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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. nn. 10111/2014 + 36/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10111/2014 (cui è riunito il procedimento n. R.G.
36/2015) vertente tra:
(C.F. ) in qualità di erede di (C.F. Parte_1 C.F._1 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. Nicola Ivan Bernardi, elettivamente domiciliata C.F._2 alla via Federico II (Lucera), n. 63 presso il difensore;
- Opponente in prosecuzione contro
– già (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Mauro Di CP_1 CP_2 P.IVA_1
Virgilio, elettivamente domiciliata al V.le M. Gandhi, n. 7 (Foggia), presso il difensore;
già rappresentata e difesa dall'avv. LU AN, Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliata al V.le Giuseppe Di Vittorio, n. 115 (Foggia), presso lo studio del difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Ivan Berardi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla via Federico II (Lucera), n. 63 presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carlo Laera, elettivamente domiciliata in Parte_2 P.IVA_2 via Santino Ventura n. 12 (Acquaviva delle Fonti), presso il difensore;
Avv. Vincenzo Palumbo (C.F. ), in proprio;
C.F._3
- opposti
Controparte_5
- opposta contumace
e per essa (C.F. ) già già Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_3 Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. LU AN, elettivamente domiciliata in Via G. Controparte_4
Di Vittorio, n. 115 (Foggia), presso il difensore;
- intervenuto ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha riassunto la fase di merito del giudizio oppositivo incardinato nell'ambito del Persona_1 procedimento espropriativo immobiliare n. R.G.Es. 80000180/2012 pendente ai suoi danni.
A sostegno del ricorso ex art. 615, II comma c.p.c., l'opponente – premesso di essere proprietario unitamente alla coniuge di una azienda agricola dedita all'allevamento di ovini, sita Parte_1 in contrada Li Vagni, agro di Volturara Appula – ha esposto che:
- il al fine di soddisfare esigenze di liquidità che consentissero Controparte_4 all'opponente di operare nel settore e sul mercato, concesse un fido di £ 100.000.000 sul c/c
27/1979 aperto presso il in data 26.02.1980 ed un fido aggiuntivo di £ Controparte_4
10.000.000 in data 11.11.1986, con un saldo a debito di £ 91.779.687 alla data dell'08.11.1988;
- il impose la stipula di un contratto agrario di miglioramento (rep. n. 15438), Controparte_4 volto alla consolidazione del debito e con la promessa che sarebbe stato assistito dai benefici di cui al R.D. 1760/1928;
- l'istituto di credito, tuttavia, impose condizioni differenti quanto al tasso di ammortamento, destinando la somma di £ 104.000,000 delle £ 230.000.000 mutuate, al ripianamento dello scoperto di conto corrente n. 27/1979, come risulta dall'atto di quietanza e rettifica del mutuo del 20.12.1988 (rep. 15802);
- il contratto di mutuo fu successivamente integrato e rettificato con atto del 15.05.1989, rep.
16648;
- il non diede riscontro all'istanza volta a conseguire i benefici accordati Controparte_4 dagli agricoltori dall'art. 4 L. 286/1989 e disattese, altresì, l'istanza di ammissione ai benefici previsti dalla L. 31/1991, passando a sofferenza l'esposizione debitoria vantata nei confronti dei coniugi ed informando la Centrale Rischi;
Parte_3
- dal 02.01.1992, l'Azienza zootecnica cessò l'attività, mediante svendita del residuo patrimonio alla ditta;
Parte_4
- il nella qualità di mandataria di a sua volta cessionaria del Controparte_4 CP_2
depositò atto di intervento nell'ambito del procedimento espropriativo Controparte_4 immobiliare n. R.G.Es. 07/1997 incardinato presso il Tribunale di Lucera per l'importo di £
872.000,889;
- successivamente la con atto di precetto notificato il 4-20/07/2012, intimò il CP_2 pagamento della somma di € 339.905,88 oltre interessi di mora successivi al 04.12.2009 e sino al soddisfo in forza del contratto di mutuo del 29.09.1988, incardinando la procedura esecutiva immobiliare n. 180/2012 presso l'ex Tribunale di Lucera (ora R.G.Es. 80000180/2012) avente ad oggetto il fg. 81 p.lla 1047 sub. 20 (lotto n. 1) ed il fg. 7 p.lla 812 sub. 20 (lotto n. 2), nell'ambito della quale intervenne il per un credito di € 56.427,80 rinveniente Controparte_4 da altro titolo costituito da decreto ingiuntivo;
- a seguito di vendita all'asta, fu aggiudicato il lotto n. 2 al prezzo di € 34.260,00.
Tanto premesso, in relazione al rapporto di c/c, l'opponente ha eccepito la nullità della clausola di rinvio all'uso piazza per la determinazione degli interessi, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale e la non debenza della commissione di massimo scoperto, deducendo che sulla scorta dell'elaborato tecnico del proprio perito, la vanterebbe un credito di soli € 10.484,09. CP_2
pagina 2 di 9 Ha aggiunto che il contratto di mutuo sarebbe stato stipulato per ripianare il saldo passivo di c/c pari a
£ 104.000.000, benché alla data della stipula - come confermato dal perito di parte e dal Ctu designato nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo - i correntisti non fossero debitori, ma creditori della somma di £ 2.262.603, sicché il capitale effettivo mutuato sarebbe pari a £ 126.000.000
(ovvero £ 230.000.000 - £ 104.000.000).
Ha, poi, eccepito che il contratto di mutuo stipulato ai sensi del R.D. 05.07.1928 n. 1760, prevede un tasso di interesse variabile ed indeterminato, in quanto ancorato all'andamento sulla piazza di Londra dei tassi di deposito a sei mesi ed in contrasto con le norme in tema di tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e che la coincidenza della data di computo degli interessi di ammortamento e degli interessi di mora nell'atto di precetto, unitamente all'enormità della somma pretesa, evidenzierebbe l'applicazione dell'anatocismo.
L'opponente ha, poi, rappresentato che il Ctu designato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ha accertato che al momento della stipula del contratto di mutuo, i correntisti erano debitori del minor importo di £ 14.793.11, con una riduzione dello scoperto di £ 89.206.089, sulla scorta degli estratti conto disponibili dal 1984, mentre considerando il periodo precedente ovvero dal
1980 sarebbe ipotizzabile un ulteriore sbilancio a credito di £ 89.206.89.
Ha, inoltre, evidenziato che il Ctu avrebbe accertato il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore e che nella peggiore delle ipotesi prese in considerazione il debito sarebbe pari a soli € 52.000,00 da cui dovrebbe detrarsi l'importo di € 84.935,08 che sarà assegnato nel procedimento n. R.G.Es. 7/1997 e quello di € 34.260,00 ricavato nella procedura immobiliare n. R.G.Es. 80000180/2012.
Per tutto quanto precede, ha chiesto di:
- dichiarare che i convenuti non sono creditori di alcuna somma scaduta ed esigibile nei confronti di
Persona_1
- dichiarare che i convenuti non avevano e non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per intervenuto pagamento integrale, in data anteriore all'inizio dell'esecuzione, del debito contratto;
- dichiarare l'illegittimità della esecuzione immobiliare intrapresa e la nullità del pignoramento, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita presso la Conservatoria dei
RR.II. di Foggia;
- dichiarare che i convenuti sono obbligati al ristoro di tutti i danni e di ogni altro pregiudizio economico sofferto a titolo di danno emergente e di lucro cessante e di ogni altra voce risarcitoria o spesa comunque riconducibile all'ingiusta esecuzione, da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
[...
- dichiarare integralmente compensato l'eventuale residuo credito della e del CP_2 CP_4 con il maggiore credito vantato dall'opponente di cui al punto che precede con condanna CP_4 dei convenuti al pagamento del saldo attivo vantato dal sign. nei loro confronti, nella misura Per_1 che sarà giudizialmente accertata.
Si è costituito il il quale ha riferito di essere intervenuto nel procedimento Controparte_4 esecutivo n. R.G.Es. 80000180/2012 per l'importo di € 56.427,80, in forza di decreto ingiuntivo emesso il 24.04.1993 e confermato in sede di opposizione nonché per le spese di lite liquidate nella sentenza n. 1234/2005 ed ha chiesto in via preliminare la riunione al procedimento n. 10111/2014 R.G. del giudizio n. 36/2015 R.G., incardinato dalla in riassunzione della fase di merito CP_2
pagina 3 di 9 dell'opposizione spiegata da , data la connessione oggettiva e soggettiva tra le due Persona_1 cause.
Nel merito, ha eccepito che le contestazioni svolte dall'opponente afferirebbero la mera posizione della e non già i crediti oggetto del ricorso per intervento e che in ogni caso l'opposizione CP_2 sarebbe stata spiegata dal solo e non già dalla cosicché l'azione esecutiva potrebbe Per_1 Pt_1 comunque proseguire sulla quota di proprietà di quest'ultima. Pertanto, previa riunione dei giudizi, ha chiesto di accertare l'infondatezza dell'opposizione ed in via subordinata di disporre la prosecuzione della procedura nei confronti della quota della Pt_1
Si è costituita la la quale ha eccepito in primo luogo la prescrizione del diritto di credito CP_2 fatto valere dall'opponente, dal momento che il conto corrente sarebbe stato chiuso in data 17.02.1991 e comunque la proseguibilità del giudizio nei confronti della dal momento che l'opposizione Pt_1 sarebbe stata spiegata unicamente da Persona_1
Nel merito, ha comunque eccepito l'infondatezza della spiegata opposizione, chiedendone il rigetto. Si è, altresì, costituita , la quale ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione spiegata Parte_1 da , rassegnando identiche difese. Persona_1
Il procedimento n. 36/2015 R.G., costituente pure la riassunzione della fase di merito del giudizio oppositivo spiegato da , è stato incardinato dalla Persona_1 CP_2
Nell'atto introduttivo del procedimento n. 36/2015, la ha eccepito la prescrizione del CP_2 presunto diritto di credito dell'opponente e l'infondatezza nel merito del ricorso oppositivo, chiedendone il rigetto.
Si è costituito , il quale ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dei Persona_1 termini di comparizione, la litispendenza con il giudizio n. R.G. 10111/2014, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto, l'irritualità della richiesta di prosecuzione del processo nei confronti di , riportandosi nel merito a tutte le difese già rassegnate nel ricorso Parte_1 oppositivo.
Si sono, altresì, costituiti i quali hanno spiegato le medesime Controparte_4 Parte_1 difese già fatte valere nello speculare giudizio n. 10111/2014 R.G.
Disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del procedimento n. R.G. 36/2015 per assegnazione di un termine a comparire inferiore a 90 giorni, trattandosi di fase di merito del giudizio oppositivo per il quale opera la dimidiazione del termine di comparizione a norma dell'art. 616 c.p.c., è stata fissata nuova udienza a norma dell'art. 164 c.p.c., in ragione dell'eccepita nullità per omesso avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c.
Con ordinanza del 18.05.2016 è stata disposta la riunione al giudizio n. 10111/2014 R.G. del procedimento n. R.G. 36/2015.
Il 21.09.2016 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti costituiti nella procedura esecutiva immobiliare.
A tale adempimento ha provveduto , evocando in causa rimasta Persona_1 CP_5 contumace, l'avv. Vincenzo Palumbo, Parte_2
Si sono costituiti l'avv. Vincenzo Palumbo ed i quali si sono riportati ai propri atti di Parte_2 intervento depositati nella procedura esecutiva, chiedendone la prosecuzione.
All'esito del deposito delle memorie autorizzate a norma dell'art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente riservata per la decisione, con assegnazione dei termini a norma dell'art. 190 c.p.c. pagina 4 di 9 Negli atti conclusivi, in relazione alla posizione del ha depositato memorie di Controparte_4 repliche l' allegando la fusione per incorporazione del Controparte_3 Controparte_4
Successivamente, ovvero in data 07.07.2022, si è costituita a norma dell'art. 111 c.p.c. CP_6
e per essa in qualità di cessionaria di già
[...] Controparte_7 Controparte_3 [...]
CP_4
Con ordinanza del 03.11.2020, è stata rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento di nuova Ctu contabile, al fine di verificare l'esistenza e l'entità del credito vantato da al momento CP_2 della notifica del precetto da cui è scaturita la procedura immobiliare n. 80000180/2012, previo ricalcolo del saldo del c/c 27/1979 (sulla scorta della documentazione in atti ed al netto delle voci di costo non dovute) alla data di stipula del mutuo concesso all' e rideterminazione delle somme Per_1 oggetto di finanziamento e rimaste impagate oltre interessi di mora, sulla scorta delle condizioni pattuite in contratto e nei successivi atti di integrazione e rettifica, tenendo conto delle rate corrisposte e comunque dei pagamenti ricevuti dal creditore ed imputabili a detto rapporto.
Il 24.03.2021, – comunicando il decesso del coniuge e la rinuncia all'eredità da parte Parte_1 dei figli – ha depositato comparsa di costituzione in giudizio nella qualità di erede dell'opponente.
A seguito del deposito dell'elaborato tecnico in data 18.09.2021, è stato demandato al Ctu designato d'ufficio di depositare un supplemento peritale, facendo applicazione del tasso convenzionale, dal momento che il rapporto contrattuale oggetto di contestazione è sorto in epoca anteriore alla entrata in vigore della L. 108/1996.
A seguito del deposito di perizia integrativa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.10.2024, quindi è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
L'opposizione spiegata da - proseguita da nella qualità di erede Persona_1 Parte_1 dell'opponente a seguito di decesso di quest'ultimo - può accogliersi per quanto di ragione, per effetto della rideterminazione del credito vantato da oggi sulla scorta degli CP_2 CP_1 accertamenti effettuati in corso di causa a mezzo di Ctu contabile.
(già , ha incardinato il procedimento esecutivo n. 80000180/2012 CP_2 Controparte_4
R.G.Es., dal quale è scaturito l'odierno giudizio oppositivo in forza del contratto di mutuo di miglioramento del 29.09.1988 rep. 15438, racc. 9019 intercorso tra (parte Controparte_4 mutuante), e (parte mutuataria) per l'importo di £ 230.000.000. Persona_1 Parte_1
A tale contratto, ha fatto seguito la stipula dell'atto di quietanza e di rettifica, sottoscritto il 20.12.1988, con il quale parte mutuataria ha rilasciato ampia e finale quietanza per l'importo mutuato di £
230.000.000, destinato per espressa previsione contrattuale alla estinzione di pregresse passività (pari a complessive £ 230.000.000, di cui: £ 41.700.000 per effetti agrari scadenti C.A.P. Foggia, £ 21.000.000 rate mutuo scadenti Centrobanca Bari, £ 104.000.000 scoperto A/C in c/c ordinario presso il CP_4 di Lucera, £ 25.300.000 effetti agrari scadenti presso il di Foggia, £ 38.000.000
[...] Controparte_4 parziale estinzione A/C in c/c ordinari presso la Cassa di Risparmio di Puglia fil. di Lucera).
Ha fatto seguito, atto integrativo e rettificativo del contratto di mutuo sottoscritto il 15.05.1989, avente ad oggetto la regolamentazione dell'obbligazione restitutoria, mediante pagamento di n. 18 semestralità da corrispondere entro il 14 aprile 1999, al tasso ivi pattuito.
pagina 5 di 9 Il credito in parola risulta poi ceduto alla oggi in forza di contratto di CP_2 CP_1 cessione del 31.12.1996, come da avviso pubblicato in G.U. del 16.01.1997, n. 12.
In via preliminare, giova osservare - stante l'eccezione di nullità formulata solo negli atti conclusivi ed in disparte ogni considerazione in punto di ammissibilità della relativa doglianza, pure contestata da
- che il rapporto contrattuale posto a fondamento dell'azione esecutiva riveste natura di CP_1 titolo esecutivo a norma dell'art 474 c.p.c., avendo parte mutuataria rilasciato quietanza di pagamento ed obbligandosi alla restituzione dell'importo finanziato alle condizioni ivi pattuite. A tale riguardo, questo giudice condivide l'orientamento espresso dalla S.C. in forza del quale il mutuo destinato alla estinzione di un debito pregresso del mutuatario non è nullo, non essendo contrario né a norme di legge, né all'ordine pubblico (Cass. Civ. 23149/2022).
Nel dettaglio, la S.C. - con argomentazioni che si condividono e mediante richiamo a principi ormai consolidati nell'ambito della giurisprudenza - ha evidenziato che il ricorso al credito per la ristrutturazione della passività costituisce una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato.
Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligazione restitutoria, si realizza, infatti, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, dovendo la datio rei avvenire giuridicamente e non necessariamente mediante consegna fisica dell'importo finanziato, mentre non assume alcuna rilevanza che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di destinare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria.
Ciò premesso, proprio sulla scorta della destinazione del finanziamento alla estinzione di pregresse passività (tra le quali quella oggetto di contestazione e maturata nei confronti dello stesso istituto di credito mutuante), per espressa previsione contrattuale, sussiste il dedotto collegamento negoziale, con la conseguenza che eventuali profili di illegittimità del rapporto di c/c non potranno che ripercuotersi sul connesso contratto di mutuo ed in specie sulla determinazione della somma dovuta in forza di esso, per effetto del ricalcolo del saldo negativo di conto corrente, epurato da voci di costo illegittime
(ovvero interessi ultralegali e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).
Sono certamente illegittime la clausola di rinvio agli usi praticati dalle aziende di credito sulla piazza per contrasto con l'art. 1346 c.c. nonché la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c., entrambe previste nel contratto di conto corrente del 26.02.1980, prodotto dall'opponente nell'ambito del giudizio di Atp. A tale riguardo, già la consulenza espletata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ha evidenziato che “la passività di 104.000.000 è dovuta principalmente all'effetto anatocistico ed all'applicazione degli interessi ultralegali”, pertanto il Ctu designato in quella sede ha provveduto ad effettuare diverse ipotesi di calcolo, sulla scorta degli estratti di c/c corrente disponibili dal 01.03.1984 all'11.11.1984 (ad eccezione degli estratti conto dal 01.04.1988 al 30.06.1988).
Tuttavia, non possono prendersi in considerazione i conteggi effettuati in sede di Atp ed in specie quelli che ricostruiscono i rapporti dare-avere in relazione al c/c n. 27/1988 dalla data di apertura ovvero il
26.02.1980, in assenza di tutta la documentazione contabile e sulla scorta di mere ipotesi come vorrebbe parte opponente e tanto in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c. né si condivide l'applicazione della L. 108/1996 al rapporto di mutuo, in quanto stipulato in epoca anteriore alla entrata in vigore della normativa.
In argomento, devono richiamarsi i principi espressi da S.U. 24675/2017 sulla scorta dei quali ove “il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del pagina 6 di 9 rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula”.
Si reputano, invece, pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Ctu designato nell'ambito del presente giudizio, in quanto coerenti ed immuni da vizi logici e scientifici.
Nel dettaglio, il designato consulente ha effettuato il ricalcolo del saldo di c/c alla data della stipula del contratto di mutuo sulla scorta degli estratti di c/c disponibili dal 01.03.1984 all'08.11.1988 (esclusi gli estratti dal 01.04.1988 al 30.06.1988) e depurandolo delle competenze addebitate dalla CP_8
In particolare, partendo dal primo estratto conto disponibile recante un saldo, peraltro, a credito del correntista di £ 12.138.221, il Ctu ha ricalcolato il saldo del conto corrente alla data dell'08.11.1988 in misura pari a £ 10.198.628 a credito della escludendo la capitalizzazione trimestrale degli CP_8 interessi passivi ed applicando il tasso legale tempo per tempo vigente.
Il Ctu, poi, ha effettuato altro conteggio, sulla scorta delle condizioni previste nel contratto di apertura di credito di £ 50.000.000, applicando le variazioni di tasso favorevoli per il cliente e determinando il saldo del c/c alla data dell'08.11.1988 in misura pari a £ 32.941,787 a credito della CP_8
Quindi, ha ricalcolato l'importo capitale mutuato, determinandolo in £ 136.500.000 (€ 70.496,37) ovvero in £ 159.000.000 (€ 82.116,65), applicando in tale ultimo caso le condizioni di cui alla scrittura privata del 07.09.1981.
Successivamente, ha applicato il metodo di ammortamento a quota capitale costante (c.d. metodo all'Italiana) come previsto in contratto ed il tasso legale a norma dell'art. 1284 c.c., oltre agli interessi di mora.
A tal proposito e con motivazione pienamente condivisibile, a fronte delle osservazioni della CP_2
l'ausiliario ha rilevato l'indeterminatezza del tasso contrattuale corrispettivo nella sua
[...] componente variabile (corrispondente alla “media ponderata dei tassi corrisposti dalla stessa sezione
Mutuante sul prestito che ha contratto all'estero il 16 marzo 1989 ai sensi dell'art. 13 della Legge 22/12/1984 n. 887, per l'acquisizione della necessaria provvista di fondi e costituito da 2/3 ECU, 1/6 di Franchi Svizzeri e 1/6 di Marchi Tedeschi. I predetti tassi attinenti al prestito estero sono quelli che, all'inizio di ciascuno dei semestri aventi le scadenze di cui al precedente comma 2 del presente articolo, risultano quotati in Londra per i depositi a sei mesi, rispettivamente in ECU, in Franchi
Svizzeri e Marchi Tedeschi aumentati dello spread in favore delle banche estere pari allo 0,1875% per gli anni da 1 a 3 e dello 0,20% per gli anni da 4 a 10, il tutto come da citato contratto del 16 marzo
1989”), atteso il rinvio a tassi non più disponibili presso alcuna fonte ufficiale e che risulterebbero ancorati ad un prestito estero contratto il 16.03.1989 e non prodotto in atti.
A fronte dell'oggettiva indeterminatezza contrattuale rilevata dal consulente, si reputa perciò legittima l'applicazione del tasso legale per ciò che concerne gli interessi corrispettivi, mentre per gli interessi di mora è stato applicato il tasso convenzionalmente pattuito all'art. 4 del contratto di mutuo.
Né si reputa possibile, come ha richiesto la mediante osservazioni alla perizia tecnica, CP_2 applicare per l'intera durata del rapporto il tasso vigente al momento della stipula del 10,40%, data l'indeterminatezza del tasso pattuito ed avendo comunque le parti inteso concordare un tasso variabile. Sulla scorta di tali conteggi ed esclusa l'applicazione nel caso di specie della L. 108/1996, trattandosi di rapporto contrattuale iniziato in epoca antecedente alla normativa anzidetta, il Ctu ha rideterminato l'importo complessivamente dovuto all'Istituto di credito al momento della notifica dell'atto di precetto pagina 7 di 9 per capitale ed interessi corrispettivi e di mora in € 210.682,42 (di cui € 70.496,37 per capitale) ovvero nella misura di € 252.755,40 (di cui € 82.116,65), ove si tenga conto in tale ultimo caso delle condizioni di cui all'apertura di credito del 07.09.1981. Tale ultimo conteggio, fondato sull'apertura di credito del 07.09.1981 non può prendersi in considerazione, non essendovi prova, anche a fronte delle contestazioni svolte sul punto dall'opponente, che tali condizioni siano state pattuite dalle parti, recando il documento unicamente la sottoscrizione dell'istituto di credito. Dall'importo dovuto al momento della notifica del precetto di € 210.682,42, così come stabilita dal Ctu secondo i conteggi innanzi indicati, non può detrarsi la somma di € 72.112,02 assegnata all'istituto di credito nella procedura esecutiva 7/1997, come da piano di riparto approvato in quella sede, siccome ivi imputata al credito per interessi e capitale dovuto in forza di altro contratto di mutuo del 26.05.1980, garantito da ipoteca di primo grado.
La somma ricavata dalla vendita del lotto pignorato nell'ambito della procedura immobiliare n.
80000180/2012 R.G.Es nemmeno può, allo stato, detrarsi dall'importo dovuto, non constando che vi sia stata distribuzione, con attribuzione alla del ricavo della vendita del lotto trasferito. CP_2
Infine, nemmeno vi sono i presupposti per detrarre dal credito vantato da la somma di € CP_1
18.122,21, trattandosi di importo che secondo le stesse allegazioni e produzione documentale di parte opponente (cfr. verbale di tale sarebbe stato asseritamente incamerato dal Persona_2 [...]
(e non già dal cessionario in epoca successiva alla cessione intercorsa tra i CP_4 CP_1 due istituti di credito, trattenendo il contributo per “Pac seminativi” ricevuto dall' e ponendolo in CP_9 compensazione con altro credito.
L'esistenza di un credito di (già al momento della notifica del CP_2 Controparte_4 precetto, per quanto ridotto nel quantum rispetto all'importo ivi quantificato, unitamente alla circostanza che parte opponente aveva già un'estesa esposizione debitoria nei confronti di altri creditori
(come emerge dalla destinazione del finanziamento alla estinzione di pregresse passività maturate nei confronti di altri soggetti) oltre ad essere stata sottoposta ad azione esecutiva da parte di altro istituto di credito nel 1997, palesa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità del e della in relazione ai danni lamentati, sicché non può accogliersi la Controparte_4 CP_1 domanda di risarcimento dei danni.
Parte opponente, infine, non ha svolto alcuna specifica contestazione in relazione al credito vantato dal
(poi poi ed oggetto del ricorso per Controparte_4 Controparte_3 Controparte_6 intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.Es. 80000180/2012, rinveniente da decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione e dalle spese liquidate nella sentenza n. R.G. 1234/2005 né ha avanzato motivi di opposizione in relazione ai crediti azionati dagli altri creditori convenuti.
Per tutto quanto precede, l'opposizione va accolta per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di di agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente per i titoli esecutivi CP_2 azionati nella procedura esecutiva n. R.G.Es. 80000180/2012, seppure per il minore importo di €
210.682,42 (di cui € 70.496,37 per capitale mutuato) al momento della notifica del precetto avvenuta il
20.07.2012, oltre interessi convenzionali di mora successivi, sicché per l'effetto deve revocarsi la disposta sospensione cautelare del procedimento esecutivo.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
L'accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione, con rideterminazione del credito azionato da
(già già , comunque dovuto in misura significativa, CP_1 CP_2 Controparte_4
pagina 8 di 9 la condotta processuale del creditore procedente che anche in un'ottica di speditezza processuale ha accettato i conteggi della Ctu, seppure concludendo per l'accertamento del credito nella maggiore misura ivi indicata, contrariamente all'opponente che ha reiterato sino alla fase conclusiva eccezioni infondate, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei rapporti tra CP_1
(già già e (in proprio e nella qualità di erede di CP_2 Controparte_4 Parte_1
). Persona_1
Per le medesime ragioni, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti con gli altri opposti costituiti, dovendo peraltro tenersi conto che trattasi di creditori intervenuti nella procedura in forza di titoli non oggetto di specifica contestazione con la spiegata opposizione, avente ad oggetto i rapporti con già già CP_1 CP_2 Controparte_4
Solo su e su , in pari misura, graveranno le spese di Ctu, avendo questa CP_1 Parte_1 ad oggetto unicamente la ricostruzione dei rapporti dare-avere tra tali parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie per quanto di ragione l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proseguita da Parte_1 in qualità di erede di e per l'effetto accerta e dichiara che il credito vantato da
[...] Persona_1
(già già nei confronti dell'opponente in forza del CP_1 CP_2 Controparte_4 titolo esecutivo azionato con atto di pignoramento da cui è scaturito il procedimento esecutivo n.
R.G.Es. 80000180/2012 va rideterminato, per le ragioni specificate in motivazione, in € 210.680,42 alla data di notifica del precetto, oltre interessi di mora convenzionali successivi, sussistendo il diritto di tale creditore di agire esecutivamente nell'ambito della procedura esecutiva per tale importo, con conseguente revoca della sospensione disposta in via cautelare, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
-compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
-pone definitivamente le spese di Ctu a carico di (già già CP_1 CP_2 Controparte_4
e in eguale misura, ferma la solidarietà esterna nei confronti del nominato
[...] Parte_1 consulente.
Foggia, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Valentina Patti
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