TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 118
TAR
Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
>
TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità per falsa applicazione della l.r. n. 22/2009

    Il Collegio ha ritenuto insuperabile il fatto che l'immobile avesse già utilizzato tutta la potenzialità edificatoria del lotto prima degli interventi in difformità, rendendo impossibile la sanatoria. Inoltre, la legge regionale era inapplicabile perché l'edificio si trova in zona omogenea A e la ristrutturazione necessitava di un piano particolareggiato di recupero non approvato.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001

    Il motivo è in parte irricevibile in quanto lamenta l'illegittimità derivata del diniego dalla ingiunzione di demolizione. Nel merito, è infondato perché manca la prova dell'impossibilità tecnica di demolizione delle opere abusive, presupposto richiesto dall'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001.

  • Inammissibile
    Impugnazione tardiva dell'ordinanza di demolizione

    L'eccezione di irricevibilità formulata dall'ente locale è fondata. L'ordinanza di demolizione è stata notificata l'8 settembre 2016 e i termini per la notifica del ricorso sono scaduti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 118
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo