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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3010/2022
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3010/2022
All'udienza del 30 gennaio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
Per l'avv. ROSSI GIRONDA RAFFAELA Parte_1
Per avv. RAMAZZOTTI MARCO Controparte_1
l'avv. LAVALLE MARIA
Parte opponente si riporta al ricorso, nonché alle note datate 7.12.2023 e 27.1.2025, chiedendone l'acquisizione agli atti.
L'avv. LAVALLE si oppone alle avverse produzioni documentali, poiché tardive;
si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa e nelle note conclusive del 5.2.2024. Chiede la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3010/2022 R.G., promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Rossi Parte_1 P.IVA_1
Gironda e Raffaela Rossi Gironda, giusta procura in atti;
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Giugno e Marco Ramazzotti, giusta procura in atti;
- PARTE OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.9.2022, la società di diritto inglese Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di n. 795/2022, notificata in CP_2 data 2.8.2022, irrogata sulla scorta del verbale di accertamento di infrazione n. 290/2021 elevato dalla Polizia di Frontiera di Fiumicino il 22.10.2021 e in pari data notificato.
In forza del predetto verbale, si era contestata a l'inosservanza Parte_1 dell'art. 5 del d. lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24 c.1 del medesimo decreto, in quanto il vettore avrebbe posto in essere la seguente condotta: “in data 21.10.2021 la Compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo BA0560 proveniente da Londra inviava Parte_1 erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di nazionalità USA Parte_2 comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ ” con scadenza Numero_1
28.06.2026. Al suo arrivo il passeggero mostrava ai controlli documentali il Parte_2
pagina 2 di 6 documento (passaporto ordinario) n. “ ” con scadenza 07/09/2022, documento Numero_2 chiaramente differente da quello indicato dalla compagnia . L Parte_1 CP_2 ritenendo fondato l'accertamento, ha ingiunto al vettore – a mezzo dell'ordinanza opposta – il pagamento della somma di € 8.653,00.
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente ha lamentato: 1) l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per la mancata audizione personale del destinatario del provvedimento;
2) il distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera, la quale non effettua alcuna verifica sulla rispondenza dei dati del passeggero sopraggiunto da un volo di con quelli PNR/API inviati elettronicamente dalla Parte_1
Compagnia Aerea alla predetta banca dati ex d.lgs. 53/2018; 3) l'omessa indicazione nel verbale di contestazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata accertata l'infrazione; 4) l'insussistenza dell'illecito amministrativo sanzionato dal d.lgs. 53/2018 a fronte dell'irrilevanza della discrepanza dei documenti di identità del passeggero, posto che la normativa “non sanziona il caso in cui, dopo la corretta registrazione da parte del vettore del documento identificativo fornito dal passeggero al check-in, il ridetto passeggero esibisca al momento dello sbarco un documento di identità diverso”; la non punibilità dell'illecito per assenza del requisito soggettivo di cui all'art. 3 legge 689/1981, tenuto conto che “dal predetto verbale non risultano precisazioni atte ad imputare a la circostanza Parte_1
(ontologicamente fuori dal potere di verifica e controllo della medesima) che il ridetto passeggero abbia esibito all'Autorità di Vigilanza un passaporto diverso da quello registrato nel
PNR”; 5) la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa indicazione nel verbale presupposto dei motivi della mancata contestazione immediata dell'infrazione in ragione della quale è stato emesso l'atto impositivo, in violazione dell'art. 14 della legge n 689/81; 6) inesistenza del verbale di accertamento, in quanto irritualmente notificato a mezzo pec al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge 7) il difetto di conformità all'originale analogico digitale della copia informale fotostatica del verbale denominato n. 290 del 2021, tanto nella rispettiva corrispondenza all'originale, quanto nella scrittura e nella sottoscrizione;
8) la nullità dell'ingiunzione per invalidità insanabile del sopra indicato verbale in quanto elevato nei confronti di una persona giuridica e non già nei confronti del trasgressore, rispetto al quale non risulta essere stata svolta alcuna effettiva ricerca per la relativa individuazione;
9) in subordine,
l'eccessività della sanzione irrogata.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione; in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
In data 29.3.2023 l' si è costituita in giudizio, assumendo che le domande avversarie CP_2 dovessero essere respinte, in quanto infondate in fatto in in diritto.
pagina 3 di 6 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
È meritevole di accoglimento il quarto motivo di opposizione, nei termini di seguito specificati.
In base all'art. 24 del d. lgs. 53/2018, salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati.
A sua volta, l'art. 5 comma 1 del d. lgs. 53/2018 prescrive che i vettori aerei trasferiscano al Sistema Informativo, attraverso il «metodo push», i dati PNR relativi ai voli extra-UE e intra-
UE, in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territorio nazionale, raccolti nel normale svolgimento della loro attività. Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a).
È utile ricordare che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d. lgs. 53/2018, sono «dati
PNR» “le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione. Nel caso in cui con una singola prenotazione vengano acquistati più biglietti, il PNR contiene le informazioni relative a tutti i soggetti cui la prenotazione si riferisce, siano esse registrate nei sistemi di prenotazione o di controllo delle partenze in fase di imbarco o in sistemi equivalenti dotati delle medesime funzionalità”.
Tra i dati menzionati nell'allegato I della direttiva UE 2016/681 figurano, qualora raccolti dal vettore aereo, il tipo, il numero, il paese di rilascio e la data di scadenza del documento del passeggero.
La norma, dunque, stabilisce che la sanzione prevista per la mancata trasmissione dei dati
PNR debba essere applicata anche in caso di erroneità o incompletezza dei dati trasmessi dal vettore aereo.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, l' comminava la sanzione contemplata dall'art. 5 comma 1 del CP_2
d. lgs. 53/2018 ritenendo che il vettore aereo con riferimento al volo BA0560 in Parte_1 partenza il 21.10.2021 da Londra e diretto a Roma – Fiumicino, avesse trasmesso dei dati errati concernenti il numero e la data di scadenza del documento di un passeggero, avendo quest'ultimo esibito alla polizia di frontiera – in sede di controlli documentali allo sbarco – un passaporto recante un numero e una data di scadenza diversi da quelli previamente comunicati dalla compagnia.
È però condivisibile il ragionamento della compagnia aerea laddove sostiene che, in assenza di una verifica a cura della polizia di frontiera dell'effettiva indisponibilità in capo al passeggero del diverso documento comunicato dal vettore, non è possibile automaticamente e necessariamente inferire una responsabilità del vettore stesso per la trasmissione di dati PNR erronei, essendo viceversa possibile che il passeggero, legittimamente nel possesso di due documenti ugualmente in corso di validità, al momento dello sbarco abbia esibito agli agenti di polizia un documento diverso rispetto a quello comunicato alla compagnia – e a sua volta trasmesso dal vettore – prima dell'imbarco.
Come argomentato dal Tribunale di Civitavecchia nell'ambito di plurimi giudizi di opposizione incardinati sulla scorta di motivi del tutto analoghi a quelli in esame, la diversità del passaporto indicato alla compagnia dal passeggero prima dell'imbarco rispetto a quello esibito alla polizia di frontiera al momento dello sbarco costituisce solamente un indizio dell'ipotetica erroneità dei dati del documento di identità, come poi trasmessi dal vettore aereo.
Difatti, “è astrattamente possibile la disponibilità da parte del passeggero di due distinti passaporti validi per l'espatrio per cui il passeggero può aver utilizzato il primo in fase di registrazione e di imbarco ed il secondo in fase di controlli da parte della Polizia di Frontiera”
(Tribunale Civitavecchia, n. 1497 del 12/11/2024).
D'altra parte, l'art. 9 comma 1 del d. lgs. 53/2018 stabilisce che “i dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli
Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di cui all'articolo 7, immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri”, da ciò discendendo che il vettore debba tempestivamente inviare i dati anche e soprattutto al fine di porre gli uffici di frontiera in condizione di svolgere i necessari controlli.
Come osservato dal Tribunale in analoghe controversie, anche nel caso di specie tali controlli non risultano pienamente svolti, “contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello
pagina 5 di 6 esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri dal vettore” (Tribunale Civitavecchia, 29/09/2023).
In conclusione, non è possibile affermare che i dati trasmessi dal vettore fossero oltre ogni dubbio errati, in assenza di una non compiuta verifica circa l'effettiva indisponibilità in capo al passeggero del diverso documento previamente comunicato dalla compagnia.
In applicazione del criterio di giudizio previsto dall'art. 6 comma 11 del d. lgs. 150/2011,
a mente del quale il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione qualora non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, reputa l'intestato Tribunale che nella fattispecie, per carente attività istruttoria dell'autorità amministrativa, gli elementi per affermare la responsabilità del vettore non siano sufficienti e che, pertanto, il provvedimento impugnato debba essere annullato.
L'esame degli ulteriori motivi di opposizione può ritenersi assorbito secondo il principio della ragione più liquida e del connesso criterio di economia processuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati i parametri ex DM 55/2014 e ss. mm., scaglione corrispondente al valore della controversia, valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente svolta, il livello di complessità delle questioni trattate, nonché la serialità della controversia. Non si apprezza il requisito della colpa grave ai fini dell'invocata condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. n. 795/2022, emessa da e notificata in data 2.8.2022; CP_2
• condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 CP_2 Parte_1 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA e IVA (se dovuta)
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale.
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3010/2022
All'udienza del 30 gennaio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
Per l'avv. ROSSI GIRONDA RAFFAELA Parte_1
Per avv. RAMAZZOTTI MARCO Controparte_1
l'avv. LAVALLE MARIA
Parte opponente si riporta al ricorso, nonché alle note datate 7.12.2023 e 27.1.2025, chiedendone l'acquisizione agli atti.
L'avv. LAVALLE si oppone alle avverse produzioni documentali, poiché tardive;
si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa e nelle note conclusive del 5.2.2024. Chiede la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3010/2022 R.G., promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Rossi Parte_1 P.IVA_1
Gironda e Raffaela Rossi Gironda, giusta procura in atti;
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Giugno e Marco Ramazzotti, giusta procura in atti;
- PARTE OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.9.2022, la società di diritto inglese Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di n. 795/2022, notificata in CP_2 data 2.8.2022, irrogata sulla scorta del verbale di accertamento di infrazione n. 290/2021 elevato dalla Polizia di Frontiera di Fiumicino il 22.10.2021 e in pari data notificato.
In forza del predetto verbale, si era contestata a l'inosservanza Parte_1 dell'art. 5 del d. lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24 c.1 del medesimo decreto, in quanto il vettore avrebbe posto in essere la seguente condotta: “in data 21.10.2021 la Compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo BA0560 proveniente da Londra inviava Parte_1 erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di nazionalità USA Parte_2 comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ ” con scadenza Numero_1
28.06.2026. Al suo arrivo il passeggero mostrava ai controlli documentali il Parte_2
pagina 2 di 6 documento (passaporto ordinario) n. “ ” con scadenza 07/09/2022, documento Numero_2 chiaramente differente da quello indicato dalla compagnia . L Parte_1 CP_2 ritenendo fondato l'accertamento, ha ingiunto al vettore – a mezzo dell'ordinanza opposta – il pagamento della somma di € 8.653,00.
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente ha lamentato: 1) l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per la mancata audizione personale del destinatario del provvedimento;
2) il distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera, la quale non effettua alcuna verifica sulla rispondenza dei dati del passeggero sopraggiunto da un volo di con quelli PNR/API inviati elettronicamente dalla Parte_1
Compagnia Aerea alla predetta banca dati ex d.lgs. 53/2018; 3) l'omessa indicazione nel verbale di contestazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata accertata l'infrazione; 4) l'insussistenza dell'illecito amministrativo sanzionato dal d.lgs. 53/2018 a fronte dell'irrilevanza della discrepanza dei documenti di identità del passeggero, posto che la normativa “non sanziona il caso in cui, dopo la corretta registrazione da parte del vettore del documento identificativo fornito dal passeggero al check-in, il ridetto passeggero esibisca al momento dello sbarco un documento di identità diverso”; la non punibilità dell'illecito per assenza del requisito soggettivo di cui all'art. 3 legge 689/1981, tenuto conto che “dal predetto verbale non risultano precisazioni atte ad imputare a la circostanza Parte_1
(ontologicamente fuori dal potere di verifica e controllo della medesima) che il ridetto passeggero abbia esibito all'Autorità di Vigilanza un passaporto diverso da quello registrato nel
PNR”; 5) la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa indicazione nel verbale presupposto dei motivi della mancata contestazione immediata dell'infrazione in ragione della quale è stato emesso l'atto impositivo, in violazione dell'art. 14 della legge n 689/81; 6) inesistenza del verbale di accertamento, in quanto irritualmente notificato a mezzo pec al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge 7) il difetto di conformità all'originale analogico digitale della copia informale fotostatica del verbale denominato n. 290 del 2021, tanto nella rispettiva corrispondenza all'originale, quanto nella scrittura e nella sottoscrizione;
8) la nullità dell'ingiunzione per invalidità insanabile del sopra indicato verbale in quanto elevato nei confronti di una persona giuridica e non già nei confronti del trasgressore, rispetto al quale non risulta essere stata svolta alcuna effettiva ricerca per la relativa individuazione;
9) in subordine,
l'eccessività della sanzione irrogata.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione; in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
In data 29.3.2023 l' si è costituita in giudizio, assumendo che le domande avversarie CP_2 dovessero essere respinte, in quanto infondate in fatto in in diritto.
pagina 3 di 6 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
È meritevole di accoglimento il quarto motivo di opposizione, nei termini di seguito specificati.
In base all'art. 24 del d. lgs. 53/2018, salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati.
A sua volta, l'art. 5 comma 1 del d. lgs. 53/2018 prescrive che i vettori aerei trasferiscano al Sistema Informativo, attraverso il «metodo push», i dati PNR relativi ai voli extra-UE e intra-
UE, in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territorio nazionale, raccolti nel normale svolgimento della loro attività. Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a).
È utile ricordare che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d. lgs. 53/2018, sono «dati
PNR» “le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione. Nel caso in cui con una singola prenotazione vengano acquistati più biglietti, il PNR contiene le informazioni relative a tutti i soggetti cui la prenotazione si riferisce, siano esse registrate nei sistemi di prenotazione o di controllo delle partenze in fase di imbarco o in sistemi equivalenti dotati delle medesime funzionalità”.
Tra i dati menzionati nell'allegato I della direttiva UE 2016/681 figurano, qualora raccolti dal vettore aereo, il tipo, il numero, il paese di rilascio e la data di scadenza del documento del passeggero.
La norma, dunque, stabilisce che la sanzione prevista per la mancata trasmissione dei dati
PNR debba essere applicata anche in caso di erroneità o incompletezza dei dati trasmessi dal vettore aereo.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, l' comminava la sanzione contemplata dall'art. 5 comma 1 del CP_2
d. lgs. 53/2018 ritenendo che il vettore aereo con riferimento al volo BA0560 in Parte_1 partenza il 21.10.2021 da Londra e diretto a Roma – Fiumicino, avesse trasmesso dei dati errati concernenti il numero e la data di scadenza del documento di un passeggero, avendo quest'ultimo esibito alla polizia di frontiera – in sede di controlli documentali allo sbarco – un passaporto recante un numero e una data di scadenza diversi da quelli previamente comunicati dalla compagnia.
È però condivisibile il ragionamento della compagnia aerea laddove sostiene che, in assenza di una verifica a cura della polizia di frontiera dell'effettiva indisponibilità in capo al passeggero del diverso documento comunicato dal vettore, non è possibile automaticamente e necessariamente inferire una responsabilità del vettore stesso per la trasmissione di dati PNR erronei, essendo viceversa possibile che il passeggero, legittimamente nel possesso di due documenti ugualmente in corso di validità, al momento dello sbarco abbia esibito agli agenti di polizia un documento diverso rispetto a quello comunicato alla compagnia – e a sua volta trasmesso dal vettore – prima dell'imbarco.
Come argomentato dal Tribunale di Civitavecchia nell'ambito di plurimi giudizi di opposizione incardinati sulla scorta di motivi del tutto analoghi a quelli in esame, la diversità del passaporto indicato alla compagnia dal passeggero prima dell'imbarco rispetto a quello esibito alla polizia di frontiera al momento dello sbarco costituisce solamente un indizio dell'ipotetica erroneità dei dati del documento di identità, come poi trasmessi dal vettore aereo.
Difatti, “è astrattamente possibile la disponibilità da parte del passeggero di due distinti passaporti validi per l'espatrio per cui il passeggero può aver utilizzato il primo in fase di registrazione e di imbarco ed il secondo in fase di controlli da parte della Polizia di Frontiera”
(Tribunale Civitavecchia, n. 1497 del 12/11/2024).
D'altra parte, l'art. 9 comma 1 del d. lgs. 53/2018 stabilisce che “i dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli
Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di cui all'articolo 7, immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri”, da ciò discendendo che il vettore debba tempestivamente inviare i dati anche e soprattutto al fine di porre gli uffici di frontiera in condizione di svolgere i necessari controlli.
Come osservato dal Tribunale in analoghe controversie, anche nel caso di specie tali controlli non risultano pienamente svolti, “contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello
pagina 5 di 6 esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri dal vettore” (Tribunale Civitavecchia, 29/09/2023).
In conclusione, non è possibile affermare che i dati trasmessi dal vettore fossero oltre ogni dubbio errati, in assenza di una non compiuta verifica circa l'effettiva indisponibilità in capo al passeggero del diverso documento previamente comunicato dalla compagnia.
In applicazione del criterio di giudizio previsto dall'art. 6 comma 11 del d. lgs. 150/2011,
a mente del quale il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione qualora non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, reputa l'intestato Tribunale che nella fattispecie, per carente attività istruttoria dell'autorità amministrativa, gli elementi per affermare la responsabilità del vettore non siano sufficienti e che, pertanto, il provvedimento impugnato debba essere annullato.
L'esame degli ulteriori motivi di opposizione può ritenersi assorbito secondo il principio della ragione più liquida e del connesso criterio di economia processuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati i parametri ex DM 55/2014 e ss. mm., scaglione corrispondente al valore della controversia, valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente svolta, il livello di complessità delle questioni trattate, nonché la serialità della controversia. Non si apprezza il requisito della colpa grave ai fini dell'invocata condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. n. 795/2022, emessa da e notificata in data 2.8.2022; CP_2
• condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 CP_2 Parte_1 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA e IVA (se dovuta)
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale.
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
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