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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 24/09/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1263/2024 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti E. Pernisco e P. Pernisco giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. L. De Caroli giusta procura in atti
APPELLATA
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
In riforma della sentenza impugnata:
a) Dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 29 ottobre 2019, a full time fino al 27 novembre 2019 e a part time al 75% da tale data in poi, con diritto del lavoratore alla corrispondente retribuzione ordinaria, mensile e aggiuntiva, prevista dal CCNL
Commercio per il 5° livello d'inquadramento.
b) Dichiara la nullità del patto di prova e della clausola del termine apposti al contratto di lavoro individuale del 27 novembre 2019. c) Dichiara la nullità del licenziamento intimato al lavoratore in data 11 dicembre 2019, con suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
d) Dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data odierna per intervenuto esercizio dell'opzione da parte del lavoratore.
e) Condanna la società appellata a pagare all'appellante il risarcimento del danno in misura corrispondente alla retribuzione di riferimento per i calcolo del t.f.r. scaduta tra il licenziamento e l'attualità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo, nonché la contribuzione di legge in relazione al medesimo periodo.
f) Condanna la società appellata a pagare all'appellante la somma complessiva di € 1.762,81 a titolo di retribuzione mensile ordinaria e ratei mensilità aggiuntive in relazione al periodo 29 ottobre 2019 –
27 novembre 2019, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
g) Dichiara il diritto del ricorrente al t.f.r. in relazione al periodo dal 29 ottobre 2019 fino all'attualità e condanna la società appellata a pagargli il dovuto a tal titolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo.
h) Condanna l'appellato al risarcimento del danno da omissione contributiva in relazione al periodo 29 ottobre 2019 – 11 dicembre 2019.
Condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
6.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.000,00 per il giudizio di secondo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Condanna la società appellata a restituire all'appellante quanto dallo stesso pagato a titolo di spese legali per il giudizio di primo grado.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 24/09/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1263/2024 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti E. Pernisco e P. Pernisco giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. L. De Caroli giusta procura in atti
APPELLATA
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
In riforma della sentenza impugnata:
a) Dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 29 ottobre 2019, a full time fino al 27 novembre 2019 e a part time al 75% da tale data in poi, con diritto del lavoratore alla corrispondente retribuzione ordinaria, mensile e aggiuntiva, prevista dal CCNL
Commercio per il 5° livello d'inquadramento.
b) Dichiara la nullità del patto di prova e della clausola del termine apposti al contratto di lavoro individuale del 27 novembre 2019. c) Dichiara la nullità del licenziamento intimato al lavoratore in data 11 dicembre 2019, con suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
d) Dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data odierna per intervenuto esercizio dell'opzione da parte del lavoratore.
e) Condanna la società appellata a pagare all'appellante il risarcimento del danno in misura corrispondente alla retribuzione di riferimento per i calcolo del t.f.r. scaduta tra il licenziamento e l'attualità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo, nonché la contribuzione di legge in relazione al medesimo periodo.
f) Condanna la società appellata a pagare all'appellante la somma complessiva di € 1.762,81 a titolo di retribuzione mensile ordinaria e ratei mensilità aggiuntive in relazione al periodo 29 ottobre 2019 –
27 novembre 2019, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
g) Dichiara il diritto del ricorrente al t.f.r. in relazione al periodo dal 29 ottobre 2019 fino all'attualità e condanna la società appellata a pagargli il dovuto a tal titolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo.
h) Condanna l'appellato al risarcimento del danno da omissione contributiva in relazione al periodo 29 ottobre 2019 – 11 dicembre 2019.
Condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
6.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.000,00 per il giudizio di secondo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Condanna la società appellata a restituire all'appellante quanto dallo stesso pagato a titolo di spese legali per il giudizio di primo grado.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni