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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. r. g. 19824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19824 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata il [...] in [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 in atti, dall'avv. NAPOLANO MARCO presso il quale elettivamente domicilia alla Via della Repubblica n. 22,
Villaricca (NA)
E
nato il [...] a [...] e res.te in Parte_2
San Gimignano (Si) Loc Cuciano Ranza n. 20 C.F.
, rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 in atti, dall'avv. PIROZZI JACOPO presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania al Corso
Campano n. 469,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/11/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio a Pozzuoli Pt_2
(NA) il 27/09/1997 e che dalla loro unione era nato Per_1 in Pozzuoli (Na) il 29.08.1998, maggiorenne ed
[...] indipendente economicamente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM 02.12.2024, il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio;
2) Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti, ciascuna restando obbligata verso il proprio legale.
3) Essi istanti dichiarano che qualsiasi rapporto pregresso è stato bonariamente risolto tra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre
2 pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.367, parte II, S. A, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 1997);
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori condizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19824 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata il [...] in [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 in atti, dall'avv. NAPOLANO MARCO presso il quale elettivamente domicilia alla Via della Repubblica n. 22,
Villaricca (NA)
E
nato il [...] a [...] e res.te in Parte_2
San Gimignano (Si) Loc Cuciano Ranza n. 20 C.F.
, rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 in atti, dall'avv. PIROZZI JACOPO presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania al Corso
Campano n. 469,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/11/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio a Pozzuoli Pt_2
(NA) il 27/09/1997 e che dalla loro unione era nato Per_1 in Pozzuoli (Na) il 29.08.1998, maggiorenne ed
[...] indipendente economicamente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM 02.12.2024, il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio;
2) Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti, ciascuna restando obbligata verso il proprio legale.
3) Essi istanti dichiarano che qualsiasi rapporto pregresso è stato bonariamente risolto tra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre
2 pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.367, parte II, S. A, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 1997);
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori condizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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