Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. IC CR Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1474/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato ad [...] l'[...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Placido Asero (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato ad [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Vincenzo Palumbo (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 10.3.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
dell'impresa individuale edile in ditta IC TR, aveva su incarico del convenuto (munitosi di concessione edilizia n. 12/2007) realizzato su terreno dello stesso convenuto in Adrano, c.da Pecorelle s.n.c. (censito in Catasto Terreni al foglio
46, particelle 717 e 722), un fabbricato a più elevazioni f.t., ed anche una vasca di accumulo delle acque piovane in c.a. nonché il muro, sempre in c.a., di recinzione dell'intero fondo, con l'accordo che il corrispettivo dell'opus gli fosse pagato solo per una minor parte in moneta e, per il resto, con il trasferimento in proprietà di una delle unità immobiliari del costruendo fabbricato, e che tuttavia, eseguiti i lavori oggetto di appalto, nulla gli fosse stato pagato dal fratello se non una minima somma di €
3.960,00 (IVA compresa) – chiedeva infine al giudice adito di “accertare, ritenere e dichiarare che il sig. ha eseguito, su incarico del fratello e Parte_1 Pt_2
sul terreno di questi, sito in Adrano (CT) c.da “Pecorelle” censito nel catasto terreno al foglio 46, particelle 717 e 722, i lavori di costruzione del capannone agricolo, piano terra e primo, della cisterna e della recinzione per come descritti nella perizia del geom. da Adrano;
accertare, ritenere e dichiarare che Persona_1
l'importo dei lavori è quello stimato nella perizia a firma del geom. Persona_1
con studio in Adrano, via Statuto dei Lavoratori n. 187, di € 346.224,47
(trecentoquarantaseimiladuecentoventiquattro/47) oltre iva o quell'altra somma minore che sarà accertata in corso di causa;
di conseguenza, condannare Parte_2
al pagamento in favore del fratello della somma di €
[...] Parte_1
346.224,47 (trecentoquarantaseimiladuecentoventiquattro/47) oltre iva o quell'altra somma minore che sarà accertata in corso di causa. Spese e compensi”.
Costituitosi in contraddittorio contestava la domanda di pagamento Parte_2
del fratello, negando la verità di quanto questi aveva esposto in fatto.
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione dei testi altresì addotti dall'attore. All'esito il G.I. riteneva di istituire c.t.u., dando mandato al professionista officiato di “verificare, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, i lavori eseguiti da parte attrice e quantificarli, tenendo altresì conto dell'intervenuto ed incontestato pagamento della somma di € 3.960,00 da parte del convenuto”.
Acquisito il conseguente elaborato peritale le parti venivano rinviate ad udienza di precisazione delle conclusioni: raccolte le quali il Tribunale adito, posta la causa in decisione, con sentenza n. 4081/2023 del 13.10.2023 rigettava la domanda di pagamento dell'attore dopo aver ritenuto che “dall'espletata Parte_1
istruttoria è emersa la carenza di elementi probatori a sostegno della tesi attorea”.
Secondo il primo giudice doveva, infatti, riconoscersi:
- che “il consulente tecnico designato rilevava l'impossibilità di ricondurre i lavori in capo all'attore. Tale conclusione viene enunciata nella relazione depositata dall'Ing. , della quale - a titolo esemplificativo - si riporta Per_2
qualche passaggio dal tenore inequivocabile:“Nell'ambito dell'accertamento si è cercato di avere riscontro dei lavori indicati nella perizia del geom.
in modo da poterne trarre elementi validi a poter verificare Persona_1
le modalità di esecuzione, ma non possono evidentemente emergere indicazioni circa la loro riconducibilità ad uno specifico soggetto. Deve peraltro aversi riguardo del fatto che, in assenza di specifica documentazione sull'esecuzione dei lavori, al programma costruttivo o all'operato della Direzione Lavori
(ordini di servizio, stati di avanzamento, certificati di pagamento…),
l'accertamento non può che essere ricondotto ad un'indagine di tipo prevalentemente induttivo in cui è in qualche misura verificabile la tipologia e l'entità dei lavori indicati dall'attore ma senza che sia possibile ricondurli al materiale esecutore”. Prosegue il ctu: “Non sussistendo specifica documentazione tecnico contabile dei lavori, quali un contratto di appalto o un computo metrico estimativo dei lavori, e nemmeno alcuna attestazione in corso d'opera della Direzione Lavori, l'unico elemento a disposizione per potere individuare le opere di cui si richiede il corrispettivo è costituito dalla perizia a firma del geom. che riporta purtroppo, come sovente Persona_1 accade, in maniera piuttosto generica ed approssimata le lavorazioni, i quantitativi ed il corrispettivo richiesto;
come già anticipato non si dispone di alcun preventivo di offerta, proposto dalla ditta e accettato dalla committente, né di un computo a consuntivo redatto da un soggetto terzo, quale il Direttore dei Lavori. Per le medesime motivazioni non si dispone di elementi certi per poter collocare temporalmente l'esecuzione delle diverse lavorazioni nell'ambito del processo edificatorio”. Sul punto, il consulente precisa che:
“tale documento viene redatto in data 3 luglio 2019, quindi successivamente all'effettiva esecuzione dei lavori e dunque ad opere già realizzate e non completamente ispezionabili. L'unica indicazione desumibile da tale “elenco prezzi” è che questo viene redatto per incarico della ditta Controparte_1
ma manca nel detto elaborato qualsivoglia riferimento
[...]
all'ubicazione dei lavori, ovvero al fatto che i lavori elencati, per quanto evidentemente compatibili con il sito e la costruzione di cui si controverte, siano stati rilevati e quindi eseguiti presso il cantiere di proprietà del signor
, sito in contrada Pecorelle, né vi è alcun riferimento alla Parte_2
concessione edilizia o al progetto del fabbricato, analogamente deve rilevarsi come manchino riferimenti specifici circa la natura dei materiali o degli approntamenti impiantistici, nè a tal proposito sono di ausilio le fatture prodotte in atti”. A tal proposito, annota il ctu: “Nell'ambito dell'accertamento ed al fine di reperire ulteriori elementi di valutazione si è proceduto ad esaminare la documentazione versata in atti con particolare riguardo alle fatture di acquisto o ai dispositivi di pagamento inerenti le opere eseguite. In proposito non può non osservarsi come le fatture di acquisto dei materiali o delle forniture sono intestate, quando non si tratta di semplici scontrini o ricevute di acquisto, alla ditta Parte_3
senza che, tuttavia, vi sia riportata l'indicazione del cantiere di consegna;
analogamente, le buste paga delle maestranze non indicano in quale cantiere fossero impiegate, in effetti gli unici documenti effettivamente riferibili al cantiere in questione sono costituiti dalla certificazione di prima accensione della caldaia e dalla proposta di acquisto e documento di trasporto per la fornitura dei serramenti esterni. Evidentemente anche i dispositivi di pagamento, copie di assegni o delle matrici, non risultano idonei a poter indicare con certezza la riferibilità degli esborsi alle opere di realizzazione della costruzione in questione”. Conclude il consulente: “Tenuto conto di quanto precedentemente considerato con riguardo alle indicazioni desumibili dalla perizia/computo metrico a firma del geom. e dalla Persona_1
documentazione versata agli atti di causa, ben si comprende come non risulti possibile una verifica precisa e puntuale delle lavorazioni eseguite anche in considerazione del fatto che molte delle opere non sono compiutamente identificabili, in quanto a tipologia e consistenza, e non può quindi che farsi riferimento a degli apprezzamenti di tipo indicativo. In tale ottica non potrà che procedersi soltanto, per come peraltro indicato nelle richieste istruttorie dello stesso attore, con una stima di congruità dei quantitativi e dei prezzi indicati nella perizia di stima, verificando per quanto possibile la tipologia di dettaglio delle lavorazioni, le consistenze verosimilmente contabilizzabili ed il corrispettivo unitario o a corpo in modo da poter pervenire ai corrispondenti importi. Si procederà quindi nel seguito per ciascuna voce ad effettuare le opportune considerazioni su quanto indicato nella perizia/computo dei lavori prodotta da parte attrice ed a valutarne i contenuti determinandone il giusto corrispettivo sulla base degli elementi che è possibile valutare”,
- che “L'attore sostiene di avere prodotto in giudizio tutte le fatture inerenti all'acquisto del materiale utilizzato per la costruzione dell'immobile de quo. A tal riguardo va osservato che le fatture emesse dal GEetra CP_2
da Bi. Elettrica di Bivona Massimo, da GL NI S.r.l. e da
[...]
LE AN, intestate alla ditta dell'attore, sono prive di ogni riferimento al cantiere oggetto di causa e contemplano importi di entità non paragonabile alle spese che l'attore assume di avere sostenuto in ragione delle prestazioni costruttive rese in favore dell'odierno convenuto. L'appaltatore deduce inoltre di aver fatto fronte a tutte le spese necessarie concernenti la realizzazione del fabbricato;
tale asserzione, tuttavia, risulta documentalmente smentita. Le bolle di consegna del cemento emesse dalla - Controparte_3
seppur intestate alla ditta IC TR - non contengono alcun richiamo al cantiere de quo, e pertanto non sono idonee ad escludere che le forniture di calcestruzzo fossero invece indirizzate ad altri fini o ad altri cantieri presenti sul territorio di Adrano”,
- che – considerava ulteriormente esso decidente - “non si può condividere quanto sostenuto da parte attrice secondo la quale , Parte_2
confermando di avere corrisposto al fratello l'importo di € 3.960,00, abbia – seppur implicitamente - provato l'esistenza tra le parti dell'asserito contratto di appalto”,
- che indicazioni probanti non potessero evincersi neppure, contrariamente a quanto asserito dall'attore, dalla prodotta Dichiarazione di Inizio Lavori del
28.05.2007 (prot. n. 13631 del Comune di Adrano) - a firma del committente, del direttore dei lavori e della ditta appaltatrice – mercè della quale si comunicava alla competente Amministrazione che “il cantiere diretto dal geom. (direttore dei lavori) è stato affidato alla ditta Controparte_4 [...]
”: infatti, “la dichiarazione di inizio lavori Parte_4
presenta delle irregolarità formali, quale l'indicazione di un indirizzo errato
(C.da in luogo di )”, Per_3 Parte_5
- che, d'altro canto, “risulta documentalmente provato che alla data del
10.5.2011 l'odierno convenuto, in relazione alle opere assentite dalla concessione edilizia n. 12 del 2007 depositava, a firma anche del Direttore dei lavori GE. , una dichiarazione di fine lavori, specificando Controparte_4
che alla data dell'08.05.2010 (data di scadenza della concessione edilizia) i lavori realizzati consistevano nella realizzazione delle opere in C.A. e dei tamponamenti esterni al rustico, riservandosi di effettuare i lavori di completamento non appena possibile. Ove gli immobili fossero stati eseguiti - così come sostenuto dall'attore - anche nelle rifiniture e nei servizi tecnologici,
l'odierno convenuto non avrebbe reso, nella qualità di proprietario, unitamente al Direttore dei lavori, la dichiarazione di cui sopra”,
- che “Quanto alla valenza probatoria attribuibile al certificato di residenza storico versato in atti dall'attore, meritano menzione alcune pronunce espresse sul punto dalla Suprema Corte, a tenore delle quali “Ai fini dell'individuazione della residenza, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, le indicazioni emergenti dall'anagrafe comunale danno luogo a una semplice presunzione che può essere superata anche dalla valutazione di altri elementi, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni dello stesso soggetto interessato tali da evidenziare, in concreto, la diversa ubicazione di detta dimora” (Cass. sent. n. 9373/2014, n. 25726/2011, n. 24422/2006)”,
- che “Va, infine, osservato che i testi escussi hanno tentato di comprovare l'esecuzione dei lavori da parte della ditta Parte_4
, ma non senza incorrere in frequenti contraddizioni. Nello specifico, il
[...]
teste in prima battuta afferma di essere “a conoscenza dei Testimone_1
fatti di causa perché ho personalmente dato una mano a mio fratello Pt_2
nel realizzare il suo fabbricato”, ma subito dopo riferisce:“sono a conoscenza del capitolo che mi viene letto per avere appreso la circostanza dai due miei fratelli oggi in lite”, in tal modo ingenerando confusione circa il modo in cui è stato reso edotto delle circostanze oggetto di causa. Il teste peraltro specifica di avere “dato una mano alla realizzazione del massetto, dei pilastri e del solaio” non confermando, dunque, l'ulteriore realizzazione dei lavori di impiantistica e di rifinitura. A tal proposito egli precisa che le foto che ritraggono gli interni della casa sono successive al suo intervento e che le riconosce sol perché si era recato a casa dell'attore. Poi, contraddicendo quanto poco prima dichiarato (ovvero che le opere di rifinitura erano successive al suo intervento e che non erano state da lui realizzate per conto dell'attore), aggiunge: “sporadicamente ho anche dato una mano a mio fratello per le opere di rifinitura della casa”. Conclude dichiarando di Pt_1
essere a conoscenza del fatto che i lavori relativi alle opere che gli vengono mostrate nelle foto sono stati eseguiti dall'attore a proprie spese, per averlo appreso a casa della madre, dai suoi fratelli “allorché discutevano della cosa”, dunque non per conoscenza diretta. Inoltre, secondo la versione dei fatti offerta dal i lavori per cui è causa sono stati realizzati Testimone_1
nel 2008, prima del matrimonio dell'attore avvenuto nel 2009: ciò contrariamente a quanto dichiarato dal teste , il quale Testimone_2
sostiene che le opere di completamento siano state portate a termine nel 2010.
Va rilevato che la testimonianza resa da quest'ultimo teste contempla mere affermazioni presuntive, come si evince dal linguaggio dallo stesso impiegato nel rendere la dichiarazione. Dichiara invero : “Sono a Testimone_2
conoscenza del fatto che avesse incaricato perché, ancor prima Pt_2 Pt_1
che si realizzasse l'immobile, in famiglia si parlava della futura realizzazione dello stesso e che di ciò doveva occuparsene;
poi, quale dipendente Pt_1
della ditta di mio fratello , ho, come ho già riferito, lavorato presso il Pt_1
detto cantiere per tutto il periodo delle opere;
quindi, ho desunto che mio fratello avesse incaricato della realizzazione del capannone”. Pt_2 Pt_1
Le buste paga di si limitano però a dimostrare che egli fosse Testimone_2
dipendente della ditta del fratello, ma non contemplano alcuna inequivoca menzione del lavoro – asseritamente svolto – presso il cantiere di c.da
Pecorelle. La testimonianza, infine, del teste risulta priva di Tes_3
qualsivoglia valenza probatoria, avendo il teste riferito circostanze ininfluenti ai fini dell'oggetto specifico del presente giudizio. L si è infatti limitato Tes_3
a confermare di avere eseguito alcune gittate di cemento per conto della ditta
, presso il cantiere di cui si controverte, non avendo potuto CP_2
procedere successivamente perché il proprio mezzo era troppo ingombrante.
Da quanto sopra esposto discende che i testimoni citati da parte attrice non abbiano fornito alcuna conferma specifica e dettagliata in ordine ai lavori analiticamente elencati in citazione”,
- che, da ultimo, dovesse essere pure “valorizzata la circostanza per cui, in altro giudizio concernente lo stesso immobile oggetto della presente causa, parte attrice ha dichiarato un'altra versione dei fatti. Invero, in seno al procedimento portante il n. 14377/2013 R.G., intentato dall'odierno convenuto per il rilascio del medesimo immobile oggetto delle pretese prestazioni costruttive dell'attore, quest'ultimo, a fronte dell'azione di rilascio promossa dal fratello, deduceva di abitare l'immobile de quo unitamente alla propria famiglia giusto contratto di comodato gratuito di durata ventennale - regolarmente registrato - stipulato da con Parte_2 CP_5
(coniuge di ) mediante il quale la stessa era stata Parte_1
autorizzata a costruire nuovi fabbricati e/o a ristrutturare quelli esistenti mediante fruizione dei fondi di finanziamento comunitario. , Parte_1
nell'ambito del giudizio R.G. n. 14377/2013, non solo non avanzava alcuna domanda riconvenzionale relativa al presunto credito vantato, ma affermava che le opere di completamento dell'immobile de quo erano state dunque realizzate dalla moglie con i fondi ricevuti dal Fondo Europeo. CP_5
Oltretutto, la pretesa creditoria di cui trattasi risulta azionata dall'attore ben dopo nove anni dalla – asserita - esecuzione dei pretesi lavori, e non risulta che durante tale periodo egli abbia mai rivendicato alcuna somma di danaro”.
§§§
Con citazione tempestivamente notificata il 16.11.2023 Parte_1
interponeva appello avverso detta sentenza, di cui denunciava la nullità e che diceva, comunque, affetta da motivazione illogica e contraddittoria.
In primo luogo, riteneva di poter dunque eccepire “la nullità assoluta della sentenza impugnata nella misura in cui il Giudice ha fondato da sua decisione anche sulla base delle dichiarazioni del CTU. Invero, il mandato del Ctu era quello di verificare e stimare i lavori svolti dall'impresa, non di accertare l'esecutore materiale degli stessi. Questo compito è per legge demandato al Giudice che non può delegarlo a terzi, men che mai al CTU. Il mandato del Giudice, a meno che non lo si voglia considerare affetto da nullità assoluta ab origine, lo si deve interpretare nel modo seguente: posto che dalle prove documentali e dalle prove testimoniali è emerso che l'impresa IC TR ha eseguito i lavori di edificazione del capannone agricolo e degli appartamenti posti al primo piano (diversamente non avrebbe avuto senso nominare il CTU), “verificare quali di questi lavori (indicati minuziosamente nella perizia a firma del geom. ) sono stati realmente eseguiti Persona_1
(perché effettivamente riscontrati in loco dal CTU) e stimarli tenendo conto dell'acconto già versato”.
Quindi – si deduceva – istituendo c.t.u. il primo giudice dimostrava di aver già riconosciuto che non altri ma proprio esso appellante avesse, con l'impresa edile di cui era al tempo titolare, realizzato il fabbricato, la cisterna ed il muro di recinzione anzidetti. Fatto – questo – più che sufficientemente provato, infatti, in congiunta e coordinata considerazione:
- del corredo documentale affluito in atti di causa, in particolare integrato “dagli elaborati progettuali, dalla denuncia di inizio lavori direttamente collegata alla denuncia di fine lavori (prodotta da controparte), dalla certificazione del calcolo del c.a. rilasciata dagli uffici del Genio Civile di Catania ai sensi della legge 02.02.1974 n. 64 dalla quale risulta che la ditta costruttrice
[...]
, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086 del Parte_4
05.11.1971, ha ottemperato al chiesto deposito, dalle fatture di acquisto del c.a. rilasciate dalla ditta : documenti dei quali tutti Parte_6
il Giudice non ha tenuto conto”,
- delle rese testimonianze, a partire anzitutto da quella – di cui il primo giudice aveva invece omesso nella sua sentenza alcuna menzione – di S_
, il quale aveva riferito di “conoscere i fatti di causa perché ha aiutato
[...]
il fratello nel realizzare il suo fabbricato. Sull'articolo di prova A) Pt_2
ossia se il fratello avesse incaricato il fratello , titolare della Pt_2 Pt_1 ditta IC TR per la edificazione dei fabbricati per cui è causa, il teste risponde che è vero per averlo appreso direttamente dai due fratelli in causa
(quindi anche da – il committente) e per aver aiutato nella Pt_2 Pt_1
realizzazione del massetto, pilastri e solai avendo trovato la platea di base in c.a. già gittata. Tale dichiarazione è talmente precisa che non lascia dubbi sulla sua genuinità. Il teste ha fotografato lo stato dei luoghi distinguendo tra ciò che ha fatto e ciò che ha trovato già realizzato (la platea di base). Il teste ha precisato che gli incontri avvenivano a casa della madre ed erano tutti presenti (mamma e figli); riferisce di tre incontri nel corso dei quali ha Pt_1
chiesto ad il pagamento del ferro, del cemento e dei forati, ed Pt_2 Pt_2
ha risposto che avrebbe provveduto. Sul capitolo D) il teste ha affermato che, alla data del matrimonio di (03.09.2009), l'appartamento che questi Pt_1
avrebbe dovuto abitare con la moglie era ultimato. Orbene non CP_5
si comprende perché il Giudice non abbia dato alcuna rilevanza alla suddetta dichiarazione testimoniale. Stesso discorso vale per le dichiarazioni rese dall'altro fratello , disinteressato ai fatti di causa, il quale Testimone_2
riferisce di esserne a conoscenza perché lavorava, all'epoca dei fatti, quale dipendente regolarmente assunto per la ditta Parte_4
. Il teste ha confermato l'articolo di prova sub A) per avere lavorato
[...]
ininterrottamente a tutti i lavori di costruzione dell'immobile in questione
“occupandosi delle opere di carpenteria, idraulica e degli impianti elettrici”.
Ha dichiarato che dopo il matrimonio avvenuto il 03.09.2009 il fratello
, assieme alla moglie , ha abitato l'appartamento sito al Pt_1 CP_5
primo piano. Ha altresì, dichiarato che della futura costruzione si parlava in famiglia e che l'incarico sarebbe stato conferito ad . Il Giudice, infine, Pt_1
non ha tenuto conto neanche della dichiarazione testimoniale del sig. Tes_3
il quale ha confermato l'articolo di prova E), ha riferito di lavorare da
[...]
oltre trent'anni con la ditta (azienda leader nella produzione di CP_2
c.a.) e che su incarico del titolare si è recato sui luoghi, in Adrano c.da Pecorelle, una o due volte per una gittata di cemento armato che riguardava il copriscala (quindi all'epoca del suo intervento il piano terra ed il primo piano erano, almeno nella struttura, esistenti) e un muretto di recinzione. Ricorda i luoghi per le difficoltà riscontrate nell'esecuzione delle manovre avendo un'autocisterna più grande di quella di altri colleghi e per questo motivo ha chiesto al titolare di essere sostituito. Anche il teste riferisce un fatto Tes_3
storico ossia quello di avere pompato il cemento, col suo mezzo meccanico, per la costruzione del copriscala e di un muretto anche se in tutta onestà non riesce a collocarlo nel tempo. Il teste ha affermato che la struttura in Tes_3
c.a. è stata realizzata col cemento della ditta di cui parte attrice ha CP_2
prodotto le fatture, non tenute in considerazione dal Giudice perché prive di riferimento del cantiere”.
Ciò posto, aggiungeva l'appellante che la prova che, con l'impresa edile di cui era al tempo titolare, avesse eseguito anche le opere di rifinitura del pianterreno e del primo piano del fabbricato de quo fosse ulteriormente desumibile dalla prodotta “relazione resa dal vigile urbano del comune di Adrano che, su incarico dell'Ufficio Anagrafe dello stesso Comune, a seguito di richiesta di cambio di residenza dei coniugi si è recato, in data 14.10.2009, sui luoghi in Adrano, c.da Parte_7
Pecorelle, foglio 46, particelle 771 e 722, ed ivi ha riscontrato (verificato) che l'abitazione ove risiedeva la famiglia di era il luogo di loro Parte_1
abituale dimora indicato nella denuncia di variazione di residenza. Orbene, se il vigile urbano non avesse trovato la casa rifinita ed arredata non avrebbe potuto rilasciare la dichiarazione in merito all'incarico da evadere (ossia verificare se la famiglia abitava stabilmente in c.da Pecorelle). In altri termini ci si Parte_1
chiede come può abitare una famiglia in un immobile non rifinito né arredato? E come può un vigile urbano, pubblico ufficiale, dichiarare il falso circa lo stato dei luoghi? Quindi alla data del 14.10.2009 l'agente informatore (vigile urbano Per_4
del comune di Adrano, nella qualità di P.U.) ha accertato che l'immobile abitato dalla famiglia del sig. era rifinito ed arredato e di ciò ne ha dato Parte_1 contezza all'Ufficiale d'Anagrafe. Di contro il Giudice ha asserito che il certificato di residenza è irrilevante per come statuito da Cass. n. 9373/2014; n. 25726/2011; n.
24422/2006, poiché trattasi di semplice presunzione. Orbene, nel caso di specie il
Giudice ha confuso il valore di presunzione del certificato di residenza risultante dai registri anagrafici con il valore probante della verifica fatta a monte ed in loco dal vigile urbano accertatore che attesta lo stato dei luoghi come idonei per la abitazione ai fini della variazione della residenza. L'accesso sui luoghi da parte del vigile urbano accertatore, nel caso di specie, rileva non tanto per attestare se la famiglia fosse effettivamente residente presso l'immobile di c.da Pecorelle Parte_1
(che costituisce la conseguenza) quanto piuttosto per certificare, verificare, accertare che l'immobile ove la famiglia di dichiarava di volersi trasferire Parte_1
stabilmente è abitabile e, quindi, rifinito ed arredato (in pratica il vigile urbano quando effettua il sopralluogo accerta la presenza dei mobili: letti, armadi, cucina, servizi igienici ecc…)”.
Infine, censurava l'appellante anche le finali notazioni del primo giudice in ordine a quanto esso aveva “dichiarato nel corso del giudizio n. Parte_1
14377/2013 R.G. Trattasi di un'azione intrapresa dal fratello Parte_2
contro per sfrattarlo dall'appartamento abitato unitamente alla Parte_1
moglie all'indomani del matrimonio. In quell'occasione il ha Parte_1
dichiarato che abitava l'immobile detenuto dalla moglie giusto CP_5
contratto di comodato gratuito ventennale da Ella stipulato col cognato Parte_2
e che la moglie, avendo partecipato ad un bando europeo ed avendo
[...]
incassato € 250.000,00, ha completato tutti i lavori necessari per rendere abitabile il suddetto immobile all'interno del quale deve abitare perché custode. Orbene, per come risulta dalla dichiarazione riportata dal Giudice in sentenza, al momento della stipula dei contratti ventennali di comodato gratuito (sono due: il primo del
03.10.2011 riguarda tutti i terreni costituenti l'azienda agricola, il secondo del
22.03.2012 riguarda il terreno ove è ubicato l'immobile) la era già residente CP_5
in Pecorelle nell'immobile oggetto di giudizio e, pertanto, l'appartamento da Pt_5 Lei abitato era totalmente rifinito. In effetti, la suddetta dichiarazione (sebbene falsa)
è stata riportata in quel contesto (proc. n. 14377/2013 R.G.) al fine di paralizzare l'azione di sfratto ed è stata utile perché sia in primo grado che in appello i Giudici hanno rigettato la domanda avversaria. Utilizzare la suddetta dichiarazione in questo processo è fuori luogo ed irrilevante. Inoltre, il Giudice ha affermato, ritenendolo rilevante, che in quell'occasione (azione di sfratto) Parte_1
non avrebbe spiegato domanda riconvenzionale contro il fratello che voleva Pt_2
sfrattarlo. Ma ci si chiede: era logico e necessario che dovesse Parte_1
spiegare domanda riconvenzionale? E se in quel momento non Parte_1
era preparato né sotto l'aspetto processuale né sotto l'aspetto economico? Ma il non avere spiegato domanda riconvenzionale ha, forse, generato delle preclusioni o delle decadenze? Invero quest'ultima osservazione che il Giudice ha ritenuto rilevante e fondamentale ai fini del decidere è totalmente priva di pregio giuridico”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita Parte_8
che la sua domanda di pagamento fosse, in riforma della sentenza impugnata, infine accolta, con conseguente condanna del fratello alla corresponsione in suo Pt_2
favore della somma – a termini delle risultanze peritali – di € 217.941 + IVA. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
§§§
Costituendosi in seconda istanza contestava l'appello del fratello Parte_2
chiedendo, pertanto, che fosse pienamente confermata la sentenza di primo grado la cui impugnazione ad opera dello stesso appellante doveva dirsi – deduceva - pressocchè temeraria.
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, all'esito della trattazione della causa, rimetteva le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§ Il riesame della vicenda refluita in atti di causa conduce, in definitiva, a ritenere sostanzialmente corrette – rivelandosi necessaria soltanto qualche messa a punto che non infirma, tuttavia, la complessiva conducenza di tutto quanto osservato dal primo giudice – le motivazioni sul fondamento delle quali il Tribunale pronunciava la sua sentenza di rigetto della domanda di pagamento formulata da . Parte_1
Non può, infatti, non mantenersi fermo - al di là del fatto, che in realtà non implica alcuna nullità quale quella invece brandita dall'appellante, che simili circostanze di indubbia significatività, e già da sé in grado di orientare il giudizio, il primo giudice le abbia nella sua sentenza sancite non con proprie parole ma preferendo rifarsi a quelle del c.t.u.:
- che, sebbene le opere edilizie nella specie realizzate risultino, di tutta evidenza, di non certo trascurabile consistenza ed abbiano dunque richiesto un impegno economico non modesto, il contratto di appalto su cui l'appellante ha fondato in via principale la sua domanda di pagamento non sia stato concluso per iscritto;
né, tampoco, veniva quantomeno redatto un computo metrico od anche un capitolato delle opere che lo stesso appellante si sarebbe obbligato ad eseguire - con l'impresa edile di cui, al tempo, risultava intestatario – a spese del preteso committente,
- che, ancorchè nella suddetta Dichiarazione di Inizio Lavori del 28.05.2007 si faccia pure menzione di un Direttore dei Lavori (nella persona del GE.
), l'appellante non sia stato in grado di versare in atti (per la sola Controparte_4
e semplice ragione – non può non inferirsi infine abduttivamente – che non si sia nell'occorso avuta alcuna direzione di lavori) né un ordine di servizio né, tampoco, un S.A.L. od un certificato di pagamento,
- che le fatture di acquisto versate in atti dall'odierno appellante, bensì intestate alla , non recano tuttavia alcuna Parte_4
indicazione (ancorchè non obbligatoria) del cantiere cui i materiali di cui ci si approvvigionava fossero destinati;
né le prodotte buste-paga del lavoratore
(che, come premesso in narrativa, veniva anch'egli escusso in Testimone_2 sede testimoniale) forniscono indicazione (ancorchè non obbligatoria) del cantiere presso cui questi avesse operato.
E questa assoluta povertà documentale – può già concludersi – non soltanto è tale da non suffragare gli assunti dell'odierno appellante che ancor oggi sostiene di avere, con l'impresa edile di cui era al tempo titolare, realizzato tutte le opere contabilizzate nella suddetta relazione di parte del GE. (e nella loro materialità, Persona_1
bensì riscontrate dal c.t.u. nominato dal Tribunale) in diretta conseguenza di un presunto appalto che il fratello gli avrebbe commesso per la realizzazione di Pt_2
tutte (nessuna esclusa) e ciascuna delle opere di fatto realizzate infine, ma conduce anche a concludere in positivo - con elevato grado di credibilità razionale - che (non prestandosi bensì ad essere condivisa l'affermazione del primo giudice che, dopo aver dato atto che “nelle fatture emesse da IC TR (debitamente riportate nei registri della ditta) nei confronti di , portanti gli importi di € Parte_2
3000,00 (€ 3600,00 oltre iva) e di € 300,00 (€ 360 oltre iva), mai contestate dal convenuto, è rinvenibile l'unico riferimento chiaro e puntuale al cantiere oggetto di causa”, si rivelava soltanto assertivo allorchè annotava che “Tuttavia, non si può condividere quanto sostenuto da parte attrice, secondo la quale , Parte_2
confermando di avere corrisposto al fratello l'importo di € 3.960,00 abbia – seppur implicitamente - provato l'esistenza, tra le parti, dell'asserito contratto di appalto”)
l'odierno appellato possa avere anche commesso in appalto le opere di realizzazione del rustico (quelle, cioè a dire, cui fanno riferimento le ridette due fatture della IC
TR rispettivamente di € 3.000,00 + IVA e di € 300,00 + IVA, e faceva anche riferimento il teste allorchè dichiarava di avere, pur senza essere Testimone_1
mai stato assunto anch'egli alle dipendenze di detta IC TR, “dato una mano alla realizzazione del massetto, dei pilastri e del solaio, e sono intervenuto allorché la base ove eseguire i detti lavori era già pronta attraverso la gittata di calcestruzzo sotto trave”): ma nulla poi, a ben vedere (neppure le rese dichiarazioni testimoniali, in esse comprese quelle del teste che, dopo aver Testimone_2
dapprima riferito di aver “lavorato nel detto cantiere …. ininterrottamente per tutta la durata dei lavori presso il suddetto cantiere, occupandomi delle opere di carpenteria, idraulica e degli impianti elettrici” e di essere “a conoscenza del fatto che avesse incaricato ”, indi precisava tuttavia che la sua fosse Pt_2 Pt_1
soltanto una conoscenza basata su presunzione poiché “quale dipendente della ditta di mio fratello LF ho, come ho già riferito, lavorato presso il detto cantiere per tutto il periodo delle opere, quindi ho desunto che mio fratello avesse Pt_2
incaricato della realizzazione del capannone”), comprova l'asserzione che il Pt_1
rustico anzidetto sia poi stato rifinito e reso abitabile sempre in forza di presunta commessa dell'odierno appellato e non, invece, su iniziativa ed a spese dello stesso appellante. Ipotesi quest'ultima – per debito di ragione non si omette comunque di soggiungerlo - la cui probabile corrispondenza al vero viene ad essere avvalorata da quanto altresì fatto valere – ma ai suoi diversi fini - dall'appellante medesimo per primo. Infatti, non appare bensì revocabile in dubbio che – contrariamente a quanto attestato, dunque falsamente, in detta dichiarazione di fine lavori del 10.5.2011 – alla sullodata data del 14.10.2009 l'appartamento in cui i coniugi Parte_7
avevano stabilito la loro residenza (così per come attestava il pubblico ufficiale procedente che, richiestone dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Adrano, faceva accesso ai luoghi) non potesse che essere un'unità immobiliare già rifinita e resa abitabile: ma tanto, in ultima analisi, giustifica e rende verosimile che, ottenuta
(graziosamente o non) dal fratello la disponibilità dell'appartamento ancora al Pt_2
rustico, l'appellante si sia a quel punto adoperato a completarlo a proprie cure e spese in vista del suo matrimonio.
Ed in punta di diritto tutto ciò (anche al netto di quanto testè considerato ulteriormente solo per debito di ragione) induce finalmente a considerare che – così per come può procedersi a liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., nei soli casi “di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare, e non anche allorché manchi la prova della sua entità” (ex ceteris Cass. III 5997/2007) – nei contratti a prestazioni corrispettive la domanda di pagamento non può essere accolta quando l'adempimento della prestazione sinallagmaticamente dedotta in obbligazione sia certo soltanto nell'an ma nessuna certezza possa poi nutrirsi in ordine al quantum, cioè a dire sull'esatta entità della prestazione resa il cui corrispettivo si reclami.
§§§
Al di là di quanto – nei termini di cui si è dato conto – può dirsi necessario e sufficiente ai fini della definizione del giudizio è tanto vero, a parere della Corte, che abbia, successivamente all'edificazione del rustico, completato la Parte_1
realizzazione del fabbricato de quo (e realizzato altresì la cisterna e la recinzione anzidette) di sua iniziativa - e, pertanto, a proprie cure e spese - che si perveniva infine (verosimilmente anche in conseguenza delle somme ulteriormente investite sui luoghi dai coniugi dopo che quest'ultima aveva ottenuto, in seguito Parte_7
alla sua partecipazione a bando di gara europeo alimentato dal FSR 2007-2013, la suddetta provvidenza pubblica di € 250.000,00) alla stipula dei succitati contratti di comodato di cui soltanto oggi l'appellante “confessa” la presunta falsità ideologica.
Dichiarazione contra se – questa – cui non appare lecito prestare alcuna fede: giacchè, se tali contratti fossero stati realmente simulati, tanto sarebbe stato fuor di dubbio fatto valere da nel sullodato giudizio già iscritto presso il Parte_2
Tribunale di Catania al n. 14377/2013 R.G. che vedeva lo stesso Parte_2
infine soccombere (sia in prime che in seconde cure di giudizio) solo a causa del riconoscimento, da parte dei giudici aditi, degli obblighi negoziali fissati con gli stessi contratti a carico delle relative parti.
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Per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello veicolato in atti da deve essere dunque rigettato. Parte_1
Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando: € 2.977,00 x fase di studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + € 2.168,00 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4081/2023 del 13.10.2023 proposto, con citazione del
16.11.2023, da nei confronti di - così provvede: Parte_1 Parte_2
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 9.607,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 15.V.2025.
Il Presidente est.
(Dr. IC CR)