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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6228 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6373/2025
TRA nato Castellammare di Stabia il 06/06/1978 (Cod. Fiscale: Parte_1 [...]
) elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via San Nullo C.F._1
n. 179 presso lo studio dell'avv. Dario Desiderio che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullamento dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI-000008633 emessa dall' di CP_1
Napoli e notificata in data 08/01/2025, riferita all'atto di accertamento n. .5100- CP_1
03/11/2021.0964681 del 03/11/2021 per la violazione avvenuta nell'anno 2018 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.098,00. Deduce il ricorrente che la sanzione si
1 riferisce alla presunta violazione di cui l'art. 2 co. 1 bis del D. lgs. n. 463 del 12 settembre 1983, convertito con dalla L. n. 638 dell'11 novembre 1983 e novellato dall'art. 23 del D. L. n. 48 del
04/05/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nell'anno 2018, con riferimento alla posizione previdenziale e contributiva della società Mood (P. Iva: CP_2
), della quale è, a decorrere dal 30/06/2020, il legale rappresentante. Eccepiva, P.IVA_1 pertanto, il difetto di legittimazione passiva in quanto all'epoca della presunta violazione, come risulta dalla Visura Camerale storica depositata agli atti, non ricopriva la carica di amministratore della suddetta Società e pertanto non aveva potuto commettere la violazione ed essere destinatario della richiesta di pagamento. Chiedeva a codesto Tribunale: “1. In via preliminare, con il presente atto si fa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, stante l'entità dell'importo e l'enorme pregiudizio economico gravante sul ricorrente in caso di mancata sospensione;
2. Nel merito accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Sig. in quanto lo stesso è subentrato alla carica di Parte_1 amministratore della Mood 03 S.r.l. in data 30/06/2020 al Sig. mentre la sanzione ingiunta Parte_2 afferisce ad omissioni avvenute nell'anno 2018, quindi antecedente al subentro nella carica di amministratore da parte dell'istante e per l'effetto disporsi l'annullamento e l'archiviazione dell'ordinanza ingiunzione in questa sede oggetto di impugnativa, in quanto essa doveva essere emessa
a carico del Sig. ; 3. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio Parte_2 oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concerne le spese, i diritti egli onorari di difesa”. CP_ Si costituiva l' eccependo preliminarmente la tardività del ricorso depositato il 14.3.2025, oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 6 del Dlgs n. 150/2011.
Chiedeva, dunque, dichiararsi inammissibile l'opposizione, con la precisazione che non avrebbe proceduto al recupero del credito.
Il ricorso è inammissibile
L'art. 6 del dlvo 150 del 2011, che espressamente richiama le controversie di cui all' art. 22 della l. 689 del 1981 (nell'ambito delle quali va ricondotta l'opposizione in oggetto), prevede che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione può essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto. Orbene, nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta notificata, secondo le stesse allegazioni attoree, l'08/01/2025, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 14/03/2025, ossia oltre il termine di cui sopra. Quanto detto determina come inevitabile conseguenza che l'opposizione è divenuta inammissibile.
2 Circa le spese, considerato che l' pur eccependo l'inammissibilità del ricorso ha CP_1 espressamente dichiarato che non procederà al recupero del credito, esse vanno compensate tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Spese compensate.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6373/2025
TRA nato Castellammare di Stabia il 06/06/1978 (Cod. Fiscale: Parte_1 [...]
) elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via San Nullo C.F._1
n. 179 presso lo studio dell'avv. Dario Desiderio che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullamento dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI-000008633 emessa dall' di CP_1
Napoli e notificata in data 08/01/2025, riferita all'atto di accertamento n. .5100- CP_1
03/11/2021.0964681 del 03/11/2021 per la violazione avvenuta nell'anno 2018 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.098,00. Deduce il ricorrente che la sanzione si
1 riferisce alla presunta violazione di cui l'art. 2 co. 1 bis del D. lgs. n. 463 del 12 settembre 1983, convertito con dalla L. n. 638 dell'11 novembre 1983 e novellato dall'art. 23 del D. L. n. 48 del
04/05/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nell'anno 2018, con riferimento alla posizione previdenziale e contributiva della società Mood (P. Iva: CP_2
), della quale è, a decorrere dal 30/06/2020, il legale rappresentante. Eccepiva, P.IVA_1 pertanto, il difetto di legittimazione passiva in quanto all'epoca della presunta violazione, come risulta dalla Visura Camerale storica depositata agli atti, non ricopriva la carica di amministratore della suddetta Società e pertanto non aveva potuto commettere la violazione ed essere destinatario della richiesta di pagamento. Chiedeva a codesto Tribunale: “1. In via preliminare, con il presente atto si fa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, stante l'entità dell'importo e l'enorme pregiudizio economico gravante sul ricorrente in caso di mancata sospensione;
2. Nel merito accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Sig. in quanto lo stesso è subentrato alla carica di Parte_1 amministratore della Mood 03 S.r.l. in data 30/06/2020 al Sig. mentre la sanzione ingiunta Parte_2 afferisce ad omissioni avvenute nell'anno 2018, quindi antecedente al subentro nella carica di amministratore da parte dell'istante e per l'effetto disporsi l'annullamento e l'archiviazione dell'ordinanza ingiunzione in questa sede oggetto di impugnativa, in quanto essa doveva essere emessa
a carico del Sig. ; 3. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio Parte_2 oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concerne le spese, i diritti egli onorari di difesa”. CP_ Si costituiva l' eccependo preliminarmente la tardività del ricorso depositato il 14.3.2025, oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 6 del Dlgs n. 150/2011.
Chiedeva, dunque, dichiararsi inammissibile l'opposizione, con la precisazione che non avrebbe proceduto al recupero del credito.
Il ricorso è inammissibile
L'art. 6 del dlvo 150 del 2011, che espressamente richiama le controversie di cui all' art. 22 della l. 689 del 1981 (nell'ambito delle quali va ricondotta l'opposizione in oggetto), prevede che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione può essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto. Orbene, nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta notificata, secondo le stesse allegazioni attoree, l'08/01/2025, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 14/03/2025, ossia oltre il termine di cui sopra. Quanto detto determina come inevitabile conseguenza che l'opposizione è divenuta inammissibile.
2 Circa le spese, considerato che l' pur eccependo l'inammissibilità del ricorso ha CP_1 espressamente dichiarato che non procederà al recupero del credito, esse vanno compensate tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Spese compensate.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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