Articolo 4 della Legge 7 novembre 1969, n. 944
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 dicembre 1969
Art. 4.
Alle spese per le operazioni relative alle forniture indicate nell'articolo 3 l'AIMA provvedera' con il fondo di rotazione di cui all' articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 , e secondo le modalita' ivi previste.
Il predetto fondo sara' reintegrato con gli introiti relativi alle restituzioni all'esportazione o ad altro eventuale recupero riguardanti le forniture.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1969