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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7769/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7769/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. CASSARINO CHIARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 10/06/2013. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 304 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
I coniugi hanno adottato il minore nato a [...], in data [...] Per_1
Con ricorso depositato il 20/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e abitazione Per_1 principale presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino, via Petrarca n. 34, censita al Catasto Urbano foglio 1352, num. 67, sub. 5 è già stata venduta a terzi e le parti hanno diviso in parti uguali la somma ricavata.
DISPONE che il figlio minore trascorra, alternativamente, con il padre e con la madre un'intera settimana, recandosi dall'altro genitore nel giorno di mercoledì ovvero giovedì dall'uscita di scuola sino alla mattina dopo con accompagnamento a scuola. Le parti stabiliranno di volta in volta il giorno infrasettimanale;
in caso di disaccordo stabilire il mercoledì.
- trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in Per_1 periodo da concordare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Potrà fare altrettanto anche con la madre. I genitori concordano che potrà trascorre almeno due settimane, anche non consecutive, Per_1 con i nonni materni presso la casa al mare ove il minore è solito andare da sempre con i nonni ovvero gli zii. I genitori concordano altresì che potrà trascorre almeno due settimane, anche non Per_1 consecutive, con i nonni paterni presso la casa in montagna ove il minore è solito andare da sempre con i nonni. Durante il periodo delle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni con il padre e con Per_1 la madre una settimana dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. I genitori potranno trascorre altri periodi con fuori Torino, previo accordo dell'altro genitore da comunicare con un congruo Per_1 preavviso;
in difetto di accordo almeno cinque giorni consecutivi durante l'anno solare, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di e sempre rispettando il gradimento del minore, previo Per_1 congruo preavviso all'altro genitore. Le vacanze di Pasqua saranno alternate fra i genitori, salvo diverso accordo fra gli stessi. Tutte le modalità di visita disciplinate saranno da rispettare, salvo diverso accordo fra i genitori, che potranno, ove d'accordo, regolamentare in modo diverso i tempi di permanenza presso di loro, visto il rapporto di stima e affetto che esiste tra le parti.
DISPONE che i genitori provvedano direttamente al mantenimento di quando l'avranno con Per_1 sé e concordano di suddividere al 50% ogni spesa extra, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino 15/03/2016 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
DÀ ATTO che la mensa scolastica di viene divisa al 50%. Per_1
DÀ ATTO dell'accordo di suddividere al 50% anche ogni spesa ordinaria che superi l'importo di € 50,00. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non voler disciplinare nessun altro rapporto economico/patrimoniale
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7769/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. CASSARINO CHIARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 10/06/2013. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 304 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
I coniugi hanno adottato il minore nato a [...], in data [...] Per_1
Con ricorso depositato il 20/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e abitazione Per_1 principale presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino, via Petrarca n. 34, censita al Catasto Urbano foglio 1352, num. 67, sub. 5 è già stata venduta a terzi e le parti hanno diviso in parti uguali la somma ricavata.
DISPONE che il figlio minore trascorra, alternativamente, con il padre e con la madre un'intera settimana, recandosi dall'altro genitore nel giorno di mercoledì ovvero giovedì dall'uscita di scuola sino alla mattina dopo con accompagnamento a scuola. Le parti stabiliranno di volta in volta il giorno infrasettimanale;
in caso di disaccordo stabilire il mercoledì.
- trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in Per_1 periodo da concordare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Potrà fare altrettanto anche con la madre. I genitori concordano che potrà trascorre almeno due settimane, anche non consecutive, Per_1 con i nonni materni presso la casa al mare ove il minore è solito andare da sempre con i nonni ovvero gli zii. I genitori concordano altresì che potrà trascorre almeno due settimane, anche non Per_1 consecutive, con i nonni paterni presso la casa in montagna ove il minore è solito andare da sempre con i nonni. Durante il periodo delle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni con il padre e con Per_1 la madre una settimana dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. I genitori potranno trascorre altri periodi con fuori Torino, previo accordo dell'altro genitore da comunicare con un congruo Per_1 preavviso;
in difetto di accordo almeno cinque giorni consecutivi durante l'anno solare, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di e sempre rispettando il gradimento del minore, previo Per_1 congruo preavviso all'altro genitore. Le vacanze di Pasqua saranno alternate fra i genitori, salvo diverso accordo fra gli stessi. Tutte le modalità di visita disciplinate saranno da rispettare, salvo diverso accordo fra i genitori, che potranno, ove d'accordo, regolamentare in modo diverso i tempi di permanenza presso di loro, visto il rapporto di stima e affetto che esiste tra le parti.
DISPONE che i genitori provvedano direttamente al mantenimento di quando l'avranno con Per_1 sé e concordano di suddividere al 50% ogni spesa extra, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino 15/03/2016 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
DÀ ATTO che la mensa scolastica di viene divisa al 50%. Per_1
DÀ ATTO dell'accordo di suddividere al 50% anche ogni spesa ordinaria che superi l'importo di € 50,00. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non voler disciplinare nessun altro rapporto economico/patrimoniale
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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