Articolo 5 della Legge 19 aprile 1962, n. 174
Articolo 4
Versione
18 maggio 1962
Art. 5.
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 1.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 3.500.000.000 per l'esercizio 1962-1963, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile - categorie A e B.
Al maggior onere occorrente per il personale della A.N.A.S. si fara' fronte con variazioni agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda medesima.

Entrata in vigore il 18 maggio 1962