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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 776/2015 promossa da:
(C.F. ) quale erede di con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Persona_1 dell'Avv. NACCARATO MASSIMILIANO e dell'Avv. CECCHETTI FABRIZIO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. SERNI MARCO Controparte_1 P.IVA_1
ARNAIZ con il patrocinio dell'Avv. IANNALFO CHIARA (CF Controparte_2
) e dell'Avv. MASSAI DANIELA C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 431/2014 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12.2.2014
CONCLUSIONI
In data 3-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi d'appello, riformare integralmente la Sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le domande riconvenzionali formulate in primo grado: in tesi accertare e dichiarare la nullità della procura Generale a ministero del Notaio di Firenze (Rep n.15.220/1.432) e del contratto di Persona_2 compravendita stipulato tra la ed la Sig.ra quale Controparte_1 Parte_2 rappresentante del Sig. in data 26.07.2005 a rogito del Notaio Rep Persona_1 Persona_3
pagina 1 di 18 10.660 Racc. 1.360, registrato a Prato in data 02.08.2005 al n.7178 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. in data 03.08.2005 al n.21837 reg. part.. per contrarietà a norme imperative;
in ipotesi, accertata e dichiarata l'incapacità naturale del Sig. nel momento Persona_1 in cui, in data 31.05.2005, ha sottoscritto la Procura Generale a ministero del Notaio Persona_2 di Firenze (Rep n.15.220/1.432) a favore della Sig.ra annullare ai sensi Parte_2 dell'art.428 Cod. Civ. detto atto e per l'effetto dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità al comparente del predetto contratto di compravendita stipulato in data 26.07.2005; conseguentemente rigettare e respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dalla
[...] e condannare quest'ultima alla restituzione degli immobili e delle somme nel Controparte_1 frattempo corrisposte in esecuzione della Sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze Controparte_1 respingere l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata con ordine al Conservatore di cancellazione delle trascrizioni delle domande. Con vittoria di spese ed onorari”.
Per parte appellata “Respingere l'appello proposto con conferma Parte_2 della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Persona_1
Corte di Appello, (di seguito, per brevità, anche solo “ ) e Controparte_1 CP_1
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 431/2014, emessa dal Parte_2
Tribunale di Firenze e pubblicata il 12.2.2014, che, definitivamente pronunciando sulla domanda Per_ proposta dall'attrice e su quelle riconvenzionali del convenuto aveva così disposto: CP_1
“
1.Dichiara tenuto e condanna a consegnare all'attrice i contratti di locazione Persona_1 CP_1 relativi agli immobili compravenduti di cui è causa nonché a corrispondere a gli importi CP_1 dei canoni di locazione percepiti a partire dall'agosto 2005 fino al momento in cui i conduttori li hanno corrisposti direttamente a 2. rigetta le domande riconvenzionali del convenuto;
3. CP_1 dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. pone le spese di c.t.u. in frazioni uguali a carico di parte attrice e di parte convenuta”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo: CP_1 Persona_1 che, in data 26.7.2005, aveva sottoscritto un contratto di compravendita, con cui
[...]
quale procuratrice del marito aveva venduto, ad essa la piena Parte_2 Persona_1 CP_1 proprietà di quattro unità immobiliari ubicate in Firenze, via di Bellariva n. 56; che, nella compravendita, si dava atto che gli immobili erano locati e, verbalmente, la parte venditrice assicurava che dopo la stipula del rogito sarebbero stati inviati all'acquirente i contratti e corrisposti direttamente i canoni di locazione;
pagina 2 di 18 che, stante l'inerzia del venditore, la società attrice, in data 7.10.2005, gli aveva inviato una raccomandata con cui aveva richiesto formalmente la consegna dei contratti ed il pagamento dei canoni di locazione maturati dall'agosto 2005; che, a seguito di tale richiesta, aveva ricevuto la telefonata di una persona che si era qualificata Per_ come la sorella dell la quale aveva dichiarato di essere all'oscuro della vendita e di non conoscere la procuratrice del fratello;
che con lettera del 14.10.2005 a firma del suo legale, aveva reiterato la richiesta, senza CP_1 ricevere alcun riscontro, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna del convenuto alla consegna dei contratti di locazione relativi agli immobili compravenduti nonché al pagamento dei canoni percepiti dall'agosto 2005, oltre interessi ed il risarcimento del maggior danno.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona Persona_1 dell'amministratore di sostegno provvisorio, esponendo: di essere affetto da deficit intellettivo, che gli aveva creato difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro ed impedito di crearsi una sua famiglia;
che, indotto da , egli aveva iniziato a frequentare delle ragazze cubane e, tra queste, Persona_4
con cui aveva contratto matrimonio per procura;
Parte_2 che, in data 31.5.2005, egli aveva rilasciato, per atto del Notaio che era Persona_5 Per_ stato accompagnato dal presso l'abitazione di esso una procura generale a favore della Per_4
avendogli il fatto credere che si trattava di un atto necessario per consentire Parte_2 Per_4
l'ingresso in Italia della stessa;
che, sulla base di tale procura, la aveva proceduto, in poco più di due mesi, ad alienare Parte_2 Per_ completamente l'intero patrimonio immobiliare dell prima stipulando il contratto di compravendita con la e poi un preliminare avente ad oggetto il trasferimento di tutti i suoi CP_1 diritti di comproprietà su una serie di altri immobili ubicati in Firenze ed anch'essi di ingentissimo valore, ad un prezzo nettamente inferiore al loro valore di mercato;
Per_ che, dopo aver conseguito la procura, la aveva interrotto i rapporti con l il quale Parte_2 era rimasto completamente all'oscuro del suo operato;
Per_ che, infatti, solo a seguito della lettera della del 7.10.2014, la famiglia dell era venuta a CP_1 conoscenza della stipula di tali atti;
che, in particolare, la sorella , resasi conto che il fratello era rimasto vittima di un ben Pt_1 preciso disegno criminoso, aveva depositato una denuncia querela presso la Procura della
Repubblica di Firenze;
pagina 3 di 18 Per_ che, inoltre, a seguito di visita psichiatrica, era emerso che l non era “assolutamente in grado di gestire in maniera autonoma la propria vita ed i propri interessi” nonché “di svolgere tutte quelle operazioni più complesse che eccedono dalla quotidianità e dall'ordinaria amministrazione”, il che aveva indotto la famiglia a chiedere ed ottenere la nomina di un amministratore di sostegno;
che, quindi, essendo configurabile il reato di circonvenzione di incapace ovvero di truffa Per_ pluriaggravata ai danni dell le due operazioni negoziali, consistenti nel rilascio della procura alla (in data 31.5.2005) e nella successiva stipula del contratto con la (in data Parte_2 CP_1
26.7.2005), in quanto teleologicamente collegate nell'ambito del medesimo progetto criminoso volto ad approfittare dei deficit intellettivi della vittima, dovevano considerarsi nulli per contrasto con norme imperative;
che, in ogni caso, sussistevano i presupposti per l'annullamento della procura conferita alla perché rilasciata da un soggetto che si trovava in condizioni di incapacità naturale ex Parte_2 art. 428 c.c., il che determinava anche la caducazione del contratto di compravendita con la CP_1 Per_ in quanto concluso a condizioni particolarmente negative per l' che, peraltro, tale contratto era annullabile anche per errore o dolo, giacché la Parte_2 cittadina cubana, non era in grado di comprenderne la portata perché non a conoscenza della lingua italiana;
concludeva, quindi, chiedendo: in via principale di dichiarare la nullità del contratto di compravendita del 26.7.2005 per contrasto con norme imperative;
in ipotesi, di accertare e dichiarare lo stato di incapacità naturale del convenuto ex art. 428 c.p.c. all'atto del rilascio della procura alla e, per l'effetto, di dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità, Parte_2 nei suoi confronti, del predetto contratto;
in via ulteriormente gradata, di annullare il contratto per errore o dolo;
in ogni caso, con rigetto delle domande proposte da CP_1
1.3. – A seguito delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, chiedeva di CP_1 estendere il contraddittorio al Notaio per essere da questi manlevata Persona_5 nell'ipotesi di loro accoglimento.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio contestando le Persona_5 domande proposte nei suoi confronti e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della sua
Compagnia di Assicurazione, per essere manlevato nell'ipotesi di condanna.
Il tribunale disponeva la separazione dei due giudizi.
1.4. – Veniva, altresì, disposta dal giudice l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ritenuta litisconsorte necessaria, la quale rimaneva contumace. Parte_2
pagina 4 di 18 1.5. – La causa veniva istruita con prove documentali nonché con l'espletamento di c.t.u. medico- legale sulla persona dell'Ulivi ed estimativa del valore commerciale degli immobili acquistati dalla
CP_1
1.6. – Indi, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il legale rappresentante della società attrice era stato assolto dall'accusa di circonvenzione di incapace per non avere commesso il fatto;
(-) era stato, invece, condannato, per tale reato, , mentre la aveva Persona_4 Parte_2 beneficiato della condizione di non punibilità ex art. 649 c.p.c. – essendo la moglie della vittima – pur venendo condannata per il reato di cui all'art. 570 c.p. (per aver dilapidato il patrimonio del coniuge);
(-) si trattava, quindi, di stabilire se la nullità, qualora ipotizzabile, della procura generale Per_ rilasciata dall alla riverberasse i suoi effetti sul contratto fine (la compravendita Parte_2 stipulata con la;
CP_1
(-) dovendo farsi applicazione dell'art. 1396, comma 2, c.c. (che contempla le ipotesi di estinzione Per_ della procura), le condizioni di minorata capacità dell non erano state colpevolmente ignorate dal legale rappresentante della in quanto: i) la procura era stata rilasciata alla a CP_1 Parte_2 mezzo atto notarile, il che costituiva un elemento sufficientemente tranquillizzante per il Per_ compratore;
ii) in essa si dichiarava che l svolgeva la professione di tassista, che presupponeva particolari abilitazioni, difficilmente compatibili con uno stato di incapacità;
(-) pertanto, la domanda di nullità del contratto doveva essere rigettata;
(-) parimenti, doveva essere rigettata la domanda di annullamento della compravendita per incapacità naturale e per vizi della volontà, ostandovi il disposto di cui agli artt. 1390 e 1391 c.c., non essendovi stata alcuna predeterminazione degli elementi del contratto;
(-) inoltre, doveva essere rigettata la domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso della per avere costei una limitata conoscenza della lingua italiana, sia Parte_2 perché non risultava che ella non comprendesse affatto l'italiano sia perché la stessa era certamente in grado di rendersi conto della prestazione a suo favore, tanto da essere titolare di un conto corrente bancario ed aver ricevuto il pagamento del prezzo;
d'altra parte, la era Parte_2 stata condannata in sede penale, sicché ella non poteva in alcun modo essere considerata come persona offesa nella vicenda in questione;
(-) neppure poteva considerarsi sintomatico di un vizio del consenso la divergenza tra il prezzo pattuito (€ 200.000) ed il valore di mercato dei beni stimato dal c.t.u. (€ 514.000), il che, al più, avrebbe potuto integrare la fattispecie del contratto concluso in stato di bisogno;
(-) pertanto, la domanda proposta dall'attrice andava accolta;
pagina 5 di 18 (-) sussistevano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Persona_1
1) con il primo, denunciava la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per non essersi il primo giudice pronunciato sulle domande riconvenzionali proposte dal convenuto ritenendole, erroneamente, assorbite dalla valutazione in ordine all'inidoneità della nullità della procura a ripercuotersi sulla validità del contratto fine.
2) Con il secondo, rilevava l'erroneità della decisione impugnata per non avere dichiarato la nullità della procura rilasciata alla e del successivo contratto stipulato con senza Parte_2 CP_1 considerare il collegamento negoziale esistente tra gli atti pregiudizievoli.
Difatti, la fattispecie incriminatrice della circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) è annoverata tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità del contratto concluso.
Nella specie, il rilascio della procura generale a favore della approfittando dei deficit Parte_2 Per_ intellettivi dell aveva determinato la consumazione del reato di cui all'art. 643 c.p., in quanto in forza di tale atto, (giudicato colpevole per questo delitto), per il tramite della Persona_4 Per_ medesima aveva potuto disporre liberamente del patrimonio immobiliare dell Parte_2
Pertanto, la nullità insanabile della procura determinava il venir meno, con effetto ex tunc, dei poteri di rappresentanza in capo alla con la conseguenza che risultava Parte_2 Per_ automaticamente travolto – perché invalido, inefficace e/o inopponibile all – anche il contratto di compravendita stipulato in data 26.7.2005 con la per assenza dei necessari CP_1 poteri in capo al rappresentante.
3) Con il terzo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare la domanda volta ad ottenere Per_ l'annullamento ex art. 428 c.c. della procura rilasciata dall alla Parte_2
In proposito, particolarmente significative si presentavano le risultanze della c.t.u. medico-legale Per_ condotta sulla persona dell avendo il perito accertato che, al momento del rilascio della procura, costui si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere. Per_ Inoltre, evidente era la gravità del pregiudizio subito dall dal momento che i suoi immobili erano stati venduti ad un prezzo nettamente inferiore al loro valore di mercato, come accertato dall'espletata c.t.u. estimativa.
4) Con il quarto, rilevava che il primo giudice aveva errato nel negare che l'invalidità della procura si ripercuotesse sulla validità del contratto di compravendita stipulato con CP_1
pagina 6 di 18 Difatti, non pertinente era il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all'art. 1396 c.c. il quale, nel disciplinare le ipotesi di modificazione ed estinzione della procura, presuppone il legittimo e valido conferimento della stessa. Per_ Il che, tuttavia, non ricorreva nel caso di specie, dal momento che l non aveva inteso conferire alcuna procura, con la conseguenza che la fattispecie andava ricondotta nel campo di applicazione dell'art. 1398 c.c. (falsus procurator), poiché il contratto con la era stato CP_1 concluso dalla sulla base di una procura invalida. Parte_2
5) Con il quinto, censurava la sentenza impugnata anche per aver riconosciuto la buona fede del legale di rappresentante di CP_1
Difatti, oltre all'evidente sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore di mercato dei beni, questi, per sua stessa ammissione, non aveva stranamente effettuato alcun sopralluogo né si era fatto consegnare i contratti di locazione prima della vendita, così accettando, sostanzialmente, i rischi derivanti dall'esistenza di problemi in ordine alla libera circolazione dei beni.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – A seguito del decesso dell'appellante, si costituiva in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. Pt_1
, quale erede universale dello stesso, associandosi alle precedenti difese della parte.
[...]
2.4. – Disposti numerosi rinvii per la notifica dell'appello, si costituiva, altresì, in giudizio
[...]
, rassegnando le sopra trascritte conclusioni. Parte_2
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 3-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Il primo motivo è infondato, non sussistendo il vizio di omessa pronuncia lamentato dall'appellante, in quanto il tribunale ha preso in considerazione tutte le domande riconvenzionali Per_ proposte dall provvedendo al loro rigetto sia pure con motivazione sintetica.
3.2. – Vanno, a questo punto, esaminati, in ordine logico, il secondo ed il quarto motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro.
pagina 7 di 18 3.2.1. – Occorre, innanzi tutto, evidenziare come la contumace nel giudizio di primo Parte_2 grado, nel costituirsi in appello non abbia contestato, se non genericamente, la versione dei fatti Per_ fornita dall
Deve, dunque, ritenersi pacifico:
Per_
che l affetto da un deficit psichico, era stato indotto da a sposare una Persona_4 ragazza cubana (la che neppure conosceva, conferendo al medesimo Parte_2 Per_4 una procura per contrarre matrimonio, per suo conto, a Cuba nel febbraio 2005 (trascritto in Italia nell'aprile 2006); Per_
che, quindi, l abbandonando la sua famiglia di origine, si era trasferito presso l'abitazione dove vivevano il e la Per_4 Parte_2 Per_
che, in data 31.5.2005, l aveva rilasciato, a favore della una procura Parte_2 perché il gli aveva fatto credere che tale atto fosse necessario per consentire alla Per_4 medesima di trasferirsi in Italia;
Parte_2 Per_
che, in realtà, quella che l aveva firmato era una procura generale alla a Parte_2 gestire e vendere tutti gli immobili di sua proprietà;
che tale procura era stata rilasciata non presso lo studio notarile, bensì presso l'abitazione Per_ in cui l' si era trasferito e dove il Notaio era stato accompagnato proprio dal;
Per_4
che, subito dopo il rilascio della procura, la aveva interrotto qualsiasi rapporto Parte_2 Per_ con l procedendo, nel giro di due mesi, ad alienare l'intero patrimonio immobiliare del marito, prima stipulando il contratto con e poi sottoscrivendo un preliminare di CP_1 compravendita (con tale ) di tutti i diritti di comproprietà su una serie di Persona_6 altri immobili, di ingente valore, ubicati in Firenze;
3.2.2. – Tutti fatti che sono stati messi bene in evidenza nella sentenza n. 5984/2011, depositata il 15.2.2012, con cui il Tribunale di Firenze, 2^ Sezione Penale, ha condannato il alla pena Per_4 di anni quattro di reclusione (ed € 1.200 di multa), per il reato di cui all'art. 643 c.p., e la alla pena di un anno di reclusione (ed € 1.000 di multa), per il reato di cui all'art. 570 Parte_2
c.p., per avere dilapidato e malversato i beni del coniuge (stante l'applicazione, nei suoi confronti, della causa di non punibilità, per il reato di circonvenzione di incapace, ex art. 649 c.p.).
In particolare, nella citata pronuncia si legge: “Quanto al la sua responsabilità per la Per_4 violazione dell'art. 643 c.p. è del tutto evidente. Egli è stato l'artefice del matrimonio tra il Per_1
di cui ben conosceva le deficienze intellettive, peraltro del tutto evidenti, e la
[...] [...]
parente di sua moglie, nonché della procura a vendere fatta redigere al troppo Parte_2 disponibile notaio suo conoscente, al quale aveva indicato il contenuto, comprese le Persona_2
pagina 8 di 18 incredibili clausole sopra ricordate. Inoltre il contattò direttamente il titolare della Per_4 Per_7
e con lo stesso trattò la vendita degli immobili di via di Bellariva, diminuendo il prezzo a CP_1
350.000 euro richiesti in un primo momento ai 200.000 euro finali, procurando i documenti necessari ed assistendo la durante la redazione dell'atto di vendita. Ed ancora il Pt_2 CP_3
, suo socio in Germania, per il preliminare di vendita di cui si è detto, finalizzato
[...] esclusivamente ad incassare il doppio della caparra (euro 100.000) a seguito del non verificarsi della impossibile condizione di procedere alla divisione del compendio immobiliare entro il
31/12/05. Quanto alla strumento del , si tratta della persona necessaria Parte_2 Per_4 alla realizzazione del piano criminoso, che passava dalla indispensabile opera di seduzione del
facilmente suggestionabile a causa dei suoi provati deficit intellettivi, all'ottenimento Persona_1 della procura generale, ed alla successiva vendita e preliminare di vendita di cui è ampiamente detto”.
Vero è che trattasi di sentenza di cui non consta il passaggio in giudicato, tuttavia è altrettanto vero che “la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando gli stessi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nell'istruttoria espletata in quella sede” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
15.2.2001, n. 2200).
Ciò tanto più se si considera che i fatti, posti a fondamento della condanna penale della non sono stati contestati, se non genericamente, da quest'ultima nella comparsa di Parte_2 Per_ costituzione in appello, sebbene gli stessi siano alla base delle domande proposte dall
Pertanto, sia in forza dell'accertamento contenuto nella menzionata sentenza penale che dell'applicazione del principio di non contestazione, tali fatti devono ritenersi provati. Per_ 3.3. – Contestano, invece, gli appellati lo stato di incapacità di intendere e di volere dell al momento del rilascio della procura generale alle liti a favore della Parte_2
Tale stato, a loro dire, sarebbe smentito da una serie di circostanze:
l'essere la procura generale alla stata conferita con atto notarile, senza che il Parte_2
Notaio incaricato avesse in alcun modo notato l'esistenza di problemi psichici del conferente;
Per_
in data 10.10.2005, l si era presentato, accompagnato dall'Avv. Cecchetti, dal Notaio
per revocare la procura precedentemente rilasciata alla Persona_2 Parte_2
pagina 9 di 18 Per_
in data 17.1.2006, l dinanzi al Notaio aveva sottoscritto l'atto di Persona_8 cessione della licenza taxi di cui era titolare. In proposito, proprio il possesso di tale licenza presupponeva il requisito dell'idoneità psico-fisica per la conduzione di mezzi pubblici il che, Per_ di per sé, escludeva che l' fosse affetto da una malattia mentale;
Per_
in data 20.1.2006, l aveva depositato personalmente una querela presso la Procura della Repubblica di Firenze, atto che, in data 19.5.2006, era stato confermato dal suo amministratore di sostegno;
Per_
in data 15.2.2016, l aveva confezionato il suo testamento, nominando la sorella sua erede universale. Pt_1
La tesi non convince.
3.3.1 – Giova considerare che “il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche” (cfr. Cass. Pen. n. 23283/23).
Per l'integrazione della circonvenzione non è, dunque, necessario che si dimostri lo stato di incapacità di intendere e di volere della vittima, ma è sufficiente la prova della sua “vulnerabilità”, in ipotesi correlata al parziale decadimento delle funzioni cognitive ed alla perdita di autonomia;
la dipendenza e l'affidamento acritico sono, infatti, segnali inequivoci della perdita di autonomia nella gestione delle ordinarie incombenze vitali e devono essere considerati come possibili indicatori dello stato di vulnerabilità richiesto per l'integrazione della condotta prevista dall'art. 643 c.p. Per_ Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, non rileva che l fosse stato in grado di compiere determinati atti (revoca della procura alla presentazione della Parte_2 querela, cessione della licenza di tassista, redazione del testamento) – peraltro in un contesto ben diverso rispetto a quello in cui si inseriscono i fatti di causa – in quanto ciò non esclude il suo stato di vulnerabilità e, quindi, il rischio di manipolazione della sua volontà per effetto del comportamento di malintenzionati.
In particolare, per quanto concerne il possesso della licenza di tassista, la valutazione di idoneità a compiere questo tipo di lavoro, qualora erronea, non può che essere imputata alla competente commissione medica, mentre, qualora non lo fosse, non consente di escludere uno stato di minorazione psichica atta a determinare una condizione di vulnerabilità della persona, non constando che tale stato (diverso, si ripete, dalla incapacità di intendere e di volere) sia incompatibile con il possesso della licenza.
pagina 10 di 18 3.3.1.a. – Ad ogni modo, molto significative si presentano le risultanze dell'espletata c.t.u. Per_ medico-legale, in cui si dà atto che l in sede di visita, manifesta “sin da subito evidente difficoltà rispetto alla situazione: arrossisce, suda, ad ogni domanda esordisce con frasi di circostanza come per prendere tempo: “Vediamo un po' come si può mettere … Forse … Che mi possa ricordare … Se non mi ricordo male … Se non mi sbaglio … Mi sembra … Direi” oltre a
“modalità molto infantile e rigida di porsi alle richieste ambientali, comunicando nell'interlocutore la difficoltà nel distinguere elementi e situazioni importanti dai dettagli sullo sfondo”. Per_ Si percepisce, nel leggere la perizia, anche una scarsa percezione, da parte dell dei fatti per cui è causa: “… mi sono ritrovato senza casa e senza nulla… 6-7 anni fa. Avevo queste case. Non me le sono più ritrovate… Non riesco a capire come mai… mi sono ritrovato fuori dell'uscio… sinceramente non mi ricordo di aver firmato nulla…”.
Alla domanda inerente il rilascio della procura, questi risponde: “Mi hanno fatto stare a sedere finché il notaio è andato via. Mi disse che faceva dei fogli, per farla stare lì in regola. Ho firmato tranquillamente.” Per_ Dall'esame condotto dal CTU è emerso che l aveva una capacità cognitiva ai limiti della deficitarietà (Q.I. di 71, quando quello del campione di popolazione della stessa età è di 90-109).
Il perito, dunque, conclude: “appare indubbio che VU si trovi in uno stato di deficitarietà psichica di significatività clinica. E' indubbio che il soggetto manifesti deficit di comprensione con particolare riguardo a situazioni sociali ed interpersonali nonché riguardo alla capacità di fornire il corretto significato ai fatti ovvero alla capacità di giudizio. Tale condizione era in atto da lunga data (presumibilmente dalla nascita) ed era sicuramente presente al momento dei fatti riguardanti la presente CTU […] Nel contesto di un approccio pseudo-amichevole messo in atto dal , un Per_4 amico di famiglia che i congiunti si sono ben guardati in un primo tempo di allontanare, e della ragazza cubana da lui procurata (e delle suggestioni conseguenti), VU non era in grado di comprendere la natura degli atti che era sollecitato a firmare, rapportandola alla tutela degli interessi suoi e del patrimonio di famiglia” (pag. 14).
Pertanto, secondo il c.t.u.: “ il. Sig. al momento del rilascio della procura a vendere in Persona_1 favore della del 31-5-2005 si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di Parte_2 volere, sulla base deficitaria psichica di rilevanza clinica, la cui natura non è dato conoscere per
l'assenza di approfondimenti effettuati e di documentazione clinica relativa. La condizione di deficitarietà psichica di VU lo ha particolarmente esposto all'incapacità di gestire i propri interessi in un contesto di sollecitazione continuativa da parte di , un amico di famiglia non Persona_4 sconfessato dai congiunti, e di un contesto affettivo-emotivo particolarmente intenso rappresentato dalla ” (pag. 15). Parte_2
pagina 11 di 18 Conclusioni coerenti e certamente condivisibili che, tra l'altro, sono suffragate anche dall'esito Per_ della visita militare, cui l fu sottoposto il 21.3.1989, venendo riformato per “immaturità psicointellettiva” (cfr. doc. 18 del fascicolo di parte appellante), nonché dalla nomina dell'amministrazione di sostegno, che certificò il suo stato di incapacità a provvedere ai propri interessi.
3.3.1.b. – In questo quadro, è innegabile che la condotta del e della (come Per_4 Parte_2 Per_ descritta al § 3.2.1.) si sia tradotta in un abuso dello stato di vulnerabilità dell inducendolo a compiere un atto per sé gravemente pregiudizievole (consistito nel rilascio della procura generale alla , sotto la spinta emotiva, frutto di una falsa rappresentazione della realtà a cui era Parte_2 stato indotto a credere, che tale atto fosse necessario per consentire il trasferimento in Italia della sua novella sposa.
Al riguardo, si presenta significativo proprio il contenuto, amplissimo, della suddetta procura
(avente ad oggetto il compimento di “tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione”), in cui, con evidente fine proditorio, era stata inserita una clausola inconferente con il carattere patrimoniale dell'atto: “in particolare, la nominata procuratrice potrà rappresentare il mandante presso tutte le autorità competenti, sia in Italia che all'estero, al fine di espletare le formalità necessarie a rilascio da parte delle autorità cubane dei documenti necessari all'espatrio della stessa nominata procuratrice, signora . Pt_2 Parte_2
Peraltro, la non ha neppure tentato di spiegare i motivi del conferimento a lei, giovane Parte_2 cittadina cubana che non aveva alcuna conoscenza del nostro Paese né esperienza nel campo degli affari immobiliari, della procura generale da parte del marito e dell'interruzione dei rapporti con quest'ultimo subito dopo il suo rilascio, il che rende palese la sua mala fede ed il carattere criminoso dell'intera operazione.
Invero, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto;
(c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto"(così tra le altre Sez. 2, n.39144, del 20/06/2013, , Rv.257068-01; conf. Sez.2, n.28080 del Per_9
12/06/2015, Rv.264146)” (cfr. Cass. Pen., n. 33293/2024).
pagina 12 di 18 3.3.1.c. – Né rileva che il rilascio della procura avvenne senza che il Notaio eccepisse alcunché in Per_ ordine alla condizione mentale dell in quanto l'eventuale errore di valutazione non vale certamente a sanare l'invalidità dell'atto.
È innegabile, infatti, che proprio il conferimento della procura costituiva il fulcro della condotta delittuosa, in quanto rappresentava lo snodo fondamentale per consentire alla all'esito Parte_2 Per_ dell'attività di seduzione e manipolazione della volontà dell di dilapidare e malversare il patrimonio di quest'ultimo (in conformità alle istruzioni del ). Per_4
Del resto, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di circonvenzione di persone incapaci, il rilascio di una procura generale alla gestione del patrimonio, atto di per sé "neutro", integra l'elemento materiale del reato laddove, all'esito di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, si accerti che l'imputato ha indotto la persona offesa a conferirgliela attraverso la manipolazione della sua volontà vulnerabile, onde compiere successivamente atti di disposizione patrimoniali contrari all'interesse del delegante” (cfr. ex plurimis Cass. Pen. n.
26727/2023).
3.4. – Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 cod. pen.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti” (cfr.
Cass. civ. n. 2860/2008; in senso conforme anche Cass. civ. n. 10609/2017).
In particolare, il massimo organo della nomofilachia, nella prima delle citate pronunce, nel dichiarare la nullità della procura negoziale in quanto frutto del delitto di circonvenzione d'incapace posto in essere ai danni del conferente, ha precisato: “la presenza, nelle ipotesi riconducibili all'art. 643 c.p., di un quid pluris, costituito dal particolare grado d'intensità del dolo posto in essere dal soggetto attivo e dalla, altrettanto particolare, condizione del soggetto passivo, costituiscano le ragioni per le quali il legislatore ha ritenuto di ricorrere alla tutela penale del contraente più debole in siffatti casi, così formulando una scelta che non può che rispondere ad esigenze di pubblico interesse, che si riflettono, sul piano civilistico, connotando di imperatività il divieto di compiere tali atti. Nè, d'altra parte, vale obiettare che in tali casi manchi una norma specificamente comminante la sanzione della nullità di siffatti atti, tenuto conto che l'art. 1418
c.c., contiene un principio di ordine generale, diretto a prevedere proprio che, in quei casi nei quali alla violazione della norma imperativa non si accompagni l'espressa previsione di nullità, sia compito del giudice stabilire se la norma contraddetta dall'autonomia privata rivesta il carattere
pagina 13 di 18 dell'imperatività, tale da meritare la massima sanzione d'invalidità prevista dall'ordinamento (in tal senso v. Cass. n. 3272/00)” (cfr. Cass. civ., n. 2860/2008 in motivazione).
Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, che il contratto di compravendita con in quanto posto in essere da un falsus procurator, si appalesa del tutto inefficace (cfr. CP_1
Cass. civ., n. 2860/2008 cit.).
Difatti, non può essere condiviso quanto affermato nella sentenza impugnata secondo cui “la disciplina in materia di procura non contiene una norma che contempli espressamente l'ipotesi qui in esame”.
In realtà, la norma di riferimento è da individuarsi, come correttamente sostenuto dall'appellante, nell'art. 1398 c.c., disciplinante proprio l'ipotesi della rappresentanza senza potere (c.d. falsus procurator).
Al riguardo, giova considerare che il negozio concluso dal falsus procurator non è nullo né annullabile ma è un negozio in itinere, inefficace fino a quando non intervenga la ratifica da parte del dominus (cfr. Cass. civ., n. 24133/2013).
Pertanto, intervenuto il rifiuto del dominus di ratificare il contratto (come nella specie), il negozio compiuto dal falsus procurator produce solo l'effetto di far sorgere la responsabilità di quest'ultimo, nei confronti del terzo contraente, per il risarcimento del danno nei limiti del c.d. interesse negativo, per avere egli confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (cfr.
Cass. civ., n. 2801/1971).
In proposito, non pertinente è il riferimento, da parte del primo giudice, sia all'art. 1396 c.c. – il quale, nel disciplinare le ipotesi di modificazione ed estinzione della procura, implica un suo valido rilascio il che, nel caso in esame, non è configurabile – che all'art. 2652 n. 6 c.c. (per sottolineare, impropriamente, la mancata soggezione della procura al regime di pubblicità previsto per la compravendita e, quindi, l'inidoneità dei vizi della prima a riflettersi sulla seconda), in quanto “la trascrizione prevista dall'art. 2652, n. 6 c.c. riguarda le domande di nullità o di annullamento dei negozi giuridici e non è, quindi, applicabile ai negozi inefficaci, con la conseguenza che, in un negozio compiuto dal rappresentante senza potere, la sentenza con cui viene dichiarata
l'inefficacia della vendita compiuta dal 'falsus procurator' è opponibile all'avente causa in buona fede da quest'ultimo, anche se la domanda è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della vendita” (cfr. Cass. civ. n. 37722/2021).
3.5. – Va, poi, esclusa la possibilità, per di far salvo il suo acquisto in forza del principio CP_1 dell'apparenza.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la
pagina 14 di 18 buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”
(cfr. Cass. civ. n. 18519/2018; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n. 27349/23).
Nella specie, se, da un lato, la buona fede del legale rappresentante di è stata accertata in CP_1 Per_ sede penale, dall'altro, alcuna condotta colposa è configurabile da parte dell il quale, per converso, è rimasto vittima del reato di circonvenzione di incapace.
A ragionare diversamente, si determinerebbe un inammissibile sacrificio del dominus che si troverebbe a subire un'invasione della sua sfera giuridica, in mancanza di una sua volontà e sulla base di condotte (delittuose) ad essa estranee, con una ingiustificabile prevalenza dell'apparenza
(data dal conferimento della procura) sull'inesistenza della rappresentanza.
Del resto, nel caso di difetto di rappresentanza si è di fronte ad una precisa scelta del legislatore, che, agli artt. 1398 e 1399 c.c., prevede l'inefficacia del negozio ed un rimedio a garanzia dell'affidamento incolpevole del terzo contraente in buona fede, consistente nel diritto al risarcimento del danno subito.
In proposito, non pertinente si presenta la giurisprudenza citata da in memoria di replica, in CP_1 quanto concerne le diverse ipotesi: i) dell'estinzione del potere di rappresentanza per morte del conferente (Cass. civ. n. 26779/2018); ii) dell'acquirente di un fondo che aveva corrisposto l'indennità ex art. 874 c.c. al venditore, non proprietario del fondo limitrofo, trascurando di informarsi sulla reale situazione di diritto relativa al muro di confine (Cass. civ. n. 18345/2024);
iii) degli effetti dell'azione di annullamento nei confronti dell'acquirente in buona fede a titolo oneroso (Cass. n. 27376/2024).
Per converso, Cass. civ. n. 34767/2021, anch'essa (malamente) citata da in memoria di CP_1 replica, contiene, nella parte motiva, la riaffermazione del principio (espresso da Cass. civ. n.
18519/2018 cit.), secondo cui “in tema di rappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché, non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente
(conf. ex multis Cass. n. 15645/2017)”.
4 – I motivi in disamina, quindi, si presentano fondati, di talché va dichiarata la nullità della Per_ procura generale del 31.5.2005 rilasciata dall alla nonché l'inefficacia del contratto Parte_2 Per_ di compravendita stipulato il 26.7.2005 tra la quale procuratrice dell e la Parte_2 CP_1
pagina 15 di 18 con conseguente rigetto delle domande proposte da quest'ultima che va condannata alla restituzione degli immobili ad , quale erede di Parte_1 Persona_1
In proposito, pur avendo l'appellante chiesto, nelle conclusioni, la declaratoria di nullità della compravendita, è senz'altro possibile dichiararne l'inefficacia “posto che l'inefficacia costituisce, all'evidenza, un minus rispetto alla nullità e può ritenersi virtualmente nella stessa compresa (non diversamente da quanto è stato, ripetutamente, precisato dalla giurisprudenza nell'analoga tematica dei rapporti tra domanda di dichiarazione della nullità e quella di annullamento: v, tra le altre, Cass. 16708/02, 11157/96), sol che si consideri che il negozio nullo non potendo produrre alcun effetto giuridico, è anche inefficace;
quanto alla causa petendi, nessun mutamento del fatto integrante la stessa può ravvisarsi nella specie, in cui anche la richiesta di dichiarazione dell'inefficacia riveniva la sua causale nella mancanza di potere rappresentativo del C., da considerarsi falsus procurator in conseguenza della nullità della procura delittuosamente ottenuta dal medesimo” (cfr. Cass. civ. n. 2860/2008 in motivazione). Per_ Peraltro, l nell'atto di appello (pag. 18), aveva espressamente fatto riferimento anche all'ipotesi di inefficacia della compravendita per effetto della nullità della procura rilasciata alla di talché si può ritenere che la domanda fosse diretta ad ottenere pure tale Parte_2 declaratoria.
Il carattere dirimente delle questioni trattate determina l'accoglimento dell'appello, con conseguente assorbimento di ogni altra questione. Per_ Non risulta, invece, che l abbia corrisposto somme, a favore delle controparti, in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ragion per cui la relativa domanda non può essere accolta.
5 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993). Per_ 5.1. – Nella specie, l'accoglimento delle domande proposte dall determina l'integrale soccombenza di e della con la conseguenza che le spese del doppio grado di CP_1 Parte_2 giudizio devono essere poste a carico solidale degli appellati.
pagina 16 di 18 Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile-complessità media):
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.416,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 3.738,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.579,00
Compenso tabellare: € 10.860,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado;
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.665,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 3.686,00
Fase decisionale (valore medio): € 4.287,00
Compenso tabellare: € 12.156,00, oltre € 804,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
5.2. – Le spese di c.t.u. vanno poste integralmente a carico solidale degli appellati in considerazione degli esiti dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 431/2014 Persona_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12.2.2014, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata:
a) rigetta le domande proposte da Controparte_1
b) in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte da dichiara la nullità della Persona_1 procura generale del 31.5.2005, a ministero del Notaio di Firenze (Rep Persona_2
n.15.220/1.432), e l'inefficacia del contratto di compravendita stipulato tra e Controparte_1
quale rappresentante di in data 26.07.2005 a rogito del Parte_2 Persona_1
Notaio Rep 10.660, Racc. 1.360, registrato a Prato in data 02.08.2005 al n.7178 Persona_3
e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. in data 03.08.2005 al n.21837 reg. part.;
c) condanna alla restituzione, a favore di quale erede di Controparte_1 Parte_1 Per_1
degli immobili oggetto del contratto di compravendita del 26.7.2005;
[...]
pagina 17 di 18 2) condanna e al pagamento, in solido, delle spese Controparte_1 Parte_2 del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 804,00 per esborsi ed in € 12.156,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale degli appellati.
Firenze, 5.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 776/2015 promossa da:
(C.F. ) quale erede di con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Persona_1 dell'Avv. NACCARATO MASSIMILIANO e dell'Avv. CECCHETTI FABRIZIO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. SERNI MARCO Controparte_1 P.IVA_1
ARNAIZ con il patrocinio dell'Avv. IANNALFO CHIARA (CF Controparte_2
) e dell'Avv. MASSAI DANIELA C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 431/2014 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12.2.2014
CONCLUSIONI
In data 3-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi d'appello, riformare integralmente la Sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le domande riconvenzionali formulate in primo grado: in tesi accertare e dichiarare la nullità della procura Generale a ministero del Notaio di Firenze (Rep n.15.220/1.432) e del contratto di Persona_2 compravendita stipulato tra la ed la Sig.ra quale Controparte_1 Parte_2 rappresentante del Sig. in data 26.07.2005 a rogito del Notaio Rep Persona_1 Persona_3
pagina 1 di 18 10.660 Racc. 1.360, registrato a Prato in data 02.08.2005 al n.7178 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. in data 03.08.2005 al n.21837 reg. part.. per contrarietà a norme imperative;
in ipotesi, accertata e dichiarata l'incapacità naturale del Sig. nel momento Persona_1 in cui, in data 31.05.2005, ha sottoscritto la Procura Generale a ministero del Notaio Persona_2 di Firenze (Rep n.15.220/1.432) a favore della Sig.ra annullare ai sensi Parte_2 dell'art.428 Cod. Civ. detto atto e per l'effetto dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità al comparente del predetto contratto di compravendita stipulato in data 26.07.2005; conseguentemente rigettare e respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dalla
[...] e condannare quest'ultima alla restituzione degli immobili e delle somme nel Controparte_1 frattempo corrisposte in esecuzione della Sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze Controparte_1 respingere l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata con ordine al Conservatore di cancellazione delle trascrizioni delle domande. Con vittoria di spese ed onorari”.
Per parte appellata “Respingere l'appello proposto con conferma Parte_2 della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Persona_1
Corte di Appello, (di seguito, per brevità, anche solo “ ) e Controparte_1 CP_1
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 431/2014, emessa dal Parte_2
Tribunale di Firenze e pubblicata il 12.2.2014, che, definitivamente pronunciando sulla domanda Per_ proposta dall'attrice e su quelle riconvenzionali del convenuto aveva così disposto: CP_1
“
1.Dichiara tenuto e condanna a consegnare all'attrice i contratti di locazione Persona_1 CP_1 relativi agli immobili compravenduti di cui è causa nonché a corrispondere a gli importi CP_1 dei canoni di locazione percepiti a partire dall'agosto 2005 fino al momento in cui i conduttori li hanno corrisposti direttamente a 2. rigetta le domande riconvenzionali del convenuto;
3. CP_1 dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. pone le spese di c.t.u. in frazioni uguali a carico di parte attrice e di parte convenuta”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo: CP_1 Persona_1 che, in data 26.7.2005, aveva sottoscritto un contratto di compravendita, con cui
[...]
quale procuratrice del marito aveva venduto, ad essa la piena Parte_2 Persona_1 CP_1 proprietà di quattro unità immobiliari ubicate in Firenze, via di Bellariva n. 56; che, nella compravendita, si dava atto che gli immobili erano locati e, verbalmente, la parte venditrice assicurava che dopo la stipula del rogito sarebbero stati inviati all'acquirente i contratti e corrisposti direttamente i canoni di locazione;
pagina 2 di 18 che, stante l'inerzia del venditore, la società attrice, in data 7.10.2005, gli aveva inviato una raccomandata con cui aveva richiesto formalmente la consegna dei contratti ed il pagamento dei canoni di locazione maturati dall'agosto 2005; che, a seguito di tale richiesta, aveva ricevuto la telefonata di una persona che si era qualificata Per_ come la sorella dell la quale aveva dichiarato di essere all'oscuro della vendita e di non conoscere la procuratrice del fratello;
che con lettera del 14.10.2005 a firma del suo legale, aveva reiterato la richiesta, senza CP_1 ricevere alcun riscontro, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna del convenuto alla consegna dei contratti di locazione relativi agli immobili compravenduti nonché al pagamento dei canoni percepiti dall'agosto 2005, oltre interessi ed il risarcimento del maggior danno.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona Persona_1 dell'amministratore di sostegno provvisorio, esponendo: di essere affetto da deficit intellettivo, che gli aveva creato difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro ed impedito di crearsi una sua famiglia;
che, indotto da , egli aveva iniziato a frequentare delle ragazze cubane e, tra queste, Persona_4
con cui aveva contratto matrimonio per procura;
Parte_2 che, in data 31.5.2005, egli aveva rilasciato, per atto del Notaio che era Persona_5 Per_ stato accompagnato dal presso l'abitazione di esso una procura generale a favore della Per_4
avendogli il fatto credere che si trattava di un atto necessario per consentire Parte_2 Per_4
l'ingresso in Italia della stessa;
che, sulla base di tale procura, la aveva proceduto, in poco più di due mesi, ad alienare Parte_2 Per_ completamente l'intero patrimonio immobiliare dell prima stipulando il contratto di compravendita con la e poi un preliminare avente ad oggetto il trasferimento di tutti i suoi CP_1 diritti di comproprietà su una serie di altri immobili ubicati in Firenze ed anch'essi di ingentissimo valore, ad un prezzo nettamente inferiore al loro valore di mercato;
Per_ che, dopo aver conseguito la procura, la aveva interrotto i rapporti con l il quale Parte_2 era rimasto completamente all'oscuro del suo operato;
Per_ che, infatti, solo a seguito della lettera della del 7.10.2014, la famiglia dell era venuta a CP_1 conoscenza della stipula di tali atti;
che, in particolare, la sorella , resasi conto che il fratello era rimasto vittima di un ben Pt_1 preciso disegno criminoso, aveva depositato una denuncia querela presso la Procura della
Repubblica di Firenze;
pagina 3 di 18 Per_ che, inoltre, a seguito di visita psichiatrica, era emerso che l non era “assolutamente in grado di gestire in maniera autonoma la propria vita ed i propri interessi” nonché “di svolgere tutte quelle operazioni più complesse che eccedono dalla quotidianità e dall'ordinaria amministrazione”, il che aveva indotto la famiglia a chiedere ed ottenere la nomina di un amministratore di sostegno;
che, quindi, essendo configurabile il reato di circonvenzione di incapace ovvero di truffa Per_ pluriaggravata ai danni dell le due operazioni negoziali, consistenti nel rilascio della procura alla (in data 31.5.2005) e nella successiva stipula del contratto con la (in data Parte_2 CP_1
26.7.2005), in quanto teleologicamente collegate nell'ambito del medesimo progetto criminoso volto ad approfittare dei deficit intellettivi della vittima, dovevano considerarsi nulli per contrasto con norme imperative;
che, in ogni caso, sussistevano i presupposti per l'annullamento della procura conferita alla perché rilasciata da un soggetto che si trovava in condizioni di incapacità naturale ex Parte_2 art. 428 c.c., il che determinava anche la caducazione del contratto di compravendita con la CP_1 Per_ in quanto concluso a condizioni particolarmente negative per l' che, peraltro, tale contratto era annullabile anche per errore o dolo, giacché la Parte_2 cittadina cubana, non era in grado di comprenderne la portata perché non a conoscenza della lingua italiana;
concludeva, quindi, chiedendo: in via principale di dichiarare la nullità del contratto di compravendita del 26.7.2005 per contrasto con norme imperative;
in ipotesi, di accertare e dichiarare lo stato di incapacità naturale del convenuto ex art. 428 c.p.c. all'atto del rilascio della procura alla e, per l'effetto, di dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità, Parte_2 nei suoi confronti, del predetto contratto;
in via ulteriormente gradata, di annullare il contratto per errore o dolo;
in ogni caso, con rigetto delle domande proposte da CP_1
1.3. – A seguito delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, chiedeva di CP_1 estendere il contraddittorio al Notaio per essere da questi manlevata Persona_5 nell'ipotesi di loro accoglimento.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio contestando le Persona_5 domande proposte nei suoi confronti e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della sua
Compagnia di Assicurazione, per essere manlevato nell'ipotesi di condanna.
Il tribunale disponeva la separazione dei due giudizi.
1.4. – Veniva, altresì, disposta dal giudice l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ritenuta litisconsorte necessaria, la quale rimaneva contumace. Parte_2
pagina 4 di 18 1.5. – La causa veniva istruita con prove documentali nonché con l'espletamento di c.t.u. medico- legale sulla persona dell'Ulivi ed estimativa del valore commerciale degli immobili acquistati dalla
CP_1
1.6. – Indi, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il legale rappresentante della società attrice era stato assolto dall'accusa di circonvenzione di incapace per non avere commesso il fatto;
(-) era stato, invece, condannato, per tale reato, , mentre la aveva Persona_4 Parte_2 beneficiato della condizione di non punibilità ex art. 649 c.p.c. – essendo la moglie della vittima – pur venendo condannata per il reato di cui all'art. 570 c.p. (per aver dilapidato il patrimonio del coniuge);
(-) si trattava, quindi, di stabilire se la nullità, qualora ipotizzabile, della procura generale Per_ rilasciata dall alla riverberasse i suoi effetti sul contratto fine (la compravendita Parte_2 stipulata con la;
CP_1
(-) dovendo farsi applicazione dell'art. 1396, comma 2, c.c. (che contempla le ipotesi di estinzione Per_ della procura), le condizioni di minorata capacità dell non erano state colpevolmente ignorate dal legale rappresentante della in quanto: i) la procura era stata rilasciata alla a CP_1 Parte_2 mezzo atto notarile, il che costituiva un elemento sufficientemente tranquillizzante per il Per_ compratore;
ii) in essa si dichiarava che l svolgeva la professione di tassista, che presupponeva particolari abilitazioni, difficilmente compatibili con uno stato di incapacità;
(-) pertanto, la domanda di nullità del contratto doveva essere rigettata;
(-) parimenti, doveva essere rigettata la domanda di annullamento della compravendita per incapacità naturale e per vizi della volontà, ostandovi il disposto di cui agli artt. 1390 e 1391 c.c., non essendovi stata alcuna predeterminazione degli elementi del contratto;
(-) inoltre, doveva essere rigettata la domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso della per avere costei una limitata conoscenza della lingua italiana, sia Parte_2 perché non risultava che ella non comprendesse affatto l'italiano sia perché la stessa era certamente in grado di rendersi conto della prestazione a suo favore, tanto da essere titolare di un conto corrente bancario ed aver ricevuto il pagamento del prezzo;
d'altra parte, la era Parte_2 stata condannata in sede penale, sicché ella non poteva in alcun modo essere considerata come persona offesa nella vicenda in questione;
(-) neppure poteva considerarsi sintomatico di un vizio del consenso la divergenza tra il prezzo pattuito (€ 200.000) ed il valore di mercato dei beni stimato dal c.t.u. (€ 514.000), il che, al più, avrebbe potuto integrare la fattispecie del contratto concluso in stato di bisogno;
(-) pertanto, la domanda proposta dall'attrice andava accolta;
pagina 5 di 18 (-) sussistevano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Persona_1
1) con il primo, denunciava la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per non essersi il primo giudice pronunciato sulle domande riconvenzionali proposte dal convenuto ritenendole, erroneamente, assorbite dalla valutazione in ordine all'inidoneità della nullità della procura a ripercuotersi sulla validità del contratto fine.
2) Con il secondo, rilevava l'erroneità della decisione impugnata per non avere dichiarato la nullità della procura rilasciata alla e del successivo contratto stipulato con senza Parte_2 CP_1 considerare il collegamento negoziale esistente tra gli atti pregiudizievoli.
Difatti, la fattispecie incriminatrice della circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) è annoverata tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità del contratto concluso.
Nella specie, il rilascio della procura generale a favore della approfittando dei deficit Parte_2 Per_ intellettivi dell aveva determinato la consumazione del reato di cui all'art. 643 c.p., in quanto in forza di tale atto, (giudicato colpevole per questo delitto), per il tramite della Persona_4 Per_ medesima aveva potuto disporre liberamente del patrimonio immobiliare dell Parte_2
Pertanto, la nullità insanabile della procura determinava il venir meno, con effetto ex tunc, dei poteri di rappresentanza in capo alla con la conseguenza che risultava Parte_2 Per_ automaticamente travolto – perché invalido, inefficace e/o inopponibile all – anche il contratto di compravendita stipulato in data 26.7.2005 con la per assenza dei necessari CP_1 poteri in capo al rappresentante.
3) Con il terzo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare la domanda volta ad ottenere Per_ l'annullamento ex art. 428 c.c. della procura rilasciata dall alla Parte_2
In proposito, particolarmente significative si presentavano le risultanze della c.t.u. medico-legale Per_ condotta sulla persona dell avendo il perito accertato che, al momento del rilascio della procura, costui si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere. Per_ Inoltre, evidente era la gravità del pregiudizio subito dall dal momento che i suoi immobili erano stati venduti ad un prezzo nettamente inferiore al loro valore di mercato, come accertato dall'espletata c.t.u. estimativa.
4) Con il quarto, rilevava che il primo giudice aveva errato nel negare che l'invalidità della procura si ripercuotesse sulla validità del contratto di compravendita stipulato con CP_1
pagina 6 di 18 Difatti, non pertinente era il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all'art. 1396 c.c. il quale, nel disciplinare le ipotesi di modificazione ed estinzione della procura, presuppone il legittimo e valido conferimento della stessa. Per_ Il che, tuttavia, non ricorreva nel caso di specie, dal momento che l non aveva inteso conferire alcuna procura, con la conseguenza che la fattispecie andava ricondotta nel campo di applicazione dell'art. 1398 c.c. (falsus procurator), poiché il contratto con la era stato CP_1 concluso dalla sulla base di una procura invalida. Parte_2
5) Con il quinto, censurava la sentenza impugnata anche per aver riconosciuto la buona fede del legale di rappresentante di CP_1
Difatti, oltre all'evidente sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore di mercato dei beni, questi, per sua stessa ammissione, non aveva stranamente effettuato alcun sopralluogo né si era fatto consegnare i contratti di locazione prima della vendita, così accettando, sostanzialmente, i rischi derivanti dall'esistenza di problemi in ordine alla libera circolazione dei beni.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – A seguito del decesso dell'appellante, si costituiva in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. Pt_1
, quale erede universale dello stesso, associandosi alle precedenti difese della parte.
[...]
2.4. – Disposti numerosi rinvii per la notifica dell'appello, si costituiva, altresì, in giudizio
[...]
, rassegnando le sopra trascritte conclusioni. Parte_2
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 3-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Il primo motivo è infondato, non sussistendo il vizio di omessa pronuncia lamentato dall'appellante, in quanto il tribunale ha preso in considerazione tutte le domande riconvenzionali Per_ proposte dall provvedendo al loro rigetto sia pure con motivazione sintetica.
3.2. – Vanno, a questo punto, esaminati, in ordine logico, il secondo ed il quarto motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro.
pagina 7 di 18 3.2.1. – Occorre, innanzi tutto, evidenziare come la contumace nel giudizio di primo Parte_2 grado, nel costituirsi in appello non abbia contestato, se non genericamente, la versione dei fatti Per_ fornita dall
Deve, dunque, ritenersi pacifico:
Per_
che l affetto da un deficit psichico, era stato indotto da a sposare una Persona_4 ragazza cubana (la che neppure conosceva, conferendo al medesimo Parte_2 Per_4 una procura per contrarre matrimonio, per suo conto, a Cuba nel febbraio 2005 (trascritto in Italia nell'aprile 2006); Per_
che, quindi, l abbandonando la sua famiglia di origine, si era trasferito presso l'abitazione dove vivevano il e la Per_4 Parte_2 Per_
che, in data 31.5.2005, l aveva rilasciato, a favore della una procura Parte_2 perché il gli aveva fatto credere che tale atto fosse necessario per consentire alla Per_4 medesima di trasferirsi in Italia;
Parte_2 Per_
che, in realtà, quella che l aveva firmato era una procura generale alla a Parte_2 gestire e vendere tutti gli immobili di sua proprietà;
che tale procura era stata rilasciata non presso lo studio notarile, bensì presso l'abitazione Per_ in cui l' si era trasferito e dove il Notaio era stato accompagnato proprio dal;
Per_4
che, subito dopo il rilascio della procura, la aveva interrotto qualsiasi rapporto Parte_2 Per_ con l procedendo, nel giro di due mesi, ad alienare l'intero patrimonio immobiliare del marito, prima stipulando il contratto con e poi sottoscrivendo un preliminare di CP_1 compravendita (con tale ) di tutti i diritti di comproprietà su una serie di Persona_6 altri immobili, di ingente valore, ubicati in Firenze;
3.2.2. – Tutti fatti che sono stati messi bene in evidenza nella sentenza n. 5984/2011, depositata il 15.2.2012, con cui il Tribunale di Firenze, 2^ Sezione Penale, ha condannato il alla pena Per_4 di anni quattro di reclusione (ed € 1.200 di multa), per il reato di cui all'art. 643 c.p., e la alla pena di un anno di reclusione (ed € 1.000 di multa), per il reato di cui all'art. 570 Parte_2
c.p., per avere dilapidato e malversato i beni del coniuge (stante l'applicazione, nei suoi confronti, della causa di non punibilità, per il reato di circonvenzione di incapace, ex art. 649 c.p.).
In particolare, nella citata pronuncia si legge: “Quanto al la sua responsabilità per la Per_4 violazione dell'art. 643 c.p. è del tutto evidente. Egli è stato l'artefice del matrimonio tra il Per_1
di cui ben conosceva le deficienze intellettive, peraltro del tutto evidenti, e la
[...] [...]
parente di sua moglie, nonché della procura a vendere fatta redigere al troppo Parte_2 disponibile notaio suo conoscente, al quale aveva indicato il contenuto, comprese le Persona_2
pagina 8 di 18 incredibili clausole sopra ricordate. Inoltre il contattò direttamente il titolare della Per_4 Per_7
e con lo stesso trattò la vendita degli immobili di via di Bellariva, diminuendo il prezzo a CP_1
350.000 euro richiesti in un primo momento ai 200.000 euro finali, procurando i documenti necessari ed assistendo la durante la redazione dell'atto di vendita. Ed ancora il Pt_2 CP_3
, suo socio in Germania, per il preliminare di vendita di cui si è detto, finalizzato
[...] esclusivamente ad incassare il doppio della caparra (euro 100.000) a seguito del non verificarsi della impossibile condizione di procedere alla divisione del compendio immobiliare entro il
31/12/05. Quanto alla strumento del , si tratta della persona necessaria Parte_2 Per_4 alla realizzazione del piano criminoso, che passava dalla indispensabile opera di seduzione del
facilmente suggestionabile a causa dei suoi provati deficit intellettivi, all'ottenimento Persona_1 della procura generale, ed alla successiva vendita e preliminare di vendita di cui è ampiamente detto”.
Vero è che trattasi di sentenza di cui non consta il passaggio in giudicato, tuttavia è altrettanto vero che “la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando gli stessi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nell'istruttoria espletata in quella sede” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
15.2.2001, n. 2200).
Ciò tanto più se si considera che i fatti, posti a fondamento della condanna penale della non sono stati contestati, se non genericamente, da quest'ultima nella comparsa di Parte_2 Per_ costituzione in appello, sebbene gli stessi siano alla base delle domande proposte dall
Pertanto, sia in forza dell'accertamento contenuto nella menzionata sentenza penale che dell'applicazione del principio di non contestazione, tali fatti devono ritenersi provati. Per_ 3.3. – Contestano, invece, gli appellati lo stato di incapacità di intendere e di volere dell al momento del rilascio della procura generale alle liti a favore della Parte_2
Tale stato, a loro dire, sarebbe smentito da una serie di circostanze:
l'essere la procura generale alla stata conferita con atto notarile, senza che il Parte_2
Notaio incaricato avesse in alcun modo notato l'esistenza di problemi psichici del conferente;
Per_
in data 10.10.2005, l si era presentato, accompagnato dall'Avv. Cecchetti, dal Notaio
per revocare la procura precedentemente rilasciata alla Persona_2 Parte_2
pagina 9 di 18 Per_
in data 17.1.2006, l dinanzi al Notaio aveva sottoscritto l'atto di Persona_8 cessione della licenza taxi di cui era titolare. In proposito, proprio il possesso di tale licenza presupponeva il requisito dell'idoneità psico-fisica per la conduzione di mezzi pubblici il che, Per_ di per sé, escludeva che l' fosse affetto da una malattia mentale;
Per_
in data 20.1.2006, l aveva depositato personalmente una querela presso la Procura della Repubblica di Firenze, atto che, in data 19.5.2006, era stato confermato dal suo amministratore di sostegno;
Per_
in data 15.2.2016, l aveva confezionato il suo testamento, nominando la sorella sua erede universale. Pt_1
La tesi non convince.
3.3.1 – Giova considerare che “il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche” (cfr. Cass. Pen. n. 23283/23).
Per l'integrazione della circonvenzione non è, dunque, necessario che si dimostri lo stato di incapacità di intendere e di volere della vittima, ma è sufficiente la prova della sua “vulnerabilità”, in ipotesi correlata al parziale decadimento delle funzioni cognitive ed alla perdita di autonomia;
la dipendenza e l'affidamento acritico sono, infatti, segnali inequivoci della perdita di autonomia nella gestione delle ordinarie incombenze vitali e devono essere considerati come possibili indicatori dello stato di vulnerabilità richiesto per l'integrazione della condotta prevista dall'art. 643 c.p. Per_ Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, non rileva che l fosse stato in grado di compiere determinati atti (revoca della procura alla presentazione della Parte_2 querela, cessione della licenza di tassista, redazione del testamento) – peraltro in un contesto ben diverso rispetto a quello in cui si inseriscono i fatti di causa – in quanto ciò non esclude il suo stato di vulnerabilità e, quindi, il rischio di manipolazione della sua volontà per effetto del comportamento di malintenzionati.
In particolare, per quanto concerne il possesso della licenza di tassista, la valutazione di idoneità a compiere questo tipo di lavoro, qualora erronea, non può che essere imputata alla competente commissione medica, mentre, qualora non lo fosse, non consente di escludere uno stato di minorazione psichica atta a determinare una condizione di vulnerabilità della persona, non constando che tale stato (diverso, si ripete, dalla incapacità di intendere e di volere) sia incompatibile con il possesso della licenza.
pagina 10 di 18 3.3.1.a. – Ad ogni modo, molto significative si presentano le risultanze dell'espletata c.t.u. Per_ medico-legale, in cui si dà atto che l in sede di visita, manifesta “sin da subito evidente difficoltà rispetto alla situazione: arrossisce, suda, ad ogni domanda esordisce con frasi di circostanza come per prendere tempo: “Vediamo un po' come si può mettere … Forse … Che mi possa ricordare … Se non mi ricordo male … Se non mi sbaglio … Mi sembra … Direi” oltre a
“modalità molto infantile e rigida di porsi alle richieste ambientali, comunicando nell'interlocutore la difficoltà nel distinguere elementi e situazioni importanti dai dettagli sullo sfondo”. Per_ Si percepisce, nel leggere la perizia, anche una scarsa percezione, da parte dell dei fatti per cui è causa: “… mi sono ritrovato senza casa e senza nulla… 6-7 anni fa. Avevo queste case. Non me le sono più ritrovate… Non riesco a capire come mai… mi sono ritrovato fuori dell'uscio… sinceramente non mi ricordo di aver firmato nulla…”.
Alla domanda inerente il rilascio della procura, questi risponde: “Mi hanno fatto stare a sedere finché il notaio è andato via. Mi disse che faceva dei fogli, per farla stare lì in regola. Ho firmato tranquillamente.” Per_ Dall'esame condotto dal CTU è emerso che l aveva una capacità cognitiva ai limiti della deficitarietà (Q.I. di 71, quando quello del campione di popolazione della stessa età è di 90-109).
Il perito, dunque, conclude: “appare indubbio che VU si trovi in uno stato di deficitarietà psichica di significatività clinica. E' indubbio che il soggetto manifesti deficit di comprensione con particolare riguardo a situazioni sociali ed interpersonali nonché riguardo alla capacità di fornire il corretto significato ai fatti ovvero alla capacità di giudizio. Tale condizione era in atto da lunga data (presumibilmente dalla nascita) ed era sicuramente presente al momento dei fatti riguardanti la presente CTU […] Nel contesto di un approccio pseudo-amichevole messo in atto dal , un Per_4 amico di famiglia che i congiunti si sono ben guardati in un primo tempo di allontanare, e della ragazza cubana da lui procurata (e delle suggestioni conseguenti), VU non era in grado di comprendere la natura degli atti che era sollecitato a firmare, rapportandola alla tutela degli interessi suoi e del patrimonio di famiglia” (pag. 14).
Pertanto, secondo il c.t.u.: “ il. Sig. al momento del rilascio della procura a vendere in Persona_1 favore della del 31-5-2005 si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di Parte_2 volere, sulla base deficitaria psichica di rilevanza clinica, la cui natura non è dato conoscere per
l'assenza di approfondimenti effettuati e di documentazione clinica relativa. La condizione di deficitarietà psichica di VU lo ha particolarmente esposto all'incapacità di gestire i propri interessi in un contesto di sollecitazione continuativa da parte di , un amico di famiglia non Persona_4 sconfessato dai congiunti, e di un contesto affettivo-emotivo particolarmente intenso rappresentato dalla ” (pag. 15). Parte_2
pagina 11 di 18 Conclusioni coerenti e certamente condivisibili che, tra l'altro, sono suffragate anche dall'esito Per_ della visita militare, cui l fu sottoposto il 21.3.1989, venendo riformato per “immaturità psicointellettiva” (cfr. doc. 18 del fascicolo di parte appellante), nonché dalla nomina dell'amministrazione di sostegno, che certificò il suo stato di incapacità a provvedere ai propri interessi.
3.3.1.b. – In questo quadro, è innegabile che la condotta del e della (come Per_4 Parte_2 Per_ descritta al § 3.2.1.) si sia tradotta in un abuso dello stato di vulnerabilità dell inducendolo a compiere un atto per sé gravemente pregiudizievole (consistito nel rilascio della procura generale alla , sotto la spinta emotiva, frutto di una falsa rappresentazione della realtà a cui era Parte_2 stato indotto a credere, che tale atto fosse necessario per consentire il trasferimento in Italia della sua novella sposa.
Al riguardo, si presenta significativo proprio il contenuto, amplissimo, della suddetta procura
(avente ad oggetto il compimento di “tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione”), in cui, con evidente fine proditorio, era stata inserita una clausola inconferente con il carattere patrimoniale dell'atto: “in particolare, la nominata procuratrice potrà rappresentare il mandante presso tutte le autorità competenti, sia in Italia che all'estero, al fine di espletare le formalità necessarie a rilascio da parte delle autorità cubane dei documenti necessari all'espatrio della stessa nominata procuratrice, signora . Pt_2 Parte_2
Peraltro, la non ha neppure tentato di spiegare i motivi del conferimento a lei, giovane Parte_2 cittadina cubana che non aveva alcuna conoscenza del nostro Paese né esperienza nel campo degli affari immobiliari, della procura generale da parte del marito e dell'interruzione dei rapporti con quest'ultimo subito dopo il suo rilascio, il che rende palese la sua mala fede ed il carattere criminoso dell'intera operazione.
Invero, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto;
(c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto"(così tra le altre Sez. 2, n.39144, del 20/06/2013, , Rv.257068-01; conf. Sez.2, n.28080 del Per_9
12/06/2015, Rv.264146)” (cfr. Cass. Pen., n. 33293/2024).
pagina 12 di 18 3.3.1.c. – Né rileva che il rilascio della procura avvenne senza che il Notaio eccepisse alcunché in Per_ ordine alla condizione mentale dell in quanto l'eventuale errore di valutazione non vale certamente a sanare l'invalidità dell'atto.
È innegabile, infatti, che proprio il conferimento della procura costituiva il fulcro della condotta delittuosa, in quanto rappresentava lo snodo fondamentale per consentire alla all'esito Parte_2 Per_ dell'attività di seduzione e manipolazione della volontà dell di dilapidare e malversare il patrimonio di quest'ultimo (in conformità alle istruzioni del ). Per_4
Del resto, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di circonvenzione di persone incapaci, il rilascio di una procura generale alla gestione del patrimonio, atto di per sé "neutro", integra l'elemento materiale del reato laddove, all'esito di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, si accerti che l'imputato ha indotto la persona offesa a conferirgliela attraverso la manipolazione della sua volontà vulnerabile, onde compiere successivamente atti di disposizione patrimoniali contrari all'interesse del delegante” (cfr. ex plurimis Cass. Pen. n.
26727/2023).
3.4. – Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 cod. pen.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti” (cfr.
Cass. civ. n. 2860/2008; in senso conforme anche Cass. civ. n. 10609/2017).
In particolare, il massimo organo della nomofilachia, nella prima delle citate pronunce, nel dichiarare la nullità della procura negoziale in quanto frutto del delitto di circonvenzione d'incapace posto in essere ai danni del conferente, ha precisato: “la presenza, nelle ipotesi riconducibili all'art. 643 c.p., di un quid pluris, costituito dal particolare grado d'intensità del dolo posto in essere dal soggetto attivo e dalla, altrettanto particolare, condizione del soggetto passivo, costituiscano le ragioni per le quali il legislatore ha ritenuto di ricorrere alla tutela penale del contraente più debole in siffatti casi, così formulando una scelta che non può che rispondere ad esigenze di pubblico interesse, che si riflettono, sul piano civilistico, connotando di imperatività il divieto di compiere tali atti. Nè, d'altra parte, vale obiettare che in tali casi manchi una norma specificamente comminante la sanzione della nullità di siffatti atti, tenuto conto che l'art. 1418
c.c., contiene un principio di ordine generale, diretto a prevedere proprio che, in quei casi nei quali alla violazione della norma imperativa non si accompagni l'espressa previsione di nullità, sia compito del giudice stabilire se la norma contraddetta dall'autonomia privata rivesta il carattere
pagina 13 di 18 dell'imperatività, tale da meritare la massima sanzione d'invalidità prevista dall'ordinamento (in tal senso v. Cass. n. 3272/00)” (cfr. Cass. civ., n. 2860/2008 in motivazione).
Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, che il contratto di compravendita con in quanto posto in essere da un falsus procurator, si appalesa del tutto inefficace (cfr. CP_1
Cass. civ., n. 2860/2008 cit.).
Difatti, non può essere condiviso quanto affermato nella sentenza impugnata secondo cui “la disciplina in materia di procura non contiene una norma che contempli espressamente l'ipotesi qui in esame”.
In realtà, la norma di riferimento è da individuarsi, come correttamente sostenuto dall'appellante, nell'art. 1398 c.c., disciplinante proprio l'ipotesi della rappresentanza senza potere (c.d. falsus procurator).
Al riguardo, giova considerare che il negozio concluso dal falsus procurator non è nullo né annullabile ma è un negozio in itinere, inefficace fino a quando non intervenga la ratifica da parte del dominus (cfr. Cass. civ., n. 24133/2013).
Pertanto, intervenuto il rifiuto del dominus di ratificare il contratto (come nella specie), il negozio compiuto dal falsus procurator produce solo l'effetto di far sorgere la responsabilità di quest'ultimo, nei confronti del terzo contraente, per il risarcimento del danno nei limiti del c.d. interesse negativo, per avere egli confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (cfr.
Cass. civ., n. 2801/1971).
In proposito, non pertinente è il riferimento, da parte del primo giudice, sia all'art. 1396 c.c. – il quale, nel disciplinare le ipotesi di modificazione ed estinzione della procura, implica un suo valido rilascio il che, nel caso in esame, non è configurabile – che all'art. 2652 n. 6 c.c. (per sottolineare, impropriamente, la mancata soggezione della procura al regime di pubblicità previsto per la compravendita e, quindi, l'inidoneità dei vizi della prima a riflettersi sulla seconda), in quanto “la trascrizione prevista dall'art. 2652, n. 6 c.c. riguarda le domande di nullità o di annullamento dei negozi giuridici e non è, quindi, applicabile ai negozi inefficaci, con la conseguenza che, in un negozio compiuto dal rappresentante senza potere, la sentenza con cui viene dichiarata
l'inefficacia della vendita compiuta dal 'falsus procurator' è opponibile all'avente causa in buona fede da quest'ultimo, anche se la domanda è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della vendita” (cfr. Cass. civ. n. 37722/2021).
3.5. – Va, poi, esclusa la possibilità, per di far salvo il suo acquisto in forza del principio CP_1 dell'apparenza.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la
pagina 14 di 18 buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”
(cfr. Cass. civ. n. 18519/2018; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n. 27349/23).
Nella specie, se, da un lato, la buona fede del legale rappresentante di è stata accertata in CP_1 Per_ sede penale, dall'altro, alcuna condotta colposa è configurabile da parte dell il quale, per converso, è rimasto vittima del reato di circonvenzione di incapace.
A ragionare diversamente, si determinerebbe un inammissibile sacrificio del dominus che si troverebbe a subire un'invasione della sua sfera giuridica, in mancanza di una sua volontà e sulla base di condotte (delittuose) ad essa estranee, con una ingiustificabile prevalenza dell'apparenza
(data dal conferimento della procura) sull'inesistenza della rappresentanza.
Del resto, nel caso di difetto di rappresentanza si è di fronte ad una precisa scelta del legislatore, che, agli artt. 1398 e 1399 c.c., prevede l'inefficacia del negozio ed un rimedio a garanzia dell'affidamento incolpevole del terzo contraente in buona fede, consistente nel diritto al risarcimento del danno subito.
In proposito, non pertinente si presenta la giurisprudenza citata da in memoria di replica, in CP_1 quanto concerne le diverse ipotesi: i) dell'estinzione del potere di rappresentanza per morte del conferente (Cass. civ. n. 26779/2018); ii) dell'acquirente di un fondo che aveva corrisposto l'indennità ex art. 874 c.c. al venditore, non proprietario del fondo limitrofo, trascurando di informarsi sulla reale situazione di diritto relativa al muro di confine (Cass. civ. n. 18345/2024);
iii) degli effetti dell'azione di annullamento nei confronti dell'acquirente in buona fede a titolo oneroso (Cass. n. 27376/2024).
Per converso, Cass. civ. n. 34767/2021, anch'essa (malamente) citata da in memoria di CP_1 replica, contiene, nella parte motiva, la riaffermazione del principio (espresso da Cass. civ. n.
18519/2018 cit.), secondo cui “in tema di rappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché, non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente
(conf. ex multis Cass. n. 15645/2017)”.
4 – I motivi in disamina, quindi, si presentano fondati, di talché va dichiarata la nullità della Per_ procura generale del 31.5.2005 rilasciata dall alla nonché l'inefficacia del contratto Parte_2 Per_ di compravendita stipulato il 26.7.2005 tra la quale procuratrice dell e la Parte_2 CP_1
pagina 15 di 18 con conseguente rigetto delle domande proposte da quest'ultima che va condannata alla restituzione degli immobili ad , quale erede di Parte_1 Persona_1
In proposito, pur avendo l'appellante chiesto, nelle conclusioni, la declaratoria di nullità della compravendita, è senz'altro possibile dichiararne l'inefficacia “posto che l'inefficacia costituisce, all'evidenza, un minus rispetto alla nullità e può ritenersi virtualmente nella stessa compresa (non diversamente da quanto è stato, ripetutamente, precisato dalla giurisprudenza nell'analoga tematica dei rapporti tra domanda di dichiarazione della nullità e quella di annullamento: v, tra le altre, Cass. 16708/02, 11157/96), sol che si consideri che il negozio nullo non potendo produrre alcun effetto giuridico, è anche inefficace;
quanto alla causa petendi, nessun mutamento del fatto integrante la stessa può ravvisarsi nella specie, in cui anche la richiesta di dichiarazione dell'inefficacia riveniva la sua causale nella mancanza di potere rappresentativo del C., da considerarsi falsus procurator in conseguenza della nullità della procura delittuosamente ottenuta dal medesimo” (cfr. Cass. civ. n. 2860/2008 in motivazione). Per_ Peraltro, l nell'atto di appello (pag. 18), aveva espressamente fatto riferimento anche all'ipotesi di inefficacia della compravendita per effetto della nullità della procura rilasciata alla di talché si può ritenere che la domanda fosse diretta ad ottenere pure tale Parte_2 declaratoria.
Il carattere dirimente delle questioni trattate determina l'accoglimento dell'appello, con conseguente assorbimento di ogni altra questione. Per_ Non risulta, invece, che l abbia corrisposto somme, a favore delle controparti, in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ragion per cui la relativa domanda non può essere accolta.
5 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993). Per_ 5.1. – Nella specie, l'accoglimento delle domande proposte dall determina l'integrale soccombenza di e della con la conseguenza che le spese del doppio grado di CP_1 Parte_2 giudizio devono essere poste a carico solidale degli appellati.
pagina 16 di 18 Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile-complessità media):
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.416,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 3.738,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.579,00
Compenso tabellare: € 10.860,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado;
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.665,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 3.686,00
Fase decisionale (valore medio): € 4.287,00
Compenso tabellare: € 12.156,00, oltre € 804,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
5.2. – Le spese di c.t.u. vanno poste integralmente a carico solidale degli appellati in considerazione degli esiti dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 431/2014 Persona_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12.2.2014, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata:
a) rigetta le domande proposte da Controparte_1
b) in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte da dichiara la nullità della Persona_1 procura generale del 31.5.2005, a ministero del Notaio di Firenze (Rep Persona_2
n.15.220/1.432), e l'inefficacia del contratto di compravendita stipulato tra e Controparte_1
quale rappresentante di in data 26.07.2005 a rogito del Parte_2 Persona_1
Notaio Rep 10.660, Racc. 1.360, registrato a Prato in data 02.08.2005 al n.7178 Persona_3
e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. in data 03.08.2005 al n.21837 reg. part.;
c) condanna alla restituzione, a favore di quale erede di Controparte_1 Parte_1 Per_1
degli immobili oggetto del contratto di compravendita del 26.7.2005;
[...]
pagina 17 di 18 2) condanna e al pagamento, in solido, delle spese Controparte_1 Parte_2 del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 804,00 per esborsi ed in € 12.156,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale degli appellati.
Firenze, 5.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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