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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6088 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5499 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-10-2025, vertente tra
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.A. Guattani n. 14/A, presso lo studio 2
dell'Avv. Michele Pesiri, che la rappresenta e difende giusta procura generale “ad lites”
a rogito Notar del 14/10/2018 (rep. n. 8745); Persona_1
- Appellante principale ed appellata incidentale -
e
P.I in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Foligno (PG), Via Monte
Argentario n. 3, presso lo studio dell'Avv. Decio Barili, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellante incidentale ed appellata principale –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la (nel prosieguo, “ Parte_1 Pt_1
”) adiva il Tribunale di Roma assumendo che, in data 14.01.2011, aveva
[...] sottoscritto con la (nel prosieguo, “ Controparte_1 [...]
) un contratto di durata triennale per certificare la conformità agli CP_1 standard posti dalla ISO 9001:2008 del Sistema di gestione per la qualità utilizzato da quest'ultima.
La ricorrente evidenziava che, benché il rapporto contrattuale si fosse automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio (stante la sua mancata tempestiva disdetta ad opera delle parti), la non aveva più corrisposto alcuno dei Controparte_1 versamenti previsti, sicché la si era vista costretta a comunicarle Parte_1
l'avvenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione e a diffidarla al versamento del saldo, pari ad Euro 4.375,00, oltre IVA, interessi e spese legali;
quindi, non avendo tale 3
diffida sortito alcun effetto, la ricorrente aveva deciso di adire l'Autorità giudiziaria affinché fosse ingiunto alla di pagare la somma di Euro 5.337,50, oltre Parte_1 interessi legali e moratori ex D.lgs. 231/02, dalle scadenze dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. 4198/2017 ed ingiungendo alla il pagamento, in favore della , Controparte_1 Parte_1 della suddetta somma, oltre interessi legali e spese del monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Controparte_1 opposizione avverso detto decreto, deducendo il grave inadempimento della Pt_1
che, nonostante il tacito rinnovo del contratto (“formalmente rinnovato come da
[...] previsione di cui al paragrafo E) punto c)”), non aveva più svolto alcuna attività né predisposto alcuna visita presso l'ingiunta in vista del rinnovo della certificazione, e ciò sino all'anno 2016, allorché si era “fatta viva” intimando all'opponente il pagamento dell'ultima rata del contratto.
Pertanto, l'opponente, dopo aver proposto eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo, con declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della e, in ogni caso, della non debenza delle somme CP_2 richieste;
il tutto con la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c.
(stante il discredito commerciale sofferto) e alla rifusione delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, eccependo l'infondatezza Parte_1 delle asserzioni della opponente, anche alla luce della documentazione prodotta;
quindi, concludeva chiedendo, previo accertamento dell'esistenza del credito posto a base del decreto, il rigetto della dispiegata opposizione, con vittoria di spese processuali.
Nel corso del giudizio, il Tribunale, con ordinanza dell'8.1.2018, invitava le parti a prendere posizione sulla questione concernente la validità o meno della clausola di rinnovo automatico apposta al contratto, perché non specificamente approvata per iscritto;
quindi, all'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con 4
sentenza n. 6896/20, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il d.i. opposto, condannando la alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
In particolare, il Tribunale riteneva che la clausola contrattuale avente ad oggetto il rinnovo automatico del rapporto dovesse ritenersi nulla perché contenuta in un contratto per adesione e non approvata per iscritto, in violazione di quanto stabilito dagli artt. 1341 e 1342 c.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso Parte_1 tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di impugnazione, la lamentava l'erroneità della Parte_1 qualificazione del negozio operata dal Tribunale, che aveva inopinatamente ritenuto che esso costituisse un contratto per adesione, redatto secondo un modello standard, e che la clausola sul rinnovo automatico, posta al punto E) lett. c) della proposta contrattuale, dovesse ritenersi di natura vessatoria.
Al contrario, secondo l'appellante, il giudicante di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che detta clausola era stata apposta dalle parti all'esito di una serie di regolari trattative.
In particolare, la evidenziava che il giudice di prime cure non si era Parte_1 avveduto che l'art. 19, comma 1, delle Condizioni generali di contratto (che prevedeva che il contratto si sarebbe inteso “tacitamente rinnovato se non disdetto da una delle parti entro 120 giorni dalla data di scadenza nominale del certificato di conformità”) non era mai stato richiamato nella proposta contrattuale liberamente accettata dalla
, ove, al punto E) lett. c), in relazione alla durata del contratto, Controparte_1 pur essendo stata confermata la possibilità di rinnovo automatico del contratto allo scadere del nuovo triennio, era stata comunque fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di formulare regolare disdetta, la quale, per essere considerata tempestiva, sarebbe dovuta pervenire “nella disponibilità dell'altra parte almeno 90 gg. prima della scadenza a mezzo raccomandata o equipollente”; ne conseguiva che il contenuto di tale clausola, diverso da quello dell'art. 19 delle Condizioni generali di contratto, era stato regolarmente negoziato dalle parti. 5
Inoltre, secondo l'appellante, che il contenuto dei contratti fosse modificabile era evincibile anche dalle modalità che avevano contraddistinto la conclusione del rapporto e, in particolare, dal fatto che già in origine vi fosse stata una proposta contrattuale risalente al 14.1.2011, cui poi era seguita un'accettazione da parte della a Parte_1 distanza di oltre un mese (16.2.2011), in difformità con quanto previsto per i contratti per adesione, caratterizzati da un'immediata accettazione.
Con un secondo motivo di doglianza, poi, la lamentava la violazione del Parte_1 combinato disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., in quanto, a suo dire, nel caso di specie non erano rinvenibili i presupposti sostanziali per la loro applicazione
(predisposizione unilaterale del contratto;
destinazione dello schema contrattuale ad una pluralità indefinita di contraenti;
immodificabilità del contenuto del contratto per l'altro contraente).
Pertanto, la concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite. Controparte_1
Costituitasi in giudizio, la non si limitava a resistere ma, a sua Controparte_1 volta, proponeva appello incidentale avverso l'impugnata sentenza, lamentando l'erroneità della statuizione con cui il giudice di prime cure aveva liquidato le spese processuali in misura inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014; pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma dell'impugnata sentenza per quanto di ragione, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 17/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Motivi della decisione 6
I motivi di censura, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati contestualmente.
Dall'esame degli atti di causa e, segnatamente, dall'opposizione al decreto ingiuntivo, emerge chiaramente che la non contestò mai l'avvenuta Controparte_1 rinnovazione, per un ulteriore triennio, del contratto originariamente concluso dalle parti nell'anno 2011, stante il mancato invio di una formale disdetta nel termine di 90 gg. previsto dal punto E), lett. c) della proposta contrattuale formulata dalla Pt_1
(“… premesso che in effetti nessuno dei due contraenti ha inviato all'altro la
[...] formale disdetta nel termine di giorni 90 precedente la scadenza contrattuale e che pertanto il contratto de quo si è formalmente rinnovato come da previsione di cui al paragrafo E) punto c)…”), limitandosi soltanto a reputare “giuridicamente infondata la pretesa di pagamento della società fornitrice basata esclusivamente su detta evenienza contrattuale e stante la sua inerzia”.
La conferma di tale assunto è rinvenibile anche dalle conclusioni rassegnate dalla società opponente e, in particolare, dalla richiesta di risoluzione del rapporto contrattuale per l'asserito inadempimento della agli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti (effettuazione della c.d. “visita di sorveglianza”), “anche per effetto della eccezione di inadempimento formulata dalla società opponente ex art.
1460 c.c.”, che logicamente presuppone la pregressa rinnovazione del rapporto contrattuale.
Ciò premesso, va osservato che sia la questione concernente la valutazione della proposta contrattuale della , sia quella relativa alla natura e alla validità Parte_1 della clausola di cui al punto E), lett. c) della stessa, non furono mai neanche adombrate dalla in occasione della dispiegata opposizione al Controparte_1 provvedimento monitorio, ma furono sollevate d'ufficio dal giudicante di prime cure, che ritualmente invitò le parti a prendere posizione.
Ad avviso di questa Corte, la valutazione operata dal Tribunale, secondo cui la clausola di cui sopra costituirebbe una clausola vessatoria, inserita all'interno di un contratto per adesione e da ritenersi invalida perché priva della necessaria specifica sottoscrizione, non è convincente. 7
Infatti, dall'esame della proposta contrattuale, espressamente accettata dalla
, si ricava che entrambe le parti, “ai sensi degli artt. 1341 e Controparte_1
1342 del c.c.”, intesero approvare una serie di specifiche clausole contenute nelle
Condizioni generali di contratto predisposte dalla “casa madre” (“Quality Austria”), soprattutto “in riferimento alle modalità operative relative all'erogazione del servizio richiesto”, senza che però tra quelle espressamente richiamate in calce -e specificamente approvate- figurasse l'art. 19 delle Condizioni generali, che prevedeva - tra l'altro- proprio l'ipotesi del tacito rinnovo del contratto ove non disdetto dalle parti entro 120 giorni dalla scadenza nominale del certificato di conformità.
Ne consegue che le parti non intesero mai riferirsi, sul punto, a quanto già stabilito dalla sola , in via generale, mediante l'originaria predisposizione di tale Parte_1 clausola (art. 19 delle Condizioni generali di contratto), ma invece fecero entrambe riferimento ad una diversa clausola riportata nella specifica proposta contrattuale, contenente una disciplina diversa sia in riferimento al termine utile per formulare la disdetta, sia riguardo alle modalità con cui la stessa avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell'altra parte.
Pertanto deve ritenersi che detta clausola, contenente delle modifiche essenziali rispetto al contenuto di quella originariamente inserita nelle Condizioni generali di contratto, abbia necessariamente formato oggetto di una trattativa tra le parti, nell'ambito della quale entrambe -che, in precedenza, erano già state legate da un identico rapporto contrattuale- poterono contestualmente porre attenzione ai vantaggi e ai possibili svantaggi che sarebbero potuti derivare dall'accettazione di una siffatta clausola.
Quindi, indipendentemente dal suo materiale diretto inserimento nel testo della proposta contrattuale, deve escludersi che la clausola in questione, predisposta in favore di entrambi i contraenti, possa essere reputata vessatoria, non solo perché difforme da quella contenuta nelle Condizioni generali di contratto predisposte dalla proponente, ma anche perché adottata in riferimento ad un nuovo e specifico negozio e, quindi, approvata da entrambe le parti dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. 8
Ne consegue che essa non richiedeva, ai fini della sua validità, il rispetto delle forme di tutela approntate nei artt. 1341 e 1342 c.c..
Acclarato quanto sopra, va osservato che, a differenza di quanto sostenuto dalla
, non corrisponde a verità l'affermazione secondo cui la Controparte_1 Pt_1
non avrebbe mai svolto le attività oggetto di contratto e, tra esse, la c.d. “visita di
[...] sorveglianza”.
Infatti, dall'esame della documentazione in atti, emerge chiaramente che il personale della , in data 7/6/2013, si recò presso la sede della Parte_1 [...]
ed effettuò “in loco” le valutazioni oggetto di contratto, prendendo in CP_1 considerazione ben diciotto aspetti del Sistema utilizzato da quest'ultima (vedi pag 3 del “Audit Report Stage 2”) e senza rilevare anomalie;
quindi, dopo aver espressamente valutato le misure di sicurezza adottate dalla società sorvegliata ed il livello di accettabilità dei rischi, e dopo aver acclarato le garanzie di accessibilità esistenti per il compimento delle attività di Audit, la fornì un giudizio sostanzialmente Parte_1 positivo sul Sistema utilizzato dalla , evidenziandone i punti di Controparte_1 forza, le opportunità di miglioramento e le “performances” ottenute, deliberando il mantenimento della certificazione e prevedendo un “Audit di rinnovo a 12 mesi”.
Detto verbale venne regolarmente sottoscritto anche dal rappresentante dell'Organizzazione Tecnologie Informatiche s.r.l., con apposizione del relativo timbro.
Dopo l'intervento in questione, risulta documentato che, in data 21/3/2014 e
30/12/2016, la , a mezzo del proprio legale, inviò alla Parte_1 [...]
delle comunicazioni, contestando, tra l'altro, il mancato versamento della CP_1 prima rata e, successivamente, la decadenza dal beneficio di rateizzazione del compenso pattuito, ottenendo solo in data 19/1/2017 un riscontro dal legale della
, che contestò la fondatezza delle doglianze e delle richieste. Controparte_1
Da quanto sopra si ricava che, a differenza di quanto genericamente eccepito dalla
, dopo il rinnovo del contratto la si attivò per Parte_2 Parte_1 dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali, svolgendo tempestivamente la prima delle “visite di verifica”, mentre fu la che non solo non versò la Controparte_1 9
prima rata pattuita, ma comunque omise di assumere qualsiasi contegno improntato a collaborazione.
Ne consegue che la pretesa avanzata dalla , cristallizzata nel ricorso Parte_1 ingiuntivo, era pienamente fondata, sicché l'appello principale dev'essere accolto.
Da quanto precede deriva che, in accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, la dev'essere Controparte_1 condannata al pagamento, in favore della della somma di Euro Parte_1
5.337,50, oltre interessi legali dalla messa in mora (21/3/2014) sino alla presente sentenza, e con gli interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto concerne, invece, l'appello incidentale, avente ad oggetto unicamente l'ammontare delle spese processuali liquidate all'esito del giudizio di primo grado, esso non può che restare assorbito nella decisione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dei valori medi previsti dal D.M.
n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 5.000,01 ed Euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto dalla nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Roma Controparte_1
n. 6896/2020, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 nei confronti della avverso la stessa sentenza, così statuisce:
[...] Parte_1
accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 5.337,50, oltre interessi legali dalla messa in mora
[...]
(21/3/2014) sino alla presente sentenza, e con gli interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
10
condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che, per il primo grado, vengono liquidate in Euro 1.701,00 per
[...] compensi professionali, e per il grado di appello in Euro 5.809,00 per compensi professionali e in Euro 355,50 per esborsi (pari al C.U.), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 17/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5499 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-10-2025, vertente tra
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.A. Guattani n. 14/A, presso lo studio 2
dell'Avv. Michele Pesiri, che la rappresenta e difende giusta procura generale “ad lites”
a rogito Notar del 14/10/2018 (rep. n. 8745); Persona_1
- Appellante principale ed appellata incidentale -
e
P.I in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Foligno (PG), Via Monte
Argentario n. 3, presso lo studio dell'Avv. Decio Barili, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellante incidentale ed appellata principale –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la (nel prosieguo, “ Parte_1 Pt_1
”) adiva il Tribunale di Roma assumendo che, in data 14.01.2011, aveva
[...] sottoscritto con la (nel prosieguo, “ Controparte_1 [...]
) un contratto di durata triennale per certificare la conformità agli CP_1 standard posti dalla ISO 9001:2008 del Sistema di gestione per la qualità utilizzato da quest'ultima.
La ricorrente evidenziava che, benché il rapporto contrattuale si fosse automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio (stante la sua mancata tempestiva disdetta ad opera delle parti), la non aveva più corrisposto alcuno dei Controparte_1 versamenti previsti, sicché la si era vista costretta a comunicarle Parte_1
l'avvenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione e a diffidarla al versamento del saldo, pari ad Euro 4.375,00, oltre IVA, interessi e spese legali;
quindi, non avendo tale 3
diffida sortito alcun effetto, la ricorrente aveva deciso di adire l'Autorità giudiziaria affinché fosse ingiunto alla di pagare la somma di Euro 5.337,50, oltre Parte_1 interessi legali e moratori ex D.lgs. 231/02, dalle scadenze dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. 4198/2017 ed ingiungendo alla il pagamento, in favore della , Controparte_1 Parte_1 della suddetta somma, oltre interessi legali e spese del monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Controparte_1 opposizione avverso detto decreto, deducendo il grave inadempimento della Pt_1
che, nonostante il tacito rinnovo del contratto (“formalmente rinnovato come da
[...] previsione di cui al paragrafo E) punto c)”), non aveva più svolto alcuna attività né predisposto alcuna visita presso l'ingiunta in vista del rinnovo della certificazione, e ciò sino all'anno 2016, allorché si era “fatta viva” intimando all'opponente il pagamento dell'ultima rata del contratto.
Pertanto, l'opponente, dopo aver proposto eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo, con declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della e, in ogni caso, della non debenza delle somme CP_2 richieste;
il tutto con la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c.
(stante il discredito commerciale sofferto) e alla rifusione delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, eccependo l'infondatezza Parte_1 delle asserzioni della opponente, anche alla luce della documentazione prodotta;
quindi, concludeva chiedendo, previo accertamento dell'esistenza del credito posto a base del decreto, il rigetto della dispiegata opposizione, con vittoria di spese processuali.
Nel corso del giudizio, il Tribunale, con ordinanza dell'8.1.2018, invitava le parti a prendere posizione sulla questione concernente la validità o meno della clausola di rinnovo automatico apposta al contratto, perché non specificamente approvata per iscritto;
quindi, all'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con 4
sentenza n. 6896/20, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il d.i. opposto, condannando la alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
In particolare, il Tribunale riteneva che la clausola contrattuale avente ad oggetto il rinnovo automatico del rapporto dovesse ritenersi nulla perché contenuta in un contratto per adesione e non approvata per iscritto, in violazione di quanto stabilito dagli artt. 1341 e 1342 c.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso Parte_1 tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di impugnazione, la lamentava l'erroneità della Parte_1 qualificazione del negozio operata dal Tribunale, che aveva inopinatamente ritenuto che esso costituisse un contratto per adesione, redatto secondo un modello standard, e che la clausola sul rinnovo automatico, posta al punto E) lett. c) della proposta contrattuale, dovesse ritenersi di natura vessatoria.
Al contrario, secondo l'appellante, il giudicante di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che detta clausola era stata apposta dalle parti all'esito di una serie di regolari trattative.
In particolare, la evidenziava che il giudice di prime cure non si era Parte_1 avveduto che l'art. 19, comma 1, delle Condizioni generali di contratto (che prevedeva che il contratto si sarebbe inteso “tacitamente rinnovato se non disdetto da una delle parti entro 120 giorni dalla data di scadenza nominale del certificato di conformità”) non era mai stato richiamato nella proposta contrattuale liberamente accettata dalla
, ove, al punto E) lett. c), in relazione alla durata del contratto, Controparte_1 pur essendo stata confermata la possibilità di rinnovo automatico del contratto allo scadere del nuovo triennio, era stata comunque fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di formulare regolare disdetta, la quale, per essere considerata tempestiva, sarebbe dovuta pervenire “nella disponibilità dell'altra parte almeno 90 gg. prima della scadenza a mezzo raccomandata o equipollente”; ne conseguiva che il contenuto di tale clausola, diverso da quello dell'art. 19 delle Condizioni generali di contratto, era stato regolarmente negoziato dalle parti. 5
Inoltre, secondo l'appellante, che il contenuto dei contratti fosse modificabile era evincibile anche dalle modalità che avevano contraddistinto la conclusione del rapporto e, in particolare, dal fatto che già in origine vi fosse stata una proposta contrattuale risalente al 14.1.2011, cui poi era seguita un'accettazione da parte della a Parte_1 distanza di oltre un mese (16.2.2011), in difformità con quanto previsto per i contratti per adesione, caratterizzati da un'immediata accettazione.
Con un secondo motivo di doglianza, poi, la lamentava la violazione del Parte_1 combinato disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., in quanto, a suo dire, nel caso di specie non erano rinvenibili i presupposti sostanziali per la loro applicazione
(predisposizione unilaterale del contratto;
destinazione dello schema contrattuale ad una pluralità indefinita di contraenti;
immodificabilità del contenuto del contratto per l'altro contraente).
Pertanto, la concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite. Controparte_1
Costituitasi in giudizio, la non si limitava a resistere ma, a sua Controparte_1 volta, proponeva appello incidentale avverso l'impugnata sentenza, lamentando l'erroneità della statuizione con cui il giudice di prime cure aveva liquidato le spese processuali in misura inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014; pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma dell'impugnata sentenza per quanto di ragione, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 17/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Motivi della decisione 6
I motivi di censura, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati contestualmente.
Dall'esame degli atti di causa e, segnatamente, dall'opposizione al decreto ingiuntivo, emerge chiaramente che la non contestò mai l'avvenuta Controparte_1 rinnovazione, per un ulteriore triennio, del contratto originariamente concluso dalle parti nell'anno 2011, stante il mancato invio di una formale disdetta nel termine di 90 gg. previsto dal punto E), lett. c) della proposta contrattuale formulata dalla Pt_1
(“… premesso che in effetti nessuno dei due contraenti ha inviato all'altro la
[...] formale disdetta nel termine di giorni 90 precedente la scadenza contrattuale e che pertanto il contratto de quo si è formalmente rinnovato come da previsione di cui al paragrafo E) punto c)…”), limitandosi soltanto a reputare “giuridicamente infondata la pretesa di pagamento della società fornitrice basata esclusivamente su detta evenienza contrattuale e stante la sua inerzia”.
La conferma di tale assunto è rinvenibile anche dalle conclusioni rassegnate dalla società opponente e, in particolare, dalla richiesta di risoluzione del rapporto contrattuale per l'asserito inadempimento della agli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti (effettuazione della c.d. “visita di sorveglianza”), “anche per effetto della eccezione di inadempimento formulata dalla società opponente ex art.
1460 c.c.”, che logicamente presuppone la pregressa rinnovazione del rapporto contrattuale.
Ciò premesso, va osservato che sia la questione concernente la valutazione della proposta contrattuale della , sia quella relativa alla natura e alla validità Parte_1 della clausola di cui al punto E), lett. c) della stessa, non furono mai neanche adombrate dalla in occasione della dispiegata opposizione al Controparte_1 provvedimento monitorio, ma furono sollevate d'ufficio dal giudicante di prime cure, che ritualmente invitò le parti a prendere posizione.
Ad avviso di questa Corte, la valutazione operata dal Tribunale, secondo cui la clausola di cui sopra costituirebbe una clausola vessatoria, inserita all'interno di un contratto per adesione e da ritenersi invalida perché priva della necessaria specifica sottoscrizione, non è convincente. 7
Infatti, dall'esame della proposta contrattuale, espressamente accettata dalla
, si ricava che entrambe le parti, “ai sensi degli artt. 1341 e Controparte_1
1342 del c.c.”, intesero approvare una serie di specifiche clausole contenute nelle
Condizioni generali di contratto predisposte dalla “casa madre” (“Quality Austria”), soprattutto “in riferimento alle modalità operative relative all'erogazione del servizio richiesto”, senza che però tra quelle espressamente richiamate in calce -e specificamente approvate- figurasse l'art. 19 delle Condizioni generali, che prevedeva - tra l'altro- proprio l'ipotesi del tacito rinnovo del contratto ove non disdetto dalle parti entro 120 giorni dalla scadenza nominale del certificato di conformità.
Ne consegue che le parti non intesero mai riferirsi, sul punto, a quanto già stabilito dalla sola , in via generale, mediante l'originaria predisposizione di tale Parte_1 clausola (art. 19 delle Condizioni generali di contratto), ma invece fecero entrambe riferimento ad una diversa clausola riportata nella specifica proposta contrattuale, contenente una disciplina diversa sia in riferimento al termine utile per formulare la disdetta, sia riguardo alle modalità con cui la stessa avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell'altra parte.
Pertanto deve ritenersi che detta clausola, contenente delle modifiche essenziali rispetto al contenuto di quella originariamente inserita nelle Condizioni generali di contratto, abbia necessariamente formato oggetto di una trattativa tra le parti, nell'ambito della quale entrambe -che, in precedenza, erano già state legate da un identico rapporto contrattuale- poterono contestualmente porre attenzione ai vantaggi e ai possibili svantaggi che sarebbero potuti derivare dall'accettazione di una siffatta clausola.
Quindi, indipendentemente dal suo materiale diretto inserimento nel testo della proposta contrattuale, deve escludersi che la clausola in questione, predisposta in favore di entrambi i contraenti, possa essere reputata vessatoria, non solo perché difforme da quella contenuta nelle Condizioni generali di contratto predisposte dalla proponente, ma anche perché adottata in riferimento ad un nuovo e specifico negozio e, quindi, approvata da entrambe le parti dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. 8
Ne consegue che essa non richiedeva, ai fini della sua validità, il rispetto delle forme di tutela approntate nei artt. 1341 e 1342 c.c..
Acclarato quanto sopra, va osservato che, a differenza di quanto sostenuto dalla
, non corrisponde a verità l'affermazione secondo cui la Controparte_1 Pt_1
non avrebbe mai svolto le attività oggetto di contratto e, tra esse, la c.d. “visita di
[...] sorveglianza”.
Infatti, dall'esame della documentazione in atti, emerge chiaramente che il personale della , in data 7/6/2013, si recò presso la sede della Parte_1 [...]
ed effettuò “in loco” le valutazioni oggetto di contratto, prendendo in CP_1 considerazione ben diciotto aspetti del Sistema utilizzato da quest'ultima (vedi pag 3 del “Audit Report Stage 2”) e senza rilevare anomalie;
quindi, dopo aver espressamente valutato le misure di sicurezza adottate dalla società sorvegliata ed il livello di accettabilità dei rischi, e dopo aver acclarato le garanzie di accessibilità esistenti per il compimento delle attività di Audit, la fornì un giudizio sostanzialmente Parte_1 positivo sul Sistema utilizzato dalla , evidenziandone i punti di Controparte_1 forza, le opportunità di miglioramento e le “performances” ottenute, deliberando il mantenimento della certificazione e prevedendo un “Audit di rinnovo a 12 mesi”.
Detto verbale venne regolarmente sottoscritto anche dal rappresentante dell'Organizzazione Tecnologie Informatiche s.r.l., con apposizione del relativo timbro.
Dopo l'intervento in questione, risulta documentato che, in data 21/3/2014 e
30/12/2016, la , a mezzo del proprio legale, inviò alla Parte_1 [...]
delle comunicazioni, contestando, tra l'altro, il mancato versamento della CP_1 prima rata e, successivamente, la decadenza dal beneficio di rateizzazione del compenso pattuito, ottenendo solo in data 19/1/2017 un riscontro dal legale della
, che contestò la fondatezza delle doglianze e delle richieste. Controparte_1
Da quanto sopra si ricava che, a differenza di quanto genericamente eccepito dalla
, dopo il rinnovo del contratto la si attivò per Parte_2 Parte_1 dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali, svolgendo tempestivamente la prima delle “visite di verifica”, mentre fu la che non solo non versò la Controparte_1 9
prima rata pattuita, ma comunque omise di assumere qualsiasi contegno improntato a collaborazione.
Ne consegue che la pretesa avanzata dalla , cristallizzata nel ricorso Parte_1 ingiuntivo, era pienamente fondata, sicché l'appello principale dev'essere accolto.
Da quanto precede deriva che, in accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, la dev'essere Controparte_1 condannata al pagamento, in favore della della somma di Euro Parte_1
5.337,50, oltre interessi legali dalla messa in mora (21/3/2014) sino alla presente sentenza, e con gli interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto concerne, invece, l'appello incidentale, avente ad oggetto unicamente l'ammontare delle spese processuali liquidate all'esito del giudizio di primo grado, esso non può che restare assorbito nella decisione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dei valori medi previsti dal D.M.
n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 5.000,01 ed Euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto dalla nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Roma Controparte_1
n. 6896/2020, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 nei confronti della avverso la stessa sentenza, così statuisce:
[...] Parte_1
accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 5.337,50, oltre interessi legali dalla messa in mora
[...]
(21/3/2014) sino alla presente sentenza, e con gli interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
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condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che, per il primo grado, vengono liquidate in Euro 1.701,00 per
[...] compensi professionali, e per il grado di appello in Euro 5.809,00 per compensi professionali e in Euro 355,50 per esborsi (pari al C.U.), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 17/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo