Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2018, proposto da
PE LI e RA LA, rappresentati e difesi dall’avvocato Ermanno Consorti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Di Concetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria del 13 marzo 2018, notificata il 23 marzo 2018 e di tutti gli atti presupposti, in particolare dell’ordinanza dirigenziale n. 783 del 6 settembre 2016, pervenuta l’8 settembre 2016, e di tutti gli atti connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di San Benedetto del Tronto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. MA AR IN e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, nel corso della realizzazione dei lavori di ristrutturazione della propria abitazione, sita in San Benedetto del Tronto alla via de Amicis, n. 13, hanno effettuato anche degli interventi non previsti nelle segnalazioni certificate del 21 giugno 2013 e del 22 novembre 2013.
Con ordinanza n. 783/2016, l’amministrazione comunale ingiungeva la demolizione delle seguenti opere: 1) “ PARETE NORD EDIFICIO: installazione di pannello murario a parziale chiusura della nicchia a rientrare del balcone nord sita al piano rialzato… La tamponatura è stata realizzata in ampliamento del retrostante locale bagno (dimensioni rilevate di 0,83m x 1,38 – H = 2,73 – Sup 1,1 mq- Vol. = 3,12 mc) il pannello murario è stato raccordato a filo della parete esistente e tinteggiato con colore similare. Inoltre sulla parete ovest del bagno è stato creato un punto luce con chiusura tipo “vasistas” (dimensioni 0,60x0,40m). 2) PARETE EST DELL’EDIFICIO. È stata realizzata una chiusura del terrazzo est sito al piano rialzato mediante la creazione di una mura-tura sullo spigolo sud-est dell’edificio e una ampia vetrata scorrevole dotata di sovrastante architrave muraria…La chiusura (dimensioni rilevate 1,64 x 2,65 m circa H= 2.70 – sup = 4,34 mq – Vol = 11,73) è stata realizzata in ampliamento del retrostante soggiorno fino a riportare la parete a filo con le murature esterne esistenti” .
Il provvedimento, notificato l’8 settembre 2016, non veniva impugnato.
In data 6 dicembre 2016, gli odierni ricorrenti presentavano una domanda ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 al fine di ottenere un permesso di costruire in sanatoria.
All’esito del contraddittorio procedimentale, con provvedimento del 13 marzo 2018, notificato il 23 marzo 2018, veniva denegato il titolo edilizio anelato.
Con ricorso introduttivo venivano impugnati il citato provvedimento negativo, assieme all’ingiunzione di demolizione n. 783/2016, e ne veniva lamentata l’illegittimità perché adottati, in estrema sintesi: a) in falsa applicazione della l.r. n. 22/2009 che, secondo l’impostazione dei ricorrenti, consentirebbe le opere di ristrutturazione anche in assenza di demolizione dell’intero edificio, come nel caso in esame ove l’unità abitativa interessata dall’intervento rientra in un condominio; b) violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 perché l’amministrazione avrebbe dovuto valutare di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Benedetto del Tronto che eccepiva l’irricevibilità del ricorso, nella parte in cui viene impugnata l’ordinanza di demolizione del 2016 e, nel merito, concludeva per il suo rigetto.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
In via pregiudiziale, deve essere risolta l’eccezione di irricevibilità formulata dall’ente locale, relativamente all’impugnazione dell’ingiunzione di demolizione n. 783/2016 perché avvenuta oltre i termini di cui all’art. 29 c.p.a. (v. pp. 3 e 4 della memoria di costituzione del Comune di San Benedetto del Tronto).
L’eccezione è fondata.
Al riguardo, il Collegio evidenzia che è agli atti la prova che la citata ingiunzione di demolizione è stata notificata ai ricorrenti l’8 settembre 2016 (v. all. 5 al ricorso introduttivo): da quella data devono essere calcolati i sessanta giorni per la rituale notifica del ricorso per l’annullamento. Ne consegue che l’impugnazione in esame sia in parte qua tardiva.
Così perimetrato il thema decidendum , il Collegio ritiene infondata la parte rimanente del ricorso, come detto ritualmente proposto solo contro il diniego di titolo edilizio.
Il primo motivo, con il quale viene lamentata la falsa applicazione della l.r. 22/2009 nella parte in cui consentirebbe la ristrutturazione anche senza demolizione integrale dell’immobile trattandosi di condominio, si scontra con un dato che, a parere del Collegio, è insuperabile: rispetto all’immobile in esame è stata utilizzata tutta la potenzialità edificatoria del lotto ancor prima dell’esecuzione degli interventi in difformità (v. provvedimento di diniego del 13 marzo 2018, p. 1).
È, dunque, allo stato, impossibile sanare gli abusi.
In ogni caso, dal concreto all’astratto, la disposizione in esame era comunque inapplicabile perché l’edificio si trova in zona omogenea A e la sua ristrutturazione (dopo la demolizione) necessita dell’approvazione del piano particolareggiato di recupero da parte del Comune: incombente non assolto nel caso in esame.
In ultimo, il secondo motivo di ricorso è in parte irricevibile (laddove lamenta l’illegittimità derivata del diniego di sanatoria dall’ingiunzione di demolizione); in altra parte infondato perché non sussiste un difetto di motivazione del provvedimento rispetto all’istanza prodotta (anche) ai fini della fiscalizzazione dell’abuso: è assente agli atti del procedimento e del processo la prova dell’impossibilità tecnica di demolizione delle opere abusive, presupposto richiesto dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nel senso di cui in motivazione, in parte lo dichiara irricevibile, in altra parte lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a corrispondere all’amministrazione resistente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre iva, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AL PE LE, Presidente
Fabio Belfiori, Referendario
MA AR IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AR IN | AL PE LE |
IL SEGRETARIO