Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/11/2021, n. 35110
CASS
Sentenza 17 novembre 2021

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La statuizione su una questione di rito – sebbene non sia idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale – dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un giudizio teso alla dichiarazione di adottabilità di un minore straniero, la questione dell'ammissibilità dell'intervento in causa dell'ambasciata del suo paese, non potesse più essere riproposta in sede di legittimità, poiché non oggetto di impugnazione in appello).

La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione al giudizio relativo alla dichiarazione di adottabilità del minore straniero nato e residente abitualmente in Italia, alla stregua dell'interpretazione coordinata delle norme sulla legge applicabile in tema di adottabilità ed adozione (art. 37 bis l. n. 184 del 1983; art. 38 l. n. 218 del 1995) e sulla giurisdizione in tema di adottabilità e adozione e istituti a protezione dei minori (artt. 40 e 42 l. n. 218 del 1995, quest'ultimo contenente il rinvio alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

In forza dell'art. 8 della CEDU, dell'art. 7 della Carta di Nizza e dell'art. 18 della Convenzione di Istanbul, la pronuncia sullo stato di abbandono del minore, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983, non può essere fondata esclusivamente sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/11/2021, n. 35110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35110
Data del deposito : 17 novembre 2021

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