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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 9/5/2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa RG n. 2699/2020 e vertente tra:
, nato a [...] il [...] cf: ed elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Brolo, via Garibaldi, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
Resistente
Oggetto: disoccupazione agricola.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 27.08.2020 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo, iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2018 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Mari e
Monti s.r.l.s., per 102 giornate annue e che l' dopo avere provveduto alla regolare iscrizione negli CP_2 elenchi anagrafici, non gli aveva corrisposto l'indennità di disoccupazione agricola per il suddetto anno.
Rilevava che alcun esito positivo aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto alla suddetta disoccupazione agricola, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere la suddetta prestazione, CP_2 con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste del CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
In via preliminare, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola de quo.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, dalla documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e per le giornate di riferimento.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve, quindi, essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione della disoccupazione agricola per il suddetto anno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2018 ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di Parte_1
Mari e Monti s.r.l.s. per 102 giornate annue e per l'effetto condanna l' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per il suddetto anno 2018 e per le suddette giornate di 102 in favore dello stesso, oltre accessori come per legge, così come in parte motiva;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 9/5/2025
il giudice del lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 9/5/2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa RG n. 2699/2020 e vertente tra:
, nato a [...] il [...] cf: ed elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Brolo, via Garibaldi, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
Resistente
Oggetto: disoccupazione agricola.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 27.08.2020 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo, iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2018 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Mari e
Monti s.r.l.s., per 102 giornate annue e che l' dopo avere provveduto alla regolare iscrizione negli CP_2 elenchi anagrafici, non gli aveva corrisposto l'indennità di disoccupazione agricola per il suddetto anno.
Rilevava che alcun esito positivo aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto alla suddetta disoccupazione agricola, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere la suddetta prestazione, CP_2 con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste del CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
In via preliminare, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola de quo.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, dalla documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e per le giornate di riferimento.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve, quindi, essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione della disoccupazione agricola per il suddetto anno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2018 ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di Parte_1
Mari e Monti s.r.l.s. per 102 giornate annue e per l'effetto condanna l' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per il suddetto anno 2018 e per le suddette giornate di 102 in favore dello stesso, oltre accessori come per legge, così come in parte motiva;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 9/5/2025
il giudice del lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena