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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2849/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonella Paura, nel cui studio in Cosenza, trav. Madre Venerabile Elena Aiello, n. 33, è elettivamente domiciliata;
E (c.f.: , rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 ura al sta, dagli avvocati Susanna Cecere e Antonella Falvo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cosenza, alla via Francesca e Giovanni Falcone, n. 45; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 18/6/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 14/10/2024 ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 17/7/2021 con , dalla cui Parte_2 unione è nata la figlia in data 4/2/2023. La ricorrente ha riferito che Per_1
l'unione matrimoniale si è disgregata a seguito del comportamento prevaricatore e denigratorio del marito, che non le ha prestato assistenza morale e materiale sin dalla nascita della bambina. Inoltre, premettendo di essere costretta a subire pressoché quotidianamente insulti e denigrazioni da parte del marito e di avere richiesto al tribunale per tale ragione un ordine di protezione contro gli abusi familiari iscritto al n. 2653/2024 R.G., ha chiesto al 2
tribunale di fissare la prima udienza ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c. con abbreviazione dei termini stante la gravità della situazione. La ricorrente ha chiesto la separazione personale con addebito al marito, con affidamento esclusivo a lei della figlia minore, previsione del diritto di visita del padre e dell'obbligo a suo carico di provvedere alla corresponsione di un assegno per il mantenimento della bambina di € 500,00, oltre ad un ulteriore assegno di € 150,00 per il mantenimento personale del coniuge, con attribuzione per intero a lei dell'assegno unico universale erogato dall' La CP_1 ricorrente ha contestualmente richiesto la pronuncia di divorzio. Con decreto del 17/10/2024 il tribunale ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 29/11/2024, disponendo l'abbreviazione fino alla metà dei termini a comparire ex art. 473-bis.42 c.p.c. e richiedendo al Pubblico Ministero informazioni circa l'esistenza di procedimenti penali a carico di relativi agli abusi e alle violenze indicati nel ricorso. Parte_2
Si è costituito per chiedere a sua volta la separazione, Parte_2 contestando per a lui della crisi coniugale, che si sarebbe in realtà verificata a causa dei comportamenti della sempre protesi a Pt_1 denigrare il marito e la sua famiglia di origine. Il resistente ha contestato tutte le accuse di violenza psicologica, dichiarando piuttosto di essere stato lui vittima di violenza fisica nel corso di un alterco avuto con la Ha Pt_1 pure specificato di aver sempre collaborato in casa nella gestione della bambina, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi di insegnante. Ha chiesto il rigetto della domanda di affidamento esclusivo della bambina alla moglie, chiedendo piuttosto l'affidamento condiviso con collocamento della bambina a rotazione presso ciascuno dei genitori, dichiarandosi disponibile a provvedere al mantenimento della bambina anche durante i periodi da lei trascorsi con la madre, ma con un assegno da contenere nel limite di € 250,00, senza previsione di alcun contributo per il mantenimento del coniuge e con divisione a metà fra i due genitori dell'assegno unico universale erogato dall' Il resistente ha infine aderito alla domanda di divorzio. CP_1
Alla prima udienza del 29/11/2024, il giudice istruttore ha sentito le parti e ha preso atto della comunicazione con cui il Pubblico Ministero ha riferito della inesistenza di procedimenti penali a carico di , della estinzione Parte_2 per cessata materia del contendere del giudizio iscritto al n. 2653/2024 R.G. a seguito dello spontaneo allontanamento del dalla casa coniugale. Pt_2
Una volta verificato che la crisi coniugale è essenzialmente dipesa da incompatibilità di carattere, il giudice ha dunque favorito l'accordo che le parti, dopo ampia discussione, sono riuscite a raggiungere e che prevede l'affidamento condiviso della figlia minore da collocarsi prevalentemente presso la madre nella casa coniugale di proprietà del , da assegnarsi Pt_2 alla il diritto di visita del padre non collocatario e la previsione a suo Pt_1 carico dell'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia con un Per_1 assegno mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un ulteriore assegno mensile di € 50,00 per il mantenimento del coniuge, oltre alla possibilità per la di trattenere per intero l'importo dell'assegno unico Pt_1 universale erogato dall' e l'onere a carico del di provvedere al CP_1 Pt_2 pagamento dell'asilo nido frequentato dalla figlia attraverso il bonus Per_1 erogato dall' fintantoché potrà godere di un eficio. CP_1 3
All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. Con sentenza n. 66/2025 pubblicata in data 13/1/2025 il tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi e disposto, quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti in udienza. Con ordinanza depositata in data 13/1/2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 18/6/2025 per il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio cumulativamente formulata dalla ricorrente. All'udienza del 18/6/2025 sono comparse le parti personalmente e sono state sentite dal giudice. All'esito, permanendo il contrasto in ordine alle modalità di frequentazione della minore da parte del padre, sul presupposto che, nonostante l'accordo raggiunto, il padre non sarebbe riuscito a vedere la bambina con regolarità nei giorni concordati, oltre che in ordine all'ammontare dell'assegno divorzile domandato dalla ricorrente e della misura dell'assegno di mantenimento della minore, i difensori hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale di divorzio. All'esito il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO Risulta dagli atti che in data 17/7/2021 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cosenza. Risulta altresì che tra i coniugi è intervenuta separazione personale pronunciata da questo tribunale con sentenza n. 66/2025 pubblicata in data 13/1/2025. Al momento del deposito del ricorso risulta trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al giudice istruttore delegato nella procedura di separazione personale (avvenuta in data 29/11/2024) e deve inoltre ritenersi che la separazione non si sia mai interrotta, non avendo il convenuto eccepito l'interruzione. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2, lettera b), della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore dell'atto introduttivo, la condotta delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. Trattandosi di matrimonio civile ne va pertanto pronunciato lo scioglimento con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza. La causa va rimessa sul ruolo davanti al giudice istruttore, necessitando di approfondimenti istruttori in ordine alle statuizioni accessori al divorzio. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , Parte_1 Parte_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Cosenza, il 17 luglio 2021 tra e trascritto nel Parte_2 Parte_1 4
medesimo anno nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 24, parte 1;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- dispone la rimessione della causa di fronte al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma