Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Liana Zaccara, all'udienza di discussione del 05 giugno 2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 16134 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2023 e promossa da Parte_1
(C.F.: ) elettivamente domiciliata nello studio C.F._1
dell'avv. SANTI STEFANO che la rappresenta giusta procura – ricorrente -
contro
(C.F.: ) domiciliata presso lo studio CP_1 C.F._2
dell'avv. DUSI LORENZA che la rappresenta giusta procura – resistente - .
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 05 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato quale custode Parte_1
giudiziario nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare contro la proprietaria dell'immobile oggetto della locazione, Parte_2
intimava a lo sfratto per morosità dall'immobile sito in CP_1
Si opponeva all'intimato sfratto assumendo di aver pagato CP_1
regolarmente il canone al custode giudiziario dal momento della richiesta e in precedenza al proprietario e di aver pagato anticipatamente al proprietario il canone fino al mese di ottobre 2023.
Emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art.426 .c.p.c. ed esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza del 05 giugno 2025, senza espletamento di attività istruttoria.
Risulta pacifico che il contratto di locazione sia opponibile alla procedura e conseguentemente il custode giudiziario deve percepire i canoni la cui mancata corresponsione legittima l'ausiliario all'esercizio dell'azione di risoluzione per morosità.
Al custode giudiziario sono inidonei a fornire prova del pagamento ricevute o altra documentazione proveniente dal locatore perché portatore di un interesse economico contrapposto alla procedura esecutiva, tenuto conto altresì dell'art. 2704 cc.
In ogni caso perché il pagamento abbia effetto liberatorio devono sussistere i presupposti di cui all'art. 1189 cc, ivi compresa l'apparenza e la buona fede (Cass. n.25584/2024).
Risulta documentale che la conduttrice abbia ricevuto la notifica del provvedimento di nomina del CTU e fissazione dell'udienza ex art. 569 cpc in data 12 settembre 2019, con conseguente conoscenza del pignoramento da quella data se non anche in precedenza, tenendo altresì conto che la conduttrice è la figlia della esecutata-locatrice.
Conseguentemente si ritiene che i pagamenti dei canoni dichiarati effettuati dalla conduttrice a mano della proprietaria esecutata non siano opponibili alla procedura.
Si rileva come il motivo relativo alla errata indicazione dei mappali sia superato posto che è stato eseguito il rilascio per i mappali corretti.
Pertanto si deve ritenere che la conduttrice non si sia liberata dell'obbligazione del pagamento dei canoni versando l'importo nelle mani della esecutata locatrice, con la conseguenza che si ravvisa un comportamento che assume il carattere della gravità che giustifica la risoluzione del rapporto locatizio per inadempimento del conduttore.
Pertanto la domanda del ricorrente quale custode Parte_1
giudiziario della procedura esecutiva 455/2019 di risoluzione del contratto di locazione deve essere accolta, con la condanna la pagamento dei canoni richiesti.
Le domande proposte in via riconvenzionale dalla conduttrice devono essere rigettate stante la risoluzione del contratto per inadempimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette: 1) dichiara risolto per colpa di , il contratto di locazione di cui CP_1
è causa e per gli effetti la condanna a lasciare libero e sgombero da persone e cose, anche interposte, ed a piena disposizione di
[...]
quale custode giudiziario della procedura esecutiva Parte_1
455/2019, l'immobile sito in Toscolano AD (BS), Via Porto n.51/53,
entro la data del 22 marzo 2024, confermando l'ordinanza emessa il
09/01/2024;
2) condanna altresì al pagamento in favore di CP_1 [...]
quale custode giudiziario della procedura esecutiva n. Parte_1
455/2019 dei canoni di locazione scaduti e non versati per la somma complessiva di € 127.125,00, con gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna a rifondere le spese legali che si liquidano in € CP_1
4.217,00, di cui € 2.127,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Brescia,05/06/2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Liana Zaccara