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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/12/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 700/2022, promossa da:
(C.F. e P. IVA: ), con sede in Venezia (VE – Parte_1 P.IVA_1
30121), Cà Vendramin Calergi, Cannaregio 2040, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Filippo De Poli del Foro di (Pec: Parte_2 Pt_1
e dall'avv. Carlo Geronimo Cardia del foro di Roma (Pec: Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Bazzoni, in Forlì Email_2
(FC - 47121), alla Via Giove Tonante n. 20 (Pec: ) Email_3
APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE contro
- (C.F.: , nato a [...] - 47021) Controparte_1 C.F._1 il 24 gennaio 1954;
- (C.F.: ), nata a [...] - 47021) il 01 Parte_3 C.F._2 dicembre 1961;
- (C.F.: ), nata a [...] al Rubicone (FC - 47030) il Parte_4 C.F._3
3 giugno 1952;
- (C.F.: ), nata a [...] - Parte_5 C.F._4
47021), il 3 maggio 1958;
pagina 1 di 16 - (C.F.: , nato a [...] - 47021), il 15 Parte_6 C.F._5 maggio 1954;
- (C.F.: ), nata a [...] – 47521) il 7 dicembre Parte_7 C.F._6
1979;
- (C.F.: , nato a [...] - 47021) il Parte_8 C.F._7
01 aprile 1957;
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Savino Tanzi (pec: ) ed Email_4 elettivamente domiciliati in Forlì, Viale D. Bolognesi 19
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
e contro
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: impugnazione della sentenza n. 220/2022, emessa in data 04/03/2022 dal Tribunale di
Forlì e pubblicata in data 07/03/2022, nella causa iscritta al n. R.G. 2102/2017.
*
Assegnata a decisione con ordinanza del 18 febbraio 2025, depositata in data 20/02/2025, all'esito di trattazione ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c..
CONCLUSIONI
Per come da note di trattazione scritta recanti la precisazione Parte_1 delle conclusioni, depositate in data 10/02/2025;
Per Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e come da
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 note di trattazione scritta recanti la precisazione delle conclusioni, depositate in data 5/2/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio e la avanti al Tribunale CP_2 Parte_1
Ordinario di Forlì, deducendone la responsabilità concorrente per fatto illecito, consistita, per il nell'aver impiegato - nella sua qualità di promotore e consulente finanziario - denaro raccolto CP_2
a fini di investimento per l'acquisto di mezzi di gioco;
per il , nell'aver omesso di segnalare le Pt_1 attività ludiche poste in essere dal primo e, in generale, per non aver adeguatamente controllato e arginato il fenomeno in atto. pagina 2 di 16 Gli attori rappresentavano che i versamenti in favore del erano stati da loro effettuati tramite CP_2 vari mezzi di pagamento, tra cui anche assegni circolari che egli faceva intestare, tra gli altri, direttamente a “C.DI.V.G. spa”, sigla corrispondente all'acronimo del o “C.M.V. Parte_1 spa”, precedente acronimo dello stesso , nonché alle persone dei funzionari in servizio e dei Pt_1 dipendenti del stesso. Tali assegni, utilizzati dal per l'acquisto di mezzi di gioco, erano Pt_1 CP_2 stati regolarmente incassati dal . Pt_1
In virtù delle suddette condotte, gli attori chiedevano, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma complessiva di €
1.167.999,66, di cui: € 741.333,00 (€ 556.000,00 a titolo di danno patrimoniale e € 185.133,00 a titolo di danno non patrimoniale ) in favore di;
€ 420.000,00 (€ 315.000,00 a titolo di Controparte_1 danno patrimoniale e € 105.000,00 a titolo di danno non patrimoniale) in favore di € Parte_3
6.666,66 (€ 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 1.666,66 a titolo di danno non patrimoniale) in favore di Parte_4
1.1 Entrambi i convenuti si costituivano. In particolare, il chiedeva l'accoglimento della CP_2 domanda proposta dagli attori, esperendo altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della al risarcimento del danno in proprio favore ex art. 2043 c.c.; il Parte_1
IN, per contro, evidenziava la propria totale estraneità rispetto ai fatti di causa, contestando integralmente gli assunti delle parti costituite e chiedendo il rigetto integrale di tutte le domande svolte nei propri confronti.
1.2 Nel corso del giudizio di primo grado intervenivano altresì Parte_7 Parte_6
(moglie del e La prima chiedeva la condanna dei Parte_5 CP_2 Parte_8 convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, della complessiva somma di € 93.333,33 (di cui € 70.000,00 a titolo di danno patrimoniale e € 23.333,33 a titolo di danno non patrimoniale); il secondo chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, della complessiva somma di € 320.000,00 (di cui €
240.000,00 a titolo di danno patrimoniale e € 80.000,00 a titolo di danno non patrimoniale); la terza chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, della complessiva somma di € 232.750,00
(di cui € 175.000,00 a titolo di danno patrimoniale e € 57.750,00 a titolo di danno non patrimoniale);
l'ultimo, infine, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni patiti, della complessiva somma di € 95.000,00.
pagina 3 di 16 1.3 Con la sentenza n. 220/2022 del 07/03/2022 il Tribunale Ordinario di Forlì, dopo aver istruito la causa, così decideva:
- rispetto alla posizione di qualificava i rapporti intercorsi tra quest'ultimo e gli CP_2 attori/intervenuti nell'ambito del mandato senza rappresentanza, riconoscendo rispetto ai fatti occorsi un inadempimento del di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto, con diritto CP_2 dei mandatari a ottenere la restituzione delle somme consegnate, nei seguenti termini:
• in favore di la somma di € 556.000,00; Controparte_1
• in favore di la somma di € 315.000,00; Parte_3
• in favore di la somma di € 5.000,00; Parte_4
• in favore di la somma di € 240.000,00; Parte_6
• in favore di la somma di € 70.000,00; Parte_7
• in favore di la somma di € 95.000,00; Parte_8
• in favore di la somma di € 175.000,00. Parte_5
Il Tribunale riteneva inoltre provato il danno non patrimoniale patito dagli attori/intervenuti (fatta eccezione per e , riconoscendo la sussistenza di un nesso eziologico Parte_4 Parte_8 tra il disturbo post-traumatico da stress da essi patito e la condotta posta in essere da parte del convenuto liquidando il relativo ammontare in via equitativa (€ 40.000,00 per CP_2 Parte_5
€ 20.000,00 per e € 30.000,00 per e
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_1
; Parte_3
- rispetto alla posizione del , il Giudice di prime cure non riteneva ravvisabile, in capo allo Pt_1 stesso, una responsabilità extracontrattuale, attesa l'assenza di prova circa la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva del primo e il danno patito dagli attori.
In particolare, il Tribunale di Forlì rilevava che le parti avrebbero dovuto dedurre e dimostrare come, in caso di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia della condotta illecita di quale utente della casa di gioco, lo stesso non avrebbe più ricevuto e ottenuto dai clienti, CP_2 con gli usuali artifici e raggiri, ulteriori somme di denaro e non avrebbe poi distratto le somme da loro ricevute al fine di utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui gli erano state consegnate, segnatamente per il gioco d'azzardo.
Tuttavia, il giudice di primo grado, constatato, da una parte, che gli assegni circolari incassati erano direttamente intestati a “C.M.V. spa”, “C.di.V.G. spa”, nonché ad alcuni funzionari in servizio e dipendenti del stesso e, dall'altra, che il non aveva fornito alcuna prova circa l'esistenza Pt_1 Pt_1 di un rapporto obbligatorio che giustificasse il pagamento in proprio favore, da parte degli attori, delle somme di cui agli assegni circolari incassati, riqualificava la domanda attorea ai sensi dell'art. 2033 pagina 4 di 16 c.c., accogliendola limitatamente agli importi percepiti dal tramite i predetti assegni. Per Pt_1
l'effetto, il veniva condannato a restituire agli attori e agli intervenuti, in solido con il Pt_1 convenuto i seguenti importi: CP_2
a) in favore di la somma di € 181.000,00; Controparte_1
b) in favore di la somma di € 85.000,00; Parte_3
c) in favore di la somma di € 5.000,00; Parte_4
d) in favore di la somma di € 35.000,00; Parte_6
e) in favore di la somma di € 30.000,00. Parte_8
In punto di spese di lite, il Giudice di prime cure condannava e il , CP_2 Pt_1 rispettivamente per 2/3 e per 1/3, alla rifusione delle stesse in favore degli attori e degli intervenuti, fatta eccezione per e in favore delle quali riteneva tenuto al Parte_7 Parte_5 pagamento soltanto il CP_2
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello il ribadendo la Parte_1 propria estraneità rispetto ai fatti di causa e ritenendo inapplicabile rispetto al caso di specie lo schema dell'indebito oggettivo.
In particolare, con il primo motivo di impugnazione il ha censurato la “parte della sentenza in Pt_1 cui il Tribunale di Forlì ha ritenuto sussistenti i presupposti per riqualificare la domanda in parte qua come indebito oggettivo”, deducendo un errore di valutazione da parte del Giudice di prime cure, per avere questi ritenuto che il solvens (che, nella prospettazione fornita dall'odierno appellante, sarebbe e non i soggetti da questi truffati) avesse pagato (tramite assegni circolari) per una causa CP_2 solvendi insussistente, quando questa, invece, esisteva e consisteva nell'acquisto di mezzi di gioco.
A sostegno della propria tesi, il ha richiamato una pronuncia della Corte di Cassazione che, in Pt_1 un caso analogo, avrebbe affermato che non può ritenersi sussistere la fattispecie dell'indebito oggettivo quando il prenditore dell'assegno circolare, che ha ricevuto il pagamento in forza di un valido rapporto obbligatorio, sia ignaro della truffa commessa dal proprio debitore ai danni di coloro che avevano costituito la provvista: in ipotesi di tal fatta, diversamente rispetto a quanto previsto dall'art. 2033 c.c. (che presuppone che il debito non debba oggettivamente esistere con riferimento a due soggetti, rispettivamente colui che paga e colui che riceve il pagamento indebito), sarebbero, invece, tre i soggetti di volta in volta coinvolti nella vicenda (v. Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 25276 del 01/12/2009).
Sul punto, l'appellante ha sottolineato che il dopo aver ricevuto gli assegni circolari degli CP_2 appellati a fini di investimento, aveva consegnato gli stessi al , a titolo di pagamento per Pt_1
l'acquisto di mezzi di gioco. Il , in tale occasione, si era atteggiato a mero prenditore terzo degli Pt_1 assegni circolari offerti dal in pagamento per il servizio reso, restando completamente CP_2
pagina 5 di 16 all'oscuro della truffa perpetrata dal stesso ai danni degli odierni appellati. Al , peraltro, CP_2 Pt_1 non poteva nemmeno imputarsi una negligenza in ordine alla consapevolezza che la provvista di cui agli assegni circolari non era stata costituita dal stante la natura stessa dell'assegno circolare, CP_2 che non consente a chi lo riceve in pagamento di ottenere informazioni in merito al nominativo del soggetto che ne abbia richiesto l'emissione, ma consente solamente di ottenere informazioni con riguardo alla regolare emissione del titolo (c.d. “benemissione”).
Il ha evidenziato, inoltre, la propria buona fede nell'incasso delle somme offerte dal per Pt_1 CP_2
l'acquisto di mezzi di gioco, rilevando come, alla luce della normativa vigente nel periodo in contestazione, quelle tenute dal non rappresentassero affatto condotte integranti obblighi di CP_2 segnalazione alla luce della normativa antiriciclaggio.
Subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione, il proponeva un Pt_1 secondo motivo, domandando “la riforma della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha liquidato in favore dell'attrice l'importo di Euro 85.000,00, anziché di Euro 75.000,00, Parte_3 per aver erroneamente considerato che l'assegno circolare n. RE4041245225-00 di Euro 10.000,00 intestato al sig. fosse stato dato in pagamento al di per l'acquisto dei Persona_1 Pt_1 Pt_1 mezzi di gioco”. Il , infatti, affermava che nessuna prova era stata fornita circa il fatto che Pt_1 fosse un proprio dipendente. Persona_1
2.1 Si sono costituiti nel procedimento in appello Controparte_1 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Gli appellati hanno in primo luogo contestato le argomentazioni proposte dal , sottolineando Pt_1 come l'esistenza o meno di un credito vantato dall'accipiens (il ) nei riguardi del giocatore Pt_1
( relativamente all'acquisto dei mezzi di gioco, sia del tutto ininfluente rispetto CP_2 all'individuazione della causa del pagamento;
ogni valutazione circa la esistenza di detta causa deve, infatti, essere effettuata solo ed esclusivamente rispetto ai solventes (gli appellati), che, nel caso di specie, non sarebbero debitori a nessun titolo nei confronti del . Pt_1
A sostegno della propria tesi, gli appellati hanno richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'indebito soggettivo ex persona accipientis – che ricorre quando il debito di colui che ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto (quando, in altri termini, il solvens è debitore, ma non dell'accipiens) – integra gli estremi di una fattispecie pressocché identica a quella dell'indebito oggettivo e deve pertanto ritenersi disciplinato dall'art. 2033 c.c., con la conseguenza che, a legittimare il solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, deve ritenersi sufficiente
l'obbiettiva inesistenza di una iusta causa solvendi, non avendo alcuna rilevanza la scusabilità o meno
pagina 6 di 16 dell'errore per effetto del quale il pagamento stesso è stato eseguito” (così Cass. 14 marzo 2003, n.
3802).
Gli appellati hanno altresì proposto appello incidentale, avanzando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, gli appellanti incidentali hanno contestato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere insussistente la responsabilità extracontrattuale del . Pt_1
In particolare, secondo la prospettazione fornita dagli appellanti incidentali, risulterebbero integrati, rispetto al caso di specie, tutti i requisiti previsti per la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043
c.c. in capo all'appellato incidentale.
Tra questi, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, dovrebbe ritenersi sussistente anche il nesso di causalità, dal momento che, se il IN avesse agito nel rispetto della normativa antiriciclaggio, segnalando le operazioni anomale all'U.I.F. della Banca d'Italia, quest'ultimo, per il tramite della Procura della Repubblica, sarebbe tempestivamente intervenuto, rilevando gli illeciti di i quali sarebbero divenuti noti, così impedendo che gli investitori continuassero a fare CP_2 affidamento su di lui quale promotore finanziario.
In particolare, secondo la ricostruzione fornita, sostituendo nella cronologia degli eventi la condotta positiva prescritta dalla legge in luogo di quella negativa addebitabile al , si potrebbe Pt_1 ragionevolmente ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che sarebbe CP_2 stato bloccato nei suoi propositi sin dall'anno 2009 (e non dal 2015, allorquando lo stesso si autodenunciava).
Gli appellanti incidentali hanno richiesto, inoltre, la riforma della statuizione sulle spese contenuta all'interno della sentenza impugnata, sul presupposto che, applicando i valori medi, il Giudice di prime cure avesse sottostimato l'attività difensiva posta in essere da attori e intervenuti;
la contestazione si estendeva altresì alla riduzione del 50% delle spese, non legittimata dal fatto che la domanda fosse stata accolta solo parzialmente, nonché alla ripartizione delle spese liquidate (2/3 in capo al e CP_2
1/3 in capo al ), in quanto incoerente rispetto al riconoscimento di una responsabilità solidale tra Pt_1 tali soggetti.
2.2 nonostante la rituale notifica, non si è costituito ed è stato pertanto dichiarato CP_2 contumace.
2.3 Con ordinanza del 14 settembre 2022 la Corte ha dichiarato l'inammissibilità – per sopravvenuta carenza di interesse – dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante principale, essendo nelle more intervenuto il pagamento delle somme di cui alla sentenza impugnata, sia pur con riserva di ripetizione.
pagina 7 di 16 2.3 All'esito della disposta trattazione cartolare la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 20 febbraio 2025 con concessione dei termini di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello principale può essere solo in minima parte accolto.
3.1 Il primo motivo di impugnazione, con cui il censura la violazione degli artt. 2033 c.c. e 115 Pt_1
c.p.c., è infondato.
Sul punto, l'esistenza, non contestata da alcuna delle parti, di un rapporto obbligatorio tra il IN e il fondato sul contratto corrispettivo di scambio di mezzi di gioco (c.d. fiches) contro assegni CP_2 circolari, non vale a escludere la configurazione, nel caso odierno, della fattispecie dell'indebito oggettivo. Sotto tale aspetto risulta, invece, dirimente la questione relativa alla riferibilità o meno del pagamento a coloro che avevano costituito le provviste di cui agli assegni circolari, ossia alle vittime delle condotte truffaldine del Soltanto nel caso in cui possa affermarsi tale riferibilità, infatti, CP_2 si configurerà la fattispecie ex art. 2033 c.c.
Nel caso di specie, il pagamento effettuato tramite la consegna di assegni circolari – la cui provvista era stata costituita dagli attori – da parte del al quale
contro
-prestazione della dazione di CP_2 Pt_1 fiches deve ritenersi riferibile agli attori stessi e non al come, invece, suggerisce il CP_2 Pt_1 nell'atto di appello.
La riferibilità al è da escludersi in ragione del fatto che lo stesso non aveva costituito la CP_2 provvista né era mai stato titolare del diritto di credito incorporato dagli assegni circolari, il cui beneficiario risultava essere, fin dal principio, il (direttamente o per il tramite di persone a esso Pt_1 riconducibili ). Ciò è del resto coerente con la normativa in punto di assegni circolari, ai sensi della quale gli stessi devono essere emessi con l'indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e non sono trasferibili (art. 49, comma 7 d.lgs. 231/2007). La mera traditio degli assegni circolari al da parte dei soggetti truffati non può, pertanto, essere considerata quale atto CP_2 dispositivo delle posizioni di debito e credito negli assegni stessi;
di conseguenza, al momento della consegna dei titoli al in cambio delle fiches, si atteggiava a mero esecutore materiale Pt_1 CP_2 del pagamento, e in alcun modo e non trasferiva al importi in precedenza rientrante nel proprio Pt_1 patrimonio: non può dirsi che abbia sopportato il peso economico dell'operazione in tal guisa CP_2 realizzata, atteso che le provviste non erano state da lui costituite.
Opinando diversamente, si finirebbe per attribuire all'assegno circolare una natura diversa rispetto a quella sua propria e, segnatamente, quella di un bene mobile, quando, invece, “il titolo di credito non si pagina 8 di 16 presenta come una cosa, ma piuttosto come il documento probatorio di un rapporto complesso e precipuamente della pretesa creditoria in esso inseparabilmente incorporata”. Così Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 4089 del 30/12/1968, la quale, sebbene in costanza di un quadro normativo parzialmente diverso, contestualmente affermava che “la consegna di un assegno circolare, indebitamente ricevuto, girato o riscosso, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.2033 cod.civ. e non già dell'art.2038, in quanto costituisce un caso di indebito oggettivo e non mai di alienazione di cosa ricevuta indebitamente”.
Il pagamento è quindi riferibile ai soggetti truffati, in quanto erano stati questi ultimi a costituire le provviste in base alle quali la banca aveva emesso gli assegni circolari.
A sostegno di una simile affermazione è altresì possibile valorizzare il percorso argomentativo seguito da Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 1871 del 23/01/2019. Il punto dirimente della pronuncia in esame era costituito, come nel caso di specie, dall'individuazione del soggetto cui fosse riferibile il pagamento effettuato tramite la consegna di assegni.
Orbene, traslando le considerazioni in esame al caso odierno, occorre ribadire come, poiché gli assegni circolari utilizzati dal per l'acquisto di mezzi di gioco non erano (né avrebbero potuto essere) CP_2 in bianco, ma indicavano fin dal principio quale beneficiario il (o soggetti allo stesso Pt_1 riconducibili), con la consegna degli stessi al i truffati non intendevano (né, a ben vedere, CP_2 avrebbero potuto) disporre del diritto di credito in essi incorporato a favore del Pertanto, CP_2 sebbene la consegna dei titoli da parte di quest'ultimo al possa essere qualificata come Pt_1 pagamento, tale pagamento non è riferibile al tradens, bensì ai soggetti che avevano costituito la provvista, ossia ai truffati.
Del resto, la Cassazione, nella pronuncia da ultimo menzionata, ha evidenziato come “la disponibilità materiale del titolo”, dal momento che può essere conseguita “per le più disparate ragioni, alcune delle quali chiaramente incompatibili con la cessione del credito” (come, ad esempio, nel “caso in cui la cambiale o l'assegno siano procurati abusivamente”), “non implica l'acquisizione del diritto in esso incorporato da parte di colui (il debitore) che ne viene in possesso”. Sulla base di tali rilievi, la
Cassazione ha messo in luce la compatibilità del possesso, da parte del debitore, dell'assegno di altri
“con l'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c., giacché quest'ultima fattispecie è integrata anche dalla consegna, da parte del detto obbligato, e a favore del creditore, di un assegno bancario di un distinto soggetto, quando il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato”. Ma, se questo è vero, deve allora ritenersi che il possesso, da parte del debitore, dell'assegno altrui sia altresì compatibile con l'indebito soggettivo ex latere accipientis, giacché anche in tal caso, come nell'adempimento del terzo, il pagamento è riferibile a un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio;
da pagina 9 di 16 questa prospettiva, il discrimen tra le due fattispecie è rappresentato unicamente dalla volontà o meno, in capo a tale soggetto terzo, di adempiere l'obbligazione altrui.
Pertanto, dovendosi escludere che nel caso di specie risulti integrata la fattispecie dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. (stante l'assoluta ignoranza dei truffati circa non solo il fatto che le somme di cui agli assegni sarebbero state impiegate dal per l'acquisto di mezzi di gioco, ma anche che il CP_2 beneficiario indicato dagli assegni stessi fosse, in realtà, il o soggetti a esso riconducibili), deve Pt_1 ritenersi configurata la fattispecie dell'indebito oggettivo.
Infatti, il pagamento da parte del terzo di un debito altrui di cui all'art. 1180 cc, di natura negoziale o meno, è pur sempre un atto giuridico, che come tale deve essere sorretto da specifica volontarietà.
Ciò risulta coerente con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nell'ambito della disciplina dell'indebito il discrimen tra indebito oggettivo e soggettivo va stabilito avendo riguardo alla sussistenza del credito con riferimento alla posizione del solvens. Sussiste pertanto indebito soggettivo, ripetibile soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2036 c.c. quando chi paga il debito altrui lo fa credendosi debitore in forza di errore scusabile. L'errore non cade sull'esistenza dell'obbligazione, ma sulla sua titolarità dal lato passivo (…) Nel caso invece in cui il pagamento può essere qualificato come non dovuto ex latere accipientis, quando cioè il terzo che riceve il pagamento non è creditore di chi lo effettua, ma di un terzo, deve trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo perché la fattispecie, riguardata dal punto di vista del solvens, che non è debitore a nessun titolo ne' nei confronti dell'accipiens ne' altrimenti, non si differenzia dal caso di indebito oggettivo in senso stretto, vale a dire di nullità od inesistenza del titolo” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 19703 del
2009). Né può valere a escludere la fattispecie ex art. 2033 c.c. l'eventuale buona fede del , Pt_1 atteso che, a differenza di quanto accade rispetto all'indebito soggettivo ex persona debitoris, in caso di indebito oggettivo non entra in rilievo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens (così Cass.
Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7066 del 12/03/2019, la quale chiarisce altresì che “nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. (…) la sua [dell'accipiens] buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi”).
Tali considerazioni, fondate sul condivisibile insegnamento della Suprema Corte sopra richiamato, valgono a discostarsi dall'orientamento propugnato dall'appellante che si fondano sull'assunto, affermato ma non argomentato, della riferibilità al tradens del pagamento effettuato tramite assegno circolare, senza che alcun rilievo assuma la circostanza che la provvista fosse stata costituita da altri soggetti e che l'accipiens figurasse fin dal principio quale beneficiario.
3.2 Il secondo motivo di impugnazione, la cui disamina si impone in ragione del rigetto del primo motivo, è fondato. pagina 10 di 16 Con tale motivo l'appellante censurava la “parte della sentenza in cui il Tribunale di Forlì ha ritenuto il sig. dipendente del ed a cui il sig. avrebbe fatto intestare Persona_1 Parte_1 CP_2
l'assegno circolare n. RE4041245225-00 di Euro 10.000,00 per l'acquisto di mezzi di gioco presso il
”. Pt_1
Il motivo merita accoglimento in quanto nessuna prova è stata fornita dall'attrice circa il Parte_3 fatto che fosse un dipendente del IN o, comunque, una persona a esso Persona_1 riconducibile. Invero, l'attrice si è limitata a fare un generico riferimento al verbale di contestazione della Guardia di Finanza, da cui si evincerebbe come sia un dipendente del;
Persona_1 Pt_1 tuttavia, da una lettura di detto verbale non è dato riscontrarsi quanto affermato dall'attrice, non figurando il nominativo del in alcuna occasione all'interno del documento. Per_1
Il dovrà quindi restituire ad la minor somma di euro Parte_1 Parte_3
75.000, anziché quella di 85.000.
4- L'appello incidentale deve essere rigettato.
4.1 Il primo motivo dell'impugnazione incidentale è infondato.
Il Tribunale di Forlì ha negato la sussistenza del nesso causale affermando che, anche qualora il Pt_1 avesse prontamente segnalato le operazioni sospette del quest'ultimo, in quanto ludopatico, CP_2 avrebbe trovato altre modalità con cui soddisfare la propria dipendenza, continuando a perpetrare illeciti in danno di terzi onde procurarsi le somme all'uopo necessarie.
Quand'anche si volesse ritenere una simile argomentazione fondata su una concezione eccessivamente astratta del danno-evento, inteso come tipologia di evento anziché come evento in concreto verificatosi hic et nunc, sarebbe comunque innegabile il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori in ordine al nesso causale.
Vero è infatti che ai fini della sussistenza del nesso causale, secondo l'orientamento orami consolidatosi, è necessario verificare se la condotta colposa del ha cagionato, in base al Pt_1 parametro del “più probabile che non”, la produzione dell'evento lesivo in concreto patito dagli attori.
Tale verifica, tuttavia, nel caso di specie non dà esito positivo.
Invero, quando la condotta è colposa, non è sufficiente, perché possa dirsi esistente la cosiddetta
“causalità materiale”, appurare la sussistenza del nesso condizionale tra la condotta stessa e il danno- evento (anche tramite l'applicazione del correttivo della casualità adeguata), ma è altresì necessario prendere in considerazione la c.d. “concretizzazione del rischio”. Quest'ultima, per costante giurisprudenza di legittimità, “è una teoria della spiegazione causale”, cui “si ricorre quando si tratti di stabilire se una condotta sia stata o non sia stata la causa d'un danno” e alla stregua della quale “il nesso di causalità può ritenersi dimostrato quando: a) esista una norma che imponga una certa pagina 11 di 16 condotta al fine di prevenire un determinato rischio;
b) sia accertata la violazione dell'obbligo di condotta;
c) si sia avverato il rischio che la norma impositiva dell'obbligo mirava a prevenire” (Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 23/06/2025).
Orbene, nel caso di specie non può ritenersi sussistente la concretizzazione del rischio. Difatti, pur essendo la condotta del IN (consistita nell'omessa segnalazione delle operazioni sospette poste in essere dal trasgressiva rispetto alla disciplina antiriciclaggio, deve rilevarsi come le regole CP_2 violate mirassero alla prevenzione di un rischio del tutto eterogeneo rispetto a quello concretizzatosi nel danno patrimoniale patito dagli attori. La normativa antiriciclaggio, infatti, è rivolta a prevenire l'ingresso nel circuito legale di risorse di origine criminosa: essa, dunque, tutela interessi generali quali il corretto funzionamento del mercato, non già interessi individuali quali l'integrità patrimoniale delle potenziali vittime di attività illecite. La disciplina antiriciclaggio, inoltre, interviene a valle rispetto alla commissione di illeciti, per evitare che i relativi proventi vengano reimmessi nel sistema legale;
la sua finalità, per contro, non è quella di evitare la commissione degli illeciti a monte. Da questa prospettiva, pertanto, il danno patrimoniale patito dai truffati integra tutt'al più una conseguenza incidentale della violazione, da parte del IN, di una normativa, quale quella antiriciclaggio, rivolta a tutt'altri fini rispetto alla tutela dei patrimoni dei truffati stessi.
Una volta esclusa una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al per colpa specifica, stante Pt_1
l'assenza del nesso di causalità, per mancata concretizzazione del rischio, tra la condotta del Pt_1 stesso e il danno patrimoniale patito dagli attori, non emergono peraltro altri profili di colpa, generica, ma tuttavia idonei a cagionare l'evento, in capo all'odierno appellato incidentale. In particolare l'accettazione degli assegni circolari quale mezzo di pagamento offerto dal per l'acquisto di CP_2 fiches, per quanto fonte dell'obbligo restitutorio per indebito sopra descritto, non costituisce invece condotta di per sé sufficiente a configurare una responsabilità per fatto illecito, essendo l'incasso degli assegni a sé intestati da parte del giuridicamente consentita, e non essendovi anzi ragioni Pt_1 perché il dovesse rifiutarli. Pt_1
Né gli attori hanno specificamente allegato quale sarebbe la regola cautelare non codificata rivolta a tutelare il loro patrimonio il cui rispetto avrebbe impedito la produzione del danno patito;
non è stata parimenti oggetto di allegazione la misura in cui detto danno non avrebbe avuto luogo laddove il avesse osservato la dovuta diligenza. Pt_1
Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, gli attori avrebbero dovuto dimostrare rispetto a quali, tra i mezzi di pagamento adoperati dal la condotta del IN può dirsi negligente non già in virtù CP_2 dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, quanto piuttosto nell'ottica di impedire che il adoperasse somme direttamente riferibili a soggetti terzi di ciò ignari, attesa la mancata CP_2
pagina 12 di 16 coincidenza tra la normativa antiriciclaggio, rivolta alle finalità generali sopra esposte, e le regole cautelari non codificate rivolte alla tutela del patrimonio dei danneggiati.
Come sopra osservato, la disciplina antiriciclaggio espleta una funzione preventivo-cautelare rispetto a risorse di potenziale origine illecita, a prescindere tanto dal fatto che l'autore dell'operazione sospetta coincida con il responsabile dell'illecito quanto dal bene giuridico tutelato dalla norma violata (cfr. art. 1, comma 2, lett. b d.l.gs 231/2007, ai sensi del quale per “attività criminosa” deve intendersi “la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo”). Pertanto, dall'insorgenza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non può desumersi, in via automatica, che il avrebbe dovuto rendersi conto che le somme adoperate dal fossero il Pt_1 CP_2 diretto provento di attività illecite dallo stesso compiute in danno al patrimonio di terzi. Una simile inferenza dovrebbe, invece, basarsi su ulteriori fattori a corredo delle violazioni della normativa antiriciclaggio (già sanzionata appunto, per quanto di competenza con la somma irrogata di cui all'ingiunzione dal M.E.F., confermata in tre gradi di giudizio).
Invero, gli elementi valorizzati dagli appellanti incidentali non possono essere considerati quali diretti indicatori del fatto che le risorse utilizzate dal per giocare fossero dallo stesso reperite in danno CP_2 del patrimonio di terzi, quanto piuttosto dell'accettazione del rischio di ammettere al gioco un cliente che potesse ad un certo punto non essere più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni di gioco.
In tal senso, i profili evidenziati in capo alla persona del benchè indubbiamente singolari, sono CP_2 compatibili con le caratteristiche di un giocatore d'azzardo e avrebbero semmai potuto dimostrare da un lato, la consapevolezza, in capo al e ai suoi operatori, del fatto che il era ludopatico Pt_1 CP_2
e utilizzava tutte le proprie sostanze per giocare d'azzardo (la frequentazione del con modalità Pt_1 incompatibili con lo svolgimento della sua attività lavorativa;
la sproporzione tra il profilo patrimonial- reddituale del così come accertato dal , e il volume delle giocate); dall'altro una certa CP_2 Pt_1 disinvoltura della società di gioco nell'accettare il rischio che costui non adempisse alle obbligazioni di gioco pur di alimentare la propria attività. In tal senso soltanto appaiono rilevanti la plurima concessione al del c.d. “viatico”, ossia di un prestito finalizzato a consentire al giocatore CP_2 rimasto totalmente privo di denaro di tornare alla propria abitazione, al cui rimborso è subordinata la riammissione al IN del giocatore stesso;
l'ammissione del durante il periodo in cui lo CP_2 stesso aveva richiesto e ottenuto che gli fosse inibito l'ingresso al IN, nonché la sua riammissione a seguito della semplice richiesta dello stesso, la violazione, da parte del , dei propri ordini di Pt_1 servizio;
il mancato espletamento di controlli periodici relativi alla congruità delle operazioni rispetto alla capacità economica del giocatore;
l'accettazione di mezzi di pagamento eterogenei, con particolare riferimento agli assegni circolari, di importi elevati ed emessi da numerose banche, nonché da diverse pagina 13 di 16 filiali della medesima banca, dislocate in diverse parti d'Italia; l'accettazione in garanzia di assegni bancari scoperti, che venivano “coperti” da versamenti successivi del CP_2
In ogni caso, in punto di nesso causale non risulta provato né il momento dal quale una condotta restrittiva del avrebbe dovuto scattare (la generica data del 2009 riferita alle informazioni Pt_1 acquisite non pare essere stata ritenuta significativa neppure dalla Guardia di Finanza, che semmai ha individuato nel 2011 un aumento delle giocate del e in quale misura l'adempimento CP_2 dell'obbligo di segnalazione avrebbe con maggiore probabilità impedito il danno patito dai truffati, atteso che ciò non avrebbe comportato l'immediata inibizione del né la sospensione delle CP_2 operazioni dallo stesso poste in essere.
Non risulta parimenti provato e neppure “più probabile che non” che la segnalazione avrebbe comportato l'automatico “smascheramento” del nella cerchia della clientela e amicale presso CP_2 cui lo stesso reperiva illecitamente i mezzi per giocare d'azzardo, dal momento che tale segnalazione inevitabilmente si sarebbe fondata su un quadro fattuale più scarno e di impatto non immediato (e comunque da accertare attraverso le necessaire indagini) rispetto a quello offerto alla Guardia di
Finanza dal stesso quando, nel marzo 2015, questi si autodenunciava. CP_2
Non è pertanto possibile pronunciare la responsabilità extracontrattuale del . Pt_1
4.2 Il secondo motivo di impugnazione incidentale è parimenti infondato.
Le modalità di regolamentazione delle spese adottati dal giudice di prime cure appaiono infatti ampiamente argomentati e conformi a quanto disposto dall'art. 97 c.p.c., che prevede quale criterio generale e ordinario, in caso di pluralità delle parti soccombenti, la condanna di ciascuna alle spese in proporzione del rispettivo interesse nella causa, consentendo soltanto la possibilità della “condanna solidale di tutte o di alcune tra esse quando hanno interesse comune”, tanto che in difetto di statuizione sulla ripartizione delle spese e dei danni “questa si fa per quote uguali”.
Vero è che si è ritenuto che la condanna in solido dei soccombenti può giustificarsi anche alla luce di una mera comunanza degli interessi, che si ha anche solo in presenza di una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo e convergenza di atteggiamenti difensivi (v. Cass. 16116/2024; 369/2025) , ma nel caso di specie, pur essendo stata prospettata tale comunanza dagli attori e intervenuti, le parti - e in particolare il – hanno svolto difese certamente non comuni e ben diversificate fra loro, essendo anzi la Pt_1 posizione del decisamente contrapposta a quella del Pt_1 CP_2
Va inoltre osservato che gli importi liquidati risultano intermedi rispetto a quelli indicati per il valore della causa dalla tabella allegata al DM 55/2014 vigente all'epoca della liquidazione e rispettano. In particolare, premesso che ai sensi dell'art. 5 del DM 55/2014 “nei giudizi di pagamento di somme o pagina 14 di 16 liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata “ (l'inciso “di norma” è stato abrogato dal DM 147/2022), per quanto attiene alla posizione dei tre attori, si osserva che l'importo liquidato risulta conforme ai criteri normativi, considerando l'aumento per valore superiore all'importo di 520.000 (limite dello scaglione massimo), sia che si tenga conto del valore della somma riconosciuta a (euro 556.000) con gli Controparte_1 aumenti del 20% per ciascuno degli altri due attori (ex art. 4, 2° co DM 55/2014), sia considerando l'integrale somma liquidata agli stessi (876.000 euro a titolo di restituzione oltre a 60.000 per risarcimento del danno).
Appare infatti ammissibile e motivato il criterio adottato dal giudice di prime cure, che ha ritenuto di dover applicare valori dimezzati (rientranti comunque nei parametri normativi: in tal senso va intesa la riduzione del 50%) in considerazione della riqualificazione officiosa della domanda e del mancato recepimento delle difese svolte.
I valori medi (21.387) potevano infatti senz'altro essere divisi della metà, ai sensi dell'art. 4 del DM applicabile, pervenendosi all'importo di euro 10.693,50, e con l'aumento del 30% previsto per le cause di valore superiore a euro 520.000, entro il limite di 1.000.000, si giunge all'importo di euro
13.901,55, che il Tribunale ha comunque superato, liquidando a titolo di compenso per i soli attori l'importo di euro 16.481,00, tenendo in considerazione la pluralità di posizioni (peraltro identiche e non comportanti l'esame di specifiche questioni di fatto e di diritto). Va sottolineato inoltre che, oltre a tali compensi degli attori, sono stati autonomamente liquidati i compensi agli intervenuti, alcuni dei quali successivamente alla fase istruttoria, come specificato nella sentenza impugnata e non contestato nell'appello incidentale.
In definitiva l'importo in concreto liquidato dal giudice di primo grado appare congruo e conforme alle tabelle allegate al DM 55/2014, in vigore all'epoca in cui la sentenza fu pronunciata
5 -La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone a questo giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali sulla base del complessivo esito della lite quale conseguenza della pronuncia di merito adottata.
Nel caso di specie, la lieve riduzione dell'importo dovuto dal in favore degli appellati – Pt_1 appellanti incidentali non consente di escludere la soccombenza della società appellante, pur a fronte del rigetto dell'appello incidentale, rimanendo nel complesso gli originari attori e intervenuti vittoriosi,
pagina 15 di 16 sia pure in misura - nel quantum - inferiore a quanto richiesto, non solo nei confronti del ma CP_2 anche del . Pt_1
Il va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli appellati – appellanti Pt_1 incidentali per entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, come da sentenza impugnata, e quanto al presente grado come da dispositivo, nei limiti del quantum accertato unicamente nei confronti del (complessivi euro 326.000), considerando i valori medi dello scaglione (fino a Pt_1
520.000 euro) comprensivi dell'aumento per più parti e della fase dell'inibitoria (non essendosi svolta una vera e propria fase istruttoria).
Nulla va disposto quanto a nel presente grado, essendo egli rimasto contumace in Controparte_2 appello.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della decisione impugnata,
1) condanna il a corrispondere ad la somma di euro Parte_1 Parte_3
75.000,00;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) ferma nel resto la sentenza impugnata, condanna il a corrispondere Parte_1 agli odierni appellati, le spese di lite che liquida
- quanto al primo grado, come da sentenza impugnata;
- quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 20.119,00, oltre a spese forfettarie,
IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 11 novembre
2025
Il consigliere relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 700/2022, promossa da:
(C.F. e P. IVA: ), con sede in Venezia (VE – Parte_1 P.IVA_1
30121), Cà Vendramin Calergi, Cannaregio 2040, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Filippo De Poli del Foro di (Pec: Parte_2 Pt_1
e dall'avv. Carlo Geronimo Cardia del foro di Roma (Pec: Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Bazzoni, in Forlì Email_2
(FC - 47121), alla Via Giove Tonante n. 20 (Pec: ) Email_3
APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE contro
- (C.F.: , nato a [...] - 47021) Controparte_1 C.F._1 il 24 gennaio 1954;
- (C.F.: ), nata a [...] - 47021) il 01 Parte_3 C.F._2 dicembre 1961;
- (C.F.: ), nata a [...] al Rubicone (FC - 47030) il Parte_4 C.F._3
3 giugno 1952;
- (C.F.: ), nata a [...] - Parte_5 C.F._4
47021), il 3 maggio 1958;
pagina 1 di 16 - (C.F.: , nato a [...] - 47021), il 15 Parte_6 C.F._5 maggio 1954;
- (C.F.: ), nata a [...] – 47521) il 7 dicembre Parte_7 C.F._6
1979;
- (C.F.: , nato a [...] - 47021) il Parte_8 C.F._7
01 aprile 1957;
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Savino Tanzi (pec: ) ed Email_4 elettivamente domiciliati in Forlì, Viale D. Bolognesi 19
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
e contro
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: impugnazione della sentenza n. 220/2022, emessa in data 04/03/2022 dal Tribunale di
Forlì e pubblicata in data 07/03/2022, nella causa iscritta al n. R.G. 2102/2017.
*
Assegnata a decisione con ordinanza del 18 febbraio 2025, depositata in data 20/02/2025, all'esito di trattazione ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c..
CONCLUSIONI
Per come da note di trattazione scritta recanti la precisazione Parte_1 delle conclusioni, depositate in data 10/02/2025;
Per Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e come da
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 note di trattazione scritta recanti la precisazione delle conclusioni, depositate in data 5/2/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio e la avanti al Tribunale CP_2 Parte_1
Ordinario di Forlì, deducendone la responsabilità concorrente per fatto illecito, consistita, per il nell'aver impiegato - nella sua qualità di promotore e consulente finanziario - denaro raccolto CP_2
a fini di investimento per l'acquisto di mezzi di gioco;
per il , nell'aver omesso di segnalare le Pt_1 attività ludiche poste in essere dal primo e, in generale, per non aver adeguatamente controllato e arginato il fenomeno in atto. pagina 2 di 16 Gli attori rappresentavano che i versamenti in favore del erano stati da loro effettuati tramite CP_2 vari mezzi di pagamento, tra cui anche assegni circolari che egli faceva intestare, tra gli altri, direttamente a “C.DI.V.G. spa”, sigla corrispondente all'acronimo del o “C.M.V. Parte_1 spa”, precedente acronimo dello stesso , nonché alle persone dei funzionari in servizio e dei Pt_1 dipendenti del stesso. Tali assegni, utilizzati dal per l'acquisto di mezzi di gioco, erano Pt_1 CP_2 stati regolarmente incassati dal . Pt_1
In virtù delle suddette condotte, gli attori chiedevano, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma complessiva di €
1.167.999,66, di cui: € 741.333,00 (€ 556.000,00 a titolo di danno patrimoniale e € 185.133,00 a titolo di danno non patrimoniale ) in favore di;
€ 420.000,00 (€ 315.000,00 a titolo di Controparte_1 danno patrimoniale e € 105.000,00 a titolo di danno non patrimoniale) in favore di € Parte_3
6.666,66 (€ 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 1.666,66 a titolo di danno non patrimoniale) in favore di Parte_4
1.1 Entrambi i convenuti si costituivano. In particolare, il chiedeva l'accoglimento della CP_2 domanda proposta dagli attori, esperendo altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della al risarcimento del danno in proprio favore ex art. 2043 c.c.; il Parte_1
IN, per contro, evidenziava la propria totale estraneità rispetto ai fatti di causa, contestando integralmente gli assunti delle parti costituite e chiedendo il rigetto integrale di tutte le domande svolte nei propri confronti.
1.2 Nel corso del giudizio di primo grado intervenivano altresì Parte_7 Parte_6
(moglie del e La prima chiedeva la condanna dei Parte_5 CP_2 Parte_8 convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, della complessiva somma di € 93.333,33 (di cui € 70.000,00 a titolo di danno patrimoniale e € 23.333,33 a titolo di danno non patrimoniale); il secondo chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, della complessiva somma di € 320.000,00 (di cui €
240.000,00 a titolo di danno patrimoniale e € 80.000,00 a titolo di danno non patrimoniale); la terza chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, della complessiva somma di € 232.750,00
(di cui € 175.000,00 a titolo di danno patrimoniale e € 57.750,00 a titolo di danno non patrimoniale);
l'ultimo, infine, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni patiti, della complessiva somma di € 95.000,00.
pagina 3 di 16 1.3 Con la sentenza n. 220/2022 del 07/03/2022 il Tribunale Ordinario di Forlì, dopo aver istruito la causa, così decideva:
- rispetto alla posizione di qualificava i rapporti intercorsi tra quest'ultimo e gli CP_2 attori/intervenuti nell'ambito del mandato senza rappresentanza, riconoscendo rispetto ai fatti occorsi un inadempimento del di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto, con diritto CP_2 dei mandatari a ottenere la restituzione delle somme consegnate, nei seguenti termini:
• in favore di la somma di € 556.000,00; Controparte_1
• in favore di la somma di € 315.000,00; Parte_3
• in favore di la somma di € 5.000,00; Parte_4
• in favore di la somma di € 240.000,00; Parte_6
• in favore di la somma di € 70.000,00; Parte_7
• in favore di la somma di € 95.000,00; Parte_8
• in favore di la somma di € 175.000,00. Parte_5
Il Tribunale riteneva inoltre provato il danno non patrimoniale patito dagli attori/intervenuti (fatta eccezione per e , riconoscendo la sussistenza di un nesso eziologico Parte_4 Parte_8 tra il disturbo post-traumatico da stress da essi patito e la condotta posta in essere da parte del convenuto liquidando il relativo ammontare in via equitativa (€ 40.000,00 per CP_2 Parte_5
€ 20.000,00 per e € 30.000,00 per e
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_1
; Parte_3
- rispetto alla posizione del , il Giudice di prime cure non riteneva ravvisabile, in capo allo Pt_1 stesso, una responsabilità extracontrattuale, attesa l'assenza di prova circa la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva del primo e il danno patito dagli attori.
In particolare, il Tribunale di Forlì rilevava che le parti avrebbero dovuto dedurre e dimostrare come, in caso di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia della condotta illecita di quale utente della casa di gioco, lo stesso non avrebbe più ricevuto e ottenuto dai clienti, CP_2 con gli usuali artifici e raggiri, ulteriori somme di denaro e non avrebbe poi distratto le somme da loro ricevute al fine di utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui gli erano state consegnate, segnatamente per il gioco d'azzardo.
Tuttavia, il giudice di primo grado, constatato, da una parte, che gli assegni circolari incassati erano direttamente intestati a “C.M.V. spa”, “C.di.V.G. spa”, nonché ad alcuni funzionari in servizio e dipendenti del stesso e, dall'altra, che il non aveva fornito alcuna prova circa l'esistenza Pt_1 Pt_1 di un rapporto obbligatorio che giustificasse il pagamento in proprio favore, da parte degli attori, delle somme di cui agli assegni circolari incassati, riqualificava la domanda attorea ai sensi dell'art. 2033 pagina 4 di 16 c.c., accogliendola limitatamente agli importi percepiti dal tramite i predetti assegni. Per Pt_1
l'effetto, il veniva condannato a restituire agli attori e agli intervenuti, in solido con il Pt_1 convenuto i seguenti importi: CP_2
a) in favore di la somma di € 181.000,00; Controparte_1
b) in favore di la somma di € 85.000,00; Parte_3
c) in favore di la somma di € 5.000,00; Parte_4
d) in favore di la somma di € 35.000,00; Parte_6
e) in favore di la somma di € 30.000,00. Parte_8
In punto di spese di lite, il Giudice di prime cure condannava e il , CP_2 Pt_1 rispettivamente per 2/3 e per 1/3, alla rifusione delle stesse in favore degli attori e degli intervenuti, fatta eccezione per e in favore delle quali riteneva tenuto al Parte_7 Parte_5 pagamento soltanto il CP_2
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello il ribadendo la Parte_1 propria estraneità rispetto ai fatti di causa e ritenendo inapplicabile rispetto al caso di specie lo schema dell'indebito oggettivo.
In particolare, con il primo motivo di impugnazione il ha censurato la “parte della sentenza in Pt_1 cui il Tribunale di Forlì ha ritenuto sussistenti i presupposti per riqualificare la domanda in parte qua come indebito oggettivo”, deducendo un errore di valutazione da parte del Giudice di prime cure, per avere questi ritenuto che il solvens (che, nella prospettazione fornita dall'odierno appellante, sarebbe e non i soggetti da questi truffati) avesse pagato (tramite assegni circolari) per una causa CP_2 solvendi insussistente, quando questa, invece, esisteva e consisteva nell'acquisto di mezzi di gioco.
A sostegno della propria tesi, il ha richiamato una pronuncia della Corte di Cassazione che, in Pt_1 un caso analogo, avrebbe affermato che non può ritenersi sussistere la fattispecie dell'indebito oggettivo quando il prenditore dell'assegno circolare, che ha ricevuto il pagamento in forza di un valido rapporto obbligatorio, sia ignaro della truffa commessa dal proprio debitore ai danni di coloro che avevano costituito la provvista: in ipotesi di tal fatta, diversamente rispetto a quanto previsto dall'art. 2033 c.c. (che presuppone che il debito non debba oggettivamente esistere con riferimento a due soggetti, rispettivamente colui che paga e colui che riceve il pagamento indebito), sarebbero, invece, tre i soggetti di volta in volta coinvolti nella vicenda (v. Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 25276 del 01/12/2009).
Sul punto, l'appellante ha sottolineato che il dopo aver ricevuto gli assegni circolari degli CP_2 appellati a fini di investimento, aveva consegnato gli stessi al , a titolo di pagamento per Pt_1
l'acquisto di mezzi di gioco. Il , in tale occasione, si era atteggiato a mero prenditore terzo degli Pt_1 assegni circolari offerti dal in pagamento per il servizio reso, restando completamente CP_2
pagina 5 di 16 all'oscuro della truffa perpetrata dal stesso ai danni degli odierni appellati. Al , peraltro, CP_2 Pt_1 non poteva nemmeno imputarsi una negligenza in ordine alla consapevolezza che la provvista di cui agli assegni circolari non era stata costituita dal stante la natura stessa dell'assegno circolare, CP_2 che non consente a chi lo riceve in pagamento di ottenere informazioni in merito al nominativo del soggetto che ne abbia richiesto l'emissione, ma consente solamente di ottenere informazioni con riguardo alla regolare emissione del titolo (c.d. “benemissione”).
Il ha evidenziato, inoltre, la propria buona fede nell'incasso delle somme offerte dal per Pt_1 CP_2
l'acquisto di mezzi di gioco, rilevando come, alla luce della normativa vigente nel periodo in contestazione, quelle tenute dal non rappresentassero affatto condotte integranti obblighi di CP_2 segnalazione alla luce della normativa antiriciclaggio.
Subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione, il proponeva un Pt_1 secondo motivo, domandando “la riforma della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha liquidato in favore dell'attrice l'importo di Euro 85.000,00, anziché di Euro 75.000,00, Parte_3 per aver erroneamente considerato che l'assegno circolare n. RE4041245225-00 di Euro 10.000,00 intestato al sig. fosse stato dato in pagamento al di per l'acquisto dei Persona_1 Pt_1 Pt_1 mezzi di gioco”. Il , infatti, affermava che nessuna prova era stata fornita circa il fatto che Pt_1 fosse un proprio dipendente. Persona_1
2.1 Si sono costituiti nel procedimento in appello Controparte_1 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Gli appellati hanno in primo luogo contestato le argomentazioni proposte dal , sottolineando Pt_1 come l'esistenza o meno di un credito vantato dall'accipiens (il ) nei riguardi del giocatore Pt_1
( relativamente all'acquisto dei mezzi di gioco, sia del tutto ininfluente rispetto CP_2 all'individuazione della causa del pagamento;
ogni valutazione circa la esistenza di detta causa deve, infatti, essere effettuata solo ed esclusivamente rispetto ai solventes (gli appellati), che, nel caso di specie, non sarebbero debitori a nessun titolo nei confronti del . Pt_1
A sostegno della propria tesi, gli appellati hanno richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'indebito soggettivo ex persona accipientis – che ricorre quando il debito di colui che ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto (quando, in altri termini, il solvens è debitore, ma non dell'accipiens) – integra gli estremi di una fattispecie pressocché identica a quella dell'indebito oggettivo e deve pertanto ritenersi disciplinato dall'art. 2033 c.c., con la conseguenza che, a legittimare il solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, deve ritenersi sufficiente
l'obbiettiva inesistenza di una iusta causa solvendi, non avendo alcuna rilevanza la scusabilità o meno
pagina 6 di 16 dell'errore per effetto del quale il pagamento stesso è stato eseguito” (così Cass. 14 marzo 2003, n.
3802).
Gli appellati hanno altresì proposto appello incidentale, avanzando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, gli appellanti incidentali hanno contestato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere insussistente la responsabilità extracontrattuale del . Pt_1
In particolare, secondo la prospettazione fornita dagli appellanti incidentali, risulterebbero integrati, rispetto al caso di specie, tutti i requisiti previsti per la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043
c.c. in capo all'appellato incidentale.
Tra questi, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, dovrebbe ritenersi sussistente anche il nesso di causalità, dal momento che, se il IN avesse agito nel rispetto della normativa antiriciclaggio, segnalando le operazioni anomale all'U.I.F. della Banca d'Italia, quest'ultimo, per il tramite della Procura della Repubblica, sarebbe tempestivamente intervenuto, rilevando gli illeciti di i quali sarebbero divenuti noti, così impedendo che gli investitori continuassero a fare CP_2 affidamento su di lui quale promotore finanziario.
In particolare, secondo la ricostruzione fornita, sostituendo nella cronologia degli eventi la condotta positiva prescritta dalla legge in luogo di quella negativa addebitabile al , si potrebbe Pt_1 ragionevolmente ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che sarebbe CP_2 stato bloccato nei suoi propositi sin dall'anno 2009 (e non dal 2015, allorquando lo stesso si autodenunciava).
Gli appellanti incidentali hanno richiesto, inoltre, la riforma della statuizione sulle spese contenuta all'interno della sentenza impugnata, sul presupposto che, applicando i valori medi, il Giudice di prime cure avesse sottostimato l'attività difensiva posta in essere da attori e intervenuti;
la contestazione si estendeva altresì alla riduzione del 50% delle spese, non legittimata dal fatto che la domanda fosse stata accolta solo parzialmente, nonché alla ripartizione delle spese liquidate (2/3 in capo al e CP_2
1/3 in capo al ), in quanto incoerente rispetto al riconoscimento di una responsabilità solidale tra Pt_1 tali soggetti.
2.2 nonostante la rituale notifica, non si è costituito ed è stato pertanto dichiarato CP_2 contumace.
2.3 Con ordinanza del 14 settembre 2022 la Corte ha dichiarato l'inammissibilità – per sopravvenuta carenza di interesse – dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante principale, essendo nelle more intervenuto il pagamento delle somme di cui alla sentenza impugnata, sia pur con riserva di ripetizione.
pagina 7 di 16 2.3 All'esito della disposta trattazione cartolare la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 20 febbraio 2025 con concessione dei termini di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello principale può essere solo in minima parte accolto.
3.1 Il primo motivo di impugnazione, con cui il censura la violazione degli artt. 2033 c.c. e 115 Pt_1
c.p.c., è infondato.
Sul punto, l'esistenza, non contestata da alcuna delle parti, di un rapporto obbligatorio tra il IN e il fondato sul contratto corrispettivo di scambio di mezzi di gioco (c.d. fiches) contro assegni CP_2 circolari, non vale a escludere la configurazione, nel caso odierno, della fattispecie dell'indebito oggettivo. Sotto tale aspetto risulta, invece, dirimente la questione relativa alla riferibilità o meno del pagamento a coloro che avevano costituito le provviste di cui agli assegni circolari, ossia alle vittime delle condotte truffaldine del Soltanto nel caso in cui possa affermarsi tale riferibilità, infatti, CP_2 si configurerà la fattispecie ex art. 2033 c.c.
Nel caso di specie, il pagamento effettuato tramite la consegna di assegni circolari – la cui provvista era stata costituita dagli attori – da parte del al quale
contro
-prestazione della dazione di CP_2 Pt_1 fiches deve ritenersi riferibile agli attori stessi e non al come, invece, suggerisce il CP_2 Pt_1 nell'atto di appello.
La riferibilità al è da escludersi in ragione del fatto che lo stesso non aveva costituito la CP_2 provvista né era mai stato titolare del diritto di credito incorporato dagli assegni circolari, il cui beneficiario risultava essere, fin dal principio, il (direttamente o per il tramite di persone a esso Pt_1 riconducibili ). Ciò è del resto coerente con la normativa in punto di assegni circolari, ai sensi della quale gli stessi devono essere emessi con l'indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e non sono trasferibili (art. 49, comma 7 d.lgs. 231/2007). La mera traditio degli assegni circolari al da parte dei soggetti truffati non può, pertanto, essere considerata quale atto CP_2 dispositivo delle posizioni di debito e credito negli assegni stessi;
di conseguenza, al momento della consegna dei titoli al in cambio delle fiches, si atteggiava a mero esecutore materiale Pt_1 CP_2 del pagamento, e in alcun modo e non trasferiva al importi in precedenza rientrante nel proprio Pt_1 patrimonio: non può dirsi che abbia sopportato il peso economico dell'operazione in tal guisa CP_2 realizzata, atteso che le provviste non erano state da lui costituite.
Opinando diversamente, si finirebbe per attribuire all'assegno circolare una natura diversa rispetto a quella sua propria e, segnatamente, quella di un bene mobile, quando, invece, “il titolo di credito non si pagina 8 di 16 presenta come una cosa, ma piuttosto come il documento probatorio di un rapporto complesso e precipuamente della pretesa creditoria in esso inseparabilmente incorporata”. Così Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 4089 del 30/12/1968, la quale, sebbene in costanza di un quadro normativo parzialmente diverso, contestualmente affermava che “la consegna di un assegno circolare, indebitamente ricevuto, girato o riscosso, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.2033 cod.civ. e non già dell'art.2038, in quanto costituisce un caso di indebito oggettivo e non mai di alienazione di cosa ricevuta indebitamente”.
Il pagamento è quindi riferibile ai soggetti truffati, in quanto erano stati questi ultimi a costituire le provviste in base alle quali la banca aveva emesso gli assegni circolari.
A sostegno di una simile affermazione è altresì possibile valorizzare il percorso argomentativo seguito da Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 1871 del 23/01/2019. Il punto dirimente della pronuncia in esame era costituito, come nel caso di specie, dall'individuazione del soggetto cui fosse riferibile il pagamento effettuato tramite la consegna di assegni.
Orbene, traslando le considerazioni in esame al caso odierno, occorre ribadire come, poiché gli assegni circolari utilizzati dal per l'acquisto di mezzi di gioco non erano (né avrebbero potuto essere) CP_2 in bianco, ma indicavano fin dal principio quale beneficiario il (o soggetti allo stesso Pt_1 riconducibili), con la consegna degli stessi al i truffati non intendevano (né, a ben vedere, CP_2 avrebbero potuto) disporre del diritto di credito in essi incorporato a favore del Pertanto, CP_2 sebbene la consegna dei titoli da parte di quest'ultimo al possa essere qualificata come Pt_1 pagamento, tale pagamento non è riferibile al tradens, bensì ai soggetti che avevano costituito la provvista, ossia ai truffati.
Del resto, la Cassazione, nella pronuncia da ultimo menzionata, ha evidenziato come “la disponibilità materiale del titolo”, dal momento che può essere conseguita “per le più disparate ragioni, alcune delle quali chiaramente incompatibili con la cessione del credito” (come, ad esempio, nel “caso in cui la cambiale o l'assegno siano procurati abusivamente”), “non implica l'acquisizione del diritto in esso incorporato da parte di colui (il debitore) che ne viene in possesso”. Sulla base di tali rilievi, la
Cassazione ha messo in luce la compatibilità del possesso, da parte del debitore, dell'assegno di altri
“con l'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c., giacché quest'ultima fattispecie è integrata anche dalla consegna, da parte del detto obbligato, e a favore del creditore, di un assegno bancario di un distinto soggetto, quando il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato”. Ma, se questo è vero, deve allora ritenersi che il possesso, da parte del debitore, dell'assegno altrui sia altresì compatibile con l'indebito soggettivo ex latere accipientis, giacché anche in tal caso, come nell'adempimento del terzo, il pagamento è riferibile a un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio;
da pagina 9 di 16 questa prospettiva, il discrimen tra le due fattispecie è rappresentato unicamente dalla volontà o meno, in capo a tale soggetto terzo, di adempiere l'obbligazione altrui.
Pertanto, dovendosi escludere che nel caso di specie risulti integrata la fattispecie dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. (stante l'assoluta ignoranza dei truffati circa non solo il fatto che le somme di cui agli assegni sarebbero state impiegate dal per l'acquisto di mezzi di gioco, ma anche che il CP_2 beneficiario indicato dagli assegni stessi fosse, in realtà, il o soggetti a esso riconducibili), deve Pt_1 ritenersi configurata la fattispecie dell'indebito oggettivo.
Infatti, il pagamento da parte del terzo di un debito altrui di cui all'art. 1180 cc, di natura negoziale o meno, è pur sempre un atto giuridico, che come tale deve essere sorretto da specifica volontarietà.
Ciò risulta coerente con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nell'ambito della disciplina dell'indebito il discrimen tra indebito oggettivo e soggettivo va stabilito avendo riguardo alla sussistenza del credito con riferimento alla posizione del solvens. Sussiste pertanto indebito soggettivo, ripetibile soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2036 c.c. quando chi paga il debito altrui lo fa credendosi debitore in forza di errore scusabile. L'errore non cade sull'esistenza dell'obbligazione, ma sulla sua titolarità dal lato passivo (…) Nel caso invece in cui il pagamento può essere qualificato come non dovuto ex latere accipientis, quando cioè il terzo che riceve il pagamento non è creditore di chi lo effettua, ma di un terzo, deve trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo perché la fattispecie, riguardata dal punto di vista del solvens, che non è debitore a nessun titolo ne' nei confronti dell'accipiens ne' altrimenti, non si differenzia dal caso di indebito oggettivo in senso stretto, vale a dire di nullità od inesistenza del titolo” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 19703 del
2009). Né può valere a escludere la fattispecie ex art. 2033 c.c. l'eventuale buona fede del , Pt_1 atteso che, a differenza di quanto accade rispetto all'indebito soggettivo ex persona debitoris, in caso di indebito oggettivo non entra in rilievo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens (così Cass.
Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7066 del 12/03/2019, la quale chiarisce altresì che “nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. (…) la sua [dell'accipiens] buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi”).
Tali considerazioni, fondate sul condivisibile insegnamento della Suprema Corte sopra richiamato, valgono a discostarsi dall'orientamento propugnato dall'appellante che si fondano sull'assunto, affermato ma non argomentato, della riferibilità al tradens del pagamento effettuato tramite assegno circolare, senza che alcun rilievo assuma la circostanza che la provvista fosse stata costituita da altri soggetti e che l'accipiens figurasse fin dal principio quale beneficiario.
3.2 Il secondo motivo di impugnazione, la cui disamina si impone in ragione del rigetto del primo motivo, è fondato. pagina 10 di 16 Con tale motivo l'appellante censurava la “parte della sentenza in cui il Tribunale di Forlì ha ritenuto il sig. dipendente del ed a cui il sig. avrebbe fatto intestare Persona_1 Parte_1 CP_2
l'assegno circolare n. RE4041245225-00 di Euro 10.000,00 per l'acquisto di mezzi di gioco presso il
”. Pt_1
Il motivo merita accoglimento in quanto nessuna prova è stata fornita dall'attrice circa il Parte_3 fatto che fosse un dipendente del IN o, comunque, una persona a esso Persona_1 riconducibile. Invero, l'attrice si è limitata a fare un generico riferimento al verbale di contestazione della Guardia di Finanza, da cui si evincerebbe come sia un dipendente del;
Persona_1 Pt_1 tuttavia, da una lettura di detto verbale non è dato riscontrarsi quanto affermato dall'attrice, non figurando il nominativo del in alcuna occasione all'interno del documento. Per_1
Il dovrà quindi restituire ad la minor somma di euro Parte_1 Parte_3
75.000, anziché quella di 85.000.
4- L'appello incidentale deve essere rigettato.
4.1 Il primo motivo dell'impugnazione incidentale è infondato.
Il Tribunale di Forlì ha negato la sussistenza del nesso causale affermando che, anche qualora il Pt_1 avesse prontamente segnalato le operazioni sospette del quest'ultimo, in quanto ludopatico, CP_2 avrebbe trovato altre modalità con cui soddisfare la propria dipendenza, continuando a perpetrare illeciti in danno di terzi onde procurarsi le somme all'uopo necessarie.
Quand'anche si volesse ritenere una simile argomentazione fondata su una concezione eccessivamente astratta del danno-evento, inteso come tipologia di evento anziché come evento in concreto verificatosi hic et nunc, sarebbe comunque innegabile il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori in ordine al nesso causale.
Vero è infatti che ai fini della sussistenza del nesso causale, secondo l'orientamento orami consolidatosi, è necessario verificare se la condotta colposa del ha cagionato, in base al Pt_1 parametro del “più probabile che non”, la produzione dell'evento lesivo in concreto patito dagli attori.
Tale verifica, tuttavia, nel caso di specie non dà esito positivo.
Invero, quando la condotta è colposa, non è sufficiente, perché possa dirsi esistente la cosiddetta
“causalità materiale”, appurare la sussistenza del nesso condizionale tra la condotta stessa e il danno- evento (anche tramite l'applicazione del correttivo della casualità adeguata), ma è altresì necessario prendere in considerazione la c.d. “concretizzazione del rischio”. Quest'ultima, per costante giurisprudenza di legittimità, “è una teoria della spiegazione causale”, cui “si ricorre quando si tratti di stabilire se una condotta sia stata o non sia stata la causa d'un danno” e alla stregua della quale “il nesso di causalità può ritenersi dimostrato quando: a) esista una norma che imponga una certa pagina 11 di 16 condotta al fine di prevenire un determinato rischio;
b) sia accertata la violazione dell'obbligo di condotta;
c) si sia avverato il rischio che la norma impositiva dell'obbligo mirava a prevenire” (Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 23/06/2025).
Orbene, nel caso di specie non può ritenersi sussistente la concretizzazione del rischio. Difatti, pur essendo la condotta del IN (consistita nell'omessa segnalazione delle operazioni sospette poste in essere dal trasgressiva rispetto alla disciplina antiriciclaggio, deve rilevarsi come le regole CP_2 violate mirassero alla prevenzione di un rischio del tutto eterogeneo rispetto a quello concretizzatosi nel danno patrimoniale patito dagli attori. La normativa antiriciclaggio, infatti, è rivolta a prevenire l'ingresso nel circuito legale di risorse di origine criminosa: essa, dunque, tutela interessi generali quali il corretto funzionamento del mercato, non già interessi individuali quali l'integrità patrimoniale delle potenziali vittime di attività illecite. La disciplina antiriciclaggio, inoltre, interviene a valle rispetto alla commissione di illeciti, per evitare che i relativi proventi vengano reimmessi nel sistema legale;
la sua finalità, per contro, non è quella di evitare la commissione degli illeciti a monte. Da questa prospettiva, pertanto, il danno patrimoniale patito dai truffati integra tutt'al più una conseguenza incidentale della violazione, da parte del IN, di una normativa, quale quella antiriciclaggio, rivolta a tutt'altri fini rispetto alla tutela dei patrimoni dei truffati stessi.
Una volta esclusa una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al per colpa specifica, stante Pt_1
l'assenza del nesso di causalità, per mancata concretizzazione del rischio, tra la condotta del Pt_1 stesso e il danno patrimoniale patito dagli attori, non emergono peraltro altri profili di colpa, generica, ma tuttavia idonei a cagionare l'evento, in capo all'odierno appellato incidentale. In particolare l'accettazione degli assegni circolari quale mezzo di pagamento offerto dal per l'acquisto di CP_2 fiches, per quanto fonte dell'obbligo restitutorio per indebito sopra descritto, non costituisce invece condotta di per sé sufficiente a configurare una responsabilità per fatto illecito, essendo l'incasso degli assegni a sé intestati da parte del giuridicamente consentita, e non essendovi anzi ragioni Pt_1 perché il dovesse rifiutarli. Pt_1
Né gli attori hanno specificamente allegato quale sarebbe la regola cautelare non codificata rivolta a tutelare il loro patrimonio il cui rispetto avrebbe impedito la produzione del danno patito;
non è stata parimenti oggetto di allegazione la misura in cui detto danno non avrebbe avuto luogo laddove il avesse osservato la dovuta diligenza. Pt_1
Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, gli attori avrebbero dovuto dimostrare rispetto a quali, tra i mezzi di pagamento adoperati dal la condotta del IN può dirsi negligente non già in virtù CP_2 dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, quanto piuttosto nell'ottica di impedire che il adoperasse somme direttamente riferibili a soggetti terzi di ciò ignari, attesa la mancata CP_2
pagina 12 di 16 coincidenza tra la normativa antiriciclaggio, rivolta alle finalità generali sopra esposte, e le regole cautelari non codificate rivolte alla tutela del patrimonio dei danneggiati.
Come sopra osservato, la disciplina antiriciclaggio espleta una funzione preventivo-cautelare rispetto a risorse di potenziale origine illecita, a prescindere tanto dal fatto che l'autore dell'operazione sospetta coincida con il responsabile dell'illecito quanto dal bene giuridico tutelato dalla norma violata (cfr. art. 1, comma 2, lett. b d.l.gs 231/2007, ai sensi del quale per “attività criminosa” deve intendersi “la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo”). Pertanto, dall'insorgenza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non può desumersi, in via automatica, che il avrebbe dovuto rendersi conto che le somme adoperate dal fossero il Pt_1 CP_2 diretto provento di attività illecite dallo stesso compiute in danno al patrimonio di terzi. Una simile inferenza dovrebbe, invece, basarsi su ulteriori fattori a corredo delle violazioni della normativa antiriciclaggio (già sanzionata appunto, per quanto di competenza con la somma irrogata di cui all'ingiunzione dal M.E.F., confermata in tre gradi di giudizio).
Invero, gli elementi valorizzati dagli appellanti incidentali non possono essere considerati quali diretti indicatori del fatto che le risorse utilizzate dal per giocare fossero dallo stesso reperite in danno CP_2 del patrimonio di terzi, quanto piuttosto dell'accettazione del rischio di ammettere al gioco un cliente che potesse ad un certo punto non essere più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni di gioco.
In tal senso, i profili evidenziati in capo alla persona del benchè indubbiamente singolari, sono CP_2 compatibili con le caratteristiche di un giocatore d'azzardo e avrebbero semmai potuto dimostrare da un lato, la consapevolezza, in capo al e ai suoi operatori, del fatto che il era ludopatico Pt_1 CP_2
e utilizzava tutte le proprie sostanze per giocare d'azzardo (la frequentazione del con modalità Pt_1 incompatibili con lo svolgimento della sua attività lavorativa;
la sproporzione tra il profilo patrimonial- reddituale del così come accertato dal , e il volume delle giocate); dall'altro una certa CP_2 Pt_1 disinvoltura della società di gioco nell'accettare il rischio che costui non adempisse alle obbligazioni di gioco pur di alimentare la propria attività. In tal senso soltanto appaiono rilevanti la plurima concessione al del c.d. “viatico”, ossia di un prestito finalizzato a consentire al giocatore CP_2 rimasto totalmente privo di denaro di tornare alla propria abitazione, al cui rimborso è subordinata la riammissione al IN del giocatore stesso;
l'ammissione del durante il periodo in cui lo CP_2 stesso aveva richiesto e ottenuto che gli fosse inibito l'ingresso al IN, nonché la sua riammissione a seguito della semplice richiesta dello stesso, la violazione, da parte del , dei propri ordini di Pt_1 servizio;
il mancato espletamento di controlli periodici relativi alla congruità delle operazioni rispetto alla capacità economica del giocatore;
l'accettazione di mezzi di pagamento eterogenei, con particolare riferimento agli assegni circolari, di importi elevati ed emessi da numerose banche, nonché da diverse pagina 13 di 16 filiali della medesima banca, dislocate in diverse parti d'Italia; l'accettazione in garanzia di assegni bancari scoperti, che venivano “coperti” da versamenti successivi del CP_2
In ogni caso, in punto di nesso causale non risulta provato né il momento dal quale una condotta restrittiva del avrebbe dovuto scattare (la generica data del 2009 riferita alle informazioni Pt_1 acquisite non pare essere stata ritenuta significativa neppure dalla Guardia di Finanza, che semmai ha individuato nel 2011 un aumento delle giocate del e in quale misura l'adempimento CP_2 dell'obbligo di segnalazione avrebbe con maggiore probabilità impedito il danno patito dai truffati, atteso che ciò non avrebbe comportato l'immediata inibizione del né la sospensione delle CP_2 operazioni dallo stesso poste in essere.
Non risulta parimenti provato e neppure “più probabile che non” che la segnalazione avrebbe comportato l'automatico “smascheramento” del nella cerchia della clientela e amicale presso CP_2 cui lo stesso reperiva illecitamente i mezzi per giocare d'azzardo, dal momento che tale segnalazione inevitabilmente si sarebbe fondata su un quadro fattuale più scarno e di impatto non immediato (e comunque da accertare attraverso le necessaire indagini) rispetto a quello offerto alla Guardia di
Finanza dal stesso quando, nel marzo 2015, questi si autodenunciava. CP_2
Non è pertanto possibile pronunciare la responsabilità extracontrattuale del . Pt_1
4.2 Il secondo motivo di impugnazione incidentale è parimenti infondato.
Le modalità di regolamentazione delle spese adottati dal giudice di prime cure appaiono infatti ampiamente argomentati e conformi a quanto disposto dall'art. 97 c.p.c., che prevede quale criterio generale e ordinario, in caso di pluralità delle parti soccombenti, la condanna di ciascuna alle spese in proporzione del rispettivo interesse nella causa, consentendo soltanto la possibilità della “condanna solidale di tutte o di alcune tra esse quando hanno interesse comune”, tanto che in difetto di statuizione sulla ripartizione delle spese e dei danni “questa si fa per quote uguali”.
Vero è che si è ritenuto che la condanna in solido dei soccombenti può giustificarsi anche alla luce di una mera comunanza degli interessi, che si ha anche solo in presenza di una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo e convergenza di atteggiamenti difensivi (v. Cass. 16116/2024; 369/2025) , ma nel caso di specie, pur essendo stata prospettata tale comunanza dagli attori e intervenuti, le parti - e in particolare il – hanno svolto difese certamente non comuni e ben diversificate fra loro, essendo anzi la Pt_1 posizione del decisamente contrapposta a quella del Pt_1 CP_2
Va inoltre osservato che gli importi liquidati risultano intermedi rispetto a quelli indicati per il valore della causa dalla tabella allegata al DM 55/2014 vigente all'epoca della liquidazione e rispettano. In particolare, premesso che ai sensi dell'art. 5 del DM 55/2014 “nei giudizi di pagamento di somme o pagina 14 di 16 liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata “ (l'inciso “di norma” è stato abrogato dal DM 147/2022), per quanto attiene alla posizione dei tre attori, si osserva che l'importo liquidato risulta conforme ai criteri normativi, considerando l'aumento per valore superiore all'importo di 520.000 (limite dello scaglione massimo), sia che si tenga conto del valore della somma riconosciuta a (euro 556.000) con gli Controparte_1 aumenti del 20% per ciascuno degli altri due attori (ex art. 4, 2° co DM 55/2014), sia considerando l'integrale somma liquidata agli stessi (876.000 euro a titolo di restituzione oltre a 60.000 per risarcimento del danno).
Appare infatti ammissibile e motivato il criterio adottato dal giudice di prime cure, che ha ritenuto di dover applicare valori dimezzati (rientranti comunque nei parametri normativi: in tal senso va intesa la riduzione del 50%) in considerazione della riqualificazione officiosa della domanda e del mancato recepimento delle difese svolte.
I valori medi (21.387) potevano infatti senz'altro essere divisi della metà, ai sensi dell'art. 4 del DM applicabile, pervenendosi all'importo di euro 10.693,50, e con l'aumento del 30% previsto per le cause di valore superiore a euro 520.000, entro il limite di 1.000.000, si giunge all'importo di euro
13.901,55, che il Tribunale ha comunque superato, liquidando a titolo di compenso per i soli attori l'importo di euro 16.481,00, tenendo in considerazione la pluralità di posizioni (peraltro identiche e non comportanti l'esame di specifiche questioni di fatto e di diritto). Va sottolineato inoltre che, oltre a tali compensi degli attori, sono stati autonomamente liquidati i compensi agli intervenuti, alcuni dei quali successivamente alla fase istruttoria, come specificato nella sentenza impugnata e non contestato nell'appello incidentale.
In definitiva l'importo in concreto liquidato dal giudice di primo grado appare congruo e conforme alle tabelle allegate al DM 55/2014, in vigore all'epoca in cui la sentenza fu pronunciata
5 -La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone a questo giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali sulla base del complessivo esito della lite quale conseguenza della pronuncia di merito adottata.
Nel caso di specie, la lieve riduzione dell'importo dovuto dal in favore degli appellati – Pt_1 appellanti incidentali non consente di escludere la soccombenza della società appellante, pur a fronte del rigetto dell'appello incidentale, rimanendo nel complesso gli originari attori e intervenuti vittoriosi,
pagina 15 di 16 sia pure in misura - nel quantum - inferiore a quanto richiesto, non solo nei confronti del ma CP_2 anche del . Pt_1
Il va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli appellati – appellanti Pt_1 incidentali per entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, come da sentenza impugnata, e quanto al presente grado come da dispositivo, nei limiti del quantum accertato unicamente nei confronti del (complessivi euro 326.000), considerando i valori medi dello scaglione (fino a Pt_1
520.000 euro) comprensivi dell'aumento per più parti e della fase dell'inibitoria (non essendosi svolta una vera e propria fase istruttoria).
Nulla va disposto quanto a nel presente grado, essendo egli rimasto contumace in Controparte_2 appello.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della decisione impugnata,
1) condanna il a corrispondere ad la somma di euro Parte_1 Parte_3
75.000,00;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) ferma nel resto la sentenza impugnata, condanna il a corrispondere Parte_1 agli odierni appellati, le spese di lite che liquida
- quanto al primo grado, come da sentenza impugnata;
- quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 20.119,00, oltre a spese forfettarie,
IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 11 novembre
2025
Il consigliere relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
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