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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n.r.g. 18158/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 18158/2023 R.G.L. per l'anno 2023 e vertente
TRA
P.I. ) in persona del suo legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., dom.to per la carica presso la sede della Società in Napoli alla Viale Parte_2
Kennedy n° 73 ed ivi alla Piazza Nolana n° 13 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Limatola che la rapp.ta e difende in forza di mandato in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
e/o al fax n. 081.5538815) Email_1
RICORRENTE / OPPONENTE
CONTRO
La - C.F.: , con sede legale in Roma, alla via Antoniotto Controparte_1 P.IVA_2
Usodimare, n. 31, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana giusta procura alle liti allegata alla
[...] memoria difensiva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Gomenizza, 42 (comunicazioni al numero di fax 06.7806855 e/o alla PEC:
; ) Email_2
CONVENUTA / OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione depositato in data 11.10.2023 la parte ricorrente/opponente presentava opposizione al precetto ritualmente notificato a mezzo PEC il 19/9/2023 a mezzo p.e.c., con il quale la chiedeva a il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 76.591,66 ritenuta dovuta in forza di titoli giudiziari (identificati nell'atto di precetto) ottenuti dal Tribunale di Roma Giudice Unico del Lavoro di I° Grado, in essa compresi interessi e le spese e compensi professionali. Con l'atto di opposizione la impugnava integralmente l'atto di Parte_1 precetto notificato perchè inammissibilmente "generico" e riportante somme non dovute, infondate contabilmente ed in diritto chiedendo la declaratoria di nullità dello stesso con ogni conseguenza di legge. In particolare la contestazione della riguardava l'importo Parte_1 maturato e l'importo dovuto a titolo di sorta deducendo che l'importo complessivamente richiesto non è certo né esigibile, in quanto l'Ente non ha correttamente contabilizzato il dovuto e neppure esposto i criteri di calcolo adoperati. Evidenziava ancora parte opponente che l' non ha fatto menzione delle somme CP_1 pagate da dopo la notifica dell'accertamento e prima del deposito del ricorso Pt_1 monitorio in funzione del piano di ammortamento concesso pari ad € 7.393,11 a titolo di acconto ed € 11.864,4 pari a n° 12 rate da € 988,70 ciascuna regolarmente versata per un totale di € 19.257,51. Conseguentemente – aggiungeva parte opponente - gli interessi pretesi, in qualsiasi forma calcolati, sono sensibilmente inferiori.
Quanto alla posizione dei seguenti soggetti - , CP_3 Controparte_4 CP_5
, in proprio, – tutti
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 lavoratori occasionali ma riconosciuti dall' in modo aprioristico “agenti” parte CP_1 opponente ha evidenziato che molti di essi, infatti, hanno espressamente rinunciato al diritto ed all'azione nei confronti di sollevandola – con atto certo ed Pt_1 Parte_1 opponibile - da ogni obbligo contributivo o di versamenti. Tanto premesso anche sulla base delle altre argomentazioni proposte nell'atto introduttivo del giudizio così concludeva: “1) dichiarare la nullità/ inefficacia/ inammissibilità, totale o parziale, del precetto opposto rigettando, nel merito, la domanda di pagamento proposta da
, con il precetto opposto, per € 76.591,66 limitando, se del caso, il Controparte_1 dovuto alla minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e/o valutazione del Tribunale adito., che sin d'ora si chiede, afferente i pagamenti intervenuti a favore dell'opposta e le somme da espungere e/o stralciare per vario titolo o ragione, come dedotto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
Con memoria depositata in data 14.3.2024 si costitutiva l'opposta la quale ha CP_1 dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso in opposizione concludendo per il rigetto dello stesso. Evidenziava, in particolare, l' che le somme pretese ed indicate nell'atto di precetto CP_1 sono conseguenti a decisioni giudiziali passate in cosa giudicata.
Detto che tali atti sono divenuti esecutivi sulla base di titoli di formazione giudiziale parte opposta eccepiva anche che le censure avverse l'atto di precetto oltre ad essere infondate sono tardive ed inammissibili ai sensi dell'art. 617 cpc.. Dopo la prima udienza del 28.3.2024, i data 17.9.2024 la causa veniva rinviata la causa per discussione all'udienza del 16.1.2025, con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione Quanto all'eccezione preliminare sollevata dalla parte opposta secondo cui le “censure avverse l'atto di precetto oltre ad essere infondate sono tardive ed inammissibili ai sensi dell'art. 617 cpc” in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dello stesso (avvenuta in data 19.09.2023 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 11.10.2023) va verificato se tali censure riguardino vizi formali o meno dell'atto di precetto opposto.
Va, infatti, ricordato che in base a costante giurisprudenza solo laddove le censure riguardano vizi formali si verte in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e come tali da opporre nel termine di giorni 20 dalla notifica dello stesso. Laddove sono, invece, fatti valere, come nella specie, vizi diversi da quelli formali (come sopra evidenziata nel riportare il contenuto delle difese di parte opponente) il termine non è di 20 giorni dalla notifica bensì quello di 40 giorni. Ed infatti afferma costante giurisprudenza di merito che: “relativamente alle contestazioni concernenti la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 6, d.lgs. n. 46/1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione
(attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata” (Tribunale sez. lav. - Velletri, 20/02/2020, n. 303); nella riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 6, D.Lgs. n. 46 del 1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata ( cfr. Tribunale sez. lav. - Modena, 09/06/2020, n. 186, nonché Tribunale sez. lav. - Velletri, 17/09/2020, n. 930, Corte appello sez. lav. - Genova, 07/10/2021, n. 229
Essendo stati fatti valere vizi diversi da quelli attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) il termine per proporre impugnazione non è quello 20 giorni bensì quello di 40 pienamente rispettato nella fattispecie.
Merito Quanto al merito della presente opposizione deve essere sottolineato che parte opposta ha affermato nell'atto di costituzione in giudizio che le pretese avanzate nei confronti di con l'atto di precetto opposto in questa sede sono basate esclusivamente su “titoli CP_1 esecutivi di formazione giudiziale, che, tra l'altro, nel momento in cui veniva notificato l'atto di precetto opposto in tale sede, erano già da tempo passati in giudicato”. In particolare parte ricorrente ha specificato quanto segue:
1) che con decreto ingiuntivo n. 9992/2018, depositato in data 28.12.2018 (R.G. n. 41004/2018), il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Roma aveva ingiunto alla soc.
[...] di pagare alla , la somma di € 43.463,45, oltre Parte_1 Controparte_1 sanzioni civili ed interessi moratori, oltre onorari liquidati nella misura di € 1.305,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato e che tale decreto era stato notificato alla Soc. in data 08.01.2019. Aggiungeva ancora parte opposta Parte_1 che avverso l'indicato decreto ingiuntivo la aveva proposto Parte_1 rituale opposizione definita con sentenza n. 1572/2020, depositata in data 13.02.2020, con la quale il Tribunale di Roma, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.200,00, oltre Spese Generali 15%, IVA e CPA. Su tale sentenza veniva apposta la formula esecutiva alla suindicata sentenza;
2) che con altro decreto ingiuntivo n. 1318/2019, depositato in data 22.02.2019 (R.G. n.
5115/2019), il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Roma aveva ingiunto alla soc. di pagare alla , la somma di € 1.423,07, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi, oltre onorari liquidati nella misura di € 1.305,00, e rimborso del contributo unificato e che anche avverso tale decreto ingiuntivo – del parti ritualmente notificato – veniva proposta opposizione dalla soc. definita con sentenza n. Parte_1
1570/2020, depositata in data 13.02.2020, , con la quale il Tribunale di Roma, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società opponente al pagamento delle spese processuali nella misura i nella misura di € 981,00, oltre Spese Generali 15%, IVA e CPA;
di € 3.200,00, oltre Spese Generali 15%, IVA e CPA. Su tale sentenza veniva apposta la formula esecutiva alla suindicata sentenza. Anche su tale sentenza
è stata apposta la formula esecutiva;
3) con ulteriore decreto ingiuntivo n. 3635/2020, depositato in data 14.05.2020 (R.G. n.
9228/2020), il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Roma aveva ingiunto alla soc. di pagare alla , la somma di € 10.233,06, Parte_1 Controparte_1 oltre rivalutazione ed interessi, oltre onorari liquidati nella misura di € 400,00, oltre accessori, come per legge;
detto decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c. in quanto non
è stata presentata – avverso di esso – alcuna opposizione nel termine di quaranta giorni;
pertanto, in data 22.02.2022, veniva apposta la formula esecutiva allo stesso.
Occorre, a questo punto, soffermarsi sull'idoneità a formare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. delle sentenze e del decreto ingiuntivo non opposto sopra indicati.
Va ricordato che il titolo esecutivo deve infatti riferirsi, ai sensi del citato art. 474 c.p.c., ad un diritto certo (cioè, incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (non sottoposto a termine e condizione).
Solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata, e se anche la cosa dovuta – nel caso sia una somma di danaro – non deve essere necessariamente indicata nella sua esatta quantità, potendo essere individuata anche mediante un mero calcolo matematico, tuttavia è necessario che il titolo contenga in sé tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum, rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi che non devono essere attinti aliunde, neppure da documenti emessi da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge alla compilazione di appositi mercuriali (cfr. Cass. 14.2.1968 n.516 e
Cass. 11.4.1975 n. 1375). Alla luce di tali premesse, deve rilevarsi come il credito accertato nelle sentenze e nel decreto ingiuntivo sopra indicato abbia le caratteristiche della certezza, esigibilità e liquidità.
Va, poi, ricordato che qualora si verta – come nella fattispecie – su vizi diversi da quelli attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) con l'opposizione possono farsi valere solo vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo.
Ed infatti – come afferma la sentenza n.69 del Tribunale di Milano, sez. III datata 08/01/2020 - “qualora il titolo posto a fondamento del precetto sia un titolo di formazione giudiziale, tutte le eccezioni relative a ragioni preesistenti alla formazione del titolo sono riservate al giudice della opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice dell'opposizione può verificare unicamente la persistenza della validità del titolo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione, cioè fatti estintivi ed impeditivi successivi alla formazione del titolo”. In altre parole con questo tipo di opposizione all'esecuzione possono farsi valere solo fatti e/o vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo (cfr. Tribunale - Crotone, 03/03/2023,
n. 153) e con specifico riferimento alla distribuzione degli oneri probatori inerenti i cd. fatti successivi e, quindi, al conseguente riparto dell'onere probatorio nell'opposizione a precetto ribadita la premessa che “l'opposizione a precetto ha ad oggetto la contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente e, diversamente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo” deve essere precisato che “la conseguenza che sarà il debitore opponente a dover dimostrare i fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito, fornendo la prova di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo” (cfr. Tribunale sez. I - Cuneo, 24/07/2024, n. 582). In definitiva i vizi sulla formazione del titolo non possono dedursi a fondamento del giudizio di opposizione al precetto notificato in base al titolo esecutivo di formazione giudiziale “a meno che non si tratti di fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi ad esso, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo, quali (a seconda dei casi) l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'appello, il ricorso per Cassazione, il reclamo. (cfr. Tribunale sez. II - Parma, 03/03/2020, n. 185; Tribunale -
Grosseto, 22/02/2020, n. 194). Ne deriva che, una volta esclusa l'inesistenza del titolo, il giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare lo stesso solo sotto il profilo della sua regolarità formale, e non certo sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Sul punto parte opponente si duole essenzialmente delle seguenti circostanze: “tra le altre eccezioni sollevate, si riprende quella per cui non fa menzione alcuna delle CP_1 somme pagate da dopo la notifica dell'accertamento e prima del deposito del Pt_1 ricorso monitorio in funzione del piano di ammortamento concesso, a tassi esorbitanti e non legittimi …..tantomeno ha precisato ciò che l'Opponente intende verificare, circa CP_1
l'intervenuta modificazione e/o estinzione dei fatti costitutivi del credito azionato da
, con riferimento alla situazione di fatto, meramente presuntiva, in relazione alla CP_1 quale è stato elevato il verbale (di soli € 35.000,00) con riferimento alla posizione dei soggetti , , , CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
in proprio, , per “violazioni” rispetto alla situazione di diritto
[...] Controparte_8 posta, sin dal primo momento, all'attenzione di per cui trattavasi di rapporti CP_1
“occasionali”, privi di conferimento d'incarico (mandato) e squisitamente commerciali di compravendita, pienamente efficaci tra ciascuna delle parti e legittimi sul piano giuslavoristico (ben può l'agente svolgere la doppia distinta attività di “commerciante” e di
“mandatario”), che, come tali, per loro diversa natura, sono sottratti alla contribuzione agenziale, circostanza non verificata ed aprioristicamente non riconosciuta da , CP_1 che non ha ritenuto, come invece avrebbe dovuto, interpellare /escutere i soggetti per raccogliere le dichiarazioni di ciascuno di essi ad integrazione “sostanziale” delle mere presunzioni contenute nel verbale impugnato
A parere dello scrivente entrambe le circostanze non rientrano tra i fatti “estintivi successivi alla formazione del titolo” In altre parole, anche a voler ritenere fondate le doglianze attoree, resta insuperabile - a parere dello scrivente - che non sono stati dimostrati né fornita la prova della sussistenza di
“fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito, successivi alla formazione del titolo”. Le doglianze contenute nell'atto introduttivo del giudizio attengono al merito della decisione e ben potevano essere dedotte e fatte valere solo nel corso dei processi che hanno condotto alla creazione dei titoli medesimi quali - a seconda dei casi - l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'appello, il ricorso per Cassazione, il reclamo.
Già si è detto che il titolo esecutivo deve essere, infatti, ai sensi del citato art. 474 c.p.c., certo
(cioè incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (cioè non sottoposto a termine e condizione) e che solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata, e se anche la cosa dovuta – nel caso sia una somma di danaro – non deve essere necessariamente indicata nella sua esatta quantità, potendo essere individuata anche mediante un mero calcolo matematico, tuttavia è necessario che il titolo contenga in sé tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi che non devono essere attinti aliunde neppure da documenti emessi da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge alla compilazione di appositi mercuriali (cfr. Cass. 14.2.1968 n.516 e Cass. 11.4.1975 n. 1375).
Ed invero nelle citate sentenze e nel decreto ingiuntivo non opposto tutti costituenti titolo esecutivo sono pacificamente sussistenti tutti e tre i requisiti.
Tutte le altre eccezioni preliminari e di merito sollevate dalle parti sono assorbite dal tenore della presente decisione.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, non è accoglibile l'opposizione al precetto sottoposta all'attenzione del giudicante, perchè il ricorrente si è limitato a proporre eccezioni che avrebbe potuto dedurre nel corso dei processi che hanno condotto alla creazione dei titoli medesimi Tenuto conto della qualità delle parti, del corretto comportamento processuale delle parti, della somma – considerevole - oggetto dell'atto di precetto, si ritiene che le spese del giudizio possano essere interamente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione a precetto formulata da nei confronti Parte_1 dell;
CP_1
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio
Napoli, li 3.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 18158/2023 R.G.L. per l'anno 2023 e vertente
TRA
P.I. ) in persona del suo legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., dom.to per la carica presso la sede della Società in Napoli alla Viale Parte_2
Kennedy n° 73 ed ivi alla Piazza Nolana n° 13 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Limatola che la rapp.ta e difende in forza di mandato in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
e/o al fax n. 081.5538815) Email_1
RICORRENTE / OPPONENTE
CONTRO
La - C.F.: , con sede legale in Roma, alla via Antoniotto Controparte_1 P.IVA_2
Usodimare, n. 31, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana giusta procura alle liti allegata alla
[...] memoria difensiva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Gomenizza, 42 (comunicazioni al numero di fax 06.7806855 e/o alla PEC:
; ) Email_2
CONVENUTA / OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione depositato in data 11.10.2023 la parte ricorrente/opponente presentava opposizione al precetto ritualmente notificato a mezzo PEC il 19/9/2023 a mezzo p.e.c., con il quale la chiedeva a il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 76.591,66 ritenuta dovuta in forza di titoli giudiziari (identificati nell'atto di precetto) ottenuti dal Tribunale di Roma Giudice Unico del Lavoro di I° Grado, in essa compresi interessi e le spese e compensi professionali. Con l'atto di opposizione la impugnava integralmente l'atto di Parte_1 precetto notificato perchè inammissibilmente "generico" e riportante somme non dovute, infondate contabilmente ed in diritto chiedendo la declaratoria di nullità dello stesso con ogni conseguenza di legge. In particolare la contestazione della riguardava l'importo Parte_1 maturato e l'importo dovuto a titolo di sorta deducendo che l'importo complessivamente richiesto non è certo né esigibile, in quanto l'Ente non ha correttamente contabilizzato il dovuto e neppure esposto i criteri di calcolo adoperati. Evidenziava ancora parte opponente che l' non ha fatto menzione delle somme CP_1 pagate da dopo la notifica dell'accertamento e prima del deposito del ricorso Pt_1 monitorio in funzione del piano di ammortamento concesso pari ad € 7.393,11 a titolo di acconto ed € 11.864,4 pari a n° 12 rate da € 988,70 ciascuna regolarmente versata per un totale di € 19.257,51. Conseguentemente – aggiungeva parte opponente - gli interessi pretesi, in qualsiasi forma calcolati, sono sensibilmente inferiori.
Quanto alla posizione dei seguenti soggetti - , CP_3 Controparte_4 CP_5
, in proprio, – tutti
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 lavoratori occasionali ma riconosciuti dall' in modo aprioristico “agenti” parte CP_1 opponente ha evidenziato che molti di essi, infatti, hanno espressamente rinunciato al diritto ed all'azione nei confronti di sollevandola – con atto certo ed Pt_1 Parte_1 opponibile - da ogni obbligo contributivo o di versamenti. Tanto premesso anche sulla base delle altre argomentazioni proposte nell'atto introduttivo del giudizio così concludeva: “1) dichiarare la nullità/ inefficacia/ inammissibilità, totale o parziale, del precetto opposto rigettando, nel merito, la domanda di pagamento proposta da
, con il precetto opposto, per € 76.591,66 limitando, se del caso, il Controparte_1 dovuto alla minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e/o valutazione del Tribunale adito., che sin d'ora si chiede, afferente i pagamenti intervenuti a favore dell'opposta e le somme da espungere e/o stralciare per vario titolo o ragione, come dedotto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
Con memoria depositata in data 14.3.2024 si costitutiva l'opposta la quale ha CP_1 dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso in opposizione concludendo per il rigetto dello stesso. Evidenziava, in particolare, l' che le somme pretese ed indicate nell'atto di precetto CP_1 sono conseguenti a decisioni giudiziali passate in cosa giudicata.
Detto che tali atti sono divenuti esecutivi sulla base di titoli di formazione giudiziale parte opposta eccepiva anche che le censure avverse l'atto di precetto oltre ad essere infondate sono tardive ed inammissibili ai sensi dell'art. 617 cpc.. Dopo la prima udienza del 28.3.2024, i data 17.9.2024 la causa veniva rinviata la causa per discussione all'udienza del 16.1.2025, con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione Quanto all'eccezione preliminare sollevata dalla parte opposta secondo cui le “censure avverse l'atto di precetto oltre ad essere infondate sono tardive ed inammissibili ai sensi dell'art. 617 cpc” in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dello stesso (avvenuta in data 19.09.2023 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 11.10.2023) va verificato se tali censure riguardino vizi formali o meno dell'atto di precetto opposto.
Va, infatti, ricordato che in base a costante giurisprudenza solo laddove le censure riguardano vizi formali si verte in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e come tali da opporre nel termine di giorni 20 dalla notifica dello stesso. Laddove sono, invece, fatti valere, come nella specie, vizi diversi da quelli formali (come sopra evidenziata nel riportare il contenuto delle difese di parte opponente) il termine non è di 20 giorni dalla notifica bensì quello di 40 giorni. Ed infatti afferma costante giurisprudenza di merito che: “relativamente alle contestazioni concernenti la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 6, d.lgs. n. 46/1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione
(attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata” (Tribunale sez. lav. - Velletri, 20/02/2020, n. 303); nella riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 6, D.Lgs. n. 46 del 1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata ( cfr. Tribunale sez. lav. - Modena, 09/06/2020, n. 186, nonché Tribunale sez. lav. - Velletri, 17/09/2020, n. 930, Corte appello sez. lav. - Genova, 07/10/2021, n. 229
Essendo stati fatti valere vizi diversi da quelli attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) il termine per proporre impugnazione non è quello 20 giorni bensì quello di 40 pienamente rispettato nella fattispecie.
Merito Quanto al merito della presente opposizione deve essere sottolineato che parte opposta ha affermato nell'atto di costituzione in giudizio che le pretese avanzate nei confronti di con l'atto di precetto opposto in questa sede sono basate esclusivamente su “titoli CP_1 esecutivi di formazione giudiziale, che, tra l'altro, nel momento in cui veniva notificato l'atto di precetto opposto in tale sede, erano già da tempo passati in giudicato”. In particolare parte ricorrente ha specificato quanto segue:
1) che con decreto ingiuntivo n. 9992/2018, depositato in data 28.12.2018 (R.G. n. 41004/2018), il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Roma aveva ingiunto alla soc.
[...] di pagare alla , la somma di € 43.463,45, oltre Parte_1 Controparte_1 sanzioni civili ed interessi moratori, oltre onorari liquidati nella misura di € 1.305,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato e che tale decreto era stato notificato alla Soc. in data 08.01.2019. Aggiungeva ancora parte opposta Parte_1 che avverso l'indicato decreto ingiuntivo la aveva proposto Parte_1 rituale opposizione definita con sentenza n. 1572/2020, depositata in data 13.02.2020, con la quale il Tribunale di Roma, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.200,00, oltre Spese Generali 15%, IVA e CPA. Su tale sentenza veniva apposta la formula esecutiva alla suindicata sentenza;
2) che con altro decreto ingiuntivo n. 1318/2019, depositato in data 22.02.2019 (R.G. n.
5115/2019), il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Roma aveva ingiunto alla soc. di pagare alla , la somma di € 1.423,07, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi, oltre onorari liquidati nella misura di € 1.305,00, e rimborso del contributo unificato e che anche avverso tale decreto ingiuntivo – del parti ritualmente notificato – veniva proposta opposizione dalla soc. definita con sentenza n. Parte_1
1570/2020, depositata in data 13.02.2020, , con la quale il Tribunale di Roma, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società opponente al pagamento delle spese processuali nella misura i nella misura di € 981,00, oltre Spese Generali 15%, IVA e CPA;
di € 3.200,00, oltre Spese Generali 15%, IVA e CPA. Su tale sentenza veniva apposta la formula esecutiva alla suindicata sentenza. Anche su tale sentenza
è stata apposta la formula esecutiva;
3) con ulteriore decreto ingiuntivo n. 3635/2020, depositato in data 14.05.2020 (R.G. n.
9228/2020), il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Roma aveva ingiunto alla soc. di pagare alla , la somma di € 10.233,06, Parte_1 Controparte_1 oltre rivalutazione ed interessi, oltre onorari liquidati nella misura di € 400,00, oltre accessori, come per legge;
detto decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c. in quanto non
è stata presentata – avverso di esso – alcuna opposizione nel termine di quaranta giorni;
pertanto, in data 22.02.2022, veniva apposta la formula esecutiva allo stesso.
Occorre, a questo punto, soffermarsi sull'idoneità a formare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. delle sentenze e del decreto ingiuntivo non opposto sopra indicati.
Va ricordato che il titolo esecutivo deve infatti riferirsi, ai sensi del citato art. 474 c.p.c., ad un diritto certo (cioè, incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (non sottoposto a termine e condizione).
Solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata, e se anche la cosa dovuta – nel caso sia una somma di danaro – non deve essere necessariamente indicata nella sua esatta quantità, potendo essere individuata anche mediante un mero calcolo matematico, tuttavia è necessario che il titolo contenga in sé tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum, rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi che non devono essere attinti aliunde, neppure da documenti emessi da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge alla compilazione di appositi mercuriali (cfr. Cass. 14.2.1968 n.516 e
Cass. 11.4.1975 n. 1375). Alla luce di tali premesse, deve rilevarsi come il credito accertato nelle sentenze e nel decreto ingiuntivo sopra indicato abbia le caratteristiche della certezza, esigibilità e liquidità.
Va, poi, ricordato che qualora si verta – come nella fattispecie – su vizi diversi da quelli attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) con l'opposizione possono farsi valere solo vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo.
Ed infatti – come afferma la sentenza n.69 del Tribunale di Milano, sez. III datata 08/01/2020 - “qualora il titolo posto a fondamento del precetto sia un titolo di formazione giudiziale, tutte le eccezioni relative a ragioni preesistenti alla formazione del titolo sono riservate al giudice della opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice dell'opposizione può verificare unicamente la persistenza della validità del titolo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione, cioè fatti estintivi ed impeditivi successivi alla formazione del titolo”. In altre parole con questo tipo di opposizione all'esecuzione possono farsi valere solo fatti e/o vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo (cfr. Tribunale - Crotone, 03/03/2023,
n. 153) e con specifico riferimento alla distribuzione degli oneri probatori inerenti i cd. fatti successivi e, quindi, al conseguente riparto dell'onere probatorio nell'opposizione a precetto ribadita la premessa che “l'opposizione a precetto ha ad oggetto la contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente e, diversamente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo” deve essere precisato che “la conseguenza che sarà il debitore opponente a dover dimostrare i fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito, fornendo la prova di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo” (cfr. Tribunale sez. I - Cuneo, 24/07/2024, n. 582). In definitiva i vizi sulla formazione del titolo non possono dedursi a fondamento del giudizio di opposizione al precetto notificato in base al titolo esecutivo di formazione giudiziale “a meno che non si tratti di fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi ad esso, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo, quali (a seconda dei casi) l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'appello, il ricorso per Cassazione, il reclamo. (cfr. Tribunale sez. II - Parma, 03/03/2020, n. 185; Tribunale -
Grosseto, 22/02/2020, n. 194). Ne deriva che, una volta esclusa l'inesistenza del titolo, il giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare lo stesso solo sotto il profilo della sua regolarità formale, e non certo sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Sul punto parte opponente si duole essenzialmente delle seguenti circostanze: “tra le altre eccezioni sollevate, si riprende quella per cui non fa menzione alcuna delle CP_1 somme pagate da dopo la notifica dell'accertamento e prima del deposito del Pt_1 ricorso monitorio in funzione del piano di ammortamento concesso, a tassi esorbitanti e non legittimi …..tantomeno ha precisato ciò che l'Opponente intende verificare, circa CP_1
l'intervenuta modificazione e/o estinzione dei fatti costitutivi del credito azionato da
, con riferimento alla situazione di fatto, meramente presuntiva, in relazione alla CP_1 quale è stato elevato il verbale (di soli € 35.000,00) con riferimento alla posizione dei soggetti , , , CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
in proprio, , per “violazioni” rispetto alla situazione di diritto
[...] Controparte_8 posta, sin dal primo momento, all'attenzione di per cui trattavasi di rapporti CP_1
“occasionali”, privi di conferimento d'incarico (mandato) e squisitamente commerciali di compravendita, pienamente efficaci tra ciascuna delle parti e legittimi sul piano giuslavoristico (ben può l'agente svolgere la doppia distinta attività di “commerciante” e di
“mandatario”), che, come tali, per loro diversa natura, sono sottratti alla contribuzione agenziale, circostanza non verificata ed aprioristicamente non riconosciuta da , CP_1 che non ha ritenuto, come invece avrebbe dovuto, interpellare /escutere i soggetti per raccogliere le dichiarazioni di ciascuno di essi ad integrazione “sostanziale” delle mere presunzioni contenute nel verbale impugnato
A parere dello scrivente entrambe le circostanze non rientrano tra i fatti “estintivi successivi alla formazione del titolo” In altre parole, anche a voler ritenere fondate le doglianze attoree, resta insuperabile - a parere dello scrivente - che non sono stati dimostrati né fornita la prova della sussistenza di
“fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito, successivi alla formazione del titolo”. Le doglianze contenute nell'atto introduttivo del giudizio attengono al merito della decisione e ben potevano essere dedotte e fatte valere solo nel corso dei processi che hanno condotto alla creazione dei titoli medesimi quali - a seconda dei casi - l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'appello, il ricorso per Cassazione, il reclamo.
Già si è detto che il titolo esecutivo deve essere, infatti, ai sensi del citato art. 474 c.p.c., certo
(cioè incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (cioè non sottoposto a termine e condizione) e che solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata, e se anche la cosa dovuta – nel caso sia una somma di danaro – non deve essere necessariamente indicata nella sua esatta quantità, potendo essere individuata anche mediante un mero calcolo matematico, tuttavia è necessario che il titolo contenga in sé tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi che non devono essere attinti aliunde neppure da documenti emessi da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge alla compilazione di appositi mercuriali (cfr. Cass. 14.2.1968 n.516 e Cass. 11.4.1975 n. 1375).
Ed invero nelle citate sentenze e nel decreto ingiuntivo non opposto tutti costituenti titolo esecutivo sono pacificamente sussistenti tutti e tre i requisiti.
Tutte le altre eccezioni preliminari e di merito sollevate dalle parti sono assorbite dal tenore della presente decisione.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, non è accoglibile l'opposizione al precetto sottoposta all'attenzione del giudicante, perchè il ricorrente si è limitato a proporre eccezioni che avrebbe potuto dedurre nel corso dei processi che hanno condotto alla creazione dei titoli medesimi Tenuto conto della qualità delle parti, del corretto comportamento processuale delle parti, della somma – considerevole - oggetto dell'atto di precetto, si ritiene che le spese del giudizio possano essere interamente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione a precetto formulata da nei confronti Parte_1 dell;
CP_1
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio
Napoli, li 3.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile