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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 299/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 03.10.2023, n. 4328), vertente
FRA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv. Maria Orlando C.F._1
(c.f.: ), presso il cui studio è domiciliato in Caserta, al viale Lincoln n. C.F._2
170/172 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Amelia Montecuollo (c.f.: , presso il cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliata in Cellole (CE), alla via Roma n. 36 (p.e.c.: ; Email_2 appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi l'appello. Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 19.02.2018,
domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con il 27.08.1978, dal quale erano nati i figli e CP_1 Per_1 Per_2
- ormai maggiorenni ed autosufficienti - chiedendo revocarsi l'assegnazione alla _3 della ex casa coniugale e dichiararsi da lui non più dovuto l'assegno di contributo al CP_1 mantenimento del figlio (pattuito in sede di separazione consensuale omologata il _3
23.02.2010) né alcun assegno di divorzio in favore della controparte, svolgendo la donna attività lavorativa retribuita presso una struttura alberghiera sita nella località turistica di Baia
MI (CE).
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, contestando le allegazioni CP_1 del ricorrente solo con riguardo alla propria situazione personale ed economica, affermava di svolgere attività lavorative saltuarie ed a tempo determinato e di non essere in condizioni di trovare un impiego a tempo indeterminato a causa delle scarse opportunità offerte dal mercato del lavoro e della sua non più giovane età; deduceva che, nell'arco del lungo matrimonio, ella si era sempre dedicata alla famiglia, ai tre figli ed alla gestione della casa, lavorando nel negozio di articoli sportivi del marito ubicato in Cellole (CE), chiuso nel 2009 per la crisi economica;
rappresentava il buon tenore di vita del ricorrente, quale garantito dalla retribuzione di circa euro 1.600,00 al mese quale dipendente comunale (poi pensionato), dalla proprietà della ex casa coniugale (rappresentata da un edificio a due piani) e dalla titolarità di un appezzamento di terreno;
pertanto, la resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale (come già riconosciuto in sede di separazione consensuale limitatamente al secondo piano dell'edificio di proprietà della controparte) ed il riconoscimento di un assegno di divorzio dell'importo di euro 300,00 al mese.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.09.2018, il Presidente delegato revocava l'assegno di contributo al mantenimento del figlio (maggiorenne ed economicamente _3 autosufficiente) posto a carico del statuendo l'obbligo del medesimo di Parte_1 corrispondere alla coniuge un assegno di mantenimento dell'importo di euro 200,00 al mese.
Quindi, pronunciata in data 01.06.2020 sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deferito l'interrogatorio formale al ricorrente ed espletata la prova testimoniale attraverso l'escussione di (sorella della resistente), all'esito Testimone_1 dell'udienza cartolare del 09.05.2023 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 4328 del 03.10.2023, depositata il 15.11.2023, il Tribunale adito - ravvisato che nulla andasse disposto in ordine all'assegnazione della ex casa coniugale in difetto del presupposto rappresentato dalla convivenza con prole minore ovvero economicamente non autosufficiente - poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla un Parte_1 CP_1 assegno di divorzio dell'importo di euro 250,00 al mese, dichiarando interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Nella specie, il Tribunale - esaminato il compendio probatorio acquisito, ivi comprese le risultanze dell'interrogatorio formale e dell'escussione della teste - ravvisava Testimone_1 innanzitutto l'esistenza di un significativo squilibrio fra le situazioni economiche delle parti, atteso che il ricorrente risultava percettore di una pensione di circa 1.250 euro al mese (come da C.U.D. relativi agli anni d'imposta 2022 e 2023), laddove la resistente, sulla scorta delle dichiarazioni reddituali depositate relativamente agli anni 2019-2021, emergeva avere percepito un reddito annuale medio di circa 7.000 euro (con una punta massima di 9.000 euro nell'anno 2022), avendo la donna dichiarato all'udienza del 30.03.2021 che non godeva più del reddito di cittadinanza (percepito solo per pochi mesi nel 2020). Inoltre, il Tribunale osservava che < importo di euro 17.623,40 non trovano riscontro probatorio, in quanto, dall'estratto prodotto con la prima memoria istruttoria risulta che l'ultima rata del pagamento rateizzato era fissata per il 24.05.2015. Inoltre, il ricorrente è proprietario dell'immobile (ex casa coniugale), potenziale fonte di reddito, mentre la resistente non risulta intestataria di alcun bene immobile, dovendo fronteggiare necessariamente spese di locazione>>.
Ancora, il Tribunale ravvisava il nesso causale fra la disagiata condizione economica della resistente e la “vicenda familiare”, evidenziando che < interrogatorio formale, ha confermato la circostanza allegata dalla resistente per cui per tutta la durata del matrimonio quest'ultima aveva lavorato presso l'attività commerciale di famiglia rinunciando ad altre opportunità di lavoro, aggiungendo il altresì che i proventi Parte_1 derivanti dall'attività di famiglia li percepiva solo la moglie>>, circostanza poi < anche dalla sorella della resistente, quale teste escussa (cfr. verbale del Testimone_1
30.03.2021)>>. Riteneva il giudice di prime cure che dall'interrogatorio formale del ricorrente e dall'escussione della teste fosse anche emersa conferma della circostanza (dedotta dalla resistente) secondo cui, date le precarie condizioni economiche della il marito si era CP_1 impegnato a corrisponderle una tantum la somma di 3.000 euro quale contributo per le spese di fitto, nonché “ad aiutare la nel pagamento del canone mensile di locazione, se CP_1 fosse andata via dalla casa coniugale”, laddove poi il aveva effettivamente Parte_1 corrisposto alla moglie 1.000 euro a titolo di anticipo e poi 200 euro al mese quale contributo locatizio, sulla base di una pattuizione limitata nel tempo, secondo quanto puntualizzato dal ricorrente in sede di comparizione. Concludeva, pertanto, il Tribunale che <
l'apporto della resistente in costanza di matrimonio alla formazione del patrimonio comune ed a quello del coniuge, essendosi dedicata all'impresa di famiglia per circa trent'anni, rinunciando ad altre eventuali posizioni lavorative, come confermato dal ricorrente. Alla luce del quadro sin qui emerso, va altresì riconosciuta la funzione assistenziale dell'assegno divorzile. Invero, a tal fine, posta la disparità reddituale delle parti, vanno considerati la lunga durata del matrimonio (30 anni), la nascita dei tre figli, l'età della richiedente (63 anni) e la conseguente oggettiva difficoltà al reperimento di un'occupazione stabile>>.
1.1. Con ricorso depositato il 22.01.2024 ha proposto appello , il quale, per Parte_1 le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto - in riforma della sentenza impugnata
- dichiararsi da lui non dovuto alcun assegno divorzile in favore della controparte, con refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituita con comparsa di risposta resistendo nel CP_1 merito.
All'esito della camera di consiglio del 19.03.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame, lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe Parte_1 ritenuto esistente una significativa sperequazione fra le situazioni economiche delle parti, atteso che dall'importo della pensione da lui percepita (pari a circa 1.250 euro al mese) andrebbe decurtato l'ammontare del canone mensile di locazione (pari ad euro 400,00 al mese) dell'appartamento in cui convive con la nuova moglie di nazionalità polacca e quello delle rate mensili (di euro 588,00 ciascuna) afferenti ad un risalente debito con l'Erario rinegoziato con ultimativa scadenza al 2030, sicchè - di fatto - egli sarebbe costretto a sopravvivere con soli
350 euro al mese, non potendo - peraltro - contare su alcuna rendita collegata alla proprietà della ex casa coniugale, da lui graziosamente destinata ad abitazione familiare del figlio _3 coniugato con prole.
A fronte di ciò, evidenzia l'appellante che la godrebbe del “reddito di cittadinanza” CP_1 per l'importo di euro 780,00 al mese (o quantomeno avrebbe diritto al cd. “reddito d'inclusione”) e che in ogni caso - come da estratto contributivo dell' in data CP_2 24.01.2024 ed allegato unitamente alle note di trattazione scritta - ella percepirebbe dal marzo del 2023 una retribuzione di circa 800 euro al mese quale dipendente della ditta “L'Officina del Caffè di Luigi Verrengia”, sedente in Cellole;
pertanto, la ex coniuge godrebbe di una condizione economica ben più florida della sua.
Inoltre, eccepisce l'appellante come difetterebbe la prova di qualsivoglia sacrificio sopportato dalla in termini di rinuncia a più vantaggiose opportunità di lavoro per contribuire CP_1
(anche attraverso la cura della casa e della prole) alla formazione del patrimonio del marito e di quello familiare, atteso che - diversamente da quanto esposto in sentenza - egli, in sede di interrogatorio formale, avrebbe evidenziato esclusivamente di essere stato sempre estraneo alla percezione dei proventi dell'attività commerciale di vendita di articoli sportivi, la quale - si aggiunge - non faceva capo ad un'impresa familiare, essendo invece gestita quale impresa individuale e personale della donna, che ne aveva così tratto la propria indipendenza economica durante il matrimonio ed anche successivamente alla separazione, fino alla cessazione dell'attività, sopravvenuta per cause non note. Peraltro - si rappresenta - la fino alla data del deposito della domanda di divorzio, non aveva avanzato pretese CP_1 economiche nei confronti del marito, il che confermerebbe l'indipendenza economica della medesima e l'assenza di rinunce a particolari aspirazioni professionali (tenuto altresì conto del non elevato livello di istruzione della donna, titolare del diploma di scuola media inferiore), circostanza asseritamente non emersa nemmeno dalle dichiarazioni rese dalla teste escussa.
2.1. Con la comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata resiste nel merito la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, evidenzia la criticità delle sue CP_1 condizioni economiche, specificando di avere percepito il “reddito di cittadinanza” solo per pochi mesi nel 2020, di avere dovuto cessare nel 2009 l'attività commerciale (facente capo al marito, per conto del quale l'aveva svolta dopo che questi era divenuto dipendente pubblico e senza fruire del versamento dei contributi previdenziali) a causa della sopravvenuta crisi economica e di avere percepito negli anni successivi redditi esigui da attività di lavoro saltuarie, laddove la controparte - come emerso anche dalle dichiarazioni della teste escussa - gode di un buon tenore di vita che gli consentirebbe di contribuire tuttora alle esigenze economiche dei figli, alla cura dei quali - si sottolinea - ella si sarebbe sempre assiduamente dedicata nel corso del lungo matrimonio, contribuendo alla formazione del patrimonio del marito e della famiglia, dal che la sussistenza di tutte le condizioni giuridiche per la conferma dell'assegno divorzile stabilito in suo favore dalla sentenza di primo grado.
3. Il gravame è parzialmente fondato secondo le precisazioni che seguono e va, dunque, accolto nei limiti appresso precisati. Va evidenziato, in primo luogo, che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge. In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi come appaia sussistente all'attualità una significativa sperequazione fra le situazioni reddituali delle parti.
Al riguardo, tenuto conto delle circostanze sottolineate nell'atto di appello, va innanzitutto evidenziato come l'affermazione secondo cui il sarebbe ancora gravato dall'indicata Parte_1 rata connessa ad un consistente debito erariale con scadenza al 2030 non sia documentalmente provata, risultando piuttosto dall'estratto prodotto nel corso del giudizio di prime cure che l'ultima rata del pagamento rateizzato era fissata per il 24.05.2015, non constando poi dimostrazione di pagamenti in epoca successiva.
Documentato, invece, è il pagamento del dedotto canone di locazione, pur risultando dagli stessi atti difensivi di primo grado che al medesimo contribuisce la nuova moglie del Parte_1 percettrice di un reddito di circa 800 euro al mese;
peraltro, analogo onere è tenuta a sostenere la la quale - non più assegnataria della ex casa coniugale - non risulta altresì CP_1 beneficiaria all'attualità di alcuna misura pubblica di sostegno al reddito, come del resto emergente dallo stesso estratto contributivo dell' prodotto dall'appellante. CP_2
Nemmeno appare possa dubitarsi del contributo apprestato al soddisfacimento delle esigenze del coniuge e familiari dalla durante la vita matrimoniale (con sacrificio concordato CP_1 di maggiori aspettative d'impiego), atteso che - a differenza di quanto eccepito nell'atto di gravame - lo stesso in sede di interrogatorio formale, confermava la circostanza - Parte_1 allegata dalla controparte - secondo cui per tutta la durata del matrimonio la donna aveva lavorato presso l'attività commerciale di famiglia rinunciando ad altre opportunità di lavoro
(circostanza poi confermata anche dalla teste escussa), essendosi sul punto il limitato Parte_1 ad affermare che i proventi derivanti dall'attività di famiglia venivano percepiti esclusivamente dalla moglie, circostanza - peraltro - dalla medesima contestata nei propri scritti difensivi, laddove - anzi - la ha sostenuto che, a causa del mancato versamento dei contributi CP_1 previdenziali da parte del marito (il quale l'aveva preposta all'azienda per essere divenuto dipendente pubblico) si era ritrovata senza pensione e costretta, dopo la cessazione dell'attività commerciale a causa della crisi, a svolgere impieghi saltuari, temporanei e mal retribuiti.
Tale spiegazione (avallata nella sentenza impugnata) appare credibile, ove si consideri che - se l'attività commerciale fosse stata florida - non sarebbe stato di certo conveniente per la porvi fine, sicchè non appare verosimile la versione dell'appellante, alla cui stregua CP_1 la donna avrebbe chiuso il negozio di articoli sportivi di Cellole per autonoma decisione.
Del resto, la precarietà delle condizioni economiche della in epoca successiva alla CP_1 separazione consensuale appare confermata dalla (pacifica) circostanza che il onde Parte_1 ottenere il rilascio della ex casa coniugale di sua proprietà, si era impegnato a corrispondere alla moglie una tantum la somma di 3.000 euro per le spese di fitto, nonché a contribuire (ove anche pro tempore, come affermato dall'appellante) al pagamento delle spese locatizie alle quali la medesima sarebbe successivamente andata incontro.
Pertanto, ricorrendo - come sopra si è spiegato - una significativa disparità reddituale e patrimoniale fra le parti e tenuto conto degli altri principi (quali sopra esposti) stabiliti dalla più recente giurisprudenza formatasi in materia, sussistono i presupposti (ravvisati in primo grado) che sottostanno alle matrici retributivo-perequativa ed assistenziale dell'assegno divorzile.
Per ciò che concerne l'importo del contributo economico in parola, peraltro, deve porsi in risalto - da un lato - che, a differenza di quanto evidenziato nella sentenza impugnata, il non risulta beneficiare di alcuna rendita connessa alla proprietà della ex casa Parte_1 coniugale (risultando incontestato che l'immobile è stato da lui posto a gratuita disposizione della famiglia del figlio e - dall'altro - che, almeno per parte dell'anno 2023, la _3 risulta avere lavorato (seppure part time) presso la ditta “L'Officina del caffè” (con CP_1 una retribuzione complessiva di circa 11.000 euro, come da estratto contributivo dell' CP_2 in data 24.01.2024), sicchè (pur non essendo provato che tale impiego sia ancora attuale e che costituisca un impiego stabile e non - come sempre avvenuto in passato - un'opportunità lavorativa meramente precaria) può da tanto dedursi che - nonostante l'età ormai non più giovane della donna e l'assenza di specifiche specializzazioni professionali - la stessa disponga di una residua capacità di lavoro;
ne discende che, tenuto altresì conto di tutti gli elementi al riguardo considerati in sentenza, appare equo rideterminare l'importo dell'assegno divorzile che resta obbligato a corrispondere alla controparte in quello di euro 200,00 al Parte_1 mese.
4. Tenuto conto dell'esito della causa, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate per un terzo, mentre deve condannarsi il alla refusione in favore della Parte_1 della restante parte, liquidata come da dispositivo secondo le disposizioni tabellari CP_1 vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in riforma della sentenza n. 4328/2023, emessa dal Tribunale di CP_1
Santa Maria Capua Vetere il 03.10.2023 e pubblicata il 15.11.2023, così provvede:
a) pone a carico di l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di assegno Parte_1 divorzile, da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare CP_1 annualmente in base agli indici I.S.T.A.T.;
b) dichiara compensate per un terzo fra le parti le spese del grado e condanna Parte_1 al pagamento in favore dell'appellata della restante parte, che liquida in euro 1.600,00
[...] per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 299/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 03.10.2023, n. 4328), vertente
FRA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv. Maria Orlando C.F._1
(c.f.: ), presso il cui studio è domiciliato in Caserta, al viale Lincoln n. C.F._2
170/172 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Amelia Montecuollo (c.f.: , presso il cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliata in Cellole (CE), alla via Roma n. 36 (p.e.c.: ; Email_2 appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi l'appello. Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 19.02.2018,
domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con il 27.08.1978, dal quale erano nati i figli e CP_1 Per_1 Per_2
- ormai maggiorenni ed autosufficienti - chiedendo revocarsi l'assegnazione alla _3 della ex casa coniugale e dichiararsi da lui non più dovuto l'assegno di contributo al CP_1 mantenimento del figlio (pattuito in sede di separazione consensuale omologata il _3
23.02.2010) né alcun assegno di divorzio in favore della controparte, svolgendo la donna attività lavorativa retribuita presso una struttura alberghiera sita nella località turistica di Baia
MI (CE).
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, contestando le allegazioni CP_1 del ricorrente solo con riguardo alla propria situazione personale ed economica, affermava di svolgere attività lavorative saltuarie ed a tempo determinato e di non essere in condizioni di trovare un impiego a tempo indeterminato a causa delle scarse opportunità offerte dal mercato del lavoro e della sua non più giovane età; deduceva che, nell'arco del lungo matrimonio, ella si era sempre dedicata alla famiglia, ai tre figli ed alla gestione della casa, lavorando nel negozio di articoli sportivi del marito ubicato in Cellole (CE), chiuso nel 2009 per la crisi economica;
rappresentava il buon tenore di vita del ricorrente, quale garantito dalla retribuzione di circa euro 1.600,00 al mese quale dipendente comunale (poi pensionato), dalla proprietà della ex casa coniugale (rappresentata da un edificio a due piani) e dalla titolarità di un appezzamento di terreno;
pertanto, la resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale (come già riconosciuto in sede di separazione consensuale limitatamente al secondo piano dell'edificio di proprietà della controparte) ed il riconoscimento di un assegno di divorzio dell'importo di euro 300,00 al mese.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.09.2018, il Presidente delegato revocava l'assegno di contributo al mantenimento del figlio (maggiorenne ed economicamente _3 autosufficiente) posto a carico del statuendo l'obbligo del medesimo di Parte_1 corrispondere alla coniuge un assegno di mantenimento dell'importo di euro 200,00 al mese.
Quindi, pronunciata in data 01.06.2020 sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deferito l'interrogatorio formale al ricorrente ed espletata la prova testimoniale attraverso l'escussione di (sorella della resistente), all'esito Testimone_1 dell'udienza cartolare del 09.05.2023 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 4328 del 03.10.2023, depositata il 15.11.2023, il Tribunale adito - ravvisato che nulla andasse disposto in ordine all'assegnazione della ex casa coniugale in difetto del presupposto rappresentato dalla convivenza con prole minore ovvero economicamente non autosufficiente - poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla un Parte_1 CP_1 assegno di divorzio dell'importo di euro 250,00 al mese, dichiarando interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Nella specie, il Tribunale - esaminato il compendio probatorio acquisito, ivi comprese le risultanze dell'interrogatorio formale e dell'escussione della teste - ravvisava Testimone_1 innanzitutto l'esistenza di un significativo squilibrio fra le situazioni economiche delle parti, atteso che il ricorrente risultava percettore di una pensione di circa 1.250 euro al mese (come da C.U.D. relativi agli anni d'imposta 2022 e 2023), laddove la resistente, sulla scorta delle dichiarazioni reddituali depositate relativamente agli anni 2019-2021, emergeva avere percepito un reddito annuale medio di circa 7.000 euro (con una punta massima di 9.000 euro nell'anno 2022), avendo la donna dichiarato all'udienza del 30.03.2021 che non godeva più del reddito di cittadinanza (percepito solo per pochi mesi nel 2020). Inoltre, il Tribunale osservava che < importo di euro 17.623,40 non trovano riscontro probatorio, in quanto, dall'estratto prodotto con la prima memoria istruttoria risulta che l'ultima rata del pagamento rateizzato era fissata per il 24.05.2015. Inoltre, il ricorrente è proprietario dell'immobile (ex casa coniugale), potenziale fonte di reddito, mentre la resistente non risulta intestataria di alcun bene immobile, dovendo fronteggiare necessariamente spese di locazione>>.
Ancora, il Tribunale ravvisava il nesso causale fra la disagiata condizione economica della resistente e la “vicenda familiare”, evidenziando che < interrogatorio formale, ha confermato la circostanza allegata dalla resistente per cui per tutta la durata del matrimonio quest'ultima aveva lavorato presso l'attività commerciale di famiglia rinunciando ad altre opportunità di lavoro, aggiungendo il altresì che i proventi Parte_1 derivanti dall'attività di famiglia li percepiva solo la moglie>>, circostanza poi < anche dalla sorella della resistente, quale teste escussa (cfr. verbale del Testimone_1
30.03.2021)>>. Riteneva il giudice di prime cure che dall'interrogatorio formale del ricorrente e dall'escussione della teste fosse anche emersa conferma della circostanza (dedotta dalla resistente) secondo cui, date le precarie condizioni economiche della il marito si era CP_1 impegnato a corrisponderle una tantum la somma di 3.000 euro quale contributo per le spese di fitto, nonché “ad aiutare la nel pagamento del canone mensile di locazione, se CP_1 fosse andata via dalla casa coniugale”, laddove poi il aveva effettivamente Parte_1 corrisposto alla moglie 1.000 euro a titolo di anticipo e poi 200 euro al mese quale contributo locatizio, sulla base di una pattuizione limitata nel tempo, secondo quanto puntualizzato dal ricorrente in sede di comparizione. Concludeva, pertanto, il Tribunale che <
l'apporto della resistente in costanza di matrimonio alla formazione del patrimonio comune ed a quello del coniuge, essendosi dedicata all'impresa di famiglia per circa trent'anni, rinunciando ad altre eventuali posizioni lavorative, come confermato dal ricorrente. Alla luce del quadro sin qui emerso, va altresì riconosciuta la funzione assistenziale dell'assegno divorzile. Invero, a tal fine, posta la disparità reddituale delle parti, vanno considerati la lunga durata del matrimonio (30 anni), la nascita dei tre figli, l'età della richiedente (63 anni) e la conseguente oggettiva difficoltà al reperimento di un'occupazione stabile>>.
1.1. Con ricorso depositato il 22.01.2024 ha proposto appello , il quale, per Parte_1 le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto - in riforma della sentenza impugnata
- dichiararsi da lui non dovuto alcun assegno divorzile in favore della controparte, con refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituita con comparsa di risposta resistendo nel CP_1 merito.
All'esito della camera di consiglio del 19.03.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame, lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe Parte_1 ritenuto esistente una significativa sperequazione fra le situazioni economiche delle parti, atteso che dall'importo della pensione da lui percepita (pari a circa 1.250 euro al mese) andrebbe decurtato l'ammontare del canone mensile di locazione (pari ad euro 400,00 al mese) dell'appartamento in cui convive con la nuova moglie di nazionalità polacca e quello delle rate mensili (di euro 588,00 ciascuna) afferenti ad un risalente debito con l'Erario rinegoziato con ultimativa scadenza al 2030, sicchè - di fatto - egli sarebbe costretto a sopravvivere con soli
350 euro al mese, non potendo - peraltro - contare su alcuna rendita collegata alla proprietà della ex casa coniugale, da lui graziosamente destinata ad abitazione familiare del figlio _3 coniugato con prole.
A fronte di ciò, evidenzia l'appellante che la godrebbe del “reddito di cittadinanza” CP_1 per l'importo di euro 780,00 al mese (o quantomeno avrebbe diritto al cd. “reddito d'inclusione”) e che in ogni caso - come da estratto contributivo dell' in data CP_2 24.01.2024 ed allegato unitamente alle note di trattazione scritta - ella percepirebbe dal marzo del 2023 una retribuzione di circa 800 euro al mese quale dipendente della ditta “L'Officina del Caffè di Luigi Verrengia”, sedente in Cellole;
pertanto, la ex coniuge godrebbe di una condizione economica ben più florida della sua.
Inoltre, eccepisce l'appellante come difetterebbe la prova di qualsivoglia sacrificio sopportato dalla in termini di rinuncia a più vantaggiose opportunità di lavoro per contribuire CP_1
(anche attraverso la cura della casa e della prole) alla formazione del patrimonio del marito e di quello familiare, atteso che - diversamente da quanto esposto in sentenza - egli, in sede di interrogatorio formale, avrebbe evidenziato esclusivamente di essere stato sempre estraneo alla percezione dei proventi dell'attività commerciale di vendita di articoli sportivi, la quale - si aggiunge - non faceva capo ad un'impresa familiare, essendo invece gestita quale impresa individuale e personale della donna, che ne aveva così tratto la propria indipendenza economica durante il matrimonio ed anche successivamente alla separazione, fino alla cessazione dell'attività, sopravvenuta per cause non note. Peraltro - si rappresenta - la fino alla data del deposito della domanda di divorzio, non aveva avanzato pretese CP_1 economiche nei confronti del marito, il che confermerebbe l'indipendenza economica della medesima e l'assenza di rinunce a particolari aspirazioni professionali (tenuto altresì conto del non elevato livello di istruzione della donna, titolare del diploma di scuola media inferiore), circostanza asseritamente non emersa nemmeno dalle dichiarazioni rese dalla teste escussa.
2.1. Con la comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata resiste nel merito la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, evidenzia la criticità delle sue CP_1 condizioni economiche, specificando di avere percepito il “reddito di cittadinanza” solo per pochi mesi nel 2020, di avere dovuto cessare nel 2009 l'attività commerciale (facente capo al marito, per conto del quale l'aveva svolta dopo che questi era divenuto dipendente pubblico e senza fruire del versamento dei contributi previdenziali) a causa della sopravvenuta crisi economica e di avere percepito negli anni successivi redditi esigui da attività di lavoro saltuarie, laddove la controparte - come emerso anche dalle dichiarazioni della teste escussa - gode di un buon tenore di vita che gli consentirebbe di contribuire tuttora alle esigenze economiche dei figli, alla cura dei quali - si sottolinea - ella si sarebbe sempre assiduamente dedicata nel corso del lungo matrimonio, contribuendo alla formazione del patrimonio del marito e della famiglia, dal che la sussistenza di tutte le condizioni giuridiche per la conferma dell'assegno divorzile stabilito in suo favore dalla sentenza di primo grado.
3. Il gravame è parzialmente fondato secondo le precisazioni che seguono e va, dunque, accolto nei limiti appresso precisati. Va evidenziato, in primo luogo, che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge. In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi come appaia sussistente all'attualità una significativa sperequazione fra le situazioni reddituali delle parti.
Al riguardo, tenuto conto delle circostanze sottolineate nell'atto di appello, va innanzitutto evidenziato come l'affermazione secondo cui il sarebbe ancora gravato dall'indicata Parte_1 rata connessa ad un consistente debito erariale con scadenza al 2030 non sia documentalmente provata, risultando piuttosto dall'estratto prodotto nel corso del giudizio di prime cure che l'ultima rata del pagamento rateizzato era fissata per il 24.05.2015, non constando poi dimostrazione di pagamenti in epoca successiva.
Documentato, invece, è il pagamento del dedotto canone di locazione, pur risultando dagli stessi atti difensivi di primo grado che al medesimo contribuisce la nuova moglie del Parte_1 percettrice di un reddito di circa 800 euro al mese;
peraltro, analogo onere è tenuta a sostenere la la quale - non più assegnataria della ex casa coniugale - non risulta altresì CP_1 beneficiaria all'attualità di alcuna misura pubblica di sostegno al reddito, come del resto emergente dallo stesso estratto contributivo dell' prodotto dall'appellante. CP_2
Nemmeno appare possa dubitarsi del contributo apprestato al soddisfacimento delle esigenze del coniuge e familiari dalla durante la vita matrimoniale (con sacrificio concordato CP_1 di maggiori aspettative d'impiego), atteso che - a differenza di quanto eccepito nell'atto di gravame - lo stesso in sede di interrogatorio formale, confermava la circostanza - Parte_1 allegata dalla controparte - secondo cui per tutta la durata del matrimonio la donna aveva lavorato presso l'attività commerciale di famiglia rinunciando ad altre opportunità di lavoro
(circostanza poi confermata anche dalla teste escussa), essendosi sul punto il limitato Parte_1 ad affermare che i proventi derivanti dall'attività di famiglia venivano percepiti esclusivamente dalla moglie, circostanza - peraltro - dalla medesima contestata nei propri scritti difensivi, laddove - anzi - la ha sostenuto che, a causa del mancato versamento dei contributi CP_1 previdenziali da parte del marito (il quale l'aveva preposta all'azienda per essere divenuto dipendente pubblico) si era ritrovata senza pensione e costretta, dopo la cessazione dell'attività commerciale a causa della crisi, a svolgere impieghi saltuari, temporanei e mal retribuiti.
Tale spiegazione (avallata nella sentenza impugnata) appare credibile, ove si consideri che - se l'attività commerciale fosse stata florida - non sarebbe stato di certo conveniente per la porvi fine, sicchè non appare verosimile la versione dell'appellante, alla cui stregua CP_1 la donna avrebbe chiuso il negozio di articoli sportivi di Cellole per autonoma decisione.
Del resto, la precarietà delle condizioni economiche della in epoca successiva alla CP_1 separazione consensuale appare confermata dalla (pacifica) circostanza che il onde Parte_1 ottenere il rilascio della ex casa coniugale di sua proprietà, si era impegnato a corrispondere alla moglie una tantum la somma di 3.000 euro per le spese di fitto, nonché a contribuire (ove anche pro tempore, come affermato dall'appellante) al pagamento delle spese locatizie alle quali la medesima sarebbe successivamente andata incontro.
Pertanto, ricorrendo - come sopra si è spiegato - una significativa disparità reddituale e patrimoniale fra le parti e tenuto conto degli altri principi (quali sopra esposti) stabiliti dalla più recente giurisprudenza formatasi in materia, sussistono i presupposti (ravvisati in primo grado) che sottostanno alle matrici retributivo-perequativa ed assistenziale dell'assegno divorzile.
Per ciò che concerne l'importo del contributo economico in parola, peraltro, deve porsi in risalto - da un lato - che, a differenza di quanto evidenziato nella sentenza impugnata, il non risulta beneficiare di alcuna rendita connessa alla proprietà della ex casa Parte_1 coniugale (risultando incontestato che l'immobile è stato da lui posto a gratuita disposizione della famiglia del figlio e - dall'altro - che, almeno per parte dell'anno 2023, la _3 risulta avere lavorato (seppure part time) presso la ditta “L'Officina del caffè” (con CP_1 una retribuzione complessiva di circa 11.000 euro, come da estratto contributivo dell' CP_2 in data 24.01.2024), sicchè (pur non essendo provato che tale impiego sia ancora attuale e che costituisca un impiego stabile e non - come sempre avvenuto in passato - un'opportunità lavorativa meramente precaria) può da tanto dedursi che - nonostante l'età ormai non più giovane della donna e l'assenza di specifiche specializzazioni professionali - la stessa disponga di una residua capacità di lavoro;
ne discende che, tenuto altresì conto di tutti gli elementi al riguardo considerati in sentenza, appare equo rideterminare l'importo dell'assegno divorzile che resta obbligato a corrispondere alla controparte in quello di euro 200,00 al Parte_1 mese.
4. Tenuto conto dell'esito della causa, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate per un terzo, mentre deve condannarsi il alla refusione in favore della Parte_1 della restante parte, liquidata come da dispositivo secondo le disposizioni tabellari CP_1 vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in riforma della sentenza n. 4328/2023, emessa dal Tribunale di CP_1
Santa Maria Capua Vetere il 03.10.2023 e pubblicata il 15.11.2023, così provvede:
a) pone a carico di l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di assegno Parte_1 divorzile, da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare CP_1 annualmente in base agli indici I.S.T.A.T.;
b) dichiara compensate per un terzo fra le parti le spese del grado e condanna Parte_1 al pagamento in favore dell'appellata della restante parte, che liquida in euro 1.600,00
[...] per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)