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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. SOGGIA MARIO DE FABRIZIO SHARON ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
( ) Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._2
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, - Convenuto - CP_1
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 05/08/2025 il ricorrente chiese al Tribunale adito di condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive di cui in ricorso.
Nessuno è comparso. La causa è stata decisa all'odierna udienza come da infrascritto dispositivo.
Deve constatarsi che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 30/5/2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda improcedibile; nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, 20/11/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. SOGGIA MARIO DE FABRIZIO SHARON ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
( ) Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._2
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, - Convenuto - CP_1
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 05/08/2025 il ricorrente chiese al Tribunale adito di condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive di cui in ricorso.
Nessuno è comparso. La causa è stata decisa all'odierna udienza come da infrascritto dispositivo.
Deve constatarsi che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 30/5/2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda improcedibile; nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, 20/11/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)