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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/10/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 94/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.2.2024
da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Cristiana Giraldo del foro di Padova e presso il suo studio in Padova
elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce atto di citazione di primo grado appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Elena Cesco Resia del foro di Belluno e presso il suo studio in Comelico Superiore (BL) elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di primo grado appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 224/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il del 14.02. 2024.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, per tutti i motivi dedotti in narrativa del proposto appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale di Udienza, Sez.
Prima, Giudice Dott.ssa Marta Diamante, nell'ambito del procedimento rg 918/22
depositata in cancelleria il 14.02.24 e notifica da controparte in data 15.02.24
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel procedimento di primo grado e che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la proprietà della sig.ra sulla cantina censita al catasto Parte_1
fabbricati Comune di Sappada foglio 23, Particella numero 54 (cinquantaquattro)
subalterno 27 (ventisette) Borgata Lerpa, P. S1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq
8, superficie catastale totale mq 8, rendita catastale Euro 11,57 del Comune di Sappada,
come da atto di compravendita del 23 febbraio 2021 del Notaio rep. N. Persona_1
4893 registrato a Udine il 24.02.2021 al n. 3615 serie1T e trascritto a Udine il
24.02.2021 al n. 2063r.g. al n. 1728 R.P. e conseguentemente condannare il convenuto al rilascio della stessa. Condannare, altresì, il convenuto a risarcire il danno per l'occupazione illegittima ed il mancato godimento della cantina da parte dell'attrice mediante il versamento della somma determinata in via equitativa di € 1000,00. Con
vittoria di spese ed onorari di causa”. Nonché, stante il comportamento di mala fede assoluta tenuto dall'appellante condannarlo ex art 96 c.p.c. al pagamento: -della somma di euro 3000,00 a titolo di risarcimento danni equitativamente liquidati alla sig.ra
[...]
-della somma di 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende;
-delle spese Pt_1
legali da determinarsi in misura doppia. Inviare alla Procura gli atti per l'avvio del procedimento penale per la falsa testimonianza commessa dai Sig. e Parte_2
. Con vittoria di spese ( ivi comprese quelle per la mediazione) e Parte_3
compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata:
- nel merito in via principale: I) per le ragioni esposte siano respinte tutte le domande attoree formulate in atto di citazione d'appello perché infondate in fatto e in diritto e indimostrate;
per l'effetto, sia confermata la sentenza n. 224/2024 del 12/14.2.2024
pronunciata dal Tribunale di Udine nella causa n. RG 918/2022 avendo quella sentenza correttamente accertato e dichiarato che il sig. ha acquistato, per Controparte_1
maturata usucapione, ex art. 1158 c.c., la piena ed esclusiva proprietà del locale censito al NCEU del Comune di Sappada (UD), fg. 23, mapp. 54 sub 27 e che, comunque, egli ha sempre utilizzato e utilizza il predetto bene legittimamente;
II) siano ordinate la trascrizione e la voltura catastale dell'emananda sentenza;
- in ogni caso: I) compensi e spese, oltre al rimborso spese generali, C.A. e I.V.A. integralmente rifusi sia del primo che del secondo grado di giudizio, in subordine anche in applicazione dell'art. 92 c.p.c.; II) sia condannata parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno in favore del sig. nella misura che pare equo stimare in Controparte_1
euro 3.000,00 salvo diverso maggiore o minore importo che la Corte d'Appello vorrà
individuare; III) siano respinte le domande di parte appellante svolte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto infondate in fatto e in diritto e del tutto indimostrate nell'an come nel quantum;
- in via istruttoria: I) si richiama la documentazione già depositata con la comparsa di costituzione d'appello e segnatamente: 1) mail avv. Giraldo / avv. Cesco
22.2.24 e contabile di pagamento;
2) fascicolo di parte di primo grado;
II) per mero scrupolo si reiterano le istanze istruttorie svolte in primo grado e non ammesse, pur tuttavia ritenendosi che il materiale probatorio raccolto in primo grado sia già
sufficiente a fondare la conferma della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio avanti il tribunale di Parte_1 Controparte_1
Udine, rivendicando il proprio diritto di proprietà su una cantina facente all'interno di un edificio condominiale e catastalmente censita al Comune di Sappada al F. 23, mapp.
54 sub 27, vendutale in data 23.2.2021 da una Emme Sviluppo Srl ed alla quale tuttavia non aveva potuto accedere in quanto occupata dallo anch'egli proprietario CP_1
di unità immobiliari nello stesso edificio.
Deduceva che la cantina era originariamente appartenuta a costruttore Persona_2
dell'edificio condominiale, alla sua morte nel 1999 era pervenuta in eredità ai figli, era stata quindi pignorata ed acquistata all'asta nel 2003 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 5021/2000 Tribunale di Belluno da Emme Sviluppo s.r.l., da cui l'attrice l'aveva infine acquistata insieme ad un appartamento, ad altra cantina e ad una autorimessa siti nel medesimo edificio condominiale.
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda attorea e Controparte_1
chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto della proprietà della cantina per usucapione ultraventennale.
Deduceva di avere acquistato un appartamento nel condominio in data 1.12.1988; di aver acquisito e mantenuto dal 1988 il possesso pieno, pubblico, pacifico ed interrotto della cantina, dotandola di serratura di cui deteneva la chiave e di essere intestatario della relativa utenza elettrica;
che e prima di essa i non Controparte_2 Per_2
avevano mai utilizzato la cantina, delle cui chiavi non disponevano, né si erano mai fatti carico della sua manutenzione.
2. Istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prova testimoniale, con sentenza 12-14.2.2024 il tribunale di Udine rigettava le domande attoree ed in accoglimento della domanda riconvenzionale accertava e dichiarava l'acquisto per usucapione da parte di della piena ed esclusiva proprietà del locale Controparte_1
cantina censito al mapp. 54 sub 27, condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Il tribunale rilevava e riteneva che:
- era provato per testi che sin dal 1988 lo era entrato in possesso della cantina CP_1
sub 27 apponendovi la serratura tuttora esistente, di cui prima la cantina era sprovvista;
- era provato l'utilizzo esclusivo e ultraventennale della cantina da parte sua;
- il possesso era stato acquistato ed esercitato in modo pubblico e pacifico, in quanto l'apposizione della serratura era visibile chiaramente a tutti i condomini;
- il possesso era stato esercitato in modo esclusivo e ininterrotto per il periodo richiesto dall'art. 1158 c.c., essendo provato per testi che i proprietari della cantina non erano mai entrati in possesso delle chiavi, né avevano fatto uso della pertinenza;
- era irrilevante che il bene fosse stato inserito, al momento della morte del costruttore e originario proprietario, tra i beni immobili facenti parte dell'asse ereditario, che lo nelle assemblee condominiali annuali non avesse apertamente rivendicato il CP_1
proprio diritto sulla cantina, che il legittimo proprietario avesse pagato le imposte su di essa, che il bene fosse stato sottoposto ad esecuzione forzata ed aggiudicato alla
[...]
Pt_1
3. Avverso la sentenza ha interposto appello affidato a tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo denuncia malafede ed abuso del processo da parte dello CP_1
Espone di essere venuta a conoscenza, dopo la conclusione del giudizio di primo grado,
dell'esistenza di un verbale redatto in data 24.09.2001 dal custode giudiziario nell'ambito del procedimento espropriativo, nel quale lo aveva dichiarato al CP_1
custode di aver ricevuto in uso gratuito da costruttore/primo Persona_2
proprietario del condominio, la cantina in questione unitamente a due garages. La
dichiarazione, di valenza confessoria, travolgeva, a dire della la Parte_1 ricostruzione operata in sentenza e confermava che lo aveva avuto la mera CP_1
detenzione e non il possesso del bene.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene la mancanza degli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem. Sostiene che lo aveva acquistato il possesso della CP_1
cantina mediante un'azione di spoglio con violenza ed in modo clandestino. Secondo
l'appellante, lo sapeva che la cantina era di altri e non sua e vi aveva apposto CP_1
la serratura sfruttando il fatto che il condominio era praticamente disabitato per buona parte dell'anno. La circostanza che la serratura fosse visibile non valeva a rendere il possesso pubblico e pacifico, poichè nulla collegava la serratura allo CP_1
piuttosto che a qualsivoglia altro condomino e tutte le cantine dell'edificio condominiale erano provviste di serratura. Non era quindi stata raggiunta la prova di una conoscenza dello stato di fatto da parte di una indistinta e apprezzabile generalità
di persone, ma solo della cerchia dei familiari dello che avevano avuto la CP_1
possibilità di conoscere la situazione soltanto grazie al proprio particolare rapporto con lui. Inoltre, sempre a dire dell'appellante, non vi era prova dell'esercizio del possesso come manifestazione della convinzione di esercitare un diritto di proprietà. In
particolare, non vi era alcun contratto di fornitura elettrica per la cantina intestato allo ma solo un collegamento di cavi che portava nel locale la corrente CP_1
dell'appartamento o del garage di sua proprietà; viceversa, i proprietari legittimi avevano sempre agito come tali, gestendo ed amministrando i beni destinati alla vendita a terzi. Con il terzo motivo, la lamenta errata ricostruzione in fatto della vicenda, Parte_1
mancata considerazione dei documenti agli atti e delle contraddizioni riportate dai testi.
Deduce: - che in un 'verbale di assemblea del 30.08.2008 il Tribunale aveva riconosciuto ad alcuni condomini il solo diritto di utilizzo dei beni ex - che le Per_2
cantine vuote nell'edificio condominiale non erano due, come riferito dal teste
, ma nove;
- che lo aveva le chiavi 'praticamente di tutto il Tes_1 CP_1
condominio, perché svolgeva le funzioni di custode'; che la ctu eseguita nell'esecuzione immobiliare conteneva una specifica descrizione dei beni subastati e che 'appariva strano' che lo non avesse agito nei confronti CP_1
dell'aggiudicataria Emme Sviluppo, essendo già all'epoca ampiamente maturato il tempo previsto dalla legge ai fini dell'usucapione; che nella Controparte_3
scheda dell'anagrafe condominiale si era dichiarata proprietaria della cantina, che viceversa l'appellante ipotizza lo non avesse inserita nella propria scheda;
CP_1
che se lo si fosse comportato in modo pubblico da proprietario della cantina, CP_1
sarebbe stato richiesto di pagare le relative spese condominiali;
che erano stati ignorati i capitoli di prova di parte attrice, che avrebbero consentito di appurare che CP_1
ed Emme Sviluppo erano in buoni rapporti sicchè a ciascuno era permesso l'uso dei beni dell'altro.
4. si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
5. Senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
6. L'appello è infondato e va respinto.
6.1. Abuso del processo (primo motivo).
La censura è fondata su un documento – il verbale dd. 24.9.2001, redatto dal custode nominato nell'esecuzione immobiliare nel cui ambito era stata pignorata, insieme ad altri beni, l'unità immobiliare per cui è causa, dal quale dovrebbe desumersi la mala fede processuale dell'appellato e la falsità delle deposizioni testimoniali su cui si è
fondata la decisione –preesistente all'avvio della causa e prodotto per la prima volta con l'atto introduttivo del giudizio d'appello, senza che l'appellante abbia dimostrato di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. E' la stessa appellante, infatti, a riferire di essere venuta a conoscenza del documento visionando il fascicolo dell'esecuzione immobiliare r.g. n. 5021/2000,
a ciò autorizzata dalla Cancelleria EE.II. del Tribunale di Belluno in data 29.4.2024, a stretto giro dalla richiesta avanzata via mail il 23.4.2024. Peraltro, sin dall'atto di citazione in primo grado la aveva esposto le vicende dell'esecuzione Parte_1
immobiliare nel cui ambito si è verificato l'acquisto del bene in contesa da parte della propria dante causa Emme Sviluppo, dimostrando così di esserne bene a conoscenza e richiamandone anche gli atti. Il documento avrebbe potuto dunque essere agevolmente reperito e prodotto entro i termini assegnati per lo svolgimento dell'attività istruttoria in primo grado. La sua produzione è perciò tardiva ed inammissibile ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. ed il documento non è utilizzabile ai fini della decisione.
Per completezza si rileva come non emergano dalle complessive risultanze istruttorie
– e per vero neppure dal testo del documento, per come trascritto nell'atto d'appello –
elementi che inducano a ravvisare la falsità delle deposizioni testimoniali, quali sono state richiamate in sentenza e poste dal tribunale a fondamento della decisione.
6.2. Errata individuazione dei requisiti del possesso ad usucapionem (secondo motivo).
L'inizio del possesso da parte dello è stato così descritto dal teste : CP_1 Tes_1
“all'epoca c'erano (ndr.: nell'edificio condominiale) due cantine non occupate e lo zio ha preso possesso di una delle due cantine. Entrambe le porte delle cantine erano sprovviste di serratura, lo zio ha apposto la serratura nella porta della cantina che sta occupando anche attualmente…”.
Le modalità di impossessamento della cantina– il locale non era in precedenza occupato da alcuno e non era dotato di serratura, sicchè l'appellato non ha dovuto vincere resistenze per introdurvisi né ha dovuto sgomberarlo da cose altrui –
impediscono di ravvisare il dispiegamento di violenza nell'acquisto del possesso.
L'apposizione della serratura, viceversa, manifestando l'intenzione dell'occupante di appropriarsi e disporre in via esclusiva del bene, è incompatibile con l'esercizio clandestino del possesso.
La non clandestinità non viene meno per il fatto che la situazione di possesso esclusivo del locale e le modalità secondo cui esso veniva esercitato dallo fossero noti CP_1 soltanto ad una ristretta cerchia di persone. E' infatti naturale che, date la tipologia ed ubicazione del bene – cantina situata all'interno di un edificio condominiale in località
turistica montana – la platea di soggetti in grado di rendersi conto della situazione di fatto fosse circoscritta essenzialmente ai condomini ed al più a quelle altre persone che per qualsivoglia ragione avessero accesso all'interno dell'edificio; ciò che tuttavia rileva è che, pur se ristretta, essa costituisce pur sempre un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti, non limitata al solo possessore e ad una limitata cerchia di persone, ad esempio di suoi familiari o conoscenti, che avessero la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con esso
(cfr., su questo aspetto, Cass. 30.4.2021, n. 11465).
L'utilizzo esclusivo - assicurato dalla disponibilità delle chiavi, connotato da continuità
e rimasto incontrastato nel corso del tempo, malgrado il succedersi di diversi soggetti nella titolarità del bene in virtù di titoli d'acquisto sia inter vivos che mortis causa - e l'effettuazione di lavori (piastrellatura, scaffalature, collegamento alla rete elettrica)
destinati a consentire al possessore di fruire del locale secondo le proprie esigenze e senza essere soggetto a controlli od abbisognare di autorizzazioni altrui, come hanno concordemente riferito i testi escussi, delle cui deposizioni ha dato ampio conto la sentenza impugnata, attestano l'intenzione dello di tenere la cosa come CP_1
propria. In contrario, non sono stati acquisiti al processo elementi che consentano di qualificare la relazione dell'odierno appellato con il bene in termini di detenzione,
eventualmente qualificata. Il tribunale ha, dunque, correttamente preso in esame e verificato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dedotta dall'odierno appellato, dal che consegue il rigetto del motivo.
6.3. Errata ricostruzione in fatto. Mancata considerazione di documenti e delle contraddizioni dei testi (terzo motivo).
Il motivo - consistente nell'esposizione di una serie di elementi, per la maggior parte privi di diretta correlazione a ben individuati passaggi della motivazione, che tuttavia non scalfiscono il contenuto e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudicante - è
infondato.
6.3.1. L'appellante richiama il verbale d'assemblea condominiale 30.8.2008, nel quale,
a dire dell'appellante, era chiarito che “il Tribunale aveva riconosciuto ad alcuni condomini il solo diritto di utilizzo dei beni ex . Senonchè, dalla lettura del Per_2
verbale (all.23 fascicolo appellante), si evince che le 'unità ancora invendute' Per_2
di cui al punto 2 del verbale, in relazione al cui utilizzo due condomini sostenevano in assemblea l'esistenza di un non meglio precisato provvedimento autorizzatorio del tribunale, sono 'autorimesse', mentre nessuna menzione è contenuta nel verbale all'utilizzo delle cantine, men che meno da parte dello pur presente CP_1
all'assemblea.
6.3.2. E' priva di concreta rilevanza la circostanza - che l'appellante desume da atti dell'esecuzione immobiliare (all. 8, 9 e 39), che non contengono peraltro una precisa descrizione dello stato dei locali - che le cantine 'vuote' nel condominio fossero due piuttosto che nove, posto che ciò che rileva ai fini di causa è la relazione tra l'appellato ed il locale cantina censito al sub 37, precisamente individuato e descritto nelle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado.
6.3.3. Priva di rilevanza è anche la circostanza che lo avesse le chiavi CP_1
'praticamente di tutto il condominio', la detenzione delle chiavi di altri locali condominiali nell'interesse altrui non essendo evidentemente incompatibile con l'esercizio del potere esclusivo su quello per cui è causa.
6.3.4. Sono evidentemente inconferenti i richiami alla 'scheda dell'anagrafe condominiale' compilata da aggiudicataria del bene Controparte_3
nell'esecuzione immobiliare, nella quale essa si dichiara proprietaria della cantina, dal momento che ciò che rileva ai fini dell'usucapione è la situazione di fatto e non risulta che Emme Sviluppo abbia mai posto in essere atti incompatibili con l'esercizio del possesso da parte dello Non vi è invece luogo a disquisire sull'ipotetico CP_1
contenuto della analoga scheda anagrafica compilata dal condomino CP_1
trattandosi di documento che, come dichiara la stessa appellante, non è stato prodotto a far parte degli atti di causa.
6.3.5. Le spese condominiali gravano pro quota su chi risulta formalmente intestatario di unità immobiliari comprese nel condominio, sicchè la circostanza che lo CP_1
non le abbia pagate senza che gli altri condomini, gravati pro quota dell'onere a causa dell'inadempimento del proprietario esecutato, non si siano rivolti a lui per esserne ristorati, non costituisce indice della clandestinità del possesso che, per quanto esposto sopra sub 6.2., è stato esercitato con modalità oggettivamente percepibile dai condomini.
6.3.6. La 'cordialità dei rapporti' che l'appellante sostiene essere intercorsi tra lo e l'aggiudicataria Emme Sviluppo non costituisce, a fronte delle modalità CP_1
del possesso della cantina riferite dai testi, elemento atto ad escludere, secondo procedimento logico presuntivo provvisto dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., il possesso ai fini dell'usucapione in capo all'appellato. Del resto l'appellante, che lamenta che i capitoli di prova al riguardo formulati siano stati 'ignorati' dal tribunale,
non ha ritenuto di riproporne l'istanza di ammissione nell'atto d'appello.
6.3.7. Può dunque conclusivamente affermarsi che l'appellante, che ne aveva l'onere
(Cass. 11.6.2010, n. 14092; Cass. 27.9.2017, n. 22667) non ha dimostrato che lo era mero detentore del bene, avendone conseguito la disponibilità mediante CP_1
un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
7. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato, con tassazione di spese in capo all'appellante secondo soccombenza, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo,
a valori medi di scaglione, salva applicazione dei minimi quanto alle competenze per la fase di trattazione/istruttoria, che non ha avuto effettivo svolgimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, , ogni contraria domanda od istanza disattesa e respinta,
così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio, che liquida in euro 2.419,00 per competenze, oltre 15% spese generali forfettarie, Cassa ed
Iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 7.10.2025
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto
Il consigliere estensore dott. Alberto Valle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.2.2024
da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Cristiana Giraldo del foro di Padova e presso il suo studio in Padova
elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce atto di citazione di primo grado appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Elena Cesco Resia del foro di Belluno e presso il suo studio in Comelico Superiore (BL) elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di primo grado appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 224/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il del 14.02. 2024.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, per tutti i motivi dedotti in narrativa del proposto appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale di Udienza, Sez.
Prima, Giudice Dott.ssa Marta Diamante, nell'ambito del procedimento rg 918/22
depositata in cancelleria il 14.02.24 e notifica da controparte in data 15.02.24
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel procedimento di primo grado e che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la proprietà della sig.ra sulla cantina censita al catasto Parte_1
fabbricati Comune di Sappada foglio 23, Particella numero 54 (cinquantaquattro)
subalterno 27 (ventisette) Borgata Lerpa, P. S1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq
8, superficie catastale totale mq 8, rendita catastale Euro 11,57 del Comune di Sappada,
come da atto di compravendita del 23 febbraio 2021 del Notaio rep. N. Persona_1
4893 registrato a Udine il 24.02.2021 al n. 3615 serie1T e trascritto a Udine il
24.02.2021 al n. 2063r.g. al n. 1728 R.P. e conseguentemente condannare il convenuto al rilascio della stessa. Condannare, altresì, il convenuto a risarcire il danno per l'occupazione illegittima ed il mancato godimento della cantina da parte dell'attrice mediante il versamento della somma determinata in via equitativa di € 1000,00. Con
vittoria di spese ed onorari di causa”. Nonché, stante il comportamento di mala fede assoluta tenuto dall'appellante condannarlo ex art 96 c.p.c. al pagamento: -della somma di euro 3000,00 a titolo di risarcimento danni equitativamente liquidati alla sig.ra
[...]
-della somma di 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende;
-delle spese Pt_1
legali da determinarsi in misura doppia. Inviare alla Procura gli atti per l'avvio del procedimento penale per la falsa testimonianza commessa dai Sig. e Parte_2
. Con vittoria di spese ( ivi comprese quelle per la mediazione) e Parte_3
compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata:
- nel merito in via principale: I) per le ragioni esposte siano respinte tutte le domande attoree formulate in atto di citazione d'appello perché infondate in fatto e in diritto e indimostrate;
per l'effetto, sia confermata la sentenza n. 224/2024 del 12/14.2.2024
pronunciata dal Tribunale di Udine nella causa n. RG 918/2022 avendo quella sentenza correttamente accertato e dichiarato che il sig. ha acquistato, per Controparte_1
maturata usucapione, ex art. 1158 c.c., la piena ed esclusiva proprietà del locale censito al NCEU del Comune di Sappada (UD), fg. 23, mapp. 54 sub 27 e che, comunque, egli ha sempre utilizzato e utilizza il predetto bene legittimamente;
II) siano ordinate la trascrizione e la voltura catastale dell'emananda sentenza;
- in ogni caso: I) compensi e spese, oltre al rimborso spese generali, C.A. e I.V.A. integralmente rifusi sia del primo che del secondo grado di giudizio, in subordine anche in applicazione dell'art. 92 c.p.c.; II) sia condannata parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno in favore del sig. nella misura che pare equo stimare in Controparte_1
euro 3.000,00 salvo diverso maggiore o minore importo che la Corte d'Appello vorrà
individuare; III) siano respinte le domande di parte appellante svolte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto infondate in fatto e in diritto e del tutto indimostrate nell'an come nel quantum;
- in via istruttoria: I) si richiama la documentazione già depositata con la comparsa di costituzione d'appello e segnatamente: 1) mail avv. Giraldo / avv. Cesco
22.2.24 e contabile di pagamento;
2) fascicolo di parte di primo grado;
II) per mero scrupolo si reiterano le istanze istruttorie svolte in primo grado e non ammesse, pur tuttavia ritenendosi che il materiale probatorio raccolto in primo grado sia già
sufficiente a fondare la conferma della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio avanti il tribunale di Parte_1 Controparte_1
Udine, rivendicando il proprio diritto di proprietà su una cantina facente all'interno di un edificio condominiale e catastalmente censita al Comune di Sappada al F. 23, mapp.
54 sub 27, vendutale in data 23.2.2021 da una Emme Sviluppo Srl ed alla quale tuttavia non aveva potuto accedere in quanto occupata dallo anch'egli proprietario CP_1
di unità immobiliari nello stesso edificio.
Deduceva che la cantina era originariamente appartenuta a costruttore Persona_2
dell'edificio condominiale, alla sua morte nel 1999 era pervenuta in eredità ai figli, era stata quindi pignorata ed acquistata all'asta nel 2003 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 5021/2000 Tribunale di Belluno da Emme Sviluppo s.r.l., da cui l'attrice l'aveva infine acquistata insieme ad un appartamento, ad altra cantina e ad una autorimessa siti nel medesimo edificio condominiale.
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda attorea e Controparte_1
chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto della proprietà della cantina per usucapione ultraventennale.
Deduceva di avere acquistato un appartamento nel condominio in data 1.12.1988; di aver acquisito e mantenuto dal 1988 il possesso pieno, pubblico, pacifico ed interrotto della cantina, dotandola di serratura di cui deteneva la chiave e di essere intestatario della relativa utenza elettrica;
che e prima di essa i non Controparte_2 Per_2
avevano mai utilizzato la cantina, delle cui chiavi non disponevano, né si erano mai fatti carico della sua manutenzione.
2. Istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prova testimoniale, con sentenza 12-14.2.2024 il tribunale di Udine rigettava le domande attoree ed in accoglimento della domanda riconvenzionale accertava e dichiarava l'acquisto per usucapione da parte di della piena ed esclusiva proprietà del locale Controparte_1
cantina censito al mapp. 54 sub 27, condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Il tribunale rilevava e riteneva che:
- era provato per testi che sin dal 1988 lo era entrato in possesso della cantina CP_1
sub 27 apponendovi la serratura tuttora esistente, di cui prima la cantina era sprovvista;
- era provato l'utilizzo esclusivo e ultraventennale della cantina da parte sua;
- il possesso era stato acquistato ed esercitato in modo pubblico e pacifico, in quanto l'apposizione della serratura era visibile chiaramente a tutti i condomini;
- il possesso era stato esercitato in modo esclusivo e ininterrotto per il periodo richiesto dall'art. 1158 c.c., essendo provato per testi che i proprietari della cantina non erano mai entrati in possesso delle chiavi, né avevano fatto uso della pertinenza;
- era irrilevante che il bene fosse stato inserito, al momento della morte del costruttore e originario proprietario, tra i beni immobili facenti parte dell'asse ereditario, che lo nelle assemblee condominiali annuali non avesse apertamente rivendicato il CP_1
proprio diritto sulla cantina, che il legittimo proprietario avesse pagato le imposte su di essa, che il bene fosse stato sottoposto ad esecuzione forzata ed aggiudicato alla
[...]
Pt_1
3. Avverso la sentenza ha interposto appello affidato a tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo denuncia malafede ed abuso del processo da parte dello CP_1
Espone di essere venuta a conoscenza, dopo la conclusione del giudizio di primo grado,
dell'esistenza di un verbale redatto in data 24.09.2001 dal custode giudiziario nell'ambito del procedimento espropriativo, nel quale lo aveva dichiarato al CP_1
custode di aver ricevuto in uso gratuito da costruttore/primo Persona_2
proprietario del condominio, la cantina in questione unitamente a due garages. La
dichiarazione, di valenza confessoria, travolgeva, a dire della la Parte_1 ricostruzione operata in sentenza e confermava che lo aveva avuto la mera CP_1
detenzione e non il possesso del bene.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene la mancanza degli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem. Sostiene che lo aveva acquistato il possesso della CP_1
cantina mediante un'azione di spoglio con violenza ed in modo clandestino. Secondo
l'appellante, lo sapeva che la cantina era di altri e non sua e vi aveva apposto CP_1
la serratura sfruttando il fatto che il condominio era praticamente disabitato per buona parte dell'anno. La circostanza che la serratura fosse visibile non valeva a rendere il possesso pubblico e pacifico, poichè nulla collegava la serratura allo CP_1
piuttosto che a qualsivoglia altro condomino e tutte le cantine dell'edificio condominiale erano provviste di serratura. Non era quindi stata raggiunta la prova di una conoscenza dello stato di fatto da parte di una indistinta e apprezzabile generalità
di persone, ma solo della cerchia dei familiari dello che avevano avuto la CP_1
possibilità di conoscere la situazione soltanto grazie al proprio particolare rapporto con lui. Inoltre, sempre a dire dell'appellante, non vi era prova dell'esercizio del possesso come manifestazione della convinzione di esercitare un diritto di proprietà. In
particolare, non vi era alcun contratto di fornitura elettrica per la cantina intestato allo ma solo un collegamento di cavi che portava nel locale la corrente CP_1
dell'appartamento o del garage di sua proprietà; viceversa, i proprietari legittimi avevano sempre agito come tali, gestendo ed amministrando i beni destinati alla vendita a terzi. Con il terzo motivo, la lamenta errata ricostruzione in fatto della vicenda, Parte_1
mancata considerazione dei documenti agli atti e delle contraddizioni riportate dai testi.
Deduce: - che in un 'verbale di assemblea del 30.08.2008 il Tribunale aveva riconosciuto ad alcuni condomini il solo diritto di utilizzo dei beni ex - che le Per_2
cantine vuote nell'edificio condominiale non erano due, come riferito dal teste
, ma nove;
- che lo aveva le chiavi 'praticamente di tutto il Tes_1 CP_1
condominio, perché svolgeva le funzioni di custode'; che la ctu eseguita nell'esecuzione immobiliare conteneva una specifica descrizione dei beni subastati e che 'appariva strano' che lo non avesse agito nei confronti CP_1
dell'aggiudicataria Emme Sviluppo, essendo già all'epoca ampiamente maturato il tempo previsto dalla legge ai fini dell'usucapione; che nella Controparte_3
scheda dell'anagrafe condominiale si era dichiarata proprietaria della cantina, che viceversa l'appellante ipotizza lo non avesse inserita nella propria scheda;
CP_1
che se lo si fosse comportato in modo pubblico da proprietario della cantina, CP_1
sarebbe stato richiesto di pagare le relative spese condominiali;
che erano stati ignorati i capitoli di prova di parte attrice, che avrebbero consentito di appurare che CP_1
ed Emme Sviluppo erano in buoni rapporti sicchè a ciascuno era permesso l'uso dei beni dell'altro.
4. si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
5. Senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
6. L'appello è infondato e va respinto.
6.1. Abuso del processo (primo motivo).
La censura è fondata su un documento – il verbale dd. 24.9.2001, redatto dal custode nominato nell'esecuzione immobiliare nel cui ambito era stata pignorata, insieme ad altri beni, l'unità immobiliare per cui è causa, dal quale dovrebbe desumersi la mala fede processuale dell'appellato e la falsità delle deposizioni testimoniali su cui si è
fondata la decisione –preesistente all'avvio della causa e prodotto per la prima volta con l'atto introduttivo del giudizio d'appello, senza che l'appellante abbia dimostrato di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. E' la stessa appellante, infatti, a riferire di essere venuta a conoscenza del documento visionando il fascicolo dell'esecuzione immobiliare r.g. n. 5021/2000,
a ciò autorizzata dalla Cancelleria EE.II. del Tribunale di Belluno in data 29.4.2024, a stretto giro dalla richiesta avanzata via mail il 23.4.2024. Peraltro, sin dall'atto di citazione in primo grado la aveva esposto le vicende dell'esecuzione Parte_1
immobiliare nel cui ambito si è verificato l'acquisto del bene in contesa da parte della propria dante causa Emme Sviluppo, dimostrando così di esserne bene a conoscenza e richiamandone anche gli atti. Il documento avrebbe potuto dunque essere agevolmente reperito e prodotto entro i termini assegnati per lo svolgimento dell'attività istruttoria in primo grado. La sua produzione è perciò tardiva ed inammissibile ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. ed il documento non è utilizzabile ai fini della decisione.
Per completezza si rileva come non emergano dalle complessive risultanze istruttorie
– e per vero neppure dal testo del documento, per come trascritto nell'atto d'appello –
elementi che inducano a ravvisare la falsità delle deposizioni testimoniali, quali sono state richiamate in sentenza e poste dal tribunale a fondamento della decisione.
6.2. Errata individuazione dei requisiti del possesso ad usucapionem (secondo motivo).
L'inizio del possesso da parte dello è stato così descritto dal teste : CP_1 Tes_1
“all'epoca c'erano (ndr.: nell'edificio condominiale) due cantine non occupate e lo zio ha preso possesso di una delle due cantine. Entrambe le porte delle cantine erano sprovviste di serratura, lo zio ha apposto la serratura nella porta della cantina che sta occupando anche attualmente…”.
Le modalità di impossessamento della cantina– il locale non era in precedenza occupato da alcuno e non era dotato di serratura, sicchè l'appellato non ha dovuto vincere resistenze per introdurvisi né ha dovuto sgomberarlo da cose altrui –
impediscono di ravvisare il dispiegamento di violenza nell'acquisto del possesso.
L'apposizione della serratura, viceversa, manifestando l'intenzione dell'occupante di appropriarsi e disporre in via esclusiva del bene, è incompatibile con l'esercizio clandestino del possesso.
La non clandestinità non viene meno per il fatto che la situazione di possesso esclusivo del locale e le modalità secondo cui esso veniva esercitato dallo fossero noti CP_1 soltanto ad una ristretta cerchia di persone. E' infatti naturale che, date la tipologia ed ubicazione del bene – cantina situata all'interno di un edificio condominiale in località
turistica montana – la platea di soggetti in grado di rendersi conto della situazione di fatto fosse circoscritta essenzialmente ai condomini ed al più a quelle altre persone che per qualsivoglia ragione avessero accesso all'interno dell'edificio; ciò che tuttavia rileva è che, pur se ristretta, essa costituisce pur sempre un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti, non limitata al solo possessore e ad una limitata cerchia di persone, ad esempio di suoi familiari o conoscenti, che avessero la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con esso
(cfr., su questo aspetto, Cass. 30.4.2021, n. 11465).
L'utilizzo esclusivo - assicurato dalla disponibilità delle chiavi, connotato da continuità
e rimasto incontrastato nel corso del tempo, malgrado il succedersi di diversi soggetti nella titolarità del bene in virtù di titoli d'acquisto sia inter vivos che mortis causa - e l'effettuazione di lavori (piastrellatura, scaffalature, collegamento alla rete elettrica)
destinati a consentire al possessore di fruire del locale secondo le proprie esigenze e senza essere soggetto a controlli od abbisognare di autorizzazioni altrui, come hanno concordemente riferito i testi escussi, delle cui deposizioni ha dato ampio conto la sentenza impugnata, attestano l'intenzione dello di tenere la cosa come CP_1
propria. In contrario, non sono stati acquisiti al processo elementi che consentano di qualificare la relazione dell'odierno appellato con il bene in termini di detenzione,
eventualmente qualificata. Il tribunale ha, dunque, correttamente preso in esame e verificato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dedotta dall'odierno appellato, dal che consegue il rigetto del motivo.
6.3. Errata ricostruzione in fatto. Mancata considerazione di documenti e delle contraddizioni dei testi (terzo motivo).
Il motivo - consistente nell'esposizione di una serie di elementi, per la maggior parte privi di diretta correlazione a ben individuati passaggi della motivazione, che tuttavia non scalfiscono il contenuto e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudicante - è
infondato.
6.3.1. L'appellante richiama il verbale d'assemblea condominiale 30.8.2008, nel quale,
a dire dell'appellante, era chiarito che “il Tribunale aveva riconosciuto ad alcuni condomini il solo diritto di utilizzo dei beni ex . Senonchè, dalla lettura del Per_2
verbale (all.23 fascicolo appellante), si evince che le 'unità ancora invendute' Per_2
di cui al punto 2 del verbale, in relazione al cui utilizzo due condomini sostenevano in assemblea l'esistenza di un non meglio precisato provvedimento autorizzatorio del tribunale, sono 'autorimesse', mentre nessuna menzione è contenuta nel verbale all'utilizzo delle cantine, men che meno da parte dello pur presente CP_1
all'assemblea.
6.3.2. E' priva di concreta rilevanza la circostanza - che l'appellante desume da atti dell'esecuzione immobiliare (all. 8, 9 e 39), che non contengono peraltro una precisa descrizione dello stato dei locali - che le cantine 'vuote' nel condominio fossero due piuttosto che nove, posto che ciò che rileva ai fini di causa è la relazione tra l'appellato ed il locale cantina censito al sub 37, precisamente individuato e descritto nelle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado.
6.3.3. Priva di rilevanza è anche la circostanza che lo avesse le chiavi CP_1
'praticamente di tutto il condominio', la detenzione delle chiavi di altri locali condominiali nell'interesse altrui non essendo evidentemente incompatibile con l'esercizio del potere esclusivo su quello per cui è causa.
6.3.4. Sono evidentemente inconferenti i richiami alla 'scheda dell'anagrafe condominiale' compilata da aggiudicataria del bene Controparte_3
nell'esecuzione immobiliare, nella quale essa si dichiara proprietaria della cantina, dal momento che ciò che rileva ai fini dell'usucapione è la situazione di fatto e non risulta che Emme Sviluppo abbia mai posto in essere atti incompatibili con l'esercizio del possesso da parte dello Non vi è invece luogo a disquisire sull'ipotetico CP_1
contenuto della analoga scheda anagrafica compilata dal condomino CP_1
trattandosi di documento che, come dichiara la stessa appellante, non è stato prodotto a far parte degli atti di causa.
6.3.5. Le spese condominiali gravano pro quota su chi risulta formalmente intestatario di unità immobiliari comprese nel condominio, sicchè la circostanza che lo CP_1
non le abbia pagate senza che gli altri condomini, gravati pro quota dell'onere a causa dell'inadempimento del proprietario esecutato, non si siano rivolti a lui per esserne ristorati, non costituisce indice della clandestinità del possesso che, per quanto esposto sopra sub 6.2., è stato esercitato con modalità oggettivamente percepibile dai condomini.
6.3.6. La 'cordialità dei rapporti' che l'appellante sostiene essere intercorsi tra lo e l'aggiudicataria Emme Sviluppo non costituisce, a fronte delle modalità CP_1
del possesso della cantina riferite dai testi, elemento atto ad escludere, secondo procedimento logico presuntivo provvisto dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., il possesso ai fini dell'usucapione in capo all'appellato. Del resto l'appellante, che lamenta che i capitoli di prova al riguardo formulati siano stati 'ignorati' dal tribunale,
non ha ritenuto di riproporne l'istanza di ammissione nell'atto d'appello.
6.3.7. Può dunque conclusivamente affermarsi che l'appellante, che ne aveva l'onere
(Cass. 11.6.2010, n. 14092; Cass. 27.9.2017, n. 22667) non ha dimostrato che lo era mero detentore del bene, avendone conseguito la disponibilità mediante CP_1
un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
7. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato, con tassazione di spese in capo all'appellante secondo soccombenza, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo,
a valori medi di scaglione, salva applicazione dei minimi quanto alle competenze per la fase di trattazione/istruttoria, che non ha avuto effettivo svolgimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, , ogni contraria domanda od istanza disattesa e respinta,
così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio, che liquida in euro 2.419,00 per competenze, oltre 15% spese generali forfettarie, Cassa ed
Iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 7.10.2025
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto
Il consigliere estensore dott. Alberto Valle