Decreto cautelare 31 ottobre 2025
Decreto presidenziale 20 novembre 2025
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 15/04/2026, n. 6827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6827 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13159 del 2025, proposto da
Effe Gru S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
nei confronti
IO S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale di diniego per OSP in Roma via Lattanzio,27 – protocollo CT/2025/101195 del 27/10/2025 e notificato il 29/10/2025 con la quale Roma Capitale rigettava la richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico prot. CT/101195 del 08/08/2025 Via Lattanzio per smontaggio e rimozione Gru.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il consigliere HI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 29 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 31, Effe Gru s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la determinazione dirigenziale di diniego per OSP in Roma via Lattanzio, 27 – protocollo CT/2025/101195 del 27/10/2025, con la quale Roma Capitale ha respinto la richiesta della ricorrente di concessione di occupazione di suolo pubblico prot. CT/101195 del 08/08/2025 in quel sito, volta ad effettuare lo smontaggio e la rimozione di una gru di cui la ricorrente è proprietaria, che era stata ivi collocata in precedenza per l’effettuazione di lavori edili dalla società cui l’odierna ricorrente aveva noleggiato il mezzo d’opera, IO s.r.l.
Espone la ricorrente di avere, con nota prot. CT/101195 dell’8 agosto 2025, proposto istanza straordinaria di concessione di occupazione di suolo pubblico della durata di una settimana volta allo smontaggio del mezzo, e di essere venuta così a conoscenza che tra l’affittante del mezzo IO s.r.l. e Roma Capitale era sorta una controversia in relazione al pagamento dei canoni di occupazione
RU aveva allora -anche a seguito di un esposto del condominio di via Lattanzio n. 27- avanzato a Roma Capitale richiesta di temporanea occupazione al fine di procedere direttamente allo smontaggio del mezzo, ma che il direttore tecnico del XIV Municipio aveva rappresentato che tale ricohiesta non sarebbe stata accolta per motivi di tutela del credito dell’Amministrazione verso la terza affittante.
2. – Al contraddittorio procedimentale seguiva l’impugnato diniego, che RU censura per i seguenti motivi.
a) Violazione di legge ed eccesso di potere per il palese travisamento dei presupposti per la concessione temporanea dell’occupazione di suolo pubblico richiesta dalla Soc. Effe Gru S.r.l.
Roma Capitale avrebbe errato nel ritenere la IO titolare della gru, né avrebbe potuto richiedere alla ricorrente i canoni scaduti e non pagati dalla concessionaria, bensì soltanto quelli maturandi nei giorni necessari allo smontaggio.
b) Violazione di legge ed eccesso di potere in campo a Roma Capitale in spregio ai principi di collaborazione, buona fede e ragionevolezza della Pubblica Amministrazione.
Il debito per canoni maturato a carico del concessionario non potrebbe ridondare a danno della proprietaria della gru.
3. – Roma Capitale si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (in quanto lo smontaggio sarebbe potuto avvenire, data l’urgenza, anche senza preventiva richiesta di osp, salva la successiva necessità di regolarizzare l’intervento sul suolo pubblico tramite la concessione), nonché per il tenore della domanda volta ad ottenere un ordine di rilascio della concessione, che rientrerebbe in un non consentito sindacato di merito del Giudice Amministrativo; ha poi eccepito l’infondatezza del ricorso nel merito, in quanto il rigetto sarebbe stato atto necessitato.
4. – Con ordinanza n. 6792\2025, assunta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 e pubblicata il giorno successivo, il Collegio ha accolto per riesame l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente in uno al ricorso con la seguente motivazione: “Rilevato che gli interessi sottesi all’istanza cautelare paiono tutelabili, in questa sede, da un ordine di riesame del provvedimento di diniego impugnato anche alla luce: - di quanto dispone l’art. 23, anche in relazione dell’art. 17 comma 1 lettera d) del Regolamento di cui alla DAC n. 21\2021, rendendo chiaro che l’amministrazione ha l’obbligo di favorire lo sgombero delle aree abusivamente occupate; - della circostanza che all’odierna camera di consiglio viene in trattazione l’istanza cautelare proposta dalla concessionaria IO nell’ambito del ricorso n. 13481\2025 proposto avverso la Direzione Tecnica del Municipio XIV Prot. 73364 del 06/06/2025, con cui Roma Capitale ha dichiarata abusiva l’occupazione di suolo pubblico nel cui sedime sorge la gru (da cui consegue l’ordine di sgombero dell’area occupata) ma ha, al contempo contraddittoriamente negato l’occupazione volta alla posizione di mezzi d’opera necessari alla sua rimozione; -del fatto che a nulla rileva la morosità pregressa con riguardo all’obbligo giuridico dell’occupante di rimuovere l’abuso, se necessario ottenendo a tal fine una concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico; -della circostanza che, in ogni caso, la morosità non riguarda l’odierna ricorrente, proprietaria della gru. (…)”.
All’ordine di riesame ha fatto seguito la condanna della resistente alle spese di lite della fase cautelare.
5. – Nelle sue difese, depositate il 12 febbraio 2026, in vista dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito, Roma Capitale non ha dato notizia dell’avvenuta ottemperanza a tale ordine impartitole da questo TAR.
Ha invece precisato che “ Con nota prot. CT 1248 dell’8.1.026, il Municipio Roma XIV, pur ribadendo la conformità del provvedimento di diniego DD rep. CT/2286Prot. CT/137478 del 27/10/2025 alle prescrizioni regolamentari, ai soli fini di agevolare lo sgombero dell’occupazione abusiva in ottemperanza all’ordinanza n. 6792/2025 di riesame del provvedimento, comunicava alla ricorrente di essere in attesa di nuova istanza, sul modello all’uopo predisposto, per occupazione suolo pubblico, comprensiva dei prescritti allegati e integrata da apposita relazione del Tecnico incaricato attestante i motivi di sicurezza addotti nelle memorie difensive prot. CT/115662 del 23.9.2025 al fine dell’emissione del titolo autorizzativo concessorio per lo smontaggio della gru in deroga al regolamento. La menzionata nota veniva riscontrata dalla ricorrente con istanza di Concessione per smontaggio gru .”
Solo in data 4 marzo 2026 Roma Capitale ha depositato una nota interna del giorno precedente in cui si dava atto che la gru era stata smontata e che erano in corso opere di demolizione del relativo basamento.
6. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 18 marzo 2026.
7. –Il ricorso è ammissibile sia nella sua parte demolitoria (legata alla domanda di annullamento dell’atto in epigrafe formulata espressamente dalla ricorrente), che quanto alla successiva richiesta “per l’effetto, ordinare a Roma Capitale di concedere alla Soc. Effe Gru S.r.l. la richiesta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico temporanea, finalizzata alla messa in sicurezza e allo smontaggio della Gru di proprietà della stessa”, la quale rientra nei poteri devoluti al Giudice Amministrativo di cui all’art. 34 comma 1 c.p.a. in assenza di margini di discrezionalità dell’Amministrazione.
Tale assenza è resa evidente da quanto dispone (come già evidenziato in sede cautelare) l’art. 23 del Regolamento di cui alla DAC n. 21\2021, per cui “ L’Ufficio competente procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità della stessa o per la quale non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l’occupazione abusiva ”: il che configura un dovere, in capo all’ufficio competente, di attivarsi addirittura d’ufficio al fine di eliminare gli effetti dell’occupazione ritenuta abusiva.
8. - Deve peraltro essere pronunziata la cessazione della materia del contendere.
Il procedimento di concessione in favore della ricorrente dell’osp volta allo smontaggio della gru non risulta avere avuto impulso dalla pronunzia cautelare di questo TAR (per definizione interinale e provvisoria).
Infatti, lo smontaggio è avvenuto a seguito di apposita istanza di occupazione (sollecitata da Roma Capitale) e dopo che l’Amministrazione, nel corso del procedimento che ne è seguito, aveva sollevato numerosi rilievi all’istante, solo dopo superati i quali è stata rilasciata alla ricorrente la concessione temporanea di cui alla determinazione dirigenziale n. CT/407/2026 del 18 febbraio 2026.
E’ rilevante notare che tale determinazione non menziona affatto l’ordine di riesame impartito da questo TAR all’Amministrazione, risultando invece frutto di determinazione del tutto autonoma da parte dell’Amministrazione, che nel preambolo di detto provvedimento si è limitata a fare riferimento all’istanza della ricorrente datata 29 gennaio 2026, all’avvenuta acquisizione della documentazione a supporto di quest’ultima e di alcuni pareri, nonché dell’avvenuto pagamento del canone di concessione.
Peraltro, gli effetti materiali di tale determinazione hanno carattere tendenzialmente irreversibile, essendone seguiti lo smontaggio del manufatto e l’eliminazione delle opere di supporto dello stesso.
Da tanto segue la cessazione della materia del contendere, avendo così la ricorrente conseguito il bene della vita che essa ha perseguito mediante la proposizione del ricorso.
9. – Le spese seguono la soccombenza virtuale -posta la fondatezza del ricorso già prospettata dal Collegio in sede cautelare- e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che forfetariamente liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento\00) oltre IVA e CPA, oltre contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
HI SI, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI SI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO