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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/06/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1941/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Viel Livio
Appellante
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
(C.F. , (C.F. C.F._5 Parte_2
, (C.F. ), C.F._6 Parte_3 C.F._7 Pt_4
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._8 Parte_5
), con l'avv. e l'avv. ; C.F._9 Parte_4 Parte_3
(C.F. ), in persona del Controparte_6 P.IVA_2 liquidatore pro tempore, con l'avv. Giacobbi Giacomo;
(C.F. ), con l'avv. De Michiel Controparte_7 C.F._10
Francesca;
(C.F. ), con l'avv. Ghezze Paolo;
Parte_6 C.F._11
(C.F. ), in persona del legale Controparte_8 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con l'avv. Lombardi Giancarlo;
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_9 P.IVA_4 con l'avv. Di Benedetto Marco
Appellati
Oggetto: Proprietà. Appello avverso la sentenza n. 101/23 pubblicata in data
30/03/2023 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In accoglimento della presente impugnazione, voglia l'intestata Corte d'Appello:
- annullare o comunque riformare la sentenza del Tribunale di Belluno, Giudice monocratico dott. Paolo Velo, numero 101/2023 pubblicata il 30.03.2023;
- per l'effetto, accogliere le domande e conclusioni tutte già formulate dalla
[...]
che si trascrivono: Parte_1
“Nel merito
- siano respinte tutte le avverse eccezioni anche preliminari nonché tutte le avverse conclusioni e domande siccome infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
- sia accertato e dichiarato che l'immobile a uso abitativo costruito sul mappale 425 (già
353) al Fg. 74 di catasto edilizio urbano in Comune di UR di DO di proprietà dei convenuti, è stato realizzato in violazione delle previsioni di cui all'art. 5 delle
Norme Edilizie e Urbanistiche del Piano Regolatore Generale del Comune di UR
pag. 2/34 di DO in materia di distanze minime tra proprietà confinanti, non rispettando la predetta costruzione la prevista distanza di metri 5 dalla linea confinaria con il mappale
354 nello stesso Fg. 74 di proprietà della Parte_1
- sia accertato e dichiarato che il muro di fabbrica dell'autorimessa realizzata quale pertinenza dell'edificio principale sul medesimo mappale 425 del Fg. 74 e di proprietà dei convenuti, costituisce nuova costruzione, soggetta anch'essa alle predette prescrizioni regolamentari di cui all'art. 5 (zona “T”) del P.R.G. del Comune di
UR di DO;
- sia accertato che le citate norme sulle distanze dai confini e tra fabbricati sono state violate da parte convenuta con il predetto fabbricato, altresì costruito parzialmente all'interno della proprietà mapp. 354 della Parte_1
- sia accertato e dichiarato inoltre che il parapetto realizzato lungo il muro del lato sud dell'autorimessa mapp. 425 è difforme da quanto in progetto e consente l'affaccio diretto sul fondo contiguo al mapp. 354 di parte attrice, costituendo veduta realizzata in violazione della distanza di metri 1,5 dal confine di cui all'art. 905 c.c.
- sia altresì accertato che tutte tali opere sono state realizzate senza il rispetto delle distanze minime imposte dalle norme del codice civile;
- per l'effetto, siano condannati i convenuti SInori CP_1 CP_2 CP_3
, , ed
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_5 [...]
e , in solido tra loro, al rilascio delle porzioni dell'immobile mapp. Parte_3 Parte_4
354 occupate e alla demolizione delle costruzioni illegittimamente eseguite con ripristino dello stato dei luoghi quale precedente all'intervento stesso, arretrando le costruzioni e ogni manufatto sino al completo rispetto delle predette distanze e dei distacchi di legge e di regolamento;
- siano condannati i convenuti senza rinuncia alle domande di ripristino, anche al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi dalla società attrice, quali saranno quantificati in corso di causa anche con l'ausilio di espletanda CTU o, subordinatamente, in via equitativa.
pag. 3/34 Con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Siano in ogni caso rigettate e respinte tutte le avverse domande, eccezioni e deduzioni, siccome infondate sia in fatto che in diritto.
In via istruttoria
Si rinnovano, ad ogni affetto tutte le istanze formulate nel primo grado di giudizio.
In particolare, richiamate le istanze e le deduzioni istruttorie di cui alle memorie di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c. parte attrice rinnova tutte le osservazioni, deduzioni e contestazioni eseguite dal proprio TO alla Consulenza d'Ufficio, ribadendo che la stessa non ha tenuto conto del piano quotato allegato alla pratica edilizia relativa al fabbricato di controparte mapp. 425 realizzato da e non ha verificato Controparte_6 presso l'Amministrazione comunale la situazione urbanistica-edilizia degli immobili
(mapp 354 e mapp 425 già 353) contrapposti in causa né l'effettiva attuale edificabilità dell'immobile di parte attrice, in base allo stato di fatto rilevato dallo stesso Consulente.
Per l'effetto, chiede: I - che il Giudice voglia disporre l'integrazione della perizia: a) acquisendo il parere del Comune di UR di DO (o assumendo informazioni presso la stessa Amministrazione, come già richiesto con la memoria ex art. 183, VI° co. n.2 c.p.c.) in merito alla situazione edificatoria dei due lotti confinanti e in particolare di quello della parte attrice, sulla base dei confini verificati dal CTU e dell'effettivo stato di fatto rilevato nella consulenza, nonché delle opere eseguite dai convenuti in accertata difformità edilizia (difformità già evidenziata dalla perizia doc. 8 di parte attrice, non considerata dal CTU ma rilevante perché comportante violazione delle distanze e distacchi di legge nonché limitazione ai diritti edificatori della parte attrice); b) individuando e descrivendo precisamente, sempre sulla base dei dati e delle oggettive misurazioni già accertate dallo s tesso Consulente d'Ufficio, quelle parti o porzioni dei manufatti (costruzioni) realizzati dai convenuti per le quali è stata verificata l'occupazione della proprietà di parte attrice (avendo il CTU comunque accertato l'invasione della proprietà di e quelle porzioni delle Parte_1
costruzioni che pur eseguite sulla proprietà di parte convenuta, per le quali risulta comunque verificato anche il mancato rispetto delle distanze legali (avendo il CTU
pag. 4/34 altresì accertato, ad esempio, che neppur e la parete finestrata e con sporti, terrazze e cassonature dell'edificio residenziale rispetta la distanza di cinque metri dal confine, senza dire dell'autorimessa emergente dal terreno); II chiede inoltre che in conformità a quanto richiesto già con la memoria istruttoria a prova diretta di data 2 maggio 2019 sia ordinato alle parti convenute di produrre copia degli elaborati tecnici (comprensivi dello stato di fatto e piano quotato) e progettuali, allegati alle pratiche edilizie che hanno portato ai permessi di costruire n. 50/2007 e n. 71/2007 del Comune di UR di
DO e alla DIA depositata il 26 giugno 2008; III – chiede altresì che in conformità alla memoria istruttoria a prova diretta siano richieste ex art. 213 cpc al Comune di
UR le informazioni (non acquisite dal CTU) relative alle rilevate violazioni delle distanze edilizie e confinarie e quant'altro a questo proposito formulato nella medesima memoria;
IV - rinnovate in ogni caso anche tutte le altre istanze probatorie.
Per , , , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Nel merito:
- Dichiarare la inammissibilità ex art.342 c.p.c. e/o la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da per le ragioni tutte Parte_1
esposte in atti, confermando integralmente la sentenza appellata;
- Comunque respingere l'appello alla Sentenza n. 101/2023 del Tribunale di Belluno proposto da e le domande tutte dalla stessa avanzate Parte_1
nei confronti dei SI.ri , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , e in Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per le ragioni tutte esposte in atti, confermando integralmente la sentenza appellata;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e delle domande dell'attrice/appellante nei confronti dei SI.ri CP_1 CP_2
, , ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 [...]
, e accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Controparte_6
pag. 5/34 P.I. , anche in solido tra loro, per qualsivoglia illecito o irregolarità Controparte_7
che dovesse essere riscontrato nella realizzazione dell'edificio oggetto di causa e comunque per le motivazioni tutte esposte in atti, e dunque, conseguentemente, in particolare:
- quanto alle richieste di rilascio, demolizione e ripristino avanzate dall'attrice/appellante: condannare i terzi , in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro tempore, e P.I. anche in solido tra Controparte_7
loro, a tenere indenni e rimborsare ai convenuti SI.ri , , CP_1 CP_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_5 Pt_4
e , tutte le spese ed i costi che gli stessi fossero, a qualsiasi titolo,
[...] Parte_3
tenuti a sostenere per l'eventuale rilascio di porzioni dell'immobile oggetto di causa, per eventuali demolizioni, arretramenti e ripristini, oltre al risarcimento dei danni di ogni ordine e tipo dagli stessi subiti e/o subendi per le medesime causali di cui sopra, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia;
- quanto al risarcimento degli ulteriori danni che venissero riconosciuti all'attrice/appellante, condannare i medesimi , in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, e P.I. anche in Controparte_7
solido tra loro, a corrispondere direttamente all'attrice/appellante quanto venisse riconosciuto in favore della stessa all'esito del giudizio, ed in subordine a manlevare e tenere indenni i convenuti SI.ri , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_5 Parte_4 [...]
di quanto gli stessi fossero tenuti a pagare all'attrice/appellante per qualsiasi Parte_3
titolo, ragione e causa, anche per spese legali;
- in ogni caso, respingere le eccezioni di prescrizione da chiunque svolte nei confronti dei convenuti SI.ri , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, e , in Controparte_5 Parte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_3
quanto infondate, per le motivazioni tutte esposte in atti.
Comunque, con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio, 15% rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, oltre alle spese di CTU e di CTP e pag. 6/34 dunque con condanna dell'attrice a rimborsare ai suddetti convenuti i relativi costi nella misura rispettivamente di: €. 1.745,65 già corrisposti dai convenuti al CTU (posto che l'attrice, pur condannata al relativo pagamento, non vi ha provveduto); ed €. 4.270,65 corrisposti dai convenuti al proprio CTP (come da allegati).
- In via istruttoria: ci si oppone a tutte le richieste istruttorie dell'appellante, per le ragioni esposte in atti. Nella denegata ipotesi in cui venisse disposta attività istruttoria ulteriore rispetto a quella svolta in primo grado, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado dai convenuti e non ammesse.
Per Controparte_6
- in via preliminare: rigettare l'istanza della domanda di sospensiva della sentenza impugnata, per-ché infondata in fatto e in diritto;
- in via principale di merito: rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
101/2023 del Tribunale di Bellu-no, pubbl. il 30.03.2023, RG n. 531/2017, repert. n.
156/2023 e confermare la detta sentenza in ogni sua statuizione anche in punto di spese.
- In via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del
P.I. , nato in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_7 C.F._12
e residente a [...]di DO (BL), piazza Regina Pacis n. 3, e dell'ing.
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), domiciliato Parte_6 C.F._11
in (47521) Cesena, via Montiano n. 2463, in solido tra loro quali pro-gettisti e Direttore
Lavori, il solo P.I. , per qualsivoglia sconfinamento, occupa-zione, Controparte_7
violazione di legge o dei diritti del vicino o danno, di qualunque natura e specie venisse accerta-to esservi in conseguenza alla costruzione dell'edificio denominato CP_10 condannando per l'effetto gli stessi a tenere indenne la società da ogni Controparte_6
conseguenza risarcitoria, onero-sa e/o dannosa che la stessa fosse IA a subire in ragione delle dette irregolarità per tutti i titoli dalle stesse dedotti e comunque da ogni danno che ella dovesse subire in conseguenza della vicenda de qua.
pag. 7/34 In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre 4% CPA, rimborso forfettario 15% e IVA come per legge.
Per Parte_6
in principalità:
- respingere – per le ragioni addotte in atti – l'appello promosso da Parte_1
in ogni sua parte, essendo infondato in fatto e in diritto, confermando in
[...]
toto la sentenza del Tribunale;
con vittoria di spese e onorari del grado;
in via subordinata per il denegato caso di riforma della sentenza impugnata:
-- in via preliminare:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti e a verbale di udienza:
1) l'inammissibilità/improcedibilità di ogni domanda svolta e/o estesa nei confronti dell'Ing. per intervenuta prescrizione, per difetto di legittimazione Parte_6 passiva del terzo chiamato, per mancato esperimento dell'azione di regolamento dei confini ovvero ex art. 936 commi IV e/o V c.c., respingendole;
2) l'inammissibilità/improcedibilità della domanda nuova svolta dall'attore-appellante nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di accertamento e declaratoria di una supposta difformità dell'opera “da quanto in progetto”, sulla quale non si accetta il contraddittorio;
-- nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
- in principalità, respingere ogni domanda svolta e/o estesa da qualunque parte nei confronti dell'Ing. in quanto infondata in fatto e in diritto per le Parte_6
ragioni esposte in atti, nonché per decadenza-rinuncia da parte di in Controparte_6
pag. 8/34 liquidazione, ex art. 346 c.p.c., alla pretesa estensione delle domande attoree al e, in parte qua, alla domanda di manleva;
Parte_6
- in via subordinata: in denegato caso di accoglimento anche parziale di qualsivoglia domanda, svolta e/o estesa nei confronti dell'Ing. condannare la Parte_6 compagnia assicuratrice – in persona del legale rappresentante Controparte_8 pro tempore – a tenere indenne e manlevare l'Ing. di quanto questi sia Parte_6 tenuto a pagare alla chiamante all'attrice-appellante o a qualsivoglia Controparte_6
altra parte a qualsiasi titolo (per capitale, interessi e spese tutte).
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi.
In via istruttoria:
A) Si rinnova l'opposizione alle istanze istruttore formulate dall'appellante in quanto inammissibili e infondate per le ragioni esposte alle pagine 20-21 della comparsa di costituzione in appello, nonché per le ragioni addotte dai convenuti-appellati ( + CP_1
altri) a pagina 23 della relativa comparsa di costituzione, tutte da intendersi quivi integralmente ritrascritte e fatte proprie.
B) Per l'inconcesso caso di riapertura della fase istruttoria, posto che la dichiarazione sottoscritta da e - di attestazione dell'individuazione e CP_7 Controparte_11
rispetto dei confini di proprietà, prodotta dai convenuti come documento n. 5 - CP_1
nonchè la mancata contestazione dei terzi chiamati e CP_7 Controparte_6
delle circostanze fattuali dedotte da le rendono già provate e comunque Parte_6
ammesse ex art. 115 c.p.c., per tuziorismo si chiede:
l'ammissione di prova per interrogatorio formale del TO del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore di , nonché prova Controparte_6
per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che nel 2007 la verifica della linea di confine e l'individuazione dei relativi termini tra il terreno identificato al foglio 74, mappale 353 del Catasto Terreni di
UR di DO, e quello confinante, identificato con il mappale 354, sono state compiute dal TO assieme al proprietario del mappale 354, SI. Controparte_7
pag. 9/34 come da dichiarazione sottoscritta da costoro che Le viene Controparte_11
esibita (doc. 5 conv. ?” CP_1
2) “Vero che nella primavera del 2007 il TO ha eseguito il Controparte_7
rilievo plani-altimetrico del terreno identificato al foglio 74, mappale 353 del Catasto
Terreni di UR di DO?”
3) “Vero che nella primavera del 2007 il TO ha inserito il Controparte_7
suddetto rilievo plani-altimetrico sulla particella 353, così individuando i limiti della proprietà?”
4) “Vero che le operazioni descritte nei precedenti tre capitoli sono state eseguite dal
TO su incarico di ” Controparte_7 Controparte_6
5) “Vero che nella primavera del 2007 il TO ha inviato il Controparte_7
rilievo plani-altimetrico del terreno al mappale 353, con individuazione dei confini di proprietà, che Le viene esibito (doc. 5), all'Ing. affinchè costui Parte_6
inserisse il fabbricato nel progetto, come da tavola n. 2 che Le viene esibita (doc. 6)?”
6) “Vero nel 2007 ha incaricato della direzione dei lavori di Controparte_6
costruzione del fabbricato sul mappale 353, ad UR di DO in via Ambata, il solo TO ?” Controparte_7
7) “Vero che nell'estate 2007 - all'avvio dei lavori nel cantiere sito ad UR di
DO in via Ambata, sul mappale 353 (vedasi doc. 6) - il TO Controparte_7
- quale direttore dei lavori - ha apposto i picchetti in corrispondenza del perimetro del fabbricato da costruire, verificando con il “gps” il rispetto della distanza di 5 ml dal confinante mappale 354, e la costruzione all'interno del mappale 353 dell'autorimessa, alla presenza del capo cantiere ?” Persona_1
8) “Vero che nell'estate del 2008, terminati i lavori, il TO ha Controparte_7
eseguito – su incarico di - il rilievo strumentale del nuovo fabbricato Controparte_6
sul mappale 353, verificando il rispetto delle distanze dal mappale 354 e dei confini di proprietà, procedendo all'inserimento in mappa catastale del nuovo fabbricato come da pag. 10/34 tipo mappale del 01.7.2008 n. protocollo BL0100952, riportato nella visura che Le viene esibita (doc. 7)?”
9) “Vero che nell'ottobre 2010, terminati i lavori di costruzione del fabbricato al mappale 353, il TO , assieme al proprietario del fondo limitrofo Controparte_7
al mappale 354, SI. ha nuovamente verificato il rispetto dei CP_11 CP_7
termini di confine a suo tempo individuati, come da dichiarazione sottoscritta da costoro che Le viene esibita (doc. 5 ?” CP_1
Interpelli di:
, e legale rappr. pro tempore di , Controparte_7 Controparte_6
su tutti i capitoli;
Si indicano a testi:
- , residente a[...], sul Persona_1
capitolo 7; residente a [...], su tutti i Testimone_1
capitoli.
Per Controparte_7
- In via preliminare: sia rigettata la richiesta di parte appellante in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in quanto inammissibile, infondata e, comunque, non motivata, né con riferimento al fumus boni iuris, né con riferimento al periculum in mora;
- in via principale nel merito: siano rigettati tutti i motivi di appello proposti, in quanto infondati in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e, per l'effetto, sia confermata la sentenza di primo grado.
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover accogliere, anche solo in parte, i motivi di appello, con riforma della sentenza di primo grado, siano comunque rigettate tutte le richieste a qualsivoglia titolo rivolte nei confronti del p.i. , perché inammissibili, infondate e, in ogni caso, Controparte_7
per intervenuta prescrizione;
pag. 11/34 - in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover accogliere, anche solo in parte, i motivi di appello, con riforma della sentenza di primo grado e sia accertata, anche solo in parte, una responsabilità per i fatti di cui è causa in capo al sig. , con conseguente accoglimento delle Controparte_7
richieste a qualsivoglia titolo rivolte nei suoi confronti, sia ridotto al minimo l'ammontare del risarcimento, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e sia condannata la TE IA , in persona del legale Controparte_12
rappresentante pro tempore, a tenere indenne il p.i. da ogni onere Controparte_7
che dovesse su di esso ricadere a seguito della decisione della causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e onorari oltre IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di C.T.U. e, dunque, con condanna di parte appellante a rimborsare al p.i.
[...]
i relativi costi nella misura di euro 1.745,65 già corrisposti al C.T.U. (in CP_7
assenza di pagamento di parte appellante, tenuta in forza della sentenza di primo grado) come da fattura allegata;
in via istruttoria: nel caso in cui fosse disposta ulteriore istruttoria, si insiste per le istanze istruttorie richieste in primo grado e non ammesse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.
Per Controparte_8
in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 101/2023 pubblicata in data 30.03.2023, non notificata, a conclusione del giudizio di primo grado RG n. 531/2017 R.G. resa dal Giudice Unico del Tribunale di
Belluno, dott. Paolo Velo svolta dalla per tutti i motivi Parte_1 Parte_1
dedotti in narrativa;
In via principale:
rigettare l'appello proposto dalla per tutti i motivi Parte_1
dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.
101/2023 pubblicata in data 30.03.2023, non notificata, a conclusione del giudizio di primo grado RG n. 531/2017 R.G. resa dal Giudice Unico del Tribunale di Belluno,
pag. 12/34 dott. Paolo Velo, e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti di previo rigetto di Parte_6 Controparte_8
tutte le domande svolte nei confronti dello stesso ing. in quanto Parte_6 infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti in giudizio.
In via subordinata
Per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
e in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta
[...] dall'ing. nei confronti di , limitare l'eventuale Parte_6 Controparte_8 condanna di quest'ultima nei limiti dei massimali e tenuto conto della franchigia previste dal contratto di assicurazione prodotto sub doc. 1 nel giudizio di primo grado.
Spese e compensi professionali rifusi.
Per CP_9
In via pregiudiziale in rito per le ragioni di cui in narrativa, alternativamente:- Accertata
l'assenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 342 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
In via pregiudiziale nel merito Per le argomentazioni di cui in narrativa, rigettare la richiesta di sospensione provvisoria di cui all'art. 283 c.p.c.
Nel merito In via principale Rigettare l'atto di citazione d'appello, in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi elencati in atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
101/2023 emessa dal Tribunale di Belluno.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di totale e/o parziale accoglimento dell'appello, rigettare ogni avversa domanda da qualunque soggetto rivolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni e le eccezioni CP_9
riproposte ex art. 346 c.p.c. di cui in narrativa.
In estremo subordine Ridursi le pretese secondo quanto di giustizia ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 356 c.p.c., secondo quanto effettivamente provato in corso di causa.
pag. 13/34 In tutti i casi, con integrale rifusione di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
Nel caso in cui l'Ill.ma Corte proceda ai sensi dell'art. 356 c.p.c., si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte e/o rigettate nel giudizio di primo grado e, in particolare, della prova per interpello del perito sulla Controparte_7
seguente circostanza:
1) Vero che Lei, già dal 2012, era a conoscenza del fatto che Parte_1 aveva contestato la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile
[...]
denominato per il mancato rispetto delle distanze tra fabbricati e fondi, CP_10
dando impulso a una procedura di mediazione, come da documento 10 di parte convenuta/odierna appellata che Le viene rammostrato?
Sulle istanze istruttorie della Parte_1 Parte_1
Ci si associa alle contestazioni formulate dalle rispettive parti appellate. Ciò nonostante, ci si oppone alla richiesta di rinnovazione delle istanze istruttorie indicate in atto di citazione d'appello, per le ragioni 3
dedotte in primo grado e, in particolare, esposte con memoria ex art. 183, VI comma, n.
3 c.p.c., a cui ci si richiama espressamente e che, per celerità, si riportano in nota.
<< (…) Ci si oppone ai mezzi istruttori avversari per le ragioni di seguito indicate:
A) Ci si oppone all'istanza ex art. 210 e 213 c.p.c. relativa all'acquisizione presso il
Comune della documentazione asseritamente mancante dall'elaborato prodotto da parte convenuta, quali gli elaborati tecnici relativi ai progetti relativi ai progetti edilizi della costruzione di cui è causa, in quanto generica ed esplorativa;
per altro, parte attrice non ha dato ragione dell'impossibilità di raggiungere aliunde la prova (ben avrebbe potuto controparte acquisire detta documentazione, mediante idonea istanza di accesso agli atti);
pag. 14/34 B) Ci si oppone alla c.t.u. tecnica richiesta in quanto esplorativa, in particolare con specifico riferimento alla quantificazione del danno subito, non avendo controparte allegato, né provato alcunchè sul punto negli scritti difensivi deputati a un tanto, nel rispetto delle preclusioni assertive fissate dall'ordinamento; l'istanza deve ritenersi parimenti esplorativa anche laddove parte attrice invochi o abbia invocato la liquidazione del danno in via equitativa, per la mancata indicazione dei criteri di collegamento;
allegazione, quest'ultima, essenziale per l'accoglimento della domanda così formulata;
C) Ci si oppone alla richiesta di informazioni al Comune di UR di DO, Ufficio
Tecnico, sulle pratiche edilizie che hanno portato al permesso di costruire n. 50/17 e
71/17, nonché alla successiva variante di cui alla DIA depositata il 26 giugno 2018, in particolare in ordine al rispetto della costruzione di cui è causa delle norme urbanistiche, in quanto esplorativa, generica e inammissibile per non aver controparte dato ragione dell'impossibilità di raggiungere aliunde la prova (ben avrebbe potuto controparte acquisire detta documentazione, mediante idonea istanza di accesso agli atti);
D) Ci si oppone all'istanza di ordine di esibizione alle parti in causa di tutti i progetti edilizi, nella loro integralità, allegati alle domande di permesso di costruire nonché delle
DIA relative alla costruzione di cui è causa, in quanto generico, esplorativo e volto a rimediare al mancato adempimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice;
inoltre, detta richiesta è inammissibile per non aver controparte dato ragione dell'impossibilità di raggiungere aliunde la prova (ben avrebbe potuto controparte acquisire detta documentazione, mediante idonea istanza di accesso agli atti).
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
quale proprietaria del fondo identificato al Parte_1
mapp.354, fg 74 NCEU Comune di UR di DO, previa presentazione della domanda di mediazione in data 1 agosto 2012, con atto di citazione notificato il
31.3.2017, conveniva in giudizio i proprietari dell'immobile denominato CP_10 sito sull'adiacente mappale 425 ( , , , , CP_1 CP_13 CP_2 CP_3
pag. 15/34 , e assumendo che Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_5 da una perizia di parte era emerso che il manufatto costituito dall'autorimessa presentava il muro che ne costituiva il lato sud, di altezza variabile da 20 cm a 150 cm, realizzato oltre il confine catastale nello spigolo sud est così invadendo e occupando la proprietà attorea (mapp 354) per una profondità di cm 14,55. Assumeva che la costruzione si trovava inoltre a distanza inferiore a 5 metri dal confine in violazione della misura minima prescritta dal PRG di UR di DO (pari a 4,54 metri).
Infine, l'attrice rilevava come sul muro costituente limite sud del perimetro dell'autorimessa era stato realizzato un parapetto che consentiva l'affaccio sul fondo contiguo in violazione delle norme in materia di vedute. L'attrice chiedeva pertanto l'accertamento di tale violazioni rilevando che tale situazione impediva alla stessa di sfruttare appieno le facoltà edificatorie del proprio terreno con conseguente domanda di condanna al rilascio delle porzioni dell'immobile mapp. 354 occupate, alla demolizione delle costruzioni illegittimamente eseguite, con ripristino dello stato dei luoghi e condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi a mezzo ctu o in via equitativa.
Si costituivano in giudizio i proprietari dell'immobile CP_1 CP_2
, e eccependo CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 preliminarmente l'improcedibilità della domanda sul rilievo che il convenuto CP_13
era deceduto anteriormente alla vocatio in jus ed evidenziando la mancata
[...]
IA in causa di Parte_5
Contestavano le domande attoree rilevando che il dante causa dell'attrice,
[...]
all'epoca dei lavori di costruzione da parte di aveva CP_11 Controparte_6
attestato con dichiarazione scritta il rispetto dei confini delle particelle 353 (ora 425) e
354. Chiedevano la IA in causa ai fini della manleva di e del Controparte_6
direttore dei lavori . Controparte_7
Si costituivano e quali eredi di ed Parte_3 Parte_4 CP_13 [...]
contestando le domande attoree e richiamando le motivazioni esposte nella Pt_5
comparsa di costituzione e risposta di CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, e CP_4 Controparte_5 Parte_2
si costituiva contestando le domande formulate nei suoi confronti Controparte_6
affermando di aver avviato la costruzione in forza di regolare permesso di costruire n.
pag. 16/34 8722/2007 e che il progetto e la direzioni dei lavori erano stati affidati al perito industriale e all'ing. i quali venivano chiamati Controparte_7 Parte_6 in causa ai fini di garanzia e manleva. Eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione risarcitoria in quanto esercitata dopo cinque anni rispetto alle istanze attrici promosse già con mediazione iniziata in data 01.08.2012.
Si costituiva contestando le pretese attoree ed eccependo la Controparte_7
prescrizione delle domande svolte nei suoi confronti, poiché trascorso il termine di prescrizione ordinario, e chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria assicurazione Controparte_12
Si costituiva quale successore a titolo particolare di CP_9 Controparte_12
eccependo la prescrizione del diritto azionato e aderendo alle eccezioni
[...] svolte dall'assicurato chiedeva il rigetto della domanda attorea poiché infondata.
Si costituiva in giudizio specificando di non essersi occupato della Parte_6 progettazione strutturale effettuata dall'ing. , ma di essersi occupato CP_14
della progettazione architettonica. Eccepiva la prescrizione delle azioni esperite da nei propri confronti e contestava la fondatezza delle domande attoree Controparte_6 chiedendo l'autorizzazione alla IA in causa della propria assicurazione
[...]
CP_8 si costituiva riservandosi di eccepire l'inoperatività della garanzia Controparte_8
assicurativa e contestava la fondatezza delle pretese attoree.
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u. e con sentenza n. 101/23 depositata il 30.3.2023 il Tribunale di Belluno rigettava tutte le domande attoree e condannava
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le controparti. Parte_1
Il giudice di prime cure rilevava come dalla c.t.u. era emerso un totale di superfici di sconfinamento pari a metri quadrati 5,65 (mq 0,57 relativi alla superficie coperta dell'autorimessa e mq 5,08 relativi al muro di contenimento e alla staccionata) osservando come tuttavia tale rilievo consisteva in “una violazione delle distanze legali di tenore talmente modesto da poter essere ricompresa in un ambito di tolleranze di misurazione” e rilevando ulteriormente come non risultasse alcuna compromissione dei volumi edificabili relativi al progetto costruttivo presentato dall'attrice nel 2010, realizzabile senza limitazioni. Rigettava inoltre la domanda di accertamento pag. 17/34 dell'esistenza di una illegittima servitù di veduta escludendo l'esistenza stessa di una veduta trattandosi di un modestissimo dislivello tra i due fondi.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 101/23 del Tribunale di Belluno ha interposto tempestivo appello insistendo per la sospensione della provvisoria Parte_1
esecutività della sentenza, l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita Controparte_6
chiedendo in via preliminare il rigetto della domanda di sospensiva, in via principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, l'accertamento della responsabilità di Controparte_7
e con condanna degli stessi a tenere indenne
[...] Parte_6 Controparte_6
da ogni conseguenza risarcitoria.
Si è costituito chiedendo in via principale il rigetto dell'istanza di Parte_6 sospensiva e dell'appello e in via subordinata l'accertamento dell'inammissibilità delle domande svolte nei propri confronti per intervenuta prescrizione, per difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato o per mancato esperimento dell'azione di regolamento dei confini o ex art. 396 comma quarto e quinto c.c. nonché
l'inammissibilità della domanda nuova svolta da parte attrice in primo grado nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.. Ha chiesto inoltre la condanna della compagnia assicuratrice ad essere tenuto indenne e a Controparte_8
manlevarlo da quanto tenuto a pagare a Controparte_6
si è costituito chiedendo in via preliminare il rigetto della Controparte_7 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in via principale il rigetto dell'appello in quanto infondato e in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, il rigetto delle richieste svolte nei propri confronti con riduzione dell'ammontare del risarcimento e la condanna della TE IA Controparte_12
ad essere tenuto indenne da ogni onere.
[...]
Si sono costituiti , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, ed chiedendo CP_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pag. 18/34 in via preliminare il rigetto della richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. e in via principale la dichiarazione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. o la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto nonché il rigetto dell'appello poiché infondato. In via subordinata hanno chiesto l'accertamento della responsabilità di e del P.I. per le irregolarità riscontrate nella Controparte_6 Controparte_15 costruzione dell'edificio con condanna a essere tenuti indenni e a rimborsare le spese sostenute. Hanno chiesto inoltre la condanna di e del P.I. Controparte_6 [...]
a corrispondere quanto riconosciuto all'appellante e in subordine ad CP_15
essere manlevati e tenuti indenni dai pagamenti a qualsiasi titolo in favore dell'appellante. Hanno domandato infine il rigetto delle eccezioni di prescrizione e l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado e non ammesse. si è costituita chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione Controparte_8 della provvisoria esecutività della sentenza e il rigetto dell'appello proposto nonché della domanda di manleva formulata da In via subordinata, in caso di Parte_6 accoglimento dell'appello e della domanda di manleva e garanzia, ha chiesto di limitare la condanna ai massimali e tenuto conto della franchigia previste dal contratto di assicurazione.
si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis CP_9
c.p.c. e chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., in via principale il rigetto dell'atto di citazione d'appello e in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, il rigetto delle domande e delle eccezioni svolte nei suoi confronti e la riduzione delle pretese secondo quanto di giustizia. In via istruttoria ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte in primo grado opponendosi alle richieste istruttorie di Parte_1
All'udienza del 13 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
pag. 19/34 Con un unico motivo di appello l'appellante assume che “sulla base del confine tra i mappali 425 e 354 stabilito inequivocabilmente dal frazionamento dell'originario unitario mappale 332 e della norma comunale sull'obbligatorio rispetto della distanza di cinque metri dal confine, tutte le costruzioni di proprietà della parte convenuta (quali realizzate dai chiamati in garanzia) presenti all'interno di tale spazio sono illegittime e in quanto tali non possono continuare ad insistervi, costituendo per una parte un'indebita occupazione della proprietà e per il resto un'indebita servitù a carico del fondo della società rilevando come “ il vincolo dettato Parte_1 dalla distanza regolamentare interessa tutta l'autorimessa (quanto meno per la parte emergente dal terreno naturale) e i vari manufatti che secondo la giurisprudenza integrano la nozione civilistica di costruzione, sino a comprendere la stessa fronte sud
(vale a dire il muro perimetrale) dell'edificio residenziale che dista anch'esso meno di cinque metri” ( cfr. così in atto di appello).
Rilevava inoltre che la medesima non avrebbe potuto realizzare nel mappale 354 il fabbricato residenziale con la cubatura consentita dal PRG consente poichè “per effetto dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 nonché dell'art. 5 delle norme comunali, dovrebbe arretrare la propria costruzione sino a dieci metri dall'autorimessa di parte convenuta (ossia oltre il doppio dei cinque metri di legge dal proprio confine) o, comunque, a dieci metri dalle terrazze e dai poggioli (non meramente dalla parete) sul fronte sud del .” (così in atto di appello). Parte_7
L'appellante contestava la mancanza di motivazione rispetto al riferimento all'”ambito di tolleranza di misurazione” effettuato dal giudice di prime cure, rilevando come non vi era stata alcuna specificazione in ordine all'ambito di tolleranza delle misurazioni potendo lo stesso far riferimento sia alle misurazioni topografiche, sia alle coibentazioni acustiche e termiche della legge regionale n. 21/1996 e deducendo che il frazionamento del mappale era stato effettuato in formato elettronico e che pertanto non sussisteva alcuna approssimazione grafica o cartografica e il rilievo in loco da parte del c.t.u. rispondeva alla corrispondenza numerica del frazionamento digitalizzato.
Rilevava come contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il danno subito per la costruzione del condominio era in re ipsa e il consulente d'ufficio avrebbe CP_10
pag. 20/34 dovuto quantificarlo richiedendo pertanto un supplemento di perizia. Infine, quanto al rigetto della domanda sull'esercizio della veduta dalla balaustra posta sul confine della terrazza rialzata, evidenziava che doveva considerarsi il rialzamento di un metro dal terreno naturale e la possibilità di inspicere e prospicere sul terreno di
[...]
Parte_1
Ragioni della decisione
Premesso che le domande svolte in primo grado dal patrocinio attoreo si sostanziano nell'accertamento di uno sconfinamento, di una violazione delle distanze legali e infine in una negatoria servitutis rispetto all'asserita illegittima servitù di veduta, va preliminarmente rilevato come, rispetto a tale ultima domanda che la sentenza impugnata va integralmente confermata in parte qua e in particolare ove ha escluso la sussistenza di una illegittima servitù di veduta sulla base del dirimente rilievo che non vi è alcun apprezzabile dislivello tra i fondi. Come rilevato dal giudice di prime cure
“La doglianza circa la sussistenza di una illegittima servitù di veduta, in riferimento ad una ipotizzata “terrazza” prospiciente sulla proprietà dell'attrice sulla quale è stato realizzato un parapetto, è all'evidenza pretestuosa. Si tratta del confine tra i due fondi, con un modestissimo dislivello, verosimilmente dovuto ad un mancato riporto di terreno e non vi è alcuna veduta “ (cfr. sentenza impugnata) ciò che risulta apprezzabile dalle fotografie dimesse unitamente alla c.t.u. e tenuto conto che l'appellante sul punto non ha svolto alcun apprezzabile rilievo critico.
Tanto premesso, in relazione alle ulteriori domande relative allo sconfinamento e alla violazione delle distanze dai confini, l'appello va in parte accolto per quanto di seguito evidenziato.
Va preliminarmente rilevato come le domande poste dall'appellante vanno distinte rispetto al contenuto precipuo dell'accertamento richiesto dalla stessa parte. In proposito va chiarito che come rilevato dalla Suprema Corte “L'azione di regolamento di confini e quella volta al rispetto delle distanze legali non sono riconducibili ad unità in quanto, mentre la prima presuppone uno sconfinamento e, quindi, un illecito utilizzo del bene altrui, la seconda, avente ad oggetto l'arretramento a distanza legale dal confine,
pag. 21/34 riguarda interventi edilizi realizzati dal convenuto sulla sua proprietà, sebbene in violazione del regime legale delle distanze dal confine e tra costruzioni. (così Cass. civ.
n.15951/2019)
Tanto al fine di chiarire che la realizzazione dell'opera sul fondo altrui costituisce di per sé un illecito, indipendentemente dalla natura, mentre la questione della distanze dal confine pone quale presupposto l'individuazione dell'opera realizzata come costruzione.
Va ricordato in proposito che ai fini del rispetto delle distanze legali, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento. La parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico (cfr.
Cass. civ. n. 14710/2019). Alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr. Cass. civ.n. 145/2006).
Ebbene, come risulta dalla c.t.u. svolta e dai rilievi e dalle fotografie dimesse, nel mappale 425 è stato realizzato un edificio residenziale costituito da un corpo di fabbrica di tre piani fuori terra e da un interrato che fuoriesce in parte dal piano di campagna nello spigolo sud ovest con un muretto di contenimento della pista di accesso esterna al garage e una staccionata in legno.
Sulla base delle premesse svolte va rilevato come solo rispetto al corpo di fabbrica- edificio principale si pone questione del mancato rispetto delle distanze dal confine
(secondo quanto di seguito evidenziato) mentre rispetto allo spigolo dell'interrato (nella minima parte in cui il medesimo fuoriesce dall'interrato in ragione del mancato riporto del terreno), al muretto e alla staccionata- che non costituiscono “superfici coperte”
pag. 22/34 rilevanti ai fini della distanza, va esaminata la diversa questione relativa all'accertata usurpazione per lo sconfinamento sul mappale 354 in proprietà dell'appellante.
Tanto premesso ritiene il Collegio che in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta va rilevato come nella realizzazione degli accessori sul mapp. 425 si è realizzato uno sconfinamento nelle misure indicate nella c.t.u. senza che possa, al fine di escluderne la rilevanza e diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, darsi rilievo ad un generico rilievo di “tolleranze nelle misurazioni” che non rispondono ad alcun criterio legale. La puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa dal Collegio e deve aversi in linea generale per riIA (cfr.
Cass. Civ. n.15028/2001; Cass. Civ. n. 3519/2001) Ciò tenuto altresì conto che come osservato dalla Suprema Corte “Del resto è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia, di talchè le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a determinare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5” (così Cass. Civ. n. 8355/07). Ciò detto la c.t.u. ha dimostrato un'invasione sul terreno 354 della costruzione interrata sul mappale 425 con uno sconfinamento pari a cm 15 in corrispondenza del punto 1002 per cm 983 e per una superficie pari a mq
0,75. “La testa del muro (al netto dello sbalzo di copertina di 10 cm) e corrispondente al punto 1001, fuoriesce dal limite di proprietà di cm 26 (ventisei). Lo spigolo del muro di sostegno del vertice sud-ovest del lotto parte convenuta, corrispondente al punto 1022 fuoriesce dal limite di proprietà di cm 51 “.
Va sul punto osservato come la correttezza delle misurazioni svolte dal ctu e dall'ausiliario va apprezzata anche in considerazione del fatto che le doglianze formulate dalle parti riguardano non il dato in sé o le operazioni tecniche svolte al fine di accertare tale dato quanto piuttosto la considerazione rispetto ad esse di “tolleranze” e pag. 23/34 ciò tenuto conto della circostanza che le violazioni accertate risultano quantitativamente minimali. Tuttavia restando accertata la violazione ritiene il Collegio che debbano accogliersi le consequenziali formulate domande di ripristino.
Sulla base dei rilievi svolti dal c.t.u. e tenuto conto che come detto non è possibile, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, darsi rilievo ad un generico rilievo di “tolleranze nelle misurazioni” che non rispondono ad alcun criterio legale, deve altresì ritenersi sussistente la violazione della distanza dal confine da parte della costruzione- edificio principale ( prevista in metri 5 dal confine) tenuto conto che “la distanza più prossima della parete sud del corpo di fabbrica residenziale dal confine è di m 4,80 per lo spigolo del fronte est mentre la distanza più prossima al confine dello spigolo dal fronte ovest risulta essere di m.4,61 ( così nella c.t.u.).
In proposito va ulteriormente osservato come non deve ulteriormente tenersi conto dei balconi come rilevato nella ctu sulla base dell'art.20 delle NTA del PRG del Comune di
UR di DO ( che non considera i balconi privi di corpi chiusi sovrastanti) conformemente al comma 4-bis dell'articolo 8 della legge 16 marzo 2015, n. 4, introdotto dall'art. 66 della L.R. Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016 che precisa che
“…..ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all'art. 9 del
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell'edificio per non più di metri 1,50…”.
In linea generale in tema di distanze legali fra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entità ( ad esempio le mensole, le lesene, i cornicioni o le grondaie), rientrano nel concetto civilistico di "costruzione" le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (cosiddetti "aggettanti") che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. Come rilevato dalla Suprema Corte non sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove pag. 24/34 siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati (cfr. Cass. n. 23845/2018 e Cass. n.
21591/2021). In tal senso la Suprema Corte ha interpretato le norme locali nel senso di escludere dal computo ai fini delle distanze, solo le sporgenze aventi funzione ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), e non anche quelle di apprezzabile profondità ed ampiezza, che prolungando il fronte eccedono detta funzione (v., Cass. n. 17242/2010 e n. 18282/2016).
L'articolo 8, comma 4-bis sopraindicato è stato approvato in espressa attuazione dell'articolo 2-bis D.P.R. n. 380 del 2001, che consente a Regioni e Province autonome di "prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”. E' più esatto ritenere che la norma regionale trovi fondamento nell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo (R.E.T.) di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16.11.2016 Serie Generale n. 268, che comprende tra i propri allegati le definizioni uniformi e inderogabili, le quali consentono di sottrarre al calcolo delle distanze gli aggetti e gli sporti inferiori a m 1,50, precisando che ai fini della determinazione della sagoma della costruzione vanno ricompresi gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m
(cfr. nn. 18 e 30 del quadro delle definizioni uniformi di cui all'allegato A dell'Intesa).
La previsione è inoltre conforme ad un diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa che, interpretando l'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, ha affermato la non computabilità delle terrazze e degli elementi aggettanti, ove la strumentazione urbanistica comunale ne preveda l'esclusione dal calcolo della volumetria, purché si tratti di elementi estranei al volume utile dell'edificio (TAR Lazio, sez. II, 11 settembre
2019 n. 10843, che richiama Consiglio di Stato, sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 5552: "Al riguardo, la Sezione non ignora l'esistenza di precedenti che, muovendo da una rigorosa qualificazione delle norme del d.m. nr. 1444/1968 in termini di disposizioni di ordine pag. 25/34 pubblico, traenti la propria fonte direttamente dalla legge primaria (e, segnatamente, dall'art. 41-quinquies, comma 2, della L. 17 agosto 1942, nr. 1150), esclude che le stesse possano essere derogate dagli strumenti urbanistici generali, le cui prescrizioni pertanto, ove contrastanti con le predette norme, devono essere disapplicate dal giudice. Tuttavia, esiste un diffuso, recente e specifico indirizzo in tema di calcolo dei balconi e degli sporti ai fini delle distanze degli edifici, dal quale in questa sede si ritiene di non doversi discostare, che ammette che i detti elementi architettonici possano non essere compresi nel computo delle distanze di cui al ridetto art. 9, d.m. nr. 1444/1968, qualora vi sia una norma di piano che ciò autorizzi e a condizione che si tratti di balconi aggettanti, estranei cioè al volume utile dell'edificio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, nr.
11; id., sez. IV, 22 novembre 2013, nr. 5557; id., 7 luglio 2008, nr. 3381). Tale ultimo orientamento appare invero coerente con la ratio stessa della previsione delle distanze minime fra edifici, che come noto è quella di evitare la creazione di intercapedini pregiudizievoli o pericolose per la salubrità pubblica: nel senso che siffatta evenienza si ritiene possa escludersi in via presuntiva, e salvo prova contraria da fornirsi da parte di chi impugna o contesta la disposizione urbanistica, laddove gli elementi architettonici de quibus abbiano le suddette caratteristiche.")
Quanto all'azione di risarcimento del danno occorre considerare che la Suprema Corte ha rilevato che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso ( cfr. Cass. civ. n. 25082/2020 e conf. 21501/2018)
Si è evidenziato che il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà.
pag. 26/34 Si è inoltre rilevato, quanto alla liquidazione equitativa, che la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., (cfr.
Cassazione 12630/2019).
Sulla base di dette premesse, non avendo gli appellati offerto elementi idonei ad escludere l'esistenza del danno, la Corte ritiene equo e congruo liquidare in favore di parte appellante il danno nella misura di complessivi euro 5.000,00 tenuto conto della ridotta consistenza delle violazioni e della circostanza che il mapp.354 di proprietà dell'appellante non risulta in alcun modo edificato, né in altro modo utilizzato lamentandosi rispetto ad esso solo di astratte potenzialità edificatorie, oltre alla considerazione del rilievo assolutamente minimale in termini quantitativi delle riscontrate violazioni. Pertanto gli appellanti vanno condannati in solido tra loro al pagamento di tale somma in favore dell'appellante, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Gli attuali proprietari del mapp. 425 condomini del sito in via Controparte_16
Ambata n.32 Comune di UR di DO (Bl) sono per le ragioni sopraindicate tenuti alla remissione in pristino e al risarcimento del danno nei termini suindicati.
Vanno ora esaminate le domande di manleva svolte dagli stessi e in particolare le domande di accertare e della responsabilità di quale costruttrice e Controparte_6 venditrice dell'immobile e del p.i. direttore lavori (con Controparte_7
correlativa domanda di condanna a tenere indenni e rimborsare i convenuti di tutte le spese che i medesimi fossero tenuti a sostenere per l'eventuale rilascio e demolizioni, arretramenti o ripristini).
In proposito va rilevato come la TE IA ha eccepito la Controparte_6
prescrizione e chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_7
e quali progettisti (e il primo anche quale direttore lavori). Parte_6
pag. 27/34 ha chiamato in causa ai fini di garanzia l'Assicurazione Controparte_7 [...]
e ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_17 Parte_6
passiva e la prescrizione, ed ha chiamato in garanzia Controparte_8
Osserva il Collegio come la domanda di garanzia avanzata nei confronti dell'impresa costruttrice e venditrice delle unità immobiliari, nonché del progettista e direttore dei lavori e di in ordine alla rifusione del Controparte_7 Parte_6
risarcimento del danno e dei costi degli interventi necessari per l'arretramento e per la riduzione in pristino delle opere costruite a distanza non legale e sul fondo altrui, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
La realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali dal fondo del vicino configura un fatto illecito del quale autore materiale è l'impresa costruttrice che va ritenuta responsabile per i danni cagionati a terzi dall'opera eseguita anche ove attenutasi fedelmente al progetto, redatto peraltro, da un professionista dalla stessa incaricato.
E' inoltre principio consolidato che se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo della riduzione in pristino, la responsabilità ricade anche sul progettista direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori (cfr. Cass. n. 1513/2003).
Con specifico riferimento alla normativa in materia di distanze tra costruzioni, la
Suprema Corte ha recentemente affermato che il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento (Cass. civ., n. 14527/2023).
Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati e a Controparte_6
rispetto alla domanda di garanzia avanzata nei loro confronti va Controparte_7
pag. 28/34 osservato come la stessa risulta infondata tenuto conto che secondo un principio costante nella giurisprudenza di legittimità, il dies a quo dell'azione risarcitoria decorre dal momento in cui vi è la conoscibilità, oggettivamente percepibile e riconoscibile del danno ingiusto, quale conseguenza del fatto doloso o colposo del terzo, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza e delle conoscenze scientifiche (cfr. Cass., Sez. Un., n.
577/2008) e, nel caso di specie, un tale momento non può che essere ancorato, se non alla svolta consulenza tecnica, all'instaurazione del procedimento di mediazione, avvenuta nell'agosto del 2012 (doc.7 fascicolo attoreo), ove i convenuti hanno acquisito piena contezza delle pretese dell'attrice e delle carenze della progettazione dell'opera.
In proposito va rilevato come in data 6 luglio 2017 (doc. 11 fascicolo convenuti) venivano comunicate a e a le domande intraprese Controparte_6 CP_7 CP_7
da con dichiarazione di voler far valere le eventuali Parte_1
responsabilità e successivamente nel settembre 2017 fu notificato ai medesimi l'atto di IA in causa. Quanto alla posizione di che ha sollevato Parte_6
eccezione di prescrizione, va rigettata l'eccezione tenuto conto che per la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate. Ciò posto trova applicazione l'art.1310 comma primo cod.civ. in base al quale l'atto interruttivo compiuto contro uno dei debitori ha effetto riguardo agli altri debitori
( cfr. Cass. civ. n.1070/2019).
Per quanto concerne la posizione della TE IA ( ora Controparte_8
deve essere accolta la domanda di manleva svolta dall'assicurato Controparte_18
nei confronti di detta compagnia assicurativa sulla base della polizza Parte_6
azionata in giudizio e prodotto quale doc. 1 nel giudizio di primo grado nei limiti della franchigia ivi prevista, anche con riferimento alle spese del giudizio.
pag. 29/34 Per quanto concerne la posizione della TE IA , deve essere accolta la CP_9
domanda di manleva svolta dall'assicurato nei confronti di detta Controparte_7
compagnia assicurativa sulla base della polizza azionata in giudizio e prodotto quale doc. 1 nel giudizio di primo grado (polizza n. Controparte_12
1021.1000058972) nei limiti della franchigia ivi prevista.
In proposito appaiono del tutto generiche e non provate le allegazioni rispetto all'asserita conoscenza delle circostanze atte a generare la successiva richiesta di risarcimento anteriormente alla stipula della polizza. Stante il mancato accertamento rispetto alla sussistenza di diritti di terzi confinanti ostativi all'opera progettata, la polizza, temporalmente vigente, deve ritenersi operante;
ne consegue la condanna della TE IA nei limiti delle condizioni di cui al contratto assicurativo CP_9
quanto allo scoperto (euro 1.000,00) a rilevare indenne il proprio assicurato di quanto questi sarà chiamato a pagare in esecuzione della presente sentenza.
Le spese legali di non vanno, invece, rimborsate da Controparte_7 CP_9
per non essersi il medesimo avvalso del patto di gestione della lite – contenuto nelle condizioni generali di contratto – ed aver scelto un proprio difensore (cfr. Cass.
4202/2020). In proposito l'assicurazione ha tempestivamente fatto valere che ai sensi dell'art. 19 lett. c) i legali e i periti scelti dall'assicurato per la gestione di una richiesta Cont di risarcimento debbono essere preventivamente approvati da (oggi CP_9
per il tramite di Dual.
La parziale soccombenza reciproca tra gli originari convenuti , , CP_1 CP_2
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_19
e e l'originaria attrice odierna appellante Parte_4 Parte_5 Parte_1
giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del
[...]
giudizio in ragione di un terzo e la condanna degli odierni appellati-originari convenuti, prevalentemente soccombenti, a rifondere alla controparte, in solido tra loro, la quota residua dei due terzi, quota che si liquida secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione indeterminabile complessità media per il primo grado in euro 7.603,33 ( 2/3 di euro
10.860,00 per compensi ed euro 545,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 6.182,66 ( 2/3 di euro 8.470,00 per pag. 30/34 compensi ed euro 804,00 per spese) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Per le medesime ragioni le spese relative alla CTU esperita nel primo grado vengono definitivamente poste per un terzo a carico dell'appellante e per i residui due terzi a carico degli appellati- originari convenuti in solido tra loro.
Quanto agli ulteriori rapporti di garanzia giusta soccombenza le spese di lite sostenute dagli originari convenuti vanno poste a carico dei terzi chiamati Controparte_6
e in solido tra loro e vengono liquidate come Controparte_7 Parte_6
indicato in dispositivo.
Le spese lite sostenute da sono poste a carico di Parte_6 Controparte_8
( ora ) e vengono liquidate come indicato in dispositivo.
[...] Controparte_18
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, non definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) accerta e dichiara che il corpo di fabbrica interrato, il muro sud di contenimento della pista d'ingresso al garage e la staccionata in legno che prosegue lungo il confine sud pertinenze del sito in via Ambata n.32 Controparte_16
Comune di UR di DO (Bl) invadono - rispettivamente per mq 0,57 il garage e 5,08 il muro e la staccionata - il mapp. 354 fg 74 di proprietà di
Parte_1
2) accerta e dichiara che la parete lato sud del corpo di fabbrica residenziale realizzato sul fg 14 mapp 425 Comune di UR di DO denominato
Condominio sito in via Ambata n.32 Comune di UR di CP_10
DO (Bl) è situata, rispetto al confine con il mapp. 354 fg 74 di proprietà di ad una distanza inferiore a quella di 5 metri Parte_1 prescritta dall'art. 5 NCEU del regolamento edilizio comunale vigente;
3) condanna , , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , e in solido
[...] Controparte_19 Parte_4 Parte_5
tra loro ad arretrare il corpo di fabbrica interrato, il muro sud di contenimento pag. 31/34 della pista d'ingresso al garage e la staccionata in legno che prosegue lungo il confine sud sino al limite del confine con il mapp.354 fg 74;
4) condanna , , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , e in solido
[...] Controparte_19 Parte_4 Parte_5
tra loro ad arretrare la parete lato sud del corpo di fabbrica residenziale realizzato sul fg 14 mapp 425 Comune di UR di DO sino alla distanza di cinque metri dal confine con il mapp.354 fg 74;
5) condanna , , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , e in solido
[...] Controparte_19 Parte_4 Parte_5
tra loro a titolo di risarcimento del danno al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di euro 5.000,00 oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
6) accerta e dichiara che e Controparte_6 Controparte_7 [...]
in solido tra loro, sono tenuti a tenere indenni , Parte_6 CP_1 CP_2
, ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_19
, e da tutti gli esborsi che dovranno
[...] Parte_4 Parte_5
sostenere per eseguire i capi nn. 3 e 4 della sentenza e dagli esborsi derivanti dalla statuizione di condanna di cui al superiore capo n.5 ;
7) Condanna la TE IA ( ora a Controparte_8 Controparte_18
rimborsare a detratta la franchigia di euro 2500,00, le somme Parte_6
di cui al precedente capo n 6;
8) Condanna la TE IA a rimborsare a , CP_9 Controparte_7
detratta la franchigia di euro 1.000,00, le somme di cui al precedente capo n 6;
9) compensa in ragione di un terzo le spese del giudizio di primo grado e secondo grado e condanna , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, e Controparte_5 Controparte_19 Parte_4 Pt_5
in solido tra loro a rifondere a
[...] Parte_1
a) per il primo grado la quota residua, che si liquida in euro in euro 7.603,33
( 2/3 di euro 10.860,00 per compensi ed euro 545,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 32/34 b)per il secondo grado la quota residua, che si liquida in euro 6.182,66 ( 2/3 di euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
c)pone in via definitiva le spese relative alla CTU esperita nel primo grado di giudizio per un terzo a carico dell'appellante e per i residui due terzi a carico degli appellati , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_5 Controparte_19 Parte_4
in solido tra loro;
Parte_5
10) condanna , e Controparte_6 Controparte_7 [...]
in solido tra loro, a tenere indenni , , , Parte_6 CP_1 CP_2 CP_3
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_19 Parte_4
dalla conseguenze derivanti dalle statuizioni di cui al superiore capo 9); Parte_5
11) condanna , e Controparte_6 Controparte_7 [...]
in solido tra loro a rifondere a , Parte_6 CP_1 CP_2 CP_3
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_19 Parte_4
le spese del giudizio che si liquidano per il primo grado di giudizio in Parte_5
euro 6.000,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado di giudizio in euro 4.200,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
12)condanna a tenere indenne dalla conseguenze CP_9 Controparte_7
derivanti dalla statuizione di cui al superiore capo 11);
13) condanna (ora ) a tenere indenne Controparte_8 Controparte_18 [...]
dalla conseguenze derivanti dalla statuizione di cui al superiore capo 11); Parte_6
14)condanna (ora a rifondere a Controparte_8 Controparte_18 [...]
le spese del giudizio che si liquidano per il primo grado di giudizio in euro Parte_6
6.000,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado di giudizio in euro 4.200,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
pag. 33/34 Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 34/34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1941/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Viel Livio
Appellante
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
(C.F. , (C.F. C.F._5 Parte_2
, (C.F. ), C.F._6 Parte_3 C.F._7 Pt_4
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._8 Parte_5
), con l'avv. e l'avv. ; C.F._9 Parte_4 Parte_3
(C.F. ), in persona del Controparte_6 P.IVA_2 liquidatore pro tempore, con l'avv. Giacobbi Giacomo;
(C.F. ), con l'avv. De Michiel Controparte_7 C.F._10
Francesca;
(C.F. ), con l'avv. Ghezze Paolo;
Parte_6 C.F._11
(C.F. ), in persona del legale Controparte_8 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con l'avv. Lombardi Giancarlo;
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_9 P.IVA_4 con l'avv. Di Benedetto Marco
Appellati
Oggetto: Proprietà. Appello avverso la sentenza n. 101/23 pubblicata in data
30/03/2023 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In accoglimento della presente impugnazione, voglia l'intestata Corte d'Appello:
- annullare o comunque riformare la sentenza del Tribunale di Belluno, Giudice monocratico dott. Paolo Velo, numero 101/2023 pubblicata il 30.03.2023;
- per l'effetto, accogliere le domande e conclusioni tutte già formulate dalla
[...]
che si trascrivono: Parte_1
“Nel merito
- siano respinte tutte le avverse eccezioni anche preliminari nonché tutte le avverse conclusioni e domande siccome infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
- sia accertato e dichiarato che l'immobile a uso abitativo costruito sul mappale 425 (già
353) al Fg. 74 di catasto edilizio urbano in Comune di UR di DO di proprietà dei convenuti, è stato realizzato in violazione delle previsioni di cui all'art. 5 delle
Norme Edilizie e Urbanistiche del Piano Regolatore Generale del Comune di UR
pag. 2/34 di DO in materia di distanze minime tra proprietà confinanti, non rispettando la predetta costruzione la prevista distanza di metri 5 dalla linea confinaria con il mappale
354 nello stesso Fg. 74 di proprietà della Parte_1
- sia accertato e dichiarato che il muro di fabbrica dell'autorimessa realizzata quale pertinenza dell'edificio principale sul medesimo mappale 425 del Fg. 74 e di proprietà dei convenuti, costituisce nuova costruzione, soggetta anch'essa alle predette prescrizioni regolamentari di cui all'art. 5 (zona “T”) del P.R.G. del Comune di
UR di DO;
- sia accertato che le citate norme sulle distanze dai confini e tra fabbricati sono state violate da parte convenuta con il predetto fabbricato, altresì costruito parzialmente all'interno della proprietà mapp. 354 della Parte_1
- sia accertato e dichiarato inoltre che il parapetto realizzato lungo il muro del lato sud dell'autorimessa mapp. 425 è difforme da quanto in progetto e consente l'affaccio diretto sul fondo contiguo al mapp. 354 di parte attrice, costituendo veduta realizzata in violazione della distanza di metri 1,5 dal confine di cui all'art. 905 c.c.
- sia altresì accertato che tutte tali opere sono state realizzate senza il rispetto delle distanze minime imposte dalle norme del codice civile;
- per l'effetto, siano condannati i convenuti SInori CP_1 CP_2 CP_3
, , ed
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_5 [...]
e , in solido tra loro, al rilascio delle porzioni dell'immobile mapp. Parte_3 Parte_4
354 occupate e alla demolizione delle costruzioni illegittimamente eseguite con ripristino dello stato dei luoghi quale precedente all'intervento stesso, arretrando le costruzioni e ogni manufatto sino al completo rispetto delle predette distanze e dei distacchi di legge e di regolamento;
- siano condannati i convenuti senza rinuncia alle domande di ripristino, anche al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi dalla società attrice, quali saranno quantificati in corso di causa anche con l'ausilio di espletanda CTU o, subordinatamente, in via equitativa.
pag. 3/34 Con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Siano in ogni caso rigettate e respinte tutte le avverse domande, eccezioni e deduzioni, siccome infondate sia in fatto che in diritto.
In via istruttoria
Si rinnovano, ad ogni affetto tutte le istanze formulate nel primo grado di giudizio.
In particolare, richiamate le istanze e le deduzioni istruttorie di cui alle memorie di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c. parte attrice rinnova tutte le osservazioni, deduzioni e contestazioni eseguite dal proprio TO alla Consulenza d'Ufficio, ribadendo che la stessa non ha tenuto conto del piano quotato allegato alla pratica edilizia relativa al fabbricato di controparte mapp. 425 realizzato da e non ha verificato Controparte_6 presso l'Amministrazione comunale la situazione urbanistica-edilizia degli immobili
(mapp 354 e mapp 425 già 353) contrapposti in causa né l'effettiva attuale edificabilità dell'immobile di parte attrice, in base allo stato di fatto rilevato dallo stesso Consulente.
Per l'effetto, chiede: I - che il Giudice voglia disporre l'integrazione della perizia: a) acquisendo il parere del Comune di UR di DO (o assumendo informazioni presso la stessa Amministrazione, come già richiesto con la memoria ex art. 183, VI° co. n.2 c.p.c.) in merito alla situazione edificatoria dei due lotti confinanti e in particolare di quello della parte attrice, sulla base dei confini verificati dal CTU e dell'effettivo stato di fatto rilevato nella consulenza, nonché delle opere eseguite dai convenuti in accertata difformità edilizia (difformità già evidenziata dalla perizia doc. 8 di parte attrice, non considerata dal CTU ma rilevante perché comportante violazione delle distanze e distacchi di legge nonché limitazione ai diritti edificatori della parte attrice); b) individuando e descrivendo precisamente, sempre sulla base dei dati e delle oggettive misurazioni già accertate dallo s tesso Consulente d'Ufficio, quelle parti o porzioni dei manufatti (costruzioni) realizzati dai convenuti per le quali è stata verificata l'occupazione della proprietà di parte attrice (avendo il CTU comunque accertato l'invasione della proprietà di e quelle porzioni delle Parte_1
costruzioni che pur eseguite sulla proprietà di parte convenuta, per le quali risulta comunque verificato anche il mancato rispetto delle distanze legali (avendo il CTU
pag. 4/34 altresì accertato, ad esempio, che neppur e la parete finestrata e con sporti, terrazze e cassonature dell'edificio residenziale rispetta la distanza di cinque metri dal confine, senza dire dell'autorimessa emergente dal terreno); II chiede inoltre che in conformità a quanto richiesto già con la memoria istruttoria a prova diretta di data 2 maggio 2019 sia ordinato alle parti convenute di produrre copia degli elaborati tecnici (comprensivi dello stato di fatto e piano quotato) e progettuali, allegati alle pratiche edilizie che hanno portato ai permessi di costruire n. 50/2007 e n. 71/2007 del Comune di UR di
DO e alla DIA depositata il 26 giugno 2008; III – chiede altresì che in conformità alla memoria istruttoria a prova diretta siano richieste ex art. 213 cpc al Comune di
UR le informazioni (non acquisite dal CTU) relative alle rilevate violazioni delle distanze edilizie e confinarie e quant'altro a questo proposito formulato nella medesima memoria;
IV - rinnovate in ogni caso anche tutte le altre istanze probatorie.
Per , , , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Nel merito:
- Dichiarare la inammissibilità ex art.342 c.p.c. e/o la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da per le ragioni tutte Parte_1
esposte in atti, confermando integralmente la sentenza appellata;
- Comunque respingere l'appello alla Sentenza n. 101/2023 del Tribunale di Belluno proposto da e le domande tutte dalla stessa avanzate Parte_1
nei confronti dei SI.ri , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , e in Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per le ragioni tutte esposte in atti, confermando integralmente la sentenza appellata;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e delle domande dell'attrice/appellante nei confronti dei SI.ri CP_1 CP_2
, , ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 [...]
, e accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Controparte_6
pag. 5/34 P.I. , anche in solido tra loro, per qualsivoglia illecito o irregolarità Controparte_7
che dovesse essere riscontrato nella realizzazione dell'edificio oggetto di causa e comunque per le motivazioni tutte esposte in atti, e dunque, conseguentemente, in particolare:
- quanto alle richieste di rilascio, demolizione e ripristino avanzate dall'attrice/appellante: condannare i terzi , in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro tempore, e P.I. anche in solido tra Controparte_7
loro, a tenere indenni e rimborsare ai convenuti SI.ri , , CP_1 CP_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_5 Pt_4
e , tutte le spese ed i costi che gli stessi fossero, a qualsiasi titolo,
[...] Parte_3
tenuti a sostenere per l'eventuale rilascio di porzioni dell'immobile oggetto di causa, per eventuali demolizioni, arretramenti e ripristini, oltre al risarcimento dei danni di ogni ordine e tipo dagli stessi subiti e/o subendi per le medesime causali di cui sopra, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia;
- quanto al risarcimento degli ulteriori danni che venissero riconosciuti all'attrice/appellante, condannare i medesimi , in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, e P.I. anche in Controparte_7
solido tra loro, a corrispondere direttamente all'attrice/appellante quanto venisse riconosciuto in favore della stessa all'esito del giudizio, ed in subordine a manlevare e tenere indenni i convenuti SI.ri , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_5 Parte_4 [...]
di quanto gli stessi fossero tenuti a pagare all'attrice/appellante per qualsiasi Parte_3
titolo, ragione e causa, anche per spese legali;
- in ogni caso, respingere le eccezioni di prescrizione da chiunque svolte nei confronti dei convenuti SI.ri , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, e , in Controparte_5 Parte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_3
quanto infondate, per le motivazioni tutte esposte in atti.
Comunque, con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio, 15% rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, oltre alle spese di CTU e di CTP e pag. 6/34 dunque con condanna dell'attrice a rimborsare ai suddetti convenuti i relativi costi nella misura rispettivamente di: €. 1.745,65 già corrisposti dai convenuti al CTU (posto che l'attrice, pur condannata al relativo pagamento, non vi ha provveduto); ed €. 4.270,65 corrisposti dai convenuti al proprio CTP (come da allegati).
- In via istruttoria: ci si oppone a tutte le richieste istruttorie dell'appellante, per le ragioni esposte in atti. Nella denegata ipotesi in cui venisse disposta attività istruttoria ulteriore rispetto a quella svolta in primo grado, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado dai convenuti e non ammesse.
Per Controparte_6
- in via preliminare: rigettare l'istanza della domanda di sospensiva della sentenza impugnata, per-ché infondata in fatto e in diritto;
- in via principale di merito: rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
101/2023 del Tribunale di Bellu-no, pubbl. il 30.03.2023, RG n. 531/2017, repert. n.
156/2023 e confermare la detta sentenza in ogni sua statuizione anche in punto di spese.
- In via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del
P.I. , nato in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_7 C.F._12
e residente a [...]di DO (BL), piazza Regina Pacis n. 3, e dell'ing.
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), domiciliato Parte_6 C.F._11
in (47521) Cesena, via Montiano n. 2463, in solido tra loro quali pro-gettisti e Direttore
Lavori, il solo P.I. , per qualsivoglia sconfinamento, occupa-zione, Controparte_7
violazione di legge o dei diritti del vicino o danno, di qualunque natura e specie venisse accerta-to esservi in conseguenza alla costruzione dell'edificio denominato CP_10 condannando per l'effetto gli stessi a tenere indenne la società da ogni Controparte_6
conseguenza risarcitoria, onero-sa e/o dannosa che la stessa fosse IA a subire in ragione delle dette irregolarità per tutti i titoli dalle stesse dedotti e comunque da ogni danno che ella dovesse subire in conseguenza della vicenda de qua.
pag. 7/34 In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre 4% CPA, rimborso forfettario 15% e IVA come per legge.
Per Parte_6
in principalità:
- respingere – per le ragioni addotte in atti – l'appello promosso da Parte_1
in ogni sua parte, essendo infondato in fatto e in diritto, confermando in
[...]
toto la sentenza del Tribunale;
con vittoria di spese e onorari del grado;
in via subordinata per il denegato caso di riforma della sentenza impugnata:
-- in via preliminare:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti e a verbale di udienza:
1) l'inammissibilità/improcedibilità di ogni domanda svolta e/o estesa nei confronti dell'Ing. per intervenuta prescrizione, per difetto di legittimazione Parte_6 passiva del terzo chiamato, per mancato esperimento dell'azione di regolamento dei confini ovvero ex art. 936 commi IV e/o V c.c., respingendole;
2) l'inammissibilità/improcedibilità della domanda nuova svolta dall'attore-appellante nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di accertamento e declaratoria di una supposta difformità dell'opera “da quanto in progetto”, sulla quale non si accetta il contraddittorio;
-- nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
- in principalità, respingere ogni domanda svolta e/o estesa da qualunque parte nei confronti dell'Ing. in quanto infondata in fatto e in diritto per le Parte_6
ragioni esposte in atti, nonché per decadenza-rinuncia da parte di in Controparte_6
pag. 8/34 liquidazione, ex art. 346 c.p.c., alla pretesa estensione delle domande attoree al e, in parte qua, alla domanda di manleva;
Parte_6
- in via subordinata: in denegato caso di accoglimento anche parziale di qualsivoglia domanda, svolta e/o estesa nei confronti dell'Ing. condannare la Parte_6 compagnia assicuratrice – in persona del legale rappresentante Controparte_8 pro tempore – a tenere indenne e manlevare l'Ing. di quanto questi sia Parte_6 tenuto a pagare alla chiamante all'attrice-appellante o a qualsivoglia Controparte_6
altra parte a qualsiasi titolo (per capitale, interessi e spese tutte).
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi.
In via istruttoria:
A) Si rinnova l'opposizione alle istanze istruttore formulate dall'appellante in quanto inammissibili e infondate per le ragioni esposte alle pagine 20-21 della comparsa di costituzione in appello, nonché per le ragioni addotte dai convenuti-appellati ( + CP_1
altri) a pagina 23 della relativa comparsa di costituzione, tutte da intendersi quivi integralmente ritrascritte e fatte proprie.
B) Per l'inconcesso caso di riapertura della fase istruttoria, posto che la dichiarazione sottoscritta da e - di attestazione dell'individuazione e CP_7 Controparte_11
rispetto dei confini di proprietà, prodotta dai convenuti come documento n. 5 - CP_1
nonchè la mancata contestazione dei terzi chiamati e CP_7 Controparte_6
delle circostanze fattuali dedotte da le rendono già provate e comunque Parte_6
ammesse ex art. 115 c.p.c., per tuziorismo si chiede:
l'ammissione di prova per interrogatorio formale del TO del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore di , nonché prova Controparte_6
per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che nel 2007 la verifica della linea di confine e l'individuazione dei relativi termini tra il terreno identificato al foglio 74, mappale 353 del Catasto Terreni di
UR di DO, e quello confinante, identificato con il mappale 354, sono state compiute dal TO assieme al proprietario del mappale 354, SI. Controparte_7
pag. 9/34 come da dichiarazione sottoscritta da costoro che Le viene Controparte_11
esibita (doc. 5 conv. ?” CP_1
2) “Vero che nella primavera del 2007 il TO ha eseguito il Controparte_7
rilievo plani-altimetrico del terreno identificato al foglio 74, mappale 353 del Catasto
Terreni di UR di DO?”
3) “Vero che nella primavera del 2007 il TO ha inserito il Controparte_7
suddetto rilievo plani-altimetrico sulla particella 353, così individuando i limiti della proprietà?”
4) “Vero che le operazioni descritte nei precedenti tre capitoli sono state eseguite dal
TO su incarico di ” Controparte_7 Controparte_6
5) “Vero che nella primavera del 2007 il TO ha inviato il Controparte_7
rilievo plani-altimetrico del terreno al mappale 353, con individuazione dei confini di proprietà, che Le viene esibito (doc. 5), all'Ing. affinchè costui Parte_6
inserisse il fabbricato nel progetto, come da tavola n. 2 che Le viene esibita (doc. 6)?”
6) “Vero nel 2007 ha incaricato della direzione dei lavori di Controparte_6
costruzione del fabbricato sul mappale 353, ad UR di DO in via Ambata, il solo TO ?” Controparte_7
7) “Vero che nell'estate 2007 - all'avvio dei lavori nel cantiere sito ad UR di
DO in via Ambata, sul mappale 353 (vedasi doc. 6) - il TO Controparte_7
- quale direttore dei lavori - ha apposto i picchetti in corrispondenza del perimetro del fabbricato da costruire, verificando con il “gps” il rispetto della distanza di 5 ml dal confinante mappale 354, e la costruzione all'interno del mappale 353 dell'autorimessa, alla presenza del capo cantiere ?” Persona_1
8) “Vero che nell'estate del 2008, terminati i lavori, il TO ha Controparte_7
eseguito – su incarico di - il rilievo strumentale del nuovo fabbricato Controparte_6
sul mappale 353, verificando il rispetto delle distanze dal mappale 354 e dei confini di proprietà, procedendo all'inserimento in mappa catastale del nuovo fabbricato come da pag. 10/34 tipo mappale del 01.7.2008 n. protocollo BL0100952, riportato nella visura che Le viene esibita (doc. 7)?”
9) “Vero che nell'ottobre 2010, terminati i lavori di costruzione del fabbricato al mappale 353, il TO , assieme al proprietario del fondo limitrofo Controparte_7
al mappale 354, SI. ha nuovamente verificato il rispetto dei CP_11 CP_7
termini di confine a suo tempo individuati, come da dichiarazione sottoscritta da costoro che Le viene esibita (doc. 5 ?” CP_1
Interpelli di:
, e legale rappr. pro tempore di , Controparte_7 Controparte_6
su tutti i capitoli;
Si indicano a testi:
- , residente a[...], sul Persona_1
capitolo 7; residente a [...], su tutti i Testimone_1
capitoli.
Per Controparte_7
- In via preliminare: sia rigettata la richiesta di parte appellante in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in quanto inammissibile, infondata e, comunque, non motivata, né con riferimento al fumus boni iuris, né con riferimento al periculum in mora;
- in via principale nel merito: siano rigettati tutti i motivi di appello proposti, in quanto infondati in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e, per l'effetto, sia confermata la sentenza di primo grado.
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover accogliere, anche solo in parte, i motivi di appello, con riforma della sentenza di primo grado, siano comunque rigettate tutte le richieste a qualsivoglia titolo rivolte nei confronti del p.i. , perché inammissibili, infondate e, in ogni caso, Controparte_7
per intervenuta prescrizione;
pag. 11/34 - in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover accogliere, anche solo in parte, i motivi di appello, con riforma della sentenza di primo grado e sia accertata, anche solo in parte, una responsabilità per i fatti di cui è causa in capo al sig. , con conseguente accoglimento delle Controparte_7
richieste a qualsivoglia titolo rivolte nei suoi confronti, sia ridotto al minimo l'ammontare del risarcimento, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e sia condannata la TE IA , in persona del legale Controparte_12
rappresentante pro tempore, a tenere indenne il p.i. da ogni onere Controparte_7
che dovesse su di esso ricadere a seguito della decisione della causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e onorari oltre IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di C.T.U. e, dunque, con condanna di parte appellante a rimborsare al p.i.
[...]
i relativi costi nella misura di euro 1.745,65 già corrisposti al C.T.U. (in CP_7
assenza di pagamento di parte appellante, tenuta in forza della sentenza di primo grado) come da fattura allegata;
in via istruttoria: nel caso in cui fosse disposta ulteriore istruttoria, si insiste per le istanze istruttorie richieste in primo grado e non ammesse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.
Per Controparte_8
in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 101/2023 pubblicata in data 30.03.2023, non notificata, a conclusione del giudizio di primo grado RG n. 531/2017 R.G. resa dal Giudice Unico del Tribunale di
Belluno, dott. Paolo Velo svolta dalla per tutti i motivi Parte_1 Parte_1
dedotti in narrativa;
In via principale:
rigettare l'appello proposto dalla per tutti i motivi Parte_1
dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.
101/2023 pubblicata in data 30.03.2023, non notificata, a conclusione del giudizio di primo grado RG n. 531/2017 R.G. resa dal Giudice Unico del Tribunale di Belluno,
pag. 12/34 dott. Paolo Velo, e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti di previo rigetto di Parte_6 Controparte_8
tutte le domande svolte nei confronti dello stesso ing. in quanto Parte_6 infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti in giudizio.
In via subordinata
Per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
e in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta
[...] dall'ing. nei confronti di , limitare l'eventuale Parte_6 Controparte_8 condanna di quest'ultima nei limiti dei massimali e tenuto conto della franchigia previste dal contratto di assicurazione prodotto sub doc. 1 nel giudizio di primo grado.
Spese e compensi professionali rifusi.
Per CP_9
In via pregiudiziale in rito per le ragioni di cui in narrativa, alternativamente:- Accertata
l'assenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 342 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
In via pregiudiziale nel merito Per le argomentazioni di cui in narrativa, rigettare la richiesta di sospensione provvisoria di cui all'art. 283 c.p.c.
Nel merito In via principale Rigettare l'atto di citazione d'appello, in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi elencati in atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
101/2023 emessa dal Tribunale di Belluno.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di totale e/o parziale accoglimento dell'appello, rigettare ogni avversa domanda da qualunque soggetto rivolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni e le eccezioni CP_9
riproposte ex art. 346 c.p.c. di cui in narrativa.
In estremo subordine Ridursi le pretese secondo quanto di giustizia ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 356 c.p.c., secondo quanto effettivamente provato in corso di causa.
pag. 13/34 In tutti i casi, con integrale rifusione di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
Nel caso in cui l'Ill.ma Corte proceda ai sensi dell'art. 356 c.p.c., si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte e/o rigettate nel giudizio di primo grado e, in particolare, della prova per interpello del perito sulla Controparte_7
seguente circostanza:
1) Vero che Lei, già dal 2012, era a conoscenza del fatto che Parte_1 aveva contestato la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile
[...]
denominato per il mancato rispetto delle distanze tra fabbricati e fondi, CP_10
dando impulso a una procedura di mediazione, come da documento 10 di parte convenuta/odierna appellata che Le viene rammostrato?
Sulle istanze istruttorie della Parte_1 Parte_1
Ci si associa alle contestazioni formulate dalle rispettive parti appellate. Ciò nonostante, ci si oppone alla richiesta di rinnovazione delle istanze istruttorie indicate in atto di citazione d'appello, per le ragioni 3
dedotte in primo grado e, in particolare, esposte con memoria ex art. 183, VI comma, n.
3 c.p.c., a cui ci si richiama espressamente e che, per celerità, si riportano in nota.
<< (…) Ci si oppone ai mezzi istruttori avversari per le ragioni di seguito indicate:
A) Ci si oppone all'istanza ex art. 210 e 213 c.p.c. relativa all'acquisizione presso il
Comune della documentazione asseritamente mancante dall'elaborato prodotto da parte convenuta, quali gli elaborati tecnici relativi ai progetti relativi ai progetti edilizi della costruzione di cui è causa, in quanto generica ed esplorativa;
per altro, parte attrice non ha dato ragione dell'impossibilità di raggiungere aliunde la prova (ben avrebbe potuto controparte acquisire detta documentazione, mediante idonea istanza di accesso agli atti);
pag. 14/34 B) Ci si oppone alla c.t.u. tecnica richiesta in quanto esplorativa, in particolare con specifico riferimento alla quantificazione del danno subito, non avendo controparte allegato, né provato alcunchè sul punto negli scritti difensivi deputati a un tanto, nel rispetto delle preclusioni assertive fissate dall'ordinamento; l'istanza deve ritenersi parimenti esplorativa anche laddove parte attrice invochi o abbia invocato la liquidazione del danno in via equitativa, per la mancata indicazione dei criteri di collegamento;
allegazione, quest'ultima, essenziale per l'accoglimento della domanda così formulata;
C) Ci si oppone alla richiesta di informazioni al Comune di UR di DO, Ufficio
Tecnico, sulle pratiche edilizie che hanno portato al permesso di costruire n. 50/17 e
71/17, nonché alla successiva variante di cui alla DIA depositata il 26 giugno 2018, in particolare in ordine al rispetto della costruzione di cui è causa delle norme urbanistiche, in quanto esplorativa, generica e inammissibile per non aver controparte dato ragione dell'impossibilità di raggiungere aliunde la prova (ben avrebbe potuto controparte acquisire detta documentazione, mediante idonea istanza di accesso agli atti);
D) Ci si oppone all'istanza di ordine di esibizione alle parti in causa di tutti i progetti edilizi, nella loro integralità, allegati alle domande di permesso di costruire nonché delle
DIA relative alla costruzione di cui è causa, in quanto generico, esplorativo e volto a rimediare al mancato adempimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice;
inoltre, detta richiesta è inammissibile per non aver controparte dato ragione dell'impossibilità di raggiungere aliunde la prova (ben avrebbe potuto controparte acquisire detta documentazione, mediante idonea istanza di accesso agli atti).
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
quale proprietaria del fondo identificato al Parte_1
mapp.354, fg 74 NCEU Comune di UR di DO, previa presentazione della domanda di mediazione in data 1 agosto 2012, con atto di citazione notificato il
31.3.2017, conveniva in giudizio i proprietari dell'immobile denominato CP_10 sito sull'adiacente mappale 425 ( , , , , CP_1 CP_13 CP_2 CP_3
pag. 15/34 , e assumendo che Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_5 da una perizia di parte era emerso che il manufatto costituito dall'autorimessa presentava il muro che ne costituiva il lato sud, di altezza variabile da 20 cm a 150 cm, realizzato oltre il confine catastale nello spigolo sud est così invadendo e occupando la proprietà attorea (mapp 354) per una profondità di cm 14,55. Assumeva che la costruzione si trovava inoltre a distanza inferiore a 5 metri dal confine in violazione della misura minima prescritta dal PRG di UR di DO (pari a 4,54 metri).
Infine, l'attrice rilevava come sul muro costituente limite sud del perimetro dell'autorimessa era stato realizzato un parapetto che consentiva l'affaccio sul fondo contiguo in violazione delle norme in materia di vedute. L'attrice chiedeva pertanto l'accertamento di tale violazioni rilevando che tale situazione impediva alla stessa di sfruttare appieno le facoltà edificatorie del proprio terreno con conseguente domanda di condanna al rilascio delle porzioni dell'immobile mapp. 354 occupate, alla demolizione delle costruzioni illegittimamente eseguite, con ripristino dello stato dei luoghi e condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi a mezzo ctu o in via equitativa.
Si costituivano in giudizio i proprietari dell'immobile CP_1 CP_2
, e eccependo CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 preliminarmente l'improcedibilità della domanda sul rilievo che il convenuto CP_13
era deceduto anteriormente alla vocatio in jus ed evidenziando la mancata
[...]
IA in causa di Parte_5
Contestavano le domande attoree rilevando che il dante causa dell'attrice,
[...]
all'epoca dei lavori di costruzione da parte di aveva CP_11 Controparte_6
attestato con dichiarazione scritta il rispetto dei confini delle particelle 353 (ora 425) e
354. Chiedevano la IA in causa ai fini della manleva di e del Controparte_6
direttore dei lavori . Controparte_7
Si costituivano e quali eredi di ed Parte_3 Parte_4 CP_13 [...]
contestando le domande attoree e richiamando le motivazioni esposte nella Pt_5
comparsa di costituzione e risposta di CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, e CP_4 Controparte_5 Parte_2
si costituiva contestando le domande formulate nei suoi confronti Controparte_6
affermando di aver avviato la costruzione in forza di regolare permesso di costruire n.
pag. 16/34 8722/2007 e che il progetto e la direzioni dei lavori erano stati affidati al perito industriale e all'ing. i quali venivano chiamati Controparte_7 Parte_6 in causa ai fini di garanzia e manleva. Eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione risarcitoria in quanto esercitata dopo cinque anni rispetto alle istanze attrici promosse già con mediazione iniziata in data 01.08.2012.
Si costituiva contestando le pretese attoree ed eccependo la Controparte_7
prescrizione delle domande svolte nei suoi confronti, poiché trascorso il termine di prescrizione ordinario, e chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria assicurazione Controparte_12
Si costituiva quale successore a titolo particolare di CP_9 Controparte_12
eccependo la prescrizione del diritto azionato e aderendo alle eccezioni
[...] svolte dall'assicurato chiedeva il rigetto della domanda attorea poiché infondata.
Si costituiva in giudizio specificando di non essersi occupato della Parte_6 progettazione strutturale effettuata dall'ing. , ma di essersi occupato CP_14
della progettazione architettonica. Eccepiva la prescrizione delle azioni esperite da nei propri confronti e contestava la fondatezza delle domande attoree Controparte_6 chiedendo l'autorizzazione alla IA in causa della propria assicurazione
[...]
CP_8 si costituiva riservandosi di eccepire l'inoperatività della garanzia Controparte_8
assicurativa e contestava la fondatezza delle pretese attoree.
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u. e con sentenza n. 101/23 depositata il 30.3.2023 il Tribunale di Belluno rigettava tutte le domande attoree e condannava
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le controparti. Parte_1
Il giudice di prime cure rilevava come dalla c.t.u. era emerso un totale di superfici di sconfinamento pari a metri quadrati 5,65 (mq 0,57 relativi alla superficie coperta dell'autorimessa e mq 5,08 relativi al muro di contenimento e alla staccionata) osservando come tuttavia tale rilievo consisteva in “una violazione delle distanze legali di tenore talmente modesto da poter essere ricompresa in un ambito di tolleranze di misurazione” e rilevando ulteriormente come non risultasse alcuna compromissione dei volumi edificabili relativi al progetto costruttivo presentato dall'attrice nel 2010, realizzabile senza limitazioni. Rigettava inoltre la domanda di accertamento pag. 17/34 dell'esistenza di una illegittima servitù di veduta escludendo l'esistenza stessa di una veduta trattandosi di un modestissimo dislivello tra i due fondi.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 101/23 del Tribunale di Belluno ha interposto tempestivo appello insistendo per la sospensione della provvisoria Parte_1
esecutività della sentenza, l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita Controparte_6
chiedendo in via preliminare il rigetto della domanda di sospensiva, in via principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, l'accertamento della responsabilità di Controparte_7
e con condanna degli stessi a tenere indenne
[...] Parte_6 Controparte_6
da ogni conseguenza risarcitoria.
Si è costituito chiedendo in via principale il rigetto dell'istanza di Parte_6 sospensiva e dell'appello e in via subordinata l'accertamento dell'inammissibilità delle domande svolte nei propri confronti per intervenuta prescrizione, per difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato o per mancato esperimento dell'azione di regolamento dei confini o ex art. 396 comma quarto e quinto c.c. nonché
l'inammissibilità della domanda nuova svolta da parte attrice in primo grado nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.. Ha chiesto inoltre la condanna della compagnia assicuratrice ad essere tenuto indenne e a Controparte_8
manlevarlo da quanto tenuto a pagare a Controparte_6
si è costituito chiedendo in via preliminare il rigetto della Controparte_7 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in via principale il rigetto dell'appello in quanto infondato e in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, il rigetto delle richieste svolte nei propri confronti con riduzione dell'ammontare del risarcimento e la condanna della TE IA Controparte_12
ad essere tenuto indenne da ogni onere.
[...]
Si sono costituiti , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, ed chiedendo CP_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pag. 18/34 in via preliminare il rigetto della richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. e in via principale la dichiarazione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. o la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto nonché il rigetto dell'appello poiché infondato. In via subordinata hanno chiesto l'accertamento della responsabilità di e del P.I. per le irregolarità riscontrate nella Controparte_6 Controparte_15 costruzione dell'edificio con condanna a essere tenuti indenni e a rimborsare le spese sostenute. Hanno chiesto inoltre la condanna di e del P.I. Controparte_6 [...]
a corrispondere quanto riconosciuto all'appellante e in subordine ad CP_15
essere manlevati e tenuti indenni dai pagamenti a qualsiasi titolo in favore dell'appellante. Hanno domandato infine il rigetto delle eccezioni di prescrizione e l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado e non ammesse. si è costituita chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione Controparte_8 della provvisoria esecutività della sentenza e il rigetto dell'appello proposto nonché della domanda di manleva formulata da In via subordinata, in caso di Parte_6 accoglimento dell'appello e della domanda di manleva e garanzia, ha chiesto di limitare la condanna ai massimali e tenuto conto della franchigia previste dal contratto di assicurazione.
si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis CP_9
c.p.c. e chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., in via principale il rigetto dell'atto di citazione d'appello e in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, il rigetto delle domande e delle eccezioni svolte nei suoi confronti e la riduzione delle pretese secondo quanto di giustizia. In via istruttoria ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte in primo grado opponendosi alle richieste istruttorie di Parte_1
All'udienza del 13 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
pag. 19/34 Con un unico motivo di appello l'appellante assume che “sulla base del confine tra i mappali 425 e 354 stabilito inequivocabilmente dal frazionamento dell'originario unitario mappale 332 e della norma comunale sull'obbligatorio rispetto della distanza di cinque metri dal confine, tutte le costruzioni di proprietà della parte convenuta (quali realizzate dai chiamati in garanzia) presenti all'interno di tale spazio sono illegittime e in quanto tali non possono continuare ad insistervi, costituendo per una parte un'indebita occupazione della proprietà e per il resto un'indebita servitù a carico del fondo della società rilevando come “ il vincolo dettato Parte_1 dalla distanza regolamentare interessa tutta l'autorimessa (quanto meno per la parte emergente dal terreno naturale) e i vari manufatti che secondo la giurisprudenza integrano la nozione civilistica di costruzione, sino a comprendere la stessa fronte sud
(vale a dire il muro perimetrale) dell'edificio residenziale che dista anch'esso meno di cinque metri” ( cfr. così in atto di appello).
Rilevava inoltre che la medesima non avrebbe potuto realizzare nel mappale 354 il fabbricato residenziale con la cubatura consentita dal PRG consente poichè “per effetto dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 nonché dell'art. 5 delle norme comunali, dovrebbe arretrare la propria costruzione sino a dieci metri dall'autorimessa di parte convenuta (ossia oltre il doppio dei cinque metri di legge dal proprio confine) o, comunque, a dieci metri dalle terrazze e dai poggioli (non meramente dalla parete) sul fronte sud del .” (così in atto di appello). Parte_7
L'appellante contestava la mancanza di motivazione rispetto al riferimento all'”ambito di tolleranza di misurazione” effettuato dal giudice di prime cure, rilevando come non vi era stata alcuna specificazione in ordine all'ambito di tolleranza delle misurazioni potendo lo stesso far riferimento sia alle misurazioni topografiche, sia alle coibentazioni acustiche e termiche della legge regionale n. 21/1996 e deducendo che il frazionamento del mappale era stato effettuato in formato elettronico e che pertanto non sussisteva alcuna approssimazione grafica o cartografica e il rilievo in loco da parte del c.t.u. rispondeva alla corrispondenza numerica del frazionamento digitalizzato.
Rilevava come contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il danno subito per la costruzione del condominio era in re ipsa e il consulente d'ufficio avrebbe CP_10
pag. 20/34 dovuto quantificarlo richiedendo pertanto un supplemento di perizia. Infine, quanto al rigetto della domanda sull'esercizio della veduta dalla balaustra posta sul confine della terrazza rialzata, evidenziava che doveva considerarsi il rialzamento di un metro dal terreno naturale e la possibilità di inspicere e prospicere sul terreno di
[...]
Parte_1
Ragioni della decisione
Premesso che le domande svolte in primo grado dal patrocinio attoreo si sostanziano nell'accertamento di uno sconfinamento, di una violazione delle distanze legali e infine in una negatoria servitutis rispetto all'asserita illegittima servitù di veduta, va preliminarmente rilevato come, rispetto a tale ultima domanda che la sentenza impugnata va integralmente confermata in parte qua e in particolare ove ha escluso la sussistenza di una illegittima servitù di veduta sulla base del dirimente rilievo che non vi è alcun apprezzabile dislivello tra i fondi. Come rilevato dal giudice di prime cure
“La doglianza circa la sussistenza di una illegittima servitù di veduta, in riferimento ad una ipotizzata “terrazza” prospiciente sulla proprietà dell'attrice sulla quale è stato realizzato un parapetto, è all'evidenza pretestuosa. Si tratta del confine tra i due fondi, con un modestissimo dislivello, verosimilmente dovuto ad un mancato riporto di terreno e non vi è alcuna veduta “ (cfr. sentenza impugnata) ciò che risulta apprezzabile dalle fotografie dimesse unitamente alla c.t.u. e tenuto conto che l'appellante sul punto non ha svolto alcun apprezzabile rilievo critico.
Tanto premesso, in relazione alle ulteriori domande relative allo sconfinamento e alla violazione delle distanze dai confini, l'appello va in parte accolto per quanto di seguito evidenziato.
Va preliminarmente rilevato come le domande poste dall'appellante vanno distinte rispetto al contenuto precipuo dell'accertamento richiesto dalla stessa parte. In proposito va chiarito che come rilevato dalla Suprema Corte “L'azione di regolamento di confini e quella volta al rispetto delle distanze legali non sono riconducibili ad unità in quanto, mentre la prima presuppone uno sconfinamento e, quindi, un illecito utilizzo del bene altrui, la seconda, avente ad oggetto l'arretramento a distanza legale dal confine,
pag. 21/34 riguarda interventi edilizi realizzati dal convenuto sulla sua proprietà, sebbene in violazione del regime legale delle distanze dal confine e tra costruzioni. (così Cass. civ.
n.15951/2019)
Tanto al fine di chiarire che la realizzazione dell'opera sul fondo altrui costituisce di per sé un illecito, indipendentemente dalla natura, mentre la questione della distanze dal confine pone quale presupposto l'individuazione dell'opera realizzata come costruzione.
Va ricordato in proposito che ai fini del rispetto delle distanze legali, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento. La parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico (cfr.
Cass. civ. n. 14710/2019). Alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr. Cass. civ.n. 145/2006).
Ebbene, come risulta dalla c.t.u. svolta e dai rilievi e dalle fotografie dimesse, nel mappale 425 è stato realizzato un edificio residenziale costituito da un corpo di fabbrica di tre piani fuori terra e da un interrato che fuoriesce in parte dal piano di campagna nello spigolo sud ovest con un muretto di contenimento della pista di accesso esterna al garage e una staccionata in legno.
Sulla base delle premesse svolte va rilevato come solo rispetto al corpo di fabbrica- edificio principale si pone questione del mancato rispetto delle distanze dal confine
(secondo quanto di seguito evidenziato) mentre rispetto allo spigolo dell'interrato (nella minima parte in cui il medesimo fuoriesce dall'interrato in ragione del mancato riporto del terreno), al muretto e alla staccionata- che non costituiscono “superfici coperte”
pag. 22/34 rilevanti ai fini della distanza, va esaminata la diversa questione relativa all'accertata usurpazione per lo sconfinamento sul mappale 354 in proprietà dell'appellante.
Tanto premesso ritiene il Collegio che in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta va rilevato come nella realizzazione degli accessori sul mapp. 425 si è realizzato uno sconfinamento nelle misure indicate nella c.t.u. senza che possa, al fine di escluderne la rilevanza e diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, darsi rilievo ad un generico rilievo di “tolleranze nelle misurazioni” che non rispondono ad alcun criterio legale. La puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa dal Collegio e deve aversi in linea generale per riIA (cfr.
Cass. Civ. n.15028/2001; Cass. Civ. n. 3519/2001) Ciò tenuto altresì conto che come osservato dalla Suprema Corte “Del resto è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia, di talchè le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a determinare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5” (così Cass. Civ. n. 8355/07). Ciò detto la c.t.u. ha dimostrato un'invasione sul terreno 354 della costruzione interrata sul mappale 425 con uno sconfinamento pari a cm 15 in corrispondenza del punto 1002 per cm 983 e per una superficie pari a mq
0,75. “La testa del muro (al netto dello sbalzo di copertina di 10 cm) e corrispondente al punto 1001, fuoriesce dal limite di proprietà di cm 26 (ventisei). Lo spigolo del muro di sostegno del vertice sud-ovest del lotto parte convenuta, corrispondente al punto 1022 fuoriesce dal limite di proprietà di cm 51 “.
Va sul punto osservato come la correttezza delle misurazioni svolte dal ctu e dall'ausiliario va apprezzata anche in considerazione del fatto che le doglianze formulate dalle parti riguardano non il dato in sé o le operazioni tecniche svolte al fine di accertare tale dato quanto piuttosto la considerazione rispetto ad esse di “tolleranze” e pag. 23/34 ciò tenuto conto della circostanza che le violazioni accertate risultano quantitativamente minimali. Tuttavia restando accertata la violazione ritiene il Collegio che debbano accogliersi le consequenziali formulate domande di ripristino.
Sulla base dei rilievi svolti dal c.t.u. e tenuto conto che come detto non è possibile, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, darsi rilievo ad un generico rilievo di “tolleranze nelle misurazioni” che non rispondono ad alcun criterio legale, deve altresì ritenersi sussistente la violazione della distanza dal confine da parte della costruzione- edificio principale ( prevista in metri 5 dal confine) tenuto conto che “la distanza più prossima della parete sud del corpo di fabbrica residenziale dal confine è di m 4,80 per lo spigolo del fronte est mentre la distanza più prossima al confine dello spigolo dal fronte ovest risulta essere di m.4,61 ( così nella c.t.u.).
In proposito va ulteriormente osservato come non deve ulteriormente tenersi conto dei balconi come rilevato nella ctu sulla base dell'art.20 delle NTA del PRG del Comune di
UR di DO ( che non considera i balconi privi di corpi chiusi sovrastanti) conformemente al comma 4-bis dell'articolo 8 della legge 16 marzo 2015, n. 4, introdotto dall'art. 66 della L.R. Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016 che precisa che
“…..ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all'art. 9 del
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell'edificio per non più di metri 1,50…”.
In linea generale in tema di distanze legali fra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entità ( ad esempio le mensole, le lesene, i cornicioni o le grondaie), rientrano nel concetto civilistico di "costruzione" le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (cosiddetti "aggettanti") che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. Come rilevato dalla Suprema Corte non sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove pag. 24/34 siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati (cfr. Cass. n. 23845/2018 e Cass. n.
21591/2021). In tal senso la Suprema Corte ha interpretato le norme locali nel senso di escludere dal computo ai fini delle distanze, solo le sporgenze aventi funzione ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), e non anche quelle di apprezzabile profondità ed ampiezza, che prolungando il fronte eccedono detta funzione (v., Cass. n. 17242/2010 e n. 18282/2016).
L'articolo 8, comma 4-bis sopraindicato è stato approvato in espressa attuazione dell'articolo 2-bis D.P.R. n. 380 del 2001, che consente a Regioni e Province autonome di "prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”. E' più esatto ritenere che la norma regionale trovi fondamento nell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo (R.E.T.) di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16.11.2016 Serie Generale n. 268, che comprende tra i propri allegati le definizioni uniformi e inderogabili, le quali consentono di sottrarre al calcolo delle distanze gli aggetti e gli sporti inferiori a m 1,50, precisando che ai fini della determinazione della sagoma della costruzione vanno ricompresi gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m
(cfr. nn. 18 e 30 del quadro delle definizioni uniformi di cui all'allegato A dell'Intesa).
La previsione è inoltre conforme ad un diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa che, interpretando l'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, ha affermato la non computabilità delle terrazze e degli elementi aggettanti, ove la strumentazione urbanistica comunale ne preveda l'esclusione dal calcolo della volumetria, purché si tratti di elementi estranei al volume utile dell'edificio (TAR Lazio, sez. II, 11 settembre
2019 n. 10843, che richiama Consiglio di Stato, sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 5552: "Al riguardo, la Sezione non ignora l'esistenza di precedenti che, muovendo da una rigorosa qualificazione delle norme del d.m. nr. 1444/1968 in termini di disposizioni di ordine pag. 25/34 pubblico, traenti la propria fonte direttamente dalla legge primaria (e, segnatamente, dall'art. 41-quinquies, comma 2, della L. 17 agosto 1942, nr. 1150), esclude che le stesse possano essere derogate dagli strumenti urbanistici generali, le cui prescrizioni pertanto, ove contrastanti con le predette norme, devono essere disapplicate dal giudice. Tuttavia, esiste un diffuso, recente e specifico indirizzo in tema di calcolo dei balconi e degli sporti ai fini delle distanze degli edifici, dal quale in questa sede si ritiene di non doversi discostare, che ammette che i detti elementi architettonici possano non essere compresi nel computo delle distanze di cui al ridetto art. 9, d.m. nr. 1444/1968, qualora vi sia una norma di piano che ciò autorizzi e a condizione che si tratti di balconi aggettanti, estranei cioè al volume utile dell'edificio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, nr.
11; id., sez. IV, 22 novembre 2013, nr. 5557; id., 7 luglio 2008, nr. 3381). Tale ultimo orientamento appare invero coerente con la ratio stessa della previsione delle distanze minime fra edifici, che come noto è quella di evitare la creazione di intercapedini pregiudizievoli o pericolose per la salubrità pubblica: nel senso che siffatta evenienza si ritiene possa escludersi in via presuntiva, e salvo prova contraria da fornirsi da parte di chi impugna o contesta la disposizione urbanistica, laddove gli elementi architettonici de quibus abbiano le suddette caratteristiche.")
Quanto all'azione di risarcimento del danno occorre considerare che la Suprema Corte ha rilevato che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso ( cfr. Cass. civ. n. 25082/2020 e conf. 21501/2018)
Si è evidenziato che il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà.
pag. 26/34 Si è inoltre rilevato, quanto alla liquidazione equitativa, che la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., (cfr.
Cassazione 12630/2019).
Sulla base di dette premesse, non avendo gli appellati offerto elementi idonei ad escludere l'esistenza del danno, la Corte ritiene equo e congruo liquidare in favore di parte appellante il danno nella misura di complessivi euro 5.000,00 tenuto conto della ridotta consistenza delle violazioni e della circostanza che il mapp.354 di proprietà dell'appellante non risulta in alcun modo edificato, né in altro modo utilizzato lamentandosi rispetto ad esso solo di astratte potenzialità edificatorie, oltre alla considerazione del rilievo assolutamente minimale in termini quantitativi delle riscontrate violazioni. Pertanto gli appellanti vanno condannati in solido tra loro al pagamento di tale somma in favore dell'appellante, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Gli attuali proprietari del mapp. 425 condomini del sito in via Controparte_16
Ambata n.32 Comune di UR di DO (Bl) sono per le ragioni sopraindicate tenuti alla remissione in pristino e al risarcimento del danno nei termini suindicati.
Vanno ora esaminate le domande di manleva svolte dagli stessi e in particolare le domande di accertare e della responsabilità di quale costruttrice e Controparte_6 venditrice dell'immobile e del p.i. direttore lavori (con Controparte_7
correlativa domanda di condanna a tenere indenni e rimborsare i convenuti di tutte le spese che i medesimi fossero tenuti a sostenere per l'eventuale rilascio e demolizioni, arretramenti o ripristini).
In proposito va rilevato come la TE IA ha eccepito la Controparte_6
prescrizione e chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_7
e quali progettisti (e il primo anche quale direttore lavori). Parte_6
pag. 27/34 ha chiamato in causa ai fini di garanzia l'Assicurazione Controparte_7 [...]
e ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_17 Parte_6
passiva e la prescrizione, ed ha chiamato in garanzia Controparte_8
Osserva il Collegio come la domanda di garanzia avanzata nei confronti dell'impresa costruttrice e venditrice delle unità immobiliari, nonché del progettista e direttore dei lavori e di in ordine alla rifusione del Controparte_7 Parte_6
risarcimento del danno e dei costi degli interventi necessari per l'arretramento e per la riduzione in pristino delle opere costruite a distanza non legale e sul fondo altrui, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
La realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali dal fondo del vicino configura un fatto illecito del quale autore materiale è l'impresa costruttrice che va ritenuta responsabile per i danni cagionati a terzi dall'opera eseguita anche ove attenutasi fedelmente al progetto, redatto peraltro, da un professionista dalla stessa incaricato.
E' inoltre principio consolidato che se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo della riduzione in pristino, la responsabilità ricade anche sul progettista direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori (cfr. Cass. n. 1513/2003).
Con specifico riferimento alla normativa in materia di distanze tra costruzioni, la
Suprema Corte ha recentemente affermato che il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento (Cass. civ., n. 14527/2023).
Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati e a Controparte_6
rispetto alla domanda di garanzia avanzata nei loro confronti va Controparte_7
pag. 28/34 osservato come la stessa risulta infondata tenuto conto che secondo un principio costante nella giurisprudenza di legittimità, il dies a quo dell'azione risarcitoria decorre dal momento in cui vi è la conoscibilità, oggettivamente percepibile e riconoscibile del danno ingiusto, quale conseguenza del fatto doloso o colposo del terzo, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza e delle conoscenze scientifiche (cfr. Cass., Sez. Un., n.
577/2008) e, nel caso di specie, un tale momento non può che essere ancorato, se non alla svolta consulenza tecnica, all'instaurazione del procedimento di mediazione, avvenuta nell'agosto del 2012 (doc.7 fascicolo attoreo), ove i convenuti hanno acquisito piena contezza delle pretese dell'attrice e delle carenze della progettazione dell'opera.
In proposito va rilevato come in data 6 luglio 2017 (doc. 11 fascicolo convenuti) venivano comunicate a e a le domande intraprese Controparte_6 CP_7 CP_7
da con dichiarazione di voler far valere le eventuali Parte_1
responsabilità e successivamente nel settembre 2017 fu notificato ai medesimi l'atto di IA in causa. Quanto alla posizione di che ha sollevato Parte_6
eccezione di prescrizione, va rigettata l'eccezione tenuto conto che per la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate. Ciò posto trova applicazione l'art.1310 comma primo cod.civ. in base al quale l'atto interruttivo compiuto contro uno dei debitori ha effetto riguardo agli altri debitori
( cfr. Cass. civ. n.1070/2019).
Per quanto concerne la posizione della TE IA ( ora Controparte_8
deve essere accolta la domanda di manleva svolta dall'assicurato Controparte_18
nei confronti di detta compagnia assicurativa sulla base della polizza Parte_6
azionata in giudizio e prodotto quale doc. 1 nel giudizio di primo grado nei limiti della franchigia ivi prevista, anche con riferimento alle spese del giudizio.
pag. 29/34 Per quanto concerne la posizione della TE IA , deve essere accolta la CP_9
domanda di manleva svolta dall'assicurato nei confronti di detta Controparte_7
compagnia assicurativa sulla base della polizza azionata in giudizio e prodotto quale doc. 1 nel giudizio di primo grado (polizza n. Controparte_12
1021.1000058972) nei limiti della franchigia ivi prevista.
In proposito appaiono del tutto generiche e non provate le allegazioni rispetto all'asserita conoscenza delle circostanze atte a generare la successiva richiesta di risarcimento anteriormente alla stipula della polizza. Stante il mancato accertamento rispetto alla sussistenza di diritti di terzi confinanti ostativi all'opera progettata, la polizza, temporalmente vigente, deve ritenersi operante;
ne consegue la condanna della TE IA nei limiti delle condizioni di cui al contratto assicurativo CP_9
quanto allo scoperto (euro 1.000,00) a rilevare indenne il proprio assicurato di quanto questi sarà chiamato a pagare in esecuzione della presente sentenza.
Le spese legali di non vanno, invece, rimborsate da Controparte_7 CP_9
per non essersi il medesimo avvalso del patto di gestione della lite – contenuto nelle condizioni generali di contratto – ed aver scelto un proprio difensore (cfr. Cass.
4202/2020). In proposito l'assicurazione ha tempestivamente fatto valere che ai sensi dell'art. 19 lett. c) i legali e i periti scelti dall'assicurato per la gestione di una richiesta Cont di risarcimento debbono essere preventivamente approvati da (oggi CP_9
per il tramite di Dual.
La parziale soccombenza reciproca tra gli originari convenuti , , CP_1 CP_2
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_19
e e l'originaria attrice odierna appellante Parte_4 Parte_5 Parte_1
giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del
[...]
giudizio in ragione di un terzo e la condanna degli odierni appellati-originari convenuti, prevalentemente soccombenti, a rifondere alla controparte, in solido tra loro, la quota residua dei due terzi, quota che si liquida secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione indeterminabile complessità media per il primo grado in euro 7.603,33 ( 2/3 di euro
10.860,00 per compensi ed euro 545,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 6.182,66 ( 2/3 di euro 8.470,00 per pag. 30/34 compensi ed euro 804,00 per spese) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Per le medesime ragioni le spese relative alla CTU esperita nel primo grado vengono definitivamente poste per un terzo a carico dell'appellante e per i residui due terzi a carico degli appellati- originari convenuti in solido tra loro.
Quanto agli ulteriori rapporti di garanzia giusta soccombenza le spese di lite sostenute dagli originari convenuti vanno poste a carico dei terzi chiamati Controparte_6
e in solido tra loro e vengono liquidate come Controparte_7 Parte_6
indicato in dispositivo.
Le spese lite sostenute da sono poste a carico di Parte_6 Controparte_8
( ora ) e vengono liquidate come indicato in dispositivo.
[...] Controparte_18
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, non definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) accerta e dichiara che il corpo di fabbrica interrato, il muro sud di contenimento della pista d'ingresso al garage e la staccionata in legno che prosegue lungo il confine sud pertinenze del sito in via Ambata n.32 Controparte_16
Comune di UR di DO (Bl) invadono - rispettivamente per mq 0,57 il garage e 5,08 il muro e la staccionata - il mapp. 354 fg 74 di proprietà di
Parte_1
2) accerta e dichiara che la parete lato sud del corpo di fabbrica residenziale realizzato sul fg 14 mapp 425 Comune di UR di DO denominato
Condominio sito in via Ambata n.32 Comune di UR di CP_10
DO (Bl) è situata, rispetto al confine con il mapp. 354 fg 74 di proprietà di ad una distanza inferiore a quella di 5 metri Parte_1 prescritta dall'art. 5 NCEU del regolamento edilizio comunale vigente;
3) condanna , , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , e in solido
[...] Controparte_19 Parte_4 Parte_5
tra loro ad arretrare il corpo di fabbrica interrato, il muro sud di contenimento pag. 31/34 della pista d'ingresso al garage e la staccionata in legno che prosegue lungo il confine sud sino al limite del confine con il mapp.354 fg 74;
4) condanna , , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , e in solido
[...] Controparte_19 Parte_4 Parte_5
tra loro ad arretrare la parete lato sud del corpo di fabbrica residenziale realizzato sul fg 14 mapp 425 Comune di UR di DO sino alla distanza di cinque metri dal confine con il mapp.354 fg 74;
5) condanna , , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , e in solido
[...] Controparte_19 Parte_4 Parte_5
tra loro a titolo di risarcimento del danno al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di euro 5.000,00 oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
6) accerta e dichiara che e Controparte_6 Controparte_7 [...]
in solido tra loro, sono tenuti a tenere indenni , Parte_6 CP_1 CP_2
, ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_19
, e da tutti gli esborsi che dovranno
[...] Parte_4 Parte_5
sostenere per eseguire i capi nn. 3 e 4 della sentenza e dagli esborsi derivanti dalla statuizione di condanna di cui al superiore capo n.5 ;
7) Condanna la TE IA ( ora a Controparte_8 Controparte_18
rimborsare a detratta la franchigia di euro 2500,00, le somme Parte_6
di cui al precedente capo n 6;
8) Condanna la TE IA a rimborsare a , CP_9 Controparte_7
detratta la franchigia di euro 1.000,00, le somme di cui al precedente capo n 6;
9) compensa in ragione di un terzo le spese del giudizio di primo grado e secondo grado e condanna , , , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, e Controparte_5 Controparte_19 Parte_4 Pt_5
in solido tra loro a rifondere a
[...] Parte_1
a) per il primo grado la quota residua, che si liquida in euro in euro 7.603,33
( 2/3 di euro 10.860,00 per compensi ed euro 545,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 32/34 b)per il secondo grado la quota residua, che si liquida in euro 6.182,66 ( 2/3 di euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
c)pone in via definitiva le spese relative alla CTU esperita nel primo grado di giudizio per un terzo a carico dell'appellante e per i residui due terzi a carico degli appellati , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_5 Controparte_19 Parte_4
in solido tra loro;
Parte_5
10) condanna , e Controparte_6 Controparte_7 [...]
in solido tra loro, a tenere indenni , , , Parte_6 CP_1 CP_2 CP_3
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_19 Parte_4
dalla conseguenze derivanti dalle statuizioni di cui al superiore capo 9); Parte_5
11) condanna , e Controparte_6 Controparte_7 [...]
in solido tra loro a rifondere a , Parte_6 CP_1 CP_2 CP_3
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_19 Parte_4
le spese del giudizio che si liquidano per il primo grado di giudizio in Parte_5
euro 6.000,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado di giudizio in euro 4.200,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
12)condanna a tenere indenne dalla conseguenze CP_9 Controparte_7
derivanti dalla statuizione di cui al superiore capo 11);
13) condanna (ora ) a tenere indenne Controparte_8 Controparte_18 [...]
dalla conseguenze derivanti dalla statuizione di cui al superiore capo 11); Parte_6
14)condanna (ora a rifondere a Controparte_8 Controparte_18 [...]
le spese del giudizio che si liquidano per il primo grado di giudizio in euro Parte_6
6.000,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado di giudizio in euro 4.200,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
pag. 33/34 Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 34/34