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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 4962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4962 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6519/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DAL MOLIN CHIARA Parte_1
e dell'avv. GENTILE GIOVANNA
contro
:
Controparte_1
Oggetto: Altre ipotesi
MOTIVAZIONI
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 1/10/2025,
[...] ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano Parte_1
- sezione Lavoro - Controparte_1 chiedendo di:
- accertare e dichiarare la sussistenza di giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente in data 30 novembre 2024 e, per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso, così come determinata in narrativa, pari a Euro
1.766,93;
- condannare, altresì, la Controparte_1
al pagamento, in favore della ricorrente dell'importo di
[...] pagina 1 di 4 euro 349,00 netti a titolo di differenze tra gli importi dovuti risultanti dai cedolini paga e quelli bonificati alla ricorrente;
- condannare, altresì, Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, di tutte le somme a tutt'oggi dovute a titolo di stipendi arretrati e spettanze di fine rapporto, per euro 9.840,90 lordi, di cui euro 3.234,85 a titolo di differenze retributive, 2.105,60 a titolo di ratei di tredicesima mensilità, euro 957,09 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità, euro 458,10 per ferie non godute, euro 262,15 a titolo di permessi non goduti, euro 2.464,32 a titolo di TFR ed euro 236,73 a titolo di una tantum previsto per l'anno 2024 dal rinnovo del CCNL siglato in data 22 marzo 24 come da conteggi analiticamente determinati in atti, o quelle diverse ritenute di giustizia o risultanti dall'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Nessuno si è costituito in giudizio per
[...] nonostante la regolare notifica, pertanto, Controparte_1 all'udienza del 13.11.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la discussione, all'udienza del
13.11.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
*
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per le ragioni che di seguito si espongono.
Nel presente procedimento, introdotto in riassunzione, occorre in particolare rilevare che:
“Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto,
pagina 2 di 4 della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro. Rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale. Nel caso, dunque, di una domanda di condanna risarcitoria essa spetta al giudice concorsuale, con conseguente improcedibilità della domanda avanzata dinanzi al giudice del lavoro.” (Cass., sez. L, ord.
26683/2022).
Ciò detto, anche il ricorso in riassunzione risulta diretto all'emanazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme da eseguirsi nei confronti di una società coinvolta nella procedura di liquidazione giudiziale.
Appare evidente come una pronuncia di condanna in questa sede possa portare alla violazione del principio secondo il quale ogni azione potenzialmente incidente sul passivo deve essere rimessa alla competenza del Giudice della procedura.
La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento di crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori.
Infatti, come già prevedeva l'art. 52 L.F., qualsiasi ragione creditoria da far valere nei confronti di un debitore fallito e che trovi origine e causa prima della dichiarazione di fallimento non può che essere azionata nelle forme e secondo le regole del c.d. concorso fallimentare, che comporta il trasferimento inderogabile nella sede concorsuale delle azioni di accertamento dei crediti verso la datrice pagina 3 di 4 di lavoro in liquidazione giudiziale, con la conseguente improcedibilità della domanda proposta secondo un rito diverso.
E' infatti principio consolidato della Suprema Corte quello secondo il quale il tribunale fallimentare ha la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendosi distinguere tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera
(diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura. (in casi analoghi, cfr. anche Cass. sez. L, sent.
41586/2021).
Sulla scia di tutte le considerazioni esposte, le domande proposte nei confronti della società convenuta, in liquidazione giudiziale, devono pertanto essere dichiarate improcedibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso in riassunzione;
compensa le spese di lite.
Milano, 13.11.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6519/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DAL MOLIN CHIARA Parte_1
e dell'avv. GENTILE GIOVANNA
contro
:
Controparte_1
Oggetto: Altre ipotesi
MOTIVAZIONI
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 1/10/2025,
[...] ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano Parte_1
- sezione Lavoro - Controparte_1 chiedendo di:
- accertare e dichiarare la sussistenza di giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente in data 30 novembre 2024 e, per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso, così come determinata in narrativa, pari a Euro
1.766,93;
- condannare, altresì, la Controparte_1
al pagamento, in favore della ricorrente dell'importo di
[...] pagina 1 di 4 euro 349,00 netti a titolo di differenze tra gli importi dovuti risultanti dai cedolini paga e quelli bonificati alla ricorrente;
- condannare, altresì, Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, di tutte le somme a tutt'oggi dovute a titolo di stipendi arretrati e spettanze di fine rapporto, per euro 9.840,90 lordi, di cui euro 3.234,85 a titolo di differenze retributive, 2.105,60 a titolo di ratei di tredicesima mensilità, euro 957,09 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità, euro 458,10 per ferie non godute, euro 262,15 a titolo di permessi non goduti, euro 2.464,32 a titolo di TFR ed euro 236,73 a titolo di una tantum previsto per l'anno 2024 dal rinnovo del CCNL siglato in data 22 marzo 24 come da conteggi analiticamente determinati in atti, o quelle diverse ritenute di giustizia o risultanti dall'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Nessuno si è costituito in giudizio per
[...] nonostante la regolare notifica, pertanto, Controparte_1 all'udienza del 13.11.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la discussione, all'udienza del
13.11.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
*
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per le ragioni che di seguito si espongono.
Nel presente procedimento, introdotto in riassunzione, occorre in particolare rilevare che:
“Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto,
pagina 2 di 4 della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro. Rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale. Nel caso, dunque, di una domanda di condanna risarcitoria essa spetta al giudice concorsuale, con conseguente improcedibilità della domanda avanzata dinanzi al giudice del lavoro.” (Cass., sez. L, ord.
26683/2022).
Ciò detto, anche il ricorso in riassunzione risulta diretto all'emanazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme da eseguirsi nei confronti di una società coinvolta nella procedura di liquidazione giudiziale.
Appare evidente come una pronuncia di condanna in questa sede possa portare alla violazione del principio secondo il quale ogni azione potenzialmente incidente sul passivo deve essere rimessa alla competenza del Giudice della procedura.
La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento di crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori.
Infatti, come già prevedeva l'art. 52 L.F., qualsiasi ragione creditoria da far valere nei confronti di un debitore fallito e che trovi origine e causa prima della dichiarazione di fallimento non può che essere azionata nelle forme e secondo le regole del c.d. concorso fallimentare, che comporta il trasferimento inderogabile nella sede concorsuale delle azioni di accertamento dei crediti verso la datrice pagina 3 di 4 di lavoro in liquidazione giudiziale, con la conseguente improcedibilità della domanda proposta secondo un rito diverso.
E' infatti principio consolidato della Suprema Corte quello secondo il quale il tribunale fallimentare ha la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendosi distinguere tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera
(diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura. (in casi analoghi, cfr. anche Cass. sez. L, sent.
41586/2021).
Sulla scia di tutte le considerazioni esposte, le domande proposte nei confronti della società convenuta, in liquidazione giudiziale, devono pertanto essere dichiarate improcedibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso in riassunzione;
compensa le spese di lite.
Milano, 13.11.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 4 di 4