Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 23 maggio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Maurizio Costanzo in sostituzione dell'avv. Armando Laureti per parte appellante e l'avv. Francesco Pizzorno per parte appellata.
L'Avv. Costanzo, per la parte appellante, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Pizzorno, per la parte appellata, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia in grado di appello, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2335 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
( , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
Roma viale Angelico n. 80, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo CP_1 P.IVA_1 studio dell'avv. Angelo L. Pizzorno e dell'avv. Francesco Pizzorno sito in Roma via A. Bafile n. 2, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
al fi i . 4
[...]
.2023, con la quale il Giudice di pace di Civitavecchia aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria proposta, applicando l'art. 2054 c.c.. Deduceva, infatti: -che in data 31.05.2012 alle ore 13,05 era alla guida del proprio motociclo Honda Hornet tg. BY66766 assicurato con CP_1 percorrendo Via Passo Buole in loc. Isola Sacra quando veniva a colli l'autovettura Ford Fiesta tg. CT171EP, di proprietà e condotta da CP_2 ed assicurata con;
-che, in particolare, il conducente
[...] Controparte_4
d Fiesta, senza segnalazione, dalla posizione di sosta sul lato dx della strada all'improvviso si era immesso nella circolazione spostandosi repentinamente sul lato sinistro della carreggiata tagliando la strada al motociclo attoreo e collidendo con la sua parte posteriore destra contro la parte anteriore del motociclo. Deduceva che alla luce della relazione delle Forze dell'Ordine intervenute per i soccorsi e i rilievi del sinistro e la dichiarazione testimoniale resa in giudizio era evidente l'esclusiva responsabilità del conducente della Ford Fiesta. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “In via principale: accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del sig. , proprietario e conducente dell'auto Ford Fiesta Controparte_2 tg.CT171EP nella causazione del sinistro occorso al sig. in data Parte_1
31.95.2012, e per l'effetto condannare la el l.r.p.t. Controparte_5 quale impresa con la quale risultava stip 67639/0100 relativa al motociclo Honda tg. BY66766 dell'appellante, in solido o disgiuntamente con la quale assicurazione del responsabile civile e da questi chiamata Controparte_6 in garanzia, al risarcimento dei danni tutti in favore dell'appellante mediante pagamento delle ulteriori somme indicate nella sentenza di primo grado ed ingiustamente defalcate per via della erronea attribuzione di pari responsabilità al sig. . Con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data Parte_1 del sinistro fino all'effettivo soddisfo ovvero, secondo l'ormai noto orientamento della S.C. a sez. Unite (17.02.1995 n. 1712), e con liquidazione in favore dell'attore anche del danno da lucro cessante per l'indisponibilità dell'indennizzo determinata dal ritardo dell'istituto assicuratore, ex art. 1223 e 2056 c.c. In via subordinata: accertare e dichiarare la preponderante responsabilità del sig.
, proprietario e conducente dell'auto Ford Fiesta tg.CT171EP Controparte_2 el sinistro occorso al sig. in data 31.95.2012 e Parte_1 per l'effetto condannare la na del l.r.p.t. quale Controparte_5 impresa con la quale risultava stipulata la polizza B867639/0100 relativa al motociclo Honda tg. BY66766 dell'appellante, in solido o disgiuntamente con la
quale assicurazione del responsabile civile e da questi chiamata Controparte_6 in garanzia, al risarcimento dei danni tutti in favore dell'appellante mediante pagamento in maniera proporzionale alla attribuzione della preponderante responsabilità all'appellato delle ulteriori somme indicate Controparte_2 nella sentenza di primo gra defalcate per via della erronea attribuzione di pari responsabilità al sig. . Con rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo ovvero, secondo l'ormai noto orientamento della S.C. a sez. Unite (17.02.1995 n. 1712), e con liquidazione in favore dell'attore anche del danno da lucro cessante per l'indisponibilità dell'indennizzo determinata dal ritardo dell'istituto assicuratore, ex art. 1223 e 2056 c.c. In ogni ipotesi Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre cpa ed iva da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario, ivi compresa la refusione delle spese e competenze per la fase stragiudiziale e di avvio della procedura di negoziazione e per la presente e la pregressa fase di giudizio”.
2.Si costituiva in giudizio il chiedendo la conferma della CP_1 sentenza e il rigetto dell'appel dato in fatto ed in diritto.
3.Nessuno si costituiva in giudizio per e per Controparte_2 [...]
che rimanevano c Controparte_3
4.Rilevata la natura documentale del gravame, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.L'appello è infondato. Secondo la versione attorea il conducente a CP_2 bordo della propria Ford Fiesta, ha provocato l'impatto e la caduta del motociclo condotto dall'attore, per avere improvvisamente operato una manovra di svolta a sinistra per accedere presso il civico n. 51 di via Passo Buole in Fiumicino. Invece, secondo è stato con il proprio motorino, in fase di CP_2 Pt_1 sorpasso, a perd rollo de fino ad impattare con il veicolo Ford Fiesta, già posto in corrispondenza del passo carrabile del civico n. 51.
6.Ciò premesso, occorre ricordare che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che non può essere sufficiente la mancanza di elementi dimostrativi della non regolare condotta di guida per sottrarsi alle presunzioni di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c., ma è necessaria la prova positiva di avere il conducente fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, è necessario che sia provata in positivo la regolarità della sua condotta di guida sotto tutti i profili che il contesto del sinistro richiedeva (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 30/05/2024) 17/10/2024, n. 26984; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 10/09/2024) 20/11/2024, n. 29927).
7.Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha condivisibilmente affermato che tale carico probatorio per superare la presunzione di pari responsabilità del sinistro non è stato adeguatamente assolto. Anzitutto, vale subito evidenziare che gli stessi operanti delle Forze dell'Ordine non hanno offerto alcuna ipotesi di ricostruzione della dinamica, proprio osservando che “i soli elementi oggettivo, tracce e danni riportati dai veicoli, non supportate da concordanti dichiarazioni rilasciate dai coinvolti, non sono sufficienti per ipotizzare un'eventuale dinamica del sinistro”. Non vi è inoltre prova della presenza dell'unico teste escusso nel primo grado di giudizio, in quanto la stessa relazione riporta “nessun testimone era presente al momento dei rilievi”, occorsi circa 30 minuti dopo la verificazione dell'incidente. Il teste, ancora, non ha saputo riferire con certezza, benché vi fossero numerose riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi post incidente, il punto esatto di urto dei due veicoli. Del resto, il punto d'urto non può essere quello sostenuto nell'atto di appello coincidente con il punto n. 7 della relazione. Posto che tale punto si trova a svariati metri dal civico n. 51, contrasta con l'assunto, sempre dell'attore, di una repentina manovra di svolta a sinistra del veicolo Ford per entrare nel civico menzionato. Ancora, il punto d'urto n. 7 non spiega l'evoluzione del veicolo Ford e come possa, una volta avvenuto l'impatto al punto n. 7 della relazione, trovarsi nello stato di quiete, sempre rappresentato in relazione dagli operanti, in corrispondenza del passo carrabile del civico n. 51. Invece, correttamente il Giudice di Pace ha rilevato che il punto n. 7 della relazione descrive l'azionamento della manovra di frenata del motociclo al fine di evitare l'impatto con il veicolo Ford che tuttavia si trovava in quel momento più avanti ossia vicino al civico n. 51. La traiettoria, infine, del segno di frenata riportato nelle foto formate dagli operanti si pone per la totalità nella corsia di marcia opposta di sinistra e quindi con direzione contromano.
8.Dunque, è provato l'impatto tra i due mezzi, ma è rimasta carente la dimostrazione della sua dinamica. Si è detto che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che non può essere sufficiente la mancanza di elementi dimostrativi della non regolare condotta di guida per sottrarsi alle presunzioni di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c., ma è necessaria la prova positiva, nella specie mancante, di avere il conducente fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, è necessario che sia provata in positivo la regolarità della sua condotta di guida sotto tutti i profili che il contesto del sinistro richiedeva (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 30/05/2024) 17/10/2024, n. 26984; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 10/09/2024) 20/11/2024, n. 29927). Ne discende che risulta corretta e da confermare l'applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c.
9.In conclusione, l'appello è infondato e va respinto con la conferma della sentenza di primo grado.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e della attività in concreto svolta. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
-RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza di primo grado n. 431/2023 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite ello da liquidarsi nella so 0,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani