Articolo 38 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 settembre 1967
Art. 38. Effetti del riscatto della navigazione straniera

Gli effetti del riscatto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se il pagamento del contributo sia effettuato entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, del relativo ammontare.
Qualora il pagamento della somma dovuta sia effettuato dopo sei mesi dalla data della richiesta, ma non oltre un anno dalla data stessa, gli effetti del riscatto decorrono dalla data del versamento.
Trascorso un anno dalla data di comunicazione, il marittimo e' considerato decaduto dalla concessione se non abbia effettuato il versamento della somma dovuta, ma puo' presentare una nuova domanda per gli stessi servizi, purche' non sia scaduto il termine di due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.
Se nei termini sopra previsti il marittimo non effettui il pagamento dell'intero contributo dovuto, i pagamenti parziali saranno imputati a copertura dei periodi di navigazione piu' remoti corrispondenti ai versamenti effettuati.
Le modalita' per il versamento del contributo di riscatto, previste dal presente articolo, si applicano anche alle domande di riscatto avanzate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' presentate entro il termine previsto dall' articolo 30 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 , considerando le domande stesse come se presentate nel giorno di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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