CASS
Sentenza 29 settembre 2021
Sentenza 29 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2021, n. 35736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35736 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35736 Anno 2021 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 novembre 2020 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, rigettava l'appello proposto nell'interesse di LA IC avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo emesso nei confronti della LA s.r.l. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di LA, eccependo che il giudice dell'impugnazione non può limitarsi ad escludere l'emergenza di fatti nuovi, quando è di chiara evidenza l'insussistenza degli elementi già al momento dell'applicazione del provvedimento: nel caso in esame era elemento certo come il solo amministratore unico della LA s.r.l. fosse sempre stato LA IC, mai imputato nel procedimento in oggetto, e la società non aveva mai avuto proventi di reato, ma solo di attività lecite, per cui non poteva essere mantenuto il sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base delle precedenti decisioni assunte sul punto, per cui il ricorso appare inammissibile;
inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo il quale in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle 2 condizioni legittimanti il provvedimento applicativo della misura, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (vedi sul punto Sez 5, Sentenza n. 3838 del 20/10/2016, Gambini, Rv. 269086 - 01) 2 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/07/2021 Il consigliere estensore Il Pr PP CO r- Se 2/ y, VA ente OL
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35736 Anno 2021 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 novembre 2020 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, rigettava l'appello proposto nell'interesse di LA IC avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo emesso nei confronti della LA s.r.l. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di LA, eccependo che il giudice dell'impugnazione non può limitarsi ad escludere l'emergenza di fatti nuovi, quando è di chiara evidenza l'insussistenza degli elementi già al momento dell'applicazione del provvedimento: nel caso in esame era elemento certo come il solo amministratore unico della LA s.r.l. fosse sempre stato LA IC, mai imputato nel procedimento in oggetto, e la società non aveva mai avuto proventi di reato, ma solo di attività lecite, per cui non poteva essere mantenuto il sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base delle precedenti decisioni assunte sul punto, per cui il ricorso appare inammissibile;
inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo il quale in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle 2 condizioni legittimanti il provvedimento applicativo della misura, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (vedi sul punto Sez 5, Sentenza n. 3838 del 20/10/2016, Gambini, Rv. 269086 - 01) 2 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/07/2021 Il consigliere estensore Il Pr PP CO r- Se 2/ y, VA ente OL