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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1469 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maio Domenico, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
e
(già (P.I.: Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso P.IVA_1
lo studio dell'Avv. Filippone Pasquale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte convenuta nonché contro
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nelle date del 25.11.2020 e 27.11.2020, Pt_1
ha convenuto in giudizio e la società
[...] Controparte_3 Controparte_2
(nelle more del giudizio divenuta , al fine di ottenere la loro condanna in Controparte_1
1 solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali dal medesimo subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 28.07.2017, alle ore 19:45 circa, sulla S.P. Locri-Antonimina.
A tal fine esponeva: che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, si trovava alla guida del proprio motociclo Yamaha T-max tg. DM88931 con direzione di marcia monte-mare allorquando, giunto in località Canneti, veniva investito dal motociclo Honda SH 125 cc tg EG50062 di proprietà e condotto da;
che quest'ultimo, dopo aver affrontato una curva, Controparte_3 nell'intento di recarsi presso la propria abitazione, invadeva la corsia di marcia di pertinenza dell'odierno attore;
che il pur transitando sulla propria corsia di marcia – sebbene non Pt_1
mantenendo il più possibile la destra, in violazione dell'art. 143 co. 3 e 13 del C.d.S., per come contestatogli dalle FF.OO. intervenute sui luoghi – nulla poteva per evitare l'impatto tra la fiancata sinistra del proprio motociclo e la stessa fiancata del motociclo antagonista;
che, per effetto della collisione, l'attore perdeva il controllo del proprio mezzo, cadendo a terra e subendo lesioni personali - per le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Locri -, oltre che danni al mezzo;
che, per il trauma subito, veniva trasferito presso il presidio ospedaliero di Controparte_4
Catanzaro, ove veniva ricoverato e sottoposto in data 8.08.2018 ad intervento chirurgico per “la riduzione ed osteosintesi frattura piatto tibiale dx con placca e viti”; che, dopo un trattamento riabilitativo e FKT, in data 11.12.2018 veniva dichiarato “guarito con postumi invalidanti”; che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del che dopo essersi sottoposto a visita CP_3
medico-legale da parte del c.t.p. della compagnia assicurativa convenuta, non aveva ricevuto alcuna comunicazione, né offerta risarcitoria;
che, secondo la sua prospettazione, aveva riportato postumi permanenti pari al 14% e, pertanto, quantificava il risarcimento richiesto in € 85.762,00
(“di cui € 1.470,00 per Inabilità temporanea assoluta, € 4.410,00 per I.T.P. al 75%, € 2.940,00 per I.T.P. al 50%, € 735,00 per ITP al 25%, € 46.207,00 per Invalidità Permanente (14%), oltre alla somma di € 30.000,00 per danno alla capacità lavorativa specifica”), “oltre alle spese sostenute come da giustificativi allegati per € 1.314,07”; che l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita si era rivelato infruttuoso. Pertanto, ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale accogliere la domanda così come è formulata e, per effetto, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità in ordine al sinistro de quo, in capo al Sig. , quale conducente Controparte_3
ed anche proprietario del motociclo Honda SH 125 cc tg EG50062 e, conseguentemente,
2 condannare questi, in solido con la in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore … al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 85.762,00, oltre spese mediche come quantificate in narrativa e documentate da giustificativi allegati, ovvero a quella diversa che sarà accertata giudizialmente, oltre la rivalutazione e gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo, oltre le spese e competenza di giudizio, con il rimborso forfettario delle spese, IVA e CAP come per legge da distrarsi, ex art. 93 cpc, a favore del procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.03.2021, si è costituita in giudizio la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
contestando la dinamica del sinistro descritta dall'attore e la responsabilità ascritta al CP_3
evidenziando che quest'ultimo “non invadeva la corsia di marcia percorsa dal sig. bensì Pt_1
si trovava fermo lungo la carreggiata di propria pertinenza in attesa di effettuare la manovra di svolta a sinistra, allorquando veniva egli stesso improvvisamente colpito dal motociclo condotto dal sig. il quale dopo aver percorso la curva a velocità non adeguata, perdeva il Pt_1
controllo del mezzo andando ad invadere la corsia di marcia del sig. ; la convenuta CP_3
contestava altresì il quantum delle pretese avversarie, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1.
Nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre l'importo del risarcimento nella misura accertata di spettanza all'esito delle risultanze istruttorie, in misura proporzionale alla corresponsabilità delle parti nella verificazione del sinistro. Con compensazione delle spese di lite.
3. Condannare parte attrice alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore”.
, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo interrogatorio formale di
[...]
, prova per testi e c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore. All'esito, la causa è CP_3 stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.06.2024; con decreto del
10.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal
25.01.2024, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza tabellare del
4.07.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 26.07.2024,
3 comunicata alle parti in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale, benché Controparte_3
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
In punto di diritto, giova premettere che, in tema di circolazione di veicoli, l'art. 2054, co. 1, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; il secondo comma pone una presunzione legale nello stabilire che
“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La Suprema Corte ha chiarito che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art.
2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 9353/2019).
L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Infatti, entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno
4 e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7057/2017).
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 477/2003; Cass. civ., Sez. 3, n. 33483/2024: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2,
c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”).
La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente
(Cass. civ., Sez. 3, n. 9550/2009).
Laddove invece, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve trovare applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. (cfr. in tal senso
Cass. civ., Sez. 3, n. 23431/2014, che in motivazione ha così statuito: “l'incerta situazione probatoria emersa dalla compiuta istruttoria non ha consentito di accertare quest'ultimo dato per cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione sulla mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso" (così, testualmente), concludendo correttamente che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 co.2 cc deve trovare applicazione ogni qualvolta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare che l'altro conducente abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura”).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva quanto segue.
5 Nella fattispecie non v'è dubbio circa la verificazione del sinistro, che può ritenersi sufficientemente dimostrato dall'intero compendio probatorio in atti, nonché dalle difese svolte dalla compagnia assicurativa volte, essenzialmente, a contestare la dinamica dell'occorso, piuttosto che l'evento in sé.
Pertanto, risulta necessario analizzare gli esiti dell'attività istruttoria per comprendere la dinamica del sinistro e pervenire all'accertamento della responsabilità dei conducenti dei motoveicoli in esso coinvolti.
L'odierno attore ha infatti attribuito la responsabilità dell'occorso esclusivamente alla condotta del proprietario e conducente del motoveicolo Honda SH 125 cc, affermando che lo stesso CP_3
“dopo aver affrontato una curva, invadeva la corsia di marcia di pertinenza del e tanto Pt_1
faceva occupando parte della corsia di marcia riservata alla circolazione con senso inverso, nell'intento di recarsi presso la propria abitazione”; al contrario, la compagnia assicurativa ha eccepito che la dinamica risultante dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sui luoghi fosse diversa da quella narrata dall'attore in citazione, avendo i militari accertato che il “alla Pt_1
guida del motociclo Yamaha AX targato DM88931 percorreva la SP80 giunto in prossimità della contrada Canneti agro del comune di Locri (RC), con direzione di marcia monte/mare al momento il cielo era sereno, asfalto asciutto e traffico intenso. Sopraggiunto all'altezza dei caseggiati posti alla sua sinistra della predetta località, impegnava una curva e, a causa della velocità non adeguata, si scontrava con altro motociclo marca Honda modello SH125 targato
EG50062 condotto da che si fermava al centro carreggiata per effettuare Controparte_3 svolta a sinistra”, rappresentando altresì che al era stato “elevato verbale di contestazione Pt_1
di infrazione al C.d.S. per violazione dell'art. 141, comma 2, per non avere lo stesso tenuto una condotta di guida consona ed adeguata allo stato dei luoghi, così ponendosi nell'impossibilità di arrestare tempestivamente il motociclo condotto nei limiti del proprio campo di visibilità. Veniva, altresì, elevano verbale di contestazione per violazione dell'art. 143, comma 3, C.d.S. per avere circolato senza tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata percorsa”, sicché la responsabilità del sinistro era da imputare interamente all'odierno attore che, se si fosse attenuto alle regole della circolazione stradale, “avrebbe potuto tempestivamente avvistare la presenza del sig. fermo in attesa di svoltare”, evitando l'impatto. CP_3
6 Orbene, per ricostruire la dinamica del sinistro, occorre prendere in esame innanzitutto la relazione di incidente stradale prot. n. 26199/2018 del 28.07.2018 redatta dai Carabinieri di Locri - intervenuti sui luoghi a distanza di sei minuti circa dal verificarsi del sinistro - nonché le prove orali assunte nel presente giudizio.
Preliminarmente, deve ritenersi affetta da errore materiale l'indicazione dell'anno del sinistro per come riportata in citazione (2017), risultando documentalmente dal verbale in esame che il sinistro si sia verificato nel 2018 (del resto, l'attore allega di essere stato ricoverato in data 8.08.2018 presso il nosocomio di Catanzaro).
Tanto premesso, il verbalizzante – dopo aver descritto il luogo del sinistro come una carreggiata a doppio senso, in particolare una “curva senza visuale libera” – sulla base dei rilievi effettuati, dei danni ai veicoli riscontrati e delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ha ricostruito la dinamica dell'occorso come segue: “Lo scrivente … appurava che in luogo alle ore 19,45 i veicoli: motociclo Honda SH 125 targa EG50062 telaio n.
ZDCJF41D0GF111756 e motociclo Yamaha T - Max targa DM88931 telaio n.
JYASJ061000040142 (in apposito spazio contrassegnati rispettivamente quali veicoli 'A' e 'B'), erano venuti a collisione e che le parti implicate nel sinistro si erano già recate presso i pronto soccorso degli ospedali. Il riferente veniva informato ed accertava che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati. Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti. Lo scrivente, sulla base degli elementi oggettivi, provvedeva ai rilievi fotoplanimetrici concernenti: l'area interessata al sinistro;
la provenienza e direzione dei veicoli coinvolti;
il punto d'urto; la posizione statica dei veicoli coinvolti;
i danni visibili riportati dai veicoli coinvolti;
le caratteristiche della località … Giova precisare che il giorno 28.07.2018 alle ore 19:50 circa alla guida del Parte_1
motociclo Yamaha AX targato DM88931 percorreva la SP80 giunto in prossimità della contrada Canneti agro del comune di Locri (RC), con direzione di marcia monte/mare al momento il cielo era sereno, asfalto asciutto e traffico intenso. Sopraggiunto all'altezza dei caseggiati posti alla sua sinistra della predetta località, impegnava una curva e, a causa della velocità non adeguata, si scontrava con altro motociclo marca Honda modello SH125 targato EG50062
7 condotto da che si fermava al centro carreggiata per effettuare svolta a Controparte_3
sinistra. Dalla collisione si evidenziano danni lieve entità probabilmente dalla manovra effettuata
(frenata) da parte del conducente del motociclo Yamaha AX il quale, riportava danni sulla parte anteriore sinistra e, a sua volta causando danni alla parte anteriore destra del motociclo
Honda Sh 125 con il quale impattava. Il AX a seguito dell'urto effettuava rotazione di 180° in senso antiorario trovando posizione di quiete al centro della carreggiata mentre, l'Sh 125 dopo
l'urto scarrocciava all'indietro trovando posizione di quiete al centro carreggiata. Nell'occorso i conducenti dei due veicoli riportavano lesioni … Il riferente, a completamento dell'intervento, provvedeva ai rilievi dei danni visibili riportati dai veicoli coinvolti ed effettuava un parziale scambio delle generalità che veniva completato in tempi e luoghi diversi. "Venivo da ctd Merici di
Locri (RC) con direzione di marcia monte-mare, dopo aver fatto una curva mi sono trovato nella mia carreggiata di fronte un'altra moto che cercavo di evitarla senza riuscire ad evitare
l'impatto". In luogo era inoltre presente il sig. qualificatosi quale Controparte_3
conducente del motociclo targa EG50062 veicolo 'A' il quale, in merito all'incidente, spontaneamente rilasciava a verbale la seguente dichiarazione: “Mentre percorrevo la sp con il mio motociclo direzione di marcia mare-monti in località ctd Canneti - Locri (RC), effettuavo manovra di svolta a sinistra per recarmi nella mia abitazione impegnando il centro della carreggiata. Tutto ad un tratto notavo sopraggiungere all'improvviso un altro motociclo e il tempo di scorgerlo lo stesso impattava probabilmente con la ruota anteriore del mio motociclo ed entrambi finivamo per terra. Non ricordo altro e non ho altro da aggiungere” … Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data
30/08/2018, è emerso che il conducente del veicolo 'B' non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 141/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) - non era in grado di arrestare tempestivamente il veicolo che conduceva nei limiti del suo campo di visibilità -, alla parte, ricoverato in corsia, verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione … è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 143/3 comma del medesimo D.L.vo - incrociando un altro veicolo circolava senza tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata -, alla parte, ricoverato in corsia, verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione … Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 30/08/2018, è emerso che conducente del veicolo 'A' non si
8 era attenuto a quanto disposto dall'art. 154/8 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285
(Codice della Strada) - effettuava una manovra, creando pericolo ed intralcio alla circolazione -, alla parte, ricoverato in corsia, verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione … Si rappresenta che, la segnaletica stradale orizzontale presente sul tratto di strada luogo del sinistro, è parzialmente visibile, in particolare la striscia longitudinale continua inesistente, visibili solo le strisce a margine della carreggiata”.
Alla relazione dei Carabinieri è accluso il fascicolo fotografico dell'incidente; inoltre, la parte convenuta ha allegato alla propria comparsa lo schizzo planimetrico del campo del sinistro, in cui i motocicli sono riportati nella posizione post urto.
Per quanto concerne l'efficacia probatoria della relazione dell'incidente, merita condivisione l'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte, secondo cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale e/o dei Carabinieri) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 9037/2019;
Cass. civ., Sez. 3, n. 10376/2024, in motivazione: “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca, (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689- 01), ma non efficacia probatoria privilegiata”; Cass. civ., Sez. 3, n. 22662/2008).
Per quanto concerne le ulteriori risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.
Il convenuto contumace, , ha reso interrogatorio formale sulle circostanze Controparte_3 capitolate dalla compagnia assicurativa nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. (“1.
Vero che in data 28.07.2017 alle ore 19:45 lungo la S.P. Locri-Antonimina, in località Contrada
Canneti nel territorio del Comune di Locri, si verificava un sinistro che vedeva coinvolto il motociclo tipo Yamaha TM tg DM88931 condotto dal sig. e il motociclo tipo Parte_1
9 Honda SH tg EG50062 condotto dal sig. .
2. Vero che il sinistro si verificava Controparte_3
allorquando il sig. alla guida del proprio motociclo, nel percorrere la contrada Canneti, Pt_1 con direzione di marcia monte/mare, giunto all'altezza dei caseggiati posti sulla sinistra di detta località, impegnava una curva e, a causa della elevata velocità di guida, perdeva il controllo del mezzo andando ad invadere l'opposta corsia di marcia, così scontrandosi con il motociclo condotto dal sig. in quel momento fermo al centro della carreggiata al fine di effettuare la CP_3 svolta a sinistra.
3. Vero che il sig. nell'eseguire la curva, dopo aver perso il controllo Pt_1
del mezzo a causa della elevata velocità di guida, invadeva la corsia di marcia di pertinenza del sig. andando così ad urtarlo e finendo rovinosamente a terra e riportando lesioni personali CP_3 per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri. 4.
Vero che il motociclo Yamaha TM riportava danni sulla parte anteriore sinistra mentre il motociclo Honda SH riportava danni sulla parte anteriore destra. Il sig. cadeva, CP_3 anche'esso, a terra riportando lesioni personali (…)”), dichiarando quanto segue: “Confermo come vere tutte le circostanze che mi vengono lette e contenute nella memoria ex art.183 n.2 cpc di parte convenuta ad eccezione della circostanza capitolata al n.4, in quanto è vero che per effetto dell'urto anche io cadevo a terra ma non è vero che il mio motociclo riportava danni sulla parte anteriore destra, ma sulla parte anteriore sinistra” (cfr. verbale d'udienza del 20.04.2022).
Com'è noto, l'art. 2730 c.c. dispone che “la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale”; l'art. 228 c.p.c. prevede che “la confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale”, quest'ultimo disciplinato dagli artt. 230 e ss. c.p.c.
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che “l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri,
10 distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 38626/2021).
Applicando il suesposto principio di diritto al caso in esame si può ritenere che la conferma resa dal alle circostanze sub 2) e 3) – relative alla velocità di crociera del alla perdita di CP_3 Pt_1 controllo del mezzo da lui condotto, all'invasione da parte sua dell'opposta corsia di marcia – non può in alcun modo acquisire il valore di prova legale nei confronti del conducente del motociclo
Yamaha T-max, non avendo il confitente alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo agli altri soggetti del rapporto processuale.
Né, per il resto, il convenuto ha reso alcuna altra dichiarazione dotata di valore confessorio ai propri danni, essendosi limitato a confermare la circostanza per cui lo stesso si trovava “fermo al centro della carreggiata al fine di effettuare la svolta a sinistra”.
Premesso che le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. civ., Sez. 3, n.
24799/2024), nel caso in esame dette propalazioni non combaciano quanto riferito dal ai CP_3
Carabinieri (cfr. relazione dell'incidente, in cui si legge che il spontaneamente rilasciava a CP_3
verbale la seguente dichiarazione: “Mentre percorrevo la sp con il mio motociclo direzione di marcia mare-monti in località ctd Canneti - Locri (RC), effettuavo manovra di svolta a sinistra per recarmi nella mia abitazione impegnando il centro della carreggiata …”).
Pertanto, nell'immediatezza dei fatti, il ha dichiarato di aver effettuato una manovra di CP_3
svolta a sinistra, impegnando il centro della carreggiata, non anche – come invece riferito in sede di interrogatorio formale confermando la circostanza sub 2) capitolata dalla compagnia assicurativa – di essere “fermo” al centro della carreggiata al fine di effettuare la svolta a sinistra.
In aggiunta, deve segnalarsi che anche le deposizioni dei testimoni escussi durante l'istruttoria orale non sono apparse del tutto coerenti in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.
Ed invero, la teste (suocera dell'attore “dopo i fatti di causa”) ha riferito: “Ho Testimone_1 assistito all'incidente per cui è causa che si è verificato sulla SP che collega Locri ad Antonimina
11 verso le 18.30 del mese di luglio credo del 2018. Io ero in macchina con mio marito e davanti a noi a circa 6-7 mt. di distanza c'era il sig. che all'epoca conoscevo di vista come il sig. Pt_1
Ho visto che dopo aver superato sia noi che il la rotonda, il sig. stava CP_3 Pt_1 Pt_1
procedendo sulla sua destra, quando al centro della carreggiata in senso opposto al nostro, proveniente da Locri, era fermo intento a svoltare a sinistra un ciclomotore su cui viaggiava il sig.
Ho visto che il ciclomotore del andava ad urtare quello del nel girare a CP_3 CP_3 Pt_1 sinistra dove era la sua casa. A seguito dell'urto entrambi i conducenti sono caduti ma mentre il si è rialzato dicendo che non si era fatto niente, il è rimasto a terra ed era finito CP_3 Pt_1
nella sterpaglia al margine della carreggiata e non riusciva ad alzarsi. È stato chiamato il 118 e anche sono arrivati i Carabinieri. Ricordo che sia io che mio marito siamo scesi dalla nostra vettura -Seat Ibiza- e nel chiedere come fosse successo, ricordo che il cercò di CP_3 tranquillizzarmi e mi disse che aveva il sole in faccia e che non l'aveva visto … Non ho visto i punti d'urto dei due ciclomotori ma solo che i due mezzi entravano in collisione. ADR Avv. Maio:
I due ciclomotori dopo l'urto si trovavano in mezzo alla carreggiata. ADR Avv. Maio: Tra la nostra autovettura e il ciclomotore del non ricordo che ci fossero altri mezzi. Ricordo Pt_1 invece che dietro la nostra autovettura c'erano altri veicoli che poi si sono fermati” (cfr. verbale d'udienza del 20.04.2022).
Le criticità della suddetta deposizione si rinvengono principalmente nel passaggio in cui la teste ha dapprima riferito che “era fermo intento a svoltare a sinistra un ciclomotore su cui viaggiava il sig. e, poi, di aver “visto che il ciclomotore del andava ad urtare quello del CP_3 CP_3 Pt_1 nel girare a sinistra dove era la sua casa”, oltre che nella dichiarazione di non aver visto i punti d'urto dei ciclomotori, ma soltanto che erano entrati in collisione.
L'altro teste, (“all'epoca dei fatti indifferente, ora suocero dell'attore”) con Tes_2 riferimento alla dinamica dell'incidente ha dichiarato: “Ricordo dell'incidente per cui è causa verificatosi il 28.7.2018 verso le ore 18.30 sulla Prov.le Locri-Antonimina in c.da Canneti. Io mi trovavo a bordo della mia auto una Seat Ibiza dietro la moto condotta dal sig. e Pt_1
procedevamo in direzione monte-mare, quando la moto condotta dal sig. proveniva dal CP_3
senso opposto sulla stessa strada e svoltava a sinistra per entrare nel suo garage e pertanto tagliava la strada al Entrambi per effetto della collisione cadevano a terra. Io sono Pt_1
riuscito a frenare in tempo. Le due moto si sono scontrate: quella del con la parte Pt_1
12 frontale mentre quella del con la parte laterale destra. Ricordo che è presente sulla strada CP_3 la striscia continua. L'impatto si è verificato al centro della corsia dove si trovava la moto del
(cfr. verbale d'udienza del 21.12.2022). Pt_1
In disparte il rilievo per cui il Carabiniere verbalizzante aveva attestato l'assenza, tra gli astanti, di persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto – il che induce questo giudicante a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio – merita, in ogni caso, osservarsi che le due deposizioni non sono neppure tra loro sovrapponibili in ordine alla descrizione della dinamica del sinistro. Ed invero, mentre la teste aveva riferito dapprima Tes_1 che il motociclo condotto dal “era fermo intento a svoltare a sinistra” e, subito dopo, che lo CP_3 stesso andava ad urtare il motoveicolo dell'odierno attore “nel girare a sinistra”, l'altro testimone non ha mai riferito di un ciclomotore fermo al centro della carreggiata, dichiarando piuttosto che
“la moto condotta dal sig. proveniva dal senso opposto sulla stessa strada e svoltava a CP_3
sinistra per entrare nel suo garage e pertanto tagliava la strada al . Le dichiarazioni del Pt_1
teste paiono porsi anche in contraddizione con le risultanze del verbale dei Carabinieri Tes_2 intervenuti sui luoghi, i quali avevano attestato l'inesistenza della linea di mezzeria, laddove invece il teste ha dichiarato “ricordo che è presente sulla strada la striscia continua”, il che induce vieppiù a dubitare dell'attendibilità del testimone.
Orbene, ritiene questo Giudice che le complessive risultanze probatorie non consentono di attribuire in maniera chiara ed evidente la prevalente responsabilità per il sinistro de quo né al né al essendo state ad entrambi ascritte violazioni del Codice della Strada. Pt_1 CP_3
Com'è noto, le violazioni alle norme del Codice della Strada non rilevano di per sé, bensì soltanto nella misura in cui ciascuna di esse risulti, nella fattispecie, dotata di efficacia eziologica rispetto alla verificazione del sinistro stradale (sul tema cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 8311/2023: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile”).
13 Nella fattispecie, i Carabinieri intervenuti sui luoghi, a seguito di ulteriori approfondimenti svolti presso gli uffici del comando, hanno accertato che il aveva violato gli artt. 141 co. 2 e 143 Pt_1
co. 3 C.d.S., non riuscendo ad arrestare tempestivamente il motociclo dal medesimo condotto e circolando sulla carreggiata senza tenersi il più possibile vicino al margine destro della stessa, mentre il aveva violato l'art. 154 co. 8 C.d.S. in quanto, nell'effettuare una manovra, aveva CP_3
creato pericolo ed intralcio alla circolazione.
Ebbene, nella vicenda in esame nessuno dei due conducenti ha fornito la prova liberatoria per cui,
a fronte dell'altrui condotta violativa di norme del Codice della Strada, la propria condotta di guida fosse stata irreprensibile (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7057/2017, cit.). Detta prova, che avrebbe potuto essere offerta anche indirettamente - ossia tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente
(cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 19115/2020) - non è stata raggiunta nel presente giudizio, essendo piuttosto emerso dalla ricostruzione operata dai Carabinieri (e dalle violazioni del C.d.S. dai medesimi riscontrate) che il viaggiava sull'unica carreggiata, a doppio senso di Pt_1 circolazione, senza attenersi al margine destro e che, a fronte dell'ostacolo rappresentato dal CP_3
– il quale, con l'incauta manovra compiuta, aveva creato intralcio alla circolazione – perdeva il controllo del motociclo dallo stesso condotto, anche in ragione della velocità non moderata di guida, impattando contro il motociclo antagonista.
Dall'esame dell'intero compendio probatorio - anche documentale - in atti, pur non essendo possibile ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro alla luce delle riscontrate lacune delle prove orali, è comunque possibile evincere che i due motoveicoli siano entrati in collisione al centro della carreggiata, in quanto il si era ivi portato, con una manovra tale da creare CP_3
intralcio alla circolazione (in violazione dell'art. 154 C.d.S.); d'altra parte, il che Pt_1
procedeva a velocità non adeguata (cfr. relazione dei Carabinieri) e, comunque, senza attenersi al margine destro della carreggiata, ha contribuito a causare l'evento dannoso, non essendo riuscito a frenare tempestivamente il proprio motociclo (in violazione degli artt. 141 co. 2 e 143 co. 3 C.d.S.)
e ad evitare l'impatto con quello antagonista.
Pertanto, non potendosi attribuire con certezza la responsabilità esclusiva o prevalente del sinistro ad uno dei due conducenti – avendo entrambi posto in essere condotte di guida violative del
C.d.S., eziologicamente rilevanti rispetto al sinistro – nella fattispecie de qua deve ritenersi
14 pienamente operante la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. in ordine alla corresponsabilità dei conducenti dei due motoveicoli coinvolti nella vicenda oggetto di causa;
peraltro, l'esito dell'attività istruttoria non consente di graduare il concorso di colpa in deroga a quanto prescritto dalla predetta norma, dovendo quindi concludersi nel senso che ciascuno dei conducenti abbia concorso in misura eguale alla causazione dell'evento.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda attorea la responsabilità per il sinistro stradale oggetto di causa va ripartita in maniera eguale tra i conducenti dei due motocicli coinvolti e, per l'effetto, i convenuti in solido devono essere condannati al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura del 50%, tenendo conto dell'acclarato concorso di colpa.
Occorre a questo punto procedere alla descrizione ed alla quantificazione dei danni patiti dall'odierno attore.
Per quanto concerne i danni non patrimoniali, vanno richiamate le risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, le quali appaiono sorrette da iter logico-motivazionale immune da censure
(invero neppure sollevate dalle parti).
L'ausiliario, al termine delle operazioni peritali, ha formulato il seguente giudizio diagnostico:
“Frattura comminuta scomposta piatto tibiale esterno del ginocchio destro trattata di riduzione chirurgica ed applicazione di placca e viti;
frattura della testa del perone destro. In atto residuano i seguenti postumi: Esiti morfostrutturali con ridotta articolarità e stabilità al ginocchio destro e con mezzi di sintesi ritenuti. Estesa cicatrice chirurgica al ginocchio destro con lieve menomazione dell'efficienza estetica”.
In ordine al nesso causale tra il sinistro e i danni riportati dall'odierno attore, il c.t.u. ha precisato che “la tipologia lesiva fratturativa patita, e sopra posta in diagnosi, è coerente con la dinamica prospettata e cioè con le lesioni che occorrono ad un motociclista che ha un impatto con altro motociclo e rovina a terra, secondo circostanze in dettaglio descritte dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri di Locri e depositata in atti. Pertanto in risposta allo specifico quesito dell'Ufficio si conclude sussistere nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa” (cfr. pag. 9 della relazione).
Con riguardo alla quantificazione dei danni patiti, il perito ha così concluso: “Con valutazione globale e sintetica si stima un danno biologico permanente di circa il 12 (dodici) per cento. Il
15 criterio adottato per la valutazione predetta corrisponde ai comuni barèmes medico-legali facendo riferimento alla tipologia di frattura di gamba ed alle conseguenze estetiche per gli esiti cicatriziali, lesionali e postoperatori. Le lesioni e i postumi sono connotati di sofferenza psicofisica di media intensità e il complesso dei postumi ha moderata incidenza dinamico- relazionale e non incide significativamente su alcuna particolare attività non lavorativa che esuli dalle normali attività esistenziali. I postumi non incidono sulla capacità produttiva reddituale del periziando essendo senza ripercussioni significative sull'attività lavorativa specifica dichiarata
(autista soccorritore) ovvero su attività similari. La guarigione clinica è stata dichiarata alla data del 11.01.2019; sul piano dell'inabilità, in considerazione della natura ed entità delle lesioni, del tipo e durata delle cure e dei trattamenti clinici e fisioterapici, nonché dell'evoluzione dei fenomeni riparativi si stima:
- inabilità biologica temporanea assoluta per giorni 15 (quindici),
- inabilità biologica temporanea parziale al 75% di giorni 60 (sessanta),
- inabilità biologica temporanea parziale al 50% di giorni 45 (quarantacinque),
- inabilità biologica temporanea parziale al 25% di giorni 45 (quarantacinque).
Non risulta documentazione di inabilità temporanea lavorativa specifica”.
Per procedere alla liquidazione del danno, trattandosi di lesioni macro-permanenti (essendo il danno biologico superiore ai 9 punti percentuali di invalidità), di particolare utilità e pregio appaiono – ratione temporis, atteso che la “tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti”, adottata con D.P.R. n. 12/2025, trova applicazione “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, ossia dopo il 5.03.2025 – le tabelle redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, le quali hanno ottenuto un importante riconoscimento ad opera della Suprema Corte, che ha evidenziato che "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale
– e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di
16 parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di
Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge" (Cass. civ., Sez. 3, n. 12408/2011).
Sulla base della valutazione sopra riportata si procede quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, in applicazione delle Tabelle del Tribunale Milano vigenti al momento della presente decisione e tenendo conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (41 anni):
- IP 12% € 27.378,00
- ITT 15 giorni (€ 115,00/die) € 1.725,00
- ITP 60 giorni al 75% € 5.175,00
- ITP 45 giorni al 50% € 2.587,50
- ITP 45 giorni al 25% € 1.293,75 per un importo complessivamente pari ad € 38.159,25.
Non ricorrono, ad avviso di questo Giudice, gli estremi per procedere alla personalizzazione del danno alla salute, non essendo emersi elementi eccezionali che consentano di distinguere la situazione del danneggiato da quella in cui si troverebbe una qualsiasi altra persona con la medesima patologia. Pertanto, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 31681/2024), nulla può essere riconosciuto nella fattispecie a titolo personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, non avendo l'attore allegato, né tantomeno provato, di aver patito conseguenze anomali e/o peculiari;
del resto, anche il consulente ha affermato che “le lesioni e i postumi sono connotati di sofferenza psicofisica di media intensità e il complesso dei postumi ha moderata incidenza dinamico-relazionale e non
17 incide significativamente su alcuna particolare attività non lavorativa che esuli dalle normali attività esistenziali”.
Ancora, merita osservarsi che la liquidazione del risarcimento ut supra compiuta tiene conto della sola componente dinamico-relazionale del c.d. danno biologico, esclusa la componente relativa alla sofferenza soggettiva, in difetto di qualsivoglia allegazione e prova da parte dell'attore di detta componente (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. 3, n. 7513/2018, §5.10 della motivazione: “… 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello
"morale") …”; più di recente, Cass. civ., Sez. 3, n. 19922/2023: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al
2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Nel caso in esame non può che rilevarsi un deficit assertivo, prima ancora che probatorio, con riguardo alla componente “morale” del danno alla salute, avendo l'attore omesso di argomentare puntualmente sull'incidenza in concreto delle lesioni patite in termini di sofferenza soggettiva.
18 Nulla deve essere liquidato a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa specifica considerato che detta richiesta – di per sé genericamente formulata e sprovvista di adeguato supporto in punto di allegazione e prova – non è stata reiterata nelle note di precisazione delle conclusioni da parte dell'odierno attore, il quale, piuttosto, all'esito della c.t.u. (in cui si legge
“Non risulta documentazione di inabilità temporanea lavorativa specifica”), nelle note di precisazione delle conclusioni ha rideterminato il quantum risarcitorio richiesto, instando per la condanna delle controparti in solido “al pagamento della somma di € 59.126,25, secondo le risultanze della CTU disposta da codesto Giudice…” (cfr. sul punto anche la memoria di replica di parte attrice, pag. 3: “sul mancato riconoscimento del danno alla capacità lavorativa specifica - richiesto in citazione -, il sottoscritto procuratore, preso atto della CTU, nessuna osservazione ha proposto al consulente e, conseguentemente, ha ridimensionato in sede di precisazione delle conclusioni, indicando la relativa quantificazione, appunto, secondo le risultanze della CTU”).
In ragione del concorso di colpa dell'odierno attore, deve a quest'ultimo essere riconosciuto l'importo di € 19.079,62, all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale.
Sull'importo così determinato occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995 e Cass.
Civ., sez. 3, n. 2325/2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
All'importo così calcolato deve aggiungersi la liquidazione del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. (cfr. relazione di consulenza, pag. 10: “In atti risultano depositate spese sanitarie in dettaglio sopradescritte. Dall'esame delle pezze giustificative sono valutate non pertinenti quelle relative ai buoni di carburante nonché gli
19 scontrini di farmacia con date illeggibili. Pertanto si ritengono congrue quelle rappresentative di
€ 7,50 + 10,00 + 7,40 + 11,90 + 17,80 + 8,30 + 16,50 + 90,00 + 199,99 + 102,00 + 31,66 +
56,00 + 56,00 + 31,66 + 25,10 + 80,00 + 32,17 + 23,91 + 32,17 + 23,91 + 32,17 + 23,91 +
32,17 + 23,91 + 32,17 + 23,91 e quindi per complessivi € 1032,21 (milletrentadue/21) che si ritengono giustificate. Allo stato non sono prevedibili eventuali spese di futura realizzazione”).
Pertanto, deve essere liquidato l'ulteriore importo di € 1.032,21 per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso.
Non devono essere invece riconosciute le ulteriori spese allegate dalla parte attrice, che correttamente il c.t.u. non ha preso in considerazione in quanto non pertinenti alle spese sanitarie, ovvero in quanto gli scontrini di farmacie recavano date non leggibili. Del resto, anche l'attore nelle note di precisazione delle conclusioni ha rideterminato il quantum richiesto per le spese mediche, riportandosi all'importo quantificato dall'ausiliario del Giudice.
Alla luce di tutto quanto esposto, la società (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e devono essere
[...] Controparte_3 condannati in solido al pagamento in favore di della somma di € 19.079,62, Parte_1 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come sopra specificato, nonché dell'importo di € 1.032,00, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso, per le spese sanitarie.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, sull'importo complessivamente liquidato decorreranno gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere compensate per metà tra le parti, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, a rifondere la restante metà alla parte attrice, con distrazione in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al decisum (fino a € 26.000,00, parametri prossimi ai medi), nel seguente modo: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 4.800,00, oltre € 810,00 per esborsi, su cui applicare la compensazione per metà.
20 Anche le spese di c.t.u., per ciò che concerne i rapporti interni tra le parti e ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u., sono compensate per metà, sicché la restante metà deve essere posta definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara che la responsabilità per il sinistro stradale verificatosi in data
28.07.2018, alle ore 19:45 circa, sulla S.P. Locri-Antonimina, in località Canneti, è da imputare a ed a nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 Controparte_3
b) condanna la società (già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di € 19.079,62, all'attualità, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi per come indicato in motivazione, nonché dell'importo di € 1.032,00 per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna i convenuti in solido a rifondere la restante metà alla parte attrice, spese da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario, che vengono liquidate, al netto della compensazione, in € 2.400,00 per compensi ed € 405,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nei rapporti tra le parti, compensa per metà le spese di c.t.u., ponendo definitivamente la restante metà a carico dei convenuti in solido.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 14/03/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1469 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maio Domenico, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
e
(già (P.I.: Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso P.IVA_1
lo studio dell'Avv. Filippone Pasquale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte convenuta nonché contro
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nelle date del 25.11.2020 e 27.11.2020, Pt_1
ha convenuto in giudizio e la società
[...] Controparte_3 Controparte_2
(nelle more del giudizio divenuta , al fine di ottenere la loro condanna in Controparte_1
1 solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali dal medesimo subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 28.07.2017, alle ore 19:45 circa, sulla S.P. Locri-Antonimina.
A tal fine esponeva: che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, si trovava alla guida del proprio motociclo Yamaha T-max tg. DM88931 con direzione di marcia monte-mare allorquando, giunto in località Canneti, veniva investito dal motociclo Honda SH 125 cc tg EG50062 di proprietà e condotto da;
che quest'ultimo, dopo aver affrontato una curva, Controparte_3 nell'intento di recarsi presso la propria abitazione, invadeva la corsia di marcia di pertinenza dell'odierno attore;
che il pur transitando sulla propria corsia di marcia – sebbene non Pt_1
mantenendo il più possibile la destra, in violazione dell'art. 143 co. 3 e 13 del C.d.S., per come contestatogli dalle FF.OO. intervenute sui luoghi – nulla poteva per evitare l'impatto tra la fiancata sinistra del proprio motociclo e la stessa fiancata del motociclo antagonista;
che, per effetto della collisione, l'attore perdeva il controllo del proprio mezzo, cadendo a terra e subendo lesioni personali - per le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Locri -, oltre che danni al mezzo;
che, per il trauma subito, veniva trasferito presso il presidio ospedaliero di Controparte_4
Catanzaro, ove veniva ricoverato e sottoposto in data 8.08.2018 ad intervento chirurgico per “la riduzione ed osteosintesi frattura piatto tibiale dx con placca e viti”; che, dopo un trattamento riabilitativo e FKT, in data 11.12.2018 veniva dichiarato “guarito con postumi invalidanti”; che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del che dopo essersi sottoposto a visita CP_3
medico-legale da parte del c.t.p. della compagnia assicurativa convenuta, non aveva ricevuto alcuna comunicazione, né offerta risarcitoria;
che, secondo la sua prospettazione, aveva riportato postumi permanenti pari al 14% e, pertanto, quantificava il risarcimento richiesto in € 85.762,00
(“di cui € 1.470,00 per Inabilità temporanea assoluta, € 4.410,00 per I.T.P. al 75%, € 2.940,00 per I.T.P. al 50%, € 735,00 per ITP al 25%, € 46.207,00 per Invalidità Permanente (14%), oltre alla somma di € 30.000,00 per danno alla capacità lavorativa specifica”), “oltre alle spese sostenute come da giustificativi allegati per € 1.314,07”; che l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita si era rivelato infruttuoso. Pertanto, ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale accogliere la domanda così come è formulata e, per effetto, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità in ordine al sinistro de quo, in capo al Sig. , quale conducente Controparte_3
ed anche proprietario del motociclo Honda SH 125 cc tg EG50062 e, conseguentemente,
2 condannare questi, in solido con la in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore … al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 85.762,00, oltre spese mediche come quantificate in narrativa e documentate da giustificativi allegati, ovvero a quella diversa che sarà accertata giudizialmente, oltre la rivalutazione e gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo, oltre le spese e competenza di giudizio, con il rimborso forfettario delle spese, IVA e CAP come per legge da distrarsi, ex art. 93 cpc, a favore del procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.03.2021, si è costituita in giudizio la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
contestando la dinamica del sinistro descritta dall'attore e la responsabilità ascritta al CP_3
evidenziando che quest'ultimo “non invadeva la corsia di marcia percorsa dal sig. bensì Pt_1
si trovava fermo lungo la carreggiata di propria pertinenza in attesa di effettuare la manovra di svolta a sinistra, allorquando veniva egli stesso improvvisamente colpito dal motociclo condotto dal sig. il quale dopo aver percorso la curva a velocità non adeguata, perdeva il Pt_1
controllo del mezzo andando ad invadere la corsia di marcia del sig. ; la convenuta CP_3
contestava altresì il quantum delle pretese avversarie, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1.
Nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre l'importo del risarcimento nella misura accertata di spettanza all'esito delle risultanze istruttorie, in misura proporzionale alla corresponsabilità delle parti nella verificazione del sinistro. Con compensazione delle spese di lite.
3. Condannare parte attrice alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore”.
, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo interrogatorio formale di
[...]
, prova per testi e c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore. All'esito, la causa è CP_3 stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.06.2024; con decreto del
10.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal
25.01.2024, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza tabellare del
4.07.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 26.07.2024,
3 comunicata alle parti in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale, benché Controparte_3
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
In punto di diritto, giova premettere che, in tema di circolazione di veicoli, l'art. 2054, co. 1, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; il secondo comma pone una presunzione legale nello stabilire che
“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La Suprema Corte ha chiarito che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art.
2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 9353/2019).
L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Infatti, entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno
4 e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7057/2017).
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 477/2003; Cass. civ., Sez. 3, n. 33483/2024: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2,
c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”).
La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente
(Cass. civ., Sez. 3, n. 9550/2009).
Laddove invece, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve trovare applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. (cfr. in tal senso
Cass. civ., Sez. 3, n. 23431/2014, che in motivazione ha così statuito: “l'incerta situazione probatoria emersa dalla compiuta istruttoria non ha consentito di accertare quest'ultimo dato per cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione sulla mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso" (così, testualmente), concludendo correttamente che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 co.2 cc deve trovare applicazione ogni qualvolta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare che l'altro conducente abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura”).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva quanto segue.
5 Nella fattispecie non v'è dubbio circa la verificazione del sinistro, che può ritenersi sufficientemente dimostrato dall'intero compendio probatorio in atti, nonché dalle difese svolte dalla compagnia assicurativa volte, essenzialmente, a contestare la dinamica dell'occorso, piuttosto che l'evento in sé.
Pertanto, risulta necessario analizzare gli esiti dell'attività istruttoria per comprendere la dinamica del sinistro e pervenire all'accertamento della responsabilità dei conducenti dei motoveicoli in esso coinvolti.
L'odierno attore ha infatti attribuito la responsabilità dell'occorso esclusivamente alla condotta del proprietario e conducente del motoveicolo Honda SH 125 cc, affermando che lo stesso CP_3
“dopo aver affrontato una curva, invadeva la corsia di marcia di pertinenza del e tanto Pt_1
faceva occupando parte della corsia di marcia riservata alla circolazione con senso inverso, nell'intento di recarsi presso la propria abitazione”; al contrario, la compagnia assicurativa ha eccepito che la dinamica risultante dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sui luoghi fosse diversa da quella narrata dall'attore in citazione, avendo i militari accertato che il “alla Pt_1
guida del motociclo Yamaha AX targato DM88931 percorreva la SP80 giunto in prossimità della contrada Canneti agro del comune di Locri (RC), con direzione di marcia monte/mare al momento il cielo era sereno, asfalto asciutto e traffico intenso. Sopraggiunto all'altezza dei caseggiati posti alla sua sinistra della predetta località, impegnava una curva e, a causa della velocità non adeguata, si scontrava con altro motociclo marca Honda modello SH125 targato
EG50062 condotto da che si fermava al centro carreggiata per effettuare Controparte_3 svolta a sinistra”, rappresentando altresì che al era stato “elevato verbale di contestazione Pt_1
di infrazione al C.d.S. per violazione dell'art. 141, comma 2, per non avere lo stesso tenuto una condotta di guida consona ed adeguata allo stato dei luoghi, così ponendosi nell'impossibilità di arrestare tempestivamente il motociclo condotto nei limiti del proprio campo di visibilità. Veniva, altresì, elevano verbale di contestazione per violazione dell'art. 143, comma 3, C.d.S. per avere circolato senza tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata percorsa”, sicché la responsabilità del sinistro era da imputare interamente all'odierno attore che, se si fosse attenuto alle regole della circolazione stradale, “avrebbe potuto tempestivamente avvistare la presenza del sig. fermo in attesa di svoltare”, evitando l'impatto. CP_3
6 Orbene, per ricostruire la dinamica del sinistro, occorre prendere in esame innanzitutto la relazione di incidente stradale prot. n. 26199/2018 del 28.07.2018 redatta dai Carabinieri di Locri - intervenuti sui luoghi a distanza di sei minuti circa dal verificarsi del sinistro - nonché le prove orali assunte nel presente giudizio.
Preliminarmente, deve ritenersi affetta da errore materiale l'indicazione dell'anno del sinistro per come riportata in citazione (2017), risultando documentalmente dal verbale in esame che il sinistro si sia verificato nel 2018 (del resto, l'attore allega di essere stato ricoverato in data 8.08.2018 presso il nosocomio di Catanzaro).
Tanto premesso, il verbalizzante – dopo aver descritto il luogo del sinistro come una carreggiata a doppio senso, in particolare una “curva senza visuale libera” – sulla base dei rilievi effettuati, dei danni ai veicoli riscontrati e delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ha ricostruito la dinamica dell'occorso come segue: “Lo scrivente … appurava che in luogo alle ore 19,45 i veicoli: motociclo Honda SH 125 targa EG50062 telaio n.
ZDCJF41D0GF111756 e motociclo Yamaha T - Max targa DM88931 telaio n.
JYASJ061000040142 (in apposito spazio contrassegnati rispettivamente quali veicoli 'A' e 'B'), erano venuti a collisione e che le parti implicate nel sinistro si erano già recate presso i pronto soccorso degli ospedali. Il riferente veniva informato ed accertava che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati. Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti. Lo scrivente, sulla base degli elementi oggettivi, provvedeva ai rilievi fotoplanimetrici concernenti: l'area interessata al sinistro;
la provenienza e direzione dei veicoli coinvolti;
il punto d'urto; la posizione statica dei veicoli coinvolti;
i danni visibili riportati dai veicoli coinvolti;
le caratteristiche della località … Giova precisare che il giorno 28.07.2018 alle ore 19:50 circa alla guida del Parte_1
motociclo Yamaha AX targato DM88931 percorreva la SP80 giunto in prossimità della contrada Canneti agro del comune di Locri (RC), con direzione di marcia monte/mare al momento il cielo era sereno, asfalto asciutto e traffico intenso. Sopraggiunto all'altezza dei caseggiati posti alla sua sinistra della predetta località, impegnava una curva e, a causa della velocità non adeguata, si scontrava con altro motociclo marca Honda modello SH125 targato EG50062
7 condotto da che si fermava al centro carreggiata per effettuare svolta a Controparte_3
sinistra. Dalla collisione si evidenziano danni lieve entità probabilmente dalla manovra effettuata
(frenata) da parte del conducente del motociclo Yamaha AX il quale, riportava danni sulla parte anteriore sinistra e, a sua volta causando danni alla parte anteriore destra del motociclo
Honda Sh 125 con il quale impattava. Il AX a seguito dell'urto effettuava rotazione di 180° in senso antiorario trovando posizione di quiete al centro della carreggiata mentre, l'Sh 125 dopo
l'urto scarrocciava all'indietro trovando posizione di quiete al centro carreggiata. Nell'occorso i conducenti dei due veicoli riportavano lesioni … Il riferente, a completamento dell'intervento, provvedeva ai rilievi dei danni visibili riportati dai veicoli coinvolti ed effettuava un parziale scambio delle generalità che veniva completato in tempi e luoghi diversi. "Venivo da ctd Merici di
Locri (RC) con direzione di marcia monte-mare, dopo aver fatto una curva mi sono trovato nella mia carreggiata di fronte un'altra moto che cercavo di evitarla senza riuscire ad evitare
l'impatto". In luogo era inoltre presente il sig. qualificatosi quale Controparte_3
conducente del motociclo targa EG50062 veicolo 'A' il quale, in merito all'incidente, spontaneamente rilasciava a verbale la seguente dichiarazione: “Mentre percorrevo la sp con il mio motociclo direzione di marcia mare-monti in località ctd Canneti - Locri (RC), effettuavo manovra di svolta a sinistra per recarmi nella mia abitazione impegnando il centro della carreggiata. Tutto ad un tratto notavo sopraggiungere all'improvviso un altro motociclo e il tempo di scorgerlo lo stesso impattava probabilmente con la ruota anteriore del mio motociclo ed entrambi finivamo per terra. Non ricordo altro e non ho altro da aggiungere” … Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data
30/08/2018, è emerso che il conducente del veicolo 'B' non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 141/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) - non era in grado di arrestare tempestivamente il veicolo che conduceva nei limiti del suo campo di visibilità -, alla parte, ricoverato in corsia, verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione … è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 143/3 comma del medesimo D.L.vo - incrociando un altro veicolo circolava senza tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata -, alla parte, ricoverato in corsia, verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione … Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 30/08/2018, è emerso che conducente del veicolo 'A' non si
8 era attenuto a quanto disposto dall'art. 154/8 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285
(Codice della Strada) - effettuava una manovra, creando pericolo ed intralcio alla circolazione -, alla parte, ricoverato in corsia, verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione … Si rappresenta che, la segnaletica stradale orizzontale presente sul tratto di strada luogo del sinistro, è parzialmente visibile, in particolare la striscia longitudinale continua inesistente, visibili solo le strisce a margine della carreggiata”.
Alla relazione dei Carabinieri è accluso il fascicolo fotografico dell'incidente; inoltre, la parte convenuta ha allegato alla propria comparsa lo schizzo planimetrico del campo del sinistro, in cui i motocicli sono riportati nella posizione post urto.
Per quanto concerne l'efficacia probatoria della relazione dell'incidente, merita condivisione l'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte, secondo cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale e/o dei Carabinieri) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 9037/2019;
Cass. civ., Sez. 3, n. 10376/2024, in motivazione: “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca, (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689- 01), ma non efficacia probatoria privilegiata”; Cass. civ., Sez. 3, n. 22662/2008).
Per quanto concerne le ulteriori risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.
Il convenuto contumace, , ha reso interrogatorio formale sulle circostanze Controparte_3 capitolate dalla compagnia assicurativa nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. (“1.
Vero che in data 28.07.2017 alle ore 19:45 lungo la S.P. Locri-Antonimina, in località Contrada
Canneti nel territorio del Comune di Locri, si verificava un sinistro che vedeva coinvolto il motociclo tipo Yamaha TM tg DM88931 condotto dal sig. e il motociclo tipo Parte_1
9 Honda SH tg EG50062 condotto dal sig. .
2. Vero che il sinistro si verificava Controparte_3
allorquando il sig. alla guida del proprio motociclo, nel percorrere la contrada Canneti, Pt_1 con direzione di marcia monte/mare, giunto all'altezza dei caseggiati posti sulla sinistra di detta località, impegnava una curva e, a causa della elevata velocità di guida, perdeva il controllo del mezzo andando ad invadere l'opposta corsia di marcia, così scontrandosi con il motociclo condotto dal sig. in quel momento fermo al centro della carreggiata al fine di effettuare la CP_3 svolta a sinistra.
3. Vero che il sig. nell'eseguire la curva, dopo aver perso il controllo Pt_1
del mezzo a causa della elevata velocità di guida, invadeva la corsia di marcia di pertinenza del sig. andando così ad urtarlo e finendo rovinosamente a terra e riportando lesioni personali CP_3 per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri. 4.
Vero che il motociclo Yamaha TM riportava danni sulla parte anteriore sinistra mentre il motociclo Honda SH riportava danni sulla parte anteriore destra. Il sig. cadeva, CP_3 anche'esso, a terra riportando lesioni personali (…)”), dichiarando quanto segue: “Confermo come vere tutte le circostanze che mi vengono lette e contenute nella memoria ex art.183 n.2 cpc di parte convenuta ad eccezione della circostanza capitolata al n.4, in quanto è vero che per effetto dell'urto anche io cadevo a terra ma non è vero che il mio motociclo riportava danni sulla parte anteriore destra, ma sulla parte anteriore sinistra” (cfr. verbale d'udienza del 20.04.2022).
Com'è noto, l'art. 2730 c.c. dispone che “la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale”; l'art. 228 c.p.c. prevede che “la confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale”, quest'ultimo disciplinato dagli artt. 230 e ss. c.p.c.
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che “l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri,
10 distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 38626/2021).
Applicando il suesposto principio di diritto al caso in esame si può ritenere che la conferma resa dal alle circostanze sub 2) e 3) – relative alla velocità di crociera del alla perdita di CP_3 Pt_1 controllo del mezzo da lui condotto, all'invasione da parte sua dell'opposta corsia di marcia – non può in alcun modo acquisire il valore di prova legale nei confronti del conducente del motociclo
Yamaha T-max, non avendo il confitente alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo agli altri soggetti del rapporto processuale.
Né, per il resto, il convenuto ha reso alcuna altra dichiarazione dotata di valore confessorio ai propri danni, essendosi limitato a confermare la circostanza per cui lo stesso si trovava “fermo al centro della carreggiata al fine di effettuare la svolta a sinistra”.
Premesso che le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. civ., Sez. 3, n.
24799/2024), nel caso in esame dette propalazioni non combaciano quanto riferito dal ai CP_3
Carabinieri (cfr. relazione dell'incidente, in cui si legge che il spontaneamente rilasciava a CP_3
verbale la seguente dichiarazione: “Mentre percorrevo la sp con il mio motociclo direzione di marcia mare-monti in località ctd Canneti - Locri (RC), effettuavo manovra di svolta a sinistra per recarmi nella mia abitazione impegnando il centro della carreggiata …”).
Pertanto, nell'immediatezza dei fatti, il ha dichiarato di aver effettuato una manovra di CP_3
svolta a sinistra, impegnando il centro della carreggiata, non anche – come invece riferito in sede di interrogatorio formale confermando la circostanza sub 2) capitolata dalla compagnia assicurativa – di essere “fermo” al centro della carreggiata al fine di effettuare la svolta a sinistra.
In aggiunta, deve segnalarsi che anche le deposizioni dei testimoni escussi durante l'istruttoria orale non sono apparse del tutto coerenti in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.
Ed invero, la teste (suocera dell'attore “dopo i fatti di causa”) ha riferito: “Ho Testimone_1 assistito all'incidente per cui è causa che si è verificato sulla SP che collega Locri ad Antonimina
11 verso le 18.30 del mese di luglio credo del 2018. Io ero in macchina con mio marito e davanti a noi a circa 6-7 mt. di distanza c'era il sig. che all'epoca conoscevo di vista come il sig. Pt_1
Ho visto che dopo aver superato sia noi che il la rotonda, il sig. stava CP_3 Pt_1 Pt_1
procedendo sulla sua destra, quando al centro della carreggiata in senso opposto al nostro, proveniente da Locri, era fermo intento a svoltare a sinistra un ciclomotore su cui viaggiava il sig.
Ho visto che il ciclomotore del andava ad urtare quello del nel girare a CP_3 CP_3 Pt_1 sinistra dove era la sua casa. A seguito dell'urto entrambi i conducenti sono caduti ma mentre il si è rialzato dicendo che non si era fatto niente, il è rimasto a terra ed era finito CP_3 Pt_1
nella sterpaglia al margine della carreggiata e non riusciva ad alzarsi. È stato chiamato il 118 e anche sono arrivati i Carabinieri. Ricordo che sia io che mio marito siamo scesi dalla nostra vettura -Seat Ibiza- e nel chiedere come fosse successo, ricordo che il cercò di CP_3 tranquillizzarmi e mi disse che aveva il sole in faccia e che non l'aveva visto … Non ho visto i punti d'urto dei due ciclomotori ma solo che i due mezzi entravano in collisione. ADR Avv. Maio:
I due ciclomotori dopo l'urto si trovavano in mezzo alla carreggiata. ADR Avv. Maio: Tra la nostra autovettura e il ciclomotore del non ricordo che ci fossero altri mezzi. Ricordo Pt_1 invece che dietro la nostra autovettura c'erano altri veicoli che poi si sono fermati” (cfr. verbale d'udienza del 20.04.2022).
Le criticità della suddetta deposizione si rinvengono principalmente nel passaggio in cui la teste ha dapprima riferito che “era fermo intento a svoltare a sinistra un ciclomotore su cui viaggiava il sig. e, poi, di aver “visto che il ciclomotore del andava ad urtare quello del CP_3 CP_3 Pt_1 nel girare a sinistra dove era la sua casa”, oltre che nella dichiarazione di non aver visto i punti d'urto dei ciclomotori, ma soltanto che erano entrati in collisione.
L'altro teste, (“all'epoca dei fatti indifferente, ora suocero dell'attore”) con Tes_2 riferimento alla dinamica dell'incidente ha dichiarato: “Ricordo dell'incidente per cui è causa verificatosi il 28.7.2018 verso le ore 18.30 sulla Prov.le Locri-Antonimina in c.da Canneti. Io mi trovavo a bordo della mia auto una Seat Ibiza dietro la moto condotta dal sig. e Pt_1
procedevamo in direzione monte-mare, quando la moto condotta dal sig. proveniva dal CP_3
senso opposto sulla stessa strada e svoltava a sinistra per entrare nel suo garage e pertanto tagliava la strada al Entrambi per effetto della collisione cadevano a terra. Io sono Pt_1
riuscito a frenare in tempo. Le due moto si sono scontrate: quella del con la parte Pt_1
12 frontale mentre quella del con la parte laterale destra. Ricordo che è presente sulla strada CP_3 la striscia continua. L'impatto si è verificato al centro della corsia dove si trovava la moto del
(cfr. verbale d'udienza del 21.12.2022). Pt_1
In disparte il rilievo per cui il Carabiniere verbalizzante aveva attestato l'assenza, tra gli astanti, di persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto – il che induce questo giudicante a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio – merita, in ogni caso, osservarsi che le due deposizioni non sono neppure tra loro sovrapponibili in ordine alla descrizione della dinamica del sinistro. Ed invero, mentre la teste aveva riferito dapprima Tes_1 che il motociclo condotto dal “era fermo intento a svoltare a sinistra” e, subito dopo, che lo CP_3 stesso andava ad urtare il motoveicolo dell'odierno attore “nel girare a sinistra”, l'altro testimone non ha mai riferito di un ciclomotore fermo al centro della carreggiata, dichiarando piuttosto che
“la moto condotta dal sig. proveniva dal senso opposto sulla stessa strada e svoltava a CP_3
sinistra per entrare nel suo garage e pertanto tagliava la strada al . Le dichiarazioni del Pt_1
teste paiono porsi anche in contraddizione con le risultanze del verbale dei Carabinieri Tes_2 intervenuti sui luoghi, i quali avevano attestato l'inesistenza della linea di mezzeria, laddove invece il teste ha dichiarato “ricordo che è presente sulla strada la striscia continua”, il che induce vieppiù a dubitare dell'attendibilità del testimone.
Orbene, ritiene questo Giudice che le complessive risultanze probatorie non consentono di attribuire in maniera chiara ed evidente la prevalente responsabilità per il sinistro de quo né al né al essendo state ad entrambi ascritte violazioni del Codice della Strada. Pt_1 CP_3
Com'è noto, le violazioni alle norme del Codice della Strada non rilevano di per sé, bensì soltanto nella misura in cui ciascuna di esse risulti, nella fattispecie, dotata di efficacia eziologica rispetto alla verificazione del sinistro stradale (sul tema cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 8311/2023: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile”).
13 Nella fattispecie, i Carabinieri intervenuti sui luoghi, a seguito di ulteriori approfondimenti svolti presso gli uffici del comando, hanno accertato che il aveva violato gli artt. 141 co. 2 e 143 Pt_1
co. 3 C.d.S., non riuscendo ad arrestare tempestivamente il motociclo dal medesimo condotto e circolando sulla carreggiata senza tenersi il più possibile vicino al margine destro della stessa, mentre il aveva violato l'art. 154 co. 8 C.d.S. in quanto, nell'effettuare una manovra, aveva CP_3
creato pericolo ed intralcio alla circolazione.
Ebbene, nella vicenda in esame nessuno dei due conducenti ha fornito la prova liberatoria per cui,
a fronte dell'altrui condotta violativa di norme del Codice della Strada, la propria condotta di guida fosse stata irreprensibile (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7057/2017, cit.). Detta prova, che avrebbe potuto essere offerta anche indirettamente - ossia tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente
(cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 19115/2020) - non è stata raggiunta nel presente giudizio, essendo piuttosto emerso dalla ricostruzione operata dai Carabinieri (e dalle violazioni del C.d.S. dai medesimi riscontrate) che il viaggiava sull'unica carreggiata, a doppio senso di Pt_1 circolazione, senza attenersi al margine destro e che, a fronte dell'ostacolo rappresentato dal CP_3
– il quale, con l'incauta manovra compiuta, aveva creato intralcio alla circolazione – perdeva il controllo del motociclo dallo stesso condotto, anche in ragione della velocità non moderata di guida, impattando contro il motociclo antagonista.
Dall'esame dell'intero compendio probatorio - anche documentale - in atti, pur non essendo possibile ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro alla luce delle riscontrate lacune delle prove orali, è comunque possibile evincere che i due motoveicoli siano entrati in collisione al centro della carreggiata, in quanto il si era ivi portato, con una manovra tale da creare CP_3
intralcio alla circolazione (in violazione dell'art. 154 C.d.S.); d'altra parte, il che Pt_1
procedeva a velocità non adeguata (cfr. relazione dei Carabinieri) e, comunque, senza attenersi al margine destro della carreggiata, ha contribuito a causare l'evento dannoso, non essendo riuscito a frenare tempestivamente il proprio motociclo (in violazione degli artt. 141 co. 2 e 143 co. 3 C.d.S.)
e ad evitare l'impatto con quello antagonista.
Pertanto, non potendosi attribuire con certezza la responsabilità esclusiva o prevalente del sinistro ad uno dei due conducenti – avendo entrambi posto in essere condotte di guida violative del
C.d.S., eziologicamente rilevanti rispetto al sinistro – nella fattispecie de qua deve ritenersi
14 pienamente operante la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. in ordine alla corresponsabilità dei conducenti dei due motoveicoli coinvolti nella vicenda oggetto di causa;
peraltro, l'esito dell'attività istruttoria non consente di graduare il concorso di colpa in deroga a quanto prescritto dalla predetta norma, dovendo quindi concludersi nel senso che ciascuno dei conducenti abbia concorso in misura eguale alla causazione dell'evento.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda attorea la responsabilità per il sinistro stradale oggetto di causa va ripartita in maniera eguale tra i conducenti dei due motocicli coinvolti e, per l'effetto, i convenuti in solido devono essere condannati al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura del 50%, tenendo conto dell'acclarato concorso di colpa.
Occorre a questo punto procedere alla descrizione ed alla quantificazione dei danni patiti dall'odierno attore.
Per quanto concerne i danni non patrimoniali, vanno richiamate le risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, le quali appaiono sorrette da iter logico-motivazionale immune da censure
(invero neppure sollevate dalle parti).
L'ausiliario, al termine delle operazioni peritali, ha formulato il seguente giudizio diagnostico:
“Frattura comminuta scomposta piatto tibiale esterno del ginocchio destro trattata di riduzione chirurgica ed applicazione di placca e viti;
frattura della testa del perone destro. In atto residuano i seguenti postumi: Esiti morfostrutturali con ridotta articolarità e stabilità al ginocchio destro e con mezzi di sintesi ritenuti. Estesa cicatrice chirurgica al ginocchio destro con lieve menomazione dell'efficienza estetica”.
In ordine al nesso causale tra il sinistro e i danni riportati dall'odierno attore, il c.t.u. ha precisato che “la tipologia lesiva fratturativa patita, e sopra posta in diagnosi, è coerente con la dinamica prospettata e cioè con le lesioni che occorrono ad un motociclista che ha un impatto con altro motociclo e rovina a terra, secondo circostanze in dettaglio descritte dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri di Locri e depositata in atti. Pertanto in risposta allo specifico quesito dell'Ufficio si conclude sussistere nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa” (cfr. pag. 9 della relazione).
Con riguardo alla quantificazione dei danni patiti, il perito ha così concluso: “Con valutazione globale e sintetica si stima un danno biologico permanente di circa il 12 (dodici) per cento. Il
15 criterio adottato per la valutazione predetta corrisponde ai comuni barèmes medico-legali facendo riferimento alla tipologia di frattura di gamba ed alle conseguenze estetiche per gli esiti cicatriziali, lesionali e postoperatori. Le lesioni e i postumi sono connotati di sofferenza psicofisica di media intensità e il complesso dei postumi ha moderata incidenza dinamico- relazionale e non incide significativamente su alcuna particolare attività non lavorativa che esuli dalle normali attività esistenziali. I postumi non incidono sulla capacità produttiva reddituale del periziando essendo senza ripercussioni significative sull'attività lavorativa specifica dichiarata
(autista soccorritore) ovvero su attività similari. La guarigione clinica è stata dichiarata alla data del 11.01.2019; sul piano dell'inabilità, in considerazione della natura ed entità delle lesioni, del tipo e durata delle cure e dei trattamenti clinici e fisioterapici, nonché dell'evoluzione dei fenomeni riparativi si stima:
- inabilità biologica temporanea assoluta per giorni 15 (quindici),
- inabilità biologica temporanea parziale al 75% di giorni 60 (sessanta),
- inabilità biologica temporanea parziale al 50% di giorni 45 (quarantacinque),
- inabilità biologica temporanea parziale al 25% di giorni 45 (quarantacinque).
Non risulta documentazione di inabilità temporanea lavorativa specifica”.
Per procedere alla liquidazione del danno, trattandosi di lesioni macro-permanenti (essendo il danno biologico superiore ai 9 punti percentuali di invalidità), di particolare utilità e pregio appaiono – ratione temporis, atteso che la “tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti”, adottata con D.P.R. n. 12/2025, trova applicazione “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, ossia dopo il 5.03.2025 – le tabelle redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, le quali hanno ottenuto un importante riconoscimento ad opera della Suprema Corte, che ha evidenziato che "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale
– e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di
16 parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di
Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge" (Cass. civ., Sez. 3, n. 12408/2011).
Sulla base della valutazione sopra riportata si procede quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, in applicazione delle Tabelle del Tribunale Milano vigenti al momento della presente decisione e tenendo conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (41 anni):
- IP 12% € 27.378,00
- ITT 15 giorni (€ 115,00/die) € 1.725,00
- ITP 60 giorni al 75% € 5.175,00
- ITP 45 giorni al 50% € 2.587,50
- ITP 45 giorni al 25% € 1.293,75 per un importo complessivamente pari ad € 38.159,25.
Non ricorrono, ad avviso di questo Giudice, gli estremi per procedere alla personalizzazione del danno alla salute, non essendo emersi elementi eccezionali che consentano di distinguere la situazione del danneggiato da quella in cui si troverebbe una qualsiasi altra persona con la medesima patologia. Pertanto, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 31681/2024), nulla può essere riconosciuto nella fattispecie a titolo personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, non avendo l'attore allegato, né tantomeno provato, di aver patito conseguenze anomali e/o peculiari;
del resto, anche il consulente ha affermato che “le lesioni e i postumi sono connotati di sofferenza psicofisica di media intensità e il complesso dei postumi ha moderata incidenza dinamico-relazionale e non
17 incide significativamente su alcuna particolare attività non lavorativa che esuli dalle normali attività esistenziali”.
Ancora, merita osservarsi che la liquidazione del risarcimento ut supra compiuta tiene conto della sola componente dinamico-relazionale del c.d. danno biologico, esclusa la componente relativa alla sofferenza soggettiva, in difetto di qualsivoglia allegazione e prova da parte dell'attore di detta componente (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. 3, n. 7513/2018, §5.10 della motivazione: “… 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello
"morale") …”; più di recente, Cass. civ., Sez. 3, n. 19922/2023: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al
2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Nel caso in esame non può che rilevarsi un deficit assertivo, prima ancora che probatorio, con riguardo alla componente “morale” del danno alla salute, avendo l'attore omesso di argomentare puntualmente sull'incidenza in concreto delle lesioni patite in termini di sofferenza soggettiva.
18 Nulla deve essere liquidato a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa specifica considerato che detta richiesta – di per sé genericamente formulata e sprovvista di adeguato supporto in punto di allegazione e prova – non è stata reiterata nelle note di precisazione delle conclusioni da parte dell'odierno attore, il quale, piuttosto, all'esito della c.t.u. (in cui si legge
“Non risulta documentazione di inabilità temporanea lavorativa specifica”), nelle note di precisazione delle conclusioni ha rideterminato il quantum risarcitorio richiesto, instando per la condanna delle controparti in solido “al pagamento della somma di € 59.126,25, secondo le risultanze della CTU disposta da codesto Giudice…” (cfr. sul punto anche la memoria di replica di parte attrice, pag. 3: “sul mancato riconoscimento del danno alla capacità lavorativa specifica - richiesto in citazione -, il sottoscritto procuratore, preso atto della CTU, nessuna osservazione ha proposto al consulente e, conseguentemente, ha ridimensionato in sede di precisazione delle conclusioni, indicando la relativa quantificazione, appunto, secondo le risultanze della CTU”).
In ragione del concorso di colpa dell'odierno attore, deve a quest'ultimo essere riconosciuto l'importo di € 19.079,62, all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale.
Sull'importo così determinato occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995 e Cass.
Civ., sez. 3, n. 2325/2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
All'importo così calcolato deve aggiungersi la liquidazione del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. (cfr. relazione di consulenza, pag. 10: “In atti risultano depositate spese sanitarie in dettaglio sopradescritte. Dall'esame delle pezze giustificative sono valutate non pertinenti quelle relative ai buoni di carburante nonché gli
19 scontrini di farmacia con date illeggibili. Pertanto si ritengono congrue quelle rappresentative di
€ 7,50 + 10,00 + 7,40 + 11,90 + 17,80 + 8,30 + 16,50 + 90,00 + 199,99 + 102,00 + 31,66 +
56,00 + 56,00 + 31,66 + 25,10 + 80,00 + 32,17 + 23,91 + 32,17 + 23,91 + 32,17 + 23,91 +
32,17 + 23,91 + 32,17 + 23,91 e quindi per complessivi € 1032,21 (milletrentadue/21) che si ritengono giustificate. Allo stato non sono prevedibili eventuali spese di futura realizzazione”).
Pertanto, deve essere liquidato l'ulteriore importo di € 1.032,21 per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso.
Non devono essere invece riconosciute le ulteriori spese allegate dalla parte attrice, che correttamente il c.t.u. non ha preso in considerazione in quanto non pertinenti alle spese sanitarie, ovvero in quanto gli scontrini di farmacie recavano date non leggibili. Del resto, anche l'attore nelle note di precisazione delle conclusioni ha rideterminato il quantum richiesto per le spese mediche, riportandosi all'importo quantificato dall'ausiliario del Giudice.
Alla luce di tutto quanto esposto, la società (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e devono essere
[...] Controparte_3 condannati in solido al pagamento in favore di della somma di € 19.079,62, Parte_1 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come sopra specificato, nonché dell'importo di € 1.032,00, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso, per le spese sanitarie.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, sull'importo complessivamente liquidato decorreranno gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere compensate per metà tra le parti, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, a rifondere la restante metà alla parte attrice, con distrazione in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al decisum (fino a € 26.000,00, parametri prossimi ai medi), nel seguente modo: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 4.800,00, oltre € 810,00 per esborsi, su cui applicare la compensazione per metà.
20 Anche le spese di c.t.u., per ciò che concerne i rapporti interni tra le parti e ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u., sono compensate per metà, sicché la restante metà deve essere posta definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara che la responsabilità per il sinistro stradale verificatosi in data
28.07.2018, alle ore 19:45 circa, sulla S.P. Locri-Antonimina, in località Canneti, è da imputare a ed a nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 Controparte_3
b) condanna la società (già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di € 19.079,62, all'attualità, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi per come indicato in motivazione, nonché dell'importo di € 1.032,00 per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna i convenuti in solido a rifondere la restante metà alla parte attrice, spese da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario, che vengono liquidate, al netto della compensazione, in € 2.400,00 per compensi ed € 405,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nei rapporti tra le parti, compensa per metà le spese di c.t.u., ponendo definitivamente la restante metà a carico dei convenuti in solido.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 14/03/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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