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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6821 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4565/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4565 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24.06.2025 e vertente
T R A
Parte_1
in persona del procuratore speciale Avv.
[...]
, con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (C.F. , Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco De Gennaro, Andrea Bellenchi e
SA AN
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Luciano Rociola e Raffaele Gencarelli
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 4565/2021 1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione anche proposta nel giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 9425/2021, pubblicata dal Tribunale di Roma il 27.5.2021 a definizione del giudizio rubricato al n.r.g. 6515/20, non notificata: in via principale:
- rigettare l'opposizione promossa dalla Sig.ra in quanto infondata Controparte_1
in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento opposta;
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata ipotesi di revoca/annullamento, anche parziale, dell'ordinanza ingiuntiva emessa da , accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra CP_2
al contratto di finanziamento concluso con , accertare e Controparte_1 CP_2
dichiarare l'avvenuta risoluzione dello stesso e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma complessiva di Euro 40.006,70 o alla CP_2
diversa somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, dichiarare inammissibile ovvero infondato il gravame proposto dall' Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza n. 9425/2021 pronunciata dal Tribunale
[...]
di Roma nel giudizio iscritto al n. 6515/2020 e depositata in data 27/05/2021.
Con condanna dell'appellante alle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dell'antistatario procuratore ex art. 93 c.p.c”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso in opposizione ex art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione prot. n. Controparte_1
82345/2019 del 01.07.2019 per il pagamento della somma di € 40.006,70, intimata dall' Parte_1
r.g. n. 4565/2021 2 (d'ora in poi, ) a titolo restitutorio di quanto erogato Parte_1 CP_2
per agevolazioni di autoimpiego di cui D.vo. 21 aprile 2000 n. 185, Titolo II.
Chiedeva che l'ingiunzione fosse dichiarata nulla o inefficace, dovendosi ritenere la pretesa di non solo estinta per prescrizione, ma anche priva CP_2
di motivazione, fondata su atti mai conosciuti (con particolare riferimento alla nota di revoca del 01.06.2005), nonché emessa in violazione del diritto di difesa, non essendo possibile per la beneficiaria comprendere la causa dell'ingiunzione opposta.
Si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_3
dell'opposizione, deducendo di aver regolarmente comunicato la revoca delle agevolazioni e successivamente emesso l'ingiunzione impugnata in conformità al R.D. n. 639/1910 ed evidenziando come la non avesse adempiuto CP_1
agli obblighi restitutori derivanti dal contratto di finanziamento. In via subordinata, chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale della beneficiaria e di condannarla al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9425/2021, accoglieva l'opposizione dichiarando l'ingiunzione nulla e di nessun effetto. Rilevava che l'ingiunzione opposta richiamava, quale motivazione per relationem, la comunicazione n.
25051/AMAG del 18.06.2010, la quale, a sua volta, rinviava a una precedente comunicazione di revoca del 01.06.2005, mai prodotta in giudizio. Tale omissione, secondo il Tribunale, avrebbe reso impossibile individuare le ragioni concrete della revoca delle agevolazioni e, quindi, del credito azionato.
Condannava, dunque, l' alle spese di lite in favore della controparte. Pt_1
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello , rassegnando le CP_2
conclusioni riportate in epigrafe e articolando tre motivi di gravame.
In sintesi, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata ove ha ritenuto carente di motivazione l'ingiunzione opposta, deducendo che la comunicazione n. 25051/AMAG del 18.06.2010 e la precedente nota di revoca del 01.06.2005 costituissero atti pienamente idonei a fondare la pretesa restitutoria, in quanto conosciuti dall'interessata e richiamati nell'ingiunzione per relationem. Ha poi censurato la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di accertamento dell'inadempimento r.g. n. 4565/2021 3 contrattuale e di condanna al pagamento delle somme dovute. Infine, in punto di prescrizione della pretesa creditoria azionata, ha ribadito la natura decennale del termine di prescrizione applicabile al caso di specie, decorrente dalla scadenza dell'ultimo rateo (31.12.2006) e interrotta dalla diffida di pagamento ricevuta dalla beneficiaria in data 18.06.2016.
Si è costituita in giudizio , la quale ha richiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. È fondato, anzitutto, il primo motivo di gravame.
In accoglimento della domanda avanzata ai sensi del D.L.vo n. 185/2000
(Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo
45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), ha stipulato con CP_2
l'appellata, in data 14.02.2001, un contratto di concessione delle agevolazioni, consistenti in: Lire 48.699.800 per le spese di investimento, di cui Lire 29.219.880
a Fondo Perduto e Lire 19.479.920 sotto forma di mutuo agevolato, da restituirsi in cinque rate annuali posticipate al tasso agevolato determinato in misura pari all'1,77%; Lire 10.000.000 a Fondo Perduto per le spese di gestione del primo anno;
servizi di assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione dell'iniziativa per un importo sino ad un massimo di
Lire 6.000.000 al netto dell'IVA, comprensivo di tutte le spese.
In forza di tale contratto, la beneficiaria ha assunto, tra l'altro, l'obbligo di
“restituire il prestito agevolato secondo le modalità ed i tempi dal presente atto” (art. II del contratto, v. doc. n. 3 allegato da ), nonché di “restituire a CP_2 [...]
il prestito agevolato dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui Parte_3
sono state erogate le somme. La restituzione avverrà mediante corresponsione di 5
(cinque) rate annuali costanti e posticipate comprensive di capitale ed interessi da versare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno” (art. V del contratto).
All'art. VI del contratto è prevista una clausola risolutiva espressa, con la quale le parti hanno stabilito che: “Al verificarsi della mancata corresponsione degli interessi o del mancato versamento anche di una sola rata del prestito agevolato, diffida mediante raccomandata A/R il Beneficiario ad adempiere Parte_3
all'obbligo di pagamento entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della medesima. Decorso inutilmente tale termine senza che si sia provveduto al pagamento,
r.g. n. 4565/2021 4 si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per Parte_3
gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. procedendo al recupero coattivo di quanto ancora dovuto dal Beneficiario in virtù del prestito agevolato per rate scadute, interessi e capitale residuo. Rimane ferma la possibilità per di revocare tutte Parte_3
le agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione”.
Orbene, in forza delle obbligazioni contrattualmente assunte, CP_1
era tenuta ex art. V del contratto di concessione delle agevolazioni a
[...]
rimborsare il finanziamento secondo le modalità previste. Resasi la beneficiaria inadempiente, è diventata operativa la predetta disposizione contrattuale di cui all'art. VI, con la quale i contraenti hanno convenuto espressamente che, al verificarsi del mancato versamento anche di una sola rata del prestito agevolato, avrebbe diffidato con raccomandata A/R la beneficiaria ad CP_2
adempiere all'obbligo di pagamento, con facoltà, in caso di esito negativo, di risolvere il contratto di finanziamento e revocare i benefici concessi, procedendo al recupero coattivo di quanto ancora dovuto dalla parte inadempiente.
Con lettera raccomandata A/R del 14.06.2010 (v. doc. n. 6 allegato in primo grado dall'appellante), facendo seguito alla revoca delle agevolazioni concesse deliberata in data 01.06.2005, ha dunque diffidato la al CP_2 CP_1
pagamento delle somme da restituire, specificando nel prospetto allegato il relativo importo:
- € 15.090,80 per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
- € 5.164,57 per somme erogate in conto gestione a fondo perduto;
- € 8.771,79 per interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato;
- € 6.360,60 per rate del finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 455,22 per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 4.130,42 per debito residuo sul finanziamento agevolato per quota capitale;
- € 33,30 per interessi maturati sul finanziamento agevolato.
ha poi emesso l'ingiunzione di pagamento opposta (prot. 82345 del CP_2
01.07.2019, v. doc. n. 7 allegato in primo grado dall'appellante) per il recupero della somma di € 40.006,70, di cui:
- € 15.090,80 per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
r.g. n. 4565/2021 5 - € 5.164,57 per somme erogate in conto gestione a fondo perduto;
- € 8.771,79 per interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato;
- € 6.360,60 per rate del finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 455,22 per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 4.130,42 per debito residuo sul finanziamento agevolato per quota capitale;
- € 33,30 per interessi maturati sul finanziamento agevolato.
Ebbene, deve essere rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (v., tra le altre, Cass. n. 19922/2022; Cass n. 13088/2022; Cass. n. 30649/2021; Cass. n.
12263/2007). Essa è il primo atto attraverso il quale richiede il CP_2
pagamento delle somme ad essa dovute (interessi di mora compresi), come previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910, che al primo comma stabilisce “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta” e non postula alcuna preventiva costituzione in mora.
Ciò posto, il Tribunale ha errato ove ha accolto l'opposizione per la presunta carenza di motivazione dell'atto ingiunto. Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ingiunzione fiscale l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, consentendogli anche di opporre adeguate contestazioni (cfr. Cass. n. 1574/2012, n. 20513/2006 e Cass.
Sez. U. n. 2874/1998), senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio (Cass. n. 3189/1985).
L'atto impugnato reca tutti gli elementi formali richiesti dalla legge per la sua emissione, in quanto vi sono indicati: l'Ufficio che ha emesso il provvedimento, il responsabile del procedimento, l'importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale, il termine per provvedere r.g. n. 4565/2021 6 al pagamento, le modalità di corresponsione, le coordinate bancarie ed infine l'avvertimento che l'ingiunzione è esecutiva di diritto e può essere impugnata davanti all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma nel termine di giorni trenta.
L'ingiunzione opposta è, dunque, sufficientemente motivata, dovendo coordinarsi con la diffida di pagamento inviata mediante raccomandata A/R e, soprattutto, con i dettagli dell'allegato ad essa, atto conosciuto dalla CP_1
Il credito richiesto da , inoltre: è certo, essendo la sovvenzione erogata CP_2
interamente contrattualizzata e le clausole che dispongono la revoca della sovvenzione in caso di inadempimento note al privato contraente;
è liquido, essendo gli importi determinati e puntualmente indicati nei dettagli dell'allegato all'ingiunzione; è esigibile, non avendo la beneficiaria pagato alla scadenza le rate previste dal piano di finanziamento, redendo in tal modo esigibile il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate non pagate, dei relativi interessi e degli importi sino ad allora erogati (a norma degli artt. V e VI del contratto di concessione delle agevolazioni).
Tra l'altro, come noto, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. VI del contratto attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, né la gravità dell'inadempimento deve essere valutata dal giudice. Conformemente alla giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, infatti, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato sul punto da parte del Giudice (cfr. da ultimo Cass. n.
29498/2024).
Ciò posto, deve essere rilevato ulteriormente che la revoca è atto dovuto da parte di al semplice verificarsi di una delle ipotesi contrattualmente CP_2
previste, al fine di evitare la indebita erogazione di benefici con pubblico denaro (il DM n.295/2001, regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione degli incentivi a favore dell'autoimpiego, prevede chiaramente che, qualora i requisiti di ammissione non siano più soddisfatti dal beneficiario dopo l'assegnazione delle agevolazioni, l'ente che ha concesso i benefici debba r.g. n. 4565/2021 7 procedere alla revoca delle agevolazioni stesse e al recupero delle somme erogate e relative spese).
Pertanto, la revoca delle agevolazioni è legittimamente avvenuta sulla base di specifiche clausole contrattuali conosciute dalle parti e ancorate, trattandosi di agevolazioni pubbliche, a norme di legge di cui al DM 195/2001, che descrive le modalità e condizioni di concessione delle agevolazioni e la procedura di revoca e di recupero delle stesse nel caso in cui i requisiti risultino non più sussistenti.
Né può trovare accoglimento quanto sostenuto in primo grado dall'opponente in punto di prescrizione della pretesa creditoria intimata da
, atteso che il relativo credito è soggetto al termine di prescrizione CP_2
decennale, decorrente dall'inadempimento della beneficiaria (ossia dalla scadenza dell'ultima rata in data 31.12.2006) e ritualmente interrotto dagli atti di diffida e dall'emissione dell'ingiunzione opposta.
5. Appare opportuno rilevare inoltre - passandosi così all'esame del secondo motivo di gravame, che pure è fondato - che l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, sicché la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge, comunque, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito recato dal provvedimento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28301/2023, Cass. n. 3843/2023,
Cass. n. 23346/2022, Cass. n. 29653/2017).
Nel presente giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, ha CP_2
formulato anche una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumendo l'odierna appellante, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.
r.g. n. 4565/2021 8 In coerenza con i principi appena esposti, non può non evidenziarsi come abbia fornito prova dell'esistenza del rapporto e abbia dedotto l'altrui CP_2
inadempimento, mentre l'odierno appellante, onerato a dimostrare l'esatto adempimento, allegando e fornendo la prova di quanto da lui pagato nel tempo e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, non ha minimamente assolto a tale onere probatorio.
Ne consegue che deve essere confermata la legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta e l'appello deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
6. La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in totale accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3
della somma di € 40.006,70;
2) condanna a rifondere ad la somma Controparte_1 Controparte_3
di € 807,83 per esborsi e le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per il primo grado e in € 5.200,00 per il grado d'appello per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4565/2021 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4565 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24.06.2025 e vertente
T R A
Parte_1
in persona del procuratore speciale Avv.
[...]
, con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (C.F. , Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco De Gennaro, Andrea Bellenchi e
SA AN
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Luciano Rociola e Raffaele Gencarelli
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 4565/2021 1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione anche proposta nel giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 9425/2021, pubblicata dal Tribunale di Roma il 27.5.2021 a definizione del giudizio rubricato al n.r.g. 6515/20, non notificata: in via principale:
- rigettare l'opposizione promossa dalla Sig.ra in quanto infondata Controparte_1
in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento opposta;
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata ipotesi di revoca/annullamento, anche parziale, dell'ordinanza ingiuntiva emessa da , accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra CP_2
al contratto di finanziamento concluso con , accertare e Controparte_1 CP_2
dichiarare l'avvenuta risoluzione dello stesso e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma complessiva di Euro 40.006,70 o alla CP_2
diversa somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, dichiarare inammissibile ovvero infondato il gravame proposto dall' Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza n. 9425/2021 pronunciata dal Tribunale
[...]
di Roma nel giudizio iscritto al n. 6515/2020 e depositata in data 27/05/2021.
Con condanna dell'appellante alle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dell'antistatario procuratore ex art. 93 c.p.c”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso in opposizione ex art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione prot. n. Controparte_1
82345/2019 del 01.07.2019 per il pagamento della somma di € 40.006,70, intimata dall' Parte_1
r.g. n. 4565/2021 2 (d'ora in poi, ) a titolo restitutorio di quanto erogato Parte_1 CP_2
per agevolazioni di autoimpiego di cui D.vo. 21 aprile 2000 n. 185, Titolo II.
Chiedeva che l'ingiunzione fosse dichiarata nulla o inefficace, dovendosi ritenere la pretesa di non solo estinta per prescrizione, ma anche priva CP_2
di motivazione, fondata su atti mai conosciuti (con particolare riferimento alla nota di revoca del 01.06.2005), nonché emessa in violazione del diritto di difesa, non essendo possibile per la beneficiaria comprendere la causa dell'ingiunzione opposta.
Si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_3
dell'opposizione, deducendo di aver regolarmente comunicato la revoca delle agevolazioni e successivamente emesso l'ingiunzione impugnata in conformità al R.D. n. 639/1910 ed evidenziando come la non avesse adempiuto CP_1
agli obblighi restitutori derivanti dal contratto di finanziamento. In via subordinata, chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale della beneficiaria e di condannarla al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9425/2021, accoglieva l'opposizione dichiarando l'ingiunzione nulla e di nessun effetto. Rilevava che l'ingiunzione opposta richiamava, quale motivazione per relationem, la comunicazione n.
25051/AMAG del 18.06.2010, la quale, a sua volta, rinviava a una precedente comunicazione di revoca del 01.06.2005, mai prodotta in giudizio. Tale omissione, secondo il Tribunale, avrebbe reso impossibile individuare le ragioni concrete della revoca delle agevolazioni e, quindi, del credito azionato.
Condannava, dunque, l' alle spese di lite in favore della controparte. Pt_1
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello , rassegnando le CP_2
conclusioni riportate in epigrafe e articolando tre motivi di gravame.
In sintesi, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata ove ha ritenuto carente di motivazione l'ingiunzione opposta, deducendo che la comunicazione n. 25051/AMAG del 18.06.2010 e la precedente nota di revoca del 01.06.2005 costituissero atti pienamente idonei a fondare la pretesa restitutoria, in quanto conosciuti dall'interessata e richiamati nell'ingiunzione per relationem. Ha poi censurato la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di accertamento dell'inadempimento r.g. n. 4565/2021 3 contrattuale e di condanna al pagamento delle somme dovute. Infine, in punto di prescrizione della pretesa creditoria azionata, ha ribadito la natura decennale del termine di prescrizione applicabile al caso di specie, decorrente dalla scadenza dell'ultimo rateo (31.12.2006) e interrotta dalla diffida di pagamento ricevuta dalla beneficiaria in data 18.06.2016.
Si è costituita in giudizio , la quale ha richiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. È fondato, anzitutto, il primo motivo di gravame.
In accoglimento della domanda avanzata ai sensi del D.L.vo n. 185/2000
(Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo
45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), ha stipulato con CP_2
l'appellata, in data 14.02.2001, un contratto di concessione delle agevolazioni, consistenti in: Lire 48.699.800 per le spese di investimento, di cui Lire 29.219.880
a Fondo Perduto e Lire 19.479.920 sotto forma di mutuo agevolato, da restituirsi in cinque rate annuali posticipate al tasso agevolato determinato in misura pari all'1,77%; Lire 10.000.000 a Fondo Perduto per le spese di gestione del primo anno;
servizi di assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione dell'iniziativa per un importo sino ad un massimo di
Lire 6.000.000 al netto dell'IVA, comprensivo di tutte le spese.
In forza di tale contratto, la beneficiaria ha assunto, tra l'altro, l'obbligo di
“restituire il prestito agevolato secondo le modalità ed i tempi dal presente atto” (art. II del contratto, v. doc. n. 3 allegato da ), nonché di “restituire a CP_2 [...]
il prestito agevolato dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui Parte_3
sono state erogate le somme. La restituzione avverrà mediante corresponsione di 5
(cinque) rate annuali costanti e posticipate comprensive di capitale ed interessi da versare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno” (art. V del contratto).
All'art. VI del contratto è prevista una clausola risolutiva espressa, con la quale le parti hanno stabilito che: “Al verificarsi della mancata corresponsione degli interessi o del mancato versamento anche di una sola rata del prestito agevolato, diffida mediante raccomandata A/R il Beneficiario ad adempiere Parte_3
all'obbligo di pagamento entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della medesima. Decorso inutilmente tale termine senza che si sia provveduto al pagamento,
r.g. n. 4565/2021 4 si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per Parte_3
gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. procedendo al recupero coattivo di quanto ancora dovuto dal Beneficiario in virtù del prestito agevolato per rate scadute, interessi e capitale residuo. Rimane ferma la possibilità per di revocare tutte Parte_3
le agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione”.
Orbene, in forza delle obbligazioni contrattualmente assunte, CP_1
era tenuta ex art. V del contratto di concessione delle agevolazioni a
[...]
rimborsare il finanziamento secondo le modalità previste. Resasi la beneficiaria inadempiente, è diventata operativa la predetta disposizione contrattuale di cui all'art. VI, con la quale i contraenti hanno convenuto espressamente che, al verificarsi del mancato versamento anche di una sola rata del prestito agevolato, avrebbe diffidato con raccomandata A/R la beneficiaria ad CP_2
adempiere all'obbligo di pagamento, con facoltà, in caso di esito negativo, di risolvere il contratto di finanziamento e revocare i benefici concessi, procedendo al recupero coattivo di quanto ancora dovuto dalla parte inadempiente.
Con lettera raccomandata A/R del 14.06.2010 (v. doc. n. 6 allegato in primo grado dall'appellante), facendo seguito alla revoca delle agevolazioni concesse deliberata in data 01.06.2005, ha dunque diffidato la al CP_2 CP_1
pagamento delle somme da restituire, specificando nel prospetto allegato il relativo importo:
- € 15.090,80 per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
- € 5.164,57 per somme erogate in conto gestione a fondo perduto;
- € 8.771,79 per interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato;
- € 6.360,60 per rate del finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 455,22 per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 4.130,42 per debito residuo sul finanziamento agevolato per quota capitale;
- € 33,30 per interessi maturati sul finanziamento agevolato.
ha poi emesso l'ingiunzione di pagamento opposta (prot. 82345 del CP_2
01.07.2019, v. doc. n. 7 allegato in primo grado dall'appellante) per il recupero della somma di € 40.006,70, di cui:
- € 15.090,80 per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
r.g. n. 4565/2021 5 - € 5.164,57 per somme erogate in conto gestione a fondo perduto;
- € 8.771,79 per interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato;
- € 6.360,60 per rate del finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 455,22 per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 4.130,42 per debito residuo sul finanziamento agevolato per quota capitale;
- € 33,30 per interessi maturati sul finanziamento agevolato.
Ebbene, deve essere rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (v., tra le altre, Cass. n. 19922/2022; Cass n. 13088/2022; Cass. n. 30649/2021; Cass. n.
12263/2007). Essa è il primo atto attraverso il quale richiede il CP_2
pagamento delle somme ad essa dovute (interessi di mora compresi), come previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910, che al primo comma stabilisce “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta” e non postula alcuna preventiva costituzione in mora.
Ciò posto, il Tribunale ha errato ove ha accolto l'opposizione per la presunta carenza di motivazione dell'atto ingiunto. Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ingiunzione fiscale l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, consentendogli anche di opporre adeguate contestazioni (cfr. Cass. n. 1574/2012, n. 20513/2006 e Cass.
Sez. U. n. 2874/1998), senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio (Cass. n. 3189/1985).
L'atto impugnato reca tutti gli elementi formali richiesti dalla legge per la sua emissione, in quanto vi sono indicati: l'Ufficio che ha emesso il provvedimento, il responsabile del procedimento, l'importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale, il termine per provvedere r.g. n. 4565/2021 6 al pagamento, le modalità di corresponsione, le coordinate bancarie ed infine l'avvertimento che l'ingiunzione è esecutiva di diritto e può essere impugnata davanti all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma nel termine di giorni trenta.
L'ingiunzione opposta è, dunque, sufficientemente motivata, dovendo coordinarsi con la diffida di pagamento inviata mediante raccomandata A/R e, soprattutto, con i dettagli dell'allegato ad essa, atto conosciuto dalla CP_1
Il credito richiesto da , inoltre: è certo, essendo la sovvenzione erogata CP_2
interamente contrattualizzata e le clausole che dispongono la revoca della sovvenzione in caso di inadempimento note al privato contraente;
è liquido, essendo gli importi determinati e puntualmente indicati nei dettagli dell'allegato all'ingiunzione; è esigibile, non avendo la beneficiaria pagato alla scadenza le rate previste dal piano di finanziamento, redendo in tal modo esigibile il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate non pagate, dei relativi interessi e degli importi sino ad allora erogati (a norma degli artt. V e VI del contratto di concessione delle agevolazioni).
Tra l'altro, come noto, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. VI del contratto attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, né la gravità dell'inadempimento deve essere valutata dal giudice. Conformemente alla giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, infatti, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato sul punto da parte del Giudice (cfr. da ultimo Cass. n.
29498/2024).
Ciò posto, deve essere rilevato ulteriormente che la revoca è atto dovuto da parte di al semplice verificarsi di una delle ipotesi contrattualmente CP_2
previste, al fine di evitare la indebita erogazione di benefici con pubblico denaro (il DM n.295/2001, regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione degli incentivi a favore dell'autoimpiego, prevede chiaramente che, qualora i requisiti di ammissione non siano più soddisfatti dal beneficiario dopo l'assegnazione delle agevolazioni, l'ente che ha concesso i benefici debba r.g. n. 4565/2021 7 procedere alla revoca delle agevolazioni stesse e al recupero delle somme erogate e relative spese).
Pertanto, la revoca delle agevolazioni è legittimamente avvenuta sulla base di specifiche clausole contrattuali conosciute dalle parti e ancorate, trattandosi di agevolazioni pubbliche, a norme di legge di cui al DM 195/2001, che descrive le modalità e condizioni di concessione delle agevolazioni e la procedura di revoca e di recupero delle stesse nel caso in cui i requisiti risultino non più sussistenti.
Né può trovare accoglimento quanto sostenuto in primo grado dall'opponente in punto di prescrizione della pretesa creditoria intimata da
, atteso che il relativo credito è soggetto al termine di prescrizione CP_2
decennale, decorrente dall'inadempimento della beneficiaria (ossia dalla scadenza dell'ultima rata in data 31.12.2006) e ritualmente interrotto dagli atti di diffida e dall'emissione dell'ingiunzione opposta.
5. Appare opportuno rilevare inoltre - passandosi così all'esame del secondo motivo di gravame, che pure è fondato - che l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, sicché la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge, comunque, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito recato dal provvedimento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28301/2023, Cass. n. 3843/2023,
Cass. n. 23346/2022, Cass. n. 29653/2017).
Nel presente giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, ha CP_2
formulato anche una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumendo l'odierna appellante, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.
r.g. n. 4565/2021 8 In coerenza con i principi appena esposti, non può non evidenziarsi come abbia fornito prova dell'esistenza del rapporto e abbia dedotto l'altrui CP_2
inadempimento, mentre l'odierno appellante, onerato a dimostrare l'esatto adempimento, allegando e fornendo la prova di quanto da lui pagato nel tempo e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, non ha minimamente assolto a tale onere probatorio.
Ne consegue che deve essere confermata la legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta e l'appello deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
6. La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in totale accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3
della somma di € 40.006,70;
2) condanna a rifondere ad la somma Controparte_1 Controparte_3
di € 807,83 per esborsi e le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per il primo grado e in € 5.200,00 per il grado d'appello per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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