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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6277 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1586 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. DEL RE POMPEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ZANELLA
N.11 66054 VASTO presso il difensore avv. DEL RE POMPEO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace. CP_1 C.F._1
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Viterbo n. 65/20
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In primo grado la soc. coop. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 49.370,15 per il mancato parziale adempimento delle
[...]
somme dovute in virtù della fattura n. 3 (del complessivo importo di euro 86.403,04) emessa a fronte della fornitura di pomodori per industria.
A sostegno della opposizione ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha esposto, infatti, di essere unicamente mandataria dei soci facenti parte della cooperativa, tra i quali vi era anche la convenuta i quali conferiscono i prodotti CP_1
alla cooperativa allo scopo di commercializzarli e venderli a terzi.
Ha esposto di essersi, quindi, limitata a commercializzare e vendere per conto della socia , e per il tramite dell'organizzazione di produttori MA SE, le CP_1
partite di pomodori fornite dalla che erano state acquistate dalla Bio Agri che CP_1
non poi aveva provveduto al pagamento.
Ha esposto che, pertanto, il contratto di vendita era intercorso tra l'organizzazione di produttori MA SE e l'industria di trasformazione Bio Agri.
L'opposta ha chiesto il rigetto della opposizione.
L'opposizione è stata respinta.
Il Tribunale ha sostenuto che: l'obbligo di conferimento che incombe sui soci di una cooperativa agricola avente ad oggetto la vendita dei prodotti conferiti dai soci, trova la sua fonte direttamente nel contratto sociale (che pone a carico di ciascun socio
l'obbligo del conferimento, quale mezzo per attuare la causa mutualistica) e non costituisce oggetto di un autonomo contratto di scambio posto in essere in esecuzione dell'atto costitutivo della società.
Ha affermato poi che la circostanza che la sia Parte_2
debitrice nei confronti dell'opposta per l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, ripetesi, non contestato, lo si evince infatti da: 1) fattura n. 3 del 30/9/2012 di euro
86.403,04 posta alla base del decreto ingiuntivo, emessa dall'opposta ed intestata dell'opponente; 2) dai relativi pagamenti in acconto effettuati, tramite bonifico bancario, dalla cooperativa agricola in favore dell'opposta; 3) dalle note di addebito
2 relative alle quote associative e servizi ed alla cessione gratuita di plastica, emesse dalla cooperativa ed intestate all'opposta; 4) dalla cessione del credito complessivo di euro 791.629,39 ( comprensivo quindi del credito vantato dall'opposta) intervenuto tra MA SE e la in virtù della quale quest'ultima Parte_2
è divenuta titolare esclusiva di tutti i crediti vantati da MA SE con la clientela morosa ( tra cui Bio Agri); 5) dal pagamento di euro 42.854,29, effettuato dalla società opposta in favore dell'opponente, per un conferimento di prodotto relativo alla annata agraria 2009.
Va quindi riconosciuto in favore di il credito di cui al decreto ingiuntivo CP_1
opposto, tuttavia, avendo l'opposta già ricevuto in data 19/9/2013 la somma di euro
6.515,86, detta somma va detratta dall'importo complessivo di euro 49.370,15 portata dal decreto ingiuntivo che va quindi revocato.
La società agricola va pertanto condannata al pagamento, in favore di Parte_2
, della somma di euro 42.854,29 (euro 49.370,15-6.515,86); sulla CP_1
predetta somma sono dovuti gli interessi legali a far data dal 19/9/2013.
Ha proposto appello la . Parte_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha dedotto che l'appellata, nel costituirsi in giudizio tardivamente nel giudizio di opposizione aveva sollevato una serie di eccezioni c.d. “in senso stretto” e, quindi, non rilevabili d'ufficio,
In particolare, la opposta aveva eccepito pur essendone decaduta per la tardiva costituzione: la violazione dell'art. 1710c.c. (per mancata diligenza nell'esecuzione del mandato); dell'art.1712c.c. (per non aver comunicato l'esecuzione e/o non esecuzione del mandato) e dell'art. 1713c.c. (per omessa prestazione del rendiconto).
Con queste eccezioni l'opposta aveva mutato petitum e causa petendi,
Sul punto ha specificato che nella fase monitoria l'appellata aveva sostenuto di avere diritto a ricevere direttamente dalla il corrispettivo per talune Parte_2
forniture. Nel costituirsi nel giudizio d'opposizione, invece, aveva dedotto la responsabilità della da mandato statutario conferito dal socio in merito alla Parte_2
3 commercializzazione con un terzo (unico obbligato al corrispettivo richiesto in fase monitoria), per asserita e non provata violazione degli art. 1710, 1712, 1713, 1715 e
1718c.c.
Ha esposto che l'opposta aveva sollevato, sempre tardivamente, in sede di comparsa conclusionale eccezione di novazione del titolo, assumendo che i pagamenti effettuati dalla cooperativa al socio avrebbero modificato la natura dell'obbligazione gravante sulla cooperativa stessa, ipotesi cui probabilmente aveva aderito la sentenza, sebbene non fosse rilevabile d'ufficio.
Ha esposto che i pagamenti effettuati alla appellata costituivano un anticipo ai soci, secondo prassi costante delle cooperative, che, a chiusura dell'esercizio, determinano, sulla base del prezzo di realizzo, l'importo ulteriore da liquidare al socio. Nel caso di specie era mancato proprio il prezzo di realizzo, sicchè anche l'anticipo corrisposto risultava privo di causa.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Quale secondo motivo di appello ha dedotto che il Tribunale aveva correttamente premesso che il conferimento dei prodotti da parte dei soci trovava fondamento nel contratto sociale, ne realizza lo scopo mutualistico e non costituisce oggetto di un autonomo contratto di scambio posto in essere in esecuzione dell'atto costitutivo della società. Però non ne aveva tratto le dovute conseguenze.
Invero, il fatto che il prodotto sia stato oggetto di conferimento del socio esclude che la sia tenuta a remunerare il prodotto conferito dal Parte_2
socio, pur in assenza di un prezzo di realizzo, a causa del mancato versamento di esso da parte dell'industria di trasformazione cui il prodotto è stato materialmente consegnato (nello specifico la Bio Agri). Peraltro, anche l'inadempimento di Bio Agri
è fatto pacifico ed incontroverso tra le parti.
Ha esposto che la conclusione cui perviene il Tribunale di Viterbo, dunque, non è coerente con la premessa, poiché le cooperative agricole sono comprese tra gli enti che provvedono per legge (e per statuto), anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei soci produttori.
4 Ha esposto che, quindi la cooperativa aveva svolto solo attività di cooperativa di conferimento per la vendita;
tra le parti non era certo intercorso un rapporto di compravendita avente ad oggetto i prodotti conferiti.
TERZO MOTIVO DI APPELO
Quale terzo motivo di appello ha dedotto l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, ha dedotto che l'emissione di fattura (specie la n°3 del 30.09.2012) trae giustificazione nel disposto di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/1972 nella disciplina della cooperativa e non comporta un accertamento del debito a danno dell'odierna appellante.
Ha esposto che del tutto indimostrata, oltre che neppure dedotta dall'appellata, era la circostanza che la appellante aveva ceduto crediti della appellata.
Ha infine esposto che non era stato tenuto in nessun conto delle dichiarazioni testimoniali che avevano confermato gli assunti della appellante.
Ha concluso chiedendo:
In via preliminare e pregiudiziale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stessa;
di poi, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1.dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile la domanda di pagamento avversa, per difetto di legittimazione passiva della opponente, Pt_1 Parte_1
, revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
[...]
2.dichiarare, per le espresse causali, non provata e, comunque, infondata in punto di fatto e di diritto la domanda della ricorrente, revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
3.in via di estremo subordine, per ogni denegata e non creduta ipotesi, fatto salvo gravame, rideterminare nel quantum le avverse pretese, poiché manifestamente eccessive ed erronee, anche in considerazione dei crediti vantati dall'opponente;
4.in ogni caso condannare l'appellato alla rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre che alla ripetizione di ogni somma corrisposta dalla parte appellante, senza alcuna acquiescenza, ma al mero fine di evitare azioni esecutive fondate sul titolo impugnato;
5
5.in via subordinata, per ogni denegata e non creduta ipotesi, compensare integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 92 – III comma, ovvero per la sussistenza di giusti motivi di compensazione.
L'appellata è rimasta contumace.
L'appello è fondato.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Il Tribunale, dopo avere premesso che il conferimento di prodotti da parte dei soci di una cooperativa costituisce un obbligo nascente dallo statuto e non si inserisce in un contratto di scambio ha però, poi, affermato lo stesso che la parte appellante fosse debitrice del corrispettivo dei prodotti conferiti.
Si tratta di un ragionamento evidentemente contraddittorio e non motivato.
In altri termini il Tribunale non chiarisce per quale ragione il conferimento di prodotti, pur nascendo con quelle caratteristiche, poi diventi fonte di versamento dell'importo corrispondente al prezzo dei prodotti come se la Cooperativa ne fosse l'acquirente.
Sul punto il Tribunale si limita ad affermare, dopo la corretta premessa della natura del conferimento, con un salto non giustificato e non motivato, che: Ciò premesso, la
, non contesta il fatto che la abbia conferito i Parte_2 CP_1
quantitativi di pomodori di cui alla fattura poste alla base del decreto ingiuntivo opposto né la loro qualità e/o il relativo importo, ma si limita a rilevare di non essere lei la debitrice tenuta al pagamento.
Ebbene, tale asserzione, è smentita per tabulas dalla copiosa documentazione versata in atti e non contestata da parte opponente.
In assenza di una specifica regolamentazione contrattuale dei rapporti tra le parti, la circostanza che la cooperativa agricola sia debitrice nei confronti Parte_2
dell'opposta per l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, ripetesi, non contestato lo si evince infatti da: (segue elenco di documentazione già richiamata)
Il ragionamento del Tribunale non è condivisibile, tra l'altro, nella parte in cui afferma che la appellante sia debitrice in assenza di una specifica regolamentazione contrattuale dei rapporti tra le parti. La regolamentazione dei rapporti tra le parti, infatti, sussiste ed
6 è rappresentata dall'atto costitutivo e dallo statuto che prevede appunto il conferimento dei prodotti da parte dei soci alla cooperativa perché provveda a immetterli nel mercato.
Peraltro, la documentazione allegata non conferma affatto il sorgere di un obbligo di versare il corrispettivo dei prodotti conferiti. Ed infatti, come dedotto dall'appellante la fattura è collegata al conferimento e il versamento di somme agli anticipi in conto vendita,
Quindi il rapporto si pone in termini di mandato e d'altro canto anche la stessa appellata in primo grado aveva precisato in tal senso la propria richiesta collegando la richiesta di versamento delle somme agli obblighi nascenti dal mandato che asseritamente sarebbero rimasti inadempiuti.
Tuttavia, questo aspetto non risulta valorizzato dal Tribunale e la parte appellata è rimasta contumace ragione per la quale il thema in questione non può essere delibato.
Ne consegue che l'appello deve essere integralmente accolto.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della opposizione avanzata da parte appellante il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°65/2020, del Tribunale di Viterbo così provvede:
1) Accoglie l'appello e in riforma integrale della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo opposto (n°193/2013);
2) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in €. 5.000,00 per compensi ed €. 518,00 per spese e per il grado di appello in €. 7.000,00 per compensi ed €. 777,00 per spese oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Roma 29/10/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1586 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. DEL RE POMPEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ZANELLA
N.11 66054 VASTO presso il difensore avv. DEL RE POMPEO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace. CP_1 C.F._1
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Viterbo n. 65/20
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In primo grado la soc. coop. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 49.370,15 per il mancato parziale adempimento delle
[...]
somme dovute in virtù della fattura n. 3 (del complessivo importo di euro 86.403,04) emessa a fronte della fornitura di pomodori per industria.
A sostegno della opposizione ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha esposto, infatti, di essere unicamente mandataria dei soci facenti parte della cooperativa, tra i quali vi era anche la convenuta i quali conferiscono i prodotti CP_1
alla cooperativa allo scopo di commercializzarli e venderli a terzi.
Ha esposto di essersi, quindi, limitata a commercializzare e vendere per conto della socia , e per il tramite dell'organizzazione di produttori MA SE, le CP_1
partite di pomodori fornite dalla che erano state acquistate dalla Bio Agri che CP_1
non poi aveva provveduto al pagamento.
Ha esposto che, pertanto, il contratto di vendita era intercorso tra l'organizzazione di produttori MA SE e l'industria di trasformazione Bio Agri.
L'opposta ha chiesto il rigetto della opposizione.
L'opposizione è stata respinta.
Il Tribunale ha sostenuto che: l'obbligo di conferimento che incombe sui soci di una cooperativa agricola avente ad oggetto la vendita dei prodotti conferiti dai soci, trova la sua fonte direttamente nel contratto sociale (che pone a carico di ciascun socio
l'obbligo del conferimento, quale mezzo per attuare la causa mutualistica) e non costituisce oggetto di un autonomo contratto di scambio posto in essere in esecuzione dell'atto costitutivo della società.
Ha affermato poi che la circostanza che la sia Parte_2
debitrice nei confronti dell'opposta per l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, ripetesi, non contestato, lo si evince infatti da: 1) fattura n. 3 del 30/9/2012 di euro
86.403,04 posta alla base del decreto ingiuntivo, emessa dall'opposta ed intestata dell'opponente; 2) dai relativi pagamenti in acconto effettuati, tramite bonifico bancario, dalla cooperativa agricola in favore dell'opposta; 3) dalle note di addebito
2 relative alle quote associative e servizi ed alla cessione gratuita di plastica, emesse dalla cooperativa ed intestate all'opposta; 4) dalla cessione del credito complessivo di euro 791.629,39 ( comprensivo quindi del credito vantato dall'opposta) intervenuto tra MA SE e la in virtù della quale quest'ultima Parte_2
è divenuta titolare esclusiva di tutti i crediti vantati da MA SE con la clientela morosa ( tra cui Bio Agri); 5) dal pagamento di euro 42.854,29, effettuato dalla società opposta in favore dell'opponente, per un conferimento di prodotto relativo alla annata agraria 2009.
Va quindi riconosciuto in favore di il credito di cui al decreto ingiuntivo CP_1
opposto, tuttavia, avendo l'opposta già ricevuto in data 19/9/2013 la somma di euro
6.515,86, detta somma va detratta dall'importo complessivo di euro 49.370,15 portata dal decreto ingiuntivo che va quindi revocato.
La società agricola va pertanto condannata al pagamento, in favore di Parte_2
, della somma di euro 42.854,29 (euro 49.370,15-6.515,86); sulla CP_1
predetta somma sono dovuti gli interessi legali a far data dal 19/9/2013.
Ha proposto appello la . Parte_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha dedotto che l'appellata, nel costituirsi in giudizio tardivamente nel giudizio di opposizione aveva sollevato una serie di eccezioni c.d. “in senso stretto” e, quindi, non rilevabili d'ufficio,
In particolare, la opposta aveva eccepito pur essendone decaduta per la tardiva costituzione: la violazione dell'art. 1710c.c. (per mancata diligenza nell'esecuzione del mandato); dell'art.1712c.c. (per non aver comunicato l'esecuzione e/o non esecuzione del mandato) e dell'art. 1713c.c. (per omessa prestazione del rendiconto).
Con queste eccezioni l'opposta aveva mutato petitum e causa petendi,
Sul punto ha specificato che nella fase monitoria l'appellata aveva sostenuto di avere diritto a ricevere direttamente dalla il corrispettivo per talune Parte_2
forniture. Nel costituirsi nel giudizio d'opposizione, invece, aveva dedotto la responsabilità della da mandato statutario conferito dal socio in merito alla Parte_2
3 commercializzazione con un terzo (unico obbligato al corrispettivo richiesto in fase monitoria), per asserita e non provata violazione degli art. 1710, 1712, 1713, 1715 e
1718c.c.
Ha esposto che l'opposta aveva sollevato, sempre tardivamente, in sede di comparsa conclusionale eccezione di novazione del titolo, assumendo che i pagamenti effettuati dalla cooperativa al socio avrebbero modificato la natura dell'obbligazione gravante sulla cooperativa stessa, ipotesi cui probabilmente aveva aderito la sentenza, sebbene non fosse rilevabile d'ufficio.
Ha esposto che i pagamenti effettuati alla appellata costituivano un anticipo ai soci, secondo prassi costante delle cooperative, che, a chiusura dell'esercizio, determinano, sulla base del prezzo di realizzo, l'importo ulteriore da liquidare al socio. Nel caso di specie era mancato proprio il prezzo di realizzo, sicchè anche l'anticipo corrisposto risultava privo di causa.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Quale secondo motivo di appello ha dedotto che il Tribunale aveva correttamente premesso che il conferimento dei prodotti da parte dei soci trovava fondamento nel contratto sociale, ne realizza lo scopo mutualistico e non costituisce oggetto di un autonomo contratto di scambio posto in essere in esecuzione dell'atto costitutivo della società. Però non ne aveva tratto le dovute conseguenze.
Invero, il fatto che il prodotto sia stato oggetto di conferimento del socio esclude che la sia tenuta a remunerare il prodotto conferito dal Parte_2
socio, pur in assenza di un prezzo di realizzo, a causa del mancato versamento di esso da parte dell'industria di trasformazione cui il prodotto è stato materialmente consegnato (nello specifico la Bio Agri). Peraltro, anche l'inadempimento di Bio Agri
è fatto pacifico ed incontroverso tra le parti.
Ha esposto che la conclusione cui perviene il Tribunale di Viterbo, dunque, non è coerente con la premessa, poiché le cooperative agricole sono comprese tra gli enti che provvedono per legge (e per statuto), anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei soci produttori.
4 Ha esposto che, quindi la cooperativa aveva svolto solo attività di cooperativa di conferimento per la vendita;
tra le parti non era certo intercorso un rapporto di compravendita avente ad oggetto i prodotti conferiti.
TERZO MOTIVO DI APPELO
Quale terzo motivo di appello ha dedotto l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, ha dedotto che l'emissione di fattura (specie la n°3 del 30.09.2012) trae giustificazione nel disposto di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/1972 nella disciplina della cooperativa e non comporta un accertamento del debito a danno dell'odierna appellante.
Ha esposto che del tutto indimostrata, oltre che neppure dedotta dall'appellata, era la circostanza che la appellante aveva ceduto crediti della appellata.
Ha infine esposto che non era stato tenuto in nessun conto delle dichiarazioni testimoniali che avevano confermato gli assunti della appellante.
Ha concluso chiedendo:
In via preliminare e pregiudiziale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stessa;
di poi, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1.dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile la domanda di pagamento avversa, per difetto di legittimazione passiva della opponente, Pt_1 Parte_1
, revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
[...]
2.dichiarare, per le espresse causali, non provata e, comunque, infondata in punto di fatto e di diritto la domanda della ricorrente, revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
3.in via di estremo subordine, per ogni denegata e non creduta ipotesi, fatto salvo gravame, rideterminare nel quantum le avverse pretese, poiché manifestamente eccessive ed erronee, anche in considerazione dei crediti vantati dall'opponente;
4.in ogni caso condannare l'appellato alla rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre che alla ripetizione di ogni somma corrisposta dalla parte appellante, senza alcuna acquiescenza, ma al mero fine di evitare azioni esecutive fondate sul titolo impugnato;
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5.in via subordinata, per ogni denegata e non creduta ipotesi, compensare integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 92 – III comma, ovvero per la sussistenza di giusti motivi di compensazione.
L'appellata è rimasta contumace.
L'appello è fondato.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Il Tribunale, dopo avere premesso che il conferimento di prodotti da parte dei soci di una cooperativa costituisce un obbligo nascente dallo statuto e non si inserisce in un contratto di scambio ha però, poi, affermato lo stesso che la parte appellante fosse debitrice del corrispettivo dei prodotti conferiti.
Si tratta di un ragionamento evidentemente contraddittorio e non motivato.
In altri termini il Tribunale non chiarisce per quale ragione il conferimento di prodotti, pur nascendo con quelle caratteristiche, poi diventi fonte di versamento dell'importo corrispondente al prezzo dei prodotti come se la Cooperativa ne fosse l'acquirente.
Sul punto il Tribunale si limita ad affermare, dopo la corretta premessa della natura del conferimento, con un salto non giustificato e non motivato, che: Ciò premesso, la
, non contesta il fatto che la abbia conferito i Parte_2 CP_1
quantitativi di pomodori di cui alla fattura poste alla base del decreto ingiuntivo opposto né la loro qualità e/o il relativo importo, ma si limita a rilevare di non essere lei la debitrice tenuta al pagamento.
Ebbene, tale asserzione, è smentita per tabulas dalla copiosa documentazione versata in atti e non contestata da parte opponente.
In assenza di una specifica regolamentazione contrattuale dei rapporti tra le parti, la circostanza che la cooperativa agricola sia debitrice nei confronti Parte_2
dell'opposta per l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, ripetesi, non contestato lo si evince infatti da: (segue elenco di documentazione già richiamata)
Il ragionamento del Tribunale non è condivisibile, tra l'altro, nella parte in cui afferma che la appellante sia debitrice in assenza di una specifica regolamentazione contrattuale dei rapporti tra le parti. La regolamentazione dei rapporti tra le parti, infatti, sussiste ed
6 è rappresentata dall'atto costitutivo e dallo statuto che prevede appunto il conferimento dei prodotti da parte dei soci alla cooperativa perché provveda a immetterli nel mercato.
Peraltro, la documentazione allegata non conferma affatto il sorgere di un obbligo di versare il corrispettivo dei prodotti conferiti. Ed infatti, come dedotto dall'appellante la fattura è collegata al conferimento e il versamento di somme agli anticipi in conto vendita,
Quindi il rapporto si pone in termini di mandato e d'altro canto anche la stessa appellata in primo grado aveva precisato in tal senso la propria richiesta collegando la richiesta di versamento delle somme agli obblighi nascenti dal mandato che asseritamente sarebbero rimasti inadempiuti.
Tuttavia, questo aspetto non risulta valorizzato dal Tribunale e la parte appellata è rimasta contumace ragione per la quale il thema in questione non può essere delibato.
Ne consegue che l'appello deve essere integralmente accolto.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della opposizione avanzata da parte appellante il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°65/2020, del Tribunale di Viterbo così provvede:
1) Accoglie l'appello e in riforma integrale della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo opposto (n°193/2013);
2) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in €. 5.000,00 per compensi ed €. 518,00 per spese e per il grado di appello in €. 7.000,00 per compensi ed €. 777,00 per spese oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Roma 29/10/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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