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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/02/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7645/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salierno Parte_1 C.F._1
Giovanni (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Calamita Controparte_1 P.IVA_1
Luca (C.F. ; C.F._3
APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._4
Rega Michela (C.F. ); C.F._5
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: responsabilità per lesioni personali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
30.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 14.11.2018, impugnava la sentenza n. Parte_1
4188/2018, pubblicata dal Giudice di Pace di Nola in data 04.09.2018, con la quale veniva
1 rigettata la domanda formulata nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_1
con compensazione tra le parti delle spese di lite.
[...]
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 11.10.2014, alle ore 11.00 circa, in Nola, presso la frazione Polvica, mentre percorreva in bicicletta la Via Nuova del bosco, veniva investito dall'autovettura Lancia Y Targata
DR852LM, di proprietà di e assicurata per la RCA con Controparte_2 [...]
Controparte_1
• in particolare, la citata autovettura si immetteva su Via Nuova del bosco senza fermarsi al segnale di STOP, urtando violentemente la bicicletta e facendo rovinare al suolo l'attore;
• a causa del sinistro, riportava lesioni personali e la sua bicicletta risultava Parte_1
danneggiata.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna in solido delle controparti al risarcimento del danno patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione, ritenendo che non fosse stata fornita la prova dei fatti allegati da parte attrice, alla luce dell'inattendibilità del teste attoreo, . Testimone_1
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1
evidenziando di aver dato prova della dinamica del sinistro dell'atto di citazione: censurava, in particolare, la valutazione di inattendibilità del teste escusso in primo grado, compiuta dal
Giudice di Pace.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda.
1.4 – Con comparsa depositata in data 05.02.2019, si costituiva in giudizio CP_2
argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il
[...]
rigetto; evidenziava, in particolare, che la dinamica del sinistro descritta da parte appellante non risulta in alcun modo provata.
Inoltre, l'appellata ha spiegato appello incidentale, chiedendo di riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
2 1.5 – Con comparsa depositata in data 12.02.2019, si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il
[...]
rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 04.09.2018 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 14.11.2018; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché
l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 21.11.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 3 – Nel merito, l'appello principale è infondato, non essendo condivisibili le censure sollevate dall'appellante in merito alla valutazione delle prove effettuata dal Giudice di Pace, pur essendo necessario procedere ad alcune precisazioni.
3.1 – Invero, deve anzitutto evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno deve essere posto a carico dell'odierno appellante.
Al fine di soddisfare tale onere, l'attore in primo grado ha articolato la prova testimoniale, indicando come teste , presente sul luogo al momento del sinistro, il quale ha Testimone_1 sostanzialmente confermato la dinamica descritta all'interno dell'atto di citazione, riferendo che la vettura di proprietà della convenuta si immetteva su Via Nuova del bosco senza fermarsi al segnale di STOP e urtava violentemente la bicicletta condotta dall'attore, facendolo rovinare al suolo.
3.2 – Tale dinamica risulta in contrasto con quella offerta dal teste di parte appellata, Tes_2
, il quale ha riferito che, al momento del sinistro, si trovava a bordo della sua vettura,
[...]
“dietro ad una Lancia Y di colore nero che era ferma allo STOP condotta da un ragazzo e con traportata a bordo una ragazza”; egli ha affermato che “mentre la lancia Y stava ferma vi erano due bici condotte da due uomini, quando all'improvviso le due bici si sono tamponate”, precisando che “la prima bici si è fermata allo STOP frenando bruscamente e la seconda bici l'ha urtata da tergo” e che “la prima bici si è fermata un poco prima dello STOP e che non vi è stato alcun urto o impatto con la Lancia Y”.
Il secondo teste, dunque, ha descritto una situazione del tutto diversa rispetto a quella prospettata dal primo: egli ha negato che si sia verificato uno scontro tra la bicicletta dell'attore e la vettura della convenuta e ha sostenuto che il velocipede condotto da è stato tamponato da Parte_1 un'altra bicicletta.
Alla luce di tale incongruenza, è necessario verificare con particolare attenzione l'attendibilità del teste attoreo, . Testimone_1
3.3 – Sul punto, in effetti, si rileva che, al verificarsi dell'ipotesi di contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni, il Giudice deve confrontare le varie deposizioni e valutare l'attendibilità di ciascun teste in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la qualità e vicinanza alle parti in causa, l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese e la convergenza di queste con gli altri eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più
4 attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe
(Cassazione civile sez. II, 31/05/2024, n.15270; Corte appello Napoli sez. VIII, 14/04/2023, n.
1699).
In generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione di attendibilità si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del Giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.)
e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
3.4 – Nel caso di specie, sotto il profilo soggettivo, è necessario rilevare che il rapporto di amicizia intercorrente tra l'attore e il teste, che è un suo ex collega di lavoro, impone di valutare l'attendibilità della testimonianza in maniera particolarmente rigorosa.
Sotto il profilo oggettivo, deve essere evidenziato che la testimonianza resa da Testimone_1
presenta alcune significative lacune, atteso che lo stesso non ha riferito il modello della vettura che ha investito l'attore e ha affermato di non ricordare neppure il colore della stessa;
ha sostenuto che sul luogo del sinistro era presente anche il conducente di un'altra vettura, che gli ha fornito il numero di targa del veicolo di parte convenuta, ma non ha ricordato il modello di tale seconda vettura, né ha indicato il nome della persona che era a bordo della stessa.
Inoltre, il teste si è contraddetto nel corso della deposizione. Difatti, egli inizialmente ha dichiarato: “Ho chiamato mio figlio che è giunto sul posto e insieme abbiamo accompagnato il a casa”; successivamente ha precisato: “È stato mio figlio ad accompagnare il a Pt_1 Pt_1 casa, mentre io ho proseguito in bici fino a casa mia”.
Un'ulteriore contraddizione, per giunta, emerge dal raffronto tra le dichiarazioni del teste e il verbale di pronto soccorso redatto del 11.10.2014, depositato dallo stesso attore. In effetti, il teste non ha affermato che il conducente della Lancia Y ha prestato soccorso al danneggiato, ma ha riferito che “quando il ragazzo è sceso dall'auto ha inveito contro il e che “nel momento Pt_1
in cui il si è alzato e io stesso ho spostato la bicicletta, il ragazzo si è messo in macchina Pt_1 ed è ripartito”, senza lasciare i propri dati;
ciononostante, all'interno del verbale di pronto
5 soccorso è indicato “omissione di soccorso: no”, lasciando intendere che il danneggiante abbia prestato soccorso alla vittima.
Le lacune e le contraddizioni evidenziate inducono a ritenere che le dichiarazioni testimoniali in esame siano inattendibili.
Peraltro, si rileva l'assenza di qualsiasi riscontro estrinseco, non essendo stato prodotto alcun elemento di prova idoneo a confermare la testimonianza resa da . Invero, sul posto Testimone_1 non sono intervenute le Forze dell'Ordine, per cui non è stato depositato alcun verbale redatto da
Pubblici Ufficiali che possa riscontrare la testimonianza. Non sono stati depositati rilievi fotografici relativi allo stato dei luoghi nei momenti successivi all'incidente, idonei a indicare la dinamica del sinistro. Il verbale di pronto soccorso depositato indica che l'attore ha subito un
“investimento”, ma non fa alcun riferimento all'automobile della convenuta;
inoltre, esso non specifica se alla vittima è stata “ingessata la mano destra”, come riferito dal teste. Non sono state allegate prova documentali relative ai danni patiti dalla biciletta (rilievi fotografici, CTP oppure preventivo di riparazione), che avrebbero potuto chiarire se il danno si è verificato alla ruota anteriore, come riferito dal teste attoreo, oppure alla ruota posteriore, come evidenziato dal teste di parte convenuta. D'altra parte, neppure i rilievi fotografici depositati da parte convenuta, relativi alla vettura di sua proprietà, consentono di affermare che lo stesso abbia patito uno scontro con un altro veicolo, come sostenuto da . Del resto, la relazione medico Testimone_1
legale espletata in primo grado consente di affermare la compatibilità delle lesioni con una caduta in bicicletta, ma non è in grado di offrire alcun elemento in merito alla causa di tale caduta.
3.5 – In definitiva, alla luce di tali considerazioni, la testimonianza resa da deve Testimone_1
ritenersi inattendibile;
conseguentemente, a prescindere dalla valutazione di attendibilità del teste indicato da parte convenuta, è necessario affermare che parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio gravante a suo carico e che, dunque, il Giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda.
L'appello principale, quindi, non può essere accolto.
4 – Occorre procedere, a questo punto, all'esame dell'appello incidentale formulato da CP_2
con riferimento alla statuizione con cui il Giudice di Pace ha compensato le spese
[...]
processuali relative al giudizio di primo grado nei suoi confronti.
6 4.1 – Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese giudiziali possono essere compensate soltanto se vi è soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzione di tale comma, nella parte in cui non prevede che le spese possano essere compensate anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
queste ultime, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica alla luce degli artt. 91 e 92 c.p.c.
(Cassazione civile sez. III, 13/04/2018, n. 9186).
4.2 – Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite facendo riferimento “ai necessari approfondimenti in fatto richiesti per la risoluzione della vicenda in esame”, alla “qualità delle parti” e alla “natura per procedimento”. Siffatti generici argomenti non sono idonei a giustificare le spese di lite, non integrando le “gravi ed eccezionali ragioni” a cui fa riferimento l'art. 92 comma 2 c.p.c., che, nel caso di specie, non sussistono.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere condannato al Parte_1
pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di alla luce Controparte_2
della soccombenza;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella I fascia III del D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.3 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di e sono liquidate come in dispositivo, alla luce della Tabella II fascia III Parte_1
del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento,
e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
4.4 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico di , della sanzione pari al contributo unificato già Parte_1
versato al momento della proposizione dell'appello.
7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna alla rifusione, in Parte_1
favore di delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € Controparte_2
1.045,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida Parte_1 in € 1.698,50 per compensi professionali in favore di e in € Controparte_1
1.698,50 per compensi professionali in favore dei oltre spese Controparte_2
generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico di , della sanzione pari al contributo unificato già Parte_1
versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 17/02/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7645/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salierno Parte_1 C.F._1
Giovanni (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Calamita Controparte_1 P.IVA_1
Luca (C.F. ; C.F._3
APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._4
Rega Michela (C.F. ); C.F._5
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: responsabilità per lesioni personali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
30.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 14.11.2018, impugnava la sentenza n. Parte_1
4188/2018, pubblicata dal Giudice di Pace di Nola in data 04.09.2018, con la quale veniva
1 rigettata la domanda formulata nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_1
con compensazione tra le parti delle spese di lite.
[...]
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 11.10.2014, alle ore 11.00 circa, in Nola, presso la frazione Polvica, mentre percorreva in bicicletta la Via Nuova del bosco, veniva investito dall'autovettura Lancia Y Targata
DR852LM, di proprietà di e assicurata per la RCA con Controparte_2 [...]
Controparte_1
• in particolare, la citata autovettura si immetteva su Via Nuova del bosco senza fermarsi al segnale di STOP, urtando violentemente la bicicletta e facendo rovinare al suolo l'attore;
• a causa del sinistro, riportava lesioni personali e la sua bicicletta risultava Parte_1
danneggiata.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna in solido delle controparti al risarcimento del danno patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione, ritenendo che non fosse stata fornita la prova dei fatti allegati da parte attrice, alla luce dell'inattendibilità del teste attoreo, . Testimone_1
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1
evidenziando di aver dato prova della dinamica del sinistro dell'atto di citazione: censurava, in particolare, la valutazione di inattendibilità del teste escusso in primo grado, compiuta dal
Giudice di Pace.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda.
1.4 – Con comparsa depositata in data 05.02.2019, si costituiva in giudizio CP_2
argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il
[...]
rigetto; evidenziava, in particolare, che la dinamica del sinistro descritta da parte appellante non risulta in alcun modo provata.
Inoltre, l'appellata ha spiegato appello incidentale, chiedendo di riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
2 1.5 – Con comparsa depositata in data 12.02.2019, si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone il
[...]
rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 04.09.2018 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 14.11.2018; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché
l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 21.11.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 3 – Nel merito, l'appello principale è infondato, non essendo condivisibili le censure sollevate dall'appellante in merito alla valutazione delle prove effettuata dal Giudice di Pace, pur essendo necessario procedere ad alcune precisazioni.
3.1 – Invero, deve anzitutto evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno deve essere posto a carico dell'odierno appellante.
Al fine di soddisfare tale onere, l'attore in primo grado ha articolato la prova testimoniale, indicando come teste , presente sul luogo al momento del sinistro, il quale ha Testimone_1 sostanzialmente confermato la dinamica descritta all'interno dell'atto di citazione, riferendo che la vettura di proprietà della convenuta si immetteva su Via Nuova del bosco senza fermarsi al segnale di STOP e urtava violentemente la bicicletta condotta dall'attore, facendolo rovinare al suolo.
3.2 – Tale dinamica risulta in contrasto con quella offerta dal teste di parte appellata, Tes_2
, il quale ha riferito che, al momento del sinistro, si trovava a bordo della sua vettura,
[...]
“dietro ad una Lancia Y di colore nero che era ferma allo STOP condotta da un ragazzo e con traportata a bordo una ragazza”; egli ha affermato che “mentre la lancia Y stava ferma vi erano due bici condotte da due uomini, quando all'improvviso le due bici si sono tamponate”, precisando che “la prima bici si è fermata allo STOP frenando bruscamente e la seconda bici l'ha urtata da tergo” e che “la prima bici si è fermata un poco prima dello STOP e che non vi è stato alcun urto o impatto con la Lancia Y”.
Il secondo teste, dunque, ha descritto una situazione del tutto diversa rispetto a quella prospettata dal primo: egli ha negato che si sia verificato uno scontro tra la bicicletta dell'attore e la vettura della convenuta e ha sostenuto che il velocipede condotto da è stato tamponato da Parte_1 un'altra bicicletta.
Alla luce di tale incongruenza, è necessario verificare con particolare attenzione l'attendibilità del teste attoreo, . Testimone_1
3.3 – Sul punto, in effetti, si rileva che, al verificarsi dell'ipotesi di contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni, il Giudice deve confrontare le varie deposizioni e valutare l'attendibilità di ciascun teste in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la qualità e vicinanza alle parti in causa, l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese e la convergenza di queste con gli altri eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più
4 attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe
(Cassazione civile sez. II, 31/05/2024, n.15270; Corte appello Napoli sez. VIII, 14/04/2023, n.
1699).
In generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione di attendibilità si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del Giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.)
e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
3.4 – Nel caso di specie, sotto il profilo soggettivo, è necessario rilevare che il rapporto di amicizia intercorrente tra l'attore e il teste, che è un suo ex collega di lavoro, impone di valutare l'attendibilità della testimonianza in maniera particolarmente rigorosa.
Sotto il profilo oggettivo, deve essere evidenziato che la testimonianza resa da Testimone_1
presenta alcune significative lacune, atteso che lo stesso non ha riferito il modello della vettura che ha investito l'attore e ha affermato di non ricordare neppure il colore della stessa;
ha sostenuto che sul luogo del sinistro era presente anche il conducente di un'altra vettura, che gli ha fornito il numero di targa del veicolo di parte convenuta, ma non ha ricordato il modello di tale seconda vettura, né ha indicato il nome della persona che era a bordo della stessa.
Inoltre, il teste si è contraddetto nel corso della deposizione. Difatti, egli inizialmente ha dichiarato: “Ho chiamato mio figlio che è giunto sul posto e insieme abbiamo accompagnato il a casa”; successivamente ha precisato: “È stato mio figlio ad accompagnare il a Pt_1 Pt_1 casa, mentre io ho proseguito in bici fino a casa mia”.
Un'ulteriore contraddizione, per giunta, emerge dal raffronto tra le dichiarazioni del teste e il verbale di pronto soccorso redatto del 11.10.2014, depositato dallo stesso attore. In effetti, il teste non ha affermato che il conducente della Lancia Y ha prestato soccorso al danneggiato, ma ha riferito che “quando il ragazzo è sceso dall'auto ha inveito contro il e che “nel momento Pt_1
in cui il si è alzato e io stesso ho spostato la bicicletta, il ragazzo si è messo in macchina Pt_1 ed è ripartito”, senza lasciare i propri dati;
ciononostante, all'interno del verbale di pronto
5 soccorso è indicato “omissione di soccorso: no”, lasciando intendere che il danneggiante abbia prestato soccorso alla vittima.
Le lacune e le contraddizioni evidenziate inducono a ritenere che le dichiarazioni testimoniali in esame siano inattendibili.
Peraltro, si rileva l'assenza di qualsiasi riscontro estrinseco, non essendo stato prodotto alcun elemento di prova idoneo a confermare la testimonianza resa da . Invero, sul posto Testimone_1 non sono intervenute le Forze dell'Ordine, per cui non è stato depositato alcun verbale redatto da
Pubblici Ufficiali che possa riscontrare la testimonianza. Non sono stati depositati rilievi fotografici relativi allo stato dei luoghi nei momenti successivi all'incidente, idonei a indicare la dinamica del sinistro. Il verbale di pronto soccorso depositato indica che l'attore ha subito un
“investimento”, ma non fa alcun riferimento all'automobile della convenuta;
inoltre, esso non specifica se alla vittima è stata “ingessata la mano destra”, come riferito dal teste. Non sono state allegate prova documentali relative ai danni patiti dalla biciletta (rilievi fotografici, CTP oppure preventivo di riparazione), che avrebbero potuto chiarire se il danno si è verificato alla ruota anteriore, come riferito dal teste attoreo, oppure alla ruota posteriore, come evidenziato dal teste di parte convenuta. D'altra parte, neppure i rilievi fotografici depositati da parte convenuta, relativi alla vettura di sua proprietà, consentono di affermare che lo stesso abbia patito uno scontro con un altro veicolo, come sostenuto da . Del resto, la relazione medico Testimone_1
legale espletata in primo grado consente di affermare la compatibilità delle lesioni con una caduta in bicicletta, ma non è in grado di offrire alcun elemento in merito alla causa di tale caduta.
3.5 – In definitiva, alla luce di tali considerazioni, la testimonianza resa da deve Testimone_1
ritenersi inattendibile;
conseguentemente, a prescindere dalla valutazione di attendibilità del teste indicato da parte convenuta, è necessario affermare che parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio gravante a suo carico e che, dunque, il Giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda.
L'appello principale, quindi, non può essere accolto.
4 – Occorre procedere, a questo punto, all'esame dell'appello incidentale formulato da CP_2
con riferimento alla statuizione con cui il Giudice di Pace ha compensato le spese
[...]
processuali relative al giudizio di primo grado nei suoi confronti.
6 4.1 – Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese giudiziali possono essere compensate soltanto se vi è soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzione di tale comma, nella parte in cui non prevede che le spese possano essere compensate anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
queste ultime, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica alla luce degli artt. 91 e 92 c.p.c.
(Cassazione civile sez. III, 13/04/2018, n. 9186).
4.2 – Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite facendo riferimento “ai necessari approfondimenti in fatto richiesti per la risoluzione della vicenda in esame”, alla “qualità delle parti” e alla “natura per procedimento”. Siffatti generici argomenti non sono idonei a giustificare le spese di lite, non integrando le “gravi ed eccezionali ragioni” a cui fa riferimento l'art. 92 comma 2 c.p.c., che, nel caso di specie, non sussistono.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere condannato al Parte_1
pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di alla luce Controparte_2
della soccombenza;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella I fascia III del D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.3 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di e sono liquidate come in dispositivo, alla luce della Tabella II fascia III Parte_1
del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento,
e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
4.4 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico di , della sanzione pari al contributo unificato già Parte_1
versato al momento della proposizione dell'appello.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna alla rifusione, in Parte_1
favore di delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € Controparte_2
1.045,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida Parte_1 in € 1.698,50 per compensi professionali in favore di e in € Controparte_1
1.698,50 per compensi professionali in favore dei oltre spese Controparte_2
generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico di , della sanzione pari al contributo unificato già Parte_1
versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 17/02/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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