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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Civile verbale della causa n. r.g. 3111/2023
Oggi 25/3/2025 alle ore 12:35 innanzi al dott. Andrea D'Alessio, sono comparsi:
Per (CF. e PI. e Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, L'avv. Chiara Centrone, in sostituzione dell'Avv. Elisa Leschiutta e dell'Avv. stabilito
[...]
Eva-Maria Durchner;
Per (C.F. Controparte_2
), l'Avvocatura distrettuale dello Stato di , nella persona della Dott.ssa Beatrice P.IVA_2 CP_2
Favero, Avvocato dello Stato;
è altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . CP_3
I predetti difensori precisano le conclusioni come dai propri scritti difensivi, e concludono come di seguito:
l'Avv. Centrone insiste per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
l'Avv. Favero insiste per il rigetto sulla base delle motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza.
Rientrato all'esito della camera di consiglio il Giudice ha dato lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, dà lettura della seguente
SENTENZA resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 12/2023 del Giudice di Pace di;
CP_2
tra
CF. e PI. ) e , Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliati in Tolmezzo (UD), Piazza Garibaldi, n. 2, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Elisa Leschiutta, che li rappresenta a difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. stabilito Eva-Maria Durchner, giusta procura allegata telematicamente al ricorso in appello appellante e
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliata in , alla Piazza Dalmazia, n. 3, CP_2
presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege, CP_2
nella persona della Dott.ssa Beatrice Favero, Avvocato dello Stato appellato avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di in materia di opposizione CP_2
a verbale di accertamento di violazione del codice della strada ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 12/2023 depositata in Cancelleria in data 14 marzo 2023, il Giudice di Pace di
Trieste ha rigettato l'opposizione proposta da (di seguito, breviter, Parte_1
Parte anche e avverso il verbale di accertamento n. PTR2733000342 del Controparte_1
16/8/2022, con il quale la Polizia Stradale, Sezione di Trieste, ha contestato a loro carico la violazione di cui all'art. 98, comma 3, C.d.S. ritenendo sussistenti i presupposti della sanzione elevata. Parte Con ricorso depositato in data 30/7/2023, e hanno proposto appello Controparte_1
avverso la predetta sentenza, affidando la richiesta di integrale riforma ai seguenti motivi di impugnazione: i) «erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per travisamento dei fatti, insussistenza degli elementi materiali e conseguente violazione dell'art. 98 comma 3 del codice della strada»; ii) «erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per travisamento dei fatti, insussistenza degli elementi materiali e conseguente violazione dell'art. 98 comma 3 del codice della strada».
Con deposito di memoria difensiva, avvenuto in data 15/12/2023, si è costituita in giudizio
[...]
Contr
(di seguito, breviter, anche ), chiedendo il rigetto Controparte_4
nel merito dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. 2. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
In particolare, i motivi di impugnazione articolati dagli odierni appellanti, che è opportuno trattare congiuntamente in questa sede, si appuntano ai seguenti passaggi della sentenza di primo grado: 1)
«nella fattispecie si stava svolgendo proprio un trasporto di merci per conto terzi (Schmitz Cargobull
AG) così come emerge dalla CMR dimessa in cui risulta chiaramente che Parte_1
era incaricata quale sub vettore della VEGA International Car Transport and Logistic GmbH, di
[...]
movimentare il semi rimorchio privo di immatricolazione»; 2) «il semirimorchio circolava effettivamente in violazione di quanto esposto dal D.P.R. 24.11.2001, n. 474 e correttamente gli agenti accertatori hanno contestato la violazione della fattispecie dell'art. 98, comma 3 del Codice della Strada stante che la targa prova intestata a è stata effettivamente Parte_1
impiegata a uso diverso (trasporto merci per conto terzi) rispetto a quanto previsto dalla normativa».
Con riguardo alla ricostruzione di fatto, la censura di parte appellante si orienta solamente alla qualificazione assegnata alla movimentazione del semirimorchio tg. X1P27552, agganciato al trattore
Parte tg. FX355AR di proprietà di che, stando all'opzione interpretativa suggerita da quest'ultima, sarebbe stato impegnato, al momento della sanzione, in un trasferimento dall'Autoporto di Fernetti al porto di per l'imbarco. CP_2
Risulta, pertanto, confermato l'accertamento della sentenza di prime cure per ciò che concernente la circostanza che il semirimorchio non fosse stato immatricolato e stesse circolato con targa di prova di cui al d.P.R. n. 474 del 2001.
Orbene, tale titolo consente la circolazione stradale di veicoli non immatricolati per il compimento di attività limitate, puntualmente elencate dall'art. 1, comma 3, primo periodo, d.l. 10/9/2021, n. 121, conv. con mod. in l. n. 156/2021, a cui rinvia l'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 474/2001, consistenti in
«esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento».
Dal tenore della norma emerge chiaramente la finalizzazione del predetto titolo ad attività di carattere sperimentale e dimostrativo, come confermato, peraltro, dall'elencazione dei soggetti che possono ottenere il relativo titolo di circolazione, contenuta nell'art. 1 d.lgs. n. 474/2001.
Di contro, l'operazione posta in essere dal veicolo sanzionato corrisponde, per stessa affermazione degli odierni appellanti, a quanto previsto dal foglio di via di cui all'art. 99, comma 1, C.d.S., che così dispone: «gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri» (enfasi aggiunta).
Sebbene, infatti, non possa ritenersi che l'autoarticolato de quo stesse effettuando “trasporto di merce”, in senso stretto, in quanto era lo stesso semirimorchio a dover essere ceduto e non un suo ipotetico carico, è tuttavia vero che tale attività fuoriesce da quelle per cui vi è titolo nell'art. 1, comma
3, primo periodo, d.l. 10/9/2021, n. 121, conv. con mod. in l. n. 156/2021 e rientra nelle ipotesi per le quali è prevista la c.d. targa temporanea di cui all'art. 99, implicando lo spostamento verso il confine, nel caso di specie marittimo, per il trasferimento all'estero.
Infatti, che il mezzo fosse oggetto di vendita e diretto all'estero, precisamente in Turchia, senza alcuna finalità sperimentale, di collaudo o dimostrativa, emerge dal CMR agli atti e dalle stesse allegazioni degli odierni appellanti (cfr. ricorso in appello p. 6: «sulla base del CMR allegato (doc. 2) il bene oggetto di trasferimento era oggetto di vendita»).
Peraltro, tale valutazione non è sfuggita al giudice di prime cure, il quale ha affermato: «Quindi, è palese che non si trattava di una targa temporanea», alludendo, ancorché ermeticamente, alla circostanza che il mezzo si sarebbe dovuto dotare dei titoli di cui all'art. 99 C.d.S.
In conclusione, il trasferimento del semirimorchio non immatricolato, demarcato dalla targa di prova
X1P27552, è avvenuto in violazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 3, d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in l. n. 156/2021, con conseguente integrazione degli elementi costitutivi della sanzione di cui all'art. 98, comma 3, C.d.S.
3. Tanto premesso, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e del verbale di contestazione opposto.
4. Le spese inerenti il primo grado restano disciplinate come disposto nella sentenza impugnata, in considerazione dell'esito dell'odierno giudizio.
Le spese di lite della fase di appello, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi medi per cause di valore fino a € 1.100,00. Si liquidano compensi dimezzati per la fase di trattazione e istruzione, posto che non sono state acquisite prove costituende.
4. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_1 [...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_2 CP_2
n. 12/2023, così provvede:
▪ rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata anche per ciò che attiene alle spese di lite;
▪ condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese processuali attinenti alla fase di appello in favore dell'appellata, che si liquidano nella somma di € 562,00 per compensi professionali, oltre spese accessorie al 15%;
▪ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura.
Così deciso in Trieste, in data 25/3/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
Sezione Civile verbale della causa n. r.g. 3111/2023
Oggi 25/3/2025 alle ore 12:35 innanzi al dott. Andrea D'Alessio, sono comparsi:
Per (CF. e PI. e Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, L'avv. Chiara Centrone, in sostituzione dell'Avv. Elisa Leschiutta e dell'Avv. stabilito
[...]
Eva-Maria Durchner;
Per (C.F. Controparte_2
), l'Avvocatura distrettuale dello Stato di , nella persona della Dott.ssa Beatrice P.IVA_2 CP_2
Favero, Avvocato dello Stato;
è altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . CP_3
I predetti difensori precisano le conclusioni come dai propri scritti difensivi, e concludono come di seguito:
l'Avv. Centrone insiste per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
l'Avv. Favero insiste per il rigetto sulla base delle motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza.
Rientrato all'esito della camera di consiglio il Giudice ha dato lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, dà lettura della seguente
SENTENZA resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 12/2023 del Giudice di Pace di;
CP_2
tra
CF. e PI. ) e , Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliati in Tolmezzo (UD), Piazza Garibaldi, n. 2, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Elisa Leschiutta, che li rappresenta a difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. stabilito Eva-Maria Durchner, giusta procura allegata telematicamente al ricorso in appello appellante e
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliata in , alla Piazza Dalmazia, n. 3, CP_2
presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege, CP_2
nella persona della Dott.ssa Beatrice Favero, Avvocato dello Stato appellato avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di in materia di opposizione CP_2
a verbale di accertamento di violazione del codice della strada ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 12/2023 depositata in Cancelleria in data 14 marzo 2023, il Giudice di Pace di
Trieste ha rigettato l'opposizione proposta da (di seguito, breviter, Parte_1
Parte anche e avverso il verbale di accertamento n. PTR2733000342 del Controparte_1
16/8/2022, con il quale la Polizia Stradale, Sezione di Trieste, ha contestato a loro carico la violazione di cui all'art. 98, comma 3, C.d.S. ritenendo sussistenti i presupposti della sanzione elevata. Parte Con ricorso depositato in data 30/7/2023, e hanno proposto appello Controparte_1
avverso la predetta sentenza, affidando la richiesta di integrale riforma ai seguenti motivi di impugnazione: i) «erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per travisamento dei fatti, insussistenza degli elementi materiali e conseguente violazione dell'art. 98 comma 3 del codice della strada»; ii) «erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per travisamento dei fatti, insussistenza degli elementi materiali e conseguente violazione dell'art. 98 comma 3 del codice della strada».
Con deposito di memoria difensiva, avvenuto in data 15/12/2023, si è costituita in giudizio
[...]
Contr
(di seguito, breviter, anche ), chiedendo il rigetto Controparte_4
nel merito dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. 2. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
In particolare, i motivi di impugnazione articolati dagli odierni appellanti, che è opportuno trattare congiuntamente in questa sede, si appuntano ai seguenti passaggi della sentenza di primo grado: 1)
«nella fattispecie si stava svolgendo proprio un trasporto di merci per conto terzi (Schmitz Cargobull
AG) così come emerge dalla CMR dimessa in cui risulta chiaramente che Parte_1
era incaricata quale sub vettore della VEGA International Car Transport and Logistic GmbH, di
[...]
movimentare il semi rimorchio privo di immatricolazione»; 2) «il semirimorchio circolava effettivamente in violazione di quanto esposto dal D.P.R. 24.11.2001, n. 474 e correttamente gli agenti accertatori hanno contestato la violazione della fattispecie dell'art. 98, comma 3 del Codice della Strada stante che la targa prova intestata a è stata effettivamente Parte_1
impiegata a uso diverso (trasporto merci per conto terzi) rispetto a quanto previsto dalla normativa».
Con riguardo alla ricostruzione di fatto, la censura di parte appellante si orienta solamente alla qualificazione assegnata alla movimentazione del semirimorchio tg. X1P27552, agganciato al trattore
Parte tg. FX355AR di proprietà di che, stando all'opzione interpretativa suggerita da quest'ultima, sarebbe stato impegnato, al momento della sanzione, in un trasferimento dall'Autoporto di Fernetti al porto di per l'imbarco. CP_2
Risulta, pertanto, confermato l'accertamento della sentenza di prime cure per ciò che concernente la circostanza che il semirimorchio non fosse stato immatricolato e stesse circolato con targa di prova di cui al d.P.R. n. 474 del 2001.
Orbene, tale titolo consente la circolazione stradale di veicoli non immatricolati per il compimento di attività limitate, puntualmente elencate dall'art. 1, comma 3, primo periodo, d.l. 10/9/2021, n. 121, conv. con mod. in l. n. 156/2021, a cui rinvia l'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 474/2001, consistenti in
«esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento».
Dal tenore della norma emerge chiaramente la finalizzazione del predetto titolo ad attività di carattere sperimentale e dimostrativo, come confermato, peraltro, dall'elencazione dei soggetti che possono ottenere il relativo titolo di circolazione, contenuta nell'art. 1 d.lgs. n. 474/2001.
Di contro, l'operazione posta in essere dal veicolo sanzionato corrisponde, per stessa affermazione degli odierni appellanti, a quanto previsto dal foglio di via di cui all'art. 99, comma 1, C.d.S., che così dispone: «gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri» (enfasi aggiunta).
Sebbene, infatti, non possa ritenersi che l'autoarticolato de quo stesse effettuando “trasporto di merce”, in senso stretto, in quanto era lo stesso semirimorchio a dover essere ceduto e non un suo ipotetico carico, è tuttavia vero che tale attività fuoriesce da quelle per cui vi è titolo nell'art. 1, comma
3, primo periodo, d.l. 10/9/2021, n. 121, conv. con mod. in l. n. 156/2021 e rientra nelle ipotesi per le quali è prevista la c.d. targa temporanea di cui all'art. 99, implicando lo spostamento verso il confine, nel caso di specie marittimo, per il trasferimento all'estero.
Infatti, che il mezzo fosse oggetto di vendita e diretto all'estero, precisamente in Turchia, senza alcuna finalità sperimentale, di collaudo o dimostrativa, emerge dal CMR agli atti e dalle stesse allegazioni degli odierni appellanti (cfr. ricorso in appello p. 6: «sulla base del CMR allegato (doc. 2) il bene oggetto di trasferimento era oggetto di vendita»).
Peraltro, tale valutazione non è sfuggita al giudice di prime cure, il quale ha affermato: «Quindi, è palese che non si trattava di una targa temporanea», alludendo, ancorché ermeticamente, alla circostanza che il mezzo si sarebbe dovuto dotare dei titoli di cui all'art. 99 C.d.S.
In conclusione, il trasferimento del semirimorchio non immatricolato, demarcato dalla targa di prova
X1P27552, è avvenuto in violazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 3, d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in l. n. 156/2021, con conseguente integrazione degli elementi costitutivi della sanzione di cui all'art. 98, comma 3, C.d.S.
3. Tanto premesso, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e del verbale di contestazione opposto.
4. Le spese inerenti il primo grado restano disciplinate come disposto nella sentenza impugnata, in considerazione dell'esito dell'odierno giudizio.
Le spese di lite della fase di appello, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi medi per cause di valore fino a € 1.100,00. Si liquidano compensi dimezzati per la fase di trattazione e istruzione, posto che non sono state acquisite prove costituende.
4. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_1 [...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_2 CP_2
n. 12/2023, così provvede:
▪ rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata anche per ciò che attiene alle spese di lite;
▪ condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese processuali attinenti alla fase di appello in favore dell'appellata, che si liquidano nella somma di € 562,00 per compensi professionali, oltre spese accessorie al 15%;
▪ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura.
Così deciso in Trieste, in data 25/3/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio