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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. DR CANCIANI .……….….Presidente est. dott. Fabio FAVALLI .….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …………Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1807 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione il 7.6.2025 a seguito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 15.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Asti, Via Giovanni Borello n.1A presso lo studio dell'avv.to Lucas Barbesino che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE –
E
CP_1 elett.te dom.ta in Bordighera, Via Braie n.3/6 presso lo studio dell'avv.to Sabina Zeloni che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…- pronunciare, lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 1.07.1989 nel Comune di San Lorenzo al Mare ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge e dare i provvedimenti consequenziali;
- disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della signora per i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, Controparte_1 competenze e onorari del presente giudizio...”;
dr. DR CANCIANI 1 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
per parte resistente: “...dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 01/07/1989 e, preso atto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, tenuto conto dei versamenti effettuati spontaneamente dal marito di euro 1.000,00 dopo l'udienza presidenziale e dunque della acquiescenza alla domanda, riconoscere e liquidare un assegno divorzile in favore della sig.ra ed a Parte_2 carico del sig. nella somma di almeno euro 1000 al mese oltre alla Parte_1 rivalutazione ISTAT e per l'effetto condannare il ricorrente al relativo versamento entro il giorno 10 di ciascun mese. Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio e con ogni provvedimento opportuno e consequenziale”;
per il Pubblico Ministero: “…Preso atto dell'intervenuta sentenza parziale in punto status, si rimette alle valutazioni del giudice in punto ulteriori statuizioni...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23.9.2022 - premettendo di essersi unito in matrimonio Parte_1 in San Lorenzo al Mare il 1.7.1989 con e che dall'unione è nato il figlio CP_2 (35 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente R_ indipendente;
che il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 14.1.2015, ha pronunziato
– sulle conclusioni dagli stessi congiuntamente rassegnate – la separazione dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che nessun contributo economico fosse riconosciuto in favore della moglie.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, se da un CP_2 lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro invece chiedeva che in proprio favore fosse riconosciuto un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 1.000,00 mensili.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 16.1.2023 e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 30.1.2023 adottava i provvedimenti provvisori di competenza, ponendo a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, un assegno di importo pari ad € 750,00 mensili. Nominava, inoltre, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita quindi istruita attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla loro situazione patrimoniale e reddituale), l'interrogatorio formale di parte ricorrente e l'escussione di testi ( e Testimone_1
). Testimone_2
Precisate le conclusioni a seguito di note scritte ex art. 127-bis c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 7.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 15.5.2025 con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere sottolineato come parte resistente, nel costituirsi in giudizio, abbia originariamente eccepito l'insussistenza dei presupposti necessari alla pronunzia della sentenza di divorzio, nella sostanza allegando un'intervenuta riconciliazione tra i coniugi e la ripresa della convivenza successivamente alla sentenza dr. DR CANCIANI 2 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
di separazione (vds. “...nonostante la pronuncia della sentenza di separazione personale dei coniugi con il provvedimento n. 10 del 19/01/2015, il Sig. e la sig.ra Parte_1
hanno continuato a frequentarsi assiduamente intrattenendo anche Parte_2 rapporti intimi. Già nel corso del giudizio di separazione i coniugi si erano riavvicinati
...(omissis)... nel mese di gennaio 2015 il marito trovò casa a Torino e la moglie lo aiutò nel trasloco e di lì i coniugi continuarono a vedersi sempre, settimana dopo settimana, quando la moglie saliva a Torino e dormiva a casa del marito e quando il sig. Pt_1 scendeva a Imperia anche per quattro o cinque giorni di seguito abitando insieme alla moglie. Non si è mai di fatto interrotta quella comunione di vita che è tipica del matrimonio ...(omissis)... Il sig. con il suo comportamento, mantenendo la Pt_1 comunione materiale e spirituale con la moglie, ha ingenerato in quest'ultima la convinzione di una avvenuta riconciliazione oltreché di una solida sicurezza economica, esattamente come era stato in costanza di matrimonio...).
Tale eccezione, peraltro in toto contestata da controparte (vds. quanto dichiarato dal ricorrente in memoria integrativa: “...I coniugi – , a differenza di quanto Pt_1 CP_2 artatamente dichiarato nella comparsa di costituzione di controparte, non si sono più riconciliati né sono riusciti a trovare un accordo circa le condizioni economiche nell'ambito del promuovendo divorzio...”), non è più stata riproposta dalla resistente nei successivi scritti difensivi;
anzi, al contrario, essa stessa ha “esplicitamente” insistito per la pronunzia di scioglimento del matrimonio sia nella prima memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. del 29.9.2023 che nelle conclusioni da ultimo rassegnate con note di trattazione del 14.5.2025 (vds. “...dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 01/07/1989...”); ragioni queste per le quali deve ritenersi ormai rinunziata l'eccezione originariamente sollevata all'epoca della costituzione in giudizio.
Ciò premesso, osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato come Parte_1 la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti allegato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa di fronte a Presidente - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione giudiziale definita a conclusioni congiunte.
Ciò premesso in punto status e risultando dato pacifico l'ormai raggiunta indipendenza economica del figlio (35 anni), unica questione che deve essere affrontata è R_ quella relativa alla domanda avanzata da al fine di ottenere in proprio CP_2 favore un assegno divorzile.
In proposito merita osservare come, relativamente ai presupposti per il suo riconoscimento, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte - a Sezioni Unite e così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 - abbia evidenziato la funzione “perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione “bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della “quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena dr. DR CANCIANI 3 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent. 11.7.2018, n. 18287: …questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro …(omissis)… L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio …(omissis)… Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione dr. DR CANCIANI 4 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare …(omissis)… Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).
Ed è sulla scorta delle superiori considerazioni che ritiene il Collegio di dover oggi valutare la domanda di assegno divorzile avanzata da , avendo poi quali CP_2 parametri di riferimento per la decisione quelli dettati dall'art. 5, c.6 L.989/70.
Ciò premesso, deve in primo, luogo essere confrontata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sulla scorta della documentazione versata in atti e del contenuto delle rispettive autocertificazioni.
Quanto a lo stesso, sulla scorta della documentazione in atti, risulta essere Parte_1 unicamente titolare di pensione di invalidità, attualmente percepita in misura pari ad € 3.806,36 mensili (vds. autocertificazione in data 16.4.2025); quanto precede essendo gravato da un canone di locazione di importo pari ad € 530,00 mensili, avendo disponibilità su c/c pari ad € 6.269,77 (al 31.3.2025) oltre – fino a prova contraria di un loro impiego ad oggi non allegato – alla somma di circa € 39.000,00 in deposito amministrato (vds. quanto dallo stesso riferito nella propria memoria integrativa (vds.
“...Il Sig. è titolare... di un deposito amministrato presso Intesa SanPaolo con Pt_1 controvalore al 31/12/2021 di € 39.238,51. Questi fondi sono derivanti dall'eredità della madre e dalla vendita di un immobile lasciato in eredità dalla medesima...”) e non risultando altre significative poste passive (essendo ormai estinto in 36 rate mensili il finanziamento a suo tempo richiesto in data 1.4.2022).
A quanto sopra deve, tuttavia, essere aggiunto come, se da un lato il ricorrente risulta percettore – quale unico reddito - della predetta pensione di invalidità fin dal 1975, ben prima del matrimonio celebrato nel 1989 ed allorquando aveva soltanto 29 anni (vds. quanto riferito in memoria integrativa: “...La causa d'insorgenza delle malattie è da rinvenirsi nel periodo del servizio militare di leva obbligatorio, e più precisamente gli venne riconosciuta il 23.09.1975, dalla divisione medica di Torino, l'invalidità totale e l'inabilità al lavoro, con statuizione a suo favore di una pensione privilegiata ordinaria diretta a vita...”), dall'altro nessun significativo elemento è stato dallo stesso fornito al Collegio al fine di valutare non solo l'eventuale concreta incidenza delle riferite patologie sulla sua capacità di svolgimento di una qualsiasi attività produttiva di reddito (anche di carattere prevalentemente intellettuale) ovvero di attendere alle occupazioni della vita quotidiana (avendo esclusivamente riferito, in termini del tutto generici, “...è affetto da diverse patologie molto gravi, che lo hanno costretto a numerosissimi interventi chirurgici ed a continue cure, essendo malattie per lo più degenerative...”), ma neppure l'effettiva necessità di destinare in tutto - o comunque in massima parte - gli emolumenti pensionistici ricevuti al fine di fronteggiare spese ad esse connesse, avendo soltanto allegato, ma in termini di mera ipotesi, la necessità di essere eventualmente dr. DR CANCIANI 5 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
assistito in futuro da una badante ovvero obbligato a ricorrere ad una collocazione in struttura (vds. quanto riferito in memoria integrativa: “...Si producono anche dei preventivi ed ipotesi di costi che il Sig. dovrà sostenere al momento in cui si Pt_1 aggraveranno le proprie condizioni di salute, evento che accadrà essendo la sua una patologia degenerativa, pertanto tale aspetto sarà da tenere in debita considerazione...”).
Quanto a , la stessa – sulla scorta di quanto dalla stessa autocertificato sia CP_2 in data 13.7.2023 e 24.4.2025 – risulta essere disoccupata e priva di qualsiasi reddito, essendosi fino ad oggi mantenuta esclusivamente attraverso il contributo economico ricevuto dal marito;
quanto precede essendo anch'essa gravata da un canone di locazione in misura pari ad € 500,00 mensili.
Relativamente alla posizione della resistente ed avuto riguardo alla sua potenziale capacità di produzione di reddito, se da un lato deve essere osservato come essa non possa tout court essere esclusa in ragione dei pregressi problemi di salute dai quali dovrebbe, fino a prova contraria ed all'esito della necessaria convalescenza, ritenersi ormai affrancata (vds. quanto riferito in comparsa di costituzione del 29.12.2022: “...La sig.ra ha avuto dei grossi problemi di salute, ha dovuto affrontare un delicato Pt_2 intervento chirurgico per un tumore maligno del corpo dell'utero, è stata operata due volte prima il 25/08/2021 e poi il 26/10/2021 quando ha subito una isteroctomia totale addominale con conseguente terapia, il tutto come risulta dalla documentazione medica che si allega (doc.4)...”), dall'altro non può, comunque essere trascurata la sua oggettiva difficoltà nel reperimento di opportunità lavorative, solo che si consideri l'età ormai raggiunta (64 anni), l'assenza di titoli professionali, la lunga astinenza da attività lavorativa (vds. quanto riferito in comparsa di costituzione del 19.5.2023: “...La sig.ra
, prima di conoscere il marito, lavorava come operaia in un maglificio a Pt_2 Montecarlo;
i due si conobbero in un centro di recupero per malattie infettive (e nella specie la tubercolosi) a Costarainera, hanno convissuto per 7 anni e in quel periodo la
lavorava in uno studio medico a Sanremo...”) e l'impossibilità, in ragione delle Pt_2 condizioni di salute, di svolgere “lavori pesanti” (es. badante, domestica o addetta alle pulizie), unici ai quali una persona delle sue condizioni può, in ragione delle attuali congiunture economiche, ragionevolmente aspirare.
Riguardo alle disponibilità economiche attualmente esistenti per la ricorrente al fine di autonomamente provvedere al proprio mantenimento, deve tuttavia essere sottolineato come, se da un lato risulta ammessa dalla stessa la circostanza secondo la quale CP_2 avrebbe ricevuto nel lontano 2004 la consistente somma di circa € 50,000,00 a titolo di risarcimento (vds. quanto riferito nella 1^ memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. del 31.10.2023), dall'altro non risulta in concreto provato che tale somma non si trovi più nella titolarità della resistente ovvero che, in ogni caso, non ne abbia - anche in forma indiretta - mantenuto la disponibilità.
, in proposito, ha riferito di aver destinato la somma de quo – a suo dire in CP_2 accordo con il marito – a soddisfare le future esigenze di mantenimento del figlio (vds. quanto riferito nella 1^ memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. del 31.10.2023: R_
“...La somma ricevuta a titolo risarcitorio a seguito del decesso della sorella avvenuto nel 1994 ma liquidato nel 2004 (al termine di un lungo contenzioso) è stata destinata al figlio per scelta di entrambi i genitori per garantire un futuro benessere al figlio R_ che all'epoca era un adolescente...”); somma che risulterebbe ancora esistente e nella disponibilità del figlio (vds. “...è tuttora a sua disposizione...”).
Ciò premesso, pur avendo dedotto per la prova orale la relativa circostanza, CP_2 non ha prodotto a riprova della predetta operazione – come sarebbe stato suo
[...]
dr. DR CANCIANI 6 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
onere (e proprio per tale ragione la circostanza è stata ritenuta inammissibile) - una documentazione alla quale avrebbe pacificamente potuto accedere;
quanto precede così come stigmatizzato da parte ricorrente (vds. quanto riportato nella 2^ memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. del 2.10.2023: “...la controparte non ha minimamente spiegato su quale conto corrente sia depositato il risarcimento del danno che ha ottenuto alcuni anni fa da parte di una compagnia assicurativa, somma intorno ai 70.000 €, della quale nulla ha dichiarato e dimostrato né dove sarebbe depositata ed a nome di chi, e nemmeno se nel corso degli anni la abbia spesa...”) e senza dimenticare come la stessa resistente – nulla peraltro opponendo controparte – abbia anche esplicitamente rinunziato proprio all'escussione testimoniale del figlio in precedenza richiesta ed ammessa (vds. R_ istanza di parte resistente in data 13.11.2024).
Ed è per le superiori ragioni che, a giudizio del Tribunale, la somma de quo deve ritenersi ancora nella disponibilità della resistente;
quanto precede a maggior ragione ove si consideri come la stessa, a suo dire ancora non spesa, risulterebbe - per mera liberalità e nonostante la propria precaria situazione reddituale – messa e/o mantenuta a disposizione di un figlio ormai 35enne e pacificamente indipendente sotto il profilo economico.
Ciò premesso ed in ogni caso valutata quale oggettivamente migliore – oggi così come all'epoca della separazione - la situazione reddituale del ricorrente, devono a questo punto essere analizzati gli assetti famigliari adottati dalle parti in costanza di matrimonio. Ed in proposito deve essere in primo luogo osservato come la convivenza
“matrimoniale” - durata circa 25 anni (dal 1989 al 2014) ed allietata dalla nascita del figlio (in data 24.3.1990) – fosse stata preceduta da una convivenza iniziata R_ intorno al 1982 (vds. quanto riferito dalla resistente in comparsa di costituzione del 19.5.2023: “...i due si conobbero in un centro di recupero per malattie infettive (e nella specie la tubercolosi) a Costarainera, hanno convissuto per 7 anni...”).
A quanto sopra deve poi essere aggiunta, circostanza anch'essa non contestata, come la resistente, in costanza di matrimonio e pur avendo in precedenza avuto alcune esperienze (vds. quanto riferito in comparsa di costituzione del 19.5.2023: “...La sig.ra , Pt_2 prima di conoscere il marito, lavorava come operaia in un maglificio a Montecarlo;
i due si conobbero..., hanno convissuto per 7 anni e in quel periodo la lavorava in Pt_2 uno studio medico a Sanremo...”), non abbia di fatto svolto alcuna attività lavorativa;
circostanza che, a giudizio del Collegio, deve essere oggettivamente ricondotta ad una scelta condivisa tra i coniugi nel corso del matrimonio;
poco importa se imposta dal marito come sosterrebbe la ricorrente (vds. quanto allegato in comparsa di costituzione del 19.5.2023: “...La resistente a causa della scelta fatta all'epoca del matrimonio da parte del marito che ha impedito alla moglie di realizzarsi dal punto di vista lavorativo, sostenendo che egli stesso avrebbe provveduto al mantenimento economico della famiglia, come di fatto è accaduto ...(omissis)... oggi il marito non può... rinfacciare alla sig.ra la non indipendenza economica, essendo questa il frutto dell'imposizione Pt_2 di una sua scelta che ha avuto delle conseguenze ben precise e non ignorate dal Pt_1 prima tra tutte quella per cui la resistente non può percepire alcuna pensione...”) ovvero da quest'ultimo – come da lui sostenuto in sede di interpello – meramente tollerata (vds. verbale del 12.6.2024: “...Io non ho mai chiesto a mia moglie di non andare a lavorare né in realtà l'ho mai sollecitata a farlo. Mi sono sempre limitato a prendere atto di quello che lei faceva...”).
Né può dimenticarsi come - già all'epoca del matrimonio, nel corso della convivenza coniugale ed in presenza degli assetti già sopra ricordati - il nucleo famigliare (coniugi ed il figlio si siano sempre mantenuti attraverso gli emolumenti pensionistici R_ percepiti dal ricorrente, ad evidente dimostrazione di come gli stessi, lungi dall'essere in dr. DR CANCIANI 7 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
toto destinati a coprire le spese imposte dalle sue patologie, risultassero ampiamente sufficienti a garantire il mantenimento dell'intera famiglia;
quanto precede sia all'epoca che successivamente alla separazione, solo che si consideri come il pur Pt_1 disponendo di tale unica fonte di reddito, abbia concordato con la moglie, per il suo mantenimento e quello del figlio, un contributo complessivamente pari ad € 1.500,00 mensili (vds. sentenza del 14.1.2015).
Orbene, richiamato quanto già sopra osservato in ordine alla del tutto limitata capacità di produzione di reddito della resistente, ritiene il Collegio che possano essere ritenuti sussistenti i presupposti necessari a riconoscere in suo favore un assegno divorzile;
quanto precede sia nella sua funzione “assistenziale” (poiché seppure è vero che, almeno in linea teorica, la può disporre della somma a suo tempo “donata” al figlio CP_2 la stessa, in assenza di un contributo economico del marito verrebbe R_ rapidamente ad esaurirsi senza significativa possibilità di essere ricostituita), che in quella “perequativa”, solo che si consideri come, pur non potendosi ritenere che la moglie abbia in alcun modo contribuito a creare, con proprio sacrificio, le condizioni per l'attuale migliore condizione economica del marito (risultando il già percettore Pt_1 della pensione di invalidità addirittura al momento della loro conoscenza), è innegabile come la sua attuale situazione (priva di reddito proprio, senza recenti esperienze lavorative e con prognosi sfavorevole per un proficuo inserimento nel circuito produttivo) sia proprio il risultato delle decisioni assunte dal nucleo nel corso della vita matrimoniale;
quanto precede, pertanto, imponendosi una perequazione delle posizioni dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo, dovendosi in tal modo non solo valorizzare il contributo fornito dalla al nucleo famigliare in costanza di CP_2 matrimonio (vds. quanto riferito dal ricorrente nel corso dell'interpello reso in data 12.6.2024: “...Confermo che nel corso della nostra convivenza mia moglie si è regolarmente occupata delle faccende domestiche così come della cura e dell'educazione di nostro figlio .” e confermato alla medesima udienza da teste R_ : “...Non saprei dire perché non lavorasse, non gliel'ho mai Testimone_2 CP_2 chiesto né ho mai saputo qualcosa in merito. So comunque che si occupava della casa e del figlio...”), ma anche ridimensionare le conseguenze derivanti da assetti famigliari che, oggi venuti meno, vedrebbero il marito conservare del tutto integra la propria situazione economica e la moglie priva di qualsiasi fonte di reddito e/o sostentamento.
Ed è, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che il Collegio ritiene oggi di poter riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile dell'importo di € 500,00 mensili;
assegno in ogni caso compatibile con l'attuale ritenuta capacità contributiva del ricorrente e che appare idonea a consentire a di sostenere, anche in CP_2 prospettiva, le spese della vita quotidiana in modo più adeguato.
Risulta del tutto evidente come la decorrenza di tale contributo debba essere stabiliti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fatti pertanto salvi gli effetti dei precedenti provvedimenti con i quali è stato a suo tempo stabilito l'assegno di
“mantenimento”, del tutto differente, per natura e presupposti, rispetto a quello oggi come sopra determinato.
La natura del giudizio e il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando e con la partecipazione del Pubblico Ministero, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
dr. DR CANCIANI 8 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Lorenzo al mare il 1.7.1989 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello
[...] Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1989, n. 3, Parte I;
2) pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno Parte_1 CP_2 divorzile dell'importo di € 500,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Imperia, 10.10.2025
Il Presidente est.
(dott. DR CANCIANI)
dr. DR CANCIANI 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. DR CANCIANI .……….….Presidente est. dott. Fabio FAVALLI .….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …………Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1807 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione il 7.6.2025 a seguito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 15.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Asti, Via Giovanni Borello n.1A presso lo studio dell'avv.to Lucas Barbesino che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE –
E
CP_1 elett.te dom.ta in Bordighera, Via Braie n.3/6 presso lo studio dell'avv.to Sabina Zeloni che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…- pronunciare, lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 1.07.1989 nel Comune di San Lorenzo al Mare ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge e dare i provvedimenti consequenziali;
- disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della signora per i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, Controparte_1 competenze e onorari del presente giudizio...”;
dr. DR CANCIANI 1 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
per parte resistente: “...dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 01/07/1989 e, preso atto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, tenuto conto dei versamenti effettuati spontaneamente dal marito di euro 1.000,00 dopo l'udienza presidenziale e dunque della acquiescenza alla domanda, riconoscere e liquidare un assegno divorzile in favore della sig.ra ed a Parte_2 carico del sig. nella somma di almeno euro 1000 al mese oltre alla Parte_1 rivalutazione ISTAT e per l'effetto condannare il ricorrente al relativo versamento entro il giorno 10 di ciascun mese. Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio e con ogni provvedimento opportuno e consequenziale”;
per il Pubblico Ministero: “…Preso atto dell'intervenuta sentenza parziale in punto status, si rimette alle valutazioni del giudice in punto ulteriori statuizioni...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23.9.2022 - premettendo di essersi unito in matrimonio Parte_1 in San Lorenzo al Mare il 1.7.1989 con e che dall'unione è nato il figlio CP_2 (35 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente R_ indipendente;
che il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 14.1.2015, ha pronunziato
– sulle conclusioni dagli stessi congiuntamente rassegnate – la separazione dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che nessun contributo economico fosse riconosciuto in favore della moglie.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, se da un CP_2 lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro invece chiedeva che in proprio favore fosse riconosciuto un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 1.000,00 mensili.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 16.1.2023 e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 30.1.2023 adottava i provvedimenti provvisori di competenza, ponendo a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, un assegno di importo pari ad € 750,00 mensili. Nominava, inoltre, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita quindi istruita attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla loro situazione patrimoniale e reddituale), l'interrogatorio formale di parte ricorrente e l'escussione di testi ( e Testimone_1
). Testimone_2
Precisate le conclusioni a seguito di note scritte ex art. 127-bis c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 7.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 15.5.2025 con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere sottolineato come parte resistente, nel costituirsi in giudizio, abbia originariamente eccepito l'insussistenza dei presupposti necessari alla pronunzia della sentenza di divorzio, nella sostanza allegando un'intervenuta riconciliazione tra i coniugi e la ripresa della convivenza successivamente alla sentenza dr. DR CANCIANI 2 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
di separazione (vds. “...nonostante la pronuncia della sentenza di separazione personale dei coniugi con il provvedimento n. 10 del 19/01/2015, il Sig. e la sig.ra Parte_1
hanno continuato a frequentarsi assiduamente intrattenendo anche Parte_2 rapporti intimi. Già nel corso del giudizio di separazione i coniugi si erano riavvicinati
...(omissis)... nel mese di gennaio 2015 il marito trovò casa a Torino e la moglie lo aiutò nel trasloco e di lì i coniugi continuarono a vedersi sempre, settimana dopo settimana, quando la moglie saliva a Torino e dormiva a casa del marito e quando il sig. Pt_1 scendeva a Imperia anche per quattro o cinque giorni di seguito abitando insieme alla moglie. Non si è mai di fatto interrotta quella comunione di vita che è tipica del matrimonio ...(omissis)... Il sig. con il suo comportamento, mantenendo la Pt_1 comunione materiale e spirituale con la moglie, ha ingenerato in quest'ultima la convinzione di una avvenuta riconciliazione oltreché di una solida sicurezza economica, esattamente come era stato in costanza di matrimonio...).
Tale eccezione, peraltro in toto contestata da controparte (vds. quanto dichiarato dal ricorrente in memoria integrativa: “...I coniugi – , a differenza di quanto Pt_1 CP_2 artatamente dichiarato nella comparsa di costituzione di controparte, non si sono più riconciliati né sono riusciti a trovare un accordo circa le condizioni economiche nell'ambito del promuovendo divorzio...”), non è più stata riproposta dalla resistente nei successivi scritti difensivi;
anzi, al contrario, essa stessa ha “esplicitamente” insistito per la pronunzia di scioglimento del matrimonio sia nella prima memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. del 29.9.2023 che nelle conclusioni da ultimo rassegnate con note di trattazione del 14.5.2025 (vds. “...dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 01/07/1989...”); ragioni queste per le quali deve ritenersi ormai rinunziata l'eccezione originariamente sollevata all'epoca della costituzione in giudizio.
Ciò premesso, osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato come Parte_1 la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti allegato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa di fronte a Presidente - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione giudiziale definita a conclusioni congiunte.
Ciò premesso in punto status e risultando dato pacifico l'ormai raggiunta indipendenza economica del figlio (35 anni), unica questione che deve essere affrontata è R_ quella relativa alla domanda avanzata da al fine di ottenere in proprio CP_2 favore un assegno divorzile.
In proposito merita osservare come, relativamente ai presupposti per il suo riconoscimento, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte - a Sezioni Unite e così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 - abbia evidenziato la funzione “perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione “bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della “quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena dr. DR CANCIANI 3 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent. 11.7.2018, n. 18287: …questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro …(omissis)… L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio …(omissis)… Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione dr. DR CANCIANI 4 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare …(omissis)… Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).
Ed è sulla scorta delle superiori considerazioni che ritiene il Collegio di dover oggi valutare la domanda di assegno divorzile avanzata da , avendo poi quali CP_2 parametri di riferimento per la decisione quelli dettati dall'art. 5, c.6 L.989/70.
Ciò premesso, deve in primo, luogo essere confrontata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sulla scorta della documentazione versata in atti e del contenuto delle rispettive autocertificazioni.
Quanto a lo stesso, sulla scorta della documentazione in atti, risulta essere Parte_1 unicamente titolare di pensione di invalidità, attualmente percepita in misura pari ad € 3.806,36 mensili (vds. autocertificazione in data 16.4.2025); quanto precede essendo gravato da un canone di locazione di importo pari ad € 530,00 mensili, avendo disponibilità su c/c pari ad € 6.269,77 (al 31.3.2025) oltre – fino a prova contraria di un loro impiego ad oggi non allegato – alla somma di circa € 39.000,00 in deposito amministrato (vds. quanto dallo stesso riferito nella propria memoria integrativa (vds.
“...Il Sig. è titolare... di un deposito amministrato presso Intesa SanPaolo con Pt_1 controvalore al 31/12/2021 di € 39.238,51. Questi fondi sono derivanti dall'eredità della madre e dalla vendita di un immobile lasciato in eredità dalla medesima...”) e non risultando altre significative poste passive (essendo ormai estinto in 36 rate mensili il finanziamento a suo tempo richiesto in data 1.4.2022).
A quanto sopra deve, tuttavia, essere aggiunto come, se da un lato il ricorrente risulta percettore – quale unico reddito - della predetta pensione di invalidità fin dal 1975, ben prima del matrimonio celebrato nel 1989 ed allorquando aveva soltanto 29 anni (vds. quanto riferito in memoria integrativa: “...La causa d'insorgenza delle malattie è da rinvenirsi nel periodo del servizio militare di leva obbligatorio, e più precisamente gli venne riconosciuta il 23.09.1975, dalla divisione medica di Torino, l'invalidità totale e l'inabilità al lavoro, con statuizione a suo favore di una pensione privilegiata ordinaria diretta a vita...”), dall'altro nessun significativo elemento è stato dallo stesso fornito al Collegio al fine di valutare non solo l'eventuale concreta incidenza delle riferite patologie sulla sua capacità di svolgimento di una qualsiasi attività produttiva di reddito (anche di carattere prevalentemente intellettuale) ovvero di attendere alle occupazioni della vita quotidiana (avendo esclusivamente riferito, in termini del tutto generici, “...è affetto da diverse patologie molto gravi, che lo hanno costretto a numerosissimi interventi chirurgici ed a continue cure, essendo malattie per lo più degenerative...”), ma neppure l'effettiva necessità di destinare in tutto - o comunque in massima parte - gli emolumenti pensionistici ricevuti al fine di fronteggiare spese ad esse connesse, avendo soltanto allegato, ma in termini di mera ipotesi, la necessità di essere eventualmente dr. DR CANCIANI 5 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
assistito in futuro da una badante ovvero obbligato a ricorrere ad una collocazione in struttura (vds. quanto riferito in memoria integrativa: “...Si producono anche dei preventivi ed ipotesi di costi che il Sig. dovrà sostenere al momento in cui si Pt_1 aggraveranno le proprie condizioni di salute, evento che accadrà essendo la sua una patologia degenerativa, pertanto tale aspetto sarà da tenere in debita considerazione...”).
Quanto a , la stessa – sulla scorta di quanto dalla stessa autocertificato sia CP_2 in data 13.7.2023 e 24.4.2025 – risulta essere disoccupata e priva di qualsiasi reddito, essendosi fino ad oggi mantenuta esclusivamente attraverso il contributo economico ricevuto dal marito;
quanto precede essendo anch'essa gravata da un canone di locazione in misura pari ad € 500,00 mensili.
Relativamente alla posizione della resistente ed avuto riguardo alla sua potenziale capacità di produzione di reddito, se da un lato deve essere osservato come essa non possa tout court essere esclusa in ragione dei pregressi problemi di salute dai quali dovrebbe, fino a prova contraria ed all'esito della necessaria convalescenza, ritenersi ormai affrancata (vds. quanto riferito in comparsa di costituzione del 29.12.2022: “...La sig.ra ha avuto dei grossi problemi di salute, ha dovuto affrontare un delicato Pt_2 intervento chirurgico per un tumore maligno del corpo dell'utero, è stata operata due volte prima il 25/08/2021 e poi il 26/10/2021 quando ha subito una isteroctomia totale addominale con conseguente terapia, il tutto come risulta dalla documentazione medica che si allega (doc.4)...”), dall'altro non può, comunque essere trascurata la sua oggettiva difficoltà nel reperimento di opportunità lavorative, solo che si consideri l'età ormai raggiunta (64 anni), l'assenza di titoli professionali, la lunga astinenza da attività lavorativa (vds. quanto riferito in comparsa di costituzione del 19.5.2023: “...La sig.ra
, prima di conoscere il marito, lavorava come operaia in un maglificio a Pt_2 Montecarlo;
i due si conobbero in un centro di recupero per malattie infettive (e nella specie la tubercolosi) a Costarainera, hanno convissuto per 7 anni e in quel periodo la
lavorava in uno studio medico a Sanremo...”) e l'impossibilità, in ragione delle Pt_2 condizioni di salute, di svolgere “lavori pesanti” (es. badante, domestica o addetta alle pulizie), unici ai quali una persona delle sue condizioni può, in ragione delle attuali congiunture economiche, ragionevolmente aspirare.
Riguardo alle disponibilità economiche attualmente esistenti per la ricorrente al fine di autonomamente provvedere al proprio mantenimento, deve tuttavia essere sottolineato come, se da un lato risulta ammessa dalla stessa la circostanza secondo la quale CP_2 avrebbe ricevuto nel lontano 2004 la consistente somma di circa € 50,000,00 a titolo di risarcimento (vds. quanto riferito nella 1^ memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. del 31.10.2023), dall'altro non risulta in concreto provato che tale somma non si trovi più nella titolarità della resistente ovvero che, in ogni caso, non ne abbia - anche in forma indiretta - mantenuto la disponibilità.
, in proposito, ha riferito di aver destinato la somma de quo – a suo dire in CP_2 accordo con il marito – a soddisfare le future esigenze di mantenimento del figlio (vds. quanto riferito nella 1^ memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. del 31.10.2023: R_
“...La somma ricevuta a titolo risarcitorio a seguito del decesso della sorella avvenuto nel 1994 ma liquidato nel 2004 (al termine di un lungo contenzioso) è stata destinata al figlio per scelta di entrambi i genitori per garantire un futuro benessere al figlio R_ che all'epoca era un adolescente...”); somma che risulterebbe ancora esistente e nella disponibilità del figlio (vds. “...è tuttora a sua disposizione...”).
Ciò premesso, pur avendo dedotto per la prova orale la relativa circostanza, CP_2 non ha prodotto a riprova della predetta operazione – come sarebbe stato suo
[...]
dr. DR CANCIANI 6 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
onere (e proprio per tale ragione la circostanza è stata ritenuta inammissibile) - una documentazione alla quale avrebbe pacificamente potuto accedere;
quanto precede così come stigmatizzato da parte ricorrente (vds. quanto riportato nella 2^ memoria ex art. 183, c.6 c.p.c. del 2.10.2023: “...la controparte non ha minimamente spiegato su quale conto corrente sia depositato il risarcimento del danno che ha ottenuto alcuni anni fa da parte di una compagnia assicurativa, somma intorno ai 70.000 €, della quale nulla ha dichiarato e dimostrato né dove sarebbe depositata ed a nome di chi, e nemmeno se nel corso degli anni la abbia spesa...”) e senza dimenticare come la stessa resistente – nulla peraltro opponendo controparte – abbia anche esplicitamente rinunziato proprio all'escussione testimoniale del figlio in precedenza richiesta ed ammessa (vds. R_ istanza di parte resistente in data 13.11.2024).
Ed è per le superiori ragioni che, a giudizio del Tribunale, la somma de quo deve ritenersi ancora nella disponibilità della resistente;
quanto precede a maggior ragione ove si consideri come la stessa, a suo dire ancora non spesa, risulterebbe - per mera liberalità e nonostante la propria precaria situazione reddituale – messa e/o mantenuta a disposizione di un figlio ormai 35enne e pacificamente indipendente sotto il profilo economico.
Ciò premesso ed in ogni caso valutata quale oggettivamente migliore – oggi così come all'epoca della separazione - la situazione reddituale del ricorrente, devono a questo punto essere analizzati gli assetti famigliari adottati dalle parti in costanza di matrimonio. Ed in proposito deve essere in primo luogo osservato come la convivenza
“matrimoniale” - durata circa 25 anni (dal 1989 al 2014) ed allietata dalla nascita del figlio (in data 24.3.1990) – fosse stata preceduta da una convivenza iniziata R_ intorno al 1982 (vds. quanto riferito dalla resistente in comparsa di costituzione del 19.5.2023: “...i due si conobbero in un centro di recupero per malattie infettive (e nella specie la tubercolosi) a Costarainera, hanno convissuto per 7 anni...”).
A quanto sopra deve poi essere aggiunta, circostanza anch'essa non contestata, come la resistente, in costanza di matrimonio e pur avendo in precedenza avuto alcune esperienze (vds. quanto riferito in comparsa di costituzione del 19.5.2023: “...La sig.ra , Pt_2 prima di conoscere il marito, lavorava come operaia in un maglificio a Montecarlo;
i due si conobbero..., hanno convissuto per 7 anni e in quel periodo la lavorava in Pt_2 uno studio medico a Sanremo...”), non abbia di fatto svolto alcuna attività lavorativa;
circostanza che, a giudizio del Collegio, deve essere oggettivamente ricondotta ad una scelta condivisa tra i coniugi nel corso del matrimonio;
poco importa se imposta dal marito come sosterrebbe la ricorrente (vds. quanto allegato in comparsa di costituzione del 19.5.2023: “...La resistente a causa della scelta fatta all'epoca del matrimonio da parte del marito che ha impedito alla moglie di realizzarsi dal punto di vista lavorativo, sostenendo che egli stesso avrebbe provveduto al mantenimento economico della famiglia, come di fatto è accaduto ...(omissis)... oggi il marito non può... rinfacciare alla sig.ra la non indipendenza economica, essendo questa il frutto dell'imposizione Pt_2 di una sua scelta che ha avuto delle conseguenze ben precise e non ignorate dal Pt_1 prima tra tutte quella per cui la resistente non può percepire alcuna pensione...”) ovvero da quest'ultimo – come da lui sostenuto in sede di interpello – meramente tollerata (vds. verbale del 12.6.2024: “...Io non ho mai chiesto a mia moglie di non andare a lavorare né in realtà l'ho mai sollecitata a farlo. Mi sono sempre limitato a prendere atto di quello che lei faceva...”).
Né può dimenticarsi come - già all'epoca del matrimonio, nel corso della convivenza coniugale ed in presenza degli assetti già sopra ricordati - il nucleo famigliare (coniugi ed il figlio si siano sempre mantenuti attraverso gli emolumenti pensionistici R_ percepiti dal ricorrente, ad evidente dimostrazione di come gli stessi, lungi dall'essere in dr. DR CANCIANI 7 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
toto destinati a coprire le spese imposte dalle sue patologie, risultassero ampiamente sufficienti a garantire il mantenimento dell'intera famiglia;
quanto precede sia all'epoca che successivamente alla separazione, solo che si consideri come il pur Pt_1 disponendo di tale unica fonte di reddito, abbia concordato con la moglie, per il suo mantenimento e quello del figlio, un contributo complessivamente pari ad € 1.500,00 mensili (vds. sentenza del 14.1.2015).
Orbene, richiamato quanto già sopra osservato in ordine alla del tutto limitata capacità di produzione di reddito della resistente, ritiene il Collegio che possano essere ritenuti sussistenti i presupposti necessari a riconoscere in suo favore un assegno divorzile;
quanto precede sia nella sua funzione “assistenziale” (poiché seppure è vero che, almeno in linea teorica, la può disporre della somma a suo tempo “donata” al figlio CP_2 la stessa, in assenza di un contributo economico del marito verrebbe R_ rapidamente ad esaurirsi senza significativa possibilità di essere ricostituita), che in quella “perequativa”, solo che si consideri come, pur non potendosi ritenere che la moglie abbia in alcun modo contribuito a creare, con proprio sacrificio, le condizioni per l'attuale migliore condizione economica del marito (risultando il già percettore Pt_1 della pensione di invalidità addirittura al momento della loro conoscenza), è innegabile come la sua attuale situazione (priva di reddito proprio, senza recenti esperienze lavorative e con prognosi sfavorevole per un proficuo inserimento nel circuito produttivo) sia proprio il risultato delle decisioni assunte dal nucleo nel corso della vita matrimoniale;
quanto precede, pertanto, imponendosi una perequazione delle posizioni dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo, dovendosi in tal modo non solo valorizzare il contributo fornito dalla al nucleo famigliare in costanza di CP_2 matrimonio (vds. quanto riferito dal ricorrente nel corso dell'interpello reso in data 12.6.2024: “...Confermo che nel corso della nostra convivenza mia moglie si è regolarmente occupata delle faccende domestiche così come della cura e dell'educazione di nostro figlio .” e confermato alla medesima udienza da teste R_ : “...Non saprei dire perché non lavorasse, non gliel'ho mai Testimone_2 CP_2 chiesto né ho mai saputo qualcosa in merito. So comunque che si occupava della casa e del figlio...”), ma anche ridimensionare le conseguenze derivanti da assetti famigliari che, oggi venuti meno, vedrebbero il marito conservare del tutto integra la propria situazione economica e la moglie priva di qualsiasi fonte di reddito e/o sostentamento.
Ed è, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che il Collegio ritiene oggi di poter riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile dell'importo di € 500,00 mensili;
assegno in ogni caso compatibile con l'attuale ritenuta capacità contributiva del ricorrente e che appare idonea a consentire a di sostenere, anche in CP_2 prospettiva, le spese della vita quotidiana in modo più adeguato.
Risulta del tutto evidente come la decorrenza di tale contributo debba essere stabiliti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fatti pertanto salvi gli effetti dei precedenti provvedimenti con i quali è stato a suo tempo stabilito l'assegno di
“mantenimento”, del tutto differente, per natura e presupposti, rispetto a quello oggi come sopra determinato.
La natura del giudizio e il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando e con la partecipazione del Pubblico Ministero, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
dr. DR CANCIANI 8 n. 1807/2022 R.G.A.C.C.
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Lorenzo al mare il 1.7.1989 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello
[...] Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1989, n. 3, Parte I;
2) pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno Parte_1 CP_2 divorzile dell'importo di € 500,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Imperia, 10.10.2025
Il Presidente est.
(dott. DR CANCIANI)
dr. DR CANCIANI 9