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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
CC - SEZIONE ORDINARIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1307/2024, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RANISI SIMONA ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 15.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 17.09.2024, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 26.03.1977, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
pagina 1 di 3 civile del Comune di Trapani, al n. 72, parte II, serie A, ufficio 1, anno
1977.
Deduceva che dalla loro unione era nata una figlia, in Persona_1
data 29.12.1977.
Rappresentava che, con sentenza n. 32/2024, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di cui al ricorso.
Rimaneva contumace la resistente Controparte_1
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del giorno 15.01.2025, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione della resistente, ed il ricorrente, liberamente sentito, concludeva come da atto introduttivo.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 32/2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 2 di 3 Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente, l'unica costituita, nonché dalla mancata costituzione della resistente. Non sono state richieste ulteriori condizioni.
*****
Le spese del giudizio rimangono a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , in atti Parte_1 Controparte_1
generalizzati, contratto in data 26.03.1977, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 72, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1977;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- pone le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
CC - SEZIONE ORDINARIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1307/2024, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RANISI SIMONA ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 15.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 17.09.2024, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 26.03.1977, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
pagina 1 di 3 civile del Comune di Trapani, al n. 72, parte II, serie A, ufficio 1, anno
1977.
Deduceva che dalla loro unione era nata una figlia, in Persona_1
data 29.12.1977.
Rappresentava che, con sentenza n. 32/2024, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di cui al ricorso.
Rimaneva contumace la resistente Controparte_1
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del giorno 15.01.2025, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione della resistente, ed il ricorrente, liberamente sentito, concludeva come da atto introduttivo.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 32/2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 2 di 3 Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente, l'unica costituita, nonché dalla mancata costituzione della resistente. Non sono state richieste ulteriori condizioni.
*****
Le spese del giudizio rimangono a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , in atti Parte_1 Controparte_1
generalizzati, contratto in data 26.03.1977, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 72, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1977;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- pone le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3