Sentenza 13 marzo 1984
Massime • 2
La vedova di un coltivatore diretto già pensionato nella gestione speciale con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1970, la quale abbia meno di sessant'anni di età e non sia inabile al lavoro, non ha diritto alla pensione di riversibilità ne' ai sensi del primo comma dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ostandovi la decorrenza della pensione goduta dal defunto, ne' ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (estensione dell'Assicurazione per Invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), giacché tale disposizione, richiamata dal secondo comma dell'art. 25 della citata legge n. 153 del 1969, prevede il diritto alla riversibilità per il coniuge che, privo di una pensione a titolo personale sia superiore ai sessanta anni di età o inabile al lavoro. L'anzidetta disciplina, in quanto pone limiti al diritto alla pensione di riversibilità soltanto per i lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non è sospettabile d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 cost., atteso che la diversità di trattamento, rispetto ai lavoratori dipendenti, è giustificata dalla necessaria gradualità - in funzione delle esigenze di bilancio dello stato - nell'ampliamento della tutela a favore dei detti lavoratori autonomi. ( V 33/75, Corte cost.; ( Conf 1411/84, mass n 433505).*
Affinché i superstiti indicati nell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 abbiano diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è necessario, oltre alla condizione che la morte dell'assicurato sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, che il coltivatore diretto non sia pensionato e, se pensionato, che la pensione abbia decorrenza dall'1 gennaio 1970 e successiva, mentre non è richiesto che il coltivatore diretto sia ancora iscritto alla gestione speciale, in quanto la persistente iscrizione a tale gestione non esclude la qualità di pensionato e la contribuzione successiva influisce soltanto sulla misura della pensione già concessa, atteso che proprio in relazione alle due ipotesi che il coltivatore diretto non sia o sia titolare di pensione la norma distingue la pensione indiretta e quella di riversibilità. Pertanto, non ha diritto alla pensione di riversibilità a carico della gestione speciale il superstite del pensionato ancora iscritto alla gestione stessa, qualora quest'ultimo, seppure deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, abbia goduto di pensione diretta da epoca anteriore all'1 gennaio 1970. ( V 1411/84, mass n 433506; ( Conf 4648/82, mass n 422606; ( Conf 3574/82, mass n 421538; ( Conf 3923/81, mass n 414579; ( Conf 6175/80, mass n 409905; ( Conf 6065/80, mass n 409842; ( Conf 2884/78, mass n 392312).*
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 marzo 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 febbraio 2025, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui precludono la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva, superiore ai limiti di cui all'art. 163 cod. pen., anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta riabilitazione. 1.1.- Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/1984, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1984 |
Testo completo
La vedova di un coltivatore diretto già pensionato nella gestione speciale con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1970, la quale abbia meno di sessant'anni di età e non sia inabile al lavoro, non ha diritto alla pensione di riversibilità ne' ai sensi del primo comma dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ostandovi la decorrenza della pensione goduta dal defunto, ne' ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (estensione dell'Assicurazione per Invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), giacché tale disposizione, richiamata dal secondo comma dell'art. 25 della citata legge n. 153 del 1969, prevede il diritto alla riversibilità per il coniuge che, privo di una pensione a titolo personale sia superiore ai sessanta anni di età o inabile al lavoro. L'anzidetta disciplina, in quanto pone limiti al diritto alla pensione di riversibilità soltanto per i lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non è sospettabile d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 cost., atteso che la diversità di trattamento, rispetto ai lavoratori dipendenti, è giustificata dalla necessaria gradualità - in funzione delle esigenze di bilancio dello stato - nell'ampliamento della tutela a favore dei detti lavoratori autonomi. ( V 33/75, Corte cost.; ( Conf 1411/84, mass n 433505).*