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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 3035/2022 R.G., promossa da:
, C.F. , in persona del Presidente e del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, con sede in Paciano (PG), Via F.M. Sensini n.59, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sportoletti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, giusta delibera dell'Unione dei Comuni del Trasimeno n. 23 del 30 maggio 2022 e determinazione dirigenziale n. 116 del 14 giugno 2022, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via
XIV Settembre n. 69
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del procuratore e legale rappresentante Avv. Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giandomenico Cozzi in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Monte Zebio n. 19;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l' (da ora innanzi per Parte_1
brevità proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 762 emesso dal Tribunale di Pt_1
Perugia in data 7 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
9.550,75, oltre gli interessi e le spese.
Importo ritenuto dovuto per la fornitura di combustibile e per la gestione e manutenzione dell'impianto termico al servizio della sede di Passignano della Unione.
La parte opponente chiedeva l'accoglimento della opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva che tra le parti era stato concluso un contratto in virtù del quale l'opposta per il periodo 14 ottobre 2020 – 14 ottobre 2023 si era impegnata a fornire combustibile, a gestire e a manutenere l'impianto termico al servizio della sede della
[...] di Passignano sul Trasimeno secondo le tempistiche e modalità stabile nel Parte_1
contratto, dietro pagamento di corrispettivo. Deduceva che la convenuta si era obbligata in particolare a garantire l'acquisto e la gestione dei combustibili, la manutenzione ordinaria dei componenti dell'impianto, la produzione e il trattamento dell'acqua calda sanitaria ad esclusione della sua distribuzione, il confort termico per le ore del servizio erogato, l'assunzione del ruolo di terzo responsabile, il pagamento degli oneri relativi alle pratiche ex-ISPESL e VVF il pagamento dei controlli annui previsti dalla normativa vigente in merito alle analisi dei fumi, il servizio di reperibilità continuativo e di call center.
Riferiva che nel contratto era stato espressamente previsto che assumesse il ruolo di CP_1
terzo responsabile dell'esercizio dell'impianto, tenuto a provvedere a che fossero eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 192/2005 e dell'art. 7, d.p.r. n. 74/2013.
Riferiva che in base all'art. 8 del contratto l'opponente aveva concesso alla opposta l'uso e l'accesso esclusivo agli impianti e ai locali tecnici e agli spazi dove sono installati gli impianti, le apparecchiature e gli accessori.
Riferiva che l'opposta con le note del 1° giugno 2021 e del 18 giugno 2021 le aveva comunicato che a seguito di segnalazione di un forte odore di gasolio proveniente dai locali ove è ubicato il serbatorio dell'impianto termico, era stata riscontrata la presenza di idrocarburi in prossimità del serbatoio e che, oltre ad effettuare le doverose notifiche in qualità di terzo responsabile dell'impianto, avrebbe provveduto ad eseguire i necessari interventi di ripristino e manutenzione.
L'opponente riferisce che detti controlli vennero solo comunicati dalla opposta e non concordati.
Asseriva che con nota del 12 luglio 2021 la convenuta ha trasmesso alla opponente la relazione finale ed il consuntivo degli interventi effettuati, oltre a comunicare la decisione di recedere dal ruolo di terzo responsabile dal 1° agosto 2021.
L'opponente riferiva di avere precisato alla opposta con nota del 30 luglio 2022 che il corrispettivo non poteva essere addossato ad essa stessa in quanto dalla relazione che gli era stata trasmessa era emersa l'assenza di difetti o vizi da ricondurre all'impianto.
Deduceva che dopo il recesso l'opposta aveva inviato la fattura n. 2200010841 del 4 ottobre 2021, chiedendo il pagamento di € 9.550,75 per l'effettuazione degli interventi.
L'opponente riferiva di avere respinto la fattura e di avere ribadito di non essere tenuta a rimborsare il costo dell'intervento effettuato che doveva ritenersi a carico di CP_1
Deduceva che nella relazione era scritto che“il serbatoio e le tubazioni a servizio dello stesso sono risultati perfettamente a tenuta” e che il pavimento era in perfetto stato di conservazione, tanto escludere qualunque tipo di contaminazione del sottosuolo. Evidenzia che la presenza di gasolio sul pavimento del locale ove è situato il serbatoio di carburante non è dipeso da vizi e/o difetti o da rottura riconducibili all'impianto termico e all'immobile e comunque non è riconducibile in alcun modo alla responsabilità dell'Unione, ma deve addebitarsi alla opposta quale custode e terzo responsabile della gestione e della manutenzione dell'impianto. Ritiene che l'opposta non abbia diritto al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto essendo custode e terzo responsabile della gestione e della manutenzione dell'impianto.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale in via CP_1
preliminare chiedeva che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto oppure che venisse emessa ordinanza ex art. 186 ter cpc e, nel merito, che venisse rigettata l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta riferiva che ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 6 della suddetta convenzione, sono state pattiziamente escluse, tra le prestazioni poste a carico di quelle non Controparte_1 espressamente indicate nell'art. 2 e nell'art.
6. Ritiene pertanto che non è a carico di essa opposta la manutenzione straordinaria dell'impianto. Riferiva che dopo che ha ricevuto la segnalazione da parte della opponente ha inviato sui luoghi un proprio tecnico di fiducia per verificare lo stato del serbatoio che in data 3 giugno 2021, dopo un sopralluogo congiunto assieme ad un consulente tecnico esterno a il Consorzio Servizi Integrati, veniva effettuato l'intervento di messa in sicurezza del CP_1
serbatoio.
Deduceva che con mail del 3 giugno 2021 condivideva con la committente l'eventuale necessità di eseguire ulteriori interventi di metanizzazione, indispensabili in ragione della vetustà dell'impianto ed in data 8 giugno 2021 comunicava al responsabile dell'Unione dei del che Pt_1 Parte_1
sarebbe stato eseguito un nuovo sopralluogo da parte del Consorzio Servizi Integrati, finalizzato a valutare lo stato effettivo dell'area a seguito del primo intervento di messa in sicurezza.
Riferiva che all'esito del sopralluogo, la ditta Consorzio Servizi Integrati aveva predisposto una relazione con la quale era stato messo in evidenza che il serbatoio presentava evidenti perdite non riconducibili ad un singolo evento che avevano impregnato la pavimentazione e che non si poteva escludere un'eventuale contaminazione del terreno, che avrebbero reso necessarie ulteriori attività ripristinatorie e di bonifica dell'area interessata. Riferiva che era stato anche evidenziato che a causa della vetustà del serbatorio garantito solo a seguito di adeguamento dell'impianto poteva essere garantita una corretta funzionalità. Riferisce che l'opponente aveva chiesto a di trasmettere la propria revoca dal ruolo di CP_1
Terzo Responsabile, e ciò al fine di allegarla alla determina per consentire la fatturazione delle spese dell'intervento di messa in sicurezza del serbatoio e far sì che l'ente proprietario dell'area potesse decidere e/o eseguire in autonomia i lavori di adeguamento dell'impianto. Riferiva che in data 24 luglio 2021 durante una riunione la parte opponente chiedeva a di attendere la settimana CP_1
successiva per emettere fattura, oltre a chiedere a di trasmettere formale atto di revoca dal ruolo CP_1
di Terzo Responsabile per tutti i motivi concordati dalle parti;
chiedeva inoltre a la propria CP_1 disponibilità a relazionarsi direttamente con l'ente proprietario dell'area interessata dall'intervento, al fine di fornire un serbatoio in affitto per poter alimentare la centrale termica da un altro punto di prelievo del gasolio per avviare la prossima stagione termica;
chiedeva a di presentare una CP_1 proposta tecnico-economica, da sottoporre poi all'esame dell'Unione dei Comuni del , per Parte_1 adeguare l'impianto termico con un nuovo sistema a pompe di calore.
Riferiva di avere inviato il 27 luglio 2021, a seguito degli accordi intercorsi, la revoca dal ruolo di terzo responsabile per consentire alla opponente di svolgere le operazioni di adeguamento dell'impianto termico in piena autonomia. Riferiva anche di avere atteso prima di emettere la fattura per gli interventi effettuati tramite la ditta Consorzio Servizi Integrati.
Riferiva che a seguito di contestazione con nota Prot. Out. n. 656 del 3.08.2021, aveva replicato di prendere atto “della vostra contrarietà circa la trasmissione della revoca della qualifica di terzo responsabile” informando la parte opponente “di avere proceduto a rettificare la precedente comunicazione, comunicando la nomina agli enti competenti detta qualifica sarà quindi ricoperta dalla scrivente fino al termine del contratto. In relazione a questo aspetto con la presente vi comunichiamo formalmente il recesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del contratto ed in ragione del quale il vincolo contrattuale verrà a scadere decorsi tre mesi dalla data odierna”.
Riferiva che l'opponente aveva preso atto del recesso esonerandola dal preavviso di tre mesi.
Deduceva che successivamente aveva provveduto ad inviare la fattura che non essendo stata pagata aveva indotto la parte opposta a rivolgersi all'intestato Tribunale.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Alla prima udienza la parte opposta insisteva nella richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con provvedimento del 29 novembre 2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc. Veniva fissata per la discussione sulle richieste istruttorie l'udienza del 12 aprile 2023. Con provvedimento del 28 aprile 2023 venivano ammesse le prove richieste dalle parti e veniva fissato per il loro espletamento l'udienza dell'8 novembre 2023. Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 luglio 2024. A detta udienza, tenuta a trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere. Posto ciò va analizzata l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dall'opponente.
Dal contratto intercorso tra le parti e depositato in atti emerge in modo chiaro dagli artt. 2 e 6 che tra le prestazioni a carico della opposta sono escluse quelle non indicate in modo espresso all'art. 2 e quelle indicate nell'art. 6 del medesimo contratto.
Risulta quindi in modo non equivoco che non sono a carico di le opere di manutenzione CP_1 straordinaria dell'impianto.
Risulta anche documentalmente provato che l'opposta dopo la segnalazione pervenuta dalla Unione ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato del serbatoio e in data 3 giugno 2021, a seguito di un sopralluogo congiunto, ha effettuato l'intervento di messa in sicurezza del serbatoio.
Dalla mail inviata dalla opposta in data 1° giugno 2021 emerge che l' o chi per essa, era stata Pt_1
informata delle opere necessarie per la messa in sicurezza del serbatoio e proponeva la dismissione del gasolio con la metanizzazione. Chiedeva il nulla osta per sostenere il costo che poi avrebbe inviato. Risulta altresì che in pari data ha autorizzato l'intervento di messa in Controparte_3
sicurezza del serbatoio gasolio e la conseguente attività. Interventi di messa in sicurezza che risultano essere stati eseguiti dalla come risulta dalla relazione finale Controparte_4
depositata in atti. Risulta inoltre dalla documentazione in atti che con pec del 23 luglio 2021 l'opposta ha trasmesso all'Unione la documentazione finale ed il consuntivo dell'intervento di messa in sicurezza. Da detta pec risulta anche che come concordato tra le parti, avrebbe effettuato la revoca del CP_1
terzo responsabile a partire dal 1° agosto 2021 ed avrebbe proceduto ad inviare la fattura entro la fine di detto mese. Revoca che poi veniva trasmessa in data 27 luglio 2021. Risultano poi documentate le contestazioni in merito alla debenza relativamente agli interventi di ripristino del serbatoio, sia le dimissioni della opposta dal ruolo di terzo responsabile. Risulta altresì che a seguito delle contestazioni relativamente alla revoca, ha comunicato che la qualifica di terzo CP_1
responsabile sarebbe stata ricoperta sino appunto alla scadenza contrattuale. Risulta anche documentato che in data 27 settembre 2021 la parte opponente prendeva atto del recesso, esonerava la parte opposta dal rispetto del preavviso di tre mesi, ritenendo il contratto risolto con effetto immediato. Chiedeva anche la restituzione delle chiavi e del libretto della caldaia.
Risulta infine che l'opposta ha inviato la fattura posta a base del decreto ingiuntivo in data 4 novembre
2021 per lo svolgimento dei lavori di bonifica e di messa in sicurezza.
Dalla documentazione sin qui esaminata risulta in modo incontrovertibile che la parte opposta abbia concordato con l'Unione i lavori di messa in sicurezza del serbatoio e la quantificazione dei costi, così come risulta certo che detti lavori sono stati necessari a causa della vetustà dell'impianto. Lavori che d'altra parte devono ritenersi di straordinaria amministrazione e che quindi sono esclusi per quanto sopra detto dalle previsioni contrattuali.
D'altra parte, va evidenziato che anche i testimoni hanno confermato che i lavori di messa in sicurezza del serbatoio e quelli di ripristino si sono resi necessari a causa della vetustà dell'impianto. È anche emerso dai testi escussi che detti lavori erano stati concordati tra le parti. La teste , infatti, Tes_1 ha confermato che avrebbe effettuato l'intervento e che i costi sarebbero stati “girati CP_1 all'Unione dei Comuni”. Ha aggiunto che venne data da parte dell' l'autorizzazione a Pt_1 effettuare l'intervento, aggiungendo che si trattava di un intervento di straordinaria manutenzione ed esulava dai compiti della opposta.
Anche la teste ha confermato che le spese dell'intervento di messa in sicurezza Testimone_2
erano a carico della parte opponente, dichiarando che a seguito dei contatti telefonici con il referente della opponente si erano accordati. Ha riferito di avere avuto sempre contatti con Controparte_3
e che l'accordo tra le parti era avvenuto prima del verbale;
accordo che ha riferito Controparte_3
poi venne confermato con mail i primi giorni di giugno.
La teste ha anche aggiunto che nella mail che aveva scritto aveva fatto riferimento ai lavori di messa in sicurezza del serbatoio e alla necessità che venissero fatti extra contratto. Ha aggiunto che l'Unione aveva confermato che poteva procedere e che avrebbe provveduto al pagamento della CP_1 fattura. Ha poi precisato che sempre le chiese di attendere la settimana successiva Controparte_3
prima di emettere la fattura, oltre a domandare di presentare una proposta tecnico economica da sottoporre all'Unione per adeguare il vecchio impianto termico ad un nuovo sistema. Ha poi aggiunto che durante una riunione chiese di procedere a trasmettere la revoca di Controparte_3 CP_1
“dal ruolo di terzo responsabile” e che i lavori di messa in sicurezza erano lavori di straordinaria manutenzione.
Il teste ha invece riconosciuto che il serbatorio era vecchio e doveva essere sostituito, Controparte_3 affermando che aveva concordato personalmente l'installazione di un nuovo serbatorio, oltre a confermare di avere chiesto all'opposta di presentare una proposta per l'adeguamento dell'impianto termico con un nuovo sistema a pompe di calore. Il teste ha anche confermato che si trattava di lavori di straordinaria manutenzione.
Il teste ha invece riferito che il serbatorio in alcune zone presentava uno spessore Testimone_3
della lamiera molto ridotto rispetto ai punti dove era integro.
Conclusivamente può quindi affermarsi che all'esito dell'istruttoria svolta risultano infondate le contestazioni della parte opponente in quanto è emerso che l'Unione o chi per essa prima ha acconsentito alla esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione e a sostenere le relative spese, salvo poi sostenere che dette spese non le spettassero.
La domanda proposta dalla parte opponente va quindi rigettata.
Per quanto sin qui brevemente detto il decreto ingiuntivo n.762 emesso dal Tribunale di Perugia in data 7 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto alla il Parte_1 pagamento della somma di € 9.550,75, oltre gli interessi e le spese, deve essere confermato.
Conseguentemente l'opponente deve essere condannata al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 9.550,75, oltre gli interessi e le spese di Controparte_1
procedura dalla scadenza al saldo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico della ., tenuto conto dell'attività Parte_1
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3035/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 762/2022 emesso in data 7 maggio 2022 dal Tribunale di
Perugia; - condanna conseguentemente , in persona del Presidente e Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, della somma di € 9.550,75, oltre gli interessi dalla scadenza sino al saldo effettivo;
- condanna L , in persona del Presidente e legale rappresentate, al Parte_1 Parte_1
pagamento in favore di , in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 11 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 3035/2022 R.G., promossa da:
, C.F. , in persona del Presidente e del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, con sede in Paciano (PG), Via F.M. Sensini n.59, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sportoletti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, giusta delibera dell'Unione dei Comuni del Trasimeno n. 23 del 30 maggio 2022 e determinazione dirigenziale n. 116 del 14 giugno 2022, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via
XIV Settembre n. 69
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del procuratore e legale rappresentante Avv. Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giandomenico Cozzi in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Monte Zebio n. 19;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l' (da ora innanzi per Parte_1
brevità proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 762 emesso dal Tribunale di Pt_1
Perugia in data 7 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
9.550,75, oltre gli interessi e le spese.
Importo ritenuto dovuto per la fornitura di combustibile e per la gestione e manutenzione dell'impianto termico al servizio della sede di Passignano della Unione.
La parte opponente chiedeva l'accoglimento della opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva che tra le parti era stato concluso un contratto in virtù del quale l'opposta per il periodo 14 ottobre 2020 – 14 ottobre 2023 si era impegnata a fornire combustibile, a gestire e a manutenere l'impianto termico al servizio della sede della
[...] di Passignano sul Trasimeno secondo le tempistiche e modalità stabile nel Parte_1
contratto, dietro pagamento di corrispettivo. Deduceva che la convenuta si era obbligata in particolare a garantire l'acquisto e la gestione dei combustibili, la manutenzione ordinaria dei componenti dell'impianto, la produzione e il trattamento dell'acqua calda sanitaria ad esclusione della sua distribuzione, il confort termico per le ore del servizio erogato, l'assunzione del ruolo di terzo responsabile, il pagamento degli oneri relativi alle pratiche ex-ISPESL e VVF il pagamento dei controlli annui previsti dalla normativa vigente in merito alle analisi dei fumi, il servizio di reperibilità continuativo e di call center.
Riferiva che nel contratto era stato espressamente previsto che assumesse il ruolo di CP_1
terzo responsabile dell'esercizio dell'impianto, tenuto a provvedere a che fossero eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 192/2005 e dell'art. 7, d.p.r. n. 74/2013.
Riferiva che in base all'art. 8 del contratto l'opponente aveva concesso alla opposta l'uso e l'accesso esclusivo agli impianti e ai locali tecnici e agli spazi dove sono installati gli impianti, le apparecchiature e gli accessori.
Riferiva che l'opposta con le note del 1° giugno 2021 e del 18 giugno 2021 le aveva comunicato che a seguito di segnalazione di un forte odore di gasolio proveniente dai locali ove è ubicato il serbatorio dell'impianto termico, era stata riscontrata la presenza di idrocarburi in prossimità del serbatoio e che, oltre ad effettuare le doverose notifiche in qualità di terzo responsabile dell'impianto, avrebbe provveduto ad eseguire i necessari interventi di ripristino e manutenzione.
L'opponente riferisce che detti controlli vennero solo comunicati dalla opposta e non concordati.
Asseriva che con nota del 12 luglio 2021 la convenuta ha trasmesso alla opponente la relazione finale ed il consuntivo degli interventi effettuati, oltre a comunicare la decisione di recedere dal ruolo di terzo responsabile dal 1° agosto 2021.
L'opponente riferiva di avere precisato alla opposta con nota del 30 luglio 2022 che il corrispettivo non poteva essere addossato ad essa stessa in quanto dalla relazione che gli era stata trasmessa era emersa l'assenza di difetti o vizi da ricondurre all'impianto.
Deduceva che dopo il recesso l'opposta aveva inviato la fattura n. 2200010841 del 4 ottobre 2021, chiedendo il pagamento di € 9.550,75 per l'effettuazione degli interventi.
L'opponente riferiva di avere respinto la fattura e di avere ribadito di non essere tenuta a rimborsare il costo dell'intervento effettuato che doveva ritenersi a carico di CP_1
Deduceva che nella relazione era scritto che“il serbatoio e le tubazioni a servizio dello stesso sono risultati perfettamente a tenuta” e che il pavimento era in perfetto stato di conservazione, tanto escludere qualunque tipo di contaminazione del sottosuolo. Evidenzia che la presenza di gasolio sul pavimento del locale ove è situato il serbatoio di carburante non è dipeso da vizi e/o difetti o da rottura riconducibili all'impianto termico e all'immobile e comunque non è riconducibile in alcun modo alla responsabilità dell'Unione, ma deve addebitarsi alla opposta quale custode e terzo responsabile della gestione e della manutenzione dell'impianto. Ritiene che l'opposta non abbia diritto al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto essendo custode e terzo responsabile della gestione e della manutenzione dell'impianto.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale in via CP_1
preliminare chiedeva che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto oppure che venisse emessa ordinanza ex art. 186 ter cpc e, nel merito, che venisse rigettata l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta riferiva che ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 6 della suddetta convenzione, sono state pattiziamente escluse, tra le prestazioni poste a carico di quelle non Controparte_1 espressamente indicate nell'art. 2 e nell'art.
6. Ritiene pertanto che non è a carico di essa opposta la manutenzione straordinaria dell'impianto. Riferiva che dopo che ha ricevuto la segnalazione da parte della opponente ha inviato sui luoghi un proprio tecnico di fiducia per verificare lo stato del serbatoio che in data 3 giugno 2021, dopo un sopralluogo congiunto assieme ad un consulente tecnico esterno a il Consorzio Servizi Integrati, veniva effettuato l'intervento di messa in sicurezza del CP_1
serbatoio.
Deduceva che con mail del 3 giugno 2021 condivideva con la committente l'eventuale necessità di eseguire ulteriori interventi di metanizzazione, indispensabili in ragione della vetustà dell'impianto ed in data 8 giugno 2021 comunicava al responsabile dell'Unione dei del che Pt_1 Parte_1
sarebbe stato eseguito un nuovo sopralluogo da parte del Consorzio Servizi Integrati, finalizzato a valutare lo stato effettivo dell'area a seguito del primo intervento di messa in sicurezza.
Riferiva che all'esito del sopralluogo, la ditta Consorzio Servizi Integrati aveva predisposto una relazione con la quale era stato messo in evidenza che il serbatoio presentava evidenti perdite non riconducibili ad un singolo evento che avevano impregnato la pavimentazione e che non si poteva escludere un'eventuale contaminazione del terreno, che avrebbero reso necessarie ulteriori attività ripristinatorie e di bonifica dell'area interessata. Riferiva che era stato anche evidenziato che a causa della vetustà del serbatorio garantito solo a seguito di adeguamento dell'impianto poteva essere garantita una corretta funzionalità. Riferisce che l'opponente aveva chiesto a di trasmettere la propria revoca dal ruolo di CP_1
Terzo Responsabile, e ciò al fine di allegarla alla determina per consentire la fatturazione delle spese dell'intervento di messa in sicurezza del serbatoio e far sì che l'ente proprietario dell'area potesse decidere e/o eseguire in autonomia i lavori di adeguamento dell'impianto. Riferiva che in data 24 luglio 2021 durante una riunione la parte opponente chiedeva a di attendere la settimana CP_1
successiva per emettere fattura, oltre a chiedere a di trasmettere formale atto di revoca dal ruolo CP_1
di Terzo Responsabile per tutti i motivi concordati dalle parti;
chiedeva inoltre a la propria CP_1 disponibilità a relazionarsi direttamente con l'ente proprietario dell'area interessata dall'intervento, al fine di fornire un serbatoio in affitto per poter alimentare la centrale termica da un altro punto di prelievo del gasolio per avviare la prossima stagione termica;
chiedeva a di presentare una CP_1 proposta tecnico-economica, da sottoporre poi all'esame dell'Unione dei Comuni del , per Parte_1 adeguare l'impianto termico con un nuovo sistema a pompe di calore.
Riferiva di avere inviato il 27 luglio 2021, a seguito degli accordi intercorsi, la revoca dal ruolo di terzo responsabile per consentire alla opponente di svolgere le operazioni di adeguamento dell'impianto termico in piena autonomia. Riferiva anche di avere atteso prima di emettere la fattura per gli interventi effettuati tramite la ditta Consorzio Servizi Integrati.
Riferiva che a seguito di contestazione con nota Prot. Out. n. 656 del 3.08.2021, aveva replicato di prendere atto “della vostra contrarietà circa la trasmissione della revoca della qualifica di terzo responsabile” informando la parte opponente “di avere proceduto a rettificare la precedente comunicazione, comunicando la nomina agli enti competenti detta qualifica sarà quindi ricoperta dalla scrivente fino al termine del contratto. In relazione a questo aspetto con la presente vi comunichiamo formalmente il recesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del contratto ed in ragione del quale il vincolo contrattuale verrà a scadere decorsi tre mesi dalla data odierna”.
Riferiva che l'opponente aveva preso atto del recesso esonerandola dal preavviso di tre mesi.
Deduceva che successivamente aveva provveduto ad inviare la fattura che non essendo stata pagata aveva indotto la parte opposta a rivolgersi all'intestato Tribunale.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Alla prima udienza la parte opposta insisteva nella richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con provvedimento del 29 novembre 2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc. Veniva fissata per la discussione sulle richieste istruttorie l'udienza del 12 aprile 2023. Con provvedimento del 28 aprile 2023 venivano ammesse le prove richieste dalle parti e veniva fissato per il loro espletamento l'udienza dell'8 novembre 2023. Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 luglio 2024. A detta udienza, tenuta a trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere. Posto ciò va analizzata l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dall'opponente.
Dal contratto intercorso tra le parti e depositato in atti emerge in modo chiaro dagli artt. 2 e 6 che tra le prestazioni a carico della opposta sono escluse quelle non indicate in modo espresso all'art. 2 e quelle indicate nell'art. 6 del medesimo contratto.
Risulta quindi in modo non equivoco che non sono a carico di le opere di manutenzione CP_1 straordinaria dell'impianto.
Risulta anche documentalmente provato che l'opposta dopo la segnalazione pervenuta dalla Unione ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato del serbatoio e in data 3 giugno 2021, a seguito di un sopralluogo congiunto, ha effettuato l'intervento di messa in sicurezza del serbatoio.
Dalla mail inviata dalla opposta in data 1° giugno 2021 emerge che l' o chi per essa, era stata Pt_1
informata delle opere necessarie per la messa in sicurezza del serbatoio e proponeva la dismissione del gasolio con la metanizzazione. Chiedeva il nulla osta per sostenere il costo che poi avrebbe inviato. Risulta altresì che in pari data ha autorizzato l'intervento di messa in Controparte_3
sicurezza del serbatoio gasolio e la conseguente attività. Interventi di messa in sicurezza che risultano essere stati eseguiti dalla come risulta dalla relazione finale Controparte_4
depositata in atti. Risulta inoltre dalla documentazione in atti che con pec del 23 luglio 2021 l'opposta ha trasmesso all'Unione la documentazione finale ed il consuntivo dell'intervento di messa in sicurezza. Da detta pec risulta anche che come concordato tra le parti, avrebbe effettuato la revoca del CP_1
terzo responsabile a partire dal 1° agosto 2021 ed avrebbe proceduto ad inviare la fattura entro la fine di detto mese. Revoca che poi veniva trasmessa in data 27 luglio 2021. Risultano poi documentate le contestazioni in merito alla debenza relativamente agli interventi di ripristino del serbatoio, sia le dimissioni della opposta dal ruolo di terzo responsabile. Risulta altresì che a seguito delle contestazioni relativamente alla revoca, ha comunicato che la qualifica di terzo CP_1
responsabile sarebbe stata ricoperta sino appunto alla scadenza contrattuale. Risulta anche documentato che in data 27 settembre 2021 la parte opponente prendeva atto del recesso, esonerava la parte opposta dal rispetto del preavviso di tre mesi, ritenendo il contratto risolto con effetto immediato. Chiedeva anche la restituzione delle chiavi e del libretto della caldaia.
Risulta infine che l'opposta ha inviato la fattura posta a base del decreto ingiuntivo in data 4 novembre
2021 per lo svolgimento dei lavori di bonifica e di messa in sicurezza.
Dalla documentazione sin qui esaminata risulta in modo incontrovertibile che la parte opposta abbia concordato con l'Unione i lavori di messa in sicurezza del serbatoio e la quantificazione dei costi, così come risulta certo che detti lavori sono stati necessari a causa della vetustà dell'impianto. Lavori che d'altra parte devono ritenersi di straordinaria amministrazione e che quindi sono esclusi per quanto sopra detto dalle previsioni contrattuali.
D'altra parte, va evidenziato che anche i testimoni hanno confermato che i lavori di messa in sicurezza del serbatoio e quelli di ripristino si sono resi necessari a causa della vetustà dell'impianto. È anche emerso dai testi escussi che detti lavori erano stati concordati tra le parti. La teste , infatti, Tes_1 ha confermato che avrebbe effettuato l'intervento e che i costi sarebbero stati “girati CP_1 all'Unione dei Comuni”. Ha aggiunto che venne data da parte dell' l'autorizzazione a Pt_1 effettuare l'intervento, aggiungendo che si trattava di un intervento di straordinaria manutenzione ed esulava dai compiti della opposta.
Anche la teste ha confermato che le spese dell'intervento di messa in sicurezza Testimone_2
erano a carico della parte opponente, dichiarando che a seguito dei contatti telefonici con il referente della opponente si erano accordati. Ha riferito di avere avuto sempre contatti con Controparte_3
e che l'accordo tra le parti era avvenuto prima del verbale;
accordo che ha riferito Controparte_3
poi venne confermato con mail i primi giorni di giugno.
La teste ha anche aggiunto che nella mail che aveva scritto aveva fatto riferimento ai lavori di messa in sicurezza del serbatoio e alla necessità che venissero fatti extra contratto. Ha aggiunto che l'Unione aveva confermato che poteva procedere e che avrebbe provveduto al pagamento della CP_1 fattura. Ha poi precisato che sempre le chiese di attendere la settimana successiva Controparte_3
prima di emettere la fattura, oltre a domandare di presentare una proposta tecnico economica da sottoporre all'Unione per adeguare il vecchio impianto termico ad un nuovo sistema. Ha poi aggiunto che durante una riunione chiese di procedere a trasmettere la revoca di Controparte_3 CP_1
“dal ruolo di terzo responsabile” e che i lavori di messa in sicurezza erano lavori di straordinaria manutenzione.
Il teste ha invece riconosciuto che il serbatorio era vecchio e doveva essere sostituito, Controparte_3 affermando che aveva concordato personalmente l'installazione di un nuovo serbatorio, oltre a confermare di avere chiesto all'opposta di presentare una proposta per l'adeguamento dell'impianto termico con un nuovo sistema a pompe di calore. Il teste ha anche confermato che si trattava di lavori di straordinaria manutenzione.
Il teste ha invece riferito che il serbatorio in alcune zone presentava uno spessore Testimone_3
della lamiera molto ridotto rispetto ai punti dove era integro.
Conclusivamente può quindi affermarsi che all'esito dell'istruttoria svolta risultano infondate le contestazioni della parte opponente in quanto è emerso che l'Unione o chi per essa prima ha acconsentito alla esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione e a sostenere le relative spese, salvo poi sostenere che dette spese non le spettassero.
La domanda proposta dalla parte opponente va quindi rigettata.
Per quanto sin qui brevemente detto il decreto ingiuntivo n.762 emesso dal Tribunale di Perugia in data 7 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto alla il Parte_1 pagamento della somma di € 9.550,75, oltre gli interessi e le spese, deve essere confermato.
Conseguentemente l'opponente deve essere condannata al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 9.550,75, oltre gli interessi e le spese di Controparte_1
procedura dalla scadenza al saldo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico della ., tenuto conto dell'attività Parte_1
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3035/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 762/2022 emesso in data 7 maggio 2022 dal Tribunale di
Perugia; - condanna conseguentemente , in persona del Presidente e Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, della somma di € 9.550,75, oltre gli interessi dalla scadenza sino al saldo effettivo;
- condanna L , in persona del Presidente e legale rappresentate, al Parte_1 Parte_1
pagamento in favore di , in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 11 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)