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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 23192/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Parco Caserta Nord n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Esposito (c.f.
), elettivamente domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria n. 31, C.F._2 presso l'Avv. Pasquale Sepe (c.f. ) (PEC: C.F._3
- - FAX Email_1 Email_2
0287183014 - 0965/712181);
- appellante – contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(in primo grado rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniela Arboletto e Persona_1
Marcella Coccanari), in questo giudizio contumace;
- appellato -
con atto di citazione in appello notificato il giorno 11.5.2021;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 5326/2020 del Giudice di Pace di Milano, in data
6.10/11.11.2020, pronunciata nel procedimento RG 18721/2020, di rigetto integrale dell'opposizione a ingiunzione di pagamento n. 20190430168100000054383 del
20.11.2019, adottata dal;
Controparte_1
conclusioni di parte appellante:
< sentenza, annullando e comunque dichiarando inefficace l'atto di ingiunzione impugnato in primo grado.
Con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi da distrarsi in favore del procuratore costituito.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La Dott.ssa ha proposto appello avverso la sentenza n. 5326/2020 del Parte_1
Giudice di Pace di Milano, in data 6.10/11.11.2020, pronunciata nel procedimento RG
18721/2020, con cui è stata integralmente respinta (a spese compensate) l'opposizione proposta dalla stessa avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
20190430168100000054383 del 20.11.2019, adottata dal sulla base di Controparte_1
dieci Verbali di contestazione di violazioni del Codice della Strada commesse con il veicolo dell'appellante, targato EY 279CF, elencati e indicati come notificati nel provvedimento di ingiunzione ex r.d. 639/1910 oggetto dell'opposizione.
2 La sentenza impugnata ha affermato che la decadenza ex DPR 602/1973 invocata dall'opponente si applica solo in materia tributaria, non alle sanzioni per violazioni del
Codice della Strada, alle quali si applica la prescrizione quinquennale stabilita dagli artt. 209
CdS e 28 L. 689/1981. Inoltre ha affermato la ritualità delle notificazioni dei verbali presupposti dall'ingiunzione e l'automaticità dell'applicazione delle maggiorazioni ex art. 27
L. 689/1981. Il GdP ha altresì negato che la motivazione dell'ingiunzione sia insufficiente, atteso che essa contiene indicazione della targa del veicolo, dei numeri dei verbali, le date di loro notifica, gli importi delle sanzioni e delle maggiorazioni.
L'appellante censura la decisione del GdP, di cui chiede la riforma, assumendo che la stessa sia errata nella parte in cui:
1) ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art. 25 DPR 602/1973, così facendo erronea applicazione della disciplina relativa alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzione per violazione delle norme del codice della strada: l'ingiunzione opposta deve, secondo l'appellante, ritenersi nulla perché notificata oltre i termini di decadenza;
2) ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità delle notifiche dei verbali sottesi all'ingiunzione (sollevata per la prima volta nell'udienza 1 ottobre 2020), avvenute, secondo l'appellante, in violazione dell'art. 148 c.p.c.
L'appellato non si è costituito nel presente giudizio di appello, Controparte_1 nonostante la ritualità e la tempestività della notifica dell'atto di appello. Perciò ne è stata dichiarata la contumacia.
*
Con riguardo al primo motivo di appello, si osserva che, sia per la giurisprudenza di questo
Tribunale, sia per Cass. 30.4.2018 ord. n. 10372, alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dal d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della L. n. 689 del
3 1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 Codice della Strada.
Dunque tale motivo è infondato.
Parimenti infondato risulta il secondo motivo di appello.
Risulta infatti dalla documentazione rinvenibile nel fascicolo di parte opponente/appellante che tutti e dieci i verbali elencati nell'ingiunzione di pagamento sono stati notificati a mezzo posta, con consegna a mani del portiere di Via Parco Caserta Nord n. 13, Reggio Calabria, indirizzo di residenza della nelle date indicate nel provvedimento opposto. A Parte_1 ciascuna notifica risulta avere fatto seguito anche l'invio di raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica (CAN).
Deve pertanto ritenersi che gli atti presupposti dall'ingiunzione de qua siano divenuti inoppugnabili.
Il gravame proposto da è dunque infondato e deve essere respinto, con Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente giudizio di appello, attesa la contumacia dell'appellato.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando in dichiarata contumacia dell'appellato , ogni diversa istanza o eccezione disattesa, Controparte_1
4 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5326/2020 del Giudice Parte_1
di Pace di Milano, in data 6.10/11.11.2020, pronunciata nel procedimento RG 18721/2020, che conferma;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 3.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
5
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 23192/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Parco Caserta Nord n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Esposito (c.f.
), elettivamente domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria n. 31, C.F._2 presso l'Avv. Pasquale Sepe (c.f. ) (PEC: C.F._3
- - FAX Email_1 Email_2
0287183014 - 0965/712181);
- appellante – contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(in primo grado rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniela Arboletto e Persona_1
Marcella Coccanari), in questo giudizio contumace;
- appellato -
con atto di citazione in appello notificato il giorno 11.5.2021;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 5326/2020 del Giudice di Pace di Milano, in data
6.10/11.11.2020, pronunciata nel procedimento RG 18721/2020, di rigetto integrale dell'opposizione a ingiunzione di pagamento n. 20190430168100000054383 del
20.11.2019, adottata dal;
Controparte_1
conclusioni di parte appellante:
< sentenza, annullando e comunque dichiarando inefficace l'atto di ingiunzione impugnato in primo grado.
Con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi da distrarsi in favore del procuratore costituito.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La Dott.ssa ha proposto appello avverso la sentenza n. 5326/2020 del Parte_1
Giudice di Pace di Milano, in data 6.10/11.11.2020, pronunciata nel procedimento RG
18721/2020, con cui è stata integralmente respinta (a spese compensate) l'opposizione proposta dalla stessa avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
20190430168100000054383 del 20.11.2019, adottata dal sulla base di Controparte_1
dieci Verbali di contestazione di violazioni del Codice della Strada commesse con il veicolo dell'appellante, targato EY 279CF, elencati e indicati come notificati nel provvedimento di ingiunzione ex r.d. 639/1910 oggetto dell'opposizione.
2 La sentenza impugnata ha affermato che la decadenza ex DPR 602/1973 invocata dall'opponente si applica solo in materia tributaria, non alle sanzioni per violazioni del
Codice della Strada, alle quali si applica la prescrizione quinquennale stabilita dagli artt. 209
CdS e 28 L. 689/1981. Inoltre ha affermato la ritualità delle notificazioni dei verbali presupposti dall'ingiunzione e l'automaticità dell'applicazione delle maggiorazioni ex art. 27
L. 689/1981. Il GdP ha altresì negato che la motivazione dell'ingiunzione sia insufficiente, atteso che essa contiene indicazione della targa del veicolo, dei numeri dei verbali, le date di loro notifica, gli importi delle sanzioni e delle maggiorazioni.
L'appellante censura la decisione del GdP, di cui chiede la riforma, assumendo che la stessa sia errata nella parte in cui:
1) ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art. 25 DPR 602/1973, così facendo erronea applicazione della disciplina relativa alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzione per violazione delle norme del codice della strada: l'ingiunzione opposta deve, secondo l'appellante, ritenersi nulla perché notificata oltre i termini di decadenza;
2) ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità delle notifiche dei verbali sottesi all'ingiunzione (sollevata per la prima volta nell'udienza 1 ottobre 2020), avvenute, secondo l'appellante, in violazione dell'art. 148 c.p.c.
L'appellato non si è costituito nel presente giudizio di appello, Controparte_1 nonostante la ritualità e la tempestività della notifica dell'atto di appello. Perciò ne è stata dichiarata la contumacia.
*
Con riguardo al primo motivo di appello, si osserva che, sia per la giurisprudenza di questo
Tribunale, sia per Cass. 30.4.2018 ord. n. 10372, alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dal d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della L. n. 689 del
3 1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 Codice della Strada.
Dunque tale motivo è infondato.
Parimenti infondato risulta il secondo motivo di appello.
Risulta infatti dalla documentazione rinvenibile nel fascicolo di parte opponente/appellante che tutti e dieci i verbali elencati nell'ingiunzione di pagamento sono stati notificati a mezzo posta, con consegna a mani del portiere di Via Parco Caserta Nord n. 13, Reggio Calabria, indirizzo di residenza della nelle date indicate nel provvedimento opposto. A Parte_1 ciascuna notifica risulta avere fatto seguito anche l'invio di raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica (CAN).
Deve pertanto ritenersi che gli atti presupposti dall'ingiunzione de qua siano divenuti inoppugnabili.
Il gravame proposto da è dunque infondato e deve essere respinto, con Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente giudizio di appello, attesa la contumacia dell'appellato.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando in dichiarata contumacia dell'appellato , ogni diversa istanza o eccezione disattesa, Controparte_1
4 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5326/2020 del Giudice Parte_1
di Pace di Milano, in data 6.10/11.11.2020, pronunciata nel procedimento RG 18721/2020, che conferma;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 3.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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