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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 1308/2022
TRA
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di Parte_1 C.F._1
procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in revocazione, dall'avv. Antonia Maria
Fidanza (C.F. n. ), elettivamente domiciliata in Napoli, in via C.F._2
Giovenale, n. 1, presso lo studio dell'avv. Daniela Marone;
ATTRICE, EX ART. 395, N. 5, C.P.C.
E
(C.F. n. , rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 C.F._3 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di revocazione, dall'avv.
Michele Giliberti (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla via C.F._4
Toledo, n. 148, elettivamente domicilia;
CONVENUTA, EX ART. 395, N. 5, C.P.C.
NONCHE'
pagina 1 di 12 (C.F. n. ) e (C.F. n. NT C.F._5 CO
), quali eredi di tutti rappresentati e difesi, giusta C.F._6 NA
procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di revocazione, dall'avv. Bianca Lamartora (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla C.F._7
via Toledo n. 156, elettivamente domiciliano;
CONVENUTI, EX ART. 395, N. 5, C.P.C.
Oggetto: revocazione, ex art. 395, n. 5, c.p.c., avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli, Settima Sezione Civile, n. 615/2022, pubblicata in data 14.02.2022, notificata in data
17.2.2022.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 settembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto un'impugnazione per revocazione, ex art. 395, n. 5, c.p.c., avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, n. 615/2022, pubblicata il 14.2.2022, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale di Napoli,
Dodicesima Sezione Civile, n. 1361/2013, depositata in data 31.1.2013.
In primo grado, , con atto di citazione notificato in data 12.12.2008, conveniva CP_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, e e NA Parte_1
deduceva:
- di essere coniugata, in regime di comunione legale dei beni, con il convenuto Per_1
il quale aveva ereditato dai propri genitori la quota pari alla metà indivisa
[...]
dell'appartamento sito in Napoli, alla via Leone Marsicano, n. 1 (già via Ludovico Antinori, n.
6), e, volendo acquisirne l'intera proprietà, in data 14.5.1992, aveva stipulato un atto di permuta con gli altri coeredi, suoi fratelli, che gli avevano ceduto l'altra metà indivisa dell'immobile sopra indicato, a fronte della cessione in loro favore dei diritti di comproprietà che lo stesso vantava su altri due immobili oggetto di successione ereditaria, nonché del NA
versamento, a titolo di conguaglio, della somma di lire 27.025.000;
- che il predetto appartamento era, dunque, per metà – ossia per la quota pervenuta a Per_1
in eredità – di esclusiva proprietà dello stesso e per la restante metà – ossia per la
[...]
quota a lui pervenuta in forza della permuta conclusa con i fratelli – in comunione dei coniugi e in quanto nel predetto atto di trasferimento non era stata NA CP_1
pagina 2 di 12 espressamente prevista l'esclusione del cespite dalla comunione legale dei beni, né, tanto meno, alla predetta esclusione il coniuge aveva prestato adesione, come richiesto dall'art. 179 c.c.;
- conseguentemente, con atto di citazione notificato in data 5.3.2004 e trascritto in data
9.3.2004, la aveva convenuto in giudizio il coniuge e, ai soli fini CP_1 NA della litis denuntiatio, i germani di quest'ultimo, affinché fosse accertato il suo diritto di comproprietà sul predetto immobile di via Leone Marsicano, costituente casa coniugale;
- nel corso del predetto giudizio, la , venuta a conoscenza che in data 13.5.2004 il CP_1
coniuge aveva alienato una porzione del suddetto immobile a , aveva Parte_1 chiesto ed ottenuto di chiamare in causa l'acquirente, affinché fosse dichiarata la nullità dell'atto di compravendita, perché concluso dal solo pur non essendo NA
questi esclusivo proprietario del cespite;
- nella resistenza del convenuto e della terza chiamata in causa, il Tribunale aveva deciso la causa con sentenza n. 7999/2007, depositata in data 25.5.2007, non appellata e passata in giudicato, con cui così aveva statuito:
“ 1) dichiara inammissibile la domanda di nullità dell'atto di compravendita per notaio
del 13.5.2004 stipulato da e;
Per_2 NA Parte_1
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara che è comproprietaria CP_1
per 1/4 (250/1000) - in regime di comunione dei beni - dell'appartamento in Napoli alla via
Antonio Ludovico Antinori 6 (oggi via Leone Marsicano n. 1), is 27, scala unica, (…….);
3) autorizza il competente Conservatore alla trascrizione della sentenza, esentandolo da ogni responsabilità a riguardo;
4) dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite”;
- con atto di citazione notificato in data 12.12.2008 al coniuge nonché a NA
, la introduceva, dinanzi al Tribunale di Napoli, il presente Parte_1 CP_1
giudizio in primo grado e chiedeva:
1) dichiarare la nullità del contratto di compravendita concluso dai convenuti in data 13.5.2004, essendo stato accertato da sentenza n. 7999/2007, non impugnata e passata in giudicato in data
14.3.2008, che il non era titolare esclusivo dell'immobile e, pertanto, non avrebbe Per_1
potuto disporne senza il consenso della;
CP_1
2) restituire all'attrice la proprietà della quota pari a 1/4 del suindicato appartamento;
pagina 3 di 12 3) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli di procedere alla trascrizione dei legittimi ed effettivi proprietari del cespite;
4) con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio e deduceva che, in NA
data 23.3.2001, era stata omologata dal Tribunale di Napoli la separazione personale tra i coniugi e che, in adempimento degli accordi intercorsi in tal sede, le parti avevano proceduto alla divisione della casa coniugale, assegnando a ciascuno dei coniugi una porzione della stessa;
per effetto della predetta divisione, l'originaria particella catastale (sub 5) – che identificava l'intero appartamento – era stata soppressa, generando due nuove particelle (sub 101 e sub
102), che identificavano le porzioni assegnate in uso a ciascun coniuge;
eccepiva, dunque,
l'inammissibilità della domanda attorea, perché avente ad oggetto un immobile non più esistente e comunque diverso da quello oggetto della permuta e della sentenza n. 7999/2007 resa dal Tribunale di Napoli;
nel merito, evidenziava che l'acquisto dell'immobile era avvenuto mediante permuta di beni personali e, pertanto, l'appartamento doveva ritenersi escluso dalla comunione legale. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio, altresì, , che, contestate le avverse pretese e Parte_1 rivendicata la legittimità dell'atto di compravendita concluso in suo favore, chiedeva:
“- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda della sig.ra poiché finalizzata alla nullità del contratto di compravendita CP_1
dell'appartamento acquistato dalla con atto per Notaio del l3/05(04 che è Parte_1 Per_2
immobile diverso rispetto a quello indicato in domanda e nella sentenza del25/7107;
-nel merito, rigettare la domanda dell'attrice poiché infondata in fatto ed in diritto;
-dichiarare valido ed efficace il contratto di compravendita stipulato in Napoli in data
13.05.2004 per Notaio avente ad oggetto il trasferimento di proprietà Per_2 dell'appartamento per cui è causa in favore della sig.na ; Parte_1
-vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 12.4.2012, intervenivano in giudizio e NT
quali eredi di deceduto in data 3.7.2011, e CO NA
chiedevano accogliersi la domanda proposta dalla madre CP_1
pagina 4 di 12 Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in assenza di istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 1612/2013, depositata in data 31.1.2013, con la quale rigettava la domanda attorea, con compensazione integrale delle spese tra le parti.
Il Tribunale riteneva applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 184 c.c., in materia di comunione legale tra coniugi, precisando che l'erronea qualificazione, da parte dell'attrice, della domanda di invalidità del contrato di compravendita del 13.5.2004 concluso tra il e la in termini di domanda di nullità non ostava ad una qualificazione, da Per_1 Parte_1 parte del giudicante, della medesima domanda in termini di annullamento, ai sensi dell'art. 184
c.c., ponendosi la fattispecie della nullità rispetto a quella dell'annullamento in termini da maggiore a minore. Qualificata la domanda della come domanda di annullamento del Pt_2
contratto stipulato dal e dalla , ex art. 184 c.p.c., il Tribunale faceva Per_1 Parte_1 applicazione dell'art. 1445 c.c., a mente del quale l'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione, ed affermava che, nel caso di specie, mancava l'allegazione, ancor prima della prova, della mala fede della , terza acquirente dell'immobile alienato dal Parte_1
ed, inoltre, era da escludere una trascrizione della domanda di nullità anteriore alla Per_1 trascrizione dell'atto di compravendita.
Avverso la predetta sentenza di primo grado proponeva appello, con atto di CP_1
citazione notificato rispettivamente in data 10 e 12 aprile 2013 a , Parte_1
nonché a , nel quale deduceva: Controparte_4 CO
1) l'erronea applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 184 c.c., atteso che i coniugi erano separati consensualmente sin dal 23.3.2001 e, pertanto, al momento Parte_3
della conclusione del contratto di compravendita oggetto di causa, avvenuta soltanto in data
13.5.2004, vigeva non più il regime di comunione legale, ma il regime di comunione ordinaria dei beni, con conseguente applicazione dell'art. 191 c.c.;
2) l'erronea qualificazione operata dal primo giudice del vizio che affliggeva il contratto di compravendita, che, operando il regime di comunione ordinaria dei beni, era non annullabile, ma affetto da invalidità assoluta, in quanto concluso in assenza del necessario consenso di tutti i comproprietari;
3) in via subordinata, l'inefficacia relativa dell'atto di compravendita rispetto alla , non CP_1
pagina 5 di 12 avendo quest'ultima prestato il proprio consenso alla vendita in favore della;
Parte_1
4) la sussistenza della mala fede della terza acquirente, la quale non poteva che essere a conoscenza della comproprietà dell'immobile in capo alla;
CP_1
5) l'assoluta infondatezza dell'eccezione dei convenuti in primo grado in ordine alla presunta difformità del bene oggetto di compravendita dal bene descritto nella sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n. 7999/2007, atteso che la divisione materiale dell'immobile in due unità distinte, a seguito degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, non ne aveva comportato la giuridica divisione, né lo scioglimento della comunione.
L'appellante, , quindi, così concludeva: CP_1
“-dichiarare la nullità e, in via subordinata, l'inefficacia nei confronti della appellante, del contratto di compravendita dell'appartamento sito in Napoli alla via Leone Marsicano n. 1 (già via Ludovico Antinori n. 6) is. 27, scala unica, (i cui ulteriori dati sono stati innanzi meglio descritti), rogato con atto per Notar in data 13 maggio 2004, Repertorio n. Persona_3
10.263, Raccolta n. 5.799, concluso tra il sig. (venditore) e la sig.ra NA
(acquirente); Parte_1
-per l'effetto, voglia l'adita Ecc.ma Corte ordinare la restituzione della proprietà e, per le parti di rispettiva spettanza, ai legittimati ed, in particolare, ad essa sig.ra la CP_1
comproprietà per un quarto del suindicato appartamento, nonché ordinare al Conservatore dei
RR.II. la trascrizione dei legittimi ed effettivi proprietari del cespite, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, il tutto con la condanna di essi appellati, in solido tra loro o chi di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata Parte_1 eccependo l'inammissibilità del primo motivo di appello, ex art. 345 c.p.c., in quanto la questione relativa all'esistenza della comunione ordinaria dei beni, in luogo della comunione ordinaria, era stata posta per la prima volta in appello;
nel merito, contestava la fondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano, altresì, ed quali eredi di NT CO
, i quali, pur spiegando difese in adesione a quelle dell'appellante , NA CP_1
concludevano rimettendosi alla decisione della Corte.
La Corte d'Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, decideva la causa con sentenza n.
pagina 6 di 12 615/2022, depositata in data 14.2.2022, con la quale, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'annullamento del contratto di compravendita intercorso in data 13 maggio 2004 fra e , trascritto in data 17.5.2004, sul presupposto che NA Parte_1
il Tribunale avesse errato nell'applicare alla fattispecie in esame la norma di cui all'art. 1445
c.c., omettendo di considerare gli effetti del giudicato, costituito dalla sentenza n. 7999/2007, pronunciata dal Tribunale di Napoli.
Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, n.
615/2022, depositata in data 14.2.2022 e notificata in data 17.2.2022, Parte_1 ha proposto impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c., con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.3.2022 a , nonché a CP_1 CP_2
e ad perchè contraria al giudicato precedentemente formatosi
[...] CO
in conseguenza della mancata impugnazione, ad opera della , della sentenza di primo CP_1
grado del Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, n. 10709/2007, pubblicata in data 25.7.2007, pronunciata nel giudizio N. 8100/2004, con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla stessa di nullità dell'atto di compravendita concluso in data 13.5.2004 CP_1
tra domanda identica a quella rigettata, previa Controparte_5
riqualificazione della domanda di nullità in domanda di annullamento, dal Tribunale di Napoli,
XII Sezione Civile, con sentenza n. 1361/2013, e poi accolta dalla Corte d'Appello di Napoli,
VII Sezione, con sentenza n. 615/2022, della quale si chiede la revocazione.
L'attrice in revocazione ha concluso chiedendo, previa sospensione, ex artt. 401 e 373 cpc, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 615/2022 ovvero dell'esecuzione che nelle more fosse stata intrapresa, di:
“-accogliere la domanda e, per l'effetto, revocare la sentenza della Corte di Appello di Napoli
Sezione VII Civile n. 615/2022 (Relatore Ausiliario Dott. Giovanni D'Erme) pubblicata il
14.2.2022 Rep. 732/2022 ai sensi dell'art. 395 n. 5 cpc per tutte le motivazioni sopra specificate;
- dichiarare e dare atto della validità dell'atto di compravendita con atto per Notar di Per_2
Napoli, atto pubblico del 13.05.2004, tra ed il sig. Parte_1 Per_1
avente ad oggetto l'appartamento sito in Napoli alla via Marsicano n. 1 distinto in
[...]
catasto al fgl. 9 part. 298 sub. 101, piano s-S1, int. 5, cat. A/2, classe 2, vani 5,5;
pagina 7 di 12 - il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita , che ha eccepito l'insussistenza dei CP_1 presupposti per l'accoglimento dell'impugnazione per revocazione, ex art. 395, n. 5, atteso che:
- l'invocata sentenza n. 7999/2007 del Tribunale di Napoli, poi passata in giudicato, aveva:
a) accertato e dichiarato l'esistenza del diritto di comproprietà per ¼ di CP_1 sull'appartamento in Napoli alla via Antonio Ludovico Antinori n. 6, a seguito dell'atto di permuta per Notaio in data 14/5/1992, con il quale all'epoca Per_4 NA
coniuge di in regime di comunione legale dei beni, era divenuto esclusivo CP_1
proprietario del suddetto appartamento;
b) dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della nullità dell'atto di compravendita per Notaio del 13/5/2004, trattandosi di domanda nuova rispetto a quella Per_2
originariamente formulata in citazione e non rientrante tra quelle contemplate dall'art. 183 comma 4 c.p.c.;
- tuttavia, la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale e ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, non precludendo, dunque, la riproposizione della domanda in altro giudizio;
- il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7999/2007, dunque, riguardava esclusivamente il riconoscimento in favore della della comproprietà, nella CP_1 misura di un quarto, dell'immobile oggetto dell'atto di permuta, ma non anche il suo diritto all'accertamento dell'invalidità del predetto atto, con conseguente piena legittimazione della a proporre, in un nuovo giudizio, la stessa domanda avente ad oggetto l'accertamento CP_1 della nullità dell'atto di compravendita oggetto di causa, per la quale non vi era stata alcuna pronuncia nel merito nella citata sentenza del Tribunale di Napoli n. 7999/2004;
- correttamente la Corte d'appello, con la sentenza n. 615/2022, aveva totalmente riformato la sentenza n. 1361/2013, resa dal Tribunale di Napoli, fondata sull'erroneo presupposto che l'immobile oggetto del contratto di compravendita impugnato rientrasse ancora nella comunione legale, mentre all'epoca della stipula dell'atto di compravendita la comunione legale era stata sostituita dal regime di comunione ordinaria dei beni, ex art. 191 c.c., con la conseguenza che la mancanza di consenso di uno dei condomini al negozio avente ad oggetto diritti reali su immobili determina l'invalidità assoluta del negozio.
pagina 8 di 12 Tanto dedotto, la convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in CP_1
revocazione, ex art. 395, n. 5, c.p.c., perché improcedibile, inammissibile, improponibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
In data 27 giugno 2022 si sono altresì costituiti e CO CP_2
quali eredi di che hanno spiegato difese allineate a quelle di
[...] NA
, concludendo per il rigetto della domanda in revocazione, ex art. 395, n. 5, CP_1
c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
In data 19 luglio 2022, la , attrice in revocazione, ex art. 395, n. 5, c.p.c. ha prodotto Parte_1
il ricorso per cassazione proposto, in data 13.4.2022, avverso la medesima sentenza n. 615/2022 della Corte di Appello di Napoli, VII Sezione Civile, attinta da impugnazione per revocazione.
Rigettata, con ordinanza del 25 luglio 2022, l'istanza, ex artt. 401 e 373 c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 18 settembre 2024 la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nella comparsa conclusionale, depositata in data 18 ottobre 2024, l'attrice in revocazione, ex art. 395, n. 5, c.p.c., reiterate le difese già espresse nei precedenti scritti difensivi, ha dedotto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1364/2024, pubblicata in data 26.03.2024, aveva accolto il secondo motivo del ricorso proposto avverso la medesima sentenza n. 615/2022 della
Corte di Appello di Napoli, VII Sezione Civile, attinta da impugnazione per revocazione
(rubricato “Violazione e/o errata applicazione degli art. 1100-1103 cc e delle norme correlate con relativo vizio di motivazione ex art. 360 n. 3 e 5 cpc”) e, dichiarato assorbito il primo
(rubricato “Violazione e/o errata applicazione degli art. 184-191-1445-1147 cc art. 112 cpc e delle norme correlate con relativo vizio di motivazione ex art. 360 n. 3 e 5 cpc”), dichiarato inammissibile il terzo (rubricato “Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: violazione e/o errata applicazione dell'art. 111 della Costituzione ed art 132 cpc n. 4 con relativo vizio di motivazione ex art. 360 n. 3 e 5 cpc), aveva cassato, in relazione al motivo accolto, la sentenza n. 615/2022 della Corte di Appello di Napoli e rinviato la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 1364/2024, affermava che la sentenza impugnata era viziata ed andava cassata per aver erroneamente ricondotto la Corte di Appello la pagina 9 di 12 fattispecie in esame nell'ambito applicativo dell'art. 184 c.c. e per aver annullato la compravendita della porzione di immobile in comproprietà indivisa tra e , Per_1 CP_1 perché avvenuta senza il necessario consenso di quest'ultima, essendo, invece, incontestato che la comunione legale dei coniugi era già cessata al momento della compravendita e tale circostanza incontestata sin dal primo grado avrebbe dovuto essere presa in considerazione per individuare il regime giuridico applicabile all'atto di compravendita in esame e con riferimento alla quota di ¼ della proprietà dell'intero immobile di pertinenza di e a tanto la Corte di CP_1
merito avrebbe dovuto provvedere in sede di rinvio.
L'attrice in revocazione ha osservato che, come affermato in più pronunce dalla Corte di
Cassazione (ex multis, cass. civ., sez. un, n. 26298 del 28 settembre 2021; cass. civ., sez. un., n.
25299/2016), se la sentenza revocanda viene cassata dalla suprema Corte di Cassazione prima della conclusione del giudizio di revocazione, viene meno l'oggetto del giudizio per revocazione poiché la sentenza è stata cassata e quindi annullata, ed in tal senso ha precisato le conclusioni.
Risulta, quindi, acclarato che la medesima sentenza della Corte di Appello di Napoli è stata impugnata con azione per revocazione, ex art. 395, n. 5, c.p.c., e con ricorso per cassazione e che, in accoglimento del ricorso per cassazione, in pendenza del giudizio per revocazione, la sentenza è stata cassata con rinvio.
La giurisprudenza di legittimità afferma che se il ricorso per cassazione viene accolto, con cassazione con o senza rinvio, o con una pronuncia nel merito, ex art. 384 c.p.c., il giudice della revocazione deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, in quanto è venuto meno l'oggetto della relativa impugnazione. Pertanto, l'accoglimento del ricorso per cassazione, indipendentemente dall'esito dell'eventuale giudizio di rinvio, facendo venir meno il provvedimento impugnato, limitatamente ai capi revocati o cassata e a quelli da essi dipendenti, ex art. 336 c.p.c., impedisce la prosecuzione del giudizio di revocazione, implicando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Se viene pronunciata la sentenza di revocazione, la pronuncia della Cassazione travolge la sentenza di revocazione
(rescindente e rescissoria) o la sentenza che ha rigettato la revocazione, come “atto dipendente”
(anche se in senso particolarmente ampio, secondo la dottrina) dalla sentenza cassata (cass. civ.,
28.9.2021, n. 26298; cass. civ., 4.10.2023, n. 27946, che, in caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza e di pagina 10 di 12 cassazione del capo della decisione oggetto di revocazione, si esprime in termini di inammissibilità dell'impugnazione per revocazione, per il venir meno dell'oggetto della stessa e, dunque, dell'interesse ad agire).
Le spese del presente giudizio di revocazione devono essere regolate in base al principio della soccombenza virtuale (cass. civ., 31.10.2023, n. 30251), onde occorre valutare la fondatezza della spiegata impugnazione per revocazione e la valutazione non può che essere conclusa con esito negativo.
Ed invero, l'attrice in revocazione individua il giudicato, con cui sarebbe in contrasto la sentenza della Corte di Appello, VII Sezione Civile, n. 615/2022, nella statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli, XII Sezione, n. 7999/2007, che dichiarava inammissibile, perché tardiva, la domanda di nullità, proposta dalla , dell'atto di CP_1
compravendita per notaio del 13.5.2004 stipulato da e Per_2 NA [...]
. Parte_1
Si tratta, quindi, di una pronuncia “in rito” e, per costante principio giurisprudenziale, la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non
è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (cass. civ., sez. un., 17.11.2021, n. 35110; cass. civ., 19.5.2021, n. 13603; cass. civ.,
24.7.2024, n. 20636).
Peraltro, la stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8193/2024, con la quale ha cassato con rinvio la medesima sentenza impugnata per revocazione, ex art. 395, n. 5, c.p.c., ha affermato che non ricorreva alcun giudicato su quanto oggetto del giudizio sottoposto alla sua attenzione
(compravendita del 13.5.2004) a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7999/2007, la quale aveva dichiarato inammissibile l'analoga domanda di declaratoria di nullità avanzata da
, perché introdotta tardivamente in corso di causa, in quanto detta pronuncia era CP_1
processuale e la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di affermare che la pronuncia su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale, che produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio.
pagina 11 di 12 In definitiva, in base al principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell'attrice in revocazione nei confronti dei convenuti CP_1
nonché di e quali eredi di
[...] NT CO Per_1
e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12
[...]
allegata al DM 55/2014 e succ. mod., ritenuta la causa di valore indeterminabile di bassa complessità (applicando, conseguentemente, lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00; cfr., in termini, cass. civ.,18.11.2019, n. 29821, in motivazione), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori intermedi tra minimi e medi per tutte le altre tre fasi, in considerazione del numero limitato e del carattere non complesso delle questioni trattate.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di revocazione, ex art. 395, n. 5, c.p.c., proposto da nei Parte_1
confronti di e , avverso la CP_1 NT CO
sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, n. 615/2022, pubblicata in data in data 14.02.2022, notificata in data 17.2.2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata cassata la sentenza impugnata per revocazione;
2) Condanna l'attrice in revocazione, , al pagamento, in favore Parte_1 della convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.950,00, CP_1
per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Condanna l'attrice in revocazione, , al pagamento, in favore dei Parte_1
convenuti e , delle spese del presente NT CO giudizio, che liquida in € 3.950,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge.
Napoli, 15.1.2025
Il Consigliere rel.-est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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