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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 72/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 09/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. COCCATO MAELA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. LAMANNA DI SALVO DOMENICO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande promosse dalla ricorrente, delle difese e richieste avanzate dal convenuto;
rilevato che all'udienza del 01.04.2024 le parti raggiungevano il seguente accordo:
- “Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre.
- Il padre potrà vedere e stare con il minore secondo un regime differenziato.
Regime provvisorio
In ragione della tenera età del minore (di anni due e mezzo) e della circostanza che lo stesso non vede il padre da molti mesi, disporsi, nell'interesse preminente del minore stesso, il ripristino graduale del diritto di visitazione, da concordarsi con la madre, eventualmente anche con la mediazione dei servizi sociali territorialmente competenti.
In ogni caso per il primo periodo, le visite dovranno svolgersi alla presenza della madre o di altro famigliare,
e senza previsione di pernotto.
Regime intermedio
Successivamente, ripristinata una buona relazione padre-figlio, disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e scolastici e/o sportivi e/o ricreativi del figlio, un week end al mese, dal sabato mattina ad ore 09.00, quando verrà prelevato dall'abitazione materna,
sino alla domenica alle ore 18.00 quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna;
turno di responsabilità che dovrà esercitarsi nel comune di residenza della madre.
Regime ordinario
Al compimento del quarto anno di età del minore, il diritto di visitazione padre-figlio potrà essere esercitato anche con il pernotto e presso l'abitazione di residenza del padre.
- Monitoraggio da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti su Mogliano secondo le modalità
ritenute più opportune e finalizzate a favorire un rapporto sistematico tra padre e figlio con colloqui anche in videoconferenza, atteso il luogo di residenza del padre.
- Dispone d'ufficio l'apertura di una vigilanza precisando che i servizi sociali relazioneranno ogni 6
mesi al giudice tutelare preposto alla vigilanza.
- Il signor dovrà concorrere al mantenimento del minore versando alla NO CP_1 Per_1
la somma mensile di euro 250,000 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e Parte_1
da versarsi entro il 5 di ogni mese con decorrenza da gennaio 2025; oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il tribunale.
- L'assegno unico verrà interamente percepito dalla NO . Parte_1
- Spese di lite compensate”.
Le parti medesime all'udienza del 01.04.2025 confermavano l'accordo raggiunto e dichiaravano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Affida in via condiviso il minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre.
- Il padre potrà vedere e stare con il minore secondo un regime differenziato.
Regime provvisorio
In ragione della tenera età del minore (di anni due e mezzo) e della circostanza che lo stesso non vede il padre da molti mesi, disporsi, nell'interesse preminente del minore stesso, il ripristino graduale del diritto di visitazione, da concordarsi con la madre, eventualmente anche con la mediazione dei servizi sociali territorialmente competenti.
In ogni caso per il primo periodo, le visite dovranno svolgersi alla presenza della madre o di altro famigliare, e senza previsione di pernotto.
Regime intermedio
Successivamente, ripristinata una buona relazione padre-figlio, disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e scolastici e/o sportivi e/o ricreativi del figlio, un week end al mese, dal sabato mattina ad ore 09.00, quando verrà prelevato dall'abitazione materna, sino alla domenica alle ore 18.00 quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna;
turno di responsabilità che dovrà esercitarsi nel comune di residenza della madre.
Regime ordinario
Al compimento del quarto anno di età del minore, il diritto di visitazione padre-figlio potrà essere esercitato anche con il pernotto e presso l'abitazione di residenza del padre.
- Dispone il monitoraggio da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti su
Mogliano secondo le modalità ritenute più opportune e finalizzate a favorire un rapporto sistematico tra padre e figlio con colloqui anche in videoconferenza, atteso il luogo di residenza del padre.
- Dispone d'ufficio l'apertura di una vigilanza precisando che i servizi sociali relazioneranno ogni 6 mesi al giudice tutelare preposto alla vigilanza.
- Il signor dovrà concorrere al mantenimento del minore versando CP_1 Per_1
alla NO la somma mensile di euro 250,000 da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il 5 di ogni mese con decorrenza da gennaio 2025; oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il tribunale.
- L'assegno unico verrà interamente percepito dalla NO . Parte_1
- Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani