TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4556 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Fabio Scerbo, presso il cui studio, in Isola Capo Rizzuto (KR), via G. Marconi n. 14, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Orlando, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, via Panebianco n. 498 – scala A, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: violazione obbligo di custodia veicolo pignorato - risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 16 ottobre 2024 entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, “contrariis reiectis”, così statuire: - in via principale e nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'inadempimento extracontrattuale o inadempimento dell'obbligazione nascente per legge in violazione degli obblighi di custodia legali ex-artt. 521-bis e 67 c.p.c. della sig.ra , sul veicolo targato Controparte_1
FR917FB pignorato il 12/02/2020; 2. Per l'effetto condannare , al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal creditore quantificati in euro 5.199,98, come da documentazione fiscale allegata contenente indicazioni relative alla modalità dei pagamenti effettuati;
3. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio”; per la convenuta: “L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: In via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata, pretestuosa ed arbitraria, per tutte le ragioni sopra espresse;
accertare e dichiarare che il furgone si presentava già non marciante all'atto del pignoramento e, pertanto, nessuna responsabilità può essere attribuita alla sig.ra Controparte_1 considerata la conoscenza e la preesistenza della problematica, così come annotata nel verbale di ricognizione IVG;
per l'effetto statuire che nulla deve essere corrisposto alla
1 In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o Parte_1 parziale, delle domande proposte da parte attrice, accertare e dichiarare che l'importo di € 1.800,00, già oggetto di sequestro conservativo presso terzi, è sufficiente alla ristorazione dei danni patrimoniali subiti da parte ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la premetteva di aver Parte_1 pignorato a il veicolo commerciale tg. FR917FB, nelle condizioni Controparte_1 descritte nel relativo verbale del 12.02.2020, deducendo che la debitrice non aveva inteso consegnarlo all'Istituto Vendite Giudiziarie, che quindi, su ordine del G.E., aveva ritirato, il 17.09.2020, i documenti di circolazione, lasciandolo in custodia alla debitrice;
rappresentava quindi che, conclusasi l'espropriazione con ordinanza di assegnazione del veicolo del 04.09.2021, con pedissequi ordini, al debitore, di consegna del medesimo, e, al creditore, di versare l'eccedenza, pari ad € 1.800,00, adempimento eseguito giusta versamento su libretto postale, il veicolo, il 29.10.2021, veniva spontaneamente consegnato in condizioni diverse da quella riportate nel verbale del 17.09.2020, e, precisamente, con un danno alla carrozzeria, non più marciante, e con 115 mila chilometri in più; paventando la responsabilità del debitore per violazione degli obblighi di custodia, instava per la condanna all'integrale risarcimento dei danni, documentati in complessivi € 5.199,98, giusta ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la precisava che il mezzo non era marciante neppure CP_1 all'atto del ritiro dei documenti, come da relativo verbale, contestando quindi il quantum richiesto sotto il profilo delle spese di carroattrezzi, non dovute, ed altresì in ragione del concorso di colpa del danneggiato, evenienze in base alle quali rassegnava le suestese conclusioni. La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza del 16.10.2024, sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea, siccome fondata, deve di conseguenza essere accolta. All'atto di affidamento del bene pignorato, il debitore ne diviene custode, come tale soggetto ai relativi obblighi, ai sensi dell'art. 521 c.p.c., primo fra i quali quello di non usare le cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Poiché, nella specie, si trattava di veicolo di cui ritirati i documenti di circolazione, la debitrice, nominata custode con il consenso della creditrice, aveva principalmente l'obbligo di impedire che lo stesso circolasse, anche in ossequio alle norme del Codice della Strada che vietano la circolazione senza la carta e il certificato di proprietà, dovendo nondimeno provare, per andare esente dalla domanda risarcitoria formulata nella odierna sede, che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà, o, nonostante l'uso di normale diligenza nella custodia, nella sua incolpevole ignoranza. Orbene, nel caso di specie, in primo luogo, la non ha neppure chiesto di CP_1 fornire quella prova liberatoria, trincerandosi, a fronte del dato obiettivo della percorrenza, durante la custodia, di oltre 115 mila chilometri, in poco più di 7 mesi, dietro una
2 interpretazione letterale del verbale di ricognizione ex art. 521 bis c.p.c. del 17.09.2020, segnatamente della dicitura automezzo rinvenuto non marciante. Secondo la tesi della convenuta, quella dicitura attesterebbe l'impossibilità del veicolo di circolare, siccome il suo motore guasto, come verificatosi subito dopo la sua consegna al creditore. L'assunto appare prima facie speculativo, sia perché l'attestazione di veicolo non marciante all'atto della ricognizione non significa anche veicolo impossibilitato a marciare, sia, soprattutto, perché sconfessato dal prefato dato obiettivo – non contestabile - della percorrenza di tutti quei chilometri in pochi mesi. In altri termini, se anche il veicolo fosse stato effettivamente guasto al momento della ricognizione, ciò non toglie che lo stesso abbia effettivamente circolato, e per ben 115 mila chilometri, durante il periodo in cui si trovava nella custodia della debitrice odierna convenuta, che non è stata in grado di confutare quel dato, o attribuirlo a circostanze estranee alla sua sfera di controllo. Per inciso, la prova testimoniale richiesta dalla convenuta, assolutamente generica e non circostanziata, e per tale motivo respinta, mirava a dimostrare che il veicolo era stato riparato, per renderlo marciante, sotto la sua custodia, e con il suo consenso, ossia, in sostanza, una circostanza obiettivamente sfavorevole alle sue ragioni. Del resto, che il furgone fosse marciante – salvo arrestarsi dopo pochi chilometri - al momento del ritiro da parte della creditrice, è circostanza documentata, oltre che confermata dai testi escussi, ed incompatibile con il guasto sussistente al momento della redazione del verbale di ricognizione, ovvero con quello sussistente al momento della riconsegna. I testi escussi per l'attrice, invero, hanno integralmente confermato la versione dei fatti di quest'ultima, ivi compresa la necessità di intervento del carroattrezzi, e del successivo ricovero per le riparazioni. L'importo di queste ultime, nondimeno, è attestato dalle fatture allegate, il cui pagamento effettivo egualmente documentato. Quelle fatture non sono state contestate nel loro importo dalla convenuta, se non sotto il profilo della imputabilità della responsabilità dell'intervento del carroattrezzi all'attrice, nonché, più in generale, del suo concorso di colpa nella causazione del danno, evenienze superate, e quindi escluse, dal semplice rilievo che, durante i 7 mesi di custodia, la debitrice ha consentito che il furgone percorresse oltre 8 mila chilometri al mese. Siffatta condotta, che – per inciso - integra il reato di cui all'art. 388, comma 6, c.p., contestato nel relativo decreto penale di condanna (che la non ha dedotto, né CP_1 dimostrato, di aver opposto), è a fortiori foriera di responsabilità civile, per violazione degli obblighi di custodia della cosa pignorata, di cui al citato art. 521 c.p.c., ed obbliga nondimeno la convenuta all'integrale risarcimento dei danni, come documentati dall'attrice. Rappresenta esercizio di puro stile sussumere quella responsabilità nel novero di quella aquiliana, come invero più corretto, siccome derivante da violazione di norma di legge, mediante una condotta non iure ed altresì contra ius, piuttosto che in quella contrattuale del custode, nascente dalla costituzione del relativo rapporto, a prescindere dal titolo, negoziale o legale. Riguardo al quantum debeatur, da ultimo, appare palesemente peregrina la tesi della convenuta di ridurlo all'importo di € 1.800,00, di cui disposto dal G.E. – ed eseguito dalla
- il deposito a titolo di eccedenza sul valore del veicolo pignorato, e poi Parte_1 sottoposto a sequestro conservativo;
asseverare quella tesi significherebbe incidere sull'ordinanza di assegnazione del G.E., pacificamente non impugnata nei modi e nei
3 termini di legge, modificandola indirettamente, ed indebitamente, snaturando peraltro la stessa funzione dell'obbligo imposto al creditore, che diverrebbe autorisarcitorio. Altra e diversa, invece, la funzione di garanzia del pagamento del debito risarcitorio assunta dalla misura del sequestro conservativo. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, evenienza cui non osta l'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, accertata e Parte_1 dichiarata la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni alla cosa pignorata ed affidata in custodia, condanna al risarcimento del relativo danno, che Controparte_1 liquida in complessivi € 5.199,98, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
- condanna altresì la ridetta convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 139,28 per esborsi, ed in complessivi € 2.552,00 per competenze professionali calcolate al medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 28 gennaio 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4556 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Fabio Scerbo, presso il cui studio, in Isola Capo Rizzuto (KR), via G. Marconi n. 14, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Orlando, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, via Panebianco n. 498 – scala A, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: violazione obbligo di custodia veicolo pignorato - risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 16 ottobre 2024 entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, “contrariis reiectis”, così statuire: - in via principale e nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'inadempimento extracontrattuale o inadempimento dell'obbligazione nascente per legge in violazione degli obblighi di custodia legali ex-artt. 521-bis e 67 c.p.c. della sig.ra , sul veicolo targato Controparte_1
FR917FB pignorato il 12/02/2020; 2. Per l'effetto condannare , al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal creditore quantificati in euro 5.199,98, come da documentazione fiscale allegata contenente indicazioni relative alla modalità dei pagamenti effettuati;
3. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio”; per la convenuta: “L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia: In via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata, pretestuosa ed arbitraria, per tutte le ragioni sopra espresse;
accertare e dichiarare che il furgone si presentava già non marciante all'atto del pignoramento e, pertanto, nessuna responsabilità può essere attribuita alla sig.ra Controparte_1 considerata la conoscenza e la preesistenza della problematica, così come annotata nel verbale di ricognizione IVG;
per l'effetto statuire che nulla deve essere corrisposto alla
1 In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o Parte_1 parziale, delle domande proposte da parte attrice, accertare e dichiarare che l'importo di € 1.800,00, già oggetto di sequestro conservativo presso terzi, è sufficiente alla ristorazione dei danni patrimoniali subiti da parte ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la premetteva di aver Parte_1 pignorato a il veicolo commerciale tg. FR917FB, nelle condizioni Controparte_1 descritte nel relativo verbale del 12.02.2020, deducendo che la debitrice non aveva inteso consegnarlo all'Istituto Vendite Giudiziarie, che quindi, su ordine del G.E., aveva ritirato, il 17.09.2020, i documenti di circolazione, lasciandolo in custodia alla debitrice;
rappresentava quindi che, conclusasi l'espropriazione con ordinanza di assegnazione del veicolo del 04.09.2021, con pedissequi ordini, al debitore, di consegna del medesimo, e, al creditore, di versare l'eccedenza, pari ad € 1.800,00, adempimento eseguito giusta versamento su libretto postale, il veicolo, il 29.10.2021, veniva spontaneamente consegnato in condizioni diverse da quella riportate nel verbale del 17.09.2020, e, precisamente, con un danno alla carrozzeria, non più marciante, e con 115 mila chilometri in più; paventando la responsabilità del debitore per violazione degli obblighi di custodia, instava per la condanna all'integrale risarcimento dei danni, documentati in complessivi € 5.199,98, giusta ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la precisava che il mezzo non era marciante neppure CP_1 all'atto del ritiro dei documenti, come da relativo verbale, contestando quindi il quantum richiesto sotto il profilo delle spese di carroattrezzi, non dovute, ed altresì in ragione del concorso di colpa del danneggiato, evenienze in base alle quali rassegnava le suestese conclusioni. La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza del 16.10.2024, sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea, siccome fondata, deve di conseguenza essere accolta. All'atto di affidamento del bene pignorato, il debitore ne diviene custode, come tale soggetto ai relativi obblighi, ai sensi dell'art. 521 c.p.c., primo fra i quali quello di non usare le cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Poiché, nella specie, si trattava di veicolo di cui ritirati i documenti di circolazione, la debitrice, nominata custode con il consenso della creditrice, aveva principalmente l'obbligo di impedire che lo stesso circolasse, anche in ossequio alle norme del Codice della Strada che vietano la circolazione senza la carta e il certificato di proprietà, dovendo nondimeno provare, per andare esente dalla domanda risarcitoria formulata nella odierna sede, che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà, o, nonostante l'uso di normale diligenza nella custodia, nella sua incolpevole ignoranza. Orbene, nel caso di specie, in primo luogo, la non ha neppure chiesto di CP_1 fornire quella prova liberatoria, trincerandosi, a fronte del dato obiettivo della percorrenza, durante la custodia, di oltre 115 mila chilometri, in poco più di 7 mesi, dietro una
2 interpretazione letterale del verbale di ricognizione ex art. 521 bis c.p.c. del 17.09.2020, segnatamente della dicitura automezzo rinvenuto non marciante. Secondo la tesi della convenuta, quella dicitura attesterebbe l'impossibilità del veicolo di circolare, siccome il suo motore guasto, come verificatosi subito dopo la sua consegna al creditore. L'assunto appare prima facie speculativo, sia perché l'attestazione di veicolo non marciante all'atto della ricognizione non significa anche veicolo impossibilitato a marciare, sia, soprattutto, perché sconfessato dal prefato dato obiettivo – non contestabile - della percorrenza di tutti quei chilometri in pochi mesi. In altri termini, se anche il veicolo fosse stato effettivamente guasto al momento della ricognizione, ciò non toglie che lo stesso abbia effettivamente circolato, e per ben 115 mila chilometri, durante il periodo in cui si trovava nella custodia della debitrice odierna convenuta, che non è stata in grado di confutare quel dato, o attribuirlo a circostanze estranee alla sua sfera di controllo. Per inciso, la prova testimoniale richiesta dalla convenuta, assolutamente generica e non circostanziata, e per tale motivo respinta, mirava a dimostrare che il veicolo era stato riparato, per renderlo marciante, sotto la sua custodia, e con il suo consenso, ossia, in sostanza, una circostanza obiettivamente sfavorevole alle sue ragioni. Del resto, che il furgone fosse marciante – salvo arrestarsi dopo pochi chilometri - al momento del ritiro da parte della creditrice, è circostanza documentata, oltre che confermata dai testi escussi, ed incompatibile con il guasto sussistente al momento della redazione del verbale di ricognizione, ovvero con quello sussistente al momento della riconsegna. I testi escussi per l'attrice, invero, hanno integralmente confermato la versione dei fatti di quest'ultima, ivi compresa la necessità di intervento del carroattrezzi, e del successivo ricovero per le riparazioni. L'importo di queste ultime, nondimeno, è attestato dalle fatture allegate, il cui pagamento effettivo egualmente documentato. Quelle fatture non sono state contestate nel loro importo dalla convenuta, se non sotto il profilo della imputabilità della responsabilità dell'intervento del carroattrezzi all'attrice, nonché, più in generale, del suo concorso di colpa nella causazione del danno, evenienze superate, e quindi escluse, dal semplice rilievo che, durante i 7 mesi di custodia, la debitrice ha consentito che il furgone percorresse oltre 8 mila chilometri al mese. Siffatta condotta, che – per inciso - integra il reato di cui all'art. 388, comma 6, c.p., contestato nel relativo decreto penale di condanna (che la non ha dedotto, né CP_1 dimostrato, di aver opposto), è a fortiori foriera di responsabilità civile, per violazione degli obblighi di custodia della cosa pignorata, di cui al citato art. 521 c.p.c., ed obbliga nondimeno la convenuta all'integrale risarcimento dei danni, come documentati dall'attrice. Rappresenta esercizio di puro stile sussumere quella responsabilità nel novero di quella aquiliana, come invero più corretto, siccome derivante da violazione di norma di legge, mediante una condotta non iure ed altresì contra ius, piuttosto che in quella contrattuale del custode, nascente dalla costituzione del relativo rapporto, a prescindere dal titolo, negoziale o legale. Riguardo al quantum debeatur, da ultimo, appare palesemente peregrina la tesi della convenuta di ridurlo all'importo di € 1.800,00, di cui disposto dal G.E. – ed eseguito dalla
- il deposito a titolo di eccedenza sul valore del veicolo pignorato, e poi Parte_1 sottoposto a sequestro conservativo;
asseverare quella tesi significherebbe incidere sull'ordinanza di assegnazione del G.E., pacificamente non impugnata nei modi e nei
3 termini di legge, modificandola indirettamente, ed indebitamente, snaturando peraltro la stessa funzione dell'obbligo imposto al creditore, che diverrebbe autorisarcitorio. Altra e diversa, invece, la funzione di garanzia del pagamento del debito risarcitorio assunta dalla misura del sequestro conservativo. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, evenienza cui non osta l'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, accertata e Parte_1 dichiarata la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni alla cosa pignorata ed affidata in custodia, condanna al risarcimento del relativo danno, che Controparte_1 liquida in complessivi € 5.199,98, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
- condanna altresì la ridetta convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 139,28 per esborsi, ed in complessivi € 2.552,00 per competenze professionali calcolate al medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 28 gennaio 2025
Il giudice
Gino Bloise
4