i numeri di matricola degli agenti verbalizzanti, n. 2657 ), e n. 2913 . Persona_1 Persona_2
Quanto all'asserito impedimento della verbalizzazione delle dichiarazioni del l'unico mezzo per Pt_1 confutare la verità di quanto riportato nel verbale di contestazione consiste nel la di falso, che non risulta proposta da controparte.
L'appellante, infatti, censura la sentenza di primo grado, sostenendo che il al momento del fatto, Pt_1 avrebbe reso spontanee dichiarazioni non confluite nel verbale redatto dalla Polizia Locale.
In realtà, nel verbale di accertamento si legge: “[…] La persona dichiara: “fermo al semaforo consultavo il telefonino collegato al navigatore collegato alla mia macchina, circostanza verificata dall'agente alla guida 2657 nello stesso momento in cui ci accostavamo, nonostante si verificasse il tutto arbitrariamente elevava contravvenzione. L'agente nel corso dell'interlocuzione e successivamente si lasciava andare a commenti fuori luogo sulla mia autovettura e le circostanze commesse per cui mi aveva fermato”.
Di conseguenza, le dichiarazioni spontanee del soggetto interessato risultano riportate nel verbale, e ad ogni modo tali dichiarazioni convergono con la ricostruzione contenuta nel verbale di accertamento, né il pagina 3 di 4 ha allegato quale rilievo avrebbero potuto avere sull'accertamento ulteriori dichiarazioni spontanee Pt_1 eventualmente non trascritte.
Invero, la circostanza dell'uso del cellulare durante la guida, al di là della specifica modalità di tale uso, è stata direttamente accertata dai verbalizzanti, in quanto avvenuta alla loro presenza, e non è stata contraddetta nella sostanza nemmeno dal trasgressore.
Il verbale, peraltro, nella parte in cui accerta l'uso del cellulare alla guida da parte dell'odierno appellante, è assistito da fede privilegiata.
Secondo quanto sancito dalla giurisprudenza, il verbale di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada ha natura di atto pubblico e, in quanto tale, gode di fede privilegiata, fino a querela di falso.
Segnatamente, il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa prova dei fatti fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. della provenienza del documento del pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Appaiono, quindi, del tutto infondate le difese articolate dall'odierno appellante.
Nel merito, la prova della sussistenza dell'illecito amministrativo è stata fornita dal Controparte_1 attraverso la produzione del verbale di accertamento n. 8038604-0.
In assenza di riproposizione del motivo di ricorso sostanziale nell'atto di appello, deve quindi essere confermata la ricostruzione giuridica e fattuale operata dal Giudice di primo grado.
Il Giudice di Pace di Milano, correttamente, ha ritenuto legittima la pretesa sanzionatoria del CP_1
relativa alla violazione dell'art. 1731 CdS, sotto il profilo della sussistenza della prova della condotta
[...] contestata …”
-l'appello deve pertanto essere rigettato con la conseguente conferma della pronuncia impugnata
-le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.5328 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 24 settembre 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) getta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in € 232,00 per compenso, oltre a spese generali e oneri riflessi.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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