Articolo 106 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 105Articolo 107
Versione
11 maggio 1966
Art. 106.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed In quello del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1966, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115 , nonche' ad Iscrivere nel citato stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilita' del e Fondo speciale" costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115 .

Entrata in vigore il 11 maggio 1966